Normativa - Atti provenienti dall'estero
Riferimenti normativi rilevanti richiamati nelle relazioni
Reg. (CE) 29-05-2000, n. 1347/2000.
Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi
Pubblicato nella G.U.C.E. 30 giugno 2000, n. L 160.
Entrata in vigore: 1° marzo 2001.
Vedi, per collegamento, la dichiarazione 30 giugno 2000.
Il presente regolamento è stato abrogato dall'articolo 71 del regolamento (CE) n. 2201/2003, con decorrenza indicata al suo articolo 72.
Capo III
Riconoscimento ed esecuzione
Articolo 13. Definizione del termine "decisione".
1. Ai fini del presente regolamento si intende per "decisione" qualsiasi decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio emessa da un giudice di uno Stato membro, nonché qualsiasi decisione relativa alla potestà dei genitori emessa in occasione di tali procedimenti matrimoniali, a prescindere dal termine, ad esempio decreto, sentenza od ordinanza, con cui essa sia denominata.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla determinazione dell'importo delle spese per i procedimenti instaurati in base al presente regolamento nonché all'esecuzione di qualsiasi decisione relativa a tali spese.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno degli Stati membri nonché gli accordi conclusi dinanzi ad un giudice in corso di giudizio ed esecutivi nello Stato membro d'origine sono riconosciuti ed eseguiti secondo le modalità stabilite per le decisioni di cui al paragrafo 1 (1).
(1) Abrogato dall'articolo 71 del regolamento (CE) n. 2201/2003, con decorrenza indicata al suo articolo 72.
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