Sulla trascrizione dei matrimoni fra stranieri contratti all’estero
Sulla trascrizione dei matrimoni fra stranieri contratti all’estero
di Emanuele Calò
Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 4191
Pubblicato nella rivista Studi e Materiali CNN 2/2003, p. 430

La nuova disciplina

Ai sensi del comma 3 dell’art. 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l'opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.

Nei riguardi della predetta pubblicità, un’autorevolissima fonte(1) così si esprime: “…. si ricorda che tale forma di pubblicità per la convenzione di scelta stipulata ex articolo 30, è stata recentemente introdotta dall'articolo 69 del D.P.R. del 03 novembre 2000 n. 396. (G.U. del 30 dicembre 2000 n. 303, suppl. ord.) intitolato "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997 n. 127(2)". È opportuno precisare che per effettuare l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio occorre che il matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile. Ciò è ammissibile soltanto per i matrimoni contratti all'estero tra coniugi di cui almeno uno sia cittadino italiano, ovvero contratti in Italia ancorché entrambi i coniugi siano stranieri, ovvero per i matrimoni contratti tra stranieri all'estero (o, in presenza di apposita convenzione, dinanzi l'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia) se i coniugi siano residenti in Italia e ne facciano apposita richiesta. Per il matrimonio contratto all'estero tra cittadini stranieri che non siano residenti in Italia non è prevista la possibilità di trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri di stato civile …”.

La circolare Miacel

La circolare MIACEL n. 2/2001 (Direzione Centrale delle Autonomie
Servizio Enti Locali Divisione Servizi Locali d'Interesse Statale N. 00102161-15100/397 - 26 marzo 2001, nei riguardi degli atti formati all'estero, si è così espressa:

“L'art. 19 si riferisce unicamente alla trascrizione, per intero, su richiesta degli interessati, di atti formati all'estero relativi a cittadini stranieri residenti in Italia.

Tali trascrizioni sono meramente riproduttive di atti riguardanti i predetti cittadini stranieri formati secondo la loro legge nazionale da autorità straniere. Esse hanno il solo scopo di offrire agli interessati la possibilità di ottenere dagli uffici dello stato civile italiani la copia integrale degli atti che li riguardano così come formati all'estero.

Dette trascrizioni, attesa la loro estraneità all'ordinamento giuridico italiano non possono, comunque, porsi in contrasto con quest'ultimo per ragioni di ordine pubblico. Sono, pertanto, fuori dall'ambito normativo dell'art.18 del DPR.

Gli atti trascritti sono comunicati all'ufficiale di anagrafe del comune come prescritto dall'art. 6 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, con l'avvertenza che trattasi di atti trascritti ai sensi dell'art. 19 del DPR. L'ufficiale di anagrafe ne prende atto, ma non può, riguardo al loro contenuto, rilasciare certificazioni.

La copia integrale degli atti medesimi (relativi a stranieri e formati all'estero) può essere rilasciata soltanto ai loro titolari, non potendo ammettersi che il nostro ordinamento, per la sua estraneità alle vicende di stato civile di stranieri, se pure residenti in Italia, supponga la esistenza di altri interessati alla trascrizione o al rilascio di copia di tali atti.

L'art.20 si riferisce, invece, solo a cittadini italiani che risiedano in Italia o all'estero e alla necessità che eventi relativi al loro stato civile, accaduti all'estero, siano registrati in Italia.

Ove tali eventi non siano stati registrati presso l'Autorità locale, o, benché registrati, non sia possibile ottenerne copia e il Consolato Italiano non sia in grado di accertare l'evento e, quindi, di emettere la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 20 del DPR, gli atti devono essere formati secondo quanto disposto dal tribunale della Repubblica nel cui circondario essi avrebbero dovuto essere registrati, ai sensi dell'art. 100 del DPR”.

Cenni sul dibattito nei riguardi della posizione assunta dalla pubblica amministrazione

Nei riguardi della circolare in parola, si è autorevolmente osservato(3) che “Tale interpretazione, particolarmente rigorosa, tanto da far sembrare del tutto irrilevante la trascrizione dei detti atti nel nostro ordinamento da parte dello straniero, suscita qualche perplessità. La richiesta di trascrizione tesa ad ottenere in fondo, secondo tale impostazione, la mera possibilità successiva di copia conforme da parte dell’ufficiale di stato civile dell’atto estero trascritto, non sembra costituire allora una novità copernicana nel sistema dello stato civile ormai consolidato quale risultante dalle varie norme succedutesi nel tempo. La rara dottrina che ha affrontato la questione, infatti, dubita che ad una “trascrizione” sia pure di un atto estero, da parte di uno straniero residente, non possano riconnettersi effetti di tipo pubblicitario e che il terzo comma dell’art.19 o.s.c., costituisca invero il limite del potere del pubblico ufficiale che ha proceduto alla trascrizione e contestualmente anche del diritto dello straniero. L’impiego del termine “trascrizione” infatti richiama una funzione pubblicitaria dell’atto, il cui inserimento nei registri dello stato civile può sempre esser inibito, proprio in forza del generale potere di rifiuto di cui all’art.7 o.s.c.. “Trascrivere” un atto nei registri di stato civile prelude poi alla possibilità di successive attività, ed in specie alla possibilità di annotare ulteriori successivi atti di stato civile a margine appunto del primo come trascritto. La facoltà del rilascio della copia dell’atto inserito nei registri solo all’interessato e non ad altri (come disciplinata dal 3° comma) concerne non la pubblicità dell’atto medesimo, bensì il mero fatto del rilascio stesso. Il riferimento alla trascrizione dei matrimoni celebrati – anche solo fra stranieri – purché dinanzi all’autorità diplomatica o consolare straniera in Italia, già prevista da alcune specifiche convenzioni internazionali, inserito nella medesima disposizione dell’ordinamento ha un senso solo ove alla “trascrizione” si dia un significato “pieno”…” Sempre nei riguardi della tematica in questione, un compianto Maestro(4), nella sua opera postuma, dà giustamente per scontata la novità che discende dalla riforma dell’ordinamento di stato civile.

Conclusioni

I principi ermeneutici non consentono di seguire l’interpretazione data dalla pubblica amministrazione, dianzi citata. Se, ex art. 12 Preleggi, “nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore” , non si vede come si possa inferire che il ricorso al termine “trascrizione” nell’art. 20, secondo comma O.S.C. possa avere un significato giuridico diverso da quello noto, in assenza di alcuna deroga o comunque di qualsivoglia altra indicazione che possa, anche indirettamente, emergere dall’ordinamento. Così come non si capisce perché l’art. 69 O.S.C., laddove prevede l’annotazione della professio iuris (comma primo, lett. b), ai sensi della legge 218/1995, debba escludere il caso degli stranieri coniugatisi all’estero e residenti in Italia.

A parte l’indecifrabile periodo riferito all’ordine pubblico contenuto nella circolare MIACEL in parola, per il quale rinviamo a quanto già esaurientemente spiegato da autorevole dottrina(5), resterebbero comunque da chiarire taluni punti. Ad esempio, si è detto che “l’imprecisione del termine “traduzione” contenuto nel citato art. 19 lascerebbe aperta la possibilità di corredare la richiesta di trascrizione da una traduzione non ufficiale(6). Basterebbe al riguardo ricordare come non esista in Italia la traduzione ufficiale per fugare ogni dubbio.(7)

Quanto alla ratio legis richiamata (“..hanno il solo scopo di offrire agli interessati la possibilità di ottenere dagli uffici dello stato civile italiani la copia integrale degli atti che li riguardano così come formati all'estero”) non si vede proprio per quale ragione il legislatore si sarebbe dovuto disturbare per creare una siffatta fattispecie, a sua volta, al solo scopo di sottrarre ai notai il compito di rilasciare loro una copia dell’atto.

Possiamo ipotizzare che alla radice di questa poco decifrabile interpretazione possa trovarsi la differenza non da poco fra matrimonio contratto fra stranieri all’estero e nella nostra giurisdizione. La quale differenza è tutta nell’art. 86 c.c. (richiamato dall’art. 116 c.c.), che fungerebbe da frangiflutti nei riguardi del temutissimo matrimonio poligamico. Argomento, quest’ultimo, che meriterebbe un apposito approfondimento e che esula da questa sede(8); basterebbe però rilevare come il citato art. 18 O.S.C., che pone l’espressa barriera dell’ordine pubblico, appaia più che sufficiente alla bisogna. Certo, sarà necessario farne applicazione, e semmai con mezzi più idonei che quello di arrestare il matrimonio contratto fra stranieri all’estero sulla battigia e dello stato civile e dell’efficacia della sua trascrizione.

A tale riguardo, sarà d’uopo rilevare che la citata normativa del nuovo ordinamento dello stato civile, rappresenta il punto d’approdo di un movimento d’idee inteso a consentire di rendere efficace la professio iuris prevista dal nostro nuovo sistema internazionalprivatistico. Naturalmente, la circolare in parola vanifica non solo il sospirato sbocco, ma anche buona parte del valore e della portata della professio iuris stessa, per di più, senza che alla base vi sia una norma che lo consenta, quasi che in un sistema di diritto bastasse una circolare per isterilire nei fatti quanto dal legislatore deciso. Fra l’altro, bloccando in sostanza la migliore opponibilità della professio iuris da parte di stranieri coniugati all’estero, vengono a porsi dei limiti all’autonomia privata, comprimendo di fatto un diritto fondamentale. Non bisogna dimenticare, inoltre, che se la posizione Miacel s’imponesse, verrebbe a crearsi un incomprensibile divario di trattamento fra matrimoni fra stranieri contratti in Italia e matrimoni fra stranieri (residenti in Italia) contratti all’estero.

Non sarebbe certo peregrino ipotizzare che la presa di posizione qui esaminata possa costituire una discriminazione, col senso e la portata previsti dal testo unico contenente disciplina dell’immigrazione e della condizione dello straniero (artt. 43 e 44 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)(9).

Non si tratta, certamente, di parificare cittadini e stranieri in ogni campo, anche a dispetto di ogni logica bensì: a) di far valere la legge nei riguardi di tutti senza discriminazioni, b) di imporre il principio della certezza del diritto e del ricorso legittimo alla pubblicità, a fronte di una norma e di un sistema che chiaramente lo consentono.


(1) F. Salerno Cardillo, Regime patrimoniale tra coniugi nel diritto internazionale privato italiano, Collana Studi Consiglio Nazionale Notariato, n. 12, Milano, 1998, (dall’aggiornamento presso Notartel).
(2) Le norme richiamate sono le seguenti
19. Trascrizioni.
1. Su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero. Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità straniera.
2. Possono altresì essere trascritti gli atti dei matrimoni celebrati fra cittadini stranieri dinanzi all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia, se ciò è consentito dalle convenzioni vigenti in materia con il Paese cui detta autorità appartiene.
3. L'ufficiale dello stato civile può rilasciare copia integrale dell'atto trascritto a richiesta degli interessati.
20. Certificazione sostitutiva.
1. L'autorità diplomatica o consolare che non è in grado di ottenere dalle autorità locali copie degli atti di stato civile formati all'estero, che devono essere trascritti in Italia, può rilasciare, ai sensi dell'articolo 49 del d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 200 dopo avere effettuato gli accertamenti del caso, una certificazione sostitutiva della documentazione non potuta acquisire che verrà trascritta presso i comuni italiani.
69. Annotazioni.
1. Negli atti di matrimonio si fa annotazione:
a) della trasmissione al ministro di culto della comunicazione dell'avvenuta trascrizione dell'atto di matrimonio da lui celebrato;
b) delle convenzioni matrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui all'articolo 163 del codice civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui all'articolo 193 del codice civile, e della scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218
c) dei ricorsi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e delle relative pronunce;
d) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullità o di scioglimento del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia dell'autorità ecclesiastica di nullità del matrimonio; e di quelle che pronunciano la separazione personale dei coniugi o l'omologazione di quella consensuale;
e) delle sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione dell'atto di matrimonio;
f) delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione;
g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di uno degli sposi e di quelle che dichiarano l'esistenza dello sposo di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei provvedimenti di revoca relativi ad uno degli sposi;
i) dei provvedimenti di rettificazione.
(3) G. Trapani, Il regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile. Considerazioni generali e riflessi sull’attività notarile. o l’art.12 o.s.c. che detta le modalità di redazione degli atti (Commissione Studi Civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato).
(4) V. De Paola, Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato, Tomo Primo, Milano, 2002, p. 98 ss.
(5) Trapani, Il regolamento…, cit.
(6) G. M. Riccio (citato da Trapani, Il regolamento.., cit.)
(7) Cfr. E. Calò, Traduzione (aspetti giuridici della), Contratto e Impresa, 1987, p. 325.
(8) Indicazioni bibliografiche e normative in: E. Calò , Diritto Internazionale Privato -
Regimi patrimoniali della famiglia nel mondo Volume I America Latina Prefazione di Luigi Ferrari Bravo, Collana Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, 2002.
(9) G. Baralis, La condizione di reciprocità, in: La condizione di reciprocità – La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato – Aspetti di interesse notarile, a cura di M. Ieva, Quaderni del Notariato, Collana diretta da P. Rescigno, F. Galgano, M. Ieva, vol. 10, Milano, 2001, p. 3 ss.
E. Calò, La nuova disciplina della condizione dello straniero, Quaderno di Notariato, Ipsoa, n. 3, Milano, 2000, passim, E. Cicchitti, L’azione civile contro la discriminazione ex art. 44 TU 286/98, Il lavoro nella giurisprudenza 2000, p. 734; M. G. Garofalo, M. Mc Britton, Immigrazione e lavoro: note al T.U. 286/1998, Riv. Giur. Lav. e Prev. Soc., 2000, (n° 3), p 505. In giurisprudenza, vedi Tribunale Firenze, ordinanza 30 dicembre 1999, Diritto Immigrazione Cittadinanza, 20001, p. 111, commento di L. Mughini, (p. 82) e Tribunale Milano, ordinanza 30 marzo 2000, Questione Giustizia, 2000, p. 596, commento di M. Bouchard. La norma in parola è stata sperimentata, notoriamente, soprattutto in sede sportiva, al riguardo cfr. E. Calò Sport e diritti fondamentali, nota a Trib. Pescara, 14 dicembre 2001, ord., Corriere Giuridico, 2002, p. 223; Revista Juridica del deporte, 2002, p. 177.
P. Morozzo Della Rocca, Gli atti discriminatori nel diritto civile, alla luce degli artt. 43 e 44 del T.U. sull’immigrazione, Dir. Fam., 2002, p. 112.

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