Normativa - Novità e problemi nell’imposizione tributaria relativa agli immobili
Riferimenti normativi rilevanti richiamati nelle relazioni
D.P.R. 26-04-1986 n.131
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
Pubblicato nella Gazz. Uff., 30 aprile 1986, n. 99, S.O.
(omissis)
Articolo 5
Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso.
1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda.
2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma dell'art. 21 dello stesso decreto ad eccezione delle operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter), e 27-quinquies) dello stesso decreto (1).
(1) Comma modificato dall'articolo 3 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, dall'articolo 8 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 e dall'articolo 35, comma 10, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(omissis)
Articolo 40 Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.
1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma del successivo art. 21, ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, numeri 8), 8- bis ) e 27- quinquies ), dello stesso decreto (1).
1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorché assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (2).
2. Per le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore aggiunto.
(1) Comma prima modificato dall'art. 10, d.l. 20 giugno 1996, n. 323 e, successivamente, dall'articolo 8 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.
(2) Comma aggiunto dall'articolo 35, comma 10, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(omissis)
Articolo 52
Rettifica del valore degli immobili e delle aziende.
1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni (1) (2).
2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all'articolo 51 in base ai quali è stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonché dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso (1).
2- bis . La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma (3).
3. L'avviso è notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione.
4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte (4) il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte (4) il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, né i valori o corrispettivi della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , nonché per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.
5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale . Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto nonché per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data (5).
5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni (6) (7).
(1) Comma sostituito dall'art. 3, comma 135, lett. a), l. 28 dicembre 1995, n. 549.
(2) Vedi l'articolo 1, comma 498, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'articolo 35, comma 22, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(3) Comma aggiunto dll'art. 4, d.lg. 26 gennaio 2001, n. 32.
(4) I moltiplicatori sono stati così elevati, con decorrenza dal 3 dicembre 1989, dal d.m. 11 novembre 1989. Vedi, anche, il d.m. 14 dicembre 1991, che determina le applicazioni dei moltiplicatori a partire dal 1992.
(5) A norma dell'articolo 2, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal presente comma sono rivalutati nella misura del 10 per cento. Successivamente l' articolo 1 bis, comma 7, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 ha stabilito che per gli immobili diversi dalla prima casa e per gli stessi fini previsti dall'articolo 2, comma 63, della legge n. 350 del 2003 i moltiplicatori previsti dal presente comma debbano essere rivalutati nella misura del 20 per cento. Vedi anche articolo 1 bis, comma 8, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168. Infine, il moltiplicatore previsto dal presente comma, è stato rivalutato nella misura del 40 per cento dall' articolo 2, comma 45, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
(6) Comma aggiunto dall'articolo 35, comma 23-ter, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(7) Per la uniforme e corretta applicazione delle norme di cui al presente articolo vedi l'articolo 1, comma 307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(omissis)
Art. 53-bis
Attribuzioni e poteri degli uffici
1. Le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
(3) Articolo aggiunto dall'articolo 35, comma 24, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
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