Riferimenti normativi rilevanti richiamati nelle relazioni - Tutela dell'acquirente degli immobili da costruire: applicazione del D.lgs.122/2005 e prospettive
Riferimenti normativi rilevanti richiamati nelle relazioni

D.Lgs. 6-9-2005 n. 206
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.
76. Obbligo di fideiussione.

1. Il venditore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.164.569 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva esclusione del venditore.

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