Normativa - Atti provenienti dall'estero
Riferimenti normativi rilevanti richiamati nelle relazioni
Reg. (CE) 21-4-2004 n. 805/2004
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.
Pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 143. Entrata in vigore: 21 gennaio 2005.
Articolo 3 Titoli esecutivi da certificare come titolo esecutivo europeo.
1. Il presente regolamento si applica alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici relativi a crediti non contestati.
Un credito si considera «non contestato» se:
a) il debitore l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; o
b) il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine; o
c) il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un'ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d'origine, o
d) il debitore l'ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico;
2. Il presente regolamento si applica inoltre alle decisioni pronunciate a seguito dell'impugnazione di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie o atti pubblici certificati come titoli esecutivi europei.
Capo II
Titolo esecutivo europeo
Articolo 5 Abolizione dell'exequatur.
La decisione giudiziaria che sia stata certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d'origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.
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