Giurisprudenza - Liberalità non donative e attività notarile
Giurisprudenza
Comm. Trib. Prov. di Bari, sentenza 25 marzo 2008, n. 33/2/08
Tutti gli atti a titolo gratuito, comprese le donazioni, le altre liberalità tra vivi, le costituzioni di vincoli di destinazione, le rinunzie e le costituzioni di rendite e pensioni sono soggette all'imposta di donazione reintrodotta con Legge n. 286/2006, art. 2, comma 47. L'imposta fissa di registro non è dovuta se non nei casi espressamente previsti dall'art. 59 del D.Lgs. n. 346/1990.
Cass., sez. II, 30-01-2007, n. 1955 in Contratti, 2007, 753, nota di CERIO.
Nel c.d. negotium mixtun cum donatione la causa del contratto ha natura onerosa ma il negozio commutativo stipulato dai contraenti ha la finalità di raggiungere, per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell’arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore; pertanto, realizza una donazione indiretta, per la quale è sufficiente la forma prescritta per il tipo di negozio adottato dalle parti e non è necessaria quella prevista per la donazione diretta, il contratto preliminare con cui, allo scopo di arricchire il promissario acquirente, il promittente venditore consapevolmente si obblighi a vendere l’immobile per un prezzo pari al valore catastale.
Cass., sez. II, 07-06-2006, n. 13337 in Mass., 2006, 1099.
In tema di atti di liberalità, il negotium mixtum cum donatione costituisce una donazione indiretta in quanto, attraverso la utilizzazione della compravendita, si realizza il fine di arricchire il compratore della differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivo; pertanto, non è necessaria la forma dell’atto pubblico richiesta per la donazione diretta, essendo, invece, sufficiente la forma dello schema negoziale adottato; poiché, l’art. 809 c.c., nel sancire l’applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c., non richiama l’art. 782 c.c., che prescrive l’atto pubblico per la donazione.
Cass. sez. II, 30-03-2006, n. 7507 in Vita not., 2007, 188.
Poiché con la donazione indiretta le parti realizzano l’intento di liberalità utilizzando uno schema negoziale avente causa diversa, configura piuttosto una donazione diretta l’accollo interno con cui l’accollante,allo scopo di arricchire la figlia con proprio impoverimento, si sia impegnato nei confronti di quest’ultima a pagare all’istituto di credito le rate del mutuo bancario dalla medesima contratto, atteso che la liberalità non è un effetto indiretto ma la causa dell’accollo, sicché l’atto - non rivestendo i requisiti di forma prescritti dall’art. 782 c.c. - deve ritenersi inidoneo a produrre effetti diversi dalla soluti retentio di cui all’art. 2034 c.c.
Cass., sez. III, 21-02-2006, n. 3747 in Vita not., 2007, 189.
In tema di separazione personale tra coniugi, l’obbligo di mantenimento dei figli minori (ovvero maggiorenni non autosufficienti) può essere legittimamente adempiuto dai genitori mediante un accordo che, in sede di separazione personale o di divorzio, attribuisca direttamente - o impegni il promittente ad attribuire - la proprietà di beni mobili o immobili ai figli, senza che tale accordo (formalmente rientrante nelle previsioni, rispettivamente, degli art. 155, 158, 711 c.c. e 4 e 6 l. n. 898 del 1970, e sostanzialmente costituente applicazione della regula iuris, di cui all’art. 1322 c.c., attesa la indiscutibile meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti) integri gli estremi della liberalità donativa, ma assolvendo esso, di converso, ad una funzione solutorio-compensativa dell’obbligo di mantenimento; esso, comporta l’immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori abbiano loro attribuito o si siano impegnati ad attribuire, di talché, in questa seconda ipotesi, il correlativo obbligo, suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., è senz’altro trasmissibile agli eredi del promittente, trovando titolo non già nella prestazione di mantenimento - che, nei limiti costituiti dal valore dei beni attribuiti o da attribuire, risulta ormai convenzionalmente liquidata in via definitiva, - ma nell’accordo che l’ha estinta.
A. Milano, 17-12-2004 in Nuova giur. civ., 2005, I, 688, nota di LEONARDI.
L’attribuzione, per un tempo considerevole, da parte del de cuius, ad uno degli eredi di un appartamento in uso gratuito, costituisce donazione indiretta, realizzata attraverso lo schema del comodato gratuito ed il relativo valore, pari all’ammontare complessivo dei canoni di locazione, con riferimento al momento dell’apertura della successione, va computato ai fini della determinazione della porzione disponibile; lo spirito di liberalità, in tal caso, può anche essere accertato presuntivamente, essendo individuabile in re ipsa.
T. Torino, 15-07-2004 in Foro pad., 2006, I, 677.
La differenza tra donazioni dirette e donazioni indirette non consiste nella diversità dell’effetto pratico che da esse deriva, ma piuttosto nel mezzo con il quale viene attuato il fine di liberalità: questo per le prime è il contratto di donazione, per le seconde un atto che pur essendo rivolto, secondo lo scopo pratico delle parti ad attuare il medesimo fine, lo realizza obliterando la causa tipica del negozio; nelle seconde l’elargizione di una liberalità viene attuata anziché con il negozio tipico dell’art. 769 c.c., mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l’effetto diretto che gli è proprio ed in collegamento con altro negozio, l’arricchimento animo donandi del destinatario della liberalità stessa.
Cass., sez. I, 11-06-2004, n. 11096 in Nuova giur. civ., 2005, I, 655, nota di TURELLO.
È ammissibile l’inserimento del modus come elemento accessorio di un negozio atipico di liberalità (nella specie, si è ritenuto che l’atto unilaterale con cui il proprietario aveva acconsentito all’occupazione di un terreno da parte di un comune, inserendovi l’obbligo, per quest’ultimo, di costruire un manufatto, avesse natura di disposizione modale anziché di atto sub condicione).
Cass., sez. II, 16-03-2004, n. 5333 in Guida al dir., 2004, fasc. 15, 60, nota di SACCHETTINI.
La donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall’ordinamento; realizzazione dunque che può venire attuata anche mediante un collegamento tra più negozi, ossia un preliminare e il pagamento del prezzo, procurando in tal modo al destinatario della liberalità il diritto di rendersi intestatario del bene, non essendo necessaria la forma dell’atto pubblico prevista per la donazione, ma bastando l’osservanza della forma richiesta per l’atto da cui la donazione indiretta risulta.
Cass., sez. II, 27-02-2004, n. 4015 in Mass., 2004.
Nella donazione indiretta realizzata attraverso l’acquisto del bene da parte di un soggetto con denaro messo a disposizione da altro soggetto per spirito di liberalità, l’attribuzione gratuita viene attuata con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti che lo pongono in essere, differenziandosi in tal modo dalla simulazione; tale negozio produce, insieme all’effetto diretto che gli è proprio, anche quello indiretto relativo all’arricchimento del destinatario della liberalità, sicché non trovano applicazione alla donazione indiretta i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono invece per il negozio tipico utilizzato allo scopo.
Cass., sez. II, 24-02-2004, n. 3642 in Riv. not., 2005, 583.
La donazione diretta del denaro, successivamente impiegato dal beneficiario in un acquisto, immobiliare con propria autonoma determinazione (caso in cui oggetto della donazione rimane comunque il denaro) va tenuta distinta dalla dazione del denaro quale mezzo per l’unico e specifico fine dell’acquisto dell’immobile, che integra, un’ipotesi di donazione indiretta del bene, fattispecie la cui configurazione non richiede peraltro la necessaria articolazione in attività tipiche da parte del donante (pagamento diretto del prezzo all’alienante, presenza alla stipulazione, sottoscrizione d’un contratto preliminare in nome proprio), necessario e sufficiente al riguardo essendo la prova del collegamento tra elargizione del denaro ed acquisto, e cioè la finalizzazione della dazione del denaro all’acquisto (nel fare applicazione dei suindicati principi, la suprema corte ha ritenuto che integri una fattispecie di donazione indiretta dell’immobile, e non già di donazione diretta del denaro impiegato per il suo acquisto, l’ipotesi caratterizzata dalla dazione del denaro con il precipuo scopo dell’acquisto immobiliare, in ragione del ravvisato collegamento tra l’elargizione del denaro da parte del disponente e l’acquisto del bene immobile da parte del beneficiario, indifferente al riguardo reputando che la prestazione in favore dell’alienante venga effettuata direttamente dal disponente [presente alla stipulazione intercorsa tra acquirente e venditore dell’immobile] ovvero dallo stesso beneficiario [dopo aver ricevuto il denaro dal disponente ed in esecuzione del complesso procedimento da quest’ultimo inteso adottare per ottenere il risultato della liberalità], con o senza stipulazione in nome proprio d’un contratto preliminare con il proprietario dell’immobile; ed ha, d’altro canto, ritenuto al riguardo non indispensabile, bensì solamente utile ad abundantiam, desumere [anche] dall’emissione di assegni non trasferibili tratti direttamente all’ordine del venditore la dimostrazione che oggetto dell’animus donandi manifestato dal disponente nel caso fossero le quote societarie e non già il denaro, unitamente alla considerazione della concomitanza della relativa dazione sia con l’acquisto di tali quote sia con il separato acquisto di rimanenti quote da parte del coniuge del beneficiario e figlio del disponente [di guisa da consentire agli acquirenti la disponibilità in parti eguali dell’intero capitale sociale, e, a tale stregua, dell’immobile unico cespite societario]; la corte, peraltro, ha ritenuto al riguardo viceversa irrilevante l’accertarsi se il disponente avesse consegnato al beneficiario assegni in bianco ovvero a favore del medesimo intestati, in ragione della raggiunta conclusione che non già il denaro [quale ne fosse la modalità di trasferimento], bensì le quote sociali hanno nel caso costituito l’oggetto della liberalità, la compravendita delle stesse pertanto assumendo mera funzione strumentale per il conseguimento del fine perseguito).
Cass., sez. I, 24-02-2004, n. 3615 in Mass., 2004.
La fideiussione prestata da una società controllata in favore della società controllante, non è riconducibile ad una donazione, qualora il contratto sia stato stipulato in adempimento di direttive impartite dalla capogruppo o comunque di obblighi assunti nell’ambito di una o più vasta aggregazione imprenditoriale, in quanto in tal caso difetta lo spirito di liberalità; inoltre, al fine di accertare se essa configuri un atto a titolo gratuito o oneroso occorre verificare se l’operazione abbia comportato o meno per la società controllata un depauperamento effettivo, avendo riguardo alla complessiva situazione che, nell’ambito del gruppo, a quella società fa capo, poiché l’eventuale pregiudizio economico che da essa sia direttamente derivato può trovare la sua contropartita in un altro rapporto e, quindi, l’atto presentarsi come preordinato al soddisfacimento di un ben preciso interesse economico, sia pure mediato e indiretto (nella specie, la suprema corte ha ritenuto incensurabile la sentenza di merito che ha ritenuto gratuita la fideiussione prestata dalla società «controllata», poi fallita, in quanto la prestazione della fideiussione non aveva apportato alcun vantaggio, neppure indiretto, alla medesima).
Cass., sez. II, 27-01-2003, n. 1153 in Notariato, 2003, 477, nota di GATTI.
Nella compravendita a prezzo di favore, integrante negotium mixtum cum donatione, la differenza tra il prezzo effettivo e il valore di mercato del bene trasferito, consapevolmente voluta, rappresenta la misura della liberalità in un contratto unitario di carattere esclusivamente oneroso; è dunque palese non solo la misura, ma anche l’oggetto stesso della donazione è da individuare - pure ai fini della futura collazione - in tale differenza di importi, la quale si rapporta a elementi perfettamente omogenei, in quanto entrambi espressi in termini pecuniari.
Cass., sez. I, 14-12-2000, n. 15778 in Famiglia e dir., 2001, 136, n. CIANCI.
Nell’ipotesi in cui un soggetto abbia erogato il danaro per l’acquisto di un immobile in capo al proprio figlio, si deve distinguere il caso della donazione diretta del danaro, in cui oggetto della liberalità rimane quest’ultimo, da quello in cui il danaro sia fornito quale mezzo per l’acquisto dell’immobile, che costituisce il fine della donazione; in tale secondo caso, il collegamento tra l’elargizione del danaro paterno e l’acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dell’immobile stesso e non già del danaro impiegato per il suo acquisto; ne consegue che, in tale ipotesi, il bene acquisito successivamente al matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale è compreso tra quelli esclusi da detto regime, ai sensi dell’art. 179, lett. b), c.c., senza che sia necessario che il comportamento del donante si articoli in attività tipiche, essendo, invece, sufficiente la dimostrazione del collegamento tra il negozio-mezzo con l’arricchimento di uno dei coniugi per lo spirito di liberalità.
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