Applicabilitą del principio delle masse plurime
Applicabilità del principio delle masse plurime
di Franco Formica
Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 45/2002/T
Pubblicato nella rivista Studi e materiali CNN, Milano, 1/2003, p. 147

Si chiede di conoscere se nella fattispecie sottospecificata trovi applicazione o meno il principio delle masse plurime:
padre e figlio acquistano con atto del 1967 un terreno su cui costruiscono un edificio. Nel 1984 muore ab intestato il padre lasciando come eredi il coniuge e 5 figli. Oggi intendono procedere alla divisione dei beni comuni adottando, in proporzione delle quote di loro spettanza, singole unità immobiliari facenti parte dell’edificio a suo tempo costruito”.

Per rispondere al quesito proposto, giova premettere alcune brevi considerazioni sul problema delle cosiddette “masse plurime”.

1. La giurisprudenza formatasi in materia civile, andando contro una plurisecolare legislazione e prassi tributaria, nel caso in cui i beni, che devono essere divisi, provengano da titoli diversi, afferma che non si determina, tra i condividenti, un’unica comunione, ma tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni. Ne consegue che, qualora si proceda alla divisione di tali beni, non si realizza un’unica divisione, ma tante divisioni quanti sono i titoli costitutivi delle singole comunioni.

Alla luce di quanto sopra premesso, l’esempio classico è rappresentato dal caso in cui due soggetti, comproprietari di due beni diversi, il cui acquisto dipenda da due titoli distinti, procedano contestualmente allo scioglimento delle comunioni: e, in particolare, quando al primo venga assegnato interamente il bene proveniente dal titolo A ed al secondo il bene proveniente dal titolo B: atteso che, secondo l’orientamento giurisprudenziale summenzionato, non sussiste, in questo caso, un’unica comunione, ma due distinte comunioni; non esiste un’unica massa da dividere, ma due distinte masse da dividere; poiché non esiste un unico titolo originante un’unica comunione, ma due titoli originanti due comunioni diverse.

E allora, la conseguenza è che, dividendo simultaneamente il bene acquistato con il titolo A ed il bene acquistato con il titolo B, la quota ideale di ciascun condividente deve essere computata e la porzione concretamente assegnatagli deve essere circoscritta nell’ambito di ogni singola comunione e, precisamente, nell’ambito della comunione determinatasi con il titolo A e di quella determinatasi con il titolo B. Nell’ambito di ciascuna massa dovrà, cioè, trovare soluzione la questione relativa all’esatta corrispondenza tra quota di fatto e quota di diritto, sia in termini quantitativi, sia in termini qualitativi. Pertanto, qualora le singole assegnazioni di beni non corrispondano esattamente alle quote spettanti a ciascun condividente in ogni singola comunione, la divisione non avrà natura esclusivamente dichiarativa (con l’applicazione della lieve aliquota della divisione), ma per la eccedenza, in relazione a ciascuna massa, si determinerà l’applicazione del primo inciso del primo comma dell’art. 34 (con l’applicazione delle più pesanti imposte proporzionali sui trasferimenti).

2. Il Testo Unico dell’imposta di registro – d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 - ha cercato di mitigare, in esito ad una lunga evoluzione storica, il trattamento fiscale, derivante da una siffatta ricostruzione delle masse plurime, nell’ultimo comma dell’art. 34, il quale dispone:

le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se l’ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte”.

La norma ha innovato il testo dell’art. 32 del precedente d.p.r. n. 634/1972, il quale prevedeva la applicazione della lieve aliquota di divisione a comunioni che trovassero origine in più titoli, esclusivamente mortis causa.

Il nuovo testo della norma amplia l’applicazione dell’aliquota di divisione anche al caso in cui la sequenza dei titoli sia, non solo mortis causa, ma sia inter vivos che mortis causa.

Con due importanti limitazioni.

3. La prima, che le comunioni siano costituite dai “medesimi soggetti”. Evidentemente tali al momento della divisione: non determinando, per opinione pacifica, masse plurime (rectius, nuovi titoli di comunione) le variazioni soggettive dei comproprietari, a seguito di successione o di atti tra vivi traslativi di quote.

Come, per l’appunto, si è verificato nel quesito, nel quale, essendo deceduto uno dei due comproprietari, al defunto sono succeduti gli eredi che sono anche i medesimi soggetti condividenti.

In tal caso, infatti, l’essenziale rapporto genetico e funzionale tra titolo e massa, che giustifica la nostra fattispecie, non viene intaccato dalla modifica soggettiva: se Tizio e Caio, sono comproprietari di beni per acquisto fattone con un unico atto tra vivi, la successione degli eredi a Caio defunto determinerà soltanto una variazione soggettiva dei comproprietari (Tizio e gli eredi di Caio), ma non varierà il titolo di acquisto che ha dato origine alla massa in comunione e da dividere, che resterà sempre il medesimo, vale a dire il primo acquisto inter vivos.

4. La seconda limitazione è data dall’inciso, più ermetico, “se l’ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte”. La tradizionale preoccupazione di punire elusioni, che potrebbero realizzarsi mediante l’ampliamento artificioso della compagine dei comproprietari, con negozi tra vivi appositamente predisposti, è qui evidente. L’ultimo acquisto deve essere infatti esclusivamente una successione mortis causa, che è accadimento al di fuori della sfera volitiva dei condividenti e tale da ricomprendere l’ipotesi nella sfera di quelle comunioni plurime, a carattere familiare da sempre considerate nella prassi un unico patrimonio.

Ed è esattamente quello che si è verificato nel quesito, in cui ad un primo atto di acquisto inter vivos  tra Tizio e Caio, segue la successione ereditaria di Caio e il subentro degli eredi di quest’ultimo (tra i quali, nel nostro caso anche Tizio) al defunto nella originaria ed unica comunione.

5. La interpretazione, sopra esposta, trova una autorevole conferma nella relazione ministeriale all’art. 34 del t.u., la quale testualmente, afferma che “una modifica sostanziale è stata apportata alla annosa questione della tassazione delle masse plurime, ovvero che trovano origine in più titoli, nel senso che esse sono considerate comprese in una sola comunione soltanto se i comunisti sono gli stessi e se l’ultimo titolo di acquisto di quota derivi da successione a causa di morte”.

6. Il Consiglio Nazionale del Notariato si è già pronunciato nello stesso senso e per la identica fattispecie, con lo studio della Commissione Studi Tributari n. 20 bis/1989, in CNN Strumenti (1990, n.10, 07000, 3.1).

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