Normativa - Il nuovo diritto europeo dei contratti: dalla convenzione di Roma al regolamento "Roma I"
Riferimenti normativi rilevanti richiamati nelle relazioni

Conv. 19-6-1980, n. 80/934/CEE
Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980.

Pubblicata nella G.U.C.E. 9 ottobre 1980, n. L 266
Vedi anche, per la versione consolidata della presente convenzione, la comunicazione 30 dicembre 2005.
Ratificata in Italia con la: L. 18 dicembre 1984, n. 975 (1).Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, con protocollo e due dichiarazioni comuni, adottata a Roma il 19 giugno 1980 (2).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 gennaio 1985, n. 25, S.O.
(2) Vedi, anche, la L. 8 ottobre 2001, n. 393, di ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo ed al secondo Protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia, con dichiarazione comune, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996. Il Ministero degli affari esteri, con Comunicato 5 aprile 2007 (Gazz. Uff. 5 aprile 2007, n. 80), ha reso noto che, a seguito della notifica della avvenuta ratifica ex art. 87 della Convenzione sull'adesione della Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo ed al secondo Protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, firmati a Lussemburgo il 14 aprile 2005, ai sensi dell'art. 5 della convenzione, l'Atto internazionale è entrato in vigore per l'Italia in data 1° maggio 2007.


Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
Preambolo

Le Alte Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

sollecite di continuare, nel campo del diritto internazionale privato, l'opera di unificazione giuridica già intrapresa nella Comunità in particolare in materia di competenza giurisdizionale e di esecuzione delle sentenze,

desiderose d'adottare delle regole uniformi concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali,

Hanno convenuto le disposizioni seguenti:


Titolo I

Campo d'applicazione

1. Campo d'applicazione.

1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano alle obbligazioni contrattuali nelle situazioni che implicano un conflitto di leggi.

2. Esse non si applicano:

a) alle questioni di stato e di capacità delle persone fisiche, fatto salvo l'art. 11;

b) alle obbligazioni contrattuali relative a:

- testamenti e successioni,

- regimi matrimoniali,

- diritti e doveri derivanti dai rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, compresi gli obblighi alimentari a favore dei figli naturali;

c) alle obbligazioni che derivano da cambiali, assegni, vaglia cambiari nonché da altri strumenti negoziabili, qualora le obbligazioni derivanti da tali strumenti risultino dal loro carattere negoziabile;

d) ai compromessi, alle clausole compromissorie e alle convenzioni sul foro competente;

e) alle questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, quali la costituzione, la capacità giuridica, l'organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche, nonché la responsabilità legale personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica;

f) alla questione di stabilire se l'atto compiuto da un intermediario valga a obbligare di fronte ai terzi la persona per conto della quale egli ha affermato di agire, o se l'atto compiuto da un organo di una società, associazione o persona giuridica valga ad obbligare di fronte ai terzi la società, l'associazione o la persona giuridica;

g) alla costituzione di «trusts» né ai rapporti che ne derivano tra i costituenti, i «trustees» e i beneficiari;

h) alla prova e alla procedura, fatto salvo l'art. 14.

3. Le disposizioni della presente convenzione non si applicano ai contratti di assicurazione per la copertura di rischi localizzati nei territori degli Stati membri della Comunità economica europea. Al fine di determinare se un rischio è localizzato in questi territori, il giudice applica la propria legge interna.

4. Il paragrafo 3 non concerne i contratti di riassicurazione.


2. Carattere universale.

La legge designata dalla presente convenzione si applica anche se è la legge di uno Stato non contraente.


Titolo II

Norme uniformi

3. Libertà di scelta.

1. Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta dev'essere espressa, o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso.

2. Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo regolava in precedenza vuoi in funzione di una scelta anteriore secondo il presente articolo, vuoi in funzione di altre disposizioni della presente convenzione. Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non inficia la validità formale del contratto ai sensi dell'art. 9 e non pregiudica i diritti dei terzi.

3. La scelta di una legge straniera ad opera delle parti, accompagnata o non dalla scelta di un tribunale straniero, qualora nel momento della scelta tutti gli altri dati di fatto si riferiscano a un unico paese, non può recare pregiudizio alle norme alle quali la legge di tale paese non consente di derogare per contratto, qui di seguito denominate «disposizioni imperative».

4. L'esistenza e la validità del consenso delle parti sulla legge applicabile al contratto sono regolate dagli articoli 8, 9 e 11.


4. Legge applicabile in mancanza di scelta.

1. Nella misura in cui la legge che regola il contratto non sia stata scelta a norma dell'art. 3, il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto. Tuttavia, qualora una parte del contratto sia separabile dal resto e presenti un collegamento più stretto con un altro paese, a tale parte del contratto potrà applicarsi, in via eccezionale, la legge di quest'altro paese.

2. Salvo quanto disposto dal paragrafo 5, si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale. Tuttavia, se il contratto è concluso nell'esercizio dell'attività economica o professionale della suddetta parte, il paese da considerare è quello dove è situata la sede principale di detta attività oppure, se a norma del contratto la prestazione dev'essere fornita da una sede diversa dalla sede principale, quello dove è situata questa diversa sede.

3. Quando il contratto ha per oggetto il diritto reale su un bene immobile o il diritto di utilizzazione di un bene immobile, si presume, in deroga al paragrafo 2, che il contratto presenti il collegamento più stretto con il paese in cui l'immobile è situato.

4. La presunzione del paragrafo 2 non vale per il contratto di trasporto di merci. Si presume che questo contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui il vettore ha la sua sede principale al momento della conclusione del contratto, se il detto paese coincide con quello in cui si trova il luogo di carico o di scarico o la sede principale del mittente. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo sono considerati come contratti di trasporto di merci i contratti di noleggio a viaggio o altri contratti il cui oggetto essenziale sia il trasporto di merci.

5. È esclusa l'applicazione del paragrafo 2 quando la prestazione caratteristica non può essere determinata. Le presunzioni dei paragrafi 2, 3 e 4 vengono meno quando dal complesso delle circostanze risulta che il contratto presenta un collegamento più stretto con un altro paese.


5. Contratto concluso dai consumatori.

1. Il presente articolo si applica ai contratti aventi per oggetto la fornitura di beni mobili materiali o di servizi a una persona, il consumatore, per un uso che può considerarsi estraneo alla sua attività professionale, e ai contratti destinati al finanziamento di tale fornitura.

2. In deroga all'art. 3, la scelta ad opera delle parti della legge applicabile non può aver per risultato di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative della legge del paese nel quale risiede abitualmente:

- se la conclusione del contratto è stata preceduta in tale paese da una proposta specifica o da una pubblicità e se il consumatore ha compiuto nello stesso paese gli atti necessari per la conclusione del contratto o

- se l'altra parte o il suo rappresentante ha ricevuto l'ordine del consumatore nel paese di residenza o

- se il contratto rappresenta una vendita di merci e se il consumatore si è recato dal paese di residenza in un paese straniero e vi ha stipulato l'ordine, a condizione che il viaggio sia stato organizzato dal venditore per incitare il consumatore a concludere una vendita.

3. In deroga all'art. 4 ed in mancanza di scelta effettuata a norma dell'art. 3, tali contratti sono sottoposti alla legge del paese nel quale il consumatore ha la sua residenza abituale sempreché ricorrano le condizioni enunciate al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Il presente articolo non si applica:

a) al contratto di trasporto;

b) al contratto di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente.

5. In deroga al paragrafo 4, il presente articolo si applica al contratto che prevede per un prezzo globale prestazioni combinate di trasporto e di alloggio.


6. Contratto individuale di lavoro.

1. In deroga all'art. 3, nei contratti di lavoro, la scelta della legge applicabile ad opera delle parti non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto, in mancanza di scelta, a norma del paragrafo 2.

2. In deroga all'art. 4 ed in mancanza di scelta a norma dell'art. 3, il contratto di lavoro è regolato:

a) dalla legge del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto compie abitualmente il suo lavoro, anche se è inviato temporaneamente in un altro paese, oppure

b) dalla legge del paese dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore, qualora questi non compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso paese,

a meno che non risulti dall'insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese. In questo caso si applica la legge di quest'altro paese.


7. Disposizioni imperative e legge del contratto.

1. Nell'applicazione, in forza della presente convenzione, della legge di un paese determinato potrà essere data efficacia alle norme imperative di un altro paese con il quale la situazione presenti uno stretto legame, se e nella misura in cui, secondo il diritto di quest'ultimo paese, le norme stesse siano applicabili quale che sia la legge regolatrice del contratto. Ai fini di decidere se debba essere data efficacia a queste norme imperative, si terrà conto della loro natura e del loro oggetto nonché delle conseguenze che deriverebbero dalla loro applicazione o non applicazione.

2. La presente convenzione non può impedire l'applicazione delle norme in vigore nel paese del giudice, le quali disciplinano imperativamente il caso concreto indipendentemente dalla legge che regola il contratto.


8. Esistenza e validità sostanziale.

1. L'esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù della presente convenzione se il contratto o la disposizione fossero validi.

2. Tuttavia un contraente, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la sua residenza abituale, se dalle circostanze risulti che non sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del comportamento di questo contraente secondo la legge prevista nel paragrafo 1.


9. Requisiti di forma.

1. Un contratto concluso tra persone che si trovano nello stesso paese è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge del luogo che ne regola la sostanza in forza della presente convenzione o della legge del luogo in cui viene concluso.

2. Un contratto concluso tra persone che si trovano in paesi differenti è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne regola la sostanza in forza della presente convenzione o della legge di uno di questi paesi.

3. Quando il contratto è concluso da un rappresentante, il paese in cui il rappresentante agisce è quello che deve essere preso in considerazione per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. Un atto giuridico unilaterale relativo ad un contratto concluso o da concludere è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge del luogo che regola o regolerebbe la sostanza del contratto in forza della presente convenzione o della legge del luogo in cui detto atto è compiuto.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai contratti cui si applica l'art. 5, conclusi nelle circostanze enunciate nell'art. 5, paragrafo 2. La forma di questi contratti è regolata dalla legge del paese in cui il consumatore ha la sua residenza abituale.

6. in deroga ai paragrafi da 1 a 4, qualsiasi contratto che ha per oggetto un diritto reale su un immobile o un diritto di utilizzazione di un immobile è sottoposto alle regole imperative di forma della legge del paese in cui l'immobile è situato semprechè, secondo questa legge, esse si applichino indipendentemente dal luogo di conclusione del contratto e dalla legge che ne regola la sostanza.


10. Portata della legge del contratto.

1. La legge che regola il contratto in forza degli articoli da 3 a 6 e dell'art. 12 regola in particolare:

a) la sua interpretazione;

b) l'esecuzione delle obbligazioni che ne discendono;

c) nei limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, le conseguenze dell'inadempimento totale o parziale di quelle obbligazioni, compresa la liquidazione del danno in quanto sia governata da norme giuridiche;

d) i diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonché le prescrizioni e decadenze fondate sul decorso di un termine;

e) le conseguenze della nullità del contratto.

2. Per quanto concerne le modalità di esecuzione e le misure che il creditore dovrà prendere in caso di esecuzione difettosa, si avrà riguardo alla legge del paese dove l'esecuzione ha luogo.


11. Incapacità.

In un contratto concluso tra persone che si trovano in uno stesso paese, una persona fisica, capace secondo la legge di questo paese, può invocare la sua incapacità risultante da un'altra legge soltanto se, al momento della conclusione del contratto, l'altra parte contraente era a conoscenza di tale incapacità o l'ha ignorata soltanto per imprudenza da parte sua.


12. Cessione del credito.

1. Le obbligazioni tra cedente e cessionario di un credito sono regolate dalla legge che, in forza della presente convenzione, si applica al contratto tra essi intercorso.

2. La legge che regola il credito ceduto determina la cedibilità di questo, i rapporti tra cessionario e debitore, le condizioni di opponibilità della cessione al debitore e il carattere liberatorio della prestazione fatta dal debitore.


13. Surrogazione.

1. Quando una persona, il creditore, ha diritti derivanti da contratto, nei confronti di un'altra persona, il debitore, ed una terza persona ha l'obbligo di soddisfare il creditore oppure lo ha soddisfatto in esecuzione di detto obbligo, la legge applicabile a questo obbligo del terzo stabilisce se costui possa totalmente o solo in parte far valere i diritti che il creditore ha contro il debitore in forza della legge che regola i loro rapporti.

2. La stessa regola si applica quando più persone sono sottoposte alla stessa obbligazione contrattuale ed una di esse abbia soddisfatto il creditore.


14. Prova.

1. La legge regolatrice del contratto di forza della presente convenzione è applicabile in quanto, in materia di obbligazioni contrattuali, essa stabilisca presunzioni legali o ripartisca l'onere della prova.

2. Gli atti giuridici possono essere approvati con ogni mezzo di prova ammesso tanto dalla legge del foro quanto da quella tra le leggi contemplate all'art. 9 secondo la quale l'atto è valido quanto alla forma, semprechè il mezzo di prova di cui si tratta possa essere impiegato davanti al giudice adito.


15. Esclusione del rinvio.

Quando la presente convenzione prescrive l'applicazione della legge di un paese, essa si riferisce alle norme giuridiche in vigore in questo paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.


16. Ordine pubblico.

L'applicazione di una norma della legge designata dalla presente convenzione può essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.


17. Applicazione nel tempo.

La presente convenzione si applica in ogni Stato contraente ai contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore in questo Stato.


18. Interpretazione uniforme.

Nell'interpretazione e applicazione delle norme uniformi che precedono, si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'opportunità che siano interpretate e applicate in modo uniforme.


19. Sistemi giuridici non unificati.

1. Se uno Stato si compone di più unità territoriali di cui ciascuna ha le proprie norme in materia d'obbligazioni contrattuali, ogni unità territoriale è considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile secondo la presente convenzione.

2. Uno Stato, in cui differenti unità territoriali abbiano le proprie norme di diritto in materia d'obbligazioni contrattuali, non sarà tenuto ad applicare la presente convenzione ai conflitti di leggi che riguardano unicamente queste unità territoriali.


20. Primato del diritto comunitario.

La presente convenzione non pregiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, regolano i conflitti di leggi nel campo delle obbligazioni contrattuali e che sono contenute in atti emanati o da emanarsi dalle istituzioni delle Comunità europee o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti.


21. Rapporti con altre convenzioni.

La presente convenzione non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno Stato contraente è o sarà parte.


22. Riserve.

1. Ogni Stato contraente potrà, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione, riservarsi il diritto di non applicare:

a) l'art. 7, paragrafo 1;

b) l'art. 10, paragrafo 1, lettera e).

2. Nel notificare l'estensione dell'applicazione della convenzione conformemente all'art. 27, paragrafo 2, ogni Stato contraente potrà anche esprimere una o più riserve con effetto limitato ai territori o a taluni dei territori previsti dall'estensione.

3. Ogni Stato contraente potrà in ogni momento ritirare una riserva che avrà fatto; l'effetto della riserva cesserà il primo giorno del terzo mese di calendario dopo la notifica del ritiro.


Titolo III

Clausole finali

23. 1. Se uno Stato contraente, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti, desidera adottare una nuova norma di conflitto di leggi per una categoria particolare di contratti che rientrano nel campo di applicazione della convenzione, esso comunica la sua intenzione agli altri Stati firmatari per il tramite del Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee.

2. Nel termine di sei mesi dalla comunicazione fatta al Segretario Generale, ogni Stato firmatario potrà domandargli di organizzare consultazioni tra gli Stati firmatari allo scopo di raggiungere un accordo.

3. Se, entro questo termine, nessuno Stato firmatario ha domandato la consultazione o se, nei due anni successivi alla comunicazione fatta al Segretario Generale, non è intervenuto nessun accordo in seguito alle consultazioni, lo Stato contraente può modificare la sua legislazione. La modificazione è comunicata agli altri Stati firmatari per il tramite del Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee.


24. 1. Se uno Stato contraente, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti, desidera divenire parte di una convenzione multilaterale che ha quale suo oggetto principale, o comprende tra i suoi oggetti principali, una disciplina di diritto internazionale privato concernente una delle materie disciplinate dalla presente convenzione, si applica la procedura prevista all'art. 23. Tuttavia il termine di due anni, previsto all'art. 23, paragrafo 3, è ridotto a un anno.

2. Non si segue la procedura prevista al paragrafo 1 se uno Stato contraente o una delle Comunità europee sono già parti alla convenzione multilaterale o se l'oggetto di questa è la revisione di una convenzione cui lo Stato interessato è parte, ovvero se si tratta di una convenzione conclusa nel quadro dei trattati istitutivi delle Comunità europee.


25. Se uno Stato contraente ritiene che l'unificazione realizzata dalla presente convenzione è compromessa dalla conclusione di accordi non previsti all'art. 24, paragrafo 1, esso può domandare al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee di organizzare consultazioni tra gli Stati firmatari della presente convenzione.


26. Ogni Stato contraente può chiedere la revisione della presente convenzione. In tal caso, il Presidente del Consiglio delle Comunità europee convoca un conferenza di revisione.


27. 1. La presente convenzione si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ivi compresa la Groenlandia, e all'insieme del territorio della Repubblica francese.

2. In deroga al paragrafo 1:

a) la presente convenzione non si applica alle Isole Faeröer, salvo dichiarazione contraria del Regno di Danimarca;

b) la presente convenzione non si applica ai territori europei situati fuori del Regno Unito, di cui il Regno Unito assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero, salvo dichiarazione contraria del Regno Unito relativamente ad uno o più territori;

c) la presente convenzione si applica alle Antille olandesi, se il Regno dei Paesi Bassi fa una dichiarazione a tale effetto.

3. Queste dichiarazioni possono essere fatte in ogni momento mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee.

4. I procedimenti d'appello proposti nel Regno Unito avverso decisioni pronunciate dai tribunali situati in uno dei territori di cui al paragrafo 2, lettera b) sono considerati come procedimenti pendenti davanti a tali tribunali.


28. 1. La presente convenzione è aperta dal 19 giugno 1980 alla firma degli Stati parti del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

2. La presente convenzione sarà ratificata, accettata o approvata, dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee.


29. 1. La presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del settimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

2. Per ogni Stato firmatario che la ratifichi, accetti o approvi posteriormente, la convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.


30. 1. La convenzione avrà una durata di dieci anni a partire dalla sua entrata in vigore conformemente all'art. 29, paragrafo 1, anche per gli Stati per i quali essa entri in vigore posteriormente.

2. La convenzione si rinnoverà tacitamente di cinque anni in cinque anni, salvo denuncia.

3. La denuncia sarà notificata, almeno sei mesi prima della scadenza del termine fissato in dieci o cinque anni secondo il caso, al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee. Essa potrà essere limitata ad uno dei territori ai quali la convenzione sia stata estesa in applicazione dell'art. 27, paragrafo 2.

4. La denuncia avrà effetto unicamente nei confronti dello Stato che l'ha notificata. La convenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.


31. Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati parti del trattato che istituisce la Comunità economica europea:

a) le firme;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;

c) la data di entrata in vigore della presente convenzione;

d) le comunicazioni fatte in applicazione degli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 30;

e) le riserve ed il ritiro dalle riserve di cui all'art. 22.


32. Il protocollo allegato alla presente convenzione ne costituisce parte integrante.


33. La presente convenzione, redatta in un unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il Segretario Generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al Governo di ciascuno degli stati firmatari.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Roma, addì diciannove giugno millenovecentottanta.


Protocollo (1)

In deroga alle disposizioni della Convenzione, la Danimarca, la Svezia e la Finlandia possono mantenere le disposizioni nazionali concernenti la legge applicabile ai problemi relativi al trasporto di merci per mare e possono modificare tali disposizioni senza seguire la procedura di cui all'articolo 23 della Convenzione di Roma. Le disposizioni nazionali applicabili in materia sono le seguenti:

in Danimarca, i paragrafi 252 e 321, Sottosezioni 3 e 4 della «Solov» (legge marittima);

in Svezia, il capitolo 13, articolo 2, paragrafi 1 e 2, e il capitolo 14, articolo 1, paragrafo 3 della «Sjöagen» (legge marittima);

in Finlandia, il capitolo 13, articolo 2, paragrafi 1 e 2 e il capitolo 14, articolo 1, punto 3 della «Merilaki» / «Sjöagen» (legge marittima).

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a Roma, addì diciannove giugno millenovecentottanta.

(1) Protocollo così sostituito dall'art. 2 della Convenzione ratificata con L. 8 ottobre 2001, n. 393.


Dichiarazione comune

Al momento della firma della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, i Governi del Regno del Belgio, del Regno della Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

I. solleciti di evitare, nei limiti del possibile, la dispersione delle norme di diritto internazionale privato in molteplici strumenti e le divergenze tra queste norme, esprimono il voto che le istituzioni delle Comunità europee, nell'esercizio delle loro competenze sulla base dei trattati istitutivi, si sforzino, all'occorrenza, d'adottare delle norme di diritto internazionale privato che, per quanto possibile, siano in armonia con quelle della presente convenzione;

II. dichiarano la loro intenzione di procedere, fin dalla firma della convenzione e in attesa di essere vincolati dall'art. 24 della convenzione, a consultazioni reciproche nel caso in cui uno degli Stati firmatari desiderasse diventare parte contraente di una convenzione alla quale si applicherebbe la procedura prevista nel suddetto articolo;

III. considerando il contributo della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali all'unificazione delle norme sui conflitti di leggi in seno alle Comunità europee, esprimono il parere che ogni Stato che diventerà membro delle Comunità europee dovrebbe aderire a tale convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente dichiarazione comune.

Fatto a Roma, addì diciannove giugno millenovecentottanta.

DICHIARAZIONE COMUNE

I Governi del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, dell'Irlanda, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

al momento della firma della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali,

desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace delle disposizioni di detta convenzione,

solleciti di evitare divergenze di interpretazione della convenzione che possano nuocere al suo carattere unitario,

si dichiarano pronti:

1. a esaminare la possibilità di attribuire talune competenze alla Corte di giustizia delle Comunità europee e, all'occorrenza, a negoziare a tale scopo un accordo;

2. a istituire contatti periodici tra i loro rappresentanti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente dichiarazione comune.

Fatto a Roma, addì diciannove giugno millenovecentottanta.


Bruxelles, 15.12.2005

COM(2005) 650 definitivo

2005/0261 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

(Roma I)

(presentata dalla Commissione)

MOTIVAZIONE

1. contesto della proposta

1.1. Contesto storico e obiettivo della proposta

La convenzione di Bruxelles del 1968 relativa alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale contiene opzioni che permettono di scegliere tra vari tribunali, facendo sorgere il rischio che una parte scelga i tribunali di uno Stato membro piuttosto che quelli di un altro soltanto perché ritiene che la legge applicabile nel primo Stato le sarebbe più favorevole. Per ridurre tale rischio, nel 1980 gli Stati membri hanno firmato, sulla stessa base giuridica, la convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Il trattato di Amsterdam ha dato nuovo slancio al diritto internazionale privato di fonte comunitaria. Su questa base giuridica la Comunità ha in particolare adottato il regolamento detto “Bruxelles I”(1), che ha sostituito la convenzione di Bruxelles del 1968 nelle relazioni tra gli Stati membri. Il 22 luglio 2003 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”)(2). Ormai, la convenzione di Roma è il solo strumento in materia di diritto internazionale privato a livello comunitario che riveste ancora la forma di un trattato internazionale. Gli inconvenienti che ne derivano sono tanto meno giustificati in quanto lo strumento “Bruxelles I”, lo strumento “Roma II” e la convenzione di Roma del 1980 formano un tutt’uno inseparabile, riguardante le norme di diritto internazionale privato in materia di obbligazioni contrattuali o extracontrattuali, di natura civile o commerciale, a livello comunitario.

1.2. Ratio della proposta

Il piano d’azione di Vienna(3) ha sottolineato quanto sia importante la compatibilità delle norme sul conflitto di leggi per conseguire l’obiettivo del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie. Il programma del 2000 per il riconoscimento reciproco(4) precisa che i provvedimenti relativi all’armonizzazione delle norme sul conflitto di leggi sono misure d’accompagnamento che facilitano l’attuazione del principio del riconoscimento reciproco. Più di recente, nel programma dell’Aia(5) il Consiglio europeo ha ricordato che i lavori relativi alle norme sul conflitto di leggi per quanto riguarda le obbligazioni contrattuali (“Roma I”) dovrebbero essere “proseguiti attivamente”. Il piano d’azione del Consiglio e della Commissione per l’attuazione di tale programma prevede l’adozione di una proposta “Roma I” nel 2005(6).

2. risultati delle consultazioni delle parti interessate e delle altre istituzioni – analisi d’impatto

La presente proposta fa seguito ad un’ampia consultazione degli Stati membri, delle altre istituzioni e della società civile, in particolare nel quadro del Libro verde del 14 gennaio 2003(7), seguita da un’audizione pubblica svoltasi a Bruxelles il 7 gennaio 2004. Le circa 80 risposte al Libro verde(8), provenienti dai governi, dalle università, dalle professioni giuridiche e da diversi operatori economici, hanno confermato che la convenzione di Roma è uno strumento non solo ben noto, ma anche assai apprezzato dagli ambienti interessati, i quali, pur confermando la necessità di modernizzare alcune delle sue norme, si sono pronunciati in grande maggioranza a favore della sua trasformazione in un regolamento comunitario. Inoltre, la Commissione aveva già organizzato, il 4 e 5 novembre 1999, un’audizione pubblica intitolata “Commercio elettronico: competenza giudiziaria e diritto applicabile”, in occasione della quale ha ricevuto circa 75 contributi scritti.

Nei loro pareri, rispettivamente del 29 gennaio 2004(9) e del 12 febbraio 2004(10), il Comitato economico e sociale europeo ed il Parlamento europeo si sono dichiarati favorevoli alla trasformazione della convenzione in regolamento comunitario e alla sua modernizzazione.

Il 17 febbraio 2005 gli esperti degli Stati membri si sono riuniti per esaminare un progetto preliminare di regolamento “Roma I” preparato dai servizi della Commissione.

Tenuto conto dell’impatto limitato della presente proposta sul quadro normativo esistente e sugli ambienti interessati, la Commissione ha deciso di non realizzare un’analisi d’impatto formale: la proposta, infatti, è volta non già a creare un nuovo corpo di norme giuridiche, bensì a trasformare una convenzione esistente in uno strumento comunitario. Le modifiche apportate permettono di modernizzare alcune disposizioni della convenzione di Roma e di renderne il testo più chiaro e preciso, aumentando in tal modo la certezza del diritto, senza peraltro introdurre elementi nuovi che modifichino sostanzialmente il regime giuridico attuale. Con riferimento a tutte le modifiche introdotte, l’orientamento prescelto tiene conto dei risultati delle numerose consultazioni organizzate dalla Commissione, in gran parte accessibili al pubblico. Per ulteriori dettagli riguardo alla natura e all’impatto delle modifiche introdotte, si vedano le osservazioni specifiche articolo per articolo (sezione 4.2 del presente documento).

3. elementi giuridici della proposta

3.1. Base giuridica

Dall’entrata in vigore del trattato di Amsterdam le norme sul conflitto di leggi rientrano nell’ambito dell’articolo 61, lettera c), TCE. A norma dell’articolo 67 TCE, come modificato dal trattato di Nizza, il regolamento viene adottato secondo la procedura di codecisione disciplinata dall’articolo 251 TCE. L’articolo 65, lettera b), precisa che “Le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile …, da adottare … per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno, includono: … la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi …”. Al legislatore comunitario spetta dunque valutare se un provvedimento sia necessario per il buon funzionamento del mercato interno. L’armonizzazione delle norme sul conflitto di leggi in materia di obbligazioni contrattuali è necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno.

Il titolo IV del TCE, in cui rientra la materia oggetto della presente proposta, non si applica alla Danimarca ai sensi del protocollo che la riguarda. Esso non si applica neppure all’Irlanda e al Regno Unito, a meno che questi paesi non esercitino la facoltà di associarsi all’iniziativa alle condizioni definite dal protocollo allegato al trattato.

3.2. Principi di sussidiarietà e di proporzionalità

L’obiettivo della proposta, vale a dire l’adozione di regole uniformi riguardanti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali per garantire una migliore prevedibilità delle decisioni giudiziali in materia, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, dati gli effetti dell’azione, essere meglio realizzato a livello comunitario. Di conseguenza, la Comunità può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà enunciato all’articolo 5 del trattato. Inoltre, rafforzando la certezza del diritto senza richiedere un’armonizzazione del diritto sostanziale dei contratti, la tecnica dell’armonizzazione delle norme sul conflitto di leggi rispetta pienamente il principio di proporzionalità sancito da tale articolo.

Il protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità dispone, al punto 6, che “a parità di altre condizioni …, le direttive dovrebbero essere preferite ai regolamenti”. Per quanto riguarda la presente proposta, il regolamento risulta tuttavia più appropriato perché tale strumento prevede norme uniformi, dettagliate, precise e incondizionate che non richiedono alcuna misura di recepimento in diritto nazionale. Se invece gli Stati membri disponessero di un margine di manovra per il recepimento delle norme, si reintrodurrebbe quell’incertezza del diritto che la proposta è per l’appunto destinata ad eliminare.

4. esame delle disposizioni della proposta

4.1. Adattamenti legati alla natura dello strumento

A parte le modifiche di sostanza (sezione 4.2), le evidenti differenze quanto a natura giuridica tra la convenzione di Roma (qui di seguito denominata “la convenzione”) e il regolamento giustificano un certo numero di adattamenti, riguardanti ad esempio, oltre ai cambiamenti meramente formali, la possibilità per gli Stati contraenti di emettere riserve (articolo 22 della convenzione) e adottare nuove norme di conflitto dopo apposita notifica (articolo 23 della convenzione) o la durata limitata della convenzione (articolo 30 della convenzione). Allo stesso modo, i due protocolli della convenzione riguardanti l’interpretazione di quest’ultima da parte della Corte di giustizia non hanno più ragion d’essere.

4.2. Adattamenti diretti a modernizzare le norme della convenzione di Roma

Data l’analogia tra la convenzione ed il regolamento proposto, l’esame delle disposizioni si limita alle modifiche di fondo apportate alla convenzione.

Articolo 1 – Campo d’applicazione materiale

Le modifiche proposte sono dirette ad allineare il campo d’applicazione del futuro strumento “Roma I” su quello del regolamento “Bruxelles I”, tenendo altresì conto dei lavori del Consiglio e del Parlamento europeo sul progetto “Roma II”. La lettera e) conferma l’esclusione dei compromessi e delle convenzioni sul foro competente, dato che, secondo la maggior parte delle risposte al Libro verde, i primi sono già oggetto di una disciplina soddisfacente a livello internazionale mentre la questione del diritto applicabile alla clausola della giurisdizione dovrebbe, a termine, essere risolta dal regolamento “Bruxelles I”. La lettera f) riunisce in una norma unica la lettera e) e gli elementi relativi al diritto societario della lettera f) dell’articolo 1 della convenzione. La prima frase dell’articolo 1, lettera f), della convenzione è stata eliminata a causa dell’introduzione di una norma specifica in materia di rappresentanza (articolo 7). La lettera i) propone una qualificazione delle obbligazioni precontrattuali che, stando ai contributi, è confermata tanto dall’analisi della maggior parte degli ordinamenti giuridici dell’Unione quanto dalla concezione restrittiva del contratto adottata dalla Corte nella sua giurisprudenza sull’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento “Bruxelles I”: ai fini del diritto internazionale privato le obbligazioni precontrattuali dovrebbero essere considerate come obbligazioni extracontrattuali e disciplinate dal futuro strumento “Roma II”.

Articolo 2 – Applicazione della legge di un paese terzo

Dalle discussioni relative al progetto “Roma II” risulta che il titolo dell’articolo 2 della convenzione in alcune versioni linguistiche, le quali parlano di “carattere universale”, è fonte di confusione; pertanto, è sembrato utile modificarlo per ragioni di chiarezza.

Articolo 3 – Libertà di scelta

Le modifiche proposte al paragrafo 1, secondo e terzo periodo, invitano il giudice a cercare la effettiva volontà tacita piuttosto che una volontà meramente ipotetica: esse, da un canto, dispongono la presa in considerazione del comportamento delle parti e, dall’altro, sono volte a chiarire il ruolo di una scelta del foro in modo da aumentare la prevedibilità giuridica.

Per rafforzare ulteriormente l’autonomia della volontà, principio chiave della convenzione, il paragrafo 2 autorizza le parti a scegliere come legge applicabile un diritto non statale. La formulazione adottata è intesa ad autorizzare, in particolare, la scelta dei principi UNIDROIT, dei Principles of European Contract Law o di un eventuale futuro strumento comunitario facoltativo, vietando invece la scelta della lex mercatoria, insufficientemente precisa, o di codificazioni private non sufficientemente riconosciute dalla comunità internazionale. Seguendo l’esempio dell’articolo 7, paragrafo 2, della convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci, il testo indica come procedere quando vi sono questioni di diritto contrattuale non espressamente risolte dal diritto non statale prescelto.

Il paragrafo 4 riguarda l’ipotesi della “frode alla legge” ed è diretto a garantire l’applicazione non soltanto delle disposizioni imperative internazionali ai sensi dell’articolo 8, ma anche delle norme imperative ai sensi del diritto interno di un ordinamento giuridico. Il paragrafo 5 è volto a prevenire la frode al diritto comunitario.

Articolo 4 – Legge applicabile in mancanza di scelta

La norma della convenzione, vale a dire l’applicazione della legge del luogo in cui risiede abitualmente la parte che fornisce la prestazione caratteristica, è mantenuta, ma le modifiche proposte rafforzano la certezza del diritto trasformando quelle che erano semplici presunzioni in norme fisse e sopprimendo la clausola di eccezione. Infatti, poiché la chiave di volta dello strumento è la libertà di scelta, è opportuno che le norme applicabili in mancanza di scelta siano quanto più precise e prevedibili possibile, in modo che le parti siano in grado di decidere se esercitare o meno questa libertà.

Quanto alle soluzioni adottate per le varie categorie di contratti, solo quelle proposte alle lettere g) e h) sono state oggetto di discussioni o, addirittura, di giurisprudenze divergenti negli Stati membri quanto all’identificazione della prestazione caratteristica. Le soluzioni adottate si spiegano con il fatto che il diritto comunitario sostanziale protegge il franchisee e il distributore come parti deboli.

Il paragrafo 2 mantiene il criterio della “prestazione caratteristica” con riferimento ai contratti non contemplati dal paragrafo 1, ad esempio i contratti complessi che non si prestano ad una qualificazione semplice o i contratti nei quali le parti si forniscono prestazioni reciproche che possono tutte essere considerate come caratteristiche.

Articolo 5 – Contratti conclusi da consumatori

Il paragrafo 1 propone una nuova norma di conflitto, semplice e prevedibile, consistente nella sola applicazione della legge della residenza abituale del consumatore, senza modificare sostanzialmente il margine di manovra del professionista in sede di concezione dei suoi contratti. In effetti, la soluzione della convenzione è stata oggetto di numerosissime critiche nel quadro del Libro verde perché comporta spesso lo “smembramento” del contratto, vale a dire l’applicazione simultanea della legge del professionista e delle disposizioni imperative della legge del consumatore. In caso di controversia, questa soluzione complessa implica costi procedurali aggiuntivi, tanto meno giustificati in quanto il valore del contenzioso del consumo è spesso modesto. Fra le due soluzioni possibili per evitare lo smembramento – l’applicazione della sola legge del professionista o l’applicazione della sola legge del consumatore – solo la seconda è compatibile con l’elevato grado di tutela del consumatore imposto dal trattato. Questa soluzione sembra anche equa considerando la realtà economica: mentre i consumatori effettuano acquisti transfrontalieri solo occasionalmente, la maggioranza dei professionisti che praticano il commercio transfrontaliero possono ripartire i costi legati allo studio di un altro diritto su un gran numero di operazioni. Infine, in pratica questa soluzione non modifica nella sostanza la situazione del professionista, per il quale la difficoltà in sede di concezione dei suoi contratti standard risiede per l’appunto nel rispetto delle disposizioni imperative del diritto del consumatore; orbene, già a norma della convenzione, queste disposizioni imperative sono quelle del paese della residenza abituale del consumatore. Quanto alle altre clausole, importa poco che esse siano disciplinate dal diritto dell’una o dell’altra parte in quanto si tratta di clausole lasciate alla libertà delle parti di foggiare il contratto.

Il paragrafo 2 precisa le condizioni d’applicazione della norma speciale. Il primo periodo ricorda ormai che il contraente del consumatore, concetto affinato dalla Corte di giustizia, dev’essere un professionista. Come auspicato dalla grande maggioranza dei contributi al Libro verde, il secondo periodo sostituisce le condizioni dell’articolo 5, paragrafo 2 e paragrafo 4, lettera b), della convenzione con il criterio dell’“attività diretta”, che figura già nell’articolo 15 del regolamento “Bruxelles I”, per tener conto dell’evoluzione delle tecniche di commercializzazione a distanza, senza peraltro modificare nella sostanza il campo d’applicazione della norma speciale. In occasione dell’adozione del regolamento “Bruxelles I”, una dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione(11) ha precisato che ai fini dell’applicazione delle disposizioni che tutelano il consumatore non basta che l’impresa diriga le sue attività verso lo Stato membro in cui quest’ultimo è domiciliato: occorre altresì che il contratto sia stato concluso nel quadro di dette attività. Tale dichiarazione ricorda inoltre che “la mera accessibilità di un dato sito Internet non è sufficiente ai fini dell’applicabilità dell’articolo 15: occorre che il sito medesimo inviti a concludere contratti a distanza e che un contratto sia stato effettivamente concluso a distanza, con qualsiasi mezzo. In quest’ambito, la lingua o la valuta caratteristica del sito Internet non costituisce un elemento pertinente”. I siti cui si riferisce questa dichiarazione non sono necessariamente quelli “interattivi”: per esempio, anche un sito che invita a spedire gli ordini via fax è diretto a concludere contratti a distanza. Non sono invece diretti a concludere contratti a distanza i siti che, pur fornendo informazioni su un prodotto ai consumatori del mondo intero, li invita a rivolgersi ad un distributore o agente locale per la conclusione del contratto. Contrariamente all’articolo 5, paragrafo 2, della convenzione, il regolamento proposto non richiede che il consumatore abbia compiuto gli atti necessari per la conclusione del contratto nel paese della sua residenza abituale, condizione che non ha più senso per i contratti conclusi via Internet. L’ultima frase di questo paragrafo introduce invece una clausola di salvaguardia per proteggere il professionista, ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia accettato di contrarre con un consumatore che ha mentito circa il luogo della sua residenza abituale; per un contratto concluso via Internet, spetta al professionista assicurarsi che il suo formulario standard gli permetta di identificare il luogo di residenza del consumatore.

L’articolo 5 del regolamento proposto non contiene più un elenco dei contratti cui si applica la norma speciale; di conseguenza, il suo campo d’applicazione materiale è esteso a tutti i contratti conclusi con i consumatori, salvo quelli espressamente esclusi al paragrafo 3.

Articolo 6 – Contratti individuali di lavoro

La norma di principio del paragrafo 2, lettera a), è stata completata dai termini “paese … a partire dal quale” per tener conto della giurisprudenza della Corte di giustizia europea relativa all’articolo 18 del regolamento “Bruxelles I” e della sua concezione ampia del luogo abituale di lavoro. Questa modifica permette, ad esempio, di applicare la norma al personale che lavora a bordo di aerei, se esiste una base fissa dalla quale il lavoro è organizzato e nella quale questo personale esegue altre obbligazioni nei confronti del datore di lavoro (registrazione, controllo di sicurezza). Il paragrafo 2, lettera b), sarà dunque applicato più raramente. Il testo fornisce poi indicazioni complementari per determinare se un lavoratore dipendente inviato all’estero si trovi in missione di lavoro temporanea, senza tuttavia dare una definizione rigida. La modifica invita in particolare il giudice a tener conto dell’intenzione delle parti.

Articolo 7 – Contratti conclusi da un intermediario

Dei tre rapporti giuridici che nascono da un contratto concluso da un intermediario – il rapporto tra rappresentato e intermediario, quello tra intermediario e terzo e quello tra rappresentato e terzo – soltanto i primi due sono disciplinati dalla convenzione: la questione dei poteri dell’intermediario è esclusa dall’ambito di applicazione di quest’ultima dall’articolo 1, paragrafo 2, punto f). Tale esclusione è dovuta tanto alla diversità delle norme nazionali di conflitto all’epoca dei negoziati relativi alla convenzione quanto all’esistenza della convenzione dell’Aia del 14 marzo 1978 relativa alla legge applicabile ai contratti d’intermediari e alla rappresentanza. Poiché solo tre Stati membri hanno firmato e/o ratificato quest’ultima convenzione e visto che le normative nazionali si sono ravvicinate, l’esclusione non è più opportuna. Il regolamento proposto riunisce in un solo articolo tutte le norme riguardanti i rapporti giuridici che nascono da un contratto concluso da un intermediario.

Articolo 8 – Leggi di polizia

Il paragrafo 1 propone una definizione delle disposizioni imperative internazionali che si ispira alla giurisprudenza Arblade della Corte di giustizia(12). Il punto 31 della motivazione di questa sentenza ricorda che l’appartenenza di una norma nazionale alla categoria delle leggi di polizia non la sottrae all’osservanza delle disposizioni del trattato e che le ragioni alla base di tali norme nazionali possono essere prese in considerazione dal diritto comunitario soltanto a titolo di eccezioni alle libertà comunitarie previste dal trattato. Il paragrafo 3 precisa i criteri che il giudice prende in considerazione per decidere se sia applicabile la legge di polizia di un altro Stato membro. Visto che le risposte al Libro verde hanno consentito di individuare decisioni in cui si è fatto riferimento a leggi di polizia straniere, e ciò anche negli Stati membri che hanno espresso riserve riguardo all’articolo 7, paragrafo 1, della convenzione, l’utilità di questa norma sembra confermata, tanto più che il regolamento “Bruxelles I” prevede talvolta competenze alternative: in un vero spazio di giustizia europeo sembra dunque essenziale che il giudice adito possa tener conto delle leggi di polizia di un altro Stato membro che presenti uno stretto collegamento con la controversia e i cui giudici avrebbero potuto anch’essi essere aditi dal richiedente.

Articolo 10 – Validità formale del contratto

Dinanzi alla moltiplicazione dei contratti conclusi a distanza, le norme in materia di validità formale dei contratti previste dalla convenzione sembrano troppo restrittive. Per facilitare la validità formale dei contratti o atti unilaterali, vengono aggiunti criteri di collegamento alternativi. Le norme specifiche per i contratti conclusi da un intermediario sono state integrate nei paragrafi 1 e 2.

Articolo 13 – Cessione di crediti e surrogazione convenzionale

La cessione di crediti e la surrogazione convenzionale, che svolgono funzioni economiche simili, sono ormai trattate nello stesso articolo. Il paragrafo 3 introduce una nuova norma di conflitto relativa all’opponibilità della cessione di crediti ai terzi; si tratta della soluzione auspicata dalla grande maggioranza delle risposte e adottata nel quadro della convenzione della CNUDCI del 2001 sulla cessione di crediti commerciali.

Articolo 14 – Surrogazione legale

Poiché la surrogazione convenzionale è ormai oggetto dell’articolo 13, l’articolo 14 è riservato alla surrogazione legale prevista, ad esempio, quando un assicuratore che ha indennizzato la vittima di un danno viene surrogato nei diritti della vittima contro l’autore del danno. La modifica tiene conto dei lavori del Consiglio e del Parlamento europeo sulla proposta “Roma II”, nell’ambito dei quali si persegue l’obiettivo di spiegare in termini più comprensibili questo meccanismo sconosciuto ad alcuni sistemi giuridici.

Articolo 15 – Pluralità di debitori

La modifica tiene conto dei suddetti lavori del Consiglio e del Parlamento, in modo da trattare la surrogazione e la pluralità di debitori in due norme distinte ed esporre la norma di conflitto riguardante la pluralità di debitori in termini più semplici. L’ultimo periodo è diretto a chiarire la situazione di un debitore che goda di una protezione particolare.

Articolo 16 – Compensazione legale

I contributi hanno confermato l’analisi del Libro verde quanto all’utilità di una norma sulla compensazione legale, fermo restando che la compensazione convenzionale è, per definizione, sottoposta alle norme generali degli articoli 3 e 4. La soluzione adottata è intesa a facilitare la compensazione, pur rispettando le aspettative legittime della persona che non ha preso l’iniziativa della compensazione.

Articolo 18 – Equiparazione alla residenza abituale

Sul modello della proposta “Roma II”, l’articolo 18 contiene una definizione del concetto di “residenza abituale”, in particolare per quanto riguarda le persone giuridiche.

Articolo 21 – Sistemi giuridici non unificati

Quando uno Stato comprende più unità territoriali aventi ciascuna un suo proprio diritto sostanziale in materia di obbligazioni contrattuali, il presente regolamento deve applicarsi anche ai conflitti di leggi tra tali unità territoriali, in modo da garantire tanto la prevedibilità e la certezza del diritto quanto l’applicazione uniforme delle norme europee ad ogni situazione che implichi un conflitto di leggi.

Articolo 22 – Rapporti con altre disposizioni del diritto comunitario

Al pari dell’articolo 20 della convenzione, l’articolo 22 chiarisce l’articolazione con altre disposizioni del diritto comunitario. La lettera a) riguarda le norme sul conflitto di leggi contenute negli atti di diritto comunitario derivato relativi a materie particolari e figuranti nell’allegato I. La lettera b) è volta a garantire la coerenza con un eventuale strumento facoltativo che dovesse venire elaborato nel quadro del progetto “Diritto europeo dei contratti”. I rapporti del regolamento proposto con le norme destinate a favorire il buon funzionamento del mercato interno sono oggetto della lettera c).

Articolo 23 – Rapporti con convenzioni internazionali in vigore

Le modifiche proposte sono dirette a stabilire un giusto equilibrio tra il rispetto degli obblighi internazionali degli Stati membri, da un lato, e l’obiettivo di un vero spazio di giustizia europeo, dell’altro, migliorando nel contempo la trasparenza del regime giuridico in vigore grazie alla pubblicazione delle convenzioni di cui gli Stati membri sono parti. Il paragrafo 2 enuncia la norma di principio, secondo la quale le convenzioni internazionali in vigore prevalgono sul regolamento proposto, ma prevede un’eccezione per il caso in cui tutti gli elementi pertinenti della situazione siano localizzati, al momento della conclusione del contratto, in uno o più Stati membri. La coesistenza di due regimi paralleli – applicazione delle norme delle convenzioni per gli Stati membri che le hanno ratificate e applicazione delle norme del regolamento proposto per gli altri – sarebbe incompatibile con il buon funzionamento del mercato interno. Il paragrafo 3 riguarda in particolare le convenzioni bilaterali concluse tra i nuovi Stati membri.

2005/0261 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

(Roma I)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), e l’articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione(13),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(14),

deliberando conformemente alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato(15),

considerando quanto segue:

(1) L’Unione si è data l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine, la Comunità deve in particolare adottare, in quanto necessario per il corretto funzionamento del mercato interno, misure nel settore della cooperazione giudiziaria riguardanti aspetti del diritto civile che presentino implicazioni transfrontaliere e dirette, tra l’altro, a promuovere la compatibilità delle norme applicabili negli Stati membri in materia di conflitto di leggi.

(2) Per garantire un’attuazione efficace delle disposizioni pertinenti del trattato di Amsterdam, il Consiglio Giustizia e Affari interni del 3 dicembre 1998 ha adottato un piano d’azione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia(16), nel quale si precisa quanto sia importante la compatibilità delle norme sul conflitto di leggi per conseguire l’obiettivo del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie; nella stessa occasione, il Consiglio ha invitato a rivedere, se necessario, certe disposizioni della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, tenuto conto delle disposizioni speciali relative al conflitto di leggi figuranti in altri strumenti comunitari.

(3) Nella riunione di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha stabilito che l’attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziali è di importanza prioritaria per la creazione dello spazio di giustizia europeo. Il programma di misure relative all’attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale(17) precisa che i provvedimenti relativi all’armonizzazione delle norme sul conflitto di leggi costituiscono misure d’accompagnamento che facilitano l’attuazione di tale principio. Nel programma dell’Aia(18) il Consiglio europeo ha ricordato che i lavori relativi alle norme sul conflitto di leggi per quanto riguarda le obbligazioni contrattuali dovrebbero essere proseguiti attivamente.

(4) Il buon funzionamento del mercato interno richiede che le norme sul conflitto di leggi in vigore negli Stati membri dispongano l’applicabilità della stessa legge nazionale indipendentemente dal giudice adito, in modo da evitare le distorsioni di concorrenza tra i cittadini comunitari e favorire la prevedibilità dell’esito delle controversie, la certezza del diritto e il riconoscimento reciproco delle decisioni. Per la stessa ragione occorre che vi sia la massima armonia tra il presente regolamento, il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (“Bruxelles I”)(19) e il regolamento (CE) n. (…) del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”).

(5) Per garantire la trasparenza della normativa comunitaria occorre che il maggior numero possibile di norme sul conflitto di leggi sia riunito in un solo strumento o, in mancanza, che il presente regolamento contenga un elenco delle norme speciali previste da strumenti settoriali.

(6) Il campo d’applicazione del presente regolamento deve essere definito in modo da garantirne la coerenza con il regolamento (CE) n. 44/2001 (“Bruxelles I”) e con il regolamento (CE) n. (…) sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”).

(7) La libertà delle parti di scegliere il diritto applicabile deve costituire la chiave di volta del sistema delle norme sul conflitto di leggi in materia di obbligazioni contrattuali.

(8) Per contribuire al conseguimento dell’obiettivo generale dello strumento, che è la certezza del diritto nello spazio di giustizia europeo, le norme di conflitto devono offrire un alto grado di prevedibilità. Il giudice deve tuttavia disporre di un margine di valutazione che gli consenta di stabilire, in ipotesi limitate, quale sia la legge che presenta il collegamento più stretto con la situazione.

(9) Per quanto riguarda i contratti conclusi da soggetti considerati deboli, è opportuno proteggere tali soggetti tramite norme di conflitto più favorevoli ai loro interessi di quanto non lo siano le norme generali.

(10) Per quanto riguarda più in particolare i contratti conclusi da consumatori, la norma di conflitto deve permettere di ridurre le spese per la risoluzione delle controversie, che sono spesso di valore modesto, e tener conto dell’evoluzione delle tecniche di commercializzazione a distanza. La coerenza tra il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 44/2001 richiede, da un canto, che si faccia riferimento al concetto di “attività diretta” come condizione d’applicazione della norma che tutela il consumatore e, dall’altro, che questa nozione sia oggetto di un’interpretazione armoniosa nei due testi, tenendo presente che una dichiarazione congiunta(20) del Consiglio e della Commissione relativa all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 44/2001 precisa che l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), “presuppone non soltanto che l’impresa diriga le sue attività verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore, o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, ma anche che il contratto sia stato concluso nell’ambito di dette attività”. Tale dichiarazione ricorda inoltre che “la mera accessibilità di un dato sito Internet non è sufficiente ai fini dell’applicabilità dell’articolo 15: occorre che il sito medesimo inviti a concludere contratti a distanza e che un contratto sia stato effettivamente concluso a distanza, con qualsiasi mezzo. In quest’ambito, la lingua o la valuta caratteristica del sito Internet non costituisce un elemento pertinente”.

(11) Per quanto riguarda il contratto individuale di lavoro, la norma di conflitto deve permettere di individuare il centro di gravità del rapporto di lavoro al di là delle apparenze. Questa norma non pregiudica l’applicazione delle leggi di polizia del paese di distacco, prevista dalla direttiva 96/71/CE del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi(21).

(12) Per quanto riguarda i contratti conclusi da intermediari, occorre introdurre norme di conflitto relative ai tre rapporti giuridici che nascono tra il rappresentato, l’intermediario e il terzo. Il contratto concluso tra il rappresentato e il terzo rimane sottoposto alle norme generali del presente regolamento.

(13) Il rispetto dell’ordine pubblico degli Stati membri richiede norme specifiche riguardanti le leggi di polizia e il meccanismo dell’eccezione di ordine pubblico. Tali norme devono essere applicate nel rispetto delle disposizioni del trattato.

(14) La certezza del diritto richiede una definizione chiara della residenza abituale, in particolare per quanto riguarda le persone giuridiche. Contrariamente all’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001, che propone tre criteri, la norma di conflitto deve limitarsi ad un solo criterio, giacché altrimenti le parti resterebbero nell’impossibilità di prevedere quale sarebbe la legge applicabile alla loro situazione.

(15) Occorre precisare i rapporti tra il presente regolamento e alcune altre disposizioni del diritto comunitario.

(16) Il rispetto degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri giustifica che il regolamento non incida sulle convenzioni di cui sono parti gli Stati membri e che riguardano materie speciali. Ciononostante, quando tutti gli elementi pertinenti della fattispecie sono localizzati nel territorio dell’Unione, l’applicazione di certe convenzioni internazionali di cui sono parti soltanto alcuni Stati membri comprometterebbe l’obiettivo di un vero spazio di giustizia europeo. È allora opportuno applicare la norma contenuta nel presente regolamento. Al fine di garantire una migliore trasparenza per quanto riguarda le convenzioni internazionali vigenti in materia, la Commissione dovrebbe pubblicare, basandosi sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri, un elenco delle convenzioni interessate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(17) Poiché l’obiettivo della presente iniziativa, vale a dire l’adozione di regole uniformi riguardanti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali per garantire una migliore prevedibilità delle decisioni giudiziali in materia, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, dati gli effetti dell’azione, essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui al medesimo articolo, il presente regolamento, rafforzando la certezza del diritto senza richiedere un’armonizzazione delle norme materiali di diritto nazionale, non eccede quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.

(18) [L’Irlanda e il Regno Unito, in conformità dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione dell’Irlanda e del Regno Unito allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, hanno notificato il loro desiderio di partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento. / L’Irlanda e il Regno Unito, in conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione dell’Irlanda e del Regno Unito allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipano all’adozione del presente regolamento, che conseguentemente non vincola questi due Stati membri e non è applicabile nei loro confronti.]

(19) La Danimarca, in conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all’adozione del presente regolamento, che conseguentemente non vincola questo Stato membro e non è applicabile nei suoi confronti,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I – Campo d’applicazione
Articolo 1 – Campo d’applicazione materiale

1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale.

Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali e amministrative.

2. Sono esclusi dal campo d’applicazione del presente regolamento:

a) le questioni di stato e di capacità delle persone fisiche, fatto salvo l’articolo 12;

b) le obbligazioni derivanti dai rapporti di famiglia o dai rapporti che, conformemente alla legge loro applicabile, producono effetti simili, comprese le obbligazioni alimentari;

c) le obbligazioni derivanti dai regimi patrimoniali tra coniugi o dai regimi patrimoniali relativi a rapporti che, conformemente alla legge loro applicabile, producono effetti simili al matrimonio, dai testamenti e dalle successioni;

d) le obbligazioni derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari e da altri strumenti negoziabili, qualora le obbligazioni derivanti da questi ultimi risultino dal loro carattere negoziabile;

e) i compromessi, le clausole compromissorie e le convenzioni sul foro competente;

f) le questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, quali la costituzione, la capacità giuridica, l’organizzazione interna e lo scioglimento delle stesse, la responsabilità legale personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica e la questione se un organo di una società, associazione o persona giuridica possa impegnare la società, associazione o persona giuridica nei confronti dei terzi;

g) la costituzione di “trusts” e i rapporti che ne derivano tra i costituenti, i “trustees” e i beneficiari;

h) la prova e la procedura, fatto salvo l’articolo 17;

i) le obbligazioni derivanti da un rapporto precontrattuale.

3. Nel presente regolamento, per “Stato membro” si intendono tutti gli Stati membri eccetto la Danimarca[, l’Irlanda e il Regno Unito].

Articolo 2 – Applicazione della legge di un paese terzo

La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.

Capo II – Norme uniformi

Articolo 3 – Libertà di scelta

1. Fatti salvi gli articoli 5, 6 e 7, il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti.

La scelta può essere espressa o risultare in modo certo dalle disposizioni del contratto, dal comportamento delle parti o dalle circostanze della causa. Se le parti hanno stabilito che competenti a conoscere delle controversie attuali o future riguardanti il contratto siano gli organi giurisdizionali di uno Stato membro, si suppone che esse abbiano anche inteso scegliere la legge di tale Stato membro.

Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso.

2. Le parti possono anche scegliere come legge applicabile principi e norme di diritto sostanziale dei contratti, riconosciuti a livello internazionale o comunitario.

Tuttavia, le questioni riguardanti le materie disciplinate da tali principi o norme e non espressamente risolte da questi ultimi verranno risolte secondo i principi generali cui si ispirano, o, in mancanza, conformemente alla legge applicabile in mancanza di scelta ai sensi del presente regolamento.

3. Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo disciplinava in precedenza per effetto di una scelta anteriore effettuata ai sensi del presente articolo o per effetto di altre disposizioni del presente regolamento. Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non inficia la validità formale del contratto ai sensi dell’articolo 10 e non pregiudica i diritti dei terzi.

4. La scelta di una legge conformemente ai paragrafi 1 o 2 ad opera delle parti, accompagnata o meno dalla scelta di un tribunale straniero, qualora nel momento della scelta tutti i dati di fatto si riferiscano ad un unico paese, non può recare pregiudizio alle norme alle quali la legge di tale paese non consente di derogare per contratto, qui di seguito denominate “disposizioni imperative”.

5. La scelta ad opera delle parti della legge di uno Stato non membro non può recare pregiudizio all’applicazione delle disposizioni imperative del diritto comunitario che sarebbero applicabili al caso di specie.

6. L’esistenza e la validità del consenso delle parti sulla legge applicabile al contratto sono disciplinate dagli articoli 9, 10 e 12.

Articolo 4 – Legge applicabile in mancanza di scelta

1. In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell’articolo 3, la legge applicabile ai contratti seguenti è determinata come segue:

a) il contratto di vendita è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale;

b) il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale;

c) il contratto di trasporto è disciplinato dalla legge del paese nel quale il trasportatore ha la residenza abituale;

d) il contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o un diritto di utilizzazione di un immobile è disciplinato dalla legge del paese in cui l’immobile è situato;

e) in deroga alla lettera d), la locazione di un immobile conclusa per uso personale e per un periodo di non oltre sei mesi consecutivi è disciplinata dalla legge del paese nel quale il proprietario ha la residenza abituale, purché il locatario sia una persona fisica e abbia la sua residenza abituale nello stesso paese;

f) il contratto riguardante la proprietà intellettuale o industriale è disciplinato dalla legge del paese nel quale colui che trasferisce o concede i diritti ha la residenza abituale;

g) il contratto di franchising è disciplinato dalla legge del paese nel quale il franchisee ha la residenza abituale;

h) il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del paese nel quale il distributore ha la residenza abituale.

2. I contratti non contemplati al paragrafo 1 sono disciplinati dalla legge del paese nel quale la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la residenza abituale. Quando la prestazione caratteristica non può essere determinata, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto.

Articolo 5 – Contratti conclusi da consumatori

1. I contratti di consumo secondo la definizione e alle condizioni di cui al paragrafo seguente sono disciplinati dalla legge dello Stato membro nel quale il consumatore ha la residenza abituale.

2. Il paragrafo 1 si applica ai contratti conclusi da una persona fisica, il consumatore, avente la residenza abituale in uno Stato membro, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, con un’altra persona, il professionista, che agisce nell’esercizio della sua attività professionale.

Il paragrafo 1 si applica a condizione che il contratto sia stato concluso con un professionista le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di paesi comprendente tale Stato membro e a condizione che il contratto rientri nell’ambito di dette attività, a meno che il professionista ignorasse il luogo di residenza abituale del consumatore e tale ignoranza non fosse imputabile ad una sua imprudenza.

3. Il paragrafo 1 non si applica ai contratti seguenti:

a) ai contratti di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente;

b) ai contratti di trasporto diversi dai contratti riguardanti un viaggio “tutto compreso” ai sensi della direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990;

c) ai contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o un diritto di utilizzazione di un immobile diversi dai contratti riguardanti un diritto di godimento a tempo parziale ai sensi della direttiva 94/47/CE del 26 ottobre 1994.

Articolo 6 – Contratti individuali di lavoro

1. In deroga all’articolo 3, nei contratti individuali di lavoro la scelta della legge applicabile ad opera delle parti non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile, in mancanza di scelta, ai sensi del presente articolo.

2. In mancanza di scelta a norma dell’articolo 3, il contratto individuale di lavoro è disciplinato:

a) dalla legge del paese nel quale o a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, compie abitualmente il suo lavoro. Il luogo di compimento abituale del lavoro non è ritenuto cambiato quando il lavoratore compie il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo. Il compimento del lavoro in un altro paese è considerato temporaneo quando il lavoratore deve riprendere il suo lavoro nel paese d’origine dopo l’esecuzione del suo compito all’estero. La conclusione di un nuovo contratto di lavoro con il datore di lavoro originario o con un datore di lavoro appartenente allo stesso gruppo di società del datore di lavoro originario non esclude che il lavoratore compia il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo;

b) dalla legge del paese nel quale si trova la sede che ha assunto il lavoratore, qualora questi non compia abitualmente il suo lavoro in o a partire da uno stesso paese o qualora compia abitualmente il suo lavoro in uno spazio non sottoposto ad una sovranità nazionale.

3. La legge di cui al paragrafo 2 può essere disapplicata quando dall’insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese; in tal caso, è applicabile la legge di quest’altro paese.

Articolo 7 – Contratti conclusi da un intermediario

1. In mancanza di scelta a norma dell’articolo 3, il contratto tra il rappresentato e l’intermediario è disciplinato dalla legge del paese nel quale l’intermediario risiede abitualmente, a meno che l’intermediario eserciti o debba esercitare a titolo principale la sua attività nel paese in cui il rappresentato risiede abitualmente, nel qual caso si applica la legge di questo paese.

2. Il rapporto tra il rappresentato e il terzo derivante dal fatto che l’intermediario ha agito nell’esercizio dei suoi poteri, eccedendo i suoi poteri o senza poteri è disciplinato dalla legge del paese in cui l’intermediario risiedeva abitualmente nel momento in cui ha agito. Tuttavia, la legge applicabile è quella del paese in cui l’intermediario ha agito se il rappresentato, a nome del quale l’intermediario ha agito, o il terzo risiedono abitualmente in questo paese oppure se l’intermediario vi ha agito in borsa o partecipato ad una vendita all’asta.

3. In deroga al paragrafo 2, quando la legge applicabile al rapporto contemplato dal suddetto paragrafo è stata oggetto di una designazione scritta del rappresentato o del terzo espressamente accettata dall’altra parte, si applica la legge in tal modo designata.

4. La legge di cui al paragrafo 2 disciplina anche il rapporto tra l’intermediario e il terzo derivante dal fatto che l’intermediario ha agito nell’esercizio dei suoi poteri, eccedendo i suoi poteri o senza poteri.

Articolo 8 – Leggi di polizia

1. Una legge di polizia è una disposizione imperativa il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia della sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel suo campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento non possono impedire l’applicazione delle leggi di polizia del giudice adito.

3. Potrà essere data efficacia anche alle leggi di polizia di un paese diverso da quello del foro con il quale la situazione presenti uno stretto collegamento. Per decidere se vada data efficacia a queste leggi, il giudice terrà conto della loro natura e del loro oggetto conformemente alla definizione di cui al paragrafo 1, nonché delle conseguenze che la loro applicazione o mancata applicazione comporterebbe per l’obiettivo perseguito dalla legge di polizia interessata e per le parti.

Articolo 9 – Esistenza e validità sostanziale

1. L’esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del presente regolamento se il contratto o la disposizione fossero validi.

2. Tuttavia, un contraente, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l’effetto del comportamento di questo contraente secondo la legge prevista nel paragrafo 1.

Articolo 10 – Validità formale del contratto

1. Un contratto è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente regolamento o della legge del paese in cui si trova una delle parti o il suo agente al momento della conclusione del contratto o della legge del paese in cui una delle parti risiede abitualmente in tale momento.

2. Un atto giuridico unilaterale relativo ad un contratto concluso o da concludere è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che disciplina o disciplinerebbe la sostanza del contratto ai sensi del presente regolamento o della legge del paese in cui detto atto è stato compiuto o della legge del paese in cui l’autore dell’atto risiedeva abitualmente nel momento in cui l’ha compiuto.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai contratti che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 5. La forma di questi contratti è disciplinata dalla legge del paese in cui il consumatore ha la residenza abituale.

4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, qualsiasi contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o un diritto di utilizzazione di un immobile è sottoposto alle norme imperative di forma della legge del paese in cui l’immobile è situato, sempreché, secondo questa legge, si tratti di norme di polizia ai sensi dell’articolo 8 del presente regolamento.

Articolo 11 – Portata della legge del contratto

1. La legge applicabile al contratto ai sensi del presente regolamento disciplina in particolare:

a) la sua interpretazione;

b) l’esecuzione delle obbligazioni che ne discendono;

c) nei limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, le conseguenze dell’inadempimento totale o parziale di quelle obbligazioni, compresa la liquidazione del danno in quanto sia disciplinata da norme giuridiche;

d) i diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonché le prescrizioni e decadenze fondate sul decorso di un termine;

e) le conseguenze della nullità del contratto.

2. Per quanto concerne le modalità di esecuzione e le misure che il creditore dovrà prendere in caso di esecuzione difettosa, si avrà riguardo alla legge del paese in cui ha luogo l’esecuzione.

Articolo 12 – Incapacità

In un contratto concluso tra due persone che si trovano in uno stesso paese, una persona fisica, capace secondo la legge di questo paese, può invocare la sua incapacità risultante da un’altra legge soltanto se, al momento della conclusione del contratto, l’altra parte contraente era a conoscenza di tale incapacità o l’ha ignorata soltanto per imprudenza da parte sua.

Articolo 13 – Cessione di crediti e surrogazione convenzionale

1. Le obbligazioni tra cedente e cessionario o tra surrogante e surrogato sono disciplinate dalla legge che, in forza del presente regolamento, si applica al contratto che li vincola.

2. La legge che disciplina il credito ceduto determina la cedibilità di questo, i rapporti tra cessionario o surrogante e debitore, le condizioni di opponibilità della cessione o surrogazione al debitore e il carattere liberatorio della prestazione fatta dal debitore.

3. La legge del paese nel quale il cedente o il surrogante risiede abitualmente al momento della cessione o del trasferimento disciplina l’opponibilità della cessione o della surrogazione ai terzi.

Articolo 14 – Surrogazione legale

Quando un terzo ha l’obbligo di soddisfare il creditore di un’obbligazione contrattuale, il diritto di ricorso del terzo contro il debitore dell’obbligazione contrattuale è disciplinato dalla legge applicabile all’obbligo del terzo di soddisfare il creditore.

Articolo 15 – Pluralità di debitori

Quando un creditore vanta diritti nei confronti di più debitori solidali e uno di questi soddisfa il creditore, il diritto di regresso di tale debitore nei confronti degli altri debitori è disciplinato dalla legge applicabile alla sua obbligazione verso il creditore. Quando la legge applicabile all’obbligazione di un debitore verso il creditore prevede norme destinate a proteggere il debitore da azioni di responsabilità, egli può farle valere anche nei confronti degli altri debitori.

Articolo 16 – Compensazione legale

Il diritto applicabile alla compensazione legale è quello dell’obbligazione relativamente alla quale è fatta valere la compensazione.

Articolo 17 – Prova

1. La legge che disciplina il contratto in forza del presente regolamento è applicabile in quanto, in materia di obbligazioni contrattuali, stabilisca presunzioni legali o ripartisca l’onere della prova.

2. Gli atti giuridici possono essere provati con ogni mezzo di prova ammesso dalla legge del foro o da quella tra le leggi contemplate all’articolo 10 secondo la quale l’atto è valido quanto alla forma, sempreché il mezzo di prova di cui si tratta possa essere impiegato davanti al giudice adito.

Capo III – Altre disposizioni

Articolo 18 – Equiparazione alla residenza abituale

1. Ai fini del presente regolamento, la residenza abituale di una società, associazione o persona giuridica è situata nel luogo della sua amministrazione centrale.

Quando il contratto è concluso nel quadro dell’esercizio dell’attività di una succursale, di un’agenzia o di qualunque altra sede, o se, secondo il contratto, la prestazione deve essere fornita da una siffatta sede, la residenza abituale è situata nel luogo in cui si trova tale sede.

2. Ai fini del presente regolamento, quando il contratto è concluso nel quadro dell’esercizio dell’attività professionale di una persona fisica, si considera residenza abituale di quest’ultima il luogo di detto esercizio.

Articolo 19 – Esclusione del rinvio

Quando il presente regolamento prescrive l’applicazione della legge di un paese, esso si riferisce alle norme di diritto sostanziale in vigore in questo paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

Articolo 20 – Ordine pubblico

L’applicazione di una norma della legge designata dal presente regolamento può essere esclusa solo se tale applicazione è manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro.

Articolo 21 – Sistemi giuridici non unificati

Se uno Stato si compone di più unità territoriali ciascuna delle quali ha le proprie norme in materia di obbligazioni contrattuali, ogni unità territoriale è considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile secondo il presente regolamento.

Articolo 22 – Rapporti con altre disposizioni del diritto comunitario

Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione o l’adozione degli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee i quali:

a) in materie particolari disciplinano i conflitti di leggi nel campo delle obbligazioni contrattuali; un elenco di tali atti attualmente in vigore figura nell’allegato I;

b) disciplinano le obbligazioni contrattuali e, in forza della volontà delle parti, si applicano nelle situazioni che comportano un conflitto di leggi;

c) stabiliscono norme destinate a favorire il buon funzionamento del mercato interno, nella misura in cui queste norme non possano applicarsi congiuntamente alla legge designata dal diritto internazionale privato.

Articolo 23 – Rapporti con convenzioni internazionali in vigore

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, l’elenco delle convenzioni multilaterali che disciplinano, in materie particolari, i conflitti di leggi nel campo delle obbligazioni contrattuali e di cui sono parti. La Commissione pubblica l’elenco sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro sei mesi dal ricevimento di tale comunicazione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali denunce di queste convenzioni e la Commissione pubblica tale informazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro sei mesi dal suo ricevimento.

2. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle convenzioni di cui al paragrafo 1. Tuttavia, quando tutti gli elementi pertinenti della situazione sono localizzati, al momento della conclusione del contratto, in uno o più Stati membri, il presente regolamento prevale sulle seguenti convenzioni:

- Convenzione dell’Aia del 15 giugno 1955 concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee;

- Convenzione dell’Aia del 14 marzo 1978 relativa alla legge applicabile ai contratti d’intermediari e alla rappresentanza.

3. Nella misura in cui riguardano materie disciplinate dal presente regolamento, quest’ultimo prevale anche sulle convenzioni internazionali bilaterali concluse tra Stati membri e figuranti nell’allegato II.

Capo IV – Disposizioni finali
Articolo 24 – Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica dal [un anno dopo la sua entrata in vigore].

Esso si applica alle obbligazioni contrattuali sorte dopo la sua entrata in applicazione. Tuttavia, per quanto riguarda le obbligazioni contrattuali sorte prima dell’entrata in applicazione del presente regolamento, quest’ultimo si applica quando le sue norme comportano l’applicazione della stessa legge che sarebbe stata applicabile ai sensi della convenzione di Roma del 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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