Normativa - Atti provenienti dall'estero
Riferimenti normativi rilevanti richiamati nelle relazioni
Reg. (CE) 22-12-2000 n. 44/2001 Regolamento del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Pubblicato nelle G.U.C.E. 16 gennaio 2001 n. L 012. Entrata in vigore 1° Marzo 2002
Capo IV
Atti pubblici e transazioni giudiziarie
Articolo 57
1. Gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato membro conformemente alla procedura contemplata dall'articolo 38 e seguenti. Il giudice al quale l'istanza è proposta ai sensi dell'articolo 43 o dell'articolo 44 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.
2. Sono parimenti considerati atti pubblici ai sensi del paragrafo 1 le convenzioni in materia di obbligazioni alimentari concluse davanti alle autorità amministrative o da esse autenticate.
3. L'atto prodotto deve presentare tutte le condizioni di autenticità previste nello Stato membro d'origine.
4. Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni della sezione 3 del capo III. L'autorità competente di uno Stato membro presso la quale è stato formato o registrato un atto pubblico rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato, utilizzando il formulario riportato nell'allegato VI del presente regolamento.
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