Normativa - La "Circolazione" del contratto preliminare di alienazione di immobili
Riferimenti normativi rilevanti richiamati nelle relazioni
D.P.R. 26-10-1972 n. 633
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O.
26. Variazioni dell'imponibile o dell'imposta.
Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.
Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa (1).
Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21.
La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art. 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'art. 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge (2).
Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'articolo 25 (3).
(1) Comma così modificato, prima, dall'art. 2, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi dall'art. 13-bis, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(2) Comma rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 26 febbraio 1979, n. 56, e poi così sostituito dall'art. 12, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 1° ottobre 1982, n. 697 e l'art. 1, comma 39, L. 23 agosto 2004, n. 239.
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