Il nuovo regime degli acquisti delle persone giuridiche del primo libro del codice civile
Il nuovo regime degli acquisti delle persone giuridiche del primo libro del codice civile
di Antonio Ruotolo
Commissione studi civilistici - Studio n. 1812
Pubblicato nella Rivista Studi e Materiali CNN, 6.1, Milano, 2001, p. 248.
Premessa
L’art. 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), ha abrogato, per certi versi inaspettatamente (1), il regime autorizzatorio previsto dall’art. 17 cod. civ., dalla legge 21 giugno 1896, n. 218 e dalle altre disposizioni che prescrivono l’autorizzazione per l’acquisto e l’alienazione (2) di immobili o per l’accettazione di donazioni, di eredità o di legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.
Si consideri che il controllo concerneva tanto le persone giuridiche pubbliche, con eccezione dello Stato e delle Regioni a statuto speciale, quanto le persone giuridiche private, compresi gli enti ecclesiastici, e trovava applicazione anche nei confronti delle persone giuridiche straniere (3).
Oggetto della presente indagine sono i riflessi che la predetta abrogazione ha prodotto nel sistema del codice civile, soprattutto in considerazione delle difficoltà interpretative che sono sorte in ordine alla sopravvivenza di diverse disposizioni codicistiche, direttamente o indirettamente interessate dalla citata norma.
Le norme espressamente abrogate dall’art. 13 della legge 127/1997
L’art. 17 cod. civ. (Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati) disponeva che "la persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l’autorizzazione governativa. Senza questa autorizzazione, l’acquisto e l’accettazione non hanno effetto".
Come specificava poi l’art. 5 delle disposizioni di attuazione del codice civile, la domanda per ottenere l’autorizzazione doveva essere presentata al prefetto della provincia in cui la persona giuridica ha la sua sede, accompagnata dai documenti necessari per dimostrare l’entità, le condizioni e l’opportunità dell’acquisto, nonché la destinazione dei beni. Il prefetto, raccolte le opportune informazioni e sentiti, nel caso di atti di ultima volontà, coloro ai quali si sarebbero devoluti per successione i beni lasciati alla persona giuridica, ove non delegato a concedere la richiesta autorizzazione, doveva trasmettere la domanda al ministro competente in base all’attività svolta dalla persona giuridica. In tal caso l’autorizzazione era data con decreto del Presidente della Repubblica. Durante il procedimento, i rappresentanti della persona giuridica, potevano compiere gli atti tendenti alla conservazione del bene. L’art. 7 delle disposizioni di attuazione faceva poi carico al notaio che interveniva per la stipulazione di atti fra vivi o per la pubblicazione di testamenti, nei quali si disponevano donazioni o lasciti in favore di una persona giuridica, di darne notizia entro trenta giorni al rappresentante della persona giuridica e al prefetto della provincia in cui questa aveva la sua sede.
Il regime autorizzatorio contenuto nel codice civile si veniva a completare, per quel che concerne gli enti dotati di personalità giuridica, con l’art. 473, relativo all’accettazione con beneficio d’inventario delle eredità devolute alle persone giuridiche, che doveva effettuarsi con l’osservanza delle disposizioni della legge circa l’autorizzazione governativa; e con l’art. 782, comma 4, relativo alla donazione in favore di persona giuridica, ove si stabiliva l’irrevocabilità della dichiarazione del donante dopo che gli era stata notificata la domanda diretta ad ottenere dall’autorità governativa l’autorizzazione ad accettare, irrevocabilità che veniva meno decorso un anno dalla notificazione senza che l’autorizzazione fosse stata rilasciata. L’art. 7 delle disposizioni di attuazione faceva poi carico al notaio che interveniva per la stipulazione di atti fra vivi o per la pubblicazione di testamenti, nei quali si disponevano donazioni o lasciti in favore di una persona giuridica, di darne notizia entro trenta giorni al rappresentante della persona giuridica e al prefetto della provincia in cui questa aveva la sua sede.
E’ noto che l’art. 17 cod. civ. fosse una sostanziale riproduzione dell’articolo unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037 (c.d. legge Siccardi) (4), che sottoponeva ad autorizzazione per regio decreto gli acquisti degli "stabilimenti" e dei "corpi morali", fossero essi "ecclesiastici o laicali". Ed è altresì noto che le ragioni giustificatrici di queste disposizioni e della loro sopravvivenza sino ai giorni nostri sono state oggetto di un ampio dibattito dottrinale e numerose pronunce giurisprudenziali.
Si è concordi nel riconoscere che originariamente la ratio del regime autorizzatorio era da ravvisarsi nell’esigenza, evidentemente di ordine pubblico, di evitare il fenomeno della c.d. manomorta, e quindi porre un freno alla immobilizzazione della proprietà fondiaria nelle mani degli enti morali, per lo più ecclesiastici, e di impedire l’eccessivo accrescimento della loro ricchezza, che costituiva un limite al commercio e alla libera contrattazione e perciò risultava dannosa per l’economia nazionale (5). E che questa esigenza fosse presente anche ai compilatori del codice del 1942 lo dimostra il comma 2 dell’art. 473, che esclude l’applicabilità delle disposizioni previste dal comma 1 per le persone giuridiche (accettazione con beneficio di inventario e, sino alla legge 127/1997, autorizzazione ex art. 17), alle società, rispetto alle quali non v’è pericolo di manomorta (6).
A questa originaria finalità di carattere pubblicistico – che alcuni hanno giustamente definito come controllo con funzione di polizia (7) - se ne aggiunsero successivamente altre, specie a partire dalla legge 21 giugno 1896, n. 218, relativa agli acquisti dei comuni, delle province e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, legge che è espressamente menzionata nell’art. 13 della legge 127/1997.
Anzitutto, la funzione di vigilanza a che l’ente non procedesse ad un accumulo di ricchezze tale da distogliere l’ente stesso dal perseguimento delle finalità statutarie (8).
Ma, soprattutto, una funzione tutoria, tesa ad evitare che l’ente o la persona giuridica fossero costretti ad affrontare costi insostenibili derivanti dall’acquisto, funzione che si evidenzia anche nell’art. 5 delle disposizioni di attuazione del codice civile, laddove si stabiliva che la domanda tesa ad ottenere l’autorizzazione doveva essere corredata dai documenti necessari a dimostrare l’entità, le condizioni, l’opportunità dell’acquisto, nonché la destinazione dei beni, norma che recepisce sostanzialmente quanto disposto dal regolamento di attuazione della legge 21 giugno 1896, n. 218 (R.D. 26 luglio 1896, n. 361) (9). Un controllo sulla congruità dell’acquisto, che tenesse conto della specifica natura del bene, degli oneri che avrebbe potuto comportare la conservazione e gestione, della compatibilità con le finalità dell’ente, ecc. (10). In tale prospettiva, non erano estranee anche le esigenze di tutela dei terzi creditori della persona giuridica (11).
Non solo, nell’ambito di tale funzione, si doveva avere altresì riguardo a che la persona giuridica fosse in grado di assicurare in termini soddisfacenti il vincolo di destinazione impresso all’attribuzione dall’autore della liberalità (12).
Ed infine, sebbene non da tutti condivisa (13), una funzione di tutela delle pretese successorie degli eredi legittimi, che trovava il suo riscontro nell’art. 5 delle disposizioni di attuazione del codice civile, laddove si stabiliva che il prefetto dovesse sentire "quando trattasi di atti di ultima volontà, coloro ai quali per successione sarebbero devoluti i beni lasciati alla persona giuridica" (14), norma sostanzialmente riproduttiva dell’art. 3 del R.D. 26 giugno 1864, n. 1817, di esecuzione della legge Siccardi .
Nel tempo l’importanza della tutela di queste esigenze è notevolmente scemata, come dimostrano, per quel che concerne gli enti di cui al libro I del codice civile, le deroghe alla disciplina autorizzatoria contenute nella legge 26 luglio 1965, n. 970, che ha esonerato dal controllo gli acquisti degli IACP (15); nell’art. 8, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752, che esenta dall’autorizzazione ex art. 17 cod. civ. gli acquisti delle associazioni di produttori agricoli, pur dotate di riconoscimento (16); nell’art. 5 della legge quadro sul volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266), che sottrae le associazioni di volontariato non riconosciute alla necessità del previo riconoscimento (artt. 600 e 786 cod. civ.) per l’acquisto di lasciti testamentari e di donazioni, senza d’altra parte imporre il requisito, ai fini dell’efficacia dell’acquisto, di un’autorizzazione governativa alla stregua dell’artt. 17 (17); più recentemente, nell’art. 15, comma 1, del D.Lgs. 21 giugno 1996, n. 367, che esclude l’applicazione dell’art. 17 cod. civ. per l’accettazione di donazioni, di eredità e per il conseguimento di legati da parte delle fondazioni musicali, mentre, per quel che concerne gli acquisti immobiliari onerosi, permane la necessità dell’autorizzazione (18); ed infine nell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. legge Bassanini), che ha previsto l’emanazione di regolamenti per disciplinare le procedure per l’accettazione da parte delle università di eredità e donazioni, e per il conseguimento di legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia (19).
Sino, per l’appunto, all’abrogazione dello stesso art. 17 cod. civ. a seguito della recente normativa.
L’art. 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (cd. Legge Bassanini bis) - rubricato come "abrogazione delle disposizioni che prevedono autorizzazioni ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili" - dispone, infatti, che "l’art. 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati; sono altresì abrogate le disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l’acquisto o per l’alienazione di immobili o per l’accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni".
Lungi dall’esaurirsi con riguardo all’art. 17, è chiaro che la portata della norma ha coinvolto direttamente, oltre a diverse disposizioni contenute in leggi speciali (20), anche altre disposizioni del codice civile.
In particolare l’abrogazione dell’art. 17 ha certamente comportato la modificazione del comma 1 dell’art. 473 cod. civ., relativo alle "eredità devolute a persone giuridiche", il quale, sino all’entrata in vigore della legge Bassanini bis, disponeva che "le accettazioni delle eredità devolute alle persone giuridiche non può farsi che con il beneficio di inventario, osservate le disposizioni della legge circa l’autorizzazione governativa" (21): chiaro che quest’ultimo inciso, relativo all’autorizzazione ex art. 17 cod. civ. sia ormai da ritenersi espunto dalla norma.
Rimane invece in vigore la parte della norma che impone alle persone giuridiche di accettare con beneficio di inventario ed esclude l’opzione per l’accettazione pura e semplice e per l’accettazione conseguente al possesso dei beni ereditari (22).
Prima dell’abrogazione dell’art. 17 cod. civ., si era giustamente rilevato come il sistema previsto dall’art. 473 cod. civ. – accettazione beneficiata cui fa seguito l’autorizzazione governativa che rende efficace l’avvenuta accettazione – consentisse, attraverso la preventiva redazione dell’inventario, all’autorità amministrativa di valutare realmente, e non già sulla base di semplici dichiarazioni, l’effettiva consistenza del patrimonio relitto (23). Spesso, tuttavia, nella prassi notarile, onde evitare di far incorrere l’istituito nelle conseguenze di cui al comma 3 dell’art. 487 ("quando" il chiamato all’eredità che non è nel possesso dei beni "ha fatto l’inventario non preceduto da dichiarazione di accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell’inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità), l’inventario utilizzato a tali fini aveva natura meramente "amministrativa" senza assumere rilevanza civilistica; ed il vero e proprio inventario seguiva il provvedimento di autorizzazione. Il che, si comprende, accogliendo quell’orientamento che sanzionava con la nullità il compimento dell’atto non autorizzato; viceversa riconnettendo alla mancanza dell’autorizzazione la semplice inefficacia, l’art. 487 non avrebbe potuto essere invocato, in quanto qui l’accettazione non "manca" ma, piuttosto, è inefficace, sino al rilascio dell’autorizzazione. Solo nel caso in cui questa autorizzazione fosse stata definitivamente negata si sarebbe potuto parlare di "mancanza".
Secondo l’orientamento dominante, infatti, la mancanza dell’autorizzazione prevista dall’art. 17 cod. civ. non comportava la nullità dell’atto non autorizzato, non essendo questa un requisito per la validità dell’atto (24), ma per la sua efficacia. L’autorizzazione governativa, dunque, costituiva una condicio iuris richiesta, non già per l’esistenza o la validità, ma solo per l’efficacia dell’acquisto, che non integrava la capacità dell’ente, né incideva sulla formazione del negozio (25). Il negozio, privo di autorizzazione, pertanto, era valido, ancorché i suoi effetti restassero sospesi in attesa dell’autorizzazione; ed una volta che questa fosse intervenuta, gli effetti dell’atto si producevano ex tunc, in guisa che l’autorizzazione tardiva veniva a sanare tutto il periodo precedente.
Non è fuori luogo ricordare che mentre nel testo definitivo del primo libro del codice civile, approvato con R.D. 12 dicembre 1938, n. 1852, si disponeva che "senza autorizzazione l’acquisto e l’accettazione sono nulli", nel testo unificato la disposizione venne modificata nel senso che "senza autorizzazione l’acquisto e l’accettazione non hanno effetto". La differente formulazione è dai più interpretata come un chiaro segno della volontà del legislatore del 1942 di abbandonare la soluzione della nullità.
A supporto di tale interpretazione, si invocava, inoltre, l’ultima parte dell’art. 5 delle disposizioni di attuazione del codice, che consentiva ai rappresentanti degli enti, durante la pendenza del procedimento autorizzatorio, il compimento di atti tendenti alla conservazione dei diritti, norma che riproduceva sostanzialmente quanto disposto dall’art. 1356 cod. civ., in ordine al compimento di atti conservativi da parte dell’acquirente sotto condizione sospensiva; l’art. 5 delle disposizioni di attuazione presupponeva dunque già realizzato il negozio da conservare e rappresentava un’indiretta statuizione sul fatto che l’incontro delle volontà negoziali sull’acquisto si era già saldato (26).
Pertanto, rispetto alla fattispecie contemplata dall’art. 473 cod. civ., l’accettazione compiuta prima dell’autorizzazione doveva ritenersi valida e perfetta (27), sebbene inefficace, in quanto sottoposta alla condicio iuris della successiva autorizzazione (28).
Ora, venuto meno il requisito dell’autorizzazione, resta in vigore la parte della norma relativa all’accettazione necessariamente beneficiata (29).
Non v’è dubbio, a questo punto, che tale funzione dell’inventario – anteriore alla successiva autorizzazione nella ricostruzione della miglior dottrina – non sussista più: oggi la ratio della norma che prescrive l’accettazione beneficiata va dunque cercata altrove.
E la ragione giustificatrice del permanere dell’obbligo dell’accettazione beneficiata, deve essere interpretata, ancora una volta, come una residua espressione della "funzione tutoria" che rispetto a questi enti svolgeva l’abrogato sistema dell’autorizzazione. Ma con quale significato? Nel senso di mettere al riparo questi enti, e i loro creditori, dalle possibili conseguenze negative derivanti dalla responsabilità ultra vires hereditatis? Oppure di garantire l’ente stesso contro l’incapacità di gestione da parte dei propri amministratori? Si tratta, tuttavia, di un trattamento evidentemente "privilegiato" rispetto ad altri enti aventi personalità giuridica, quali le società commerciali che, pur essendo persone giuridiche non solo erano e sono sottratte al regime dell’autorizzazione, ma se istituite eredi possono accettare anche puramente e semplicemente.
Si consideri, peraltro, che l’obbligatorietà di un’accettazione beneficiata è prevista, a pena di nullità (30), oltre che per le persone giuridiche diverse dalle società, per gli incapaci, altri soggetti per i quali l’ordinamento prevede, ai fini dell’acquisto per successione, la necessità dell’autorizzazione (art. 320 comma 3, per i minori, art. 374, n. 3, per l’interdetto, art. 394, comma 3, per l’emancipato, art. 424, comma 1, per l’inabilitato). Con questa differenza: per i minori, gli interdetti e gli inabilitati, l’art. 489 cod. civ. esclude la possibilità di una decadenza dal beneficio di inventario sinché dura lo stato di incapacità, mentre analoga disposizione non sussiste per le persone giuridiche, anche se l’esclusione della decadenza è ammessa da una parte della dottrina (31). Ferma restando la distinzione tra gli incapaci e le persone giuridiche - rispetto alle quali l’autorizzazione ex art. 17 cod. civ. operava, come detto, in funzione di una condizione legale per l’efficacia degli atti di acquisto previsti dalla norma medesima, e non come limite alla capacità giuridica patrimoniale degli enti riconosciuti (32) – è però un dato di fatto che in entrambi i casi in cui era richiesto il provvedimento autorizzatorio - vuoi in funzione di integrazione della capacità dell’interessato, come nel caso dell’incapace, vuoi in funzione di condizione legale di efficacia, come nel caso degli enti – ai fini dell’acquisto successorio, alla necessità dell’autorizzazione si accompagnava altresì l’impossibilità di un’accettazione pura e semplice o conseguente al possesso dei beni ereditari.
È verosimile ritenere che la permanenza dell’obbligo di accettazione beneficiata sia dovuto, ancora una volta, alla funzione tutoria sopra richiamata. Le persone giuridiche, infatti, assumono in virtù del riconoscimento, requisiti e prerogative sconosciuti agli enti non personificati, attraverso un controllo che viene esercitato, per così dire, a monte, da parte dell’autorità governativa. E tale controllo viene effettuato, nella normativa vigente, sulla base delle risultanze dell’atto costitutivo, il quale, fra l’altro, deve contenere l’indicazione oltre che dello scopo, della sede e delle norme sull’ordinamento e l’amministrazione, anche del patrimonio, elementi che, in virtù di quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 16 cod. civ., saranno sempre soggetti, in caso di loro modificazione, a controllo identico a quello effettuato in sede di riconoscimento. L’accettazione non beneficiata, comportando la confusione dei patrimoni dell’erede e del de cuius, e dunque la responsabilità ultra vires hereditatis, costituisce un potenziale pericolo per l’ente e per la sua consistenza patrimoniale. Lo Stato non effettua più un controllo autorizzatorio sugli enti riconosciuti ma si limita ad un controllo iniziale sugli enti, in sede di riconoscimento, che viene effettuato una volta per tutte salvo che gli elementi sui quali il controllo medesimo verte, indicati nell’art. 16, non vengano successivamente mutati, perché in tal caso è necessaria l’approvazione dell’autorità governativa nelle forme previste per il riconoscimento. Ma il legislatore, sia pure con interventi, quali appunto quelli consistenti nelle leggi 127/1997 e 191/1998, che hanno carattere episodico e non organico, ha ritenuto comunque necessario assicurare che l’ente, a seguito di vicende sulle quali lo Stato non intende più vigilare direttamente, non subisca conseguenze patrimoniali che potrebbero far venir meno la congruità del patrimonio rispetto ai fini dell’ente, e dunque non ha modificato la prima parte dell’art. 473.
A minori problemi interpretativi dà luogo, invece, l’abrogazione del comma 4 dell’art. 782 cod. civ. (forma della donazione), il quale disponeva che "se la donazione è fatta a una persona giuridica, il donante non può revocare la sua dichiarazione dopo che gli è stata notificata la domanda diretta ad ottenere dall’autorità governativa l’autorizzazione ad accettare. Trascorso un anno dalla notificazione senza che l’autorizzazione sia stata concessa, la dichiarazione può essere revocata" (33). Questa disposizione risulta anch’essa abrogata, essendo venuto meno il presupposto affinché la dichiarazione del donante possa ritenersi irrevocabile. Ne deriva che oggi la donazione in favore della persona giuridica riceve la stessa disciplina della donazione ad una persona fisica (34), sicché il donante, prima che gli sia notificata l’accettazione del donatario, può revocare la proposta, mentre, una volta notificata l’accettazione, la donazione è perfetta e donante e donatario non possono più revocare la propria dichiarazione (35).
Un’ultima considerazione, per chiudere il discorso relativo agli acquisti delle persone giuridiche, va svolta in relazione all’art. 649 cod. civ., a norma del quale "il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziarvi" (comma 1), e "quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore" (comma 2). L’art. 17 cod. civ. richiedeva l’autorizzazione governativa anche per il "conseguimento" del legato. Secondo alcuni, nonostante il disposto dell’art. 649, era in ogni caso necessaria una accettazione, anche se tacita, da parte della persona giuridica (36); per altri, invece, l’autorizzazione era sì necessaria, ma ai fini del "conseguimento", dell’"acquisto", del legato, ma non per la sua accettazione (37), sicché il principio dell’acquisto de iure del legato da parte delle persone giuridiche aveva come presupposto, per la sua efficacia, l’avverarsi della condicio iuris del rilascio dell’autorizzazione (38); per altri, infine, l’autorizzazione era necessaria solo ai fini dell’esecuzione del legato, mentre l’acquisto si verificava ipso iure (39). Abrogato l’art. 17, tutte queste problematiche vengono meno, sicché è fuor di dubbio che l’acquisto del legato, nel caso si tratti cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, avvenga ipso iure anche ove legatario sia una persona giuridica, senza che sia necessaria un’accettazione espressa o tacita.
La presunta implicita abrogazione degli artt. 600 e 786 cod. civ.
All’indomani dell’entrata in vigore della legge "Bassanini bis", si è affermato, da parte di alcuni autori, che dall’abrogazione dell’art. 17 cod. civ. sarebbe implicitamente derivata anche l’abrogazione degli artt. 600 e 786 cod. civ., concernenti gli acquisti per successione e per donazione da parte degli enti non riconosciuti (40).
L’art. 600 cod. civ. (Enti non riconosciuti) stabilisce che "le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile non è fatta istanza per ottenere il riconoscimento. Fino a quando l’ente non è costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi".
L’art. 786 cod. civ. (Donazione ad ente non riconosciuto) a sua volta dispone che "la donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non e` notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento. La notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo comma dell'art. 782. Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario".
La disciplina concernete gli acquisti gratuiti degli enti non riconosciuti pone in luce un sostanziale divieto per gli enti medesimi: il legislatore, conscio delle difficoltà per ottenere il riconoscimento, collegate evidentemente alle lungaggini burocratiche che vi si accompagnano, richiede, come requisito minimo per l’attivazione del procedimento volto alla acquisizione del lascito, la presentazione dell’istanza volta ad ottenere il riconoscimento e se, a seguito della presentazione, il riconoscimento venga definitivamente negato, l’acquisto non potrà più realizzarsi. In questo senso, può dirsi, sulla scorta di autorevole dottrina, che mentre il riconoscimento è condizione per l’efficacia della disposizione, l’istanza vale a creare un vincolo rispetto ai terzi interessati al mancato avveramento della condizione (es. gli eredi legittimi nel caso di disposizione testamentaria in favore di ente non riconosciuto) (41).
Secondo larga parte della dottrina, l’incompatibilità fra lo schema dell’ente non riconosciuto e l’acquisto derivativo gratuito emerge già dall’art. 37 cod. civ., il quale stabilisce che il fondo comune dell’associazione non riconosciuta è formato dai contributi degli associati e dai beni acquistati con questi contributi, ed è destinato a costituire la garanzia per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione verso i terzi, i quali, ai sensi dell’art. 38 cod. civ. potranno ulteriormente rivalersi, sotto il profilo di una responsabilità sussidiaria e solidale sulle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Il fatto che gli acquisti debbano essere compiuti con i contributi degli associati, vale a postulare il carattere necessariamente oneroso degli acquisti stessi (42).
Da parte di autorevole dottrina, si è rilevata la stretta connessione tra gli artt. 600 e 786 e l’art. 17 cod. civ., sicché nel secondo risiede la giustificazione dei primi, dal momento che, ai fini del controllo che si esercita attraverso l’autorizzazione ex art. 17, è indispensabile presupposto il riconoscimento della personalità giuridica. E pertanto valgono, quanto alla giustificazione delle disposizioni in tema di acquisti degli enti non riconosciuti, le stesse considerazioni svolte con riferimento alla ratio dell’art. 17, ed in particolare quelle relative agli intendimenti originari della Legge Siccardi. Il pericolo che può derivare all’economia nazionale dall’eccessivo accumularsi delle risorse economiche del Paese nel patrimonio di enti che non perseguono scopi produttivi è eliminato in radice, per gli enti non personificati, dalla previsione degli artt. 600 e 786 cod. civ. (43).
Non essendo possibile sugli enti non riconosciuti un controllo simile a quello esercitato nei confronti degli enti personificati, la cui vita è in qualche modo seguita passo passo dall’ordinamento, non è garantita la possibilità di fare affidamento sicuro, nei rapporti con l’ente, oltre che un fondo comune dagli incerti contorni, sul patrimonio di una o più persone fisiche (44). Con le disposizioni in esame, si costringe l’associazione non riconosciuta ad una condizione di inferiorità rispetto alle associazioni riconosciute, creando uno stimolo a chiedere il riconoscimento (45).
Ma a quali effetti opera tale riconoscimento?
Secondo un orientamento meno recente, le associazioni non riconosciute mancherebbero di soggettività giuridica, sostanziandosi in un rapporto fra un complesso di soggetti particolarmente regolato (46).
Più recentemente, anche a seguito di importanti interventi legislativi (47), si è affermata con sempre maggior successo la tesi che gli enti non riconosciuti, sebbene privi di personalità giuridica, abbiano comunque una propria soggettività giuridica – sia pure limitata - dovendosi considerare quali centri di una sfera autonoma o centri di imputazione di interessi e di conseguenze giuridiche, e quindi soggetti di diritto la cui capacità concreta è stabilita da norme positive (48). Sino ad affermarsi un sostanziale ridimensionamento della differenza fra associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute – appartenenti entrambe al genere delle "corporazioni" e fondate entrambe sul contratto associativo - basata sul criterio discretivo della personalità giuridica e dunque l’unitarietà delle due figure. Sicché associazione riconosciuta come persona giuridica e associazione non riconosciuta costituiscono, più che due figure contigue, una figura unitaria, disciplinata da regole sostanzialmente unitarie, rispetto alla quale il successivo riconoscimento opera, in virtù di un’espressa scelta di politica legislativa e non di tecnica giuridica, ai fini di limitate diversità di disciplina (49), rappresentate dalla diversa responsabilità per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell’associazione (art. 38 cod. civ.) e dalla disciplina attinente al divieto di acquisti gratuiti e per successione degli enti non riconosciuti, contenuta negli artt. 600 e 786 cod. civ..
Uno dei problemi di fondo che ha animato per lungo tempo il dibattito dottrinario, consiste proprio nella individuazione dell’esatta rilevanza da attribuire alle norme in questione. Una parte della dottrina, infatti, ritiene che gli enti non personificati (associazioni non riconosciute, fondazioni in attesa di riconoscimento, comitati e società di fatto) siano incapaci di succedere e di acquistare gratuitamente e che tale incapacità possa essere rimossa a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento (50).
Per altri, invece, non si dovrebbe parlare di vera e propria incapacità, quanto di capacità limitata da particolari cautele. Da questo punto di vista, secondo una visione degli enti che si è definita "antropomorfica", per quel che concerne l’art. 600, ma il discorso può valere anche per l’art. 786, la situazione dell’ente non ancora riconosciuto e nemmeno esistente in fatto si ritiene equiparabile a quella del concepito al momento dell’apertura della successione (51). In entrambi i casi si avrebbe una disposizione a favore di un’entità che non è ancora soggetto di diritto, ma che potrà diventarlo con la nascita o con il riconoscimento. L’equiparazione, in realtà, regge solo in parte, poiché è vero che per gli acquisti gratuiti e per successione l’ente non riconosciuto non acquista se non dopo il riconoscimento, così come l’evento della nascita realizza l’acquisto per il concepito; ma è anche vero che se il concepito non può acquistare a titolo oneroso, tale capacità è ammessa – pacificamente per quanto concerne i beni mobili e dalla dottrina più recente per quel che attiene agli immobili – per le associazioni non riconosciute (52).
Secondo un’altra ricostruzione è escluso che si possa parlare di incapacità poiché la conseguenza della mancata presentazione dell’istanza, tanto nel caso di successione quanto nel caso di donazione, è rappresentata dalla semplice inefficacia, sicché non vengono in considerazione limiti alla capacità, e la presentazione dell’istanza, al pari di quanto accadeva per l’art. 17 cod. civ., andrebbe intesa, ancora un volta come condicio iuris per l’efficacia dell’acquisto, con effetto retroattivo di quest’ultimo in caso di suo avveramento (53).
Facendo leva sull’accennato rapporto di strumentalità fra gli artt. 600 e 786 cod. civ. e l’art. 17, si è dunque affermato che con l’abrogazione di quest’ultima disposizione, dovrebbero intendersi abrogate tutte le norme che prevedono l’intervento dello Stato in sede di controllo sull’attività degli enti di cui al libro I del codice civile, in particolare per ciò che concerne gli acquisti (54). Poiché, infatti, una volta abrogato l’art. 17, non vi sarebbe più alcuna ragione per continuare a imporre all’associazione o al comitato di ottenere il riconoscimento che, privato del suo collegamento strumentale con la successiva autorizzazione, resterebbe ormai fine a se stesso (55). Tutto ciò muovendo dalla premessa che il legislatore non avrebbe più ritenuto necessario il controllo in funzione del rischio dell’eccessivo accumularsi di ricchezza nelle mani di enti privi di scopo lucrativo e dunque del danno all’economia nazionale.
In contrario si è giustamente rilevato come, anche nella più recente esperienza legislativa, sia riscontrabile una persistente ostilità verso la "manomorta" (56), che si esprime in forme diverse dal tradizionale sistema dell’autorizzazione. Ne è testimonianza l’art. 5 della legge 266/1991, sulle organizzazioni di volontariato, che esenta le organizzazioni non provviste di personalità giuridica ma iscritte nei registri regionali dai controlli previsti dagli artt. 600 e 786 cod. civ., per gli acquisti gratuiti, purché i beni vengano direttamente destinati alle finalità perseguite. le organizzazioni di volontariato non personificate iscritte nei registri regionali, non sono più assoggettate, per scelta del legislatore, all’obbligo del preventivo riconoscimento per l’acquisto gratuito, onde superare la relativa incapacità all’acquisto. Ma, a fronte di questa esenzione, il legislatore ha posto a tali enti altri obblighi ed altri adempimenti: l’adozione di una organizzazione statutaria predefinita dal legislatore (artt. 3 e 5 della legge 266/1991), che si sostituisce alla scarna normativa relativa agli statuti di enti non riconosciuti; la possibilità per Regioni e Province autonome di esercitare un controllo periodico sulla permanenza dei requisiti e sull’effettivo svolgimento di attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte; l’opera di monitoraggio che sulle attività di tali organizzazioni svolge l’Osservatorio nazionale istituito dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 12 della legge 266/1997 (57). Il controllo sull’acquisto da parte di questi enti, sia che esso si svolga in sede di riconoscimento (per le associazioni non riconosciute), sia che si svolga in sede di autorizzazione (per le associazioni riconosciute), è sostituito dal controllo sulla destinazione del bene e soprattutto dal controllo periodico sulla permanenza delle finalità dell’ente. Ne è derivata, da questo punto di vista, una sostanziale indifferenza fra l’associazione di volontariato riconosciuta e quella non riconosciuta (58). Ed anche qui sono previste delle forme di controllo "continuativo".
Va in questa linea ricordato l’art. 9 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), destinato fra l’altro ad assorbire in sé la materia del volontariato, che subordina una serie di agevolazioni di carattere fiscale per il trasferimento gratuito di beni o aziende ad enti non commerciali, alla condizione che l’ente dichiari nell’atto di utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività (59).
Le disposizioni ora menzionate inducono dunque ad una diversa considerazione.
In tempi recenti nella legislazione speciale si va affermando sugli enti privi di personalità giuridica una diversa forma di controllo, che li accomuna agli enti riconosciuti, in cui il controllo viene esercitato periodicamente sull’intera attività dell’ente e particolarmente sulla destinazione del bene acquistato gratuitamente alle finalità statutarie (art. 5 l. 266/1991; art. 15 D.Lgs. 367/1997; art. 9 D.Lgs. 460/1997).
È un dato di fatto che la tendenza del legislatore a superare il requisito del riconoscimento, ai fini dell’acquisto gratuito da parte dell’ente non riconosciuto, si sia espressa in quei settori dove il privato si sostituisce o si affianca al pubblico nello svolgimento di funzioni proprie del primo. Solo ove vi sia e venga mantenuta questa funzione da parte dell’ente allora si può ritenere che il controllo a monte, in sede di riconoscimento, possa essere superato e sostituito da un controllo che non è più di tipo autorizzatorio per il singolo atto, ma è addirittura più pregnante, poiché concerne continuativamente la complessiva attività dell’ente. In tal caso si realizza una espressa deroga non solo nei confronti delle disposizioni di cui agli artt. 600 e 786, ma anche riguardo alla norma generale dell’art. 37 cod. civ..
Ma per quegli enti la cui attività non rientri nell’ambito della legislazione speciale sopra richiamata, e che quindi non siano soggetti al controllo continuativo ivi previsto, questo sì sostitutivo del preventivo riconoscimento, è ben difficile ritenere che sia venuta meno la ratio dell’art. 37 cod. civ. (60) e delle disposizioni ad esso collegate. Non sembra dunque che, nella complessiva ricostruzione del sistema, trovi spazio l’implicita abrogazione degli artt. 600 e 786 cod. civ. (61).
L’abrogazione delle autorizzazioni alle alienazioni
La legge 16 giugno 1998, n. 191, (c. d. legge Bassanini ter) ha poi ulteriormente modificato l’art. 13 della legge 127/1997, inserendovi l’inciso relativo alle "alienazioni" (art. 22, comma 2). Ne risulta, dunque, la seguente norma: "l’art. 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati; sono altresì abrogate le disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l’acquisto o per l’alienazione di immobili o per l’accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni".
Si tratta anche in questo caso di un intervento di carattere episodico, la cui reale portata va attentamente valutata.
Il riferimento alle alienazioni si presta, infatti, almeno astrattamente, ad una pluralità di interpretazioni.
Potrebbe a prima vista ritenersi che la norma in questione incida in modo considerevole sul complessivo assetto degli enti del primo libro del codice civile.
L’art. 16 cod. civ. prevede, infatti, gli elementi che debbono essere necessariamente indicati nell’atto costitutivo e nello statuto degli enti riconosciuti, fra i quali rientrano, oltre alla denominazione dell’ente, all’indicazione dello scopo e della sede, alle norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, anche l’indicazione del patrimonio; con la precisazione, poi, che le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall’autorità governativa nelle forme previste per il riconoscimento.
La ragione della norma è nell’esigenza di evitare che le condizioni per il riconoscimento, presenti al momento della concessione di questo, vengano successivamente alterate dagli associati. Di qui l’identità di procedimento come per l’iniziale riconoscimento così per la successiva approvazione delle modifiche statutarie, e l’identità nell’estensione del sindacato che all’autorità governativa è dato di esercitare nell’una e nell’altra ipotesi (62).
Si potrebbe allora ritenere che l’art. 13 della legge 127/1997, nella sua nuova formulazione, eliminando il requisito dell’autorizzazione per le alienazioni, porti con sé una notevole deroga alla applicazione dell’art. 16 cod. civ.: laddove venga alienato un bene che sia indicato nell’atto costitutivo o nello statuto come facente parte del patrimonio, non sarebbe più necessaria alcuna forma di controllo, comprese le procedure ex art. 12.
Ma non è così. Anzitutto perché risulta difficile riconoscere una valenza all’art. 16 in relazione alle concrete vicende che investono il patrimonio dell’ente nel corso della sua vita: è certamente vero che in sede di costituzione deve essere indicata la consistenza del patrimonio dell’ente al fine di consentire il controllo sulla sua congruità rispetto alle finalità perseguite; ma è altrettanto vero che tale controllo non deve esser ripetuto per ogni singola operazione che venga posta in essere dall’ente e che ne modifichi – incrementandola o diminuendola – la consistenza patrimoniale.
Una cosa è, infatti, la indicazione formale del patrimonio nell’atto costitutivo e nello statuto, che può anche divergere dalla reale consistenza patrimoniale dell’ente, altra cosa sono le concrete vicende che riguardano i singoli beni che ne fanno parte. In generale, dunque, il singolo bene facente parte del patrimonio dell’ente, può essere liberamente alienato, senza che sia necessario un controllo da parte dell’autorità amministrativa, né in forma di autorizzazione, né nelle forme di cui all’art. 12. Ciò, beninteso, purché il bene non sia in qualche modo vincolato per destinazione agli scopi dell’ente, ad esempio ai sensi delle leggi 266/1991 e 367/1997, perché in tal caso l’alienazione potrebbe incidere sulle finalità dell’ente: in tali casi il controllo andrebbe certamente esercitato, nelle forme stabilite da queste leggi, ma non in relazione alla modificazione della consistenza patrimoniale, quanto con riferimento al possibile mutamento delle finalità statutarie.
Ferma restando l’esigenza di una ulteriore verifica in ordine agli altri possibili effetti della nuova normativa, sembra tuttavia doversi ritenere che la portata dell’ultima abrogazione, relativa alla autorizzazione alle alienazioni, debba ridursi alla caducazione delle disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1929, n. 1159 e nel R.D. 28 febbraio 1930, n. 289 che prevedevano la necessità dell’autorizzazione per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione delle fabbricerie e degli enti di culto, diversi dal cattolico, che non hanno stipulato con lo Stato italiano intese recepite con legge ai sensi dell’art. 8, comma terzo della costituzione (63). Gli enti in questione, infatti, erano sottoposti ad un duplice controllo, dovendosi osservare le leggi civili concernenti le autorizzazioni tanto agli acquisti quanto alle alienazioni dei beni dei corpi morali (art. 2, comma 2, L. 1159/1929), in conseguenza di un clima di sfavore che circondava tali enti (64). Per quanto concerne gli acquisti – secondo la formulazione legislativa – essi "non possono acquistare beni immobili né accettare donazioni, eredità o legati senza preventiva autorizzazione", che veniva concessa, sulla base di una competenza ripartita per valore, con D.P.R. su parere del Consiglio di Stato o con decreto del prefetto della provincia nella quale l’ente ha sede (art. 16 R.D. 289/1930, disposizione che evidentemente era venuta meno già con l’abrogazione dell’art. 17 cod. civ. a seguito della L. 127/1997) (65). Per quanto concerne invece le alienazioni, "le domande intese ad ottenere, ai sensi dell’art. 2 della legge, l’autorizzazione governativa per gli atti e i contratti costituenti alienazioni di beni, debbono essere presentate dai legali rappresentanti degli istituti agli uffici per gli affari di culto presso le procure generali del re delle Corti d’appello e dirette al Ministro per la giustizia e per gli affari di culto", precisandosi altresì che "fra gli atti e i contratti, per i quali è necessaria l’autorizzazione governativa, si comprendono, oltre le alienazioni propriamente dette, le affrancazioni di censi e di canoni, i mutui, gli atterramenti di piante di alto fusto, le esazioni egli impieghi di capitali, le locazioni ultranovennali di immobili, le liti, sia attive che passive attinenti alla consistenza patrimoniale dell’istituto".
E’ stato giustamente sostenuto - in critica ad una recente circolare ministeriale che riteneva escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 13 della legge 127/1997, nella sua originaria formulazione riferita solo alle autorizzazioni agli acquisti, le disposizioni contenute nella legge 1159/1929 e nel R.D. 289/1930 (66) - che la portata abrogatrice della legge Bassanini non possa essere limitata al solo art. 17 e alla legge 218/1896, ma debba essere estesa a tutte le autorizzazioni agli acquisti, in virtù della formula di chiusura che fa riferimento, appunto, alle altre "disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l’acquisto di immobili o per l’accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni" (67). E questa affermazione deve valere ora anche per le alienazioni da parte degli enti da ultimo considerati.
(1) Il disegno di legge originario prevedeva, in consonanza con l’intento esemplificativo dell’azione della pubblica amministrazione, esclusivamente l’abrogazione del controllo amministrativo sugli acquisti degli enti locali. Sul punto G. CASU, Legge "Bassanini". Norme di interesse notarile, in Notariato, 1997, 359. Per la ricostruzione storica delle varie proposte tese alla abrogazione dell’art. 17 cod. civ., si veda M.V. DE GIORGI, L’autorizzazione agli acquisti delle persone giuridiche: ingloriosa fine di un istituto secolare, in St. iuris, 1997, 1010 ss., in particolare 1014 – 1015; ID. L’abrogazione dell’art. 17 del codice civile, in Nuove leggi civ. comm., 1997, 1303 ss.; in particolare questo Autore fa rilevare l’ambiguità della formula "persone giuridiche, associazioni e fondazioni" utilizzata dall’art. 13, laddove probabilmente con questa espressione non si è voluto rappresentare le associazioni e le fondazioni come enti diversi e ulteriori rispetto alle persone giuridiche, bensì evidenziare da un lato che nel nostro codice trovano cittadinanza come persone giuridiche solo i due tipi menzionati, escludendo altre istituzioni di carattere privato; e dall’altro lato, specificando le associazioni e le fondazioni nell’ambito della più ampia categoria delle persone giuridiche, si sono volute comprendere tanto le persone giuridiche private (associazioni e fondazioni, appunto) quanto le persone giuridiche pubbliche, sicché quest’ultima espressione nel testo dell’art. 13 andrebbe intesa come un equivalente dell’espressione "corpi morali" di cui alla legge Siccardi. Si veda, inoltre, L. BIGLIAZZI GERI, Delle successioni testamentarie. Artt. 587 – 600, in Commentario Scialoja – Branca, Bologna – Roma, 1983, 198; G. MARICONDA, Il fenomeno associativo tra legislazione episodica e prospettive di riforma, in Fenomeno associativo e attività notarile, cur. Fuccillo, Napoli, 1995, 9 ss.; per quanto concerne l’iter dell’art. 13 della legge Bassanini, cfr. M. VELLETTI, Autorizzazione agli acquisti da parte di enti di culto acattolici, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Studi e materiali, 5, 1995 – 1997, Milano, 1998, 690 ss.; G. PONZANELLI, Abrogazione dell’art. 17 c.c.: verso una riforma degli enti non profit?, in Corr. Giur., 1997, 841 ss., che ricostruisce dettagliatamente i tentativi di abrogazione, sia in sede di riforma del codice civile, attraverso il c.d. "Progetto Cassese", che prevedeva, nelle sua versione originale, la trasformazione delle modalità di attribuzione della personalità giuridica con il passaggio da un sistema concessorio – discrezionale a un sistema fondato sul riconoscimento normativo, l’abrogazione dell’art. 17 c.c. e lo spostamento delle funzioni di controllo dall’autorità amministrativa agli organi giurisdizionali - con un controllo di mera legalità, basato, fra l’altro, sull’obbligo per gli enti di comunicare gli acquisti all’autorità giudiziaria che aveva il potere di sospendere per gravi motivi l’efficacia dell’atto - progetto che incontrò un parere sostanzialmente contrario del Consiglio di Stato e che dopo la proposizione di una seconda versione, che prevedeva uno sdoppiamento di competenze fra tribunali (per la tenuta dei registri delle persone giuridiche) e autorità amministrativa decentrata (per l’accertamento delle condizioni legali per il riconoscimento e per le autorizzazioni ex art. 17), non ebbe più esito; sia attraverso il controllo di costituzionalità delle leggi, con la sentenza della Corte costituzionale del 12 luglio 1996, n. 245, sul conflitto di attribuzione, sollevato dalla Regione Lombardia sulla circolare della Direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell’Interno, che chiariva l’applicazione dell’art. 17 c.c. alle organizzazioni di volontariato non aventi personalità giuridica, per le quali tale controllo non avrebbe più avuto una ragion d’essere. Sul punto anche D. VITTORIA, L’abrogazione dell’art. 17 c.c.: l’incidenza sull’assetto normativo degli enti del I libro del codice, in Contratto e impresa, 1998, 314 ss..
(2) Il riferimento alle alienazioni è stato inserito dall’art. 2, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191, c.d. Bassanini ter.
(3) Su quest’ultimo punto, si veda E. CALÒ, Associazioni e reciprocità, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Studi e materiali 3, 1989 – 1991, Milano, 1992, 98 ss.; più recentemente, M. DI FILIPPO, Gli acquisti in Italia di beni immobili da parte di Stati stranieri, in Riv. Dir. int., 1998, 429 ss..
(4) Articolo che così, testualmente, recitava: "Gli stabilimenti o corpi morali, siano ecclesiastici o laicali, non possono acquistare beni stabili, senza essere a ciò autorizzati con regio decreto, previo il parere del Consiglio di Stato. Le donazioni fra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore non avranno effetto se essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarle".
(5) F. FERRARA, Le persone giuridiche, in Trattato Vassalli, II, 2, Torino, 1958, 319; G. SAREDO, Acquisto dei corpi morali, in Dig. It., II, 1, Torino, 1884, 86; G. MENOTTI DE FRANCESCO, voce Persona giuridica, in Nss. Dig. It., XIII, Torino, 1965, 1047. Sul punto vedi anche D. VITTORIA, Gli acquisti delle persone giuridiche e gli attuali limiti dell’art. 17 c.c., in Contratto e impresa, 1987, 830 ss.; G. CASU, voce Soggetti di diritto, in C. FALZONE – A. ALIBRANDI, Dizionario enciclopedico del notariato, aggiornamento, Roma, 1993, 724 ss., ove si evidenziano le due concezioni alla base dell’intervento legislativo, e cioè da un lato che la ricchezza nazionale ed economica si fondasse prevalentemente sulla proprietà fondiaria; e dall’altro lato l’ostilità verso gli enti ecclesiastici tenutari di ingenti patrimoni, e che si ponevano in contrasto con la concezione economico liberale dell'epoca. L’A. evidenzia anche una funzione di carattere fiscale nella disposizione in esame, consistente nello scopo di evitare che lo Stato venisse a perdere uno sperato introito tributario che sarebbe derivato dalla mobilizzazione della ricchezza patrimoniale. Per la ricostruzione storica della normativa, vedi anche S. TONDO, Controllo notarile sui presupposti dell’atto negoziale, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Studi e materiali 1, 1983 – 1985, Milano, 1986, 381 ss..
(6) CASU, Soggetti, cit., 739.
(7) Con riferimento alle persone giuridiche, richiama espressamente il concetto di "diritto di polizia"– anche in considerazione del clima politico in cui nacque il vigente codice civile – P. RESCIGNO, Fondazione (dir. civ.), voce in Enc. Dir., XVII, Milano, 1968, 797.
(8) CASU, Soggetti, cit., 726.
(9) F. GALGANO, Delle persone giuridiche, art. 11 - 35, in Commentario Scialoja – Branca, Bologna – Roma, 1969, 245. Secondo il r.d. citato, la richiesta dell’autorizzazione prefettizia per gli acquisti degli enti locali territoriali e per le istituzioni di beneficenza doveva essere accompagnata dalla convenienza dell’acquisto, dalla disponibilità dei mezzi, dalla maggiore utilità del negozio ai fini del raggiungimento degli scopi dell’ente. Sul punto, CASU, Soggetti, cit., 727; G. CAPRIOTTI, L’autorizzazione agli acquisti delle persone giuridiche, Firenze, 1952, 126 ss.; TONDO, Controllo, cit., 389; M. V. DE GIORGI, L’abrogazione, cit., 1306. In giurisprudenza, Consiglio di Stato 28 marzo 1969, n. 249, in Giust. Civ., 1969, II, n. 185; Consiglio di Stato 16 maggio 1985, n. 199, in Foro it., 1986, I, 126.
(10) S. TONDO, Associazioni comuni e associazioni di volontariato (c.c. Art. 17 e L. 266/1991 art. 5), in Riv. Not., 1993, 258. In tal senso anche C. GANGI, La successione testamentaria, II, Milano, 1952, 113.
(11) GALGANO, op. cit., 245, che evidenzia lo stretto collegamento fra l’art. 17 e l’art. 16 cod. civ., che subordina il riconoscimento della personalità giuridica alla condizione che l’ente disponga di un proprio patrimonio, di per sé sufficiente al perseguimento dello scopo istituzionale e che soddisfa un interesse di carattere generale: tale norma deriva la propria ragion d’essere dal fatto che il patrimonio dell’ente costituisce, a seguito del riconoscimento, la sola garanzia che l’ente offre dell’adempimento delle proprie obbligazioni.
(12) D. V. PIAZZA, Prospettive di riforma degli enti del I libro del codice civile, in AA. VV., Amministrazione e rappresentanza negli enti diversi dalle società, Milano, 1990, 411; TONDO, Controllo, cit., 388.
(13) TONDO, Associazioni, cit., 256, per il quale l’obbligo che viene posto all’Autorità, in ordine al previo ascolto dei successibili, può trovare spiegazione nell’esigenza di sondare previamente che non vi siano plausibili motivi di impugnativa, contro il rischio di acquisti insicuri. In tal senso C. GANGI, Persone fisiche e persone giuridiche, II, Milano, 1948, 235; FERRARA, op. cit., 322; B. LIGUORI, Delle persone e della famiglia, in Commentario Utet, Torino, 1966, 215 ss.; F. S. AZZARITI – G. MARTINEZ – G. AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1963, 62; V. LOJACONO, In tema di donazioni ad enti morali, in Foro pad., 1953, I, 678 ss.; CASU, Soggetti, cit., 750; VITTORIA, op. cit., 832, nt. 4; in giurisprudenza, Consiglio di Stato 23 febbraio 1979, in Cons. Stato, 1979, I, 153.
(14) Consiglio di Stato, IV, 31 dicembre 1952, n. 1447, in Racc. giur. Cons. Stato, 1954, 1642; Consiglio di Stato 1 giugno 1963, n. 354, in Cons. Stato, 1963, I, 959; Consiglio di Stato 3 novembre 1978, n. 1097, in Giur. It., 1979, III, 1, 193. In tal senso DE GIORGI, L’abrogazione, cit., 1304, secondo la quale la tutela degli eredi fu tra le finalità perseguite anche dal legislatore del 1865 come si evince dall’art. 932 del codice abrogato, che ribadiva che le eredità a favore dei corpi morali non potessero essere accettate che con l’autorizzazione del governo da accordarsi nelle forme stabilite dalle leggi speciali.
(15) CASU, Soggetti, cit., 734.
(16) Per questa e le altre indicazioni, DE GIORGI, L’abrogazione, cit., 1308.
(17) Sul tema, TONDO, Associazioni, cit., 253 ss.; CASU, Soggetti, cit., 740 ss.; P. GAGGERO, Gli acquisti a titolo gratuito delle associazioni di volontariato, in Vita not., 1993, 1034 ss.
(18) Per tale ultima norma, si veda G. MARICONDA – M. VELLETTI, L’atto di trasformazione degli enti musicali, in Notaro, 1997, 48 – 49. Per quel che concerne gli acquisti gratuiti degli enti musicali, quando questi abbiano ad oggetto beni immobili, la fondazione deve provvedere alla loro vendita entro due anni, a meno che essi non vengano destinati all’attività dell’ente.
(19) Sul punto N. GRASSANO, Riflessi della legge "Bassanini–bis" sull’attività notarile, in Riv. Not., 1997, 1062.
(20) Fra le altre, oltre alla legge 21 giugno 1896, n. 218, che devolveva al Prefetto, previo parere della Giunta provinciale amministrativa, la competenza al rilascio delle autorizzazione previste dalla legge Siccardi per le Province, i Comuni e le IPAB, ed il relativo regolamento di esecuzione (r.d. 26 luglio 1896, n. 361): l’art. 17 della legge 20 maggio 1985, n. 220, che richiedeva l’applicazione delle disposizioni civili relative alle persone giuridiche per gli acquisti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando che, per questi enti, sono comunque necessarie le autorizzazioni richieste dalle norme canoniche; le disposizioni che richiedevano l’applicazione del sistema autorizzatorio per gli acquisti delle altre confessioni religiose, degli enti confessionali non cattolici e degli enti religiosi non confessionalizzati, e cioè l’art. 12, comma 4, della legge 11 agosto 1984, n. 449, modificata con legge 5 ottobre 1993, n. 409, per le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese; l’art. 25, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, per l’Unione italiana delle Chiese Avventiste del 7° giorno; l’art. 16, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 517, per le Assemblee di Dio in Italia; l’art. 25, comma 3, della legge 8 marzo 1989, n. 101, per l’Unione delle Comunità Ebraiche italiane; l’art. 12 della legge 12 aprile 1995, n. 116, per l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia; l’art. 23 della legge 29 novembre 1995, n. 520, per la Chiese Evangelica Luterana in Italia. Per queste indicazioni, DE GIORGI, L’abrogazione, cit., 1304 ss.. Per quanto concerne gli acquisti di Comuni e Province, si veda, oltre all’Autore da ultimo citato, CASU, Soggetti, cit., 730 ss. Per quanto concerne gli enti di culti acattolici, ed in particolare in critica alla circolare della Direzione Generale degli Affari dei Culti del Ministero dell’Interno, n. 102, del 23 maggio 1997, che esclude l’abrogazione delle disposizioni sulle autorizzazioni agli acquisti (art. 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e artt. 13 e ss. del r.d. 28 febbraio 1930, n. 289) per quegli enti confessionali che non abbiano stipulato delle intese con l’Italia, si veda VELLETTI, op. cit., 690 ss.. Sino all’entrata in vigore della legge Bassanini bis, nel nostro ordinamento, convivevano dunque quattro diverse forme di autorizzazione: a) l’autorizzazione, introdotta dalla legge Siccardi e regolamentata anche dal r. d. 26 giugno 1864, n. 1817, per gli acquisti degli "stabilimenti o corpi morali, siano essi ecclesiastici o laicali", comprese le Regioni a statuto ordinario, mentre le Regioni a statuto speciale ne erano esentate in virtù della legge 10 aprile 1991, n. 123; b) l’autorizzazione specifica per le Province, i Comuni e le IPAB, disciplinata dalla legge 21 giugno 1896, n. 218 e dal r. d. 21 luglio 1896, n. 361; c) l’autorizzazione relativa agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, prevista dagli artt. 9 – 11 della legge 27 maggio 1929, n. 848, confermata dall’art. 7, n. 5, dell’Accordo del 18 febbraio 1984 e disciplinata dalla legge 17 maggio 1985 n. 222 e dal d.p.r. 13 febbraio 1987, n. 23; d) l’autorizzazione prevista dall’art. 17 per le persone giuridiche private. Sul punto, R. TOMEI, L’abrogazione dell’autorizzazione agli acquisti, in Commento alla legge 127/1997 Bassanini 2, a cura di Stipo, Rimini, 1998, 202 ss.; DE GIORGI, L’autorizzazione, cit., 1016 ss..
(21) Tale disposizione trovava il suo precedente nell’art. 932 del codice abrogato, a norma del quale le eredità devolute ai corpi morali non potevano accettarsi che con l’autorizzazione del governo, da accordarsi nelle forme stabilite dalle leggi speciali.
(22) A. CICU, Successioni per causa di morte. Parte generale, in Trattato Cicu – Messineo, Milano, 1961, 201; U. NATOLI, L’amministrazione dei beni ereditari, Milano, 1968 – 1969, 115; G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, I, Milano, 1983, 115; FERRI, op. cit., 258.
(23) In giurisprudenza, per questo orientamento, Appello Roma 26 luglio 1978, in Giur. Mer., 1981, 679; Appello Bologna, 21 dicembre 1974, in Giur. It., 1976, I, 2, 22. In dottrina, GALGANO, op. cit., 253; G. GROSSO – A. BURDESE, Le successioni. Parte generale, in Trattato Vassalli, Torino, 1977, 253.
(24) Secondo una giurisprudenza meno recente, che argomentava dal carattere imperativo delle norme che richiedono l’autorizzazione per gli acquisti da parte dei corpi morali, e considerava l’assenza di autorizzazione come causa impeditiva della conclusione del contratto, per difetto dell’accordo delle parti, la carenza dell’autorizzazione comportava una nullità assoluta ed insanabile dell’atto compiuto (Cons. Stato, 6 febbraio 1962, in Riv. Not., 1962, 619; Cass. 20 luglio 1966, n. 1954, in Giust. Civ., 1967, I, 318; Cass. 26 luglio 1967, n. 1973, in Rep. Foro it., 1967, voce "Donazione", n. 27, 699; Appello Venezia, 10 dicembre 1956, in Foro pad., 1957, I, 573; Appello Palermo, 6 novembre 1957, in Rep. Foro it., 1958,voce "Successione", n. 200; Tribunale Venezia, 18 luglio 1962, in Giust. Civ., 1963, I, 1476; Tribunale Genova, 22 ottobre 1951, in Foro it., 1951, I, 1555; Tribunale Genova, 25 gennaio 1952, in Foro it., 1952, I, 1625; Tribunale Salerno, 11 febbraio 1958, in Foro nap., 1958, I, 184) o la annullabilità (Appello Bologna, 8 luglio 1954, in Foro pad., 1955, I, 64) o la nullità relativa, opponibile solo al titolare del beneficio (Cass. 15 gennaio 1954, n. 66, in Giur. It., 1954, I, 941) o, quanto meno, la totale inefficacia e la rilevabilità da parte di qualunque interessato o d’ufficio (Cass. 30 ottobre 1959, n. 3212, in Riv. Not., 1960, 309). In dottrina, FORTI, Gli acquisti dei corpi morali e l’autorizzazione governativa, in Riv. Dir. civ., 1913, 1 ss.; L. FERRI, Disposizioni generali sulle successioni, art. 456 – 511, in Commentario Scialoja – Branca, Bologna – Roma, 1997, 259 ss.; MENOTTI DE FRANCESCO, op. cit., 244; S. CASSARINO, voce Acquisto di enti, in Enc. Dir., I, Milano, 1958, 529 ss., per l’ipotesi in cui l’autorizzazione non sia stata richiesta e non anche per quella in cui l’autorizzazione non sia stata ancora rilasciata. In senso contrario a quest’ultima impostazione, G. TAMBURRINO, Persone giuridiche e associazioni non riconosciute, comitati, in Giur. Sist Bigiavi, Torino, 1997, 297 ss..
(25) Per la giurisprudenza, Cass. 11 luglio 1942, n. 1964, in Foro it., 1943, I, 334; Cass. 31 luglio 1951, n. 2281, in Rep. Foro it., 1951, voce "Ente e asse ecclesiastico", n. 25, 776; Cass. 18 maggio 1953, n. 1427, in Giur. It., Mass., 1953, 323; Cass. 5 novembre 1955, n. 3599, in Rep. Foro it., 1955, voce "Successione", n. 63, 2252; Cass. 1 agosto 1958, n. 2845, in Rep. Foro it., 1958, voce "Persona giuridica", n. 29, 1822; Cass. 30 ottobre 1959, n. 3121, in Foro it., 1960, I, 230; Cass. 16 marzo 1961, in Foro pad., 1961, I, 539; Cass. 21 gennaio 1963, n. 81, in Rep. Foro it., 1963, voce "Ente ed asse ecclesiastico", n. 9, 850; Cass. 21 febbraio 1966, n. 532, in Rep. Foro it., 1966, voce "Persona giuridica", n. 4, 1995; Cass. 13 aprile 1972, n. 1158, in Rep. Foro it., 1972, voce "Persona giuridica", n. 5, 2006; Cass. 4 giugno 1976, n. 2027, in Rep. Foro it., 1976, voce "Enti e beni ecclesiastici", n. 8, 1057; Cass. 5 febbraio 1982, n. 657, in Giust. Civ. rep., 1982, voce "Obbligazione e contratti", 70; Cass. 20 febbraio 1988, n. 1781, in Vita not., 1988, 259; Cass. 30 marzo 1989, n. 1552, in Riv. Not., 1990, 839; Cass. 24 gennaio 1992, n. 810; Cass. 16 novembre 1992, n. 12280; Cass. 20 gennaio 1994, n. 464; Tribunale Bologna 21 luglio 1962, in Foro pad., 1964, I, 56; Tribunale Venezia, 18 giugno 1962, in Giust. Civ., 1963, I, 1476; Tribunale Udine, 17 gennaio 1963, in Corti Bresc., 1963, 228. Tribunale Brindisi, 24 maggio 1982, in Corti Bari, 1983, 268; Cons. Stato, 4 giugno 1976, n. 1234, in Cons. Stato, 1977, I, 1544; Cons. Stato, 3 novembre 1978, in Giur. It., 1979, III, 293. In dottrina, F. FERRARA, op. cit., 328 ss.; GALGANO, op. cit., 241; LOJACONO, op. cit., 678; C. GIANNATTASIO, Delle successioni. Disposizioni generali – Successioni legittime, in Commentario Utet, Torino, 1971, 102; M. V. DE GIORGI, Persone giuridiche, associazioni e fondazioni, in Trattato Rescigno, II, Torino, 1982, 209; B. LIGUORI, op. cit., 215 ss.; O. CAGNASSO, I controlli sugli atti di straordinaria amministrazione delle persone giuridiche private, in Nuovi quaderni di Vita notarile, I, Palermo, 1982, 31 ss.; G. TAMBURRINO, op. cit., 298; E. PROTETTÍ, Libro I – Delle persone e della famiglia, in Commentario De Martino, sub. Art. 17, Roma, 1971, 241 ss.; M. DI PAOLO, Persone giuridiche, in Casi e questioni di diritto privato per la pratica notarile, cur. Bessone, Milano, 1995, 3 ss.; C. M. BIANCA, Diritto civile, I, Milano, 1987, 334; CASU, Soggetti, cit., 728; TONDO, Controllo, cit., 392; F. BOTTINO, I controlli sugli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici, in Nuovi quaderni di Vita notarile, I, Palermo, 85 ss.; L. ROTTOLI, Autorizzazione ad acquistare ex art. 17 c.c.: requisito di validità o condizione di efficacia, in Riv. Not, 1992, 1459 ss.; M. COSTANZA, voce Associazioni (acquisto di beni), in Enc. Dir., aggiornamento, Milano, 1997, 150; C. SCOGNAMIGLIO, La capacità di ricevere per donazione, in Successioni e donazioni, cur. Rescigno, II, Padova, 1994, 316 ss.; F. BOTTINO, I controlli di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici, in Nuovi Quaderni Vita not., 1, Palermo, 1982, 85 ss.; GAGGERO, op. cit., 1037; P. LOREFICE, L’accettazione con beneficio di inventario, in Successioni e donazioni, cur. Rescigno, II, Padova, 1994, 283 ss..
(26) CASU, Soggetti, cit., 729; ROTTOLI, op. cit., 1461; GRASSANO, op. cit., 1064; DE GIORGI, Persone giuridiche, cit., 211.
(27) D’altronde, anche ad argomentare diversamente, si sarebbe giunti a conclusioni assurde: "se si fosse escluso che l’ente non ancora autorizzato potesse validamente accettare, si sarebbe creata un’antinomia tra lo stato di incapacità e la decorrenza di termini brevi (quaranta giorni successivi al compimento dell’inventario), previsti negli artt. 485, comma 3 e 487 comma 3 c.c., in quanto la lunghezza dell’iter amministrativo avrebbe escluso a priori la possibilità di evitare la perdita del diritto di accettare"; così DE GIORGI, L’abrogazione,. cit., 1310.
(28) GALGANO, op. cit., 253; GROSSO – BURDESE, op. cit., 244 e 253; M. LUPO, Osservazioni in tema di accettazione di eredità da parte di persona giuridica, in Giur. It., 1976, I, 2, 22; COSTANZA, Associazioni, cit., 150, secondo la quale l’autorizzazione non deve essere necessariamente né anteriore né coeva all’atto, ma può intervenire anche successivamente alla stipulazione o alla manifestazione della volontà di accettare; per la giurisprudenza, vedi nota 20.
(29) La norma, per quanto – come si dirà – priva di una apparente giustificazione logica, deve ritenersi tuttora in vigore. In tal senso FERRI, op. cit., 258 ss.; A. TESTA, L’abrogazione dell’articolo 17 del codice civile, in Federnotizie n. 1, 1998, 47; DE GIORGI, L’autorizzazione, cit., 1015.
(30) Sebbene non vi sia una sanzione espressa, si ritiene che l’accettazione pura e semplice operata in questi casi sia nulla, sicché, in sostanza, la persona giuridica non diverrebbe erede ma resterebbe nella posizione di chiamato. Cfr. GROSSO – BURDESE, op. cit., 262, per i quali il fenomeno successorio in questi casi non si realizzerebbe; CICU, op. cit., 201; GIANNATTASIO, op. cit., 156; L. CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa di morte, Napoli, 1977, 124; G. STELLA RICHTER, Accettazione di eredità devoluta ad incapaci ed alienazione dei beni ereditari, in Giust. Civ., 1958, I, 941; U. NATOLI, op. cit., 188; CICU, op. cit., 201. Nel senso, invece della annullabilità, A. BUTERA, Eredità devoluta ad incapaci e beneficio di inventario, in Foro it., 1937, I, 621; AZZARITI – MARTINEZ – AZZARITI, op. cit., 59.
(31) GROSSO e BURDESE, op. cit., 250; G. AZZARITI, L’accettazione di eredità, in Trattato Rescigno, 5, Torino, 1982, 135. LOREFICE, op. cit., 285, specie nt. 41. Contra FERRI, op. cit., 239; CAPOZZI, op. cit., 183 ss. In particolare Cass. 8 maggio 1979 n. 2617, in Giur. It., 1979, I, 2, 1789, ha affermato che la decadenza dal beneficio prevista dagli artt. 485 e 487 cod. civ. in caso di omesso compimento dell’inventario si applica anche agli enti riconosciuti che abbiano reso la dichiarazione di accettazione beneficiata, con la conseguenza che questi, non potendo accettare puramente e semplicemente, decadrebbero anche dal diritto di accettare. Per una critica a questa conclusione.
(32) GALGANO, op. cit., 251 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F. D. BUSNELLI, U. NATOLI, Diritto civile, I, Torino, 1987, 216. La capacità di succedere delle persone giuridiche non è, tuttavia, generale: esse possono essere destinatarie della vocazione testamentaria (a titolo universale o a titolo particolare) ma non anche di quella legale. A questo sistema fa eccezione lo Stato, nell’ipotesi in cui alla successione ab intestato non vengano parenti del de cuius entro il sesto grado. Sul punto, E. MOSCATI, La capacità di succedere, in Trattato Rescigno, 5, 2ª ed., Torino, 1997, 75.
(33) Valgono anche qui le considerazioni di cui sopra circa la natura di condicio iuris dell’autorizzazione: l’ente poteva validamente accettare, sebbene sotto la condizione legale del successivo rilascio dell’autorizzazione, mentre medio tempore, notificata la dichiarazione di accettazione si produceva l’effetto della irrevocabilità della dichiarazione del donante. "Si trattava di un regime privilegiato che si giustificava col fatto che la persona giuridica aveva messo in moto il congegno amministrativo per l’autorizzazione e che una volta avutane conoscenza grazie alla notifica della domanda il donante, mutando pensiero, avrebbe deluso le legittime aspettative dell’ente donatario". Così DE GIORGI, L’autorizzazione, cit., 1015. Si veda anche F. MESSINEO, Irrevocabilità e revocabilità dell’offerta o dell’accettazione della donazione, in Riv. Tri. Dir. proc. civ., 1955, 31: In generale sulle problematiche connesse a questa norma, B. BIONDI, Le donazioni, in Trattato Vassalli, 1961, 376; ; C. SCOGNAMIGLIO, La capacità di ricevere per donazione, cit., 308 ss.; A. PALAZZO, Le donazioni, in Commentario Schlesinger, Milano, 1991, 227 ss.; A. PELLEGRINO, F. ZABBAN, F. DELFINI, Libro secondo. Delle successioni. Artt. 456 – 809. Commentario. Milano, 1993, 596.
(34) Sul punto TESTA, op. cit, 48; DE GIORGI, L’autorizzazione, cit., 1015; U. CARNEVALI, L’abrogazione dell’art. 17 del codice civile, in Contratti, 1997, 229
(35) "La norma costituisce una eccezione all’art. 1333 cod. civ., in base al quale la proposta di contratto da cui derivino obbligazioni per il solo proponente è irrevocabile appena giunga a conoscenza della parte cui è destinata, senza bisogno di accettazione da parte dell’oblato". Sul punto, DE GIORGI, L’autorizzazione, cit., 1015, e già F. MESSINEO, Irrevocabilità e revocabilità dell’offerta o dell’accettazione della donazione, in Riv. Trim. dir. proc. civ., 1955, 29 ss..
(36) G. D’ASARO, Acquisto di eredità o di legato e impugnazione di testamento nullo, in Rass. Dir. civ., 1983, 544; G. CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie, Milano, 1980, 485; S. PUGLIATTI, Dell’istituzione di eredi e dei legati, in Commentario D’Amelio – Finzi, Firenze, 1941, 549; GANGI, La successione, cit., II, 112, in nota 45. Ritiene che l’accettazione sia necessaria, ma che il rilascio dell’autorizzazione operi nei confronti di questa come condicio iuris per l’efficacia, C. GIANNATTASIO, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Commentario Utet, Torino, 1978, 250 ss..
(37) E ciò basandosi sull’espresso disposto dell’art. 17, e sul fatto che all’originaria formulazione di quest’articolo, nel testo definitivo del I libro del codice civile, ("accettazione dei legati"), fu appunto sostituita l’espressione "conseguire legati". Cfr. AZZARITI – MARTINEZ – AZZARITI, op. cit., 455.
(38) A. JANNUZZI, L’acquisto del legato per le persone giuridiche, in Corte bresc., 1948, I, 1 ss..
(39) A. MASI, Dei legati, in Commentario Scialoja – Branca, Bologna – Roma, 1979, 6 ss..
(40) CARNEVALI, op. cit., 230; G. DE MATTEIS, L’art. 13 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e i suoi riflessi sugli artt. 600, 782 e 786 del codice civile, relazione al Convegno di Studi del Comitato Interregionale Abruzzese – Molisano, Giulianova, 18 luglio 1997, inedito. Nel testo del disegno di legge 4229B approvato dalla Camera dei Deputati, nella parte in cui si modificava l’art. 23 della legge 127/1997, era prevista anche l’abrogazione degli artt. 600 e 786 cod. civ., e l’aggiunta all’art. 13 medesimo, dopo le parole "persone giuridiche, associazioni e fondazioni" dell’inciso "anche non riconosciute". Ma nella legge 191/1998, nella quale il citato disegno di legge si è trasfuso, questi riferimenti sono stati eliminati. Il che, conferma quanto fra poco si dirà: l’abrogazione degli artt. 600 e 786 cod. civ. è solo una prospettiva de iure condendo. Coglie una molesta incongruenza nel permanere di queste norme DE GIORGI, L’autorizzazione, cit., 1016, pur senza giungere alla conclusione di una loro implicita abrogazione.
(41) RESCIGNO, Fondazione (dir. civ.), cit., 798; ID., La persona giuridica e la capacità di ricevere per testamento, in Riv. Dir. civ., 1964, II, 339, che individua la ratio dell’art. 600 proprio nell’eliminazione dell’incertezza nei rapporti successori.
(42) TONDO, Associazioni, cit., 261 ove si puntualizza che andrebbero comunque escluse le donazioni di modico valore e le donazioni remuneratorie, nonché le erogazioni che, fatte per iniziative di notevole valore culturale, possano scontare un regime tributario di particolare favore; ID., Per un nuovo regime degli enti non di profitto, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Studi e materiali, 5, 1995 – 1997, Milano, 1998, 828; ID. Nuovo regime degli acquisti degli enti "non profit", in Notariato, 1997, 307; VITTORIA, L’abrogazione, cit., 331; M. EROLI, Le associazioni non riconosciute, Napoli, 1990, 79. G. MARICONDA, L’acquisto immobiliare da parte delle associazioni non riconosciute, in Riv. Dir. civ., 1987, II, 24. Ne è derivato un orientamento secondo il quale le norme in questione sancirebbero un vero e proprio divieto per le associazioni non riconosciute di rendersi acquirenti a titolo gratuito perché tali acquisti nulla hanno a che fare con il fondo comune per il quale rilevano solo gli acquisti onerosi. In tal senso, TAMBURRINO, op. cit., 505; M. DI PAOLO – A. CORSI, Titolarità e disponibilità dei diritti delle associazioni non riconosciute, Relazione al XXIV Congresso del Notariato, Bologna 5 – 10 ottobre 1980, Savona, 1980, 38. In giurisprudenza, Cass. 24 marzo 1956, in Giur. It., 1957, I, 1, 258; Appello Firenze, 23 novembre 1965, in Giur. It., 1966, I, 2, 228.
(43) GALGANO, op. cit., 246; P. RESCIGNO, La persona giuridica, cit., 342; ID. Fondazione (dir. civ.), cit., 797 ss.. Ad avviso di quest’Autore, il riconoscimento come persona giuridica viene imposto all’ente proprio perché se ne possa controllare l’acquisto: la connessione fra le due disposizioni risulta anche dall’opinione costantemente seguita in dottrina ed in giurisprudenza (Appello Parma, 7 dicembre 1897, in Le leggi, 1898, I, 267) che ritiene sufficiente – perché possa considerarsi realizzata la previsione dell’art. 600 – l’autorizzazione all’acquisto, nella quale sarebbe implicito il riconoscimento; CAGNASSO, op. cit., 37; SCOGNAMIGLIO, La capacità di ricevere per testamento, in Successioni e donazioni, cur. Rescigno, I, Padova, 1994, 720 ss.; L. GARDANI CONTURSI LISI, Delle donazioni, Artt. 769 – 789, in Commentario Scialoja – Branca, Bologna – Roma, 1976, 307 ss.; PALAZZO, Le donazioni, cit., 288; P. RESCIGNO, Persone giuridiche e capacità di ricevere per testamento, in Riv. Dir. civ., 1964, II, 342; D. RUBINO, Le associazioni non riconosciute, Milano, 1952, 231; G. LISELLA, in P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, Napoli, 1998, 137; DE GIORGI, L’abrogazione, cit., 1307.
(44) Così MARICONDA, L’acquisto, cit., 24.
(45) RUBINO, op. cit., 231.
(46) RUBINO, op. cit., 28, secondo il quale il trattamento unitario che la legge fa di una pluralità di soggetti presenta una qualche affinità con le universalità patrimoniali, dove le singole cose vengono considerate come complesso ma senza dar vita ad una nuova res astratta, per cui non si può parlare di capacità di un soggetto sovraordinato ai singoli associati; nega una personalità giuridica ridotta o attenuata anche F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile italiano, Napoli, 1966, 48.
(47) Ci si riferisce alla legge 27 febbraio 1985, n. 52, che ha modificato l’art. 2659, n. 1, cod. civ., prevedendo anche per entità associative prive di personalità giuridica la possibilità di trasferimento di beni immobili che è trascrivibile direttamente a nome dell’associazione non riconosciuta con l’indicazione nella nota di trascrizione delle generalità delle persone che rappresentano l’associazione secondo l’atto costitutivo. Sul punto MARICONDA, L’acquisto, cit., 13 ss..
(48) DI PAOLO – CORSI, op. cit., 29. La tesi trova fra i suoi più autorevoli sostenitori F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, III, Milano, 1959, 177, il quale afferma che le associazioni non riconosciute sono una delle vie di mezzo fra la comunione e la persona giuridica riconosciuta. In giurisprudenza, Cass. 3 luglio 1959, n. 2119, in Foro it., 1960, I, 1780.
(49) MARICONDA, L’acquisto, cit., 20 ss.; TONDO, Nuovo regime, cit., 307; ID., Associazioni, cit., 260 ss..
(50) G. BONILINI, Nozioni di diritto ereditario, Torino, 1986, 29; BIANCA, op. cit., II, 400 ss.; di incapacità parla anche COSTANZA, Associazioni, cit., 151 che equipara la situazione in esame a quella prevista dall’art. 1471 cod. civ. (divieti speciali di comprare), che colpisce con invalidità gli atti di compravendita conclusi da soggetti in situazione di incapacità speciale o relativa.
(51) FERRI, op. cit., 154; GROSSO – BURDESE, op. cit., 114; . A. TORRENTE, La donazione, in Trattato Cicu Messineo, Milano, 1956, 157;M. ALLARA, Principi di diritto testamentario, Torino, 1957, 130; B. BIONDI, Le donazioni, in Trattato Vassalli, Torino, 1961, 260, che però esclude l’applicabilità in toto della disciplina dettata per il nascituro; nello stesso senso PALAZZO, Le donazioni, cit., 280 ss.; GANGI, La successione, cit., I, 313; SALVI, Sui limiti di applicazione dell’art. 600 c.c., in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1950, 248; D. BARILLARO, Lasciti per enti da fondare, in Studi in onore di Vincenzo Del Giudice, Milano, 1954, 223; CAPOZZI, op. cit., 69, secondo il quale, nell’ipotesi prevista dall’art. 600, non si avrebbe delazione attuale poiché mancherebbe la materiale possibilità di un’accettazione, mancando gli organi ai quali sia attribuita una tale facoltà.
(52) GARDANI CONTURSI LISI, op. cit., 307.
(53) BIGLIAZZI GERI, op. cit., 197, la quale rileva come l’art. 600 costituisca una sorta di corpo estraneo all’interno del Capo III, intitolato alla capacità di ricevere e tuttavia dominato dalle disposizioni concernenti la incapacità di ricevere per testamento, nel quale alle ipotesi di incapacità, con eccezione di quella prevista dall’art. 594 (relativa alla successione dei figli naturali) si riconnette la conseguenza della nullità.
(54) Si vedano gli Autori citati in nota 39.
(55) CARNEVALI, op. cit., 230.
(56) VITTORIA, L’abrogazione, cit., 332, dalla quale sono riprese le argomentazioni che seguono.
(57) Forme simili di controllo sono previste anche per le ONLUS iscritte nella relativa anagrafe istituita presso in Ministero delle Finanze, ai soli fini delle agevolazioni tributarie. (58) VITTORIA, L’abrogazione, cit., 329 ss.; ID., Può un’associazione non riconosciuta costituire una fondazione per compiere acquisti gratuiti?, in Dir. giur., 1996, 29. (59) Si veda in argomento CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Cessione ex art. 9 D.lgs. 460/1997, studio del 23 giugno 1998, n. 2128, est. BARALIS – RAITI.
(60) TONDO, Nuovo regime, cit., 307 ss.; VITTORIA, L’abrogazione, cit., 329.
(61) Alle stesse conclusioni perviene TESTA, op. cit., 48, che argomenta tuttavia dalla mancanza del soggetto destinatario dell’attribuzione gratuita ove si tratti di ente non riconosciuto.
(62) Così GALGANO, op. cit., 240; FERRARA, op. cit., 281, nt. 18.
(63) Per l’elencazione degli enti confessionali acattolici che sono sottratti alla disciplina delle disposizioni da ultimo citate v. nota 19, ed in particolare VELLETTI, Autorizzazione, cit., 690 ss.. (64) Con conseguenti poteri di controllo così penetranti da indurre alcuni autori a ritenere detti poteri in contrasto con l’art. 20 Cost. che esclude che agli enti con fine di religione o di culto possa essere riservato un trattamento deteriore rispetto a quello previsto per le persone giuridiche del I libro del codice civile: F. FINOCCHIARO, Diritto ecclesiastico, Bologna, 1996, 320. Per queste indicazioni VELLETTI, Autorizzazione, cit., 696.
(65) Sul punto, VELLETTI, Autorizzazione, cit., 690 ss.. (66) Ministero dell’interno, Direzione Generale degli Affari dei Culti, circolare 23 maggio 1997, n. 102.
(67) VELLETTI, Autorizzazione, cit., 698.
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