Giurisprudenza - Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata
Giurisprudenza

T. Reggio Emilia, 14-05-2007, (in Trusts, 2007, p. 425)

L’art. 2740 c.c. non costituisce più, da diverso tempo, principio supremo e inderogabile dell’ordinamento italiano stanti le eccezioni introdotte con diverse deroghe legislative e con la ratifica della convenzione de L’Aja sui trust e sul loro riconoscimento, con particolare riferimento all’art. 11; d’altronde, l’art. 2645 ter c.c. ha contribuito in maniera decisiva a svuotare di significato la norma in questione consentendo la trascrivibilità e opponibilità ai terzi di atti, anche atipici, che imprimano su un certo bene un vincolo di destinazione volto a realizzare interessi meritevoli di tutela.
L’art. 2645 ter c.c. non è norma che legittima la trascrivibilità del trust essendo questa già ampiamente ammessa dalla giurisprudenza precedente l’introduzione della norma: essa, quindi, è da considerarsi mera conferma di una prassi preesistente; la trascrivibilità del trust nei pubblici registri italiani, infatti, discende in primo luogo dall’art. 12 della ratificata convenzione de L’Aja sui trust e sul loro riconoscimento.

T. Reggio Emilia, 26-03-2007 (in Famiglia, persone e successioni, 2007, p. 779, con nota di PARTISANI).

L’art. 2645 ter c.c. è norma che fa riferimento al genus dei negozi giuridici: pertanto, un vincolo di destinazione può essere impresso su un bene tanto per mezzo di un atto (pubblico) quanto per mezzo di un contratto stipulato in forma solenne, dovendosi intendere il richiamo effettuato dalla norma all’atto pubblico esclusivamente in termini di requisito formale necessario per la trascrivibilità del vincolo medesimo; ne consegue che un vincolo di destinazione può essere validamente contenuto anche in un verbale di modifica delle condizioni della separazione coniugale, purché omologato dal giudice.
Il vincolo di cui all’art. 2645 ter c.c. può essere realizzato per mezzo tanto di negozi atipici, quanto per mezzo di negozi aventi una causa normativamente disciplinata, purché venga rispettato il requisito della realizzazione di un interesse meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c.

T. Milano, 07-06-2006 (in Trusts, 2006, p. 575).

Può essere omologato il verbale di separazione personale dei coniugi nel quale sia inserita l’istituzione di un trust auto-dichiarato dagli stessi coniugi separandi, in favore dei loro figli, con la finalità di segregare in trust i beni costituiti in fondo patrimoniale anche dopo la cessazione del vincolo coniugale.

T. Trieste, 07-04-2006 (in Notariato, 2006, p. 539, con nota di  ALESSANDRINI CALISTI).

Sebbene l’art. 12 convenzione de L’Aia del 1º luglio 1985 operi direttamente nel tessuto normativo italiano, consentendo la trascrizione dell’atto di trasferimento della proprietà immobiliare ad un trustee, il giudice deve verificare in concreto se il programma negoziale rispetta i principî dell’ordinamento giuridico; quando tale indagine sia preclusa, a causa della mancata produzione dell’atto istitutivo di trust nella domanda di intavolazione, si deve negare pubblicità all’atto o al diritto trasferito.

T. Pordenone, 20-12-2005 (in Trusts, 2006, 247).

Può essere omologato l’accordo di separazione consensuale dei coniugi nel quale sia contemplata l’istituzione di un trust, avente ad oggetto immobili acquistati in costanza di matrimonio, segregati in favore dei figli della coppia.

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