Giurisprudenza - Atti provenienti dall'estero
Giurisprudenza

Sez. 2, Sentenza n. 13228 del 22/05/2008

In tema di scrittura privata autenticata all'estero, il rispetto della "lex fori" italiana richiede che dall'autenticazione sia chiaramente desumibile che la sottoscrizione sia stata apposta alla presenza del notaio e che questi abbia accertato l'identità del sottoscrittore, mentre è irrilevante che l'autenticazione non sia intervenuta contestualmente alla sottoscrizione ma successivamente. (Nella fattispecie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la procura rilasciata all'estero al rappresentante legale della parte che aveva conferito la procura "ad litem" per il ricorso in cassazione risultava sottoscritta in un luogo diverso da quello in cui la sottoscrizione era stata autenticata).

Sez. U, Ordinanza n. 3410 del 13/02/2008

Per il disposto dell'art. 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della "lex loci", occorrendo, però, che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore. (Nella specie, le S.U., sulla scorta dell'enunciato principio, hanno accolto l'eccezione di inammissibilità del controricorso per nullità della procura speciale rilasciata in Panama e autenticata in Lussemburgo da un notaio in data successiva).

Cassazione, sentenza 24 luglio 2007, n. 16296, sez. Unite civili

(massima CED)

Per il disposto dell'art. 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della "lex loci", occorrendo, però, che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore. (Nella specie, le S.U., sulla scorta dell'enunciato principio, hanno accolto l'eccezione di inammissibilità del controricorso per nullità della procura speciale rilasciata in Belgio che conteneva soltanto la "certification de(s) la signature(s) apposée par Monsier Eugène Deckers, administrateur de la S.S. Ecodec", la quale consiste in una certificazione diversa, per natura ed efficacia, dalla vera e propria autenticazione richiesta dall'ordinamento italiano, concretando essa la cosiddetta autentica minore alla quale in Italia si nega validità agli effetti dell'art. 83 cod. proc. civ.).

Cassazione, sentenza 25 maggio 2007, n. 12309, sez. I civile

(in Mass. Foro it., 2007, 987)

Ai sensi dell’art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all’estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, laddove consente l’utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale; in tali ipotesi la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci essendo in ogni caso indispensabile che dal tenore della procura siano desumibili gli elementi tipici dell’autenticazione, e cioè accertamento della identità del sottoscrittore e apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la nullità della procura per mancanza di autenticazione, qualificando come mera legalizzazione l’attestazione «vu», apposta dal notaio svizzero in data diversa dalla firma).

Sez. 3, Sentenza n. 5840 del 13/03/2007

La sottoscrizione della procura speciale alle liti per la proposizione del ricorso per Cassazione, se rilasciata all'estero, non può essere autenticata dal difensore italiano della parte, giacché tale potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale. (Nella specie la procura speciale recava in calce la data di rilascio preceduta dalla parola "Zurigo": ritenuto che la stessa fosse stata conferita in detta città estera, e presunta l'autenticazione delle firme dei due soggetti stranieri che l'avevano conferita da parte di uno dei difensori, anche sulla base della relativa firma - simile - in calce al ricorso, la S.C. ha ritenuto la inammissibilità del ricorso medesimo).

Cassazione, sentenza 28 marzo 2006, n. 7089, sez. III civile

(in Vita not., 2006, 907)

Con riferimento alla disciplina degli atti formati all’estero, ed in tema di sanzioni disciplinari per i notai, il deposito presso un notaio, o presso l’archivio notarile distrettuale di un atto, ai sensi dell’art. 106 n. 4 l. 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile), il quale prescrive il deposito degli atti notarili «rogati», in un paese estero prima di farne uso nello stato, è richiesto allorquando la sua produzione si renda necessaria ai fini della registrazione e della trascrizione di atti notarili diretti a farne valere gli effetti nei confronti dei terzi, non anche in relazione al conferimento di poteri da far valere avanti all’autorità giudiziaria, in quanto, in tal caso, è il giudice a vagliarne la contrarietà all’ordine pubblico. (Nella specie, gli atti esteri consistevano in denunce di prima iscrizione di veicoli al P.R.A., con firme autenticate da notaio inglese: la suprema corte ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva rigettato l’appello del notaio avverso il provvedimento del consiglio notarile che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della censura per avere egli ricevuto in deposito dal notaio estero i documenti non legalizzati né muniti di apostille).

Cassazione, sentenza 30 settembre 2005, n. 19214, sez. I civile

(in Mass. Foro it., 2005, 1577)

La validità della procura rilasciata all’estero dalla parte al proprio difensore, perché la rappresenti in giudizio dinanzi all’autorità giudiziaria italiana, è regolata dalla legge processuale italiana, la quale esige, nel caso in cui la procura alle liti sia rilasciata con scrittura privata autenticata, la dichiarazione di un pubblico ufficiale che l’atto è stato sottoscritto in sua presenza; tale dichiarazione, in cui si sostanzia l’autenticazione della firma, può essere rilasciata anche dall’autorità consolare italiana, titolare di competenze notarili ai sensi dell’art. 19 d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 200, ma non è utilmente surrogabile dal mero visto che il console si sia limitato ad apporre in calce all’atto, in quanto tale visto produce il limitato effetto di conferire certezza alla data del documento, ma non anche all’identità di chi lo ha sottoscritto.

Cassazione, sentenza 12 luglio 2004, n. 12821, sez. II civile

(in Notariato, 2005, 127, n. MARZI; in Corriere giur., 2005, 233, n. CALÒ; in Riv. dir. internaz. privato e proc., 2005, 145, n. FUMAGALLI)

Per il disposto dell’art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all’estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale tuttavia, nella parte in cui consente l’utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci; occorre però che il diritto straniero quanto meno conosca i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell’ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza. (Nella specie, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione in relazione al quale la procura speciale, rilasciata in Francia, non era stata autenticata validamente, sia perché la sottoscrizione della procura era anteriore di quattro giorni alla certificazione apposta in calce da un notaio, sia perché, in generale, il diritto francese non conosce l’istituto dell’autenticazione, non essendo riconducibile a questa la c.d. «autentica minore», consistente in una certificazione diversa, per natura ed efficacia, dalla vera e propria autenticazione).

Cassazione, sentenza 10 giugno 2003, n. 9257, sez. II civile

(in Vita not., 2003, 1572)

Qualora la procura negoziale rilasciata all’estero per la stipulazione di un contratto sia stata allegata al relativo atto pubblico non è necessario il previo suo deposito presso un notaio o l’archivio notarile atteso che in tal modo - con la necessaria consegna al notaio rogante - sono assicurate le esigenze di conservazione e di custodia alle quali tende il deposito previsto in caso d’uso dall’art. 106 l. 89/1913 per gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero.

Cassazione, sentenza 25 luglio 2002, n. 10901, sez. III civile

(in Foro it., 2003, I, 1818, n. RENZI; in Corriere giur., 2003, 457, n. CALÒ)

Con riguardo a procura alle liti rilasciata all’estero, il requisito della legalizzazione da parte di autorità consolare italiana, di cui all’art. 15 l. 4 gennaio 1958, n. 15, non è richiesto ove la procura medesima sia conferita a mezzo di notaio in paese aderente alla convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con l. n. 1253 del 1966, poiché il relativo atto, di natura sostanziale, rientra tra quelli per i quali detta convenzione ha abolito l’obbligo della ricordata legalizzazione.

Cassazione, sentenza 19 settembre 2000, n. 12398, sez. I civile

(in Corriere giur., 2001, 914, n. DE CRISTOFARO)

La convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, nell’abolire l’istituto della legalizzazione di atti pubblici stranieri sostituendolo con quello della «apostille», ha altresì comportato necessariamente il venir meno - siccome funzionalmente collegato al requisito della legalizzazione e non configurante un preteso distinto onere di traduzione degli atti stranieri in lingua italiana certificata conforme - dell’onere accessorio della traduzione certificata conforme, onde, ai fini del giudizio di delibazione, la produzione della sentenza straniera proveniente da uno stato riguardo al quale risulti soppresso l’obbligo della legalizzazione è valida ed efficace anche se non è accompagnata da traduzione certificata conforme al testo straniero della competente rappresentanza diplomatica o consolare, impregiudicata restando, ai richiamati fini, la (sola) applicabilità degli art. 122 e 123 c.p.c..

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