La forma dell’accordo di scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi (art. 30 l.218/1995)
La forma dell’accordo di scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi (art. 30 l.218/1995)
di Franco Salerno Cardillo
Consiglio Nazionale del Notariato - Studio 05.09.10.46/UE
Pubblicato nella rivista Studi e Materiali CNN 1/2006, p. 632
1. L’accordo di scelta della legge applicabile.
A. Art. 30 della legge 31 maggio 1995 n. 218.
I rapporti patrimoniali tra coniugi nell’ambito del diritto internazionale privato sono disciplinati dall’art. 30 della legge 31 maggio 1995 n. 218(1), il quale stabilisce che:
"I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali(2). I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.
L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato.
Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l'opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano."
La legge di riforma del diritto internazionale privato, innovando rispetto alla precedente disciplina(3), ha introdotto la possibilità che i coniugi scelgano convenzionalmente la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali, sia pure a condizione che nei confronti dell'ordinamento prescelto vi sia un rapporto di connessione determinato dalla cittadinanza o residenza di almeno uno di essi (art. 30 comma 1°) .
Le caratteristiche essenziali di tale optio iuris, desumibili dall’art. 30, sono le seguenti:
- la scelta deve essere fatta per iscritto;
- può riguardare soltanto i rapporti patrimoniali e non anche quelli personali;
- lo Stato del quale la legge viene scelta, deve essere prescelto tra quelli di cui almeno uno dei coniugi è cittadino o nel quale uno di essi risiede;
- tale opzione è valida se è considerata tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stipulato.
Non v'è dubbio che la scelta della legge applicabile presenta enormi vantaggi, ed è sicuramente consigliabile ai coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni.
Essa infatti:
- inibisce l'applicazione del criterio di collegamento (stabilito all’art. 29) basato sulla localizzazione della vita matrimoniale, che talvolta è di difficilissima verifica;
- rende certa ed agevole la individuazione della legge applicabile;
- esclude l'applicazione dell'istituto del rinvio (art. 13 secondo comma lett. a);
- mantiene la sua efficacia fino a che non venga modificata con una nuova convenzione, e ciò ancorché dovessero mutare i criteri di collegamento "oggettivi" a causa del mutare delle varie connessioni (ad esempio, mutamento della cittadinanza, del domicilio, residenza, etc.)(4);
- in determinati casi può consentire ai coniugi di far reggere dalla stessa legge tanto i loro rapporti patrimoniali che quelli successori.
B. Rapporti tra l’art. 30 L. 218/1995 e l'art. 161 del codice civile.
La norma in esame (articolo 30 comma 1 e 2) non si pone in contrasto con quella di cui all'articolo 161 cod. civ., che vieta ai coniugi soggetti alla legge italiana di pattuire un generico riferimento a leggi alle quali non sono sottoposti.
Infatti:
- l’art. 161 c.c.:
- opera qualora si applichi la legge italiana, e più precisamente, il suo diritto materiale interno;
- consente ai coniugi di regolare i propri rapporti patrimoniali attraverso una recezione negoziale delle singole norme straniere espressamente - e non genericamente - richiamate, con la conseguenza che le stesse continueranno ad avere applicazione anche nel caso in cui la legge straniera dalla quale erano state tratte dovesse subire delle modifiche;
- l’art. 30 L.218/95:
- si muove su un piano internazionalprivatistico(5), consentendo la scelta di una determinata legge straniera;
- determina l'applicazione dell'intera normativa straniera scelta, e non delle singole norme, con la conseguenza che ogni sua modifica avrà immediata efficacia nei confronti dei coniugi che l'abbiano scelta (6);
- ricorrendone i presupposti, può consentire ai coniugi - limitatamente ai loro rapporti patrimoniali - di sottrarsi alla legge italiana e dunque anche all'art. 161 c.c..
2. Il problema della forma e della natura giuridica.
A. La forma.
L’art. 30, primo comma, seconda parte, stabilisce che “...I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.”
L’art. 30, secondo comma, stabilisce che “L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato.”
In ordine al problema della forma nella quale debba essere stipulato l’accordo di scelta della legge applicabile, in dottrina si sono formati due orientamenti.
- a) orientamento secondo il quale il requisito di forma è disciplinato dall’art. 30 primo comma.
Secondo un orientamento(7), il requisito di forma è stabilito al primo comma dell’articolo 30.
La forma necessaria – e sufficiente – sarebbe, dunque, quella scritta (“...possono tuttavia convenire per iscritto...”).
Il riferimento fatto dall’art. 30 secondo comma(8) alla legge scelta o a quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato, riguarderebbe soltanto i requisiti sostanziali dell’accordo di scelta, ma non anche quelli formali che, come detto, sarebbero disciplinati esclusivamente dal primo comma (cioè semplice forma scritta).
Seguendo questo orientamento, l’accordo di scelta potrebbe validamente redigersi in forma di semplice scrittura privata, senza ulteriori prescrizioni formali.
Queste ultime sarebbero necessarie al fine di eseguire gli adempimenti pubblicitari presso i registri di stato civile, attraverso l’annotamento a margine dell’atto di matrimonio nei limiti di cui all’art. 69 primo comma lett. b del Regolamento per la revisione e le semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (DPR 3 novembre 2000 n. 396) (9).
Tali ulteriori prescrizioni formali, tuttavia, non avrebbero alcuna rilevanza sotto l’aspetto della validità dell’accordo di scelta.
- b) orientamento secondo il quale il requisito di forma è disciplinato dall’art. 30 secondo comma.
Secondo altro orientamento(10) la legge scelta o quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato, alle quali il secondo comma dell’art. 30 rinvia per determinare la validità dell’accordo, disciplinerebbe non soltanto i requisiti di validità sostanziale, ma anche i requisiti di validità formale, nel senso che tali leggi potrebbero prescrivere prescrizioni formali più rigorose rispetto alla semplice forma scritta.
Diversi sono gli argomenti evidenziati dalla dottrina che inducono a preferire questo secondo orientamento, ed in particolare:
- da un punto di vista letterale, “il termine “validità” adoperato dal secondo comma dell’art. 30 contiene, semanticamente e giuridicamente, tutti i profili rilevanti: sia quelli relativi alla validità formale, sia quelli relativi alla validità sostanziale”(11);
- da un punto di vista storico, si esprime in tal senso la Relazione della commissione che elaborò il progetto di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, nonché la Relazione ministeriale al disegno di legge n. 1192(12).
B. La natura giuridica.
Una questione di notevole rilevanza giuridica è quella della natura giuridica dell’accordo di scelta.
Sul punto si sono formati due orientamenti (riportati qui di seguito sotto le lettera a e b).
a) La dottrina internazionalprivatistica formatasi subito dopo l’entrata in vigore della legge di riforma del diritto internazionale privato (L.218/1995), si è orientata nel senso di ritenere che l’accordo di scelta della legge applicabile svolge la sua rilevanza esclusivamente sul piano del conflitto di leggi ed ha, per l’appunto, natura giuridica di norma di conflitto e non di convenzione matrimoniale(13).
Nell’ambito di tale orientamento vi è poi chi(14) nega che l’accordo di scelta abbia natura di convenzione negoziale, affermandone, piuttosto, la natura di atto giuridico unilaterale; chi(15), pur ammettendo che sul piano logico sembrano esservi delle perplessità a qualificare il pactum de lege utenda come convenzione matrimoniale, al contempo riconosce innegabile che sotto il profilo delle applicazioni pratiche una tale qualificazione appare preferibile; e chi(16) considera le due fattispecie (accordo di scelta e convenzione matrimoniale) non assimilabili quanto alla natura giuridica, ma certamente quanto agli effetti.
b) La dottrina civilistica più recente(17), si è invece, pronunziata nel senso di equiparare l’accordo di scelta della legge applicabile alle convenzioni matrimoniali.
In particolare è stato di recente affermato(18) che, per quanto ne sia concettualmente diverso, l’accordo di scelta della legge applicabile è del tutto analogo ad una convenzione matrimoniale, tanto nella sostanza che negli effetti(19), qualora di essa abbia l’identità di portata e di effetti(20).
c) Si ritiene preferibile assumere una posizione di compromesso rispetto ai due orientamenti sopra esposti:
- se da un lato è da condividere l’opinione – pressoché unanime - della dottrina internazionalprivatistica secondo la quale l’accordo di scelta della legge applicabile ha natura giuridica di norma di conflitto;
- dall’altro lato, va evidenziato il fatto che, a differenza delle altre norme di conflitto (ad esempio quelle che adottano quale criterio di collegamento la cittadinanza o la residenza) si pone l’ulteriore problema di individuare i requisiti di validità formale e sostanziale dell’accordo in relazione alla legge scelta o a quella del luogo di stipula.
Anticipando quanto verrà meglio precisato al paragrafo 3, si ritiene che non vi sia alcun impedimento teorico nell’affermare che l’accordo di scelta della legge applicabile ex art. 30 pur avendo natura giuridica internazionalprivatistica di norma di conflitto, tuttavia se stipulato in Italia con scelta della legge italiana debba rispettare i requisiti di validità formale e sostanziale previsti dalla legge italiana per le convenzioni matrimoniali, nella cui categoria è riconducibile stante la loro sostanziale identità di portata e di effetti.
C. Sintesi in ordine alle problematiche sulla forma e sulla natura giuridica.
Sulla base delle osservazioni fatte in ordine alla forma ed alla natura giuridica dell’accordo di scelta, consegue che:
- il primo comma dell’art. 30, nel fare riferimento alla forma scritta, disciplina unicamente il requisito di forma “minima” che l’accordo di scelta deve rispettare per valere quale criterio di collegamento.
Pertanto, se l’accordo di scelta di legge applicabile ai rapporti patrimoniali è fatto in forma orale, ancorché questa sia la forma prescritta nell’ordinamento prescelto o in quello dove l’accordo di scelta è stato effettuato, tuttavia esso non potrà valere quale criterio di collegamento e conseguentemente nei confronti di tali coniugi si continueranno ad applicare i criteri di collegamento oggettivi stabiliti all’art. 29.
- il secondo comma dell’art. 30, nel fare riferimento alla legge scelta o alternativamente a quella del luogo in cui l’accordo è stato stipulato, disciplina invece i requisiti di validità - formale e sostanziale - che l’accordo di scelta deve rispettare.
Pertanto, un accordo di scelta della legge tedesca fatto in Germania, per il diritto italiano avrà natura conflittuale, ma dovrà necessariamente essere stipulato in forma di atto pubblico a pena di nullità, perchè tale è la forma ad substantiam prevista per tale fattispecie dalla legge tedesca (che la considera una vera e propria convenzione matrimoniale).
In definitiva, il primo comma dell’art. 30 regolamenta l’aspetto formale in maniera compiuta soltanto sotto il profilo internazionalprivatistico, e sotto questo aspetto richiede soltanto un requisito di forma minima (forma scritta).
Ma lì si ferma, demandando alla legge scelta o quella del luogo di stipula il compito di determinare i requisiti di validità formale e sostanziale dell’accordo.
La ratio è proprio quella di rispettare il più possibile le esigenze di carattere formale e sostanziale sottese all’accordo di scelta (nel senso dei suoi effetti sostanziali), che sono ben diverse in ciascun ordinamento.
Del resto, se è vero che - come anche parte della dottrina internazional-privastistica riconosce(21) - vi è una sostanziale identità di effetti tra accordo di scelta e convenzione matrimoniale, va evidenziato che vi sono paesi nei quali per la scelta o modifica di un regime matrimoniale occorre l’atto pubblico, ve ne sono altri dove occorre addirittura la omologazione/autorizzazione giudiziale, ed altri ancora nei quali, al contrario, non esiste neanche la nozione di regime matrimoniale (es. Inghilterra).
3. La forma dell’accordo di scelta della legge italiana stipulato in Italia.
Nel paragrafo che precede si è affermato il principio generale secondo il quale l’accordo di scelta della legge applicabile è disciplinato, quanto ai requisiti di validità formale e sostanziale, alternativamente, dalla legge scelta o da quella del luogo di stipula.
A questo punto occorre chiedersi quale debba essere la forma dell’accordo di scelta ex art. 30, che frequentemente interesserà la pratica notarile: l’accordo di scelta della legge italiana stipulato in Italia.
In tale ipotesi la legge scelta e quella del luogo di stipula convergono in unica legge: quella italiana.
Il problema sarebbe di immediata soluzione qualora si aderisse alla tesi riportata al superiore paragrafo 2 A. a), secondo la quale il requisito di forma dell’accordo di scelta è compiutamente disciplinato dal primo comma dell’articolo 30.
Aderendo a tale tesi, infatti, ai fini della validità dell’accordo di scelta, sarebbe sufficiente la forma scritta (semplice scrittura privata)(22).
La questione, invece, diventa più complessa aderendo alla tesi preferibile, riportata al superiore paragrafo 2 A. b), secondo la quale i requisiti di validità formale e sostanziale sono disciplinati – sulla base di quanto stabilito dal secondo comma dell’art. 30 – dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l’accordo è stato stipulato.
Rimane pertanto da individuare il requisito di validità formale stabilito dalla legge italiana.
Va subito precisato che, pur in mancanza di ulteriori indicazioni normative, non si ritiene ammissibile fare riferimento al primo comma dell’art. 30 (che prescrive la semplice forma scritta).
Seguendo l’orientamento ritenuto preferibile (riportato al paragrafo 2 A b), sarebbe infatti una contraddizione affermare che:
- se la legge scelta e la legge del luogo di stipula è straniera, allora la forma scritta (di cui all’art. 30 primo comma) vale come requisito di forma minima, ma i requisiti di validità formale sono regolati dalla legge straniera, che potrebbe prevedere prescrizioni formali ulteriori;
- se, invece, la legge scelta e quella del luogo è la legge italiana, allora la forma scritta di cui all’art. 30 primo comma non vale più come requisito di forma minima, ma vale come requisito di forma tout court (cioè come requisito di validità formale).
In definitiva, il requisito di forma scritta di cui al primo comma dell’art. 30 non può valere come forma minima in taluni casi (se riferito ad una legge straniera) e come forma tout court in altri (se riferito alla legge italiana).
Piuttosto, il requisito di forma tout court va sempre individuato sulla base della legge scelta o del luogo di stipula, senza limitarsi al requisito di forma minima (forma scritta) indicato al primo comma che, come precisato nel paragrafo che precede, è e resta in ogni caso un requisito di forma – appunto minima - che rileva unicamente affinchè l’accordo di scelta possa valere come criterio di collegamento(23).
Non potendo fare ricorso al primo comma dell’art. 30, i requisiti di validità formale vanno ricercati altrove, avuto riguardo al fatto che con la disciplina di cui al secondo comma dell’art. 30 (che per i requisiti di validità formale e sostanziale rinvia alla legge scelta o del luogo di stipula), il legislatore ha dimostrato di voler privilegiare gli aspetti sostanziali della fattispecie ad evidente tutela degli interessi alla stessa sottesi.
In tale ottica appare di tutta rilevanza il fatto che l’accordo di scelta della legge applicabile abbia una sostanziale identità di portata e di effetti rispetto alle convenzioni matrimoniali.
Aderendo parzialmente alle recenti tesi della dottrina civilistica(24) ed in linea con quanto già affermato da un precedente studio del CNN(25) e da altra dottrina notarile(26), si ritiene pertanto che non vi sia alcun impedimento teorico nell’affermare che l’accordo di scelta della legge applicabile ex art. 30 pur avendo natura giuridica internazionalprivatistica di norma di conflitto, tuttavia se stipulato in Italia con scelta della legge italiana debba rispettare i requisiti di validità formale e sostanziale previsti dalla legge italiana per le convenzioni matrimoniali, nella cui categoria è riconducibile stante la sostanziale identità di portata e di effetti.
Pur nella molteplicità di definizioni(27) date alla “convenzione matrimoniale”, sembra ancora attuale quella secondo la quale trattasi di un “accordo tra due o più parti diretto a regolare più o meno compiutamente, la situazione patrimoniale di un determinato matrimonio”(28).
In linea generale la prevalente dottrina ricomprende nell’ambito delle convenzioni matrimoniali tutti quegli atti negoziali stipulati tra coniugi che determinano un regolamento pattizio del regime patrimoniale, prescindendo dal fatto che, come è stato affermato in giurisprudenza(29), con esse si deroghi o meno al regime legale(30).
Ora, l’accordo di scelta della legge applicabile ex art. 30 ha certamente le seguenti caratteristiche in comune con le convenzioni matrimoniali:
- riguarda esclusivamente i rapporti patrimoniali tra i coniugi (infatti i rapporti personali sono in ogni caso regolamentati dalle legge applicabile secondo i criteri di collegamento “oggettivi” indicati all’art. 29)(31);
- comporta una regolamentazione programmatica e futura dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, da un lato, impedendo l’applicazione della legge ad essi astrattamente applicabile e, conseguentemente, del regime legale ivi previsto; dall’altro, determinando l’applicazione del regime legale di cui alla legge scelta(32);
- ad esso sono sottese le medesime esigenze di tutela che ai coniugi sono riconosciute in occasione della stipula di una convenzione matrimoniale.
Con riguardo a quest’ultimo aspetto, è noto che le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate a pena di nullità per atto pubblico (art. 162, primo comma, codice civile) ed alla presenza dei testimoni (art. 48 legge notarile)(33), forma che il legislatore richiede soltanto in altre rarissime ipotesi: testamento per atto notarile, donazione, atti notarili con comparenti che non sanno leggere e scrivere o che non possono firmare.
La scelta del regime di separazione dei beni, invero, può anche essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio (art. 162, secondo comma, c.c.), ma secondo opinione pressoché unanime(34) questo tipo di scelta di regime soltanto apparentemente costituisce una eccezione al principio della forma solenne sopra indicata. In tale ipotesi, infatti, la scelta “si avvale della particolare solennità della celebrazione del matrimonio e quindi riceve da essa tutti i caratteri propri della natura di atto pubblico”, peraltro alla necessaria presenza dei testimoni sancita dall’art. 107 c.c..
La eccezionale solennità del formalismo al quale le convenzioni matrimoniali sono soggette, riflette con tutta evidenza la importanza degli interessi a tutela dei quali esso è posto.
Tale forma solenne è posta nell’esclusivo interesse dei coniugi. Essa, infatti, è destinata a richiamare la loro attenzione sull’importanza dell’atto e “ad invitarli ad una attenta ponderazione degli interessi in gioco”(35).
Dal punto di vista degli interessi da tutelare, infatti, non si vede che differenza ci sia tra una convenzione matrimoniale che consenta, ad esempio, il passaggio dal regime di separazione dei beni a quello della comunione legale ed un accordo di scelta del diritto applicabile che comporti la non applicazione di una legge che abbia un regime legale di separazione dei beni ed al contempo l’applicazione della legge italiana che prevede come regime legale quello della comunione legale dei beni.
Infine, una diversa soluzione comporterebbe l’applicazione di regole diverse in ordine alla capacità di agire, con conseguenze singolari nel nostro ordinamento.
Infatti, mentre di regola la capacità di agire è regolata dalla legge nazionale (art. 23, primo comma, prima parte)(36); per le convenzioni matrimoniali, invece, secondo la prevalente dottrina, valgono le condizioni speciali di capacità di agire (art. 23, primo comma, seconda parte), con la conseguenza che la capacità a contrarre una convenzione matrimoniale verrebbe disciplinata dalla stessa legge che disciplina i rapporti patrimoniali.
Pertanto, ipotizzando che uno dei coniugi sia un cittadino italiano minorenne ammesso a contrarre matrimonio, se all’accordo di scelta non si applicassero le regole formali e sostanziali delle convenzioni matrimoniali, questi potrebbe stipulare una convenzione matrimoniale ai sensi dell’art.165 c.c. in applicazione del principio habilis ad nuptias habilis ad pacta nuptialia, mentre non potrebbe stipulare un accordo di scelta della legge applicabile ai suoi rapporti patrimoniali in quanto ancora minorenne e dunque incapace di agire(37).
4. Regime di pubblicità alla luce del DPR 396/2000: cenni.
A. La problematica in generale.
Stante le difficoltà nel conoscere sia i criteri di collegamento, sia il contenuto della legge straniera applicabile, sia il regime matrimoniale in concreto operante, ed al fine di evitare il rischio che nessun cittadino si assuma la responsabilità di concludere contratti con uno straniero, l'articolo 30 comma 3°, opportunamente, stabilisce il principio di non opponibilità dei regimi patrimoniali fra i coniugi regolati da legge straniera, ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza o che non li abbiano ignorati per loro colpa.
A tutela della circolazione dei beni immobili, la norma da ultimo citata stabilisce, poi, che l'opponibilità del regime dei rapporti patrimoniali tra coniugi regolato da una legge straniera è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.
Una prima questione da risolvere è se - con riferimento agli immobili situati in Italia - per forme di pubblicità si debbano intendere quelle previste per i regimi patrimoniali (annotamento a margine dell'atto di matrimonio) ovvero quelle previste per gli immobili (trascrizione).
Nel nostro ordinamento la dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono che l'opponibilità del regime patrimoniale dipenda non tanto dalla pubblicità strettamente immobiliare (trascrizione) che avrebbe una funzione di mera pubblicità notizia, quanto da quella effettuata mediante l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio(38).
B. Il D.P.R. 396/2000.
Il regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396)(39), agli articoli 19, 64 e 69 ha introdotto tre norme che ampliano(40) notevolmente le possibilità per i coniugi stranieri di rendere opponibile ai terzi il loro regime patrimoniale ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell’articolo 30 della L. 218/1995.
L’art. 19(41) consente ai cittadini stranieri residenti in Italia di chiedere la trascrizione, nel comune dove essi risiedono, del matrimonio contratto all'estero.
Prima dell’entrata in vigore del citato regolamento, invece, la trascrizione del matrimonio tra stranieri contratto all’estero non era consentita(42).
Una volta trascritto l’atto di matrimonio, coerentemente e logicamente, dovrebbe esser consentito effettuare le relative annotazioni a margine, con l’enorme vantaggio per i coniugi stranieri di ottenere l’effetto della opponibilità ai terzi del loro regime patrimoniale.
A tale proposito, tuttavia, la circolare del Ministero dell’Interno MIACEL n. 2/2001 limita enormemente la portata pratica della norma al punto di renderla quasi irrilevante, affermando che le trascrizioni dei matrimoni di cittadini stranieri contratti all’estero “sono meramente riproduttive di atti riguardanti i predetti cittadini” ed “hanno il solo scopo di offrire agli interessati la possibilità di ottenere dagli uffici dello stato civile italiani la copia integrale degli atti che li riguardano così come formati all’estero”.
Secondo la citata circolare ministeriale, pertanto, a margine di tali trascrizioni non sarebbe consentita alcuna annotazione, con la conseguenza che ai coniugi non viene consentito di avvalersi del regime di pubblicità di cui ai registri dello stato civile al fine di opporre ai terzi il proprio regime patrimoniale.
Per la critica a tale posizione ministeriale si rinvia al citato studio del CNN, Commissione studi civilistici, N. 3850 dell’ 11/06/2002.
L’art. 64(43), secondo comma, consente ai coniugi di inserire nell’atto di matrimonio la scelta, contemporaneamente fatta, della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218.
La scelta del regime di separazione dei beni e la scelta della legge applicabile fatte in occasione del matrimonio vengono pertanto soggette alle medesime prescrizioni formali ed alla medesima disciplina.
L’art. 69(44), primo comma, lettera b), tra l’altro, prevede l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, oltre che delle convenzioni matrimoniali e delle relative modificazioni, anche della scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218.
V’è da chiedersi se ed in che misura il contenuto dei citati articoli 64 e 69, possa influire in ordine alle conclusioni alle quali si è giunti sulla forma e sulla natura giuridica dell’accordo di scelta.
Va infatti osservato che il regolamento sullo stato civile è entrato in vigore il 30 marzo 2001, dunque oltre cinque anni dopo l’entrata in vigore della legge 218/1995 sul nuovo diritto internazionale privato.
Invero, si ritiene che il contenuto dei citati articoli, non solo appare perfettamente coerente con le conclusioni alle quali si è giunti nei paragrafi precedenti, ma sembra darne una conferma.
Secondo la prevalente dottrina(45), infatti, la scelta del regime di separazione dei beni, ancorché dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio, ha pur sempre natura di convenzione matrimoniale e la equiparazione delle prescrizioni formali fatta dall’art. 64 tra la scelta della separazione dei beni e la scelta della legge applicabile effettuate in occasione del matrimonio, andrebbe giustificata proprio dalla identità di funzione e di interessi ad esse sottese(46).
Infine, il fatto che l’articolo 69, nell’elencare gli atti suscettibili di annotazione, preveda distintamente, da un lato, le convenzioni matrimoniali e relative modificazioni, dall’altro, la scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218, non solo non contraddice la impostazione sin qui data, ma al contrario ne costituisce una conferma, dal momento che l’accordo di scelta della legge applicabile concettualmente si distingue dalla convenzione matrimoniale (la cui nozione in alcuni paesi, come l’Inghilterra, neanche esiste).
5. Conclusioni.
Sulla base delle cose sopra dette, si giunge alle conclusioni che seguono:
A. La forma.
- Il primo comma dell’art. 30, nel fare riferimento alla forma scritta, disciplina unicamente il requisito di forma “minima” che l’accordo di scelta deve avere per valere quale criterio di collegamento;
- il secondo comma dell’art. 30, nel fare riferimento alla legge scelta o a quella del luogo in cui l’accordo è stato stipulato, disciplina i requisiti di validità - formale e sostanziale - che l’accordo di scelta deve rispettare.
Pertanto:
- l’accordo di scelta della legge applicabile vale come criterio di collegamento (impedendo l’applicazione degli altri criteri di collegamento oggettivi) soltanto se è redatto nella forma – minima – scritta;
- l’accordo di scelta della legge applicabile è disciplinato, tanto nella sostanza che nella forma, alternativamente dalla legge scelta o da quella del luogo di stipula.
B. La natura giuridica.
- L’accordo di scelta della legge applicabile ex art. 30 ha natura giuridica di norma di conflitto, distinguendosi concettualmente dalla convenzione matrimoniale;
- tuttavia non vi è alcun impedimento teorico nell’affermare che se viene scelta in Italia la legge italiana, l’accordo debba rispettare i requisiti di validità formale e sostanziale previsti dalla legge italiana per le convenzioni matrimoniali (cioè atto pubblico con testimoni), nella cui categoria è riconducibile stante la sostanziale identità di portata e di effetti.
C. La validità dell’accordo di scelta della legge applicabile per scrittura privata.
La questione va posta con riguardo ai requisiti di validità (formali e sostanziali) prescritti alternativamente dalla legge scelta o da quella del luogo dove l’accordo è stipulato.
Nulla questio, pertanto, se la legge scelta o quella del luogo dove l’accordo è stipulato prescrive la semplice forma scritta o addirittura non prescrive alcun requisito di forma(47): l’accordo di scelta redatto in forma di scrittura privata sarà perfettamente valido sotto il profilo formale(48).
Per quanto riguarda in particolare l’accordo di scelta della legge italiana stipulato in Italia, sulla base delle argomentazioni sopra riportate, esso rimane soggetto ai requisiti formali delle convenzioni matrimoniali: è pertanto richiesto l’atto pubblico con i testimoni.
Sul punto vale la pena sottolineare che secondo la prevalente dottrina(49) il vizio di forma rende nulle le convenzioni matrimoniali.
E’ chiaro che qualora si seguisse l’orientamento(50) secondo il quale la forma di cui al primo comma dell’art. 30 (forma scritta) costituisce un requisito di forma tout court, l’accordo di scelta della legge italiana stipulato in Italia, potrebbe legittimamente stipularsi con semplice scrittura privata.
La gravità delle conseguenze che potrebbero derivare dalla prospettata invalidità per vizio di forma, tuttavia, induce ulteriormente a preferire l’orientamento che prescrive il requisito formale più rigoroso.
(1) In mancanza di una diversa indicazione gli articoli in appresso citati si riferiscono alla predetta legge 218/1995.
(2) I rapporti personali sono a loro volta disciplinati dall’art. 29 il quale così recita:
“1. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune.
2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.”
(3) PATTI S., Sulla modificabilità del regime patrimoniale dei coniugi. Parere pro veritate., Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 1998, II, pp.220 ss.
(4) Secondo la dottrina prevalente, infatti, anche in ipotesi di perdita della cittadinanza o di modifica della residenza la scelta del diritto applicabile ai rapporti patrimoniali rimane in vita. Così CALO’ Introduzione (rapporti patrimoniali fra coniugi nel diritto internazionale privato italiano), in Diritto internazionale privato – regimi patrimoniali della famiglia nel mondo, I – America Latina, Milano 2002, p. 26; CALO’ Rapporti patrimoniali fra coniugi nel diritto internazionale privato italiano, in Notariato 2001, p. 617; LOPS, I rapporti patrimoniali tra coniugi, in La condizione di reciprocità. La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, a cura di IEVA, Milano 2001, p. 176-177; DOGLIOTTI, I rapporti familiari nel nuovo diritto internazionale privato, in Il diritto di famiglia e delle persone, 1997, I, p. 302; VILLANI, I rapporti patrimoniali tra coniugi nel nuovo diritto internazionale privato, in Giustizia Civile, 1996, II, p. 455-456; ZABBAN, I rapporti patrimoniali tra coniugi e la riforma del diritto internazionale privato, a cura del Comitato Regionale Notarile Lombardo, Milano 1966, p. 115-116; VIARENGO, in "Autonomia della volontà e rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato", Cedam 1996, p. 262 ss.; CONETTI, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, commento all’art. 30, in Le nuove leggi civili commentate, 1996, II, p. 1178; CLERICI, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, commento all’art. 30, in Rivista Diritto Internazionale Privato e Processuale, 1995, p. 1065; SALERNO CARDILLO, Regime Patrimoniale tra coniugi nel diritto internazionale privato italiano, Milano, Giuffrè Editore, 1998, p. 23.
(5) In tal senso si pronuncia la Relazione al progetto di legge di riforma sub art. 30; in dottrina MOSCONI Franco, La Legge applicabile alla capacità delle persone fisiche e ai rapporti patrimoniali tra coniugi, in La riforma del diritto internazionale privato e i suoi riflessi sull'attività notarile, Quaderni della Rivista del Notariato, Giuffrè Editore, Milano, 1991, p. 49.
(6) VIARENGO, op. cit. pp.264 ss.
(7) VILLANI, op. cit. p. 455; CONETTI, op. cit., p. 1177; LOPS, op. cit., p. 176-177; DOGLIOTTI, op. cit., p.301; PETRELLI, Formulario notarile commentato, Volume terzo, Tomo primo, Giuffrè, 2002, p. 355 ss.; VECCHI P.M., La scelta della legge regolatrice il regime patrimoniale dei coniugi, in Familia, 2003, p.70.
(8) Art. 30, secondo comma :
”L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato.”
(9) Parte della dottrina ritiene che per gli adempimenti pubblicitari presso i registri dello stato civile occorra in ogni caso la forma dell’atto pubblico. Così RUSSO, op. cit. p.471; in tal senso sembra anche CALO’, Rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato italiano, in Notariato, 2001, p. 619.
(10) VIARENGO, Autonomia della volontà, cit. p. 214, ss; GAROFALO, I rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato, Torino, 1997, p. 154; MOSCONI, Diritto internazionale privato e processuale. Parte speciale, Utet, Torino, 1997, p. 52; op. cit., p. 1066; BALLARINO, Diritto internazionale privato, Padova, 1999, p.430; ZABBAN, op. cit. p. 117.
(11) così testualmente GAROFALO, op. cit., p. 154.
(12) La relazione all’originario progetto di riforma predisposto dalla Commissione nominata nel 1985 dal Ministro di Grazia e Giustizia presentato il 26/10/1989 è pubblicato in Riv. dir. int. priv. proc., 1989, p. 933 ss e 961 ss.; la Relazione ministeriale al disegno di legge n. 1192, comunicato alla Presidenza del Senato il 29/04/1993, con riferimento all’art. 30, è pubblicata in POCAR, TREVES, CARBONE, GIARDINA, LUZZATO, MOSCONI e CLERICI, Commentario al nuovo diritto internazionale privato, Padova,, 1996, p. 397 ss..
(13) MOSCONI, op. cit., p.52; CONETTI, op. cit. 1177; VIARENGO, op. cit. p. 207; CLERICI, sub art. 29, in A.A.V.V., Commentario del nuovo diritto internazionale privato, cit., p. 162; CARELLA, Rapporti di Famiglia (dir. int. priv.), in Enciclopedia del diritto, Aggiornamento V, Milano, 2001, p. 912; nonché in Autonomia della volontà e scelta di legge nel diritto internazionale privato, Cacucci, Bari, 1999, p. 166- 167; VECCHI P.M., La scelta della legge regolatrice il regime patrimoniale dei coniugi, in Familia, 2003, p.70.
(14) CARELLA, Rapporti di Famiglia cit. p. 912; nonché in Autonomia della volontà cit. p. 166- 167.
(15) VIARENGO, op. cit, p. 208-209 e in Problemi di individuazione della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi e ruolo della volontà delle parti, Riv. Not., 2000, p. 1149 nota 44;
(16) CONETTI, op. cit., p. 1179.
(17) DE PAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato, Giuffrè, Milano, 2002, TOMO Primo, p. 101; Diritto Notarile, Le lezioni del notaio Vincenzo De Paola, Giuffrè, Milano, 2004, pp.264-266.
(18)RUSSO, Le convenzioni matrimoniali, in Il codice civile – Commentario, Giuffrè, Milano, 2004, p. 516.
(19) RUSSO, op. cit., p. 469.
(20) In realtà, l’Autore (RUSSO), definisce la convenzione matrimoniale come quell’atto regolamentare che stabilisce i criteri di distribuzione tra i coniugi della ricchezza acquisita durante il matrimonio “in alternativa al regime legale della comunione dei beni”. Conseguentemente, qualifica l’accordo di scelta della legge applicabile come convenzione matrimoniale soltanto nei casi in cui esso precluda l’operatività del regime della comunione legale (italiano) e sostituisca ad esso il diverso regime patrimoniale previsto dalla legge straniera scelta. Pur non condividendo la nozione di convenzione matrimoniale data dall’Autore, in quanto è da ritenersi troppo restrittiva (ad esempio, ne rimarrebbe fuori la costituzione di fondo patrimoniale; cfr. anche Cass. Civ., Sez. I, 27 novembre 1987 n. 8824), va riconosciuto che questa dottrina ha l’enorme pregio di affermare con chiarezza il principio secondo il quale non vi è alcun impedimento teorico nell’ammettere che l’accordo di scelta della legge applicabile ex art. 30, pur differenziandosene concettualmente, possa rientrare nella categoria delle convenzioni matrimoniali, qualora di esse abbia l’identità di portata e di effetti.
(21) Per tutti VIARENGO, Autonomia. cit, p. 208-209 e Problemi di individuazione... cit p. 1149 nota 44; CONETTI, op. cit., p. 1179.
(22) Utilizzando tale forma “minima”, tuttavia, non sarà possibile procedere all’annotamento dell’accordo di scelta a margine dell’atto di matrimonio (nei limiti di cui all’art. 69 primo comma lett. b del DPR 396/2000). Sul punto si veda la nota 9.
(23) Nè sembra sufficiente affermare che, dove ha voluto, il legislatore non ha mancato di richiedere una determinata forma per la validità della scelta della legge applicabile (la forma testamentaria nel caso dell'art. 46 n. 2; la forma della donazione nel caso dell'art. 56 n. 2). La lettura delle citate norme, infatti, può essere capovolta, nel senso che in queste disposizioni si parla espressamente di forma, mentre l’art. 30 comma primo prevede che “i coniugi possono convenire per iscritto”. Questa diversità può essere letta come un mero richiamo a un requisito minimo, rimettendo poi la questione della forma ai criteri di cui al secondo comma. In sostanza, invece di utilizzare l’espressione convenire per iscritto, si sarebbe parlato espressamente di forma scritta se questo fosse stato inteso come requisito necessario e sufficiente. La questione della forma è invece assorbita dalla legge scelta dalle parti o da quella del luogo di stipula dell’accordo.
In qualche misura, una situazione analoga si può rinvenire anche all’articolo 4. E’ vero che si tratta di giurisdizione e non di legge applicabile, tuttavia in questa norma si prevede che le parti possano indicare la giurisdizione competente “se l’abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo”. L’accettazione per iscritto non equivale alla forma richiesta, ma a un requisito minimo alternativo alla comparizione nel processo.
(24) DE PAOLA V. e RUSSO, citati alle note 19 e 20.
(25) TRAPANI, Studio CNN, Commissione studi civilistici, N. 3850 dell’11/06/2002, Il regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile. Considerazioni generali e riflessi sull’attività notarile.
(26) In tal senso ANDRINI, L’Autonomia negoziale dei coniugi nella riforma del diritto internazionale privato con particolare riguardo alla modifica delle convenzioni matrimoniali e dei patti conseguenti alla separazione personale, Vita Not., n. 1, 1996, p.7; 1996; Contra PETRELLI, op. cit., p. 355 ss.;
(27) CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, II, in CICU, MESSINEO (diretto da), Trattato di diritto civile e commerciale, VI, t. II, Milano, 1984, p. 5; DE PAOLA, op. cit., Tomo secondo, p. 32; GALASSO-TAMBURELLO, op. cit. p. 54; SACCO, Regime patrimoniale della famiglia, in Commentario alla riforma del diritto di famiglia, a cura di CARRARO, OPPO, TRABUCCHI, sub art. 162, p. 328; GABRIELLI, I rapporti patrimoniali tra coniugi, II, p. 13; A.e M. Finocchiaro, Diritto di famiglia. Legislazione. Dottrina. Giurisprudenza, I, p. 726 ss; RUSSO, op. cit., p. 77.
(28) BUSNELLI, voce Convenzione matrimoniale, in Enc. dir., Giuffrè, 1962, 513; definizione che secondo IEVA, Regime patrimoniale della famiglia“, vol. terzo, Giuffrè, 2002, p. 39 “colpisce per l’assoluta modernità”.
(29) Cass. Civ., Sez. I, 27 novembre 1987 n. 8824, Cass. Civ. Sez. I, 12 settembre 1997, n. 9034.
(30) Taluni autori (per tutti RUSSO, op. cit., pp. 75-77), argomentando dalla lettera dell’art. 159 c.c., limitano la nozione di convenzione matrimoniale ai soli “atti negoziali che pongono regimi patrimoniali alternativi al regime di comunione legale dei beni”. Ma tale concezione restrittiva è stata disattesa dalla giurisprudenza della Suprema Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 27 novembre 1987 n. 8824) che, chiamata a pronunziarsi sulla natura giuridica dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale da parte dei coniugi, ha accolto una nozione più ampia di convenzione matrimoniale. La Suprema Corte, privilegiando l’aspetto sostanziale degli interessi tutelati, ha compreso nell’ambito delle convenzioni matrimoniali quelli atti negoziali stipulati tra i coniugi che “riflettono la disciplina della proprietà o dell’acquisto dei beni e dei redditi tra coniugi”, prescindendo dal fatto che con esse si deroghi o meno al regime legale. E che dire poi delle convenzioni con le quali si passa dal regime di separazione dei beni al regime di comunione legale dei beni?
(31) Sembra infatti di grande rilevanza il fatto che mentre i criteri di collegamento “oggettivi” di cui all’art. 29, stante il richiamo di cui al primo comma dell’art. 30, hanno una portata generale nel senso che si riferiscono sia ai rapporti personali che patrimoniali dei coniugi, l’accordo di scelta invece - pur avendo anch’esso natura giuridica di criterio di collegamento – ha una portata ben più limitata riferendosi esclusivamente ai rapporti patrimoniali dei coniugi.
(32) In entrambi i casi, per maggior precisione terminologica più che di “regime legale” si dovrebbe forse parlare di “disciplina legale” applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi. Infatti, vi sono Stati (ad esempio l’Inghilterra) dove la nozione di “regime matrimoniale” non esiste. Tuttavia in tali ipotesi il regime – rectius la disciplina – applicabile coincide di fatto con un regime di separazione dei beni e quindi nella sostanza i termini della questione non cambiano.
(33) Non ritiene necessaria la presenza dei testimoni RUSSO, op. cit. 485, il quale afferma che l’art. 48 della legge notarile si riferisce ai “contratti di matrimonio” ed in tale nozione non sarebbero ricomprese le convenzioni matrimoniali.
(34) DE PAOLA, op. cit., Tomo Secondo, p. 94; RUSSO, op. cit. 484; GALASSO-TAMBURELLO, op. cit., p. 61; SANTORO PASSARELLI, Dottrine Generale del diritto Civile, Napoli, 1978 p. 106;
(35) Così RUSSO, op., cit., p. 484; DE PAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, vol. II, Milano 1995, p. 91 ss..
(36) VIARENGO, Autonomia cit., p. 217; VILLANI, op. cit. p. 455; CONETTI, op. cit., p. 1177; CLERICI, op. cit. p. 1066 nota 20; GAROFALO, op. cit., p. 155 ritiene che la capacità di stipulare il pactum de lege utenda, è regolata dalla legge scelta o da quella del luogo di stipulazione dell’accordo;
(37) VIARENGO, Autonomia … cit., p. 210, riporta la fattispecie per evidenziare le incongruità che derivano dalla qualificazione – peraltro dalla stessa condivisa – dell’accordo di scelta quale norma di conflitto piuttosto che come convenzione matrimoniale.
(38) Per una più ampia disamina riguardante i problemi della pubblicità dei regimi patrimoniali tra coniugi regolato da legge straniera e della loro opponibilità ai terzi, rinvia a SALERNO CARDILLO, op. cit., p.32 ss..
(39) Sull’argomento si veda lo studio della commissione studi civilistici dell’11/06/2002 n. 3850 redatto dal notaio TRAPANI Giuseppe.
(40) Almeno potenzialmente, stante la restrittiva interpretazione ministeriale dell’art. 19 - del tutto incondivisibile - più avanti riportata.
(41) Art. 19 (Trascrizioni).
1. Su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero. Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità straniera.
2. 2. Possono altresì essere trascritti gli atti dei matrimoni celebrati fra cittadini stranieri dinanzi all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia, se ciò è consentito dalle convenzioni vigenti in materia con il Paese cui detta autorità appartiene.
3. 3. L'ufficiale dello stato civile può rilasciare copia integrale dell'atto trascritto a richiesta degli interessati.
(42) Invero, continuano e rimanere impossibilitati ad avvalersi del sistema di pubblicità di cui ai registri dello stato civile, i coniugi stranieri che abbiano contratto matrimonio all’estero e che non siano residenti in Italia. Per essi infatti non è consentito trascrivere l’atto matrimonio nei registri dello stato civile. Per tali ipotesi è stato affermato che la norma potrebbe essere interpretata nel senso che il sistema di pubblicità al quale l'articolo 30 terzo comma fa riferimento sia: quello della annotazione a margine dell'atto di matrimonio presso i registri dello stato civile, tutte le volte in cui questa sia in astratto possibile trascrivere l’atto di matrimonio; quello della trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari, nei casi in cui non sia astrattamente possibile trascrivere il matrimonio (per l’appunto, nei casi di matrimonio contratto all’estero tra stranieri che non siano residenti in Italia). Così SALERNO CARDILLO, op. cit. p. 32 ss.
(43) Articolo 64 (Contenuto dell'atto di matrimonio)
1. L'atto di matrimonio deve specificamente indicare:
a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e la residenza degli sposi; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei testimoni.
b) la data della eseguita pubblicazione o il decreto di autorizzazione alla omissione, salvo il caso di cui all'articolo 101 del codice civile.
c) il decreto di autorizzazione quando ricorra alcuno degli impedimenti di legge, salvo il caso di cui all'articolo 101 del codice civile.
d) la menzione dell'avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile.
e) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie.
f) il luogo della celebrazione del matrimonio nei casi previsti dagli articoli 101 e 110 del codice civile, ed il motivo del trasferimento dell'ufficiale dello stato civile in detto luogo.
g) la dichiarazione fatta dall'ufficiale dello stato civile che gli sposi sono uniti in matrimonio.
2. Quando contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio gli sposi dichiarano di riconoscere figli naturali, la dichiarazione è inserita nell'atto stesso di matrimonio. Ugualmente si provvede nel caso di scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218.
(44) Articolo 69 (Annotazioni)
1. Negli atti di matrimonio si fa annotazione:
a) della trasmissione al ministro di culto della comunicazione dell'avvenuta trascrizione dell'atto di matrimonio da lui celebrato.
b) delle convenzioni matrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui all'articolo 163 del codice civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui all'articolo 193 del codice civile, e della scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218.
c) dei ricorsi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e delle relative pronunce.
d) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullità o di scioglimento del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia dell'autorità ecclesiastica di nullità del matrimonio; e di quelle che pronunciano la separazione personale dei coniugi o l'omologazione di quella consensuale.
e) delle sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione dell'atto di matrimonio.
f) delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione.
g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di uno degli sposi e di quelle che dichiarano l'esistenza dello sposo di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.
h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei provvedimenti di revoca relativi ad uno degli sposi.
i) dei provvedimenti di rettificazione.
(45) In tal senso: DE PAOLA VINCENZO, op. cit., Tomo Secondo, p. 94; RUSSO, op. cit, p. 214 ; CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, Vol. II, Giuffrè, 1984, pp.61-63 e nota 16; GALASSO – TAMBURELLO, Commentario del Codice Civile ScialoJa-Branca, Zanichelli Editore, 1998, sub art. 162, SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali di diritto civile, Napoli, 1978, p. 106;
(46) DE PAOLA VINCENZO, cit. Tomo Primo, pp. 101 - 103 e in Diritto Notarile, Le lezioni del notaio Vincenzo De Paola, Giuffrè, 2004, pp. 264 ss.. Dal citato articolo 64, l’Autore giunge a ricavare una piena equiparazione delle due fattispecie (accordo di scelta della legge applicabile e convenzione matrimoniale).
(47) Così avviene ad esempio nei sistemi anglosassoni. In tale ipotesi l'accordo di scelta può essere tranquillamente redatto per scrittura privata autenticata. L’esempio merita una particolare attenzione perché quello degli ordinamenti di common law è il caso più frequente di scelta di una legge diversa da quella italiana (effettuato al fine di evitare l'assoggettamento al regime di comunione legale che si avrebbe in virtù delle norme sul rinvio).
(48) Per i problemi relativi alla pubblicità presso i registri dello stato civile si rinvia a quanto precedentemente indicato nel testo ed in particolare alla nota n. 9. Ovviamente in caso di scrittura privata non autenticata rimarrebbero in ogni caso aperti i problemi relativi alla certezza della data, della provenienza delle sottoscrizioni, etc.
(49) Nel senso di ritenere nulle le convenzioni matrimoniali per vizio di forma, così come è letteralmente sancito all’articolo 162, primo comma, codice civile, è orientata la dottrina prevalente. Così CORSI, op. cit., p. 56; GRASSO, Il regime patrimoniale della famiglia, p. 384; SANTOSUOSSO, Il matrimonio e il regime patrimoniale della famiglia, p. 902; GALASSO – TAMBURELLO, op. cit, p.61; DE PAOLA, op. cit., Tomo Secondo, pp. 92 ss..
Parte della dottrina (RUSSO, op. cit., p. 215-216.), peraltro, argomentando dall’articolo 164 codice civile nella parte in cui prevede l’ammissibilità della simulazione delle convenzioni matrimoniali mediante controdichiarazioni scritte, giunge a diverse conclusioni. Secondo questa dottrina, infatti, il fatto che si riconosca tra le parti la validità di una convenzione matrimoniale dissimulata stipulata con una controdichiarazione scritta, consente di affermare il principio secondo il quale, a prescindere dall’esistenza di una convenzione matrimoniale simulata, “il “requisito” della forma pubblica delle convenzioni matrimoniali sia richiesto ai fini del loro apparire all’esterno, per tutelare l’affidamento dei terzi sul regime patrimoniale della famiglia e, inversamente, per consentire l’opponibilità ai terzi delle attribuzioni patrimoniali realizzate dalla operatività del regime patrimoniale “pubblico””(così testualmente RUSSO, op., cit., p. 216). Secondo la citata dottrina, pertanto, una convenzione matrimoniale redatta in forma di scrittura privata – autenticata o non – sarebbe valida tra le parti ma non opponibile ai terzi.
(50) Paragrafo 2 A. a).
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