Adempimenti telematici per atti relativi ad immobili aspetti tributari
Adempimenti telematici per atti relativi ad immobili aspetti tributari
di Giampiero Petteruti
Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 87/2002/T
Pubblicato nella rivista Studi e Materiali CNN, Milano, 2/2003, p.531 ss.
1. Adempimenti telematici
La procedura unificata telematica per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili(1), comporta l’abbandono delle normali modalità di registrazione e l’adozione del sistema di autoliquidazione delle imposte(2), portando innovazioni in tema di imposta di bollo, arrotondamenti, annotazioni sull’originale e documentazioni occorrenti per la liquidazione dell’imposta.
Tale invio telematico, anche in attesa dell’introduzione della firma digitale, elimina la produzione delle copie cartacee dell’atto all’ Agenzia delle Entrate (ex Ufficio del Registro) e, nel confermare che l’originale non debba essere presentato, accentua le forme semplificate già introdotte, per altri fini, dalla legge 24 novembre 2000 n. 340, art.36 (3).
In relazione alla nuova modalità telematica, si pongono, in materia tributaria, diverse questioni nuove, tra cui le seguenti:
- di quali documenti l’imposta forfetaria di bollo assorba quella ordinariamente dovuta;
- come si assolva l’obbligo di produrre la documentazione integrativa occorrente per il controllo della liquidazione dell’imposta, ed in specie quella prevista per fruire di agevolazioni fiscali o di particolari trattamenti tributari;
- come si assolva l’obbligo di annotazione sull’originale dell’avvenuta registrazione e della corresponsione dei vari tributi;
- come vadano arrotondati gli importi delle varie imposte;
2. Imposta di bollo
La norma che viene in rilievo è il comma 1-bis dell’art.1 della Tariffa dell’imposta di bollo (d.p.r. 642/72), introdotto dal d.lgs. 18 gennaio 2000, n. 9, il quale prevede la corresponsione dell’imposta di lire 320.000 per gli <<atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile>>.
Come stabilisce la nota 1 bis al comma 1 bis citato, l’ importo (convertito in euro ed arrotondato secondo le regole poste dal d.p.r. 308/2000) viene pagato in modo virtuale, in misura cumulativa, all'atto della richiesta di formalità, mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica.
Giusta la previsione citata, l’imposta di bollo forfetaria comprende l’imposta dovuta sull’originale, quella per le copie conformi occorrenti per la registrazione e per la pubblicità immobiliare e quella per le c.d. formalità ipotecarie (note di trascrizione e di iscrizione, annotazione nel Registro Generale d’Ordine dell’Ufficio del Territorio-Servizi di Pubblicità Immobiliare, annotazioni a margine di trascrizioni ed iscrizioni(4)) e catastali (domande di voltura); per contro, le copie conformi rilasciate per altri usi scontano il normale tributo di bollo, commisurato ai correnti parametri dimensionali, così come lo scontano i documenti separati che vengano allegati all’originale.
Per questi ultimi, si pone come questione nuova quella riguardante i documenti soggetti a bollo in caso d’uso, dal momento che la registrazione dell’atto per via telematica - in attesa dell’introduzione della firma digitale - avviene inviando una copia del solo atto e quindi sembrerebbe mancare l’ordinario presupposto della presentazione all’ufficio del registro per la registrazione, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del d.p.r. 642/72. Invero, per gli allegati, nonché per i documenti ed i certificati da presentare in virtù di disposizioni di legge o di regolamento, idonei all'applicazione del regime tributario, anche agevolato, utilizzato in sede di autoliquidazione, il pubblico ufficiale che procede all’invio conserva la documentazione in originale e si limita a compilare un apposito prospetto del modello UNICO, denominato prospetto dei documenti (fermo rimanendo il diritto degli uffici finanziari di richiedere l'esibizione della documentazione suddetta o di esaminarla presso la sede del pubblico ufficiale, ex art.2 comma 6 d.p.r. 308/2000).
In realtà, la registrazione telematica ha di diverso soltanto il modo (semplificato) di presentazione degli atti e non riguarda la sostanza dell’adempimento, che rimane “la richiesta di registrazione” di cui all’art. 11 T.U. Registro, estesa, in forza del comma 7 del medesimo articolo, agli allegati (benché, ai sensi dello stesso comma, non comporti applicazione dell’imposta, allorché si tratti di documenti che costituiscono parte integrante dell’atto, di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili o di atti non soggetti a registrazione). Per cui, l’indicazione nel prospetto sembra equivalere, a tutti gli effetti, alla presentazione all’Ufficio, con conseguente assoggettamento al bollo secondo la misura e le modalità ordinarie.
Proprio perché si tratta di importo forfetario, quello dovuto per la registrazione telematica prescinde dal numero delle pagine dell’originale, delle copie e delle formalità sopra menzionate.
Deve poi dirsi che, ove rilasciata per gli indicati usi, la copia conforme di un atto e dei documenti ad esso allegati (che, come tutte le copie complesse, è un unico atto caratterizzato ed unificato dalla certificazione di conformità(5)), subisce un trattamento unitario e la relativa imposta di bollo resta assorbita nel versamento cumulativo. Sicché la copia per la trascrizione, da presentare su supporto cartaceo (fino all’entrata in vigore della firma digitale e fino all’armonizzazione di tale modalità con le esigenze di raccolta e conservazione dei titoli), non abbisogna di bollo alcuno, anche se portante allegati di vario tipo. Ove anche si dubitasse della natura unitaria di detta copia complessa e dell’ applicabilità alla materia in parola della regola secondo cui possono scriversi più atti sul medesimo foglio(6), basterebbe ricordare che il bollo forfetario copre tutte le copie conformi per gli usi indicati, da intendersi come copie complete (e quindi non parziali, ma necessariamente comprensive di tutti gli allegati).
La regola dell’utilizzabilità dello stesso foglio per scrivere più atti viene comunque in rilievo per affermare, in riguardo all’originale, che nessuna influenza può avere sul bollo forfetario il numero dei negozi contenuti nello stesso documento.
Quanto alle formalità da introdurre nei Registri Immobiliari, la ragione della forfetizzazione porta a concludere che siano ininfluenti il loro numero e la loro specie. Poiché nessuna di esse dovrà scontare autonomamente l’imposta di bollo, quest’ultima non sarà dovuta nemmeno sulle note di trascrizione di accettazione tacita di eredità(7) scaturenti da atto soggetto all’adempimento UNICO, né sulle eventuali note di iscrizione dell’ipoteca legale e di trascrizione in rettifica (richieste per rettificare precedenti trascrizioni effettuate con UNICO) .
Trattandosi del bollo dovuto per l’originale, per le copie indicate e per le formalità sopra precisate, l’eventuale esenzione dall’imposta di bollo stabilita da norme speciali (art.52 L.448/2002, piccola proprietà contadina, proprietà diretto-coltivatrice, mutui assoggettati ad imposta sostitutiva ex d.p.r. 601/73, ecc.) comporterà l’esenzione (anche) dal bollo forfetario. E poiché quest’ultimo copre il campo già sopra descritto, tutte le copie e le formalità comprese nell’elencazione saranno attratte nell’orbita dell’esenzione, pur in assenza di una più ampia previsione esentativa.
3. I documenti integrativi
Come già indicato, il “prospetto dei documenti” contiene l’elenco degli allegati e dei documenti e certificati funzionali all’applicazione dei vari trattamenti fiscali, di esenzione, agevolati o di favore.
Possono menzionarsi, ad esempio, il certificato provvisorio previsto in materia di piccola proprietà contadina, il certificato della sussistenza dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale, l’attestazione da cui risulti che sia in corso la procedura di sottoposizione a vincolo per i beni culturali, ecc.
Proprio perché, quando non si debba utilizzare la nuova modalità telematica, alcuni di tali documenti devono essere presentati al momento della registrazione, il sistema di invio telematico ha dovuto prevedere un criterio di supplenza, onde non creare uno iato insanabile e non addossare al contribuente oneri comportamentali aggiuntivi (quali quelli che si sarebbero creati per rendere contemporanei l’invio telematico e la presentazione dei documenti integrativi non allegati all’atto). Conseguentemente, l’indicazione dei documenti nell’apposito prospetto equivale alla loro presentazione al momento della registrazione.
Può trattarsi, poi, anche di documenti non coevi all’atto, purché esistenti ed in possesso del pubblico ufficiale al momento dell’invio telematico.
Nel caso di cessazione dell’attività da parte del pubblico ufficiale, nessuna norma prevede il deposito presso l’Archivio Notarile di documenti diversi dagli originali, per cui dovrà ritenersi che, al verificarsi di tale evento, cessi ogni obbligo di conservazione, a causa del venir meno nel soggetto della funzione presupposta dalla norma.
Analogo criterio pare valere nel caso di trasferimento in altra sede posta al di fuori della circoscrizione dell’Agenzia delle Entrate, poiché, in tal caso, pur non venendo meno la funzione cui sopra si accennava, cessa lo stretto collegamento tra pubblico ufficiale ed Ufficio posto dall’art. 9 d.p.r. 131/1986.
Come già detto, la norma prevede che gli uffici finanziari abbiano diritto di richiedere l'esibizione della documentazione suddetta o di esaminarla presso la sede del pubblico ufficiale: quindi, anche quando non si tratti di allegati all’atto, gli Uffici non possono pretendere gli originali dei documenti integrativi ma, secondo le regole ordinarie, hanno diritto di ottenerne copia autentica (senza corrispondere i normali diritti di copia, ai sensi dell’art. 29 Tariffa Notarile).
4. L’annotazione sull’originale
In tema di annotazione sull’originale, viene in rilievo l’art.2 del d.p.r. 308 del 2000, il quale, in riferimento alle procedure telematiche citate, prevede che i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria rendano disponibile, sempre per via telematica, una ricevuta che tenga luogo delle annotazioni di cui all' art.16 , comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Corrispondentemente, la data, il numero della registrazione e la somma dovuta e versata, indicati nella ricevuta, devono essere immediatamente annotati dal pubblico ufficiale in calce o a margine dell'originale dell'atto.
Tenendo conto che l’atto formato e conservato dal pubblico ufficiale non è di sua proprietà, ma è bene demaniale, di proprietà dello Stato(8), che non può essere asportato dal suo luogo di conservazione(9), la previsione dell’annotazione su di esso degli estremi di registrazione ad opera del pubblico ufficiale depositario è simmetrica all’annotazione ad opera dell’Agenzia delle Entrate-Ufficio del Registro sugli atti non conservati da pubblici depositari e, come quella, porta a pieno compimento il procedimento di registrazione e lo conclude, facendo venire ad esistenza la fattispecie completa dell’atto registrato.
Circa il contenuto dell’ annotazione, occorre ricordare che l’art.16 del T.U. registro è rimasto invariato e continua a prevedere, per la normale registrazione, l’annotazione nell’apposito registro (tenuto dall’Agenzia delle Entrate) dell’atto sottoposto a registrazione, con indicazione degli estremi di registrazione e delle somme riscosse. Sull’originale del documento è invece previsto che l’Ufficio annoti i detti estremi ed apponga la quietanza della somma riscossa.
La diversità di formulazione letterale consente di affermare che non è necessario annotare sull’originale il dettaglio dei vari tributi, bastando l’indicazione del loro ammontare complessivo.
Se ciò è vero, la regola non può che valere anche nel caso di annotazione effettuata dal pubblico ufficiale, il quale, perciò, può limitarsi ad indicare la somma (il totale) dei tributi versati(10).
5. Gli arrotondamenti
I criteri di arrotondamento delle imposte, di registro, ipotecaria e catastale, sono formulati, in generale, avendo riguardo all’ imposta proporzionale: così dispongono l’art.41 T.U.131/’86 e l’art. 18 d.p.r. 347/’90.
Per il bollo, nessuna regola ordinaria prevede arrotondamenti.
A tali criteri si sovrappone, poi, la disciplina della conversione in euro, che prevede a sua volta l’arrotondamento ai decimali con vari criteri, a seconda del numero delle cifre dell’importo originario in lire(11).
Conseguentemente, mentre l’imposta fissa resta assoggettata al solo regime di conversione in euro, e va indicata con due decimali(12) (in modo che quella di registro, ipotecaria e catastale di lire 250.000 è divenuta di euro 129,11. Analogamente, l’imposta di bollo di lire 20.000 è divenuta di euro 10,33), quella proporzionale va calcolata applicando l’aliquota alla base imponibile e quindi arrotondata all’unità (superiore, ove i centesimi siano 50 o più, ed inferiore se essi siano al di sotto di 50).
In presenza di tale sistema generale, il legislatore ha ritenuto di dettare una regola speciale per l’adempimento unico informatico, e precisamente la regola dell’arrotondamento all’unità, valevole per le (sole) imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.
L’indicata regola speciale risulta dal capo I (dedicato per intero alla trasmissione telematica) del d.p.r. 308/2000, e precisamente emerge dall’art.7, che chiude il detto Capo I.
Poiché, per l’adempimento unico informatico, il menzionato criterio di arrotondamento all’unità è dettato senza distinguere tra imposte fisse e imposte proporzionali, tutte le imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo vanno autoliquidate e pagate in importi interi (13).
Pertanto, l’imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale, normalmente dovuta in 129,11 euro, va autoliquidata e pagata in 129 euro, mentre l’imposta forfetaria di bollo, che secondo le regole di conversione in euro sarebbe di 165,27, va autoliquidata e pagata in euro 165.
Dal momento che analogo criterio di arrotondamento all’unità non è stabilito per la tassa ipotecaria dovuta per la trascrizione e per la tassa ipotecaria che sostituisce il tributo speciale catastale, esse vanno conteggiate nell’importo risultante dalla conversione in euro, con arrotondamento al secondo decimale.
Per altro, benché quantitativamente irrisoria, si crea una disparità di trattamento tra fattispecie analoghe assoggettate ad imposta fissa, a seconda che venga o meno utilizzata la procedura telematica.
6. L’autoliquidazione ed il successivo controllo
Come stabilito dal d.lgs n.9 del 2000, che ha aggiunto gli artt. da 3-bis a 3-sexies del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 463, il pagamento dei tributi dovuti per gli atti registrati con il modello Unico è fatto in base all’autoliquidazione(14).
Successivamente all’invio, gli Uffici controllano la regolarità dell’auto-liquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall’atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata. In tale eventualità, il pagamento integrativo deve essere fatto dal pubblico ufficiale entro quindici giorni dalla richiesta.
Nel caso di dolo o di colpa grave nell’autoliquidazione, gli uffici segnalano le irregolarità agli organi di controllo per l’adozione dei provvedimenti disciplinari.
L’art. 42 del T.U. Registro, comma 1, dispone, poi, che è principale l’imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall’ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica.
Il combinato disposto delle citate norme indica che il pubblico ufficiale, responsabile del pagamento della sola imposta principale ex art. 57 T.U. Registro(15), è tenuto al pagamento della maggiore imposta solo quando essa sia dovuta a causa dei suddetti errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione.
7. I Tributi speciali.
E’ noto come sia stato dibattuto il problema dei Tributi Speciali in relazione alla registrazione e come siano state (e siano) diversificate le prassi sul territorio nazionale.
L’adempimento UNICO conferma quanto già precedentemente sostenuto dalla Commissione Studi Tributari(16) e praticato da una parte degli Uffici, e cioè che i detti Tributi Speciali non sono dovuti per la mera registrazione, mancando in toto i presupposti d’imposta definiti dal d.p.r. 648/’72, Titolo II.
La conferma si ha dal fatto che nell’adempimento UNICO manca qualunque previsione ad essi relativa.
D’altra parte, se già nel normale procedimento di registrazione degli atti non v’è spazio per configurare quell’ attestazione(17) cui si riferisce il n. 2 del citato Titolo II e che (se esistente) integrerebbe il presupposto del tributo (cui corrisponderebbe l’obbligo di pagare euro 3,72), ancor meno ve n’ è nella procedura telematica, che fornisce soltanto una ricevuta informatica, come indicato al § 4.
Per quanto riguarda i tributi speciali catastali, valendo la previsione contenuta nella Tabella delle tasse ipotecarie (d.p.r. 347/’90), al loro posto è dovuta la tassa ipotecaria di euro 25,82 per ogni formalità con efficacia anche di voltura, in aggiunta a quella dovuta per ogni nota di trascrizione (n. 1.0 della Tabella citata).
(1) Con decreto 1.8.2002 dell’ AGENZIA DEL TERRITORIO è stato esteso, in regime di obbligatorietà, ad altri distretti notarili il modello unico informatico, relativamente agli atti di compravendita di immobili, e, in regime di facoltatività, a tutti i distretti notarili, relativamente ad altre tipologie di atti:
omissis, <<Art. 1: 1. I notai che operano nei distretti notarili di Bologna, Forlì, Ravenna, Rimini, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Prato, Siena e Terni devono utilizzare, a partire dal 1 ottobre 2002, le procedure telematiche per gli atti di compravendita di immobili stipulati dalla medesima data.
2. I notai che operano nei distretti notarili di Benevento, Caserta, Campobasso, Isernia, Brescia, Cremona, Mantova, Sondrio, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia devono utilizzare, a partire dal 15 novembre 2002, le procedure telematiche per gli atti di compravendita di immobili stipulati dalla medesima dati.
3. I notai, a partire dalla data del 1 ottobre 2002, possono utilizzare le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, anche per gli adempimenti relativi agli atti di mutuo e costituzione di garanzie reali su diritti immobiliari, alle cessioni e costituzioni di diritti reali a titolo oneroso su immobili, alle costituzioni di vincolo su immobili, stipulati dalla medesima data, nonché alle accettazioni espresse di eredità contenute in atti stipulati dal 1 ottobre 2002 e alle accettazioni tacite di eredità desumibili da atti stipulati dalla medesima data, sempre che siano stati attivati gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti per i relativi distretti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano per gli atti relativi ad immobili ubicati nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n.499.>>
Nella materia è stata emanata anche la recente Circolare n.10 del 15.11.2002, Agenzia del Territorio. Direz. Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare.
(2) Il d.lgs 463/’97 ed il d.p.r. 308/2000 qualificano autoliquidazione quella fatta dal pubblico ufficiale che presenta il modello unico informatico. La stessa formulazione si ritrova nell’art.42 d.p.r. 131/86.
(3)Disposizioni in materia di atti pubblici, scritture private autenticate e loro copia certificata conforme.
1. Salvo autorizzazione o ordine della competente autorità giudiziaria e salvo quanto disposto dal titolo VI, capo I, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è fatto divieto ai notai ed ai pubblici ufficiali depositari di atti pubblici e scritture private autenticate di asportare anche temporaneamente tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati.
2. In tutti quei casi in cui è prevista a qualsiasi fine la produzione in originale dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, il relativo obbligo si intende adempiuto, salvo specifico ordine della competente autorità giudiziaria, mediante produzione di copia certificata conforme dal pubblico ufficiale depositario.
3. Le annotazioni, gli estremi di protocollo e registrazione, le quietanze ed ogni altra formalità da annotarsi a margine degli atti pubblici e delle scritture private autenticate a cura degli uffici finanziari e della pubblica amministrazione in genere sono eseguite sui documenti stessi dal pubblico ufficiale depositario, sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla competente amministrazione cui l'originale avrebbe dovuto essere prodotto in base alla normativa previdente
4. Il Ministro della giustizia e il Ministro delle finanze possono in qualsiasi momento disporre atti di ispezione e controllo, senza preavviso, per verificare la conformità agli originali delle copie di atti pubblici e scritture private.
5. é abrogata ogni norma in contrasto con tale disposizione.
(4) La norma sopra riportata parla di domande di annotazione e di voltura, richiedendo di stabilire, riguardo alle prime (domande di annotazione), se si tratti di domande riguardanti i Registri Immobiliari o di domande di annotazione nei Registri Catastali.
Riguardo al primo ambito (Registri Immobiliari), il Codice parla (oltre che di domande giudiziali oggetto di trascrizione) di trascrizione che è domandata (artt. 2659 e 2669 c.c.) e di annotazione che si esegue secondo le norme stabilite per la trascrizione dagli artt. successivi al 2656 (quindi di annotazione che è anch’essa domandata secondo le norme degli artt. 2659 e 2669 c.c.).
Proprio di domanda di annotazione parla la Circ.Agenzia del Territorio 21.12.2001 n. 12 (Introduzione dell’Euro nelle procedure gestite dall’Agenzia del Territorio), paragrafi 3 e 4.3, a proposito dei Registri Immobiliari, mentre la L.52/’85 si riferisce alle note di annotazione (art.17 ult.comma e art. 18).
Riguardo al secondo (Registri Catastali), il d.m. 5.11.1969 (Istruzione provvisoria per l'attuazione della legge 1° ottobre 1969, n. 679, concernente la semplificazione delle procedure catastali), Paragrafo 4, prevede: <<Il modulo a stampa per le volture da eseguire nel catasto terreni e nel nuovo catasto edilizio urbano è costituito da due parti essenziali: la prima costituisce la vera e propria domanda di volture e la seconda la nota o elenco delle volture richieste.>>
La Tariffa Notarile, art. 19, utilizza analoga nomenclatura allorché si riferisce alle domande di annotamento da eseguire presso i registri di pubblicità immobiliare e alla redazione di note per volture catastali.
Sembra perciò preferibile ritenere che, quando parla di domande di annotazione, la norma si riferisca alle c.d. formalità ipotecarie.
(5) Studio della Commissione Studi tributari del CNN n.668 bis del 18 luglio 1997, Imposta di Bollo - Applicazione alle copie degli atti e relativi allegati, rel. Bellini (in Banca Dati Notarile - BDN); parere interno 15.10.1984 n.1674 e 28.3.1988 n. 512, entrambi in BDN.
(6) Il concetto di foglio è ancora utilizzabile in relazione all’attuale sistema che prevede l’invio telematico della copia dell’atto non integralmente predisposta con impiego di strumenti informatici e firma digitale; una volta che venga impiegata quest’ultima, la nozione di foglio potrà aver un pratico riscontro in rapporto alla stampa cartacea del file elettronico.
(7) Ove l’accettazione tacita discenda da precedente atto non oggetto dell’invio telematico con UNICO, per la sua trascrizione sarà dovuta la normale imposta di bollo.
(8) Morello-Ferrari-Sorgato, L’atto Notarile, Milano, 1977, pag. 195.
(9) Fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge. V.art.36 L.340/2000, in nota 3.
(10) Petrelli, Novità normative – secondo semestre 2000, in BDN.
(11) Art.4 d.lgs n.213 del 1998 modif. da d.lgs n.206/1999.
(12) L’arrotondamento è al secondo decimale, poiché l’importo originario era in migliaia di lire (art.4 comma 1 d.lgs 213/98 citato).
(13) Così Pischetola, Osservazioni sul modello unico telematico, in Lista Sigillo, 31 ottobre 2002; lo stesso A., in Modello Unico Informatico ed imposta di bollo, inedito, conclude per l’unicità dell’imposta cumulativa a prescindere dal numero di negozi contenuti dallo stesso documento, tenendo conto delle esigenze di semplificazione che sono alla base della forfetizzazione.
(14) Tale sistema trova numerosi precedenti similari, tra cui l’autoliquidazione dei tributi “minori” dovuti per le successioni a causa di morte (art.11 d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla L. 28 maggio 1997, n. 140) e quella riguardante i contratti di locazione e le vicende del relativo rapporto (art.17 d.p.r. 131/’86), tutti casi di liquidazione fatta dal contribuente. In ambito IVA e Imposte Dirette, poi, l’autoliquidazione è la norma (sul punto, Mesiano, in D’Amati, La nuova disciplina dell’imposta di registro, Torino, 1989, pag. 259).
Solo nella materia degli adempimenti telematici la liquidazione è opera del pubblico ufficiale e, a stretto rigore, ad essa non si attaglierebbe la dizione “autoliquidazione”, dal momento che l’ufficiale liquidante è soltanto responsabile d’imposta ed entra, con il Modello Unico, nel procedimento di applicazione dell’imposta come nuova Parte (con notevoli possibilità di incidere sulla dinamica tributaria, ove non se interpreti riduttivamente il ruolo relegandolo al solo momento della riscossione/versamento. D’altronde, anche il dovere del pubblico ufficiale di conservare la documentazione integrativa indicata al § 3 appare sintomatico di una sua nuova funzione nel campo tributario).
(15) Il T.U. delle Imposte Ipotecaria e Catastale rinvia a quello di Registro per accertamento, liquidazione, modalità e termini di riscossione.
(16) Studio n.405/2 del 20.3.1996 della Commissione Studi Tributari del CNN, Tributi speciali per la registrazione, rel. Giunchi.
(17) Cfr. studio citato alla nota che precede. In esso è stata evidenziato l’errore in cui si cadrebbe allorché, in relazione alla normale registrazione degli atti, si volesse considerare attestazione l’apposizione sull’atto degli estremi di registrazione.
Si aggiunge, qui, che l' apposizione sull'atto dei detti estremi (data, n° e somma dei tributi) è fenomeno endoprocedimentale, facente parte del procedimento che si conclude con la venuta ad esistenza della fattispecie dell’atto registrato. Per attestazione, invece, si intende l’atto con rilevanza non meramente endoprocedimentale, bensì munito di autonomia strutturale e funzionale (così SALA, voce Certificati ed attestati, in Digesto Discipline Pubblicistiche, Torino, 1987, pag. 538, § 2, ed ivi citaz.), diretto ad esternare la conoscenza. Dovendo dare contezza del fatto che riproduce (SALA, cit., pag. 539), è fenomeno necessariamente esterno, nonché successivo, cronologicamente e logicamente, rispetto alla fattispecie di cui dichiara l'esistenza.
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