La "provenienza" donativa tra ragioni dei legittimari e ragioni della sicurezza degli acquisti
La “provenienza” donativa tra ragioni dei legittimari e ragioni della sicurezza degli acquisti
di Federico Tassinari
Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 5859/C (versione agg. il 7 settembre 2005)
Pubblicato nella rivista Studi e materiali CNN, Milano, 2/2005, p. 1141

1. La situazione anteriore alla riforma.

Fino all’entrata in vigore della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione, con modificazioni, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (c.d. decreto legge competitività), pubblicata sul Supplemento ordinario n. 91/L alla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2005 n. 111, le norme del libro secondo del codice civile configuravano la tutela del legittimario (artt. 553 ss.), finchè è in vita la persona della cui successione si tratta, come assolutamente indisponibile.

Ciò si desumeva, pianamente, dall’art. 458, nella parte in cui vieta i c.d. patti successori rinunziativi, e dall’art. 557 comma 2, che vieta la rinunzia all’azione di riduzione, relativamente alle donazioni, sia mediante atto espresso sia mediante la prestazione di assenso alla donazione.

I due divieti in parola, rimasti invariati anche a seguito dell’entrata in vigore della predetta legge, costituiscono, per comune orientamento (1), norme di ordine pubblico di protezione a favore dello stesso legittimario, ritenuto esposto a pressioni da parte del donante e degli altri familiari, con conseguente rischio che il relativo consenso, quand’anche non viziato in base alle norme di cui agli artt. 1427 ss. c.c., possa comunque essere indebitamente (e surrettiziamente) condizionato dal rapporto familiare.

Gli stessi divieti, così configurati, si prefiggono altresì, in linea con la tradizione romanistica intesa a privilegiare l’istituto testamentario, lo scopo di prevenire il coinvolgimento dei successibili e, più in generale, dei familiari nei confronti di qualsiasi tipo di pianificazione successoria.

L’idea sottesa alle norme in parola consiste, storicamente, nel ritenere che la tutela dei legittimari costituisca uno strumento utile non soltanto al legittimario singolarmente inteso, ma anche alla generalità dei consociati, dal momento che da un lato il frazionamento del patrimonio ereditario in tale modo garantito favorisce la distribuzione della ricchezza tra il maggior numero possibile di persone, dall’altro l’irrilevanza di ogni consenso preventivo da parte del familiare impedisce di orientare i comportamenti all’interno della stessa famiglia verso obiettivi di prevaricazione patrimoniale, con ciò contribuendo a tutelare la migliore armonia dei rapporti familiari.

Gli strumenti tecnici consegnati al legittimario per tutelare le proprie ragioni, una volta che si è aperta la successione del donante, consistono, secondo i predetti artt. 553 ss. c.c. (2), nell’azione di riduzione (3), avente carattere personale e soggetto passivo il donatario, e nell’azione di restituzione (4), avente carattere reale e soggetto passivo l’avente causa anche mediato dal donatario che risulti titolare attuale del bene a suo tempo donato, con la precisazione che questa seconda azione presenta carattere subordinato rispetto all’infruttuoso risultato della prima.

La persistente validità delle scelte legislative che costituiscono il fondamento dell’anzidetta normativa codicistica è oggetto di valutazioni assai variegate.

Così, da parte di alcuni si sostiene che l’evoluzione della società suggerisce ormai da un lato che siano privilegiate dal legislatore soluzioni delle vicende successorie non solo preventive, ma anche concordate tra la persona di cui si tratta ed i propri più stretti familiari, dall’altro che i familiari, ormai sempre più avveduti ed accorti, siano oggi in grado di reagire efficacemente alle pressioni temute dal legislatore storico del 1942, esercitando la propria autonomia privata secondo le regole di diritto comune.

Da parte di altri, invece, si sostiene che l’esercizio dell’autonomia privata all’interno della cerchia familiare non si presta neppure oggi ad essere rimesso per intero al diritto comune, richiedendo comunque, proprio in considerazione dell’insidia e dei condizionamenti psicologici che riguardano per definizione i rapporti tra coniugi e parenti più stretti, determinate limitazioni e specifiche misure di protezione, con conseguente permanente attualità degli anzidetti divieti del codice.

Comunque si ragioni con riguardo a quest’ultimo tema generale, non vi è dubbio che la disciplina degli originari artt. 553 ss. c.c., attuale o meno alla luce di una valutazione c.d. endofamiliare, appaia assai pregiudizievole, alla luce di una valutazione, per così dire, extrafamiliare, di altri interessi generali sicuramente meritevoli di tutela, con particolare riguardo all’interesse alla sicurezza degli acquisti e dei traffici giuridici, dal momento che la tutela accordata al legittimario una volta apertasi la successione di un determinato donante coinvolge anche, ai sensi degli artt. 561 e 563 c.c., soggetti terzi rispetto alla famiglia della cui successione si tratta, per il semplice fatto che tali soggetti hanno costituito pesi (5) o ipoteche sul bene donato (art. 561), oppure hanno successivamente acquistato (6) il medesimo bene donato (art. 563).

Per questi ultimi soggetti, alla luce delle norme dettate dal legislatore fino all’entrata in vigore della citata legge 14 maggio 2005, n.80, il diritto acquistato era in ogni caso a rischio di essere pregiudicato (alla stregua di una perdita di efficacia derivante automaticamente dal vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, ove si tratti di peso o di ipoteca; alla stregua invece di una condanna alla restituzione o al pagamento del valore del bene, ove si tratti di acquisto del bene già oggetto di donazione), raggiungendosi una sicurezza assoluta soltanto, come emerge dagli artt. 2652 n. 8) e 2690 n. 5) c.c. in tema di trascrizione delle domande giudiziali, decorsi dieci anni (qualora si tratti di beni immobili) oppure decorsi tre anni (qualora si tratti di beni mobili registrati) dall’apertura della successione del donante senza che fosse trascritta l’azione di riduzione da parte di alcun legittimario, oppure, come emerge questa volta dall’art. 563 comma 2 c.c., qualora ricorresse in capo all’acquirente il possesso di buone fede (qualora si tratti di beni mobili).

Finchè era in vita il donante, comunque sia, tutti i diritti acquistati da terzi su beni immobili o mobili registrati erano teoricamente a rischio, perché nessuno, qualsiasi fosse la situazione personale del donante, poteva “dimostrare”, se non in termini puramente probabilistici, l’esclusione del presupposto per esperire, da parte di qualsiasi legittimario, una volta che si fosse aperta la successione del donante, la tutela di cui agli anzidetti artt. 561 e 563 c.c. (7).

I termini del dibattito divengono quindi più complessi.

Non si tratta più soltanto di valutare l’attualità della tutela del legittimario scolpita negli artt. 553 ss. c.c. alla luce dell’evoluzione della società italiana dal 1942 fino ad oggi, ma si tratta anche, e prima di tutto, di valutare in termini comparativi, tra due interessi egualmente meritevoli di tutela (quello di garantire in termini efficaci la posizione del legittimario e quello di garantire in termini altrettanto efficaci la sicurezza del traffico giuridico), come si possa garantire una soluzione equilibrata, anziché la totale prevalenza del primo interesse rispetto al secondo.

2. Le ragioni dell’intervento da parte del legislatore.

Fino al momento in cui è entrata in vigore la legge 14 maggio 2005, n. 80, ovvero fino al 15 maggio 2005, non vi era dubbio che la scelta operata dal legislatore, tra i due confliggenti interessi da ultimo evidenziati, fosse decisamente orientata a garantire in ogni caso la prevalenza assoluta del primo, con il conseguente auspicio, tradotto altresì in specifici disegni di legge di iniziativa parlamentare, di un intervento legislativo che fosse in grado di risolvere o perlomeno attenuare i problemi derivanti dalla incondizionata compressione del secondo tipo di interesse (8).

La questione non è nuova, avendo interessato anche giuristi teorici ed operatori professionali (9), con una variegata presa di posizioni di merito, da ormai parecchi anni.

La stessa questione, tuttavia, è apparsa senz’altro più rilevante, in termini statistici ed applicativi, a seguito dell’abrogazione, ad opera della legge 18 ottobre 2001 n. 383, dell’imposta di successione e di donazione.

Quest’ultimo intervento del legislatore tributario ha infatti rilanciato, in termini operativi, l’istituto della donazione, fino ad allora penalizzato dal trattamento fiscale più gravoso rispetto agli atti a titolo oneroso, creando un impasse, o comunque una difficile scelta, tra l’interesse, in presenza di atti posti in essere ai sensi degli artt. 769 ss. c.c., da una parte di evitare meccanismi simulatori e tassazioni più onerose ai fini dell’imposta di registro, dall’altro di evitare che la corretta e fiscalmente conveniente enunciazione dell’atto in termini di donazione compromettesse la successiva circolazione del bene alla luce della formulazione degli artt. 561 e 563 c.c. .

Ne derivava, conseguentemente, che solo una riforma che si facesse carico di coniugare tra loro tutela dei legittimari e sicurezza degli acquisti di beni con provenienza donativa avrebbe potuto adeguatamente valorizzare la stessa riforma fiscale del 2001.

La via di una possibile riforma con le anzidette caratteristiche era, e resta tuttora, suscettibile di prendere diverse direzioni.

Da un lato, si sarebbe potuto rimeditare complessivamente l’istituto dei legittimari, in generale oppure limitatamente alla tutela di tipo reale riconosciuta dagli artt. 561 e 563 c.c. .

Da un altro lato, invece, si sarebbe potuto, ferma la tutela anche reale dei legittimari, aprire una breccia nel divieto dei patti successori rinunciativi, consentendo, vivente il donante, la rinuncia alle azioni di riduzione e di restituzione nei confronti di determinate donazioni, ed accompagnando tale soluzione in primo luogo con un’adeguata valorizzazione della buona fede dell’acquirente (con un meccanismo identico a quello già previsto in tema di beni mobili dall’art. 563 comma 2 c.c.), per tutelare quest’ultimo nei confronti di eventuali legittimari ignoti, ed in secondo luogo con la facoltà dello stesso donante di intervenire al fine di mettere l’acquirente al riparo dalle azioni di eventuali legittimari successivi rispetto al momento del proprio acquisto (con un meccanismo analogo a quello previsto nell’art. 930 code Napoléon).

Siffatti interventi, in entrambi i casi, dovrebbero essere preceduti da un’adeguata riflessione tra gli esponenti delle forze politiche, il mondo accademico e gli operatori professionali, e, da un lato, richiederebbero indubbiamente il tempo necessario per procedere ai necessari approfondimenti, dall’altro meriterebbero, forse, di procedere unitamente alla presumibile prossima integrazione delle singole normative nazionali (10), a tutela della libertà di circolazione dei beni di provenienza donativa all’interno dell’Unione europea, da parte delle istituzioni comunitarie.

Nel frattempo, tuttavia, riusciva difficile negare l’opportunità e l’urgenza di un primo intervento volto ad attenuare, per quanto possibile, gli inconvenienti recati alla sicurezza dei traffici concernenti i beni di provenienza donativa dalla originaria formulazione degli artt. 561 e 563 c.c., più volte citati.

Un intervento relativamente semplice dal punto di vista tecnico avrebbe potuto coincidere con una pura e semplice eliminazione della tutela reale del legittimario, vuoi abrogando gli articoli 561 e 563 c.c. (e coordinando la modificazione con un’opportuna riformulazione dell’art. 562 c.c.), vuoi, seppure intervenendo in maniera un po’ obliqua (si utilizza una norma di conflitto tra soggetti posti in posizione impari, in quanto il terzo può trascrivere subito il proprio acquisto, peso o ipoteca, mentre il legittimario può trascrivere l’azione di riduzione/restituzione solo dopo la morte del donante), negando la tutela reale del legittimario, pure astrattamente consentita, laddove acquisto, peso o ipoteca siano stati trascritti prima della trascrizione dell’azione di riduzione/restituzione.

A favore di una soluzione di quest’ultimo tipo si sarebbero potuti addurre alcuni argomenti teorici di indiscutibile rilievo, quali, tra tutti, quello secondo cui il problema della tutela dei legittimari è un problema che deve trovare una soluzione all’interno della famiglia di cui si tratta, non apparendo opportuno che la tutela del singolo legittimario si realizzi, come avviene in forza degli artt. 561 e 563 c.c. nel testo originario del codice civile, attraverso il pregiudizio di un soggetto estraneo alla famiglia, tanto più se in buona fede.

Tuttavia, valutando il problema con una sensibilità di tipo operativo, consapevole della facilità con la quale le persone intenzionate a ledere la posizione di un legittimario ricorrono all’interposizione, reale o fittizia, di soggetti terzi, non si può non convenire con coloro che ritengono che una eliminazione o drastica limitazione della tutela reale coinciderebbe spesso, nella sostanza, con una eliminazione o drastica riduzione della tutela tout court del legittimario stesso, ricadendosi in tal modo in quella situazione di rilievo generale per la quale, come si è già anticipato, è raccomandabile un’adeguata riflessione ed un opportuno coordinamento con gli interventi comunitari.

Per la stessa ragione, non è sembrato opportuno, attraverso un intervento in sede di urgenza, mettere in gioco, ex professo, il divieto dei patti successori rinunciativi, il cui rilievo, comunque si proceda nel merito, pare largamente trascendere l’esigenza al vaglio.

Dunque, in sede di conversione del ricordato d.l. 35/2005, il legislatore, apprezzabilmente coinvolgendo il Consiglio Nazionale del Notariato, ha piuttosto ritenuto di praticare una terza soluzione, da un lato compatibile con il requisito dell’urgenza sopra delineato, dall’altro calibrata esclusivamente sulla necessità di tutelare gli acquirenti di beni di provenienza donativa.

Il filo del ragionamento trova puntuale riscontro nella relazione di accompagnamento alla legge di conversione n. 80/2005.

Secondo le parole di tale relazione, “in attesa che - anche sulla base delle iniziative adottate dalle istituzioni comunitarie - si proceda, per un verso, ad un’organica revisione della disciplina dei patti successori e della tutela dei legittimari e, per l’altro verso, a mitigare il divario tra la disciplina dettata dal nostro legislatore e quelle vigenti nella maggior parte dei paesi dell’Unione europea, nella prospettiva di una doverosa armonizzazione tra i vari ordinamenti giuridici, si ritiene urgente fornire una risposta al problema della tutela dell’acquirente dei beni immobili di provenienza donativa, il quale problema appare di maggiore evidenza dopo la riforma attuata con l’abrogazione dell’imposta sulle successioni e donazioni”.

Per fornire siffatta “risposta urgente” il legislatore ha ritenuto di cogliere, nel sistema delineato dagli originari artt. 553 ss. c.c., in generale assai organici e accuratamente formulati, una contraddizione specifica, concernente l’inesistenza, ai fini dei rimedi attribuiti al legittimario dagli artt. 561 e 563 c.c., di un limite ventennale, decorrente dalla data della donazione (nel caso dell’art. 563 c.c.) oppure, trattandosi di donazione avente per oggetto beni immobili o mobili registrati (nel caso dell’art. 561 c.c.), dalla sua trascrizione: la soluzione dunque, sempre secondo le parole della relazione, “consiste nel porre al riparo da ogni rischio il detto acquirente trascorsi venti anni dalla donazione, in modo che quest’ultimo, che è pur sempre acquirente a domino, non riceva dall’ordinamento un trattamento deteriore rispetto all’acquirente a non domino, per il quale il ventennio costituisce comunque il più lungo dei termini per l’usucapione ordinaria”.

La contraddizione evidenziata, che costituisce il grimaldello utilizzato per giustificare la modificazione agli artt. 561 e 563 c.c., non può essere negata adducendo che, ai fini dell’usucapione, il decorso del termine è solo uno dei presupposti contemplati dalla normativa, al quale se ne affiancano altri parimenti rilevanti, a partire dal possesso c.d. utile ai fini del decorso del termine di legge.

In senso contrario, sembra invero possibile addurre il disposto dell’art. 563 comma 2 secondo periodo c.c., non toccato dall’intervento riformatore, ai sensi del quale “contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede”.

Trattandosi, nel caso da ultimo contemplato, di acquisto parimenti a domino, è evidente che la nozione di possessore di buona fede assume, nel contesto di tale norma, un significato diverso da quello che l’analoga espressione presenta negli artt. 1153 ss. c.c. .

A prescindere, in questa sede, da un’analisi degli elementi che in concreto consentono di definire “di buona fede” ciascun terzo acquirente ai sensi del predetto art. 563 comma 2 c.c. (11), sembra doveroso sottolineare come la stessa esigenza che ha legittimato il legislatore del 1942 a garantire al terzo acquirente di beni mobili una tutela che valesse ad adattare al caso di specie (concernente un acquisto a domino) l’esigenza di sicurezza del traffico giuridico alla quale offrono risposta, per diritto comune, gli artt. 1153 ss. (concernenti un acquisto a non domino), giustifica, ed anzi rende opportuna, la previsione di una specifica tutela che, anche per i beni immobili e mobili registrati, valga ad adattare al caso di specie (concernente a sua volta un acquisto a domino) l’esigenza di sicurezza del traffico giuridico alla quale offrono risposta, per diritto comune, gli artt. 1158 ss. in tema di usucapione (concernenti a loro volta un acquisto a non domino).

In tale ottica, dunque, le parole della relazione sembrano cogliere nel segno, e correttamente rinvenire, nel sistema del codice civile del 1942, una specifica contraddizione, o, se si preferisce, un ingiustificabile difetto di tutela con riferimento agli acquirenti di beni immobili o mobili registrati.

Così inquadrate le ragioni e le caratteristiche consapevolmente provvisorie dell’intervento riformatore al vaglio, si tratta ora di stabilire se il contenuto del medesimo dia altresì ragione delle parole della relazione secondo cui si tratta di una soluzione “attenta a non scardinare surrettiziamente i principi del libro secondo del codice civile ed al contempo a soddisfare efficacemente l’ineludibile esigenza della sicurezza degli acquisti delle situazioni giuridiche, cui si correla il fondamentale principio della sicurezza della circolazione dei beni”.

3. Le modificazioni introdotte negli articoli 561 e 563 del codice civile.

La riforma è stata attuata, come si è detto, con l’introduzione, nell’art. 2 della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del d.l. 35/2005 (c.d. decreto legge competitività), di un comma 4-novies lettera a), portante (12) modificazioni agli artt. 561 comma 1 e 563 commi 1 e 2 c.c. ed aggiunta allo stesso art. 563 c.c. di un ulteriore quarto comma, che introduce il nuovo istituto dell’“opposizione alla donazione”.

Rinviando ad uno specifico studio per quanto riguarda il contenuto del nuovo art. 563 comma 4 c.c., la cui complessità e novità richiede maggiori approfondimenti, è opportuno, in questa sede, soffermarsi piuttosto sull’apparente contraddizione tra la formulazione del nuovo art. 561 comma 1 c.c., secondo cui la salvezza dei pesi e delle ipoteche si verifica “dopo venti anni dalla trascrizione della donazione”, e quella del nuovo art. 563 comma 1 c.c., secondo cui la salvezza degli acquisti compiuti dai terzi aventi causa diretti o indiretti dal donatario si verifica se “non sono trascorsi venti anni dalla donazione”.

La contraddizione è in realtà tale soltanto in apparenza.

La diversa formulazione può infatti giustificarsi alla luce della circostanza che l’acquisto, a differenza del peso e dell’ipoteca, può riguardare anche beni mobili, per i quali non ricorra il requisito della buona fede di cui all’art. 563 comma 2 c.c., in relazione ai quali non avrebbe ovviamente senso prevedere la decorrenza del termine dalla trascrizione anziché direttamente dalla donazione (13).

In senso contrario, non vale osservare come l’art. 563 comma 1 c.c., contenente la formulazione in questione, si riferisca nel suo complesso alle sole donazioni aventi per oggetto beni immobili, dal momento che il nuovo termine ventennale introdotto in tale comma viene poi successivamente richiamato nell’art. 563 comma 2 secondo periodo c.c., riferito invece alle sole donazioni aventi per oggetto, appunto, beni mobili.

Ne consegue che la scelta da parte del legislatore di rendere omogenea, computandola direttamente dalla donazione, la decorrenza del termine per gli acquisti, sia che si tratti di beni immobili (o mobili registrati), sia che si tratti di beni mobili, appare giustificata, anche se la stessa scelta comporta una diversa decorrenza del termine, relativamente agli stessi beni immobili (o mobili registrati), a seconda che si tratti appunto di acquisti (in tale primo caso il ventennio decorrerà dalla donazione) oppure di pesi ed ipoteche (in tale secondo caso il ventennio decorrerà dalla trascrizione della donazione).

In senso contrario, non vale neppure osservare come la nuova formulazione dell’art. 561 comma 1 c.c. sia incongrua laddove l’espressione “peso” possa riferirsi anche a beni mobili, dal momento che né alcuna norma legislativa, a quanto consta, né la tradizione dottrinale consentono di utilizzare propriamente tale espressione al di fuori dei beni immobili e, al limite (in tale senso sembra peraltro deporre lo stesso periodo finale del nuovo art. 561 comma 1 c.c.), dei beni mobili registrati.

Per quanto riguarda la nuova formulazione delle norme codicistiche risultanti dalla riforma, sembra altresì opportuno rilevare come appaia parimenti condivisibile la scelta di tutelare sia l’acquirente sia il titolare del peso o dell’ipoteca, salva sempre l’opposizione da parte del coniuge e dei parenti in linea retta del donante di cui all’art. 563 comma 4 c.c., per il solo fatto del decorso del ventennio dalla donazione o relativa trascrizione, senza condizionare tale tutela all’accertamento in capo al medesimo di una qualsivoglia situazione possessoria.

Quest’ultimo richiamo sarebbe invero apparso inconferente, dal momento che, trattandosi in ogni caso di dominus, e non di non dominus, e quindi di situazione di diritto e non di fatto, la presenza o l’assenza di una situazione possessoria ai sensi degli artt. 1140 ss. c.c. apparirebbe del tutto irrilevante.

Il riferimento all’usucapione vale piuttosto a giustificare la scelta del termine di durata ventennale, cioè del più lungo di tutti i termini ad usucapionem di cui all’attuale normativa, trattandosi di una scelta fondata sull’argomento, richiamato dalla relazione, secondo cui, ponendosi nell’ottica del terzo interessato, il sistema sarebbe incoerente laddove una situazione di diritto, rilevante per la certezza dell’ordinamento e per la sicurezza dei traffici giuridici (quale quella che si pone alla base della tutela reale del legittimario di cui agli artt. 561 e 563 c.c.), possa essere vulnerata, decorsi venti anni dal suo perfezionamento, a differenza di una situazione di fatto, quale appunto quella dell’usucapione, parimenti rilevante agli stessi fini.

Lo stesso riferimento all’usucapione non sembra invece di per sé idoneo a giustificare l’applicazione analogica al caso di specie di alcuna delle norme di cui agli artt. 1158 ss. c.c., ed in particolare non sembra giustificare l’applicazione analogica dell’art. 1165, secondo cui “le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e di interruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto all’usucapione”.

Conseguentemente, il decorso dei venti anni di cui agli artt. 561 e 563 c.c. novellati non potrà mai essere qualificato, come avviene invece per l’usucapione, alla stregua di una prescrizione acquisitiva.

4. La posizione del terzo acquirente di beni di provenienza donativa dopo la riforma.

Salvi i problemi che derivano, per le donazioni perfezionate (o trascritte) prima dell’entrata in vigore della riforma (15 maggio 2005), dall’assenza di una norma di diritto transitorio per quanto riguarda il diritto di opposizione di cui all’art. 563 comma 4 c.c., sui quali ci si tratterrà nel successivo paragrafo (oltre che nello specifico studio dedicato all’istituto dell’opposizione), e salva ovviamente la proposizione, con relativa notifica e trascrizione, di tale atto di opposizione stragiudiziale, sembra potersi affermare, schematicamente, che:

  1. a) essendo decorso il termine di venti anni dalla donazione o dalla sua trascrizione, il terzo acquirente o titolare del peso o dell’ipoteca è in ogni caso al sicuro da ogni pretesa di qualsiasi legittimario;
  2. b) non essendo ancora decorso tale termine di venti anni dalla donazione o dalla sua trascrizione, il terzo acquirente o titolare del peso o dell’ipoteca si trova esattamente nella medesima situazione di diritto in cui si trovava prima della riforma, dovendo attendere, ai fini della certezza assoluta dell’intangibilità del proprio acquisto il decorso di dieci anni (cfr. art. 2652 n. 8 c.c.) o di tre anni (cfr. art. 2690 n. 5 c.c.) dall’apertura della successione del donante.

Se ne dovrebbe pertanto concludere, stando ai predetti rilievi, che l’utilità della riforma si potrà apprezzare soltanto una volta che è decorso il predetto termine ventennale, restando senza soluzione i problemi connessi alla circolazione dei beni aventi provenienza donativa tutte le volte in cui tale termine sia ancora pendente.

Siffatta affermazione, senza dubbio corretta per il giurista teorico, merita invece di essere approfondita e vagliata dal giurista operativo.

Già prima della riforma, infatti, l’acquirente poteva essere garantito da ogni rischio di pretesa di eventuali legittimari qualora il dante causa gli avesse fornito, in sede di stipulazione della relativa convenzione, una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa destinate a restare efficaci fino al decimo anno successivo (trattandosi di immobili) o al terzo anno successivo (trattandosi di mobili registrati) dalla morte del donante, a garanzia del valore del proprio diritto o del credito garantito ipotecariamente (nelle ipotesi di cui all’art. 561 c.c.), oppure del pagamento della somma di denaro necessaria per liberarsi dall’obbligazione di restituire il bene in natura (nelle ipotesi di cui all’art. 563 c.c., come sancito dal comma 3 di tale articolo).

L’assoluta impraticabilità di tale garanzia nella prassi delle contrattazioni derivava dalla circostanza che essa, per i rischi che avrebbe comportato per il garante, avrebbe imposto al donatario o relativo avente causa (in procinto di alienare il bene di provenienza donativa o di costituire sul medesimo pesi o ipoteche) di immobilizzare l’intero valore dell’operazione presso la banca o l’assicurazione garante.

Quest’ultima imposizione, a sua volta, derivava non solo dalla potenziale lunghezza ed indeterminatezza del termine di durata della garanzia concessa, ma anche, e per certi versi soprattutto, dalla circostanza che gli eventi che avrebbero potuto pregiudicare la posizione dell’acquirente del bene di provenienza donativa erano in ogni caso, se si passa l’espressione, “potestativi”, potendosi verificare indipendentemente dal momento in cui si apriva la successione del donante.

Tali eventi, più precisamente, e come è noto, consistevano:

  1. a) nell’esistenza di legittimari del donante;
  2. b) nell’inesistenza di un relictum idoneo, al netto dei debiti, a soddisfare ciascuno di tali legittimari;
  3. c) nel carattere lesivo, secondo valutazione a posteriori, della donazione di cui trattasi;
  4. d) nell’insolvenza del donatario convenuto in riduzione.

La circostanza sub a) viene valutata da banche ed assicurazioni come sempre possibile, nulla escludendo, per esempio, che una persona senza discendenti possa comunque sposarsi anche in tarda età.

La circostanza sub b) viene parimenti valutata come sempre possibile, perché le vicende che possono colpire ogni patrimonio, nell’attuale dinamica società, sono a loro volta imprevedibili, indipendentemente dalla consistenza attuale e dall’attività attualmente svolta dal donante di cui si tratta.

La circostanza sub c) è a sua volta sempre verificabile, dal momento che l’art. 559 c.c., a tutela dell’irrevocabilità delle donazioni, dispone, si ritiene imperativamente (14), che “le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori”, con la conseguenza che solo l’eventualità, sulla quale non è evidentemente possibile riporre alcun affidamento, che vengano successivamente perfezionate altre donazioni di adeguato valore porrebbe la donazione di cui trattasi al riparo da rischi di riduzione.

La circostanza sub d), infine, viene valutata come a sua volta sempre possibile, per le stesse ragioni indicate sopra per la circostanza sub b).

Ma vi è di più.

L’esperienza professionale insegna come, in alcune situazioni, la volontà di nulla lasciare a determinati congiunti è così esacerbata che il donante non ha alcuna esitazione, per raggiungere le proprie finalità, ad organizzare vicende familiari e patrimoniali per tale specifico fine.

Anche laddove ciò comporti matrimoni in tarda età o improvvise insolvenze di persone che hanno fino a quel momento condotto un’esistenza agiata e senza affrontare particolari rischi patrimoniali.

La stessa esperienza professionale insegna poi come il donante, nel programmare la propria successione, non si faccia scrupoli, in taluni casi, a “scaricare” sul terzo acquirente di bene donato la tutela del legittimario leso, soprattutto laddove la convenzione di rivendita da parte del donatario o l’atto di costituzione del peso o del vincolo a carico del medesimo non si siano fatti carico di prevedere espressamente una responsabilità per evizione in capo al donatario - dante causa per il caso di successiva aggressione del terzo ex artt. 561 e 563 c.c. da parte di un legittimario del donante nel frattempo deceduto.

In base ad una corretta interpretazione delle norme vigenti (15), sembra infatti doversi escludere che le disposizioni di cui agli artt. 1476 ss. in tema di obbligazioni del venditore (applicabili ad ogni altro atto oneroso, ivi incluso l’atto costitutivo del peso o dell’ipoteca), ed in particolare le norme dettate per i casi di evizione, siano idonee, in assenza di uno specifico intervento ampliativo da parte dell’autonomia privata ai sensi dell’art. 1487 comma 1 c.c., a coprire situazioni sopravvenute alla convenzione stessa, che non consentono di fare risalire la posizione giuridica del terzo pregiudizievole dell’acquirente al momento stesso perfezionativo di quest’ultima convenzione.

Di tutte queste ultime circostanze hanno doverosamente tenuto conto, fino ad oggi, le banche e le imprese di assicurazione nel valutare il rischio connesso allo specifico impiego o alla specifica polizza di cui si tratta, rendendo di fatto impraticabile, come si è già detto, il rilascio della fideiussione o la stipulazione della copertura assicurativa.

Nonostante tale quadro, è ragionevole ipotizzare che la modificazione degli artt. 561 e 563 c.c. posta in essere mediante la l. 80/2005 non sia di poco rilievo al fine di modificare a loro volta, rispetto alla valutazione fatta finora, le anzidette condizioni di rischio.

Tecnicamente, la riforma si limita ad aggiungere alle quattro condizioni sopra elencate, una quinta condizione, ovvero la morte del donante entro i venti anni successivi alla donazione o alla sua trascrizione.

Tuttavia, non può sfuggire come, ai fini della valutazione del rischio, tale ulteriore circostanza valga a togliere all’intera vicenda, tutte le volte in cui il donante ha una aspettativa di vita adeguata in relazione al nuovo limite legislativo, quel carattere di sostanziale “potestatività” fino ad oggi riscontrabile in tutte le circostanze sopra descritte sub a), b), c) e d).

In altre parole, laddove il donante abbia un’aspettativa di vita ultraventennale, e meglio ancora laddove tale prospettiva di vita sia ultratrentennale, ultraquarantennale, ecc., è ragionevole pensare che il donante stesso, quand’anche intenzionato a ledere la posizione di un determinato legittimario, si asterrà dal compiere quel complesso di operazioni finalizzate a creare i presupposti dell’azione di riduzione e di restituzione, dal momento che il decorso dei venti anni senza che nessuno dei legittimari si sia opposto alla donazione ex art. 563 comma 4 nuovo testo c.c. porrà di per sé il terzo acquirente o titolare del peso o dell’ipoteca al riparo da ogni aggressione patrimoniale, consentendo quindi l’immediato svincolo della garanzia.

Con la conseguenza, assai rilevante in termini pratici, che le modificazioni legislative al vaglio dovrebbero in un largo numero di casi, coincidenti con quelle situazioni in cui il donante, ancora in relativamente giovane età, ha una lunga aspettativa di vita, scoraggiare in partenza un utilizzo fraudolento delle circostanze di cui alle anzidette lettere a), b), c) e d), rendendo conseguentemente contenuto il costo della garanzia, che non potrà comunque mai eccedere il costo di una polizza assicurativa per il caso di morte del donante (stipulata dal donatario – dante causa a favore dell’acquirente o del titolare del peso o ipoteca) da mantenere per il solo periodo intercorrente tra la relativa stipulazione ed il decorso del ventennio dalla donazione a suo tempo stipulata o sua trascrizione.

Anzi, una situazione priva di indizi di pericolosità relativamente alle circostanze di cui alle anzidette lettere a), b), c) e d), unitamente ad un’opportuna rinuncia preventiva all’opposizione di cui all’art. 563 comma 4 c.c. da parte di tutti i parenti in linea retta e del coniuge attuali, consentirebbe, plausibilmente, di negoziare la fideiussione o la polizza di cui trattasi a condizioni economiche decisamente migliori rispetto al costo di una ordinaria polizza per il caso di morte.

L’unica variabile che può incidere, in corso di rapporto, sul costo di quest’ultima polizza è rappresentata, in considerazione del “rischio” rappresentato dal relativo diritto di opposizione ex art. 563 u.c. c.c. e dal conseguente protrarsi della situazione di incertezza anche oltre il ventennio, dalla sopravvenienza di coniuge o parenti in linea retta oppure dalla scoperta di discendenti fino a quel momento ignoti.

In tale specifico caso, infatti, il costo della garanzia, secondo le pattuizioni che sarebbero presumibilmente imposte fin dall’inizio dalla banca o dall’impresa di assicurazione, subirebbe una significativa lievitazione fintantoché anche questi ultimi soggetti non abbiano posto in essere la rinuncia al proprio diritto di opposizione.

In ogni caso, resterebbero scoperti, anche dopo la riforma, i casi di donante con aspettativa di vita, nel momento in cui si perfeziona la convenzione di rivendita del bene donato, inferiore, o comunque non adeguatamente superiore, al decorso dei venti anni dalla stessa donazione o sua trascrizione, rispetto ai quali una soluzione potrà derivare soltanto da quegli interventi definitivi che si sono sopra ipotizzati, sulla falsariga peraltro delle stesse parole della relazione di accompagnamento alla modificazione legislativa in commento.

Casi, questi ultimi, per i quali - vale la pena sottolinearlo - trattandosi di donante in età avanzata o in precarie condizioni di salute è comunque doveroso invitare, pure alla luce della condivisibile esigenza di tutelare la sicurezza dei traffici giuridici, alla massima cautela, dal momento che l’esperienza professionale insegna che è proprio in relazione a tali situazioni che normalmente si verificano forti ed indebite pressioni familiari nei confronti del donante, rispetto alle quali una qualche difficoltà di rivendita da parte del donatario può costituire, secondo una certa sensibilità più “tradizionale”, un contrappeso persino auspicabile.

5. L’applicabilità della riforma alle donazioni pregresse.

La l. 80/2005 non prevede, in tema di riforma degli artt. 561 e 563 c.c., alcuna norma transitoria (16).

Tale assenza, che apparirebbe condivisibile se non si fosse introdotto, nella fase finale dell’iter legislativo, e senza ulteriore concerto con il Consiglio Nazionale del Notariato, l’istituto dell’opposizione di cui all’art. 563 comma 4 nuovo testo c.c., appare invece fonte di non trascurabili problemi pratici e sistematici una volta compiuta quest’ultima scelta.

L’assenza di tale norma transitoria, invero, solleva almeno due questioni.

Si tratta infatti di stabilire in primo luogo se il nuovo limite ventennale ai fini degli artt. 561 e 563 c.c. si applichi anche alle donazioni anteriori al 15 maggio 2005, data di entrata in vigore della riforma in oggetto, in secondo luogo, una volta che si sia risposto affermativamente al primo interrogativo, da quale momento decorra per queste ultime donazioni il predetto termine ventennale.

Giova al riguardo precisare che, in entrambi i casi, stante l’attuale formulazione delle norme al vaglio, con l’espressione “donazioni anteriori al 15 maggio 2005” ci si riferisce, ai fini dell’art. 561 c.c., alle donazioni trascritte anteriormente a quest’ultima data mentre, ai fini dell’art. 563 c.c., alle donazioni perfezionate anteriormente a quest’ultima data, indipendentemente dal momento in cui le stesse sono state trascritte.

Per quanto riguarda il primo interrogativo, non sembra esservi alcuno spazio per escludere le donazioni anteriori.

I normali canoni di interpretazione della legge inducono infatti ad affermare che la normativa al vaglio, ed in particolare il nuovo limite dei venti anni di cui agli artt. 561 comma 1 e 563 commi 1 e 2 c.c., trova applicazione per ogni donazione, indipendentemente dal fatto che tale donazione sia stata perfezionata (e trascritta, ai fini dell’art. 561 c.c.) dopo il 15 maggio 2005, data di entrata in vigore della l. 80/2005, o prima di tale data.

L’applicazione della nuova disciplina alle donazioni anteriori all’entrata in vigore della legge non comporta infatti alcuna retroattività della nuova normativa, dal momento che oggetto di tale normativa sono esclusivamente gli effetti dell’azione di riduzione e l’esperibilità stessa dell’azione di restituzione, e non anche la disciplina sostanziale della donazione (la nuova normativa non potrà invece trovare applicazione, proprio perché la legge non è retroattiva, alle donazioni per le quali le azioni di riduzione o di restituzione siano già state esperite alla data del 15 maggio 2005) (17).

Più delicata, ed indubbiamente opinabile di fronte alla laconicità del dato normativo, risulta la risposta al secondo degli interrogativi di cui sopra, concernente il momento a partire dal quale, per le donazioni anteriori al 15 maggio 2005, si deve computare il ventennio.

Se la legge, invero, si fosse limitata a modificare gli artt. 561 comma 1 e 563 commi 1 e 2 c.c., e non avesse altresì introdotto l’istituto dell’”opposizione alla donazione” di cui all’art. 563 comma 4 c.c., non vi sarebbero stati dubbi che il termine sarebbe dovuto decorrere dalla data stessa della donazione (o della relativa trascrizione ai fini dell’art. 561 c.c.).

Invece, a seguito dell’introduzione dell’opposizione alla donazione di cui al nuovo art. 563 comma 4 c.c., l’assenza di qualsiasi norma transitoria relativamente alle donazioni già perfezionate prima del 15 maggio 2005, e soprattutto relativamente alle donazioni per le quali a quest’ultima data sia già decorso il termine ventennale rilevante per la stessa opposizione, solleva delicate questioni di parità di trattamento tra i coniugi e parenti in linea retta dei donanti, dal momento che, con riferimento a queste ultime donazioni, tali soggetti si vedono, in un contesto legislativo adeguatamente sensibile all’interesse di tali familiari a preservare la tutela reale che potrà ad essi spettare dopo l’apertura della successione in quanto legittimari, ingiustificatamente penalizzati, senza avere peraltro avuto, essi soltanto, alcuna possibilità di attivarsi e di tutelare le proprie ragioni.

Ne deriva, ad avviso di alcuni dei primi commentatori, se si vuole evitare una possibile censura di incostituzionalità ex art. 3 cost. (ma forse anche ex art. 24 cost.), l’opportunità di valutare se vi sia spazio per una diversa interpretazione, che, per le donazioni anteriori, riconosca l’opposizione degli aventi diritto anche qualora siano già decorsi i venti anni dalla donazione stessa o dalla sua trascrizione, facendo decorrere il relativo termine ventennale proprio a partire dal 15 maggio 2005, ovvero dal giorno in cui la nuova normativa è entrata in vigore (18).

Tale interpretazione, a ben vedere, si fonda sull’idea che la l. 80/2005, in realtà, introduce nel codice civile due autonomi precetti di pari “valore”:

  1. l’uno, secondo cui decorsi venti anni dalla donazione (o sua trascrizione) non si può più esperire azione di restituzione ex art. 563 c.c., né si può più contare sull’effetto risolutivo di pesi ed ipoteche del vittorioso esperimento dell’azione di riduzione ex art. 561 c.c.;
  2. l’altro, in forza del quale per ogni donazione è consentito al coniuge ed ai parenti in linea retta del donante di fare opposizione, ex art. 563 comma 4 c.c., entro i vent’anni dalla donazione medesima ( o sua trascrizione).

Per effetto di tale interpretazione, dunque, coniugi e parenti in linea retta di ciascun donante anteriore al 15 maggio 2004 sarebbero rimessi in termini, ai fini dell’opposizione di cui all’art. 563 comma 4 c.c., a partire dall’entrata in vigore della nuova legge, e cioè a partire dal momento in cui l’opposizione è per essi concretamente esercitatile, indipendentemente dal fatto che dalla data della donazione siano o meno già decorsi i venti anni; conseguentemente, solo decorsi venti anni dal 15 maggio 2005 i terzi aventi causa dai donatari anteriori potrebbero considerare il proprio acquisto al sicuro da ogni pretesa da parte dei legittimari del donante, e beneficiare delle finalità proprie della legge di riforma stessa.

Tale prospettata interpretazione, nei termini testé riferiti, non è accettabile.

Essa, innanzitutto, solleverebbe gravi problemi pratici; come si potrebbe, infatti, attribuire rilievo, per interpretare il codice civile, ad una data (il 15 maggio 2005) che non trova alcuna menzione né nel codice civile stesso né nelle relative disposizioni transitorie e di attuazione, e che, quindi, l’interprete potrebbe conoscere - e ricordare - solo se conosce - e ricorda - altresì, anche a distanza di parecchi anni, la l. 80/2005 ed il giorno della sua entrata in vigore, a sua volta desumibile solo dalla conoscenza del giorno di pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale?

Essa, inoltre, sembra a sua volta sollevare dubbi di incostituzionalità analoghi a quelli già prospettati con riguardo all’interpretazione secondo cui ogni diritto di opposizione anche per le donazioni anteriori viene meno decorsi venti anni dalla donazione (o sua trascrizione); infatti, riallineando al 15 maggio 2005, ai fini dell’opposizione in parola, tutte le donazioni stipulate anteriormente a quest’ultima data, si finirebbe, seppure al fine di non penalizzare i familiari dei donanti anteriori a quest’ultima data, da un lato con il privilegiare i medesimi, che potrebbero in tale modo contare sul diritto di opporsi, essi soltanto, per un lasso di tempo che può essere ben maggiore dei venti anni dalla donazione a disposizione di tutti gli altri, dall’altro, ancora più ingiustificatamente, con il premiare quei coniugi e parenti in linea retta del donante che hanno assunto tale status familiare solo una volta che sono decorsi venti anni dalla donazione o dalla sua trascrizione, per i quali invece il sistema non ammette, per regola generale a regime, alcun tipo di opposizione.

Ne deriva, conseguentemente, che, se si accetta la premessa sopra ipotizzata, secondo cui la legge 80/2005 ha introdotto in materia due precetti di pari valore, l’interprete deve privilegiare quella interpretazione della normativa che risulta funzionale alla tutela degli interessi dei soli coniugi e parenti in linea retta dei donanti anteriori che già avevano acquisito il relativo status familiare entro il ventesimo anno dalla donazione; occorrerebbe così ritenere che il c.d. riallineamento al 15 maggio 2005 del termine per l’opposizione per tutte le donazioni anteriori a quest’ultima data valga non per il diritto di opposizione tout court, ma solo per il diritto di opposizione di coloro che rivestivano l’idoneo status familiare già prima dell’entrata in vigore della legge modificativa del codice civile, ed anzi, più correttamente, che avevano acquistato il relativo status prima che fossero decorsi venti anni dalla donazione o relativa trascrizione.

Quest’ultima interpretazione, a sua volta, dal punto di vista pratico, potrebbe, a prima vista, apparire tale da superare ogni problema di tutela del terzo acquirente, in considerazione del fatto che, decorsi comunque venti anni dalla donazione, non vi sarebbe più il rischio di nuovi soggetti (nuovo coniuge; ulteriori discendenti) legittimati ad opporsi e tutti gli aventi diritto potrebbero rinunciare da subito al diritto di opposizione ad essi spettante.

Anche quest’ultima interpretazione deve tuttavia respingersi.

Innanzitutto, infatti, la tesi, valutando più attentamente la fattispecie, non potrebbe comunque superare i problemi pratici che da essa deriverebbero attraverso opportune rinunce all’opposizione: essa, infatti, non potrebbe comunque garantire in termini assoluti la circolazione dei beni di provenienza donativa anteriore al 15 maggio 2005, come la legge 80/2005 intende invece garantire, fino a che non sono effettivamente decorsi vent’anni da quest’ultima data, perché, nonostante l’ipotizzata avvenuta rinuncia all’opposizione da parte di tutti gli aventi diritto noti (coniugi e parenti in linea retta che abbiano acquistato tale status anteriormente al ventennio dalla donazione), non si potrebbe escludere l’esistenza di altri aventi diritto ignoti, la cui tempestiva opposizione varrebbe comunque a vanificare la tutela dei terzi.

In verità, ciò che sembra discutibile relativamente alle interpretazioni testé prese in considerazione, è la stessa premessa dalla quale l’intera tesi muove, ovvero che, nel sistema venutosi a delineare successivamente all’entrata in vigore della l. 80/2005, i due precetti sopra evidenziati (“salvezza” di ogni diritto del terzo decorsi vent’anni dalla donazione; diritto ventennale di opposizione di coniuge e parenti in linea retta del donante) siano effettivamente posti sul medesimo piano.

Alcune considerazioni di carattere sistematico inducono infatti a ritenere che il primo dei due accennati precetti (“salvezza” di ogni diritto del terzo decorsi vent’anni dalla donazione) sia preminente rispetto al secondo (diritto ventennale di opposizione di coniuge e parenti in linea retta del donante).

A favore di tale conclusione, infatti, si possono addurre:

  1. le considerazioni sopra formulate, e puntualmente riferite nella relazione di accompagnamento, secondo cui il sistema introdotto con la l. 80/2005 non tollera, decorso il ventennio, una protezione maggiore dell’acquirente a non domino possessore utile ai fini degli artt. 1158 ss. c.c. (che potrebbe sempre invocare a proprio favore l’acquisto per usucapione) rispetto all’acquirente dal donatario (a prescindere dal possesso), che è pur sempre acquirente a domino (che invece, movendo dalla premessa qui contestata, non potrebbe a sua volta contare, pure essendo entrata in vigore la nuova normativa, sulla sicurezza del proprio acquisto fino al 15 maggio 2025!);
  2. il rilievo che la normativa al vaglio è stata introdotta in sede di conversione di un decreto legge concernente la “competitività”, finalità rispetto alla quale l’idea stessa che la tutela delle ragioni della circolazione dei beni debbano attendere, per le donazioni anteriori all’entrata in vigore della legge, il decorso di ulteriori venti anni risulterebbe, e verrebbe percepita dagli interessati, come una sostanziale rinuncia agli obiettivi che si è affermato di volere tutelare.

Ne deriva quindi, in conclusione, che, per tutte le donazioni, sia anteriori sia successive all’entrata in vigore della l. 80/2005, la stabilità dei diritti dei terzi è pienamente tutelata una volta decorsi i venti anni dalla donazione stessa (o, ai fini dell’art. 561 c.c., sua trascrizione).

6. La permanente opportunità di una adeguata norma transitoria.

La conclusione del ragionamento svolto nel precedente paragrafo è che, laddove vi sarebbe stata, presumibilmente, l’opportunità di una specifica norma transitoria, l’interprete non può sostituirsi al legislatore, neppure se tale intento deriva dalla ricerca di una lettura della normativa idonea ad evitare ogni ingiustificata disparità di trattamento ed ogni possibile futura censura di incostituzionalità.

In tale contesto, l’interprete, ed in primo luogo il Consiglio Nazionale del Notariato, recependo peraltro l’invito espresso formulato in tale senso (19), può soltanto sottolineare, al fine di scongiurare possibili censure di incostituzionalità dell’intera normativa introdotta in materia dalla l. 80/2005, e comunque di offrire il migliore bilanciamento degli interessi in gioco, l’opportunità, anche a seguito dell’entrata in vigore della riforma, che sia al più presto introdotta una norma di carattere transitorio - applicabile cioè alle sole donazioni anteriori al 15 maggio 2005 e per le quali tale diritto non possa più essere esercitato per avvenuto decorso del ventennio, o per sua scadenza di poco successiva al 15 maggio 2005 - idonea a rimettere in termini i soli coniugi e parenti in linea retta che già possedevano tale status al ventennio dalla donazione.

La norma transitoria in questione, più precisamente, dovrebbe stabilire che, per le donazioni anteriori al 15 maggio 2005, fermo comunque il termine generale di venti anni dalla donazione o relativa trascrizione ove lo stesso sia ancora in corso, coloro che già possedevano lo status di coniuge o di parente in linea retta del donante al ventennio dalla donazione, ed essi soltanto, abbiano comunque - anche se la donazione fosse anteriore di oltre venti anni - un adeguato termine, a partire dall’entrata in vigore della norma transitoria (ad es. uno o due anni), per porre in essere l’atto stragiudiziale di opposizione di cui all’art. 563 comma 4 c.c. .

Tuttavia, il fatto che la norma transitoria invocata potrà entrare in vigore solo successivamente alla modificazione degli artt. 561 e 563 c.c. in commento, richiede necessariamente un’ulteriore precisazione.

Se si vuole evitare ogni ingiustificato pregiudizio per i terzi che abbiano riposto affidamento sull’assenza di tale norma transitoria (e, quindi, nuove possibili censure di incostituzionalità, forse ancora più probabili, per tale specifica ragione), occorre stabilire espressamente, evitando che un così delicato problema sia a sua volta rimesso all’interprete, che tale diritto di opposizione (rectius: tale rimessione in termini) non può comunque in alcun modo pregiudicare gli acquisti compiuti e trascritti, nonché i pesi e le ipoteche costituiti e a loro volta tempestivamente trascritti o iscritte, successivamente al 15 maggio 2005 e prima dell’entrata in vigore della norma transitoria.


(1) Per tutti, anche per ulteriori riferimenti, cfr. R. LENZI, Il problema dei patti successori tra diritto vigente e prospettive di riforma, in Atti del XXX Congresso nazionale del Notariato, Montecatini Terme, 20 – 23 ottobre 1988, e in Riv. not., 1988, p. 1209 ss.; C. CACCAVALE, Il divieto dei patti successori, in Successioni e donazioni a cura di P. Rescigno, Padova, 1994, I, p. 25 ss. .
A proposito, specificamente, della ratio riconoscibile ai divieti in parola, cfr., invece, C. CACCAVALE – F. TASSINARI, Il divieto dei patti successori tra diritto positivo e prospettive di riforma, in Riv. dir. priv., 1997, p. 87 s. . In senso contrario, rispetto non solo allo specifico divieto di cui all’art. 557 comma 2 c.c., ricondotto alla stessa ratio del divieto dei patti successori istitutivi, di cui costituirebbe il rovescio della medaglia ed il completamento (il legittimario, ove potesse rinunciare in vita alla propria posizione, finirebbe con il limitare l’autonomia testamentaria del de cuius), ma anche allo stesso divieto dei patti successori rinunciativi di cui all’art. 458 c.c., v., recentemente, L. SCORDO, La tutela giuridica dell’acquirente di un bene proveniente da donazione. Una proposta interpretativa, in Vita not., 2002, III, CXXXIII ss. .
(2) Gli artt. 561 e 563 c.c., nel testo in vigore dal 1942, riproducono nella sostanza i precedenti artt. 1095 e 1096 c.c. 1865, i cui precetti erano peraltro limitati agli immobili.
(3) Per tutti, anche al fine di cogliere la genesi storica ed i profili evolutivi dell’istituto, L. MENGONI, Successioni per causa di morte. Successione necessaria, in Tratt. di dir. civ. e comm. diretto da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 2000, p. 225 ss. .
Occorre tuttavia sottolineare come l’A. configuri l’azione in parola come un’azione il cui unico effetto è dato dall’accertamento dell’inefficacia della disposizione testamentaria o della donazione, ipotizzando la necessità di un’autonoma azione personale di restituzione contro lo stesso convenuto in riduzione per il successivo trasferimento del bene a favore del legittimario vittorioso; in senso contrario, valutando la restituzione del bene a favore del legittimario vittorioso come una mera fase esecutiva dell’azione di riduzione stessa, cfr., invece, F. MESSINEO, Azione di riduzione e azione di restituzione per lesa legittima, in Riv. dir. civ., 1943, p. 133 ss. e, per una sintesi della dottrina successiva, maggioritariamente orientata nel senso di negare l’autonomia delle due azioni, e della giurisprudenza, G. AZZARITI – A. IANNACCONE, Successioni dei legittimari e successioni dei legittimi, in Giur. sist. di dir. civ. e comm., fondata da Bigiavi, Torino, 1997, p. 203 ss. .
(4) Per tutti, L. MENGONI, op.cit., p. 314 ss. e S. NAPPA, La successione necessaria, Padova, 1999, p. 164 ss. ..
(5) Circa il significato da attribuire alla nozione di “peso”, che ha sostituito l’impropria espressione di “debito” contenuta nell’art. 1065 c.c. 1865 (sulla falsariga del Code nap. del 1804, art. 929), L. MENGONI, op. cit., p. 304 s., ove si afferma che “al significato ampio della parola <pesi> nell’art. 561 fa riscontro il significato stretto del verbo <alienare> nell’art. 563, dove sta a indicare le alienazioni <traslative>, mentre la sorte delle alienazioni <costitutive> è regolata dalla norma in esame” (n.d.r.: art. 561 c.c.).
In giurisprudenza, Cass. 8 luglio 1971, n. 2178, in Giust. civ., 1972, i, 1, 320, secondo cui “nella nozione di peso… sono da ritenersi compresi, oltre quelli aventi contenuto reale - come la servitù, l’usufrutto, ecc. - anche quei vincoli di carattere obbligatorio posti in essere dal donatario o dal legatario - come l’anticresi, l’affitto, la locazione - strettamente inerenti al godimento dell’immobile ed incidenti negativamente, non soltanto sul valore di questo, ma anche sulla pienezza dell’esplicazione delle facoltà dominicali”.
(6) Circa il significato da attribuire al termine”acquisto”, L. MENGONI, op. cit., p. 306 ss. .
(7) Giova sottolineare come la posizione di legittimario sia giuridicamente riconoscibile come tale solo nel momento in cui si apre la successione, con riferimento alla attualità in tale momento dello status familiare che ne costituisce il presupposto.
Fino al momento dell’apertura della successione, vi è solo, alla luce delle norme vigenti, un’aspettativa di fatto (coerentemente con tale assunto, la l. 14 maggio 2005, n. 80, nell’individuare i soggetti a cui spetta il diritto di “opporsi alle donazioni” poste in essere da un determinato donante, fa riferimento non ai legittimari, bensì al coniuge ed ai parenti in linea retta: cfr. art. 563 comma 4 c.c.).
(8) Assai utile, e forse non irrilevante ai fini dell’emanazione della normativa in commento, è stato il Congresso Nazionale Federnotai svoltosi a Roma il 12 marzo 2005, dove gli organizzatori hanno svolto sul tema della tutela dell’acquirente di beni di provenienza donativa relazioni (cfr. G. AMADIO, Il sistema della legittima tra norma vigente e prospettive di riforma, in corso di pubblicazione), proposte concrete ed interviste mirate ai responsabili del tema per tutte le forze politiche.
(9) Cfr., per quanto riguarda la posizione assunta dalla Commissione propositiva del Consiglio Nazionale del Notariato nella Consigliatura 1995 – 1998, C. CACCAVALE – F. TASSINARI, Contributo per una riforma del divieto dei patti successori rinunciativi, in Riv. dir. priv., 1998, p. 541 ss. . Nella dottrina professionale, cfr. invece, per tutti, M. IEVA, Retroattività reale dell’azione di riduzione e tutela dell’avente causa dal donatario tra presente e futuro, in Riv. not., 1998, p. 1129 ss., e F. MAGLIULO, L’acquisto dal donatario tra rischi ed esigenze di tutela, in Notariato, 2002, p. 98 ss. .
(10) Per una rassegna ragionata in tema, con indicazione altresì delle scelte opportune al fine di raggiungere una efficace armonizzazione, G. PETRELLI, Sulla sicurezza degli acquisti da eredi e donatari, in Notariato, 2005, p. 211 ss. . Giova ricordare che la Commissione dell’allora CEE già più di dieci anni fa aveva raccomandato agli stati membri la cui legislazione prevedeva una tutela dei legittimari, con la Comunicazione 7 dicembre 1994, in GUCE 31 dicembre 1994, di attenuare gli effetti reali di tale tutela, trasformando la legittima stessa in una riserva di valore.
(11) La dottrina civilistica italiana, consapevole che l’acquisto di beni mobili non registrati raramente, se si eccettuano le opere d’arte, le collezioni e specifici beni di interesse affettivo particolare, comporta per l’acquirente doveri di approfondimento circa il titolo di provenienza, non sembra avere finora adeguatamente approfondito tale nozione.
In ogni caso, il possibile significato del riferimento alla buona fede nell’art. 563 comma 2 c.c. può variare a seconda che, da un lato, si ritenga a tale fine rilevante la (sola) mancata conoscenza, al momento dell’acquisto del bene mobile, della provenienza donativa in capo al dante causa, oppure (anche) la mancanza di soggetti che, se si aprisse in quel momento la successione del donante, rivestirebbero la posizione di legittimari, oppure, ancora, (anche) l’esistenza di una lesione di questi ultimi soggetti alla luce della situazione complessiva di relictum e donatum al momento dell’acquisto medesimo (con la conseguenza che, richiedendosi quest’ultima più puntuale conoscenza dell’acquirente per escludere la buona fede, la tutela del medesimo risulterebbe sostanzialmente ampliata), dall’altro, si ammetta la possibilità di equiparare alla mala fede, cioè all’effettiva conoscenza del fatto come sopra ritenuto rilevante, la colpa grave, cioè la sua mancanza di conoscenza imputabile ad un difetto di diligenza minima.
(12) C. LOMONACO – M. CATALLOZZI , In tema di atti di provenienza donativa, CNN, Settore studi - Segnalazione novità del 20 maggio 2005, p. 8 ss. ; A. BUSANI, Beni donati “sicuri” solo dopo venti anni, in Guida al dir., 2005, n. 22, p. 129 ss. .
(13) Ulteriore giustificazione della diversa formulazione è data da U. MORELLO, La riforma dell’azione di restituzione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione, Relazione al Convegno organizzato dalla società Paradigma a Milano, il 5 e 6 luglio 2005, sul tema della riforma in oggetto, secondo cui il computo del termine a partire dalla donazione anziché dalla sua trascrizione per gli “acquisti” si spiega anche in considerazione dell’applicabilità di tale norma anche alle donazioni indirette, per le quali ogni riferimento alla trascrizione potrebbe essere privo di senso (p. 12 del dattiloscritto).
(14) Opinione pacifica in dottrina (per riferimenti, cfr. G. AZZARITI – A. IANNACCONE, op. cit., p. 297 ss.) ed in giurisprudenza (cfr. App. Napoli 12 gennaio 1957, in Giust. Civ. Rep., 1957, voce Successioni, n. 47), sulla base dell’argomento secondo cui ogni intervento del donante in tema violerebbe il principio di irrevocabilità delle donazioni, sancito dagli artt. 769 ss. c.c. .
(15) Il tema è stato affrontato, e risolto nel senso riferito nel testo, pure con le necessarie precisazioni in merito alle diverse fattispecie concretamente prospettabili, da C. CACCAVALE, Riducibilità del titolo di provenienza e distribuzione del rischio contrattuale nella compravendita immobiliare, in Giust. civ., 2001, II, p. 457 ss. .
(16) Secondo E. DE FRANCISCO, La nuova disciplina in materia di circolazione dei beni immobili provenienti da donazione: le regole introdotte dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, Relazione al Convegno organizzato dalla società Paradigma a Milano, il 5 e 6 luglio 2005, sul tema della riforma in oggetto, l’assenza di ogni norma transitoria “è stata del tutto consapevole” ed “è parsa opportuna in considerazione del fatto che - trattandosi di istituti per loro natura destinati ad abbracciare ambiti temporali correlati con la durata della vita umana - gli esiti del dibattito dottrinale (se non anche giurisprudenziale) conseguente ai primi assestamenti della nuova normativa potranno consentire al legislatore di intervenire nel modo più opportuno…”.
(17) In merito alle delicate questioni di diritto transitorio da ultimo prospettate, cfr., distinguendo le principali fattispecie che si possono in concreto verificare, A. DOLMETTA, Sorte delle ipoteche su bene soggetto a restituzione e relativi riflessi sull’erogazione del credito bancario, Relazione al Convegno organizzato dalla società Paradigma a Milano, il 5 e 6 luglio 2005, sul tema della riforma in oggetto.
(18) In tale senso, espressamente, E. DE FRANCISCO, op.cit., p. 13 del dattiloscritto, ove si afferma che, conseguentemente, “il sistema andrà a regime decorsi venti anni dalla sua entrata in vigore”
(19) E. DE FRANCISCO, op. cit. .

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