La soppressione del libro soci
La soppressione del libro soci
di Francesco Giambattista Nardone
Antonio Ruotolo
Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 71-2009/I
Pubblicato nella rivista Studi e Materiali CNN, 2/2009, p. 676

Premessa

La legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione in legge del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, nell’ambito di una norma, l’art. 16, dedicata alla Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese, interviene sulla disciplina codicistica della società a responsabilità limitata sopprimendo il libro soci.

Le modificazioni, che entrano in vigore il 30 marzo 2009, ispirate da un’istanza di semplificazione nella circolazione delle partecipazioni di s.r.l., e degli adempimenti incombenti su tali società, sembrano al contrario comportare, nonostante la rubrica della norma, una notevole complicazione.

Si è infatti già autorevolmente rilevato come, «la presunta semplificazione sia stata forse pensata per avvicinare la situazione delle Srl a quella delle società di persone, o forse per eliminare l'ulteriore formalità dell'iscrizione nel libro soci, che potrebbe apparire un inutile doppione. Ma queste considerazioni non giustificano la scelta, perché solo superficialmente fondate»(1).

Si tratta, peraltro, di un intervento normativo che incide sulla disciplina del trasferimento delle partecipazioni sociali che segue di pochi mesi l’introduzione di una modalità alternativa di trasmissione telematica dell’atto di trasferimento di quote alle Camere di Commercio (comma 1-bis dell’art. 36, d.l. 25 giugno 2008, n. 112).

Prima di procedere all’esame delle ragioni di tale critica, e delle gravi ripercussioni sistematiche della novella, occorre però chiarirne l’ambito applicativo.

1. Le norme interessate dalla modifica. L’ambito applicativo.

Gli articoli del codice civile toccati dalla riforma sono:

- l’art. 2478, con la soppressione del n. 1), e quindi l’eliminazione del libro soci dai libri sociali obbligatori;

- l’art. 2470, primo comma, in cui si prevede ora che il trasferimento delle partecipazioni di s.r.l. ha effetto nei confronti della società dal momento del deposito del relativo atto nel registro delle imprese e non più da quello dell’iscrizione al libro soci;

- l’art. 2470, secondo comma, con l’eliminazione del secondo periodo relativo alle modalità di iscrizione nel libro soci e la modifica del terzo periodo, relativo all’ipotesi di trasferimento mortis causa;

- l’art. 2470, settimo comma, ove si precisa che le dichiarazioni degli amministratori relativamente alla unipersonalità e alla ricostituzione della pluralità dei soci devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale (laddove prima il dies a quo era rappresentato dall’iscrizione nel libro soci);

- l’art. 2471, con l’eliminazione, al primo comma, del periodo relativo all'annotazione, senza indugio, da parte degli amministratori, del pignoramento nel libro dei soci;

- l’art. 2472, primo comma, modificato nel senso che il triennio in cui alienante e acquirente sono solidalmente obbligati per i versamenti ancora dovuti decorre dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese (e non più dall’iscrizione nel libro soci);

- l’art. 2478-bis, secondo comma, modificato nel senso che entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato, ma non più anche l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali;

- l’art. 2479-bis, primo comma, secondo periodo, per cui la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese (e non più dal libro dei soci).

L’ambito applicativo del provvedimento è quindi espressamente circoscritto alle società a responsabilità limitata, senza che siano invece modificate le disposizioni relative alle società per azioni (artt. 2355, commi 1 e 3, 2356, comma 1, 2362, comma 4, 2370, comma 3, 2421, comma 1, n. 1, 2435, comma 2, ultimo periodo, c.c.) e alle società cooperative (artt. 2528, comma 1, 2530, comma 4, 2538, comma 1, c.c.)(2).

Quanto alle società per azioni, infatti, la tenuta del libro soci resta obbligatoria ai sensi dell’art. 2421, comma 1, n. 1), c.c.

Quanto, invece alle società cooperative, si è correttamente precisato(3) che la loro disciplina è autonoma, e non può intendersi toccata dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione del d.l. 185/2008, anche nell’ipotesi in cui esse siano regolate dalle norme sulle società a responsabilità limitata.

Infatti, le regole sulle s.p.a. e, rispettivamente, sulle s.r.l. trovano applicazione solo laddove non vi siano specifiche disposizioni dettate per le cooperative.

A tal proposito, essendo venuta meno per le s.r.l. la previsione dell’obbligo di tenuta del libro soci contenuta nel n. 1 dell’art. 2478 c.c., occorrerà far riferimento per analogia ai commi 2 e 3 dell’art. 2421 (dettato in tema di s.p.a.), quanto alle modalità di tenuta del libro soci anche laddove la cooperativa sia regolata dalle norme sulla s.r.l.

Nelle cooperative, inoltre, l’iscrizione nel libro dei soci assolve ad ulteriori peculiari funzioni, connesse al c.d. principio della porta aperta ed alla maggiore rilevanza del controllo degli amministratori sui requisiti dei soci (annotazione della delibera di ammissione dei nuovi soci previa verifica dei relativi requisiti soggettivi; iscrizione nel libro soci del nuovo socio cooperatore acquirente di quota sociale, previa verifica da parte degli amministratori dei relativi requisiti soggettivi); nonché all’esigenza di posticipare l’attribuzione del diritto di voto ai soci cooperatori di novanta giorni rispetto all’iscrizione nel libro soci(4).

2. La soppressione del libro soci ed il trasferimento delle partecipazioni sociali.

Nell’impianto attuale del codice civile, come modificato dalla l. 310/1993 (c.d. legge Mancino), il trasferimento della partecipazione ha efficacia, nei confronti della società, al momento dell’iscrizione nel libro soci, la quale segue al deposito dell’atto di trasferimento nel registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, ed è eseguita dagli amministratori (deputati alla tenuta del libro soci ex art. 2478, comma 2, c.c.) su richiesta dell’acquirente o dell’alienante verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito.

In tale sede, gli amministratori possono verificare se al trasferimento non sia d’ostacolo la presenza di clausole statutarie limitative della circolazione della partecipazione, rifiutando, se del caso, l’iscrizione.

Avendo il trasferimento effetto nei confronti della società solo dopo l’iscrizione nel libro soci, l’acquirente potrà esercitare i relativi diritti solo da tale momento, in cui la vicenda circolatoria assume rilevanza anche nei confronti del gruppo organizzato dei soci.

Fino all’iscrizione nel libro soci, il contratto produce fra le parti negoziali l’effetto tipico del trasferimento della titolarità della partecipazione, in ossequio al principio consensualistico (art. 1376 c.c.), ma il suo rilievo è circoscritto alle parti contraenti e non si estende all’organizzazione sociale(5).

Solo in conseguenza e per effetto della iscrizione a libro soci il fatto del trasferimento diventa rilevante per il gruppo organizzato, attribuendosi la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali.

L'acquisto della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali rappresenta l'effetto che consegue al compimento di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 2470 primo e secondo comma c.c. dato che la possibilità dell'iscrizione nel libro dei soci è condizionata al preventivo deposito dell'atto presso il Registro delle Imprese(6).

La disciplina del medesimo art. 2470 c.c. evidenzia che dal punto di vista dell'organizzazione sociale il fatto traslativo interessa quale mero indice di legittimazione all'esercizio dei diritti sociali.

Sul piano organizzativo la vicenda circolatoria assume rilievo non per gli effetti che produce rispetto alla titolarità della partecipazione, quanto per le conseguenza che determina in ordine alla legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, e quindi per l'interferenza che genera sulle modalità di svolgimento dell'attività comune(7).

Sotto tale profilo appare condivisibile il rilievo per cui il disposto dell’art. 2470, comma 1, nella parte in cui prevede che il trasferimento delle partecipazioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell’iscrizione nel libro soci” non abbia una portata sostanzialmente diversa da quella che l’art. 2193 c.c. riconnette all’iscrizione nel registro delle imprese (“i fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questo provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza”)(8).

Ne deriva, quindi, che la presenza di clausole limitative della circolazione mentre incide sul profilo dell’organizzazione sociale (ostando eventualmente all’iscrizione nel libro soci) non impedisce il realizzarsi dell’effetto traslativo fra le parti, il quale, comunque, non comporterà di per sé solo la legittimazione all’esercizio dei diritti connessi alla partecipazione.

Giova sinteticamente ricordare che con la riforma del diritto societario, l’autonomia statutaria (art. 2469 c.c.) può ampiamente calibrare i limiti alla circolazione delle partecipazioni, prevedendo l’intrasferibilità assoluta sia inter vivos sia mortis causa; l’intrasferibilità assoluta della partecipazione solo inter vivos; l’intrasferibilità assoluta solo mortis causa; clausole che pongono condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte; clausole di gradimento senza limiti o condizioni(9); clausole che pongono un tetto massimo alla detenzione di partecipazioni sociali; clausole che riconoscono a singoli soci particolari diritti ex art. 2468(10).

Il riscontro della sussistenza di tali clausole e la verifica della compatibilità del prospettato trasferimento con il contenuto dell’atto costitutivo è demandata, in primo luogo, al notaio rogante o autenticante l’atto di trasferimento (controllo che potrebbe non esser di per sé esaustivo, in presenza, appunto, di clausole di gradimento alla cui espressione è poi subordinata l’iscrivibilità nel libro soci) e, in seconda battuta, agli amministratori in sede di iscrizione nel libro soci.

È in tale ambito che gli effetti della modifica dell’art. 2470 conseguente alla soppressione del libro soci mostrano la loro gravità.

A seguito della nuova formulazione della norma, infatti, la cessione di quota è opponibile alla società, dal momento del deposito nel registro delle imprese, sicché l’acquirente della partecipazione potrà esercitare i diritti sociali (intervento e voto in assemblea; diritti di controllo; diritto ai dividendi) a partire dal momento in cui il notaio o l’intermediario abilitato hanno “richiesto” l’iscrizione depositando l’atto di cessione, e quindi dal momento in cui detta domanda è protocollata dall’ufficio(11).

Da tale sistema derivano una serie di gravi inconvenienti, dei quali i più rilevanti sono rappresentati dall’impossibilità di avere un quadro aggiornato della situazione degli assetti proprietari della società e dal rischio che altri soggetti entrino a far parte della compagine sociale senza che vi sia un efficace riscontro in ordine al rispetto delle clausole che limitano la circolazione delle partecipazioni.

Può accadere, ad esempio, che al deposito e alla relativa protocollazione della domanda non segua poi l’iscrizione effettiva nel registro imprese, per averla il conservatore rifiutata, e l’acquirente, nel frattempo, eserciti i diritti sociali (per ipotesi, esercitando il diritto di voto in assemblea)(12).

Si è rilevato come nel precedente impianto l’eventuale mancata iscrizione per rifiuto del conservatore ad eseguirla non andava ad inficiare la validità delle deliberazioni assunte con la partecipazione dell’acquirente iscritto nel libro soci poiché al deposito presso il registro delle imprese seguiva l’iscrizione nel libro soci, momento dal quale il trasferimento produceva l’effetto – legittimante – nei confronti della società. Mentre, a seguito della modifica normativa, poiché l’effetto legittimante è determinato dalle risultanze nel registro delle imprese, l’eventuale mancata iscrizione porterebbe ad una caducazione che si ritiene retroattiva dell’acquisto della qualità di socio nei confronti della società, con possibile conseguente invalidità degli atti compiuti e delle delibere assunte con il suo concorso(13).

Peraltro, dal nuovo testo dell’art. 2470 c.c. si evince che al deposito presso il registro delle imprese - momento dal quale il trasferimento delle partecipazioni ha effetto nei riguardi della società - deve provvedere il notaio rogante o autenticante o l’intermediario abilitato alla trasmissione del titolo se la cessione è avvenuta con firma digitale, mentre non è prevista l’iniziativa dell’acquirente o dell’alienante. Viceversa, prima della modifica, il secondo periodo del comma 2 dell’art. 2470 c.c. prevedeva che l’iscrizione nel libro soci - da cui decorreva l’efficacia del trasferimento nei confronti della società ed anche il triennio in cui acquirente e alienante sono solidalmente obbligati per i versamenti ancora dovuti, ex art. 2472 c.c. – avvenisse su richiesta delle parti.

Ne deriva che, rispetto al passato, le parti non potrebbero più posticipare l’efficacia del trasferimento, ad esempio, per evitare l’azione della società nei confronti del nuovo socio, in caso di versamenti ancora dovuti per l’iniziale conferimento, fino al relativo pagamento(14).

Sotto tale profilo, invero, il nuovo testo dell’art. 2472, comma 1, c.c., nel disporre che “l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese , per i versamenti ancora dovuti”, ricollega il dies a quo del triennio, non già al deposito dell’atto di trasferimento, ma alla sua iscrizione nel registro delle imprese.

Trattandosi, peraltro, di una norma rivolta a tutela della società si delinea una certa incoerenza rispetto alla nuova regola generale sull’efficacia del trasferimento nei confronti dell’organizzazione sociale, ed anche il rischio di ulteriore incertezza, nella prospettiva dei contraenti, legata alla non determinabilità a priori del momento effettivo dell’iscrizione nel registro delle imprese.

Quanto alla composizione degli assetti proprietari della compagine sociale, la soppressione del libro soci ingenera un aggravio negli adempimenti ed una incertezza sull’esito dei relativi accertamenti.

Il deposito presso il registro delle imprese, infatti, dà come esito solo l’attribuzione di un numero di protocollo, senza che vi sia alcuna evidenza di altri dati essenziali, quali il titolo, il nome delle parti, ecc.

Lo stesso monitoraggio del registro, cui sarebbero continuamente tenuti gli amministratori per verificare la composizione della compagine sociale, nel sistema attuale non dà, sino a che al deposito non segua l’effettiva iscrizione nel registro stesso, tali evidenze, ma solo la risultanza di una posizione aperta.

Quindi, ricollegando l’efficacia del trasferimento nei confronti della società al deposito presso il registro delle imprese, vi sarebbe comunque un grave pregiudizio delle ragioni di certezza che potrebbe compromettere lo stesso funzionamento della società.

Si pensi, ad esempio, alla difficoltà, per gli amministratori, di individuare i soggetti cui indirizzare l’avviso di convocazione.

In sede di convocazione, infatti, gli amministratori potrebbero non conoscere l’attuale composizione della compagine sociale, pur discendendo l’efficacia del trasferimento – e quindi la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali - verso la società dal semplice deposito presso il registro, che, come si è detto, dà quale evidenza solo l’attribuzione di un numero di protocollo, senza che sia possibile desumere gli altri dati essenziali.

L’ulteriore grave conseguenza, derivante dalla nuova formulazione della norma, concerne l’impossibilità del riscontro da parte degli amministratori, prima che il trasferimento abbia effetto nei confronti della società, della insussistenza di limiti alla circolazione delle partecipazioni.

Si è rilevato come la presunta semplificazione consistente nella soppressione del libro soci, sia stata forse pensata per avvicinare la situazione delle s.r.l. a quella delle società di persone, o forse per eliminare l'ulteriore formalità dell'iscrizione nel libro soci, che potrebbe apparire un inutile doppione della pubblicità camerale. E che queste considerazioni non giustifichino però la scelta, in quanto solo superficialmente fondate.

Infatti, anche se il legislatore avesse avvertito l'esigenza di favorire il progressivo accostarsi delle s.r.l. alle società personali, l’eliminazione del libro soci non sarebbe adeguata allo scopo: nella società personale il trasferimento della quota costituisce una modifica del contratto sociale, che di regola richiede il consenso degli altri soci, fra i quali vi sono gli amministratori. Di contro, nella s.r.l. la cessione della partecipazione non presuppone, normalmente, il consenso di tutti i soci, né, necessariamente, il placet o l'informazione degli amministratori.

Questa differenza di disciplina fa sì che la cessione della partecipazione nella s.r.l. possa spiegare effetto nei confronti della società senza che gli amministratori ne abbiano comunicazione, il che impedisce, di fatto, l’esercizio del potere-dovere di questi ultimi di verificare il rispetto di eventuali limitazioni statutarie alla circolazione delle quote.

Occorre, al riguardo, ricordare come le clausole limitative della circolazione delle partecipazioni – prelazione, gradimento, intrasferibilità assoluta – si connotino per la realità(15), nel senso della efficacia reale o erga omnes delle relative pattuizioni, con la conseguenza che il trasferimento della partecipazione in spregio al diritto di prelazione o senza il gradimento dei soci cui esso è demandato, o ancora della clausola di intrasferibilità assoluta non sarebbe efficace nei confronti della società(16).

Impedendosi, invece, con l’eliminazione del vaglio in sede di iscrizione nel libro soci, il controllo sul rispetto delle clausole limitative della circolazione, si pregiudicano gravemente gli interessi della società e degli altri soci. Si pensi al caso della prelazione: in caso di mancata denutiatio del trasferimento della partecipazione da parte del cedente, una volta che con il deposito la cessione è divenuta efficace nei confronti della società, il socio titolare del diritto di prelazione, esclusa qualsiasi forma di retratto, non avrebbe altra tutela se non nella responsabilità risarcitoria da parte del cedente, con totale svuotamento del significato “reale” della clausola di prelazione.

Sotto altra prospettiva, che valorizzi maggiormente la “realità” della clausola limitativa della circolazione della partecipazione, si può comunque rilevare come la modifica dell’art. 2470 c.c. elimini nella sostanza il momento procedimentale in cui viene effettuato un riscontro “formale” del rispetto delle regole circolatorie, il che, potenzialmente, può costituire anch’esso fonte di contenzioso.

Si può rilevare, infatti, che qualora la legittimazione nei confronti della società discendesse automaticamente dal semplice deposito nel registro delle imprese, senza la possibilità che gli amministratori possano impedire l’esercizio dei diritti sociali nel caso di mancato rispetto delle regole circolatorie, si dovrebbe affermare che la modifica dell’art. 2470 c.c. ha inciso sulla portata dell’art. 2469 c.c., disciplinante appunto i limiti alla circolazione, svuotandone la portata reale.

Tuttavia, anche condividendo il rilievo - che nega un automatismo dell’effetto legittimante del deposito, che non potrebbe di per sé solo esser sufficiente al conseguimento della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali nella società, essendo comunque necessario che il trasferimento sia avvenuto nel rispetto delle regole (anche) statutarie di circolazione – la vicenda si connoterebbe comunque per un maggior grado di incertezza.

Può essere utile, a soli fini esemplificativi - e senza voler ritornare sul dibattito in ordine alla ricostruzione della vicenda circolatoria della partecipazione in termini di cessione del contratto(17), ovvero come trasferimento di un insieme di diritti derivanti dal contratto sociale e come res, cioè come bene dotato di un proprio valore economico ed autonomamente circolante(18), ovvero ancora come cessione di posizioni contrattuali attive e passive facenti capo al socio, assimilabile alla cessione del credito o all'accollo di debito(19) - tracciare un parallelo con la disciplina di cui all’art. 1406 c.c.

Rispetto alla cessione del contratto, che impone il consenso del contraente ceduto, nel sistema delineato dall’art. 2470 c.c. ante modifica, v’era un momento “formale” di riscontro del “consenso del contraente ceduto” (qui da leggersi, ad esempio, come gradimento espresso o prelazione non esercitata), corrispondente all’iscrizione nel libro soci, a decorrere dal quale il trasferimento aveva effetto nei confronti della società.

Nella cessione di contratto, invece, lungi dal potersi individuare un momento procedimentale analogo a quello di cui all’art. 2470, il riscontro è sul momento contrattuale, tanto che si tende a ricostruire la vicenda in termini di contratto plurilaterale.

Nulla di tutto ciò, nell’ipotesi al vaglio, dopo la modifica dell’art. 2470 c.c.

Qui, infatti, viene meno il momento procedimentale del riscontro formale del rispetto delle regole circolatorie, ed il riscontro, lungi dall’incentrarsi in una fase del procedimento di acquisto della legittimazione, dovrà esser effettuato dagli amministratori al momento in cui l’acquirente della partecipazione eserciterà i diritti sociali.

Ma ciò comporterà un maggior grado di incertezza e certamente complicazioni, posto che si dovrà di volta in volta acquisire la prova del gradimento ovvero del mancato esercizio della prelazione, che spesso è carente sul piano documentale.

Ciò si ripercuote, inevitabilmente, anche sul funzionamento degli organi sociali.

Il nuovo sistema, invero, preclude, di fatto, che la società, attraverso i propri amministratori o attraverso il presidente dell’assemblea dei soci contesti ad un socio la mancanza della titolarità dei diritti sociali risultante del registro delle imprese quando l’iscrizione in suo favore sia avvenuta per errore da parte dell’ufficio del registro delle imprese(20).

Anche laddove la convocazione fosse stata inviata a tutti coloro che abbiano provveduto al deposito presso il registro imprese del relativo atto di trasferimento, il presidente dell’assemblea dovrebbe, sotto la propria responsabilità, valutare la legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto di voto rispetto agli eventuali limiti (non osservati) alla circolazione della partecipazione. Con l’alternativa, in tal caso, fra una esclusione (con probabile impugnazione da parte dell’acquirente) e l’ammissione (con probabile impugnazione da parte degli altri soci).

Si apre sostanzialmente un varco enorme per il contenzioso, tanto che, da parte di un Autore, si è ipotizzata la possibilità, per gli amministratori della società, di richiedere – a titolo di provvedimento urgente ex art. 700 c.p.c. – la cancellazione dell’iscrizione dell’atto di cessione della quota sociale nel registro delle imprese, quando sussistano i relativi presupposti (fumus boni iuris e periculum in mora)(21).

Tanto più che, essendo l’efficacia nei confronti della società data dal deposito, e non dall’iscrizione, anche l’eventuale reazione ai sensi dell’art. 2191 c.c. appare inadeguata in quanto tale norma prevede la cancellazione con decreto del giudice del registro dell’iscrizione avvenuta in mancanza delle condizioni previste dalla legge ma non la cancellazione del deposito. Il rischio di instabilità degli assetti societari, derivante dalla mancanza di controllo in ordine alla sussistenza di clausole limitative della circolazione delle partecipazioni o comunque sulla validità del negozio di trasferimento non è neppure ridimensionato dalla eventuale successiva iscrizione.

Questa, infatti, ha, in forza di espresse previsioni normative (artt. 2193, 2470, comma 3, c.c.) un’efficacia meramente dichiarativa e quindi non sanante. Ne consegue che i vizi (invalidità, inefficacia) dell’atto di cessione sono potenzialmente suscettibili di ripercuotersi sulla validità degli atti compiuti uti socius dall’acquirente della quota (si consideri, soprattutto, il voto in assemblea)(22).

A tal proposito si è da più parti rilevata l’inadeguatezza di un sistema che ricollega al semplice deposito (e non all’iscrizione) l’efficacia del trasferimento nei confronti della società e ciò per varie ragioni.

Non si può non pretendere, quindi, per un fluido esercizio dei diritti sociali, che il registro delle imprese sia idoneo a fornire quel quadro riepilogativo degli assetti proprietari che la prassi fino ad oggi vigente riproduceva nel libro dei soci e, soprattutto, che la legge rendeva pubblico con l’obbligo sancito dall’ora modificato art. 2478-bis comma 2 c.c. (obbligo di deposito annuale, unitamente al bilancio, dell’ “elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali”).

Libro soci sul quale, si ripete, gli amministratori svolgevano un controllo delle iscrizioni fondamentale rispetto alla compatibilità con le previsioni dell’atto costitutivo in merito ai limiti alla circolazione.

E tale controllo, si badi, - comunque susseguente al preventivo controllo svolto dal pubblico ufficiale in sede di rogito o di autentica negoziale sulla legittimità formale e sostanziale – appariva insostituibile con riferimento a quegli elementi (espressione del gradimento, mancato esercizio della prelazione) che non possono rientrare nel controllo di legalità svolto dal notaio, in quanto attinenti ad una fase successiva al suo intervento.

3. Gli effetti nel caso di sopravvenuta unipersonalità della società

L’incongruità di un sistema che prevede l’efficacia verso la società del trasferimento della quota dal momento del deposito nel registro delle imprese del relativo atto si riflette anche sugli adempimenti cui sono tenuti gli amministratori nei casi previsti dai commi 4 e 5 dell’art. 2470 c.c.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono, infatti, depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Allo stesso modo, quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Fermo restando che, a differenza di quanto avviene nell’ipotesi in cui il trasferimento non comporti l’unipersonalità o il venir meno della stessa (dove, si è visto, non v’è più spazio per la richiesta dell’alienante o dell’acquirente), l'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prescritta dai commi 4 e 5 dell’art. 2470 la novella modifica anche il comma 7 di tale articolo facendo decorrere il termine per il deposito della dichiarazione degli amministratori nel registro imprese non più dalla data di iscrizione nel libro soci ma dalla data dell’avvenuta variazione della compagine sociale.

Norma, quest’ultima, che appare scollegata anche dal deposito presso il registro delle imprese dell’atto di trasferimento, e che fa, quindi, decorrere i trenta giorni dalla data dell’atto (o, in caso di successione mortis causa, dalla morte del socio), circostanza della quale gli amministratori non sono normalmente a conoscenza(23).

La norma è diretta agli amministratori: gli effetti della pubblicità decorrono comunque dall’iscrizione nel registro delle imprese, posto che, a differenza di quanto previsto nel primo comma dell’art. 2470, c.c., non v’è un espresso riferimento alla decorrenza dal mero deposito; il mancato rispetto del termine di trenta giorni dalla data dell’avvenuta variazione della compagine sociale può ingenerare, per gli amministratori, oltre alla responsabilità civile, anche quella da illecito omissivo ex art. 2630 c.c.

4. Possibili soluzioni correttive de iure condito e questioni di diritto transitorio

I gravi inconvenienti cui si è fatto cenno possono, in parte, esser ridimensionati ritenendo che sia onere del socio legittimarsi relativamente all’esercizio dei diritti sociali (dividendi, controllo, ecc.)(24) mediante esibizione di visura o certificato del registro delle imprese.

Siffatto onere di provvedere alla comunicazione dei relativi titoli di acquisto, a prescindere da quanto risulta dal registro delle imprese, ai fini dell’esercizio dei diritti sociali, potrebbe anche essere previsto statutariamente(25).

Si può al riguardo anche ipotizzare, al fine di assicurare il rispetto dell’istanza di semplificazione sottesa alla norma, ed al contempo assicurare alla società - i cui amministratori non possono più procedere al ricordato riscontro sul libro soci - la verifica della corrispondenza del protocollo relativo al deposito all’atto di trasferimento (che non permette di risalire a dati essenziali, quali il titolo, il nome delle parti, ecc.), il ricorso ad una certificazione da parte del notaio rogante o autenticante che attesti tali evidenze. Attraverso tale sistema si può anche procedere alla verifica della sussistenza di alcuni dei presupposti del trasferimento (ad es., riscontro in ordine all’insussistenza di clausole di intrasferibilità assoluta o relativa), cui oggi non sono più in grado di assolvere gli amministratori.

L’onere del socio di legittimare la propria qualità, forse anche desumibile sul piano interpretativo andrebbe, per maggior sicurezza, codificato nell’atto costitutivo.

Tale previsione statutaria, peraltro, assurgerebbe a regola organizzativa alla quale il terzo, acquistando la partecipazione sociale, si assoggetterebbe volontariamente.

L’affermazione secondo la quale l’acquirente la partecipazione, sottoponendosi alle regole statutarie, si assoggetta immediatamente anche all’onere di legittimarsi dietro esibizione di un certificato camerale o di una visura, o come prospettato di una certificazione notarile, permette di fare qualche passo in più.

In particolare, si sono poste immediatamente due questioni:

A) la possibilità di istituire volontariamente, dopo la legge 2/2009, un libro soci con le caratteristiche dell’abrogato n. 1) dell’art. 2478

Per quanto concerne tale aspetto, occorre ricordare come la previsione dell’art. 2478 si riferisca ai libri sociali obbligatori, alla cui tenuta la società è inderogabilmente tenuta ex lege e che le indicazioni ivi contenute, oltre a dover esser integrate con le scritture contabili ed i libri previsti dall’art. 2214 c.c., non possono in alcun modo considerarsi tassative, posto che l’autonomia privata può imporre statutariamente la tenuta di altri libri e documenti.

Ciò consente, senza dubbio, di poter affermare la piena legittimità della previsione di un libro soci che contenga, ad esempio, l’indirizzo anche telefax e di posta elettronica (certificata o non) dei soci ove inviare gli avvisi di convocazione(26).

Nel “libro soci volontario” potrebbero quindi esser indicati dati come la variazione dell'indirizzo del socio, del suo recapito di posta elettronica o di fax (notizie fondamentali per l'esercizio dei diritti sociali), al pari della trasformazione del socio in altra forma societaria, il suo cambio di denominazione, la sua fusione o scissione, che invece non sono eventi rilevanti per l'adempimento presso il Registro imprese in base all'articolo 2470(27).

Ma anche di poter far assumere al “libro soci volontario” le stesse funzioni che, per il trasferimento di quote, esso svolgeva quando era “obbligatorio”.

In altre parole, l’atto costitutivo può legittimamente prevedere che gli effetti del trasferimento delle partecipazioni nei confronti della società si producano solo dopo l’annotazione – conseguente al riscontro dell’adempimento del deposito presso il registro delle imprese – del trasferimento da parte degli amministratori che, in tal caso, recupererebbero quella funzione di controllo che la modifica dell’art. 2470 c.c. ha loro sottratto ed eviterebbe altresì il continuo monitoraggio del registro imprese cui sarebbero costretti per qualsiasi aspetto riguardante l’esercizio dei diritti sociali.

Tale conclusione appare consentita per l’ampia autonomia statutaria che connota la s.r.l. dopo la riforma del diritto societario, per lo meno rispetto a quelle vicende nelle quali non vengono in questione profili inderogabili di natura pubblicistica.

Si possono infatti distinguere due diverse tipologie di disposizioni in materia: quelle per le quali non sembra emergere un preminente superiore interesse pubblicistico, in cui l’autonomia statutaria può intervenire adottando una regola organizzativa cui si sottopongono tutti coloro che intendono aderire al contratto sociale e che per tale ragione non possono neppure considerarsi terzi rispetto alla società; e quelle, viceversa, connotate da un interesse pubblicistico preminente, dettate a tutela di interessi di soggetti che restano estranei alla compagine sociale.

Ne deriva, pertanto, che si può certamente prevedere che il trasferimento delle partecipazioni sia subordinato, quanto all’efficacia nei confronti della società, all’avvenuta iscrizione, a cura degli amministratori, nel libro soci “volontario” (art. 2470, comma 1, c.c.) del relativo atto di trasferimento, così come è pienamente lecito che fra i modi di convocazione dell'assemblea dei soci determinati nell’atto costitutivo, vi sia la spedizione ai soci della lettera raccomandata almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci (come prevede il testo originario dell’art. 2479-bis) piuttosto che a quello indicato nel registro delle imprese.

Viceversa, il libro soci “volontario” non potrebbe svolgere un ruolo(28) riguardo alle vicende regolate da:

- l’art. 2471, comma 1, c.c. (nel senso che l’efficacia del pignoramento dipenderebbe comunque dalla iscrizione nel registro delle imprese susseguente alla notificazione al debitore e alla società, indipendentemente dalla iscrizione nel libro soci),

- l’art. 2470, comma 7 (le dichiarazioni degli amministratori relativamente alla unipersonalità e alla ricostituzione della pluralità dei soci devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale, che come si è visto ingenera notevoli problemi dato che la data dell’atto o la morte del socio sono circostanze delle quali gli amministratori non sono normalmente a conoscenza).

Si è altresì ipotizzata, oltre alla possibilità di ricorrere al libro soci “volontario”, con le caratteristiche innanzi indicate – in cui, peraltro, potrebbero esser contenuti gli indirizzi di posta elettronica certificata dei soci ovvero i numeri di telefax) ove inviare gli avvisi di convocazione, come pure le variazioni riguardanti la denominazione dei soci(29) - la soluzione di subordinare l’efficacia nei confronti della società del trasferimento della partecipazione alla notificazione dello stesso agli amministratori, ovvero all’avvenuta iscrizione piuttosto che al mero deposito presso il registro delle imprese.

Soluzioni, queste ultime, che rientrano anche esse nella disponibilità dell’autonomia statutaria.

Vale la pena ricordare che tali soluzioni non possono comunque costituire la panacea per tutte le complicazioni che derivano sul piano operativo dalla scelta di un legislatore che mira alla semplificazione riducendo il livello dei controlli.

B) la sorte delle clausole statutarie relative al libro soci

La seconda questione investe invece la sorte di quelle clausole contenute negli statuti societari anteriori alla abolizione del libro soci che prevedono la preventiva iscrizione nello stesso per l’esercizio dei diritti sociali.

Si è poc’anzi affermato come sia possibile individuare nell’ambito delle disposizioni che sono state oggetto di modifica da parte della legge 2/2009 due gruppi di norme: quelle rispetto alle quali l’autonomia statutaria può derogare alla previsione normativa, e quindi l’adozione di un “libro soci volontario” appare poter operare come alternativa alla regola codicistica novellata; e quelle per le quali, in forza dell’emergere di un interesse pubblicistico, non pare possibile ricollegare all’iscrizione nel libro di alcun effetto derogatorio rispetto al sistema codificato.

Tale linea di demarcazione consente, verosimilmente, di ritenere che solo rispetto a questa seconda categoria possa operare quel meccanismo, già osservato in sede di riforma del diritto societario, di sostituzione automatica di clausola(30), e che ha notevolmente circoscritto le ipotesi di adeguamento necessario.

Laddove, quindi, nell’atto costitutivo, fosse contenuta una clausola sostanzialmente riproduttiva del contenuto degli artt. 2471 e 2470, comma 7, c.c., il riferimento al libro soci sarebbe automaticamente sostituito rispettivamente dall’iscrizione nel registro delle imprese e dalla variazione della compagine sociale.

Diversamente è a dirsi, invece, per le clausole che riprendono le norme della prima categoria – che si è detto esser derogabili dall’autonomia statutaria – e rispetto alle quali non è data la sostituzione automatica.

In tali ipotesi, infatti, la modifica normativa non sembra poter incidere sulle clausole statutarie che prevedano la tenuta del libro soci e che subordinino l’efficacia del trasferimento all’iscrizione dello stesso nel libro soci.

Ne deriva, pertanto, che la clausole preesistenti continueranno ad operare, salvo che la società non intenda modificare lo statuto, sopprimendo il riferimento al libro soci.

Sotto tale profilo, anche qualora le clausole in questione fossero da interpretarsi come clausole di stile, meramente riproduttive del disposto di legge vigente al momento della loro introduzione nell’atto costitutivo, non per questo dovrebbero intendersi automaticamente soppresse in conseguenza del venir meno dell’obbligo di tenuta del libro soci.

La loro espunzione dall’atto costitutivo, infatti, potrebbe essere automatica solo laddove la novella avesse una portata “imperativa”, tale da vietare l’istituzione volontaria di un libro con le caratteristiche del libro soci, o comunque precludere alla società di subordinare l’indice di legittimazione all’iscrizione in una “anagrafe” dalla stessa tenuta. Cosa che, come si è visto, può valere solo per le ipotesi (art. 2470, comma 7 e art. 2471 c.c.) in cui viene in evidenza un interesse pubblicistico.

5. L’inadeguatezza delle modifiche e prospettive de iure condendo

La semplificazione del procedimento relativo alla cessione delle partecipazioni sociali di s.r.l. costituisce senza alcun dubbio un obiettivo auspicabile, in linea tra l’altro con gli obiettivi propri delle proposte di diritto comunitario uniforme in materia di società.

Anche la scelta di semplificare tale procedimento privilegiando il registro pubblico (registro delle imprese) anziché quello privato (libro dei soci) è apprezzabile, a patto, però, che, da un lato, la stessa sia accompagnata da alcuni aggiustamenti all’attuale regime pubblicitario degli assetti proprietari delle s.r.l. che rendano il registro un vero e proprio libro dei soci pubblico on-line; e, dall’altro lato, si colmino le lacune derivanti dal venir meno del controllo svolto “a valle” dagli amministratori in sede di iscrizione nel libro soci e si chiarisca la reale portata dell’efficacia riconosciuta dal nuovo art. 2470 comma 1 c.c. al deposito dell’atto di cessione presso il registro delle imprese.

Quanto al primo aspetto, non si può non pretendere, per un fluido esercizio dei diritti sociali, che il registro delle imprese sia idoneo a fornire quel quadro riepilogativo degli assetti proprietari che la prassi fino ad oggi vigente riproduceva nel libro dei soci e, soprattutto, che la legge rendeva pubblico con l’obbligo sancito dall’ora modificato art. 2478-bis comma 2 c.c. (obbligo di deposito annuale, unitamente al bilancio, dell’ “elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali”). E’ realistico che gli uffici del registro delle imprese si organizzino per rendere possibile, già a partire dal 30 marzo 2009, tale risultato, ma è inopportuno che ciò avvenga, d’ora in avanti, in assenza di chiare norme di rango primario.

Quanto al secondo aspetto, la questione fondamentale riguarda la possibilità che la società, attraverso i propri amministratori o attraverso il presidente dell’assemblea dei soci, contesti ad un socio titolare dei diritti sociali secondo le risultanze del registro delle imprese la mancanza di tale titolarità, per errore da parte dell’ufficio del registro delle imprese oppure per l’operatività in senso contrario della regola speciale di conflitto di cui all’art. 2470 comma 3 c.c. (non toccato dall’ultima riforma). Sotto tale profilo, l’aver ricondotto l’efficacia nei confronti della società al deposito (del titolo presso il registro delle imprese) comporta che la stessa possa esser contestata dalla società anche a prescindere dal preventivo esperimento di una cancellazione della relativa risultanza pubblicitaria secondo la procedura di cui all’art. 2191 c.c.

La circostanza che il legislatore abbia fatto riferimento al deposito (e non all’iscrizione) impedisce allo stato attuale di ricollegare lo stesso al contenuto di uno specifico atto; tanto che, verosimilmente proprio in ragione delle difficoltà che ne derivano, la Circolare Unioncamere dell’11 febbraio 2009, prot. 2453 sembra propendere per l’attribuzione di efficacia del trasferimento al momento dell’iscrizione, e non al mero deposito. Ma si tratta, chiaramente, di un’interpretazione antiletterale della norma.

È, quindi, auspicabile che un’eventuale intervento correttivo, da operarsi con norma di rango preferibilmente primario, muova comunque nella direzione:

- o di assicurare che, anche a seguito del semplice deposito, si possano desumere dal protocollo tutte quelle evidenze ora mancanti e che consentono il riscontro della sussistenza dei presupposti statutari (assenza di limiti alla circolazione) per legittimarsi come socio e conseguentemente esercitare i diritti sociali;

- o, in subordine, di ricondurre non a quello del deposito ma all’iscrizione il momento legittimante, con possibilità, in caso di iscrizione eseguita in assenza dei presupposti, di azionare il rimedio di cui all’art. 2191 c.c. Quest’ultima via, peraltro, implica il pregiudizio delle ragioni di celerità che avevano portato il legislatore a privilegiare il momento del deposito quale presupposto per l’iscrizione nel libro soci, senza dover comunque attendere l’esito del procedimento amministrativo di iscrizione. Per rimediare a siffatto inconveniente, che può provocare un ritardo nella legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, sarebbe allora opportuna l’introduzione di una disposizione che comporti una riduzione dei termini del procedimento alla stregua di quanto prevede il comma 8 dell’art. 11 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581(31).

Il riconoscimento dell’efficacia nei confronti della società al momento del deposito urta peraltro contro la scelta compiuta del legislatore del 2003 nell’art. 2470 comma 3 c.c., e cioè di fondare la norma speciale di conflitto tra più acquirenti della medesima partecipazione sociale non solo sul dato oggettivo della priorità dell’iscrizione, ma anche su dato soggettivo della buona fede dell’acquirente; se non si vuole paralizzare la stessa norma di conflitto, il secondo acquirente “certo” della mala fede del primo deve potere accedere all’esercizio dei diritti sociali anche in assenza di una conforme risultanza del pubblico registro; se si ritenesse che non si possa comunque prescindere dal preventivo esperimento di una cancellazione della relativa risultanza pubblicitaria secondo la procedura di cui all’art. 2191 c.c., il secondo acquirente si dovrebbe attivare immediatamente al fine di modificare le risultanze del registro delle imprese richiedendo, ottenendo e depositando-iscrivendo atto giudiziale cautelare di sequestro o, addirittura, di cancellazione della precedente iscrizione; procedimento, quest’ultimo, peraltro difficilmente compatibile con l’approfondimento normalmente richiesto al fine di esprimere un giudizio sull’esistenza di una mala fede; in altre parole, l’elemento soggettivo introdotto nella regola speciale di conflitto di cui all’art. 2470 comma 3 c.c. non può convivere, comunque si interpreti la nuova normativa, con un registro delle imprese portatore di certezza e di sicurezza giuridica, come è nelle intenzioni del legislatore del 2009.

Il riconoscimento dell’efficacia nei confronti della società al momento del deposito, conseguente alla eliminazione del libro soci, comporta anche l’eliminazione del preventivo controllo da parte degli amministratori sulla vicenda circolatoria; ma un registro delle imprese portatore di certezza e di sicurezza giuridica richiede invece che l’esercizio dei diritti sociali sia subordinato ad un efficace controllo di tipo preventivo in merito all’avvenuto rispetto delle regole organizzative del “gruppo” (clausola di prelazione, di gradimento, ecc.).

Tale certezza, soprattutto a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 36 comma 1-bis del d.l. 112/2008 convertito con modificazioni nella l. 133/2008(32), sembra che non possa più essere garantita, a meno che non si ritenga da un lato che tale specifico controllo costituisca un precipuo compito del notaio (in quanto pubblico ufficiale, e non solo in quanto libero professionista) che interviene ex art. 2470 comma 2 c.c. in sede di ricevimento o autenticazione dell’atto di cessione; dall’altro lato che tale compito del notaio, che appare essenziale se si vuole addivenire ad una reale semplificazione del procedimento e ad una reale valorizzazione del pubblico registro, debba ritenersi, come prospettato in dottrina ed anche in giurisprudenza, tuttora necessario, pena la violazione della disciplina che presiede all’attuazione della pubblicità commerciale, anche all’interno della nuova procedura in cui la trasmissione al pubblico registro dell’atto è affidata ad altro soggetto.

Quest’ultima interpretazione, che ha dalla sua anche una maggiore coerenza con il sistema della pubblicità commerciale(33), sembra oggi avere un’ulteriore conferma dalla modifica dell’art. 2470 c.c., non essendovi più altra alternativa al controllo “a monte” in sede di atto di trasferimento; ciò specialmente ove si consideri la rilevanza del controllo di legalità cui il pubblico ufficiale, e solo il pubblico ufficiale, è tenuto nell’espletamento delle proprie funzioni.

Eliminata, a seguito del recente intervento normativo, la possibilità del controllo “a valle” degli amministratori e reso derogabile il controllo notarile di legalità, si pregiudicherebbero gravemente la sicurezza dei traffici giuridici e la stabilità degli atti sociali, in piena controtendenza con i principi ispiratori della riforma del diritto societario(34).

Conclusioni

In definitiva, perché gli obiettivi del legislatore (semplificazione e certezza del pubblico registro) possano essere realmente conseguiti, occorrerebbe completare la riforma di cui all’art. 16 commi 12-quater ss. c.c. con i seguenti ulteriori interventi legislativi:

    • - prescrizione della necessità che il registro delle imprese contenga un quadro riepilogativo degli assetti proprietari, ai fini dell’esercizio dei diritti sociali;
    • - conferma dell’efficacia, ai fini dell’esercizio dei diritti sociali, del semplice deposito, per evitare che la lungaggine del procedimento amministrativo di iscrizione operi a danno dell’interessato, purché il protocollo dell’ufficio sia in grado, limitatamente a tali atti, di individuare, anche per relationem al titolo, il relativo contenuto. In alternativa, sostituzione dell’iscrizione dell’atto nel registro delle imprese al mero deposito, accompagnata da una norma che imponga un termine certo e breve per il completamento del procedimento. Resta salva, comunque, la possibilità di regolamentare statutariamente l’efficacia del trasferimento della partecipazione sociale nei confronti della società, subordinandola all’iscrizione nel libro soci “volontario”, la cui istituzione deve risultare da apposito campo nella domanda di iscrizione della società o delle modifiche statutarie nel registro imprese;
    • - eliminazione del requisito soggettivo della buona fede nella norma di conflitto di cui all’art. 2470 comma 3 c.c., che assumerà di conseguenza una valenza puramente oggettiva al pari di quanto avviene per la norma di conflitto immobiliare di cui all’art. 2644 c.c.;
    • - espressa previsione normativa che ribadisca la necessità dell’intervento notarile di autenticazione in ogni caso, non potendosi riconoscere la responsabilità del controllo preventivo in questione, che diviene molto più pregnante di quello fino ad oggi svolto dallo stesso notaio, a soggetti che non operino istituzionalmente in regime di imparzialità e di specifica responsabilità e soggezione a controllo, in quanto non pubblici ufficiali.

(1) Notari – Zabban, Taglio improvvido al libro soci delle Srl, ne Il Sole 24Ore, del 10 febbraio 2009, 25.
(2) Petrelli, La soppressione del libro soci delle s.r.l., di prossima pubblicazione su Le società e rinvenibile in una prima versione sul sito www.gaetanopetrelli.it.
(3) Petrelli, La soppressione del libro soci delle s.r.l., cit.
(4) Ancora Petrelli, La soppressione del libro soci delle s.r.l., cit , che richiama anche l’art. 6, comma 3, lett. d), del D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 e rileva che nelle cooperative non è richiesta, secondo l’orientamento prevalente, l’iscrizione nel registro delle imprese della titolarità delle quote sociali, né delle modifiche successive della compagine sociale e che già prima della riforma, si riteneva che “nel rapporto con la società cooperativa, lo status di socio ha fonte contrattuale, costituendosi con l’incontro della volontà dell’aspirante con quella espressa dall’ente; conseguentemente, la qualità di socio e la sua opponibilità nel rapporto con la società non sono condizionate dalla annotazione della delibera nel libro soci” (in tal senso Cass. 26 maggio 2006, n. 12627, in Società, 2007, p. 574, ed in Giur. comm., 2007, II, p. 781)
(5) Maltoni, La partecipazione sociale, in caccavale – Magliulo – Maltoni – Tassinari, La riforma della società a responsabilità limitata, II edizione, Milano, 2007, 176.
(6) Maltoni, La partecipazione sociale, cit., 177, Revigliono, Il trasferimento di quota di società a responsabilità limitata, Milano, 1998, 208.
(7) Maltoni, La partecipazione sociale, cit., 177. In tal senso la dottrina (Santini, Società a responsabilità limitata, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1992, 140 ss.; Rivolta, La società a responsabilità limitata, in Tratt. Cicu - Messineo, Milano, 1982, 217 ss.) e la giurisprudenza (Trib. Bologna 24 dicembre 2005, in Foro pad., 2006, I, 698; Trib. Napoli 17 luglio 2003, in Società, 2004, 495; Trib. Milano 19 gennaio 1999, in Società, 1999, p. 967; Cass. 23 gennaio 1997, n. 697, in Società, 1997, 647; App. Milano 12 luglio 1991, in Società, 1991, 1503; Cass. 7 novembre 1989, n. 4647; Cass. 25 maggio 1981 n. 3419, in Giur. it., 1982, I, 1, 350) prevalenti.
(8) Petrelli, La soppressione del libro soci delle s.r.l., cit.
(9) Maltoni, La partecipazione sociale, cit., 179
(10) In caso di attribuzione di particolari diritti a singoli soci, l'atto costitutivo può liberamente stabilire sia il regime di circolazione delle loro partecipazioni, sia la sorte dei particolari diritti in caso di alienazione parziale o totale delle partecipazioni medesime.
(11) Petrelli, La soppressione del libro soci delle s.r.l., cit.
(12) Petrelli, La soppressione del libro soci delle s.r.l., cit.
(13) Petrelli, La soppressione del libro soci delle s.r.l., cit.
(14) Petrelli, La soppressione del libro soci delle s.r.l., cit., il quale rileva come da ciò derivi un sacrificio dell’eventuale interesse delle parti a posticipare l’efficacia della cessione nei confronti della società.
(15) Notari, Disposizioni generali della società per azioni. Conferimenti. Azioni, in AA.VV., Diritto delle società di capitali [Manuale breve], Milano 2003, 71 e ss.; Ieva, Le clausole limitative della circolazione delle partecipazioni societarie: profili generali e clausole di predisposizione successoria, in Consiglio Nazionale del Notariato, Studi sulla riforma del diritto societario, Milano, 2004, 236 ss.
(16) Riguardo, ad esempio, al mancato rispetto della clausola di prelazione, la giurisprudenza oscilla, oscilla fra la tesi prevalente della conseguenza della semplice inefficacia (Tribunale Milano novembre 2005, in Corr. Merito, 2006, 29; Tribunale Roma, 8 luglio 2005, in Riv. not., 2006, 541; Tribunale Catania, 5 maggio 2003, in Nuovo dir. 2004, 634; Tribunale. Milano, 23 settembre 1991, in Società, 1992, 357; Trib. Roma, 4 maggio 1998, in Vita not., 305; Tribunale Catania 6 febbraio 2003, in Giur. comm. 2003, II, 761) nei confronti della società e quella più risalente e minoritaria della nullità del trasferimento (Cass., 21 ottobre 1973, n. 2763, in Giur. comm., 1975, II, 23; Cass., 10 ottobre 1957, n. 3702, in Giur. it., 1958, I, 1, 548; Tribunale Trieste 14 agosto 1998, in Giur. comm. 1998, II, 736; Tribunale Napoli 12 maggio 1993, in Dir. e giur. 1994, 439; Tribunale Catania 28 febbraio 1991, in Riv. dir. comm. 1991, II,577; Tribunale Napli, 19 febbraio 1991, in Dir. e giur. 1992, 942; Tribunale Napoli, 20 febbraio 1989, in Dir. e giur. 1991, 683; Tribunale Napoli 12 ottobre 1988, in Dir. fall. 1989, II,1180; Tribunale Perugia 8 marzo 1982, in Riv. not., 1983, 204).
(17) Per la quale Santini, Società a responsabilità limitata, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1992; sub art. 2479, 105. Racugno, Società a responsabilità limitata, in Enc. dir., XLII, Milano 1990, 1057; Paolucci, La società a responsabilità limitata, in Trattato Rescigno, vol. XVII, Torino, 1985, 279; contra nel senso della qualificazione della quota come bene immateriale Ferri, Le società, in Trattato Vassalli, vol. X, t. 3, Torino, 1985, 498; Cass. 12 dicembre 1986, n. 7409, in Giur. comm., 1987, II, 741
(18) Galgano, La società per azioni, in Trattato Galgano, vol. VII, Padova, 1988, 151; Ascarelli, Sui limiti statutari alla circolazione delle azioni e sui diritti individuali degli azionisti, in Riv. dir. comm., 1931, II, 496 ss.; Bigiavi, La clausola di gradimento al passaggio delle azioni, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1950, 19,. In giurisprudenza, Cass. 16 giugno 1954, n. 1054, in Foro it., 1955, I, 209.
(19) Rivolta, La società a responsabilità limitata, in Tratt. Cicu - Messineo, Milano 1982, 210; Id., Società a responsabilità limitata, in Enc. Giur., XXIX, Roma 1993, 17
(20) Come rileva, ad esempio, Petrelli, La soppressione del libro soci delle s.r.l., cit., prima della riforma si riteneva che gli amministratori avessero l’obbligo di verificare l’esistenza e la regolarità del negozio di cessione di quote, e potessero rilevare anche i vizi di inesistenza e nullità suscettibili di essere fatti valere anche dalla società sulla base di un interesse concreto (in giurisprudenza, Trib. Como 21 dicembre 1998, in Giur. it., 1999, p. 1449; Trib. Roma 8 luglio 1997, in Società, 1998, 77).
(21) Petrelli, La soppressione del libro soci delle s.r.l., cit.
(22) Petrelli-Maccarone, Le cessioni di quote di s.r.l. con firma digitale (tra la legge n. 133/2008 e la legge n. 2/2009), in corso di pubblicazione su Giur. Merito, 2009 (dattiloscritto consultato per la consueta cortesia degli AA.).
(23) Notari - Zabban; Taglio improvvido al libro soci delle Srl, cit.; Petrelli, La soppressione del libro soci delle s.r.l., cit., che sottolinea la probabile irragionevolezza, e probabile incostituzionalità, della disposizione e suggerisce la possibilità del ricorso ad un’interpretazione correttiva, facendo decorrere il termine dall’iscrizione nel registro delle imprese degli atti da cui deriva, o da cui risulta, la variazione della compagine sociale.
(24) Petrelli, La soppressione del libro soci delle s.r.l., cit.,
(25) Anche in assenza di apposita clausola statutaria, deve comunque ritenersi che il socio abbia l’onere di dimostrare alla società la propria qualità, nel momento in cui chiede di esercitare i propri diritti sociali. E’ altresì onere del socio comunicare tempestivamente all’ufficio del registro delle imprese la modifica del proprio domicilio, al quale gli amministratori, ai sensi dell’art. 2479-bis, comma 1, c.c., inviano gli avvisi di convocazione dell’assemblea, ed in genere le comunicazioni rilevanti ai fini dell’esercizio dei diritti sociali. In mancanza, l’assemblea è validamente convocata al domicilio precedentemente indicato: Cass. 13 luglio 2007, n. 15672, in Società, 2008, 47.
(26) Petrelli, La soppressione del libro soci delle s.r.l., cit.
(27) Notari – Zabban, Taglio improvvido al libro soci delle Srl, cit.
(28) Petrelli, La soppressione del libro soci delle s.r.l., cit.
(29) Petrelli, La soppressione del libro soci delle s.r.l., cit.
(30) Spada, Riflessioni sul regime transitorio del nuovo diritto delle società di capitali, in Riv. Not., 2003, 635 s
(31) “L'iscrizione è eseguita senza indugio e comunque entro il termine di dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda. Il termine è ridotto alla metà se la domanda è presentata su supporti informatici. L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda”.
(32) La norma ha dato luogo a due possibili letture: a) o si ritiene possibile l’iscrizione nel registro delle imprese di scritture private non autenticate (Zanetti (Manovra d’estate – (D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito): le nuove modalità di trasferimento delle quote di S.r.l., in Il Fisco, n. 32 del 1° settembre 2008, 5733 e ss.cit., 5734, nota 2), ma ciò si ripercuote gravemente sulla coerenza sistematica dell’ordinamento giuridico; b) oppure si afferma che non risulta possibile prescindere dall’autenticazione del documento[32], ritenendo allora che il legislatore si sia limitato ad introdurre meramente una nuova modalità di trasmissione telematica del documento, che comunque deve essere autenticato, pena la violazione della disciplina che presiede all’attuazione della pubblicità commerciale (Petrelli-Maccarone, Le cessioni di quote di s.r.l. dopo la conversione del d.l. n. 112 del 2008, in Notariato, 2008, 533; Spada, Una “postilla” in tema di cessione di quote con firma digitale, in Notariato, 2008, 538 s.; Petrelli- Maccarone, Le cessioni di quote di s.r.l. con firma digitale (tra la legge n. 133/2008 e la legge n. 2/2009), cit.; Civerra, Il trasferimento di partecipazioni di S.r.l. D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in Società, 2008, 1547 ss.; Limitone, La nuova norma tra intenzione del legislatore e pratica attuazione del testo normativo (come dire: non tutte le ciambelle riescono col buco), in Società, 2008, 1556 ss.
(33) Occorre ricordare come i documenti soggetti ad iscrizione presso il registro delle imprese devono pervenire nelle forme di cui all’art. 11 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (regolamento di attuazione in materia di istituzione del registro delle imprese) e precisamente: in copia autentica se trattasi di scrittura privata depositata presso un notaio; oppure, in alternativa, in originale con sottoscrizione autenticata. Deve precisarsi che il procedimento di attuazione della pubblicità nel registro delle imprese avviene attraverso due distinti procedimenti: a) il procedimento di iscrizione su domanda (art. 11, d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581): la domanda deve essere accompagnata dal deposito dell’atto da iscrivere (quest’ultimo in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio; altrimenti in copia autentica). La domanda riceve un numero di protocollo, cui seguirà l’iscrizione, una volta esplicati i controlli; b) il procedimento di deposito (art. 14, d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581): la domanda di deposito viene protocollata, e, una volta esplicati i controlli, l’atto soggetto a deposito sarà archiviato. Si osservi, in particolare, come in entrambi i casi si proceda ad un deposito: nel primo caso, però, il deposito dell’atto è solo prodromico alla sua futura iscrizione, mentre solo nel secondo caso si configura un “deposito” in senso tecnico. Per i bilanci, ad esempio, è previsto il semplice deposito; essi, però, non vengono “iscritti” nel registro e resi pubblici attraverso il sistema delle visure. Viceversa, per le quote di s.r.l., trattasi di deposito finalizzato all’iscrizione. Soltanto nel caso di deposito per l’iscrizione si è in presenza di un procedimento finalizzato a consentire l’accesso dell’atto al sistema della pubblicità commerciale e, dunque, è proprio a tale tipologia di atti da depositare che si riferisce la norma in esame (art. 11 D.P.R. 581/1995) nel richiedere la forma di scrittura privata con sottoscrizione autenticata. Occorre ulteriormente precisare che l’art. 11 D.P.R. 581/1995 si riferisce all’iscrizione di “atti” (richiedendo per essi la forma autentica) e non, invece, di “dichiarazioni” (quali ad esempio l’accettazione di carica degli amministratori o l’attestazione dell’avvenuta esecuzione di un aumento di capitale), le quali sono semplici dichiarazioni non negoziali di scienza, che non richiedono la forma autentica. La disposizione, dunque, si colloca in linea coerente con il principio di autenticità degli atti soggetti a iscrizione. Rinvenibile, ad esempio, negli artt. 2296, 2556, comma secondo, 2328, 2375, comma secondo, 2436, 2463, 2480 c.c. (così Maccarone – Petrelli, Le cessioni di quote, cit., 533. Sulla forma che debbono rivestire gli atti soggetti ad iscrizione, Bocchini, Manuale del registro delle imprese, Padova, 1999, 236 ss.; Tondo, Appunti sul ruolo del notaio nella pubblicità del registro delle imprese, in Trasparenza e pubblicità nell’attività dell’impresa, Milano, 1996, 275).
(34) Petrelli-Maccarone, Le cessioni di quote di s.r.l. con firma digitale (tra la legge n. 133/2008 e la legge n. 2/2009), cit.

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