Imprenditoria giovanile in agricoltura (legge 15 dicembre 1998 n. 441)
Imprenditoria giovanile in agricoltura
(legge 15 dicembre 1998 n. 441)
di Cinzia Brunelli
Paolo Giunchi
Diego Podetti
Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 8/99/T
Pubblicato nella rivista Strumenti CNN, voce 0950, 74.

La legge in esame ha per oggetto la promozione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura ed a tale scopo stabilisce facilitazioni ed agevolazioni a favore di imprenditori agricoli che non abbiano ancora compiuto i quaranta anni.

In questa sede si esaminano brevemente le disposizioni di interesse notarile.

1. Disposizioni fiscali per atti di successione e donazione

(art. 14, commi 1, 2)

A decorrere dal 1999, «al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola, anche se condotta in forma di società di persone, gli atti relativi a fondi rustici oggetto di successione o donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo e dall’INVIM e sono soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa qualora i soggetti interessati siano:

a) coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, iscritti alle relative gestioni previdenziali o a condizione che si iscrivano entro tre anni dal trasferimento;

b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni a condizione che acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale entro ventiquattro mesi dal trasferimento iscrivendosi alle relative gestioni previdenziali entro i successivi due anni».

1.1. Atti

Le fattispecie oggetto della disposizione di favore sono il trasferimento mortis causa e l’atto di donazione.

Per «atti relativi a fondi rustici oggetto di successione o di donazione» come indicati nella prima parte della norma potrebbero intendersi, ad esempio, la pubblicazione del testamento olografo, l'accettazione di eredità, la successiva divisione amichevole fra coeredi, l’acquisto di quote di comproprietà su beni ereditari; per atti relativi ad un fondo rustico oggetto di donazione potrebbe intendersi l’accettazione della donazione stessa.

L’espresso riferimento al «trasferimento» induce a ritenere che debbano ricomprendersi in tali atti anche i legati ed essere, invece, esclusi i trasferimenti a titolo gratuito che non sostanzino una donazione.

1.2. Soggetti

La successione mortis causa o la donazione devono avvenire tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado: sembra, quindi, che sia agevolato non solo il trasferimento dall’ascendente al discendente, ma anche quello dal discendente all’ascendente, nei limiti di età di seguito indicati; in tal senso la espressione «soggetti interessati» deve intendersi “soggetti a cui favore avviene il trasferimento”.

Il limite del terzo grado del rapporto di parentela in linea retta non trova giustificazione né nella pur esigua casistica né nella considerazione della giovanissima inevitabile età del discendente in quarto grado, giacché il trattamento di favore non è subordinato alla minore età del destinatario, ma solo alla presenza della qualifica o alla sua acquisizione.

Sono beneficiati dalla norma:

- soggetti che «non abbiano ancora compiuto i quaranta anni» di età (riteniamo al momento del trasferimento, ancorché la legge taccia al riguardo) ed a condizione che «si obblighino a coltivare o a condurre direttamente i fondi rustici per almeno sei anni», purché siano

-- coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale iscritti alle relative gestioni previdenziali;

-- coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale a condizione che si iscrivano alle dette gestioni previdenziali entro tre anni dal trasferimento;

-- giovani entro il detto limite di età a condizione che

-- acquisiscano o la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale entro ventiquattro mesi dal trasferimento

-- si iscrivano alle relative gestioni previdenziali entro i successivi due anni.

1.3. Decorrenza

Le agevolazioni sono concesse a decorrere dal primo gennaio 1999 e quindi per le successioni apertesi, per le donazioni accettate stipulate dopo tale data.

1.4. Condizioni

In linea di massima si rileva che la norma stabilisce alcune condizioni per l’otte­nimento di favore senza preoccuparsi né della prova della loro esistenza, né della loro osservanza e della loro permanenza nei termini stabiliti, per cui non prende in considerazione la decadenza dal beneficio, né detta particolari sanzioni al riguardo.

Nel silenzio della legge riteniamo sufficiente che il beneficiario richieda l'applicazione delle agevolazioni e si obblighi alla coltivazione o conduzione diretta del fondo per sei anni e, ove non rivesta le richieste qualifiche, si obblighi ad acquisirle e ad iscriversi alla relative gestioni previdenziali, nei termini previsti.

Non è infatti prevista alcuna documentazione attestante l'esistenza della qualifica e dell'iscrizione presso le gestioni previdenziali come requisito per l’accesso al trattamento di favore, né l’obbligo di rendere le dichiarazioni in atto o nella dichiarazione di successione; in tal senso si ritiene che le dichiarazioni possano essere prodotte anche successivamente alla liquidazione delle imposte e, forse, anche dopo il pagamento delle stesse, essendovi titolo per richiedere il rimborso di quanto pagato in più.

Resta ferma l’opportunità che tali dichiarazioni siano inserite nell’atto e prodotte all’ufficio del registro unitamente alla dichiarazione di successione

1.5. Imposte

L'esenzione dalle imposte di successione, donazione, catastali e di bollo e dall'imposta sull’incremento di valore degli immobili è testuale.

La mancata previsione nella norma agevolativa dell'esenzione dall'imposta sostitutiva di quella sull’incremento di valore degli immobili ripropone il problema dell'autonomia di quella imposta rispetto a quella sostituita, che l'Amministrazione finanziaria ha più volte risolto nel senso di considerare l'imposta sostitutiva sostanzialmente scissa da quella sostituita nelle sue modalità applicative.

Nel caso di specie, tuttavia, potrebbe ritenersi che l'imposta sostitutiva non sia dovuta in ragione del fatto che la norma, dopo aver elencato le imposte indirette dalle quali i trasferimenti sono esenti, aggiunge che i medesimi sono soggetti alle «sole» imposte ipotecarie in misura fissa, con ciò escludendo l'applicazione di qualsiasi altra imposta indiretta.

Una lettura diversa della norma non darebbe ragione dell’uso dell’aggettivo «sole», perché l'elencazione delle imposte dalle quali i trasferimenti sono esenti è tassativa.

Saranno, invece, dovute le tasse ipotecarie e catastali, in considerazione proprio della loro natura di tasse e non di imposte.

Il testo normativo difetta di un’espressa previsione del trattamento fiscale in ordine all’imposta sull’incremento di valore degli immobili in caso di successivo trasferimento del bene: al riguardo non sembra possa applicarsi il criterio di neutralità del trasferimento agevolato, in assenza di espressa disposizione in tal senso, trattandosi di esenzione e non di esclusione.

Riteniamo pertanto che, in tale ultima ipotesi, venga anticipata l'estinzione del debito di imposta rispetto alla data prevista dalla legge che ha soppresso l'imposizione.

2. Acquisito e permuta di terreni da parte di giovani agricoltori

(art.14, comma 5)

Il comma 5 dell'art.14 della novella stabilisce, dal 1° gennaio 1999, a favore dei giovani agricoltori in possesso dei requisiti per beneficiare degli aiuti previsti dal regolamento CE n. 950\1997 (art.2 della novella), per l’acquisto e la permuta di terreni, l’assogget­tamento all'imposta di registro nella misura del settantacinque per cento di quella prevista dalla tariffa parte prima art.1, nota 1, della legge di registro.

2.1. Soggetti

L’art.2 della novella detta condizioni e requisiti per l’accesso prioritario agli aiuti per l’insediamento in agricoltura a favore di giovani agricoltori.

Appare testuale dal dettato dell’art. 14, co. 5, che il trattamento di favore ivi previsto non soggiace a tutte le condizioni dettate dall’art. 2 per l’accesso prioritario ai benefici a favore del primo insediamento di giovani agricoltori.

L'articolo 14, infatti, concede il trattamento di favore ai giovani agricoltori «in possesso dei requisiti» per beneficiare degli aiuti CE «qualora acquistino o permutino terreni»: non si presuppone quindi l’effettivo accesso a tali aiuti, richiedendosi soltanto l'esistenza di qualità soggettive o oggettive in capo al soggetto beneficiato (età, tempi e modi dell'attività lavorativa, dimensioni dell'azienda, modo di acquisto della stessa, natura del reddito).

Riteniamo pertanto che la portata del riferimento al citato art. 2 abbia rilievo unicamente al fine di identificare i soggetti destinatari della norma di favore, non dovendo trovare applicazione né il presupposto per l’accesso agli aiuti comunitari, né gli obblighi stabiliti dalla norma per l’accesso a tali aiuti.

Pertanto il trattamento di favore relativo all'imposta di registro spetterà ai seguenti soggetti.

A) Giovani imprenditori agricoli a titolo principale che subentrino nella proprietà, nell’affitto o in «altro» diritto reale di godimento al precedente titolare dell’azienda o che «intervengano quali contitolari e corresponsabili nella conduzione stessa», sempre che l'azienda richieda un volume minimo di lavoro uguale ad una unità lavorativa uomo (ULU) ovvero a tante unità quanti sono i nuovi titolari e che tale volume sussista al momento dell’insediamento o sia raggiunto entro due anni dall’insediamento stesso; termine prorogabile per ulteriori due anni se l’inadempimento sia imputabile esclusivamente a cause gravi sopravvenute indipendentemente dalla volontà del soggetto e debitamente certificate.

Dal collegamento fra l’art. 14, co. 5, ed il richiamato art. 2 sembrerebbe che l’agevolazione dell'imposta ridotta di registrazione spetti

- ove il giovane imprenditore proceda all’acquisto o alla permuta della proprietà o della comproprietà di terreni facenti parte dell'azienda come sopra qualificata (cioè subentri al precedente titolare dell'azienda come proprietario o affittuario o titolare di un diritto reale di godimento o titolare e corresponsabile nella conduzione) o diventi titolare di diritti reali di godimento sugli stessi;

- ove l’acquisto o la costituzione del diritto reale di godimento o la permuta avvengano posteriormente ed abbiano per oggetto terreni diversi da quelli facenti parte dell'azienda nella quale è subentrato.

La norma, infatti, non limita il trattamento di favore ai terreni che facciano parte dell’azienda, ma si estende a qualsiasi terreno che venga acquistato o permutato dal giovane agricoltore, a prescindere dall'esistenza di un nuovo insediamento; deve invece esistere l’azienda avente le caratteristiche descritte e nella quale il giovane agricoltore subentri o sia subentrato.

L'infelice scelta di individuare le categorie dei soggetti beneficiari del trattamento di favore per relationem pone una serie di problemi di difficile soluzione: ci si chiede quale parte della norma di riferimento trovi applicazione per la concessione dell'imposta di registrazione ridotta.

Si è visto superiormente che, ai fini della riduzione dell'imposta di registro, pare rilevare solo la sussistenza di requisiti soggettivi e non anche l'esistenza di un primo insediamento e l’obbligo del mantenimento delle condizioni previste dalla norma comunitaria, essendo questi connessi agli aiuti per il finanziamento.

L'art.2 prevede la restituzione dell’aiuto prioritario in caso di inadempienza del raggiungimento del volume minimo di lavoro previsto, mentre l’art.14 non prevede 'restituzione' della differenza di imposta per tale inadempienza.

Non pare tuttavia sostenibile che l'esistenza o il raggiungimento di volume minimo di lavoro costituiscano un requisito necessario per l’ottenimento ed il mantenimento dell'agevolazione; infatti il trattamento di favore presuppone l'esistenza di un’azienda che richieda l’indicato valore minimo di lavoro, per cui la sua inesistenza ovvero il suo mancato raggiungimento nei termini comporteranno il recupero dell’imposta, senza applicazione di sanzioni, non trattandosi di una causa di decadenza, ma del venire meno del presupposto che giustifica il trattamento di favore.

Un ulteriore problema interpretativo riguarda come operi, nei confronti dell'imposta di registro agevolata, il requisito del subentro in un'azienda, richiesto per gli aiuti comunitari.

La lettera della norma sembra far ritenere la necessità della preesistenza di tale azienda, con esclusione quindi del beneficio ove il giovane imprenditore agricolo a titolo principale divenga proprietario, affittuario, titolare di un diritto reale o conduttore di un bene che non sia qualificabile come azienda.

Sembra cioè che, ove il giovane agricoltore rivesta la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, l'agevolazione sia concessa solo se si verifichi un subentro al «precedente titolare della azienda» e sia invece negata se l'azienda sia costituita da lui stesso.

Una tale interpretazione è suffragata altresì dalla considerazione che anche l'ipotesi contemplata dalla lettera b) del medesimo art. 2 prevede il beneficio solo se il giovane imprenditore agricolo a titolo principale succeda «al precedente proprietario dell’azienda»; mentre le successive fattispecie, che si riferiscono a soggetti non imprenditori agricoli a titolo principale ovvero a società, non richiedono più il requisito della preesistenza di un’azienda.

B) Giovani imprenditori agricoli a titolo principale che succedono al precedente proprietario dell’azienda e che abbiano proceduto, nei confronti degli eredi, al riscatto delle quote spettanti ai medesimi.

Sembra potersi ritenere che il riferimento alle «quote» riguardi tanto quote dell'azienda agricola quanto quote di eredità che compendi anche un'azienda agricola e che, pertanto, venga preso in considerazione tanto il diritto di riscatto previsto dall'art. 8, co. 3, 10, della legge 26 maggio 1965, n. 590, purché sussista una vicenda di successione ereditaria nell'azienda, quanto il diritto di riscatto disciplinato dall’articolo 732 c.c.: non avrebbe diversamente senso l’uso dell’espressione «riscatto delle quote spettanti ai coeredi».

Non si richiede la esistenza di particolari qualità dell’azienda, ma solo la sua esistenza in capo al de cuius, diversamente dalla ipotesi prevista dalla precedente lettera a)

C) Società semplice, in nome collettivo, cooperativa, di cui almeno due terzi dei soci imprenditori agricoli a titolo principale, di età inferiore ai quaranta anni, esercitino la relativa attività agricola a titolo principale ovvero anche a titolo parziale, nei limiti di cui all’art. 10 del regolamento CE citato;

società in accomandita semplice alle medesime condizioni e sempre che la qualifica di imprenditore agricolo principale o di coltivatore diretto sia posseduta anche dal solo socio accomandatario o, se i soci accomandatari siano più di uno, se sia rispettato il criterio dei due terzi predetto.

Poiché l’unica condizione posta dalla norma in esame riguarda la composizione societaria, riteniamo che il trattamento di favore spetti a prescindere dal primo insediamento, dalla qualità dell’azienda e dall’epoca in cui avvengano l’acquisto o la permuta del terreno.

D) Giovani agricoltori a tempo parziale e, quindi, non imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi delle precedenti lettere a), b) c), a condizione che ricavino almeno il cinquanta per cento del loro reddito totale dalle attività indicate alla lettera d) dell’art. 2 citato.

Tale ultimo articolo aggiunge «purché il reddito direttamente proveniente dall'attività agricola nell’azienda non sia inferiore al venticinque per cento del reddito totale dell’im­prenditore e il tempo di lavoro destinato alle attività esterne all’azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell’imprenditore».

Riteniamo che questa condizione non si applichi quale limite per la concessione della riduzione'della imposta di registro, in quanto riferentesi alla qualità dell’azienda destinataria del beneficio comunitario.

E) Società di capitale aventi per oggetto sociale la conduzione di aziende agricole ove i conferimenti dei giovani agricoltori costituiscano oltre il cinquanta per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani agricoltori.

Non appare chiaro perché la norma faccia riferimento ai conferimenti e non alla composizione sociale.

2.2. Atti agevolati. Immobili.

Oltre alle compravendite ed alle permute (riteniamo con o senza conguaglio) dovrebbero rientrare nell’ambito dell'agevolazione tutte le fattispecie previste dal numero 1 della tariffa allegata alla legge di registro, che costituiscano acquisti o atti ad essi fiscalmente assimilati e così gli atti traslativi e costitutivi di diritti reali, la rinuncia pura e semplice ecc., dovendo prevalere il concetto fiscale di «atto traslativo» portato da tale norma.

Per la stessa ragione riteniamo che i «terreni» cui fa riferimento l’art.14 ricomprendano anche le relative pertinenze e, quindi, anche i fabbricati rurali che rivestano tale qualità, in applicazione allo stesso principio interpretativo, accettato anche dall'Amministrazione finanziaria, in base al quale si è data lettura del comma 2 del n. 1 del citato art. 1 della detta tariffa.

Appendice

Pur esulando dalla materia tributaria, si segnala, in quanto di interesse notarile, che, a sensi dell'art. 4, co. 6, della novella, il vincolo di cui all’articolo 11 della legge 14 agosto 1971 n. 817 può essere revocato con provvedimento dell’ispettorato provinciale dell’agricoltura o dell’organo regionale corrispondente, a condizione che

- esista un'impresa famigliare esercitata sul fondo oggetto del vincolo;

- siano trascorsi almeno quindici anni dalla iscrizione;

- la domanda sia presentata da un partecipante'alla impresa stessa che non abbia ancora compiuto i quaranta anni;

- le porzioni divise abbiano caratteristiche tali da realizzare imprese efficienti sotto il profilo tecnico economico e nel rispetto della minima unità colturale di cui all’art. 846 del codice civile.

La norma desta alcune perplessità per la terminologia usata dal legislatore e per l'identificazione delle condizioni della sua applicazione.

Il vincolo in oggetto (la cui violazione, si ricorda, comporta la nullità dei relativi atti) fu stabilito a carico dei fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione o l’ampliamento della proprietà coltivatrice; doveva essere menzionato nei nulla osta ispettoriali e, a cura dei notai roganti, negli atti di acquisto e di mutuo; e trascritto nei registri immobiliari a cura dei conservatori dei registri stessi e può essere revocato in caso di successione ereditaria, qualora i fondi siano divisibili fra gli eredi, «in quanto aventi caratteristiche o suscettività per realizzare imprese famigliari efficienti sotto il profilo tecnico ed economico».

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