Giurisprudenza - I decreti legislativi di attuazione della III direttiva in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo nell'attivitą notarile
Giurisprudenza
Cass., sez. II, 10-04-2007, n. 8698.
1) In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, il divieto posto dall’art. 1, 1º comma, d.l. n. 143 del 1991, conv. in l. n. 197 del 1991, di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a lire ventimilioni (ora euro dodicimilacinquecento) senza il tramite di intermediari abilitati, fa riferimento al valore dell’intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito.
2) In materia di sanzioni amministrative per violazioni della disciplina antiriciclaggio, l’obbligo di segnalazione a carico del responsabile della dipendenza, dell’ufficio o di altro punto operativo di operazioni che a suo avviso, sulla base dei parametri indicati dalla legge, potrebbero provenire da taluno dei reati indicati nell’art. 648 bis c.p., stabilita dall’art. 3, 1º e 2º comma, d.l. 3 maggio 1991 n. 143 (conv. in l. n. 197 del 1991) non è subordinata all’evidenziazione dalle indagini preliminari dell’operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all’esclusione, in base al loro personale convincimento, dell’estraneità delle operazioni ad una attività delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l’attività di riciclaggio.
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