Profili fiscali ai fini dell'imposizione diretta del trasferimento in italia della sede di una società estera
Profili fiscali ai fini dell'imposizione diretta del trasferimento in italia della sede di una società estera
di Paolo Puri
Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 152-2008/T
Pubblicato nella rivista Studi e Materiali CNN, 4/2008, p. 1616
1. Premessa
Il presente Studio che costituisce l'aggiornamento di un precedente (n. 51/2001/T del 9 gennaio 2002) in tema di trasferimento in Italia della sede di una società estera si rende opportuno, pur in presenza di un quadro normativo sostanzialmente immutato, per tener conto di alcuni interessanti interventi sull'argomento della dottrina e della stessa amministrazione finanziaria(1).
2. Le imposte sul reddito e in particolare il valore fiscale da attribuire ai beni della società trasferita
2.1 I termini della questione
La sola ipotesi espressamente prevista dall'ordinamento è oggi quella, speculare al caso di specie, del trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali disciplinata con il meccanismo dell'exit tax (art. 166 TUIR)(2), ancora sprovvisto di una specifica disciplina positiva è invece il caso di trasferimento in Italia della sede di una società straniera. Per tale fattispecie, come già illustrato nel precedente studio, il problema è fondamentalmente quello dell'individuazione dei valori - storici ovvero attuali rispetto al momento del trasferimento - sulla base dei quali determinare le quote di ammortamento, le plusvalenze(3) e minusvalenze derivanti dall'utilizzazione e dagli atti di disposizione di tali beni, ma anche il plafond per le spese di manutenzione o i criteri per l'applicazione della normativa in tema di società c.d. di comodo.
Questione particolarmente avvertita in un momento storico (quello successivo alla c.d. riforma Tremonti) caratterizzato dal "ritorno a casa" delle holding estere in forza dell'introduzione del più favorevole regime riservato alle plusvalenze su partecipazioni (c.d. regime della partecipation exemption).
Il dibattito sul tema è peraltro circoscritto al confronto fra la tesi per la quale i valori fiscali dei beni "in ingresso" devono essere pari ai valori storici, in quanto più adeguati a rappresentare fiscalmente la continuità dell'esercizio dell'impresa, e la tesi accolta dalla dottrina maggioritaria che, invece, ritiene di far coincidere i valori fiscali con quelli correnti, soprattutto al fine di evitare il rischio di una doppia imposizione internazionale, peraltro inevitabile nel caso in cui lo Stato "di provenienza" prevedesse un regime di tassazione dei valori latenti al momento del trasferimento (c.d. regime di exit taxes)(4). Pur riconoscendo che una stima a valori storici può sembrare più semplice e snella in quanto si limita a riportare i valori delle scritture estere, già nel citato Studio n. 51/2001/T era parso più corretto aderire alla tesi del valore normale in entrata in quanto logica adozione del criterio del "valore normale in uscita", per determinare plusvalenze imponibili. Tesi che – pur con qualche limite - sembra potersi confermare pur in presenza di due recenti interventi dell'Amministrazione finanziaria.
2.2 L'interpretazione dell'Amministrazione Finanziaria così contenuta nella risoluzione n. 67 del 30.03.2007 e nella n. 345/E del 5 agosto 2008
Nella risoluzione n. 67/2007 l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul valore da attribuire ad una partecipazione in una società tedesca detenuta da una persona fisica in procinto di trasferirsi in Italia(5).
Va peraltro evidenziata la circostanza – di primario interesse ai nostri fini – che il soggetto istante, nell'interpellare l'Amministrazione finanziaria italiana, ha prospettato, oltre a quella già sommariamente descritta, anche la diversa ipotesi che, prima del suo trasferimento, la società partecipata trasferisse la propria sede in Austria.
La prima delle due prospettate ipotesi è espressamente disciplinata dal n.12 del protocollo allegato alla convenzione tra Italia e Germania contro le doppie imposizioni; tale disposizione prevede, infatti, che lo Stato "di arrivo" si impegna ad accettare quale valore fiscale della partecipazione, sulla base del quale calcolare le plusvalenze ivi soggette a tassazione, quello accertato dalle autorità dello Stato "di partenza" ai fini del calcolo delle imposte sui plusvalori latenti.
Con riferimento alla seconda delle due menzionate ipotesi, invece, non essendo rintracciabile alcuna espressa previsione convenzionale(6), l'Agenzia è stata costretta a fronteggiare il vuoto normativo ed a riconoscere che, il principio per cui i valori da attribuire ai beni "in ingresso" devono ritenersi quelli correnti, è principio generale da preferirsi a quello alternativo basato sui valori storici, in quanto "il più idoneo a salvaguardare il diritto al prelievo dello Stato nel quale si è avuto l'effettivo incremento di valore delle partecipazioni, ma anche il più efficace al fine di evitare sia fenomeni di doppia imposizione che salti d'imposta". Tuttavia tale affermazione - di per sé condivisibile - sembra condizionata all'esistenza di una exit tax nello Stato di provenienza.
Ancora più specifico il caso affrontato dalla Risoluzione n. 345/E del 5 agosto 2008 che esamina il trasferimento in Italia della sede legale di una holding lussemburghese costituita ai sensi del decreto granducale del 17 dicembre 1938(7). Nella Risoluzione citata relativamente al valore fiscale da attribuire ai beni (nel caso di specie partecipazioni) ricompresi nel patrimonio della società, l'Amministrazione Finanziaria, ricordato che "le soluzioni prospettabili alternativamente sono sostanzialmente due: quella del costo storico e quella del valore corrente al momento del trasferimento nel territorio nazionale", ha affermato che "il criterio del costo storico, alla base degli ordinari principi di determinazione del reddito d'impresa, può essere utilizzato nelle ipotesi, come quella del trasferimento di sede, caratterizzate dall'assenza di atti di natura traslativa dei beni da valutare e dall'esigenza di garantire la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti". Viceversa, secondo l'Amministrazione, "il criterio dei valori correnti,…, è ritenuto più idoneo a rappresentare situazioni di discontinuità giuridico-tributaria e di fuoriuscita di beni dal patrimonio del soggetto passivo d'imposta, nonché di evitare fenomeni di doppia imposizione nel caso in cui nello Stato estero fosse prevista la tassazione dei plusvalori latenti fino al momento del trasferimento (c.d. exit taxation)". Pertanto quando, come nel caso di specie, il trasferimento avvenga "in regime di continuità giuridico-civilistica senza atti traslativi nei confronti di altri soggetti e senza la tassazione delle plusvalenze latenti nel Paese di origine", i valori fiscali dei beni devono "coincidere con quelli basati sul criterio del costo d'acquisto sostenuto dall'impresa"(8).
In entrambe le risoluzioni, quindi, l'assunzione dei beni ai valori correnti risulterebbe condizionata dal pagamento di una exit tax nel paese di origine. Condizione della cui legittimità (e indispensabilità) si può invece dubitare.
2.3 Dubbi circa la sussistenza di exit taxes nell'ordinamento dello Stato "di partenza" quale condizione per l'assunzione dei beni "in ingresso" sulla base dei valori correnti
Se alle interpretazioni menzionate deve indubbiamente riconoscersi il merito di fare chiarezza in una materia in cui non era sinora rintracciabile alcuna casistica "ufficiale", avendo il pregio di ritenere applicabile il criterio del valore normale anche in assenza di espresse previsioni interne o convenzionali, non convince l'affermazione per cui ha ritenuto di farne applicazione "considerata la vigenza nello Stato membro di partenza di una normativa "exit tax" applicabile alle persone fisiche".
In altri termini, la posizione dell'Amministrazione è chiara nel limitare il proprio ambito applicativo ai casi in cui vi sia il rischio attuale di una doppia imposizione(9), ovverossia a quelle ipotesi in cui, secondo l'ordinamento dello Stato di provenienza, il trasferimento della residenza comporta realizzo delle partecipazioni ovvero dei beni aziendali in genere. Anzi nell'ultima interpretazione ministeriale sembra compiersi un passaggio ulteriore con l'affermazione(10) per cui è proprio l'assenza di una exit tax a non qualificare l'operazione come traslativa e dunque ad escludere per i "beni in entrata" l'applicazione del criterio della valutazione "a valore corrente".
Tuttavia, anche in tali ipotesi, sembrano rinvenibili considerazioni in favore del riconoscimento ai fini fiscali dei valori correnti dei beni del soggetto trasferito.
In primo luogo sembra criticabile il sillogismo exit tax-operazione traslativa e viceversa. Il carattere traslativo dell'operazione è infatti una qualificazione dell'operazione che discende dalla sua natura e che perciò si può escludere per quelle operazioni come il trasferimento extraterritoriale di sede che si svolgono su di un piano intersoggettivo. A sua volta la circostanza che in tali occasioni il Paese di origine preveda il pagamento di un'imposta è una scelta del sistema impositivo di provenienza che non vale a qualificare in senso traslativo un'operazione che tali caratteristiche non ha per sua stessa natura.
D'altra parte anche l'esistenza di un'exit tax estera può rivelarsi come un criterio insoddisfacente – e peraltro fino ad oggi non chiarito dalla prassi ministeriale - quando alla previsione generica non si accompagni un effettivo pagamento. E' infatti frequente l'ipotesi in cui lo stato di origine applichi come regola generale l'imposta, ma in concreto la plusvalenza (ad es. su partecipazioni) non sia tassata per la previsione del regime di partecipation exemption locale(11).
E' poi un'esigenza di simmetria, autorevolmente messa in luce(12), a richiedere che, per lo meno nel caso di soggetti che svolgono attività di impresa commerciale, siano tassate unicamente le plusvalenze generatesi nel periodo durante il quale il soggetto ha stabilito la propria residenza in Italia, e non già quelle generatesi prima, sulle quali sarà lo Stato di provenienza ad esercitare la propria potestà impositiva, eventualmente anche rinunciandovi.
In altri termini, non si vede perché lo Stato che pretende di tassare i plusvalori maturati da un imprenditore nel periodo di residenza sul territorio italiano, sebbene realizzati solo successivamente al trasferimento (in applicazione della c.d. exit tax), dovrebbe poter ritenere tassabili le plusvalenza maturate altrove, ma realizzate solo successivamente(13).
Soluzione che, d'altra parte, l'ordinamento ha accolto a proposito della disciplina della trasformazione eterogenea allorquando attraverso l'art. 171, comma 2 del TUIR(14) considera irrilevanti i plus e minusvalori maturati prima dell'inserimento del bene nel sistema d'impresa(15).
Infine non può trascurarsi che "la soluzione del valore normale inizia ad assumere una erta prevalenza anche a livello comunitario, anche se non di rado situandosi a livello meramente interpretativo"(16).
Esigenze di simmetria e coerenza del sistema tributario interno con riguardo all'imposizione sulle plusvalenze e non ultime considerazioni di ordine pratico(17) sembrano dunque sostenere la tesi per cui i valori dei beni della società estera recepiti "in entrata" siano sempre e comunque quelli correnti(18).
Gli effetti pratici di tale affermazione dovranno ovviamente essere vagliati alla luce dei principi contabili adottati nella redazione del bilancio di esercizio in un sistema che - come noto - a seguito delle modifiche introdotte dalla L. Finanziaria 2008 tende, almeno in linea di principio(19), ad eliminare le divergenze tra risultati economici civilistici ed imponibile fiscale dovute alle variazioni derivanti da norme di esclusiva natura tributaria (sul punto cfr. paragrafo 5).
3. Altri profili ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi con particolare riguardo agli effetti temporali
L'ultima Risoluzione dell'Amministrazione presenta profili di interesse per aver anche affrontato altre questioni che discendono dal trasferimento in ordine al riconoscimento nell'ordinamento di destinazione degli effetti del decorso del tempo. Le questioni che possono essere numerose - e, dunque, affrontabili nel dettaglio solo caso per caso - hanno qui riguardato l'applicabilità del regime fiscale agevolativo previsto dall'art. 87 del TUIR per la tassazione delle plusvalenze da cessione delle partecipazioni, il trattamento delle perdite maturate nel periodo precedente al trasferimento e la possibilità di riportare indefinitamente le perdite che matureranno nei primi tre esercizi successivi al trasferimento.
Tutte e tre le questioni sono appunto caratterizzate dalla valutazione degli effetti temporali del periodo di residenza estera della società trasferita. Infatti con riferimento all'applicabilità del regime fiscale della partecipation exemption, quest'ultima rileverà se ai fini del calcolo della durata del possesso delle partecipazioni (c.d. minimum holding period) avrà valore anche il periodo maturato prima del trasferimento della sede legale in Italia; relativamente al riporto delle perdite dovrà invece considerarsi se il periodo trascorso all'estero valga ai fini del riporto ovvero se con il trasferimento possa considerarsi decorrente un primo periodo d'imposta valido ai fini dell'ordinamento di destinazione (quello italiano).
Le soluzioni accolte si fondano sull'affermazione del principio che la continuità giuridica del trasferimento di sede implica anche la continuità degli esercizi sociali e pertanto la società dovrà considerarsi residente in Italia dall'inizio dell'esercizio sociale nel quale per la maggior parte del periodo d'imposta ha la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività(20). Pertanto l'ente risulterà residente in Italia per l'intero esercizio se il trasferimento di sede si è perfezionato prima che sia decorso un numero di giorni inferiore alla metà del periodo d'imposta.
In questo scenario entrambi i requisiti soggettivi(21) richiesti dalla norma (art. 87, lett. a e b)(22) sussistono in considerazione del criterio di continuità laddove il trasferimento non determini uno scioglimento e successiva ricostituzione in Italia e dunque assicuri sia la continuità del periodo di possesso (decorrenza dalla data di acquisto della partecipazione da parte della società estera) sia la classificazione come immobilizzazioni finanziarie (ma a condizione che quest'ultima discenda dall'esistenza di un bilancio redatto "nel rispetto degli schemi e principi previsti dalla IV direttiva 78/660/CEE del 25 luglio 1978 o, in alternativa, nel rispetto dei principi contabili internazionali di cui al regolamento CE n. 1606/2002")(23).
Il riporto delle perdite pregresse è invece negato in considerazione del precedente regime (quello delle CFC) che discendeva dalla qualifica come Holding del '29 miliardaire (escludendo in sostanza la rilevanza di tali perdite ai fini dell'imposizione in Italia), mentre il riporto illimitato delle perdite che eventualmente matureranno nei primi tre periodi d'imposta di residenza in Italia è escluso proprio dal principio di continuità giuridica che non consente di considerare il trasferimento come "costituzione" di una nuova società.
In conclusione, al di là delle peculiarità del caso di specie, sembra affermato il criterio della continuità giuridica quale linea guida per la soluzione delle questioni nascenti dal trasferimento della sede in Italia di società estera.
4. Profili dell'imposizione ai fini I.r.a.p.
Le considerazioni sopra esposte in tema di imposte sul reddito si rivelano fondate anche con riferimento all'Irap. Meritano tuttavia una precisazione.
Va, infatti, evidenziato che, fino all'entrata in vigore della L. 244/2007, il trasferimento in Italia della sede di società non comportava l'emersione di specifiche problematiche ai fini Irap. I valori dei beni d'impresa rilevanti ai fini del calcolo di tale imposta, infatti, erano legati a quelli utilizzabili per le imposte sul reddito, operando la previsione di cui all'art. 11 bis D.lgs. 446/1997, secondo cui i componenti positivi e negativi del conto economico che concorrono a formare la base imponibile Irap, dovevano essere assunti con le variazioni in aumento ed in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi. Cosicché nessuna ostacolo si poneva alla utilizzazione anche in Irap delle soluzioni individuate in sede Ires(24).
Sennonché, la Legge finanziaria per il 2008, abrogando l'art. 11 bis cit., ha modificato il rapporto tra le due imposte, ed introdotto uno "sganciamento" dell'Irap dall'Ires, con l'effetto che la determinazione della base imponibile Irap è effettuata direttamente sulla base dei dati contabili della società.
Pertanto, la questione si sposta ancora una volta sul terreno contabile, ponendosi l'interrogativo se non solo i valori fiscali ma, a monte, quelli contabili possano essere rivalutati in occasione del trasferimento della sede(25). Solo in quest'ultimo caso, infatti, si potrà ritenere di accogliere anche ai fini Irap, la tesi dell'assegnazione dei valori correnti ai beni "in entrata" nel sistema fiscale italiano(26).
5. Alcune considerazioni sulla possibilità in base ai principi contabili di una valutazione ai valori correnti dei beni aziendali
Come già evidenziato, la necessità di assumere il valore corrente quale valutazione dei beni aziendali "in entrata" nel circuito fiscale italiano, non può prescindere dalla applicazione di corretti principi contabili.
Anche prima dell'entrata in vigore della L. 244/2007, ci si domandava se fosse possibile, in occasione del trasferimento, una rivalutazione, oltre che fiscale, anche contabile dei beni aziendali. L'analisi delle due questioni è stata, però, solitamente condotta nel presupposto che i risultati raggiunti in un settore non necessariamente risultassero vincolanti nell'altro.
Oggi, invece, l'opzione normativa espressa nella legge finanziaria 2008, in favore della tendenziale coincidenza di valori fiscali e contabili, impone di corredare la tesi volta ad assegnare rilevanza fiscale ai valori correnti dei beni appartenenti alla società trasferita, di un adeguato conforto sul piano contabile.
In proposito, secondo l'opinione maggioritaria il trasferimento, non comportando alcuna soluzione di continuità nella vita dell'ente, non giustificherebbe alcuna discontinuità tra i valori contabili attribuiti ad uno stesso cespite prima e dopo la sua effettuazione: l'assenza di qualsivoglia fenomeno realizzativo impedirebbe, infatti, l'abbandono dei precedenti valori storici(27).
Solo laddove non fosse rintracciabile un semplice trasferimento della sede sociale, bensì una vera e propria estinzione del soggetto, seguita dalla sua "ricostituzione" in territorio italiano, sarebbe ammessa l'assunzione, anche ai fini contabili, del valore corrente dei beni. In tal caso, la "rivalutazione" discenderebbe dalla stessa applicazione del criterio del costo storico, coincidendo quest'ultimo con quello del bene al momento della nuova costituzione della società.
In realtà, la tesi secondo cui la possibilità di operare una rivalutazione contabile dei beni sarebbe condizionata dalla sussistenza di un fenomeno realizzativo, appare contraddetta in alcuni significativi casi in cui, nonostante l'assenza di qualsivoglia vicenda traslativa avente ad oggetto i beni aziendali, è ammessa la possibilità di rettificare i valori contabili adeguandoli a quelli correnti.
Si pensi alla trasformazione, di cui è pacifica la piena neutralità tanto sul piano civilistico tanto sul piano fiscale: in tal caso, seppur nella sola ipotesi della trasformazione di una società di persone in una società di capitali, è lo stesso codice civile a prescrivere, all'art. 2500 ter, la necessaria redazione di una perizia di stima dei valori attuali dei beni aziendali finalizzata alla determinazione del capitale sociale. In tale ipotesi, la corretta prassi contabile ravvisa la necessità di adeguare i valori contabili a quelli di perizia ("attuali"), operando apposite "rettifiche di trasformazione"(28), volte ad adeguare il valore dei beni aziendali a quelli della perizia che accompagna l'operazione.
Proprio in ragione delle forti analogie che intercorrono tra la trasformazione ed il trasferimento di sede, ed in considerazione dei risultati fiscali così ottenibili, appare pertanto opportuno seguire, anche in questo ambito, la evidenziata prassi contabile, con la necessità di redigere una perizia per la valutazione del valore corrente dei beni aziendali da accogliere nella contabilità del soggetto italiano.
Il problema può essere eliminato o ridotto in radice nelle ipotesi in cui la società trasferita adotti i principi contabili internazionali. In tal caso, infatti, la possibilità di effettuare una rivalutazione adeguando il valore contabile degli assets aziendali al valore corrente, in applicazione del principio del fair value(29), conduce alla eliminazione di qualsiasi ostacolo al problema fiscale di assunzione del valore corrente per la determinazione di ammortamenti e plusvalenze derivanti dai beni "in entrata"(30).
6. Imposte indirette e Iva
6.1 Conseguenze del trasferimento di sede in Italia ai fini dell'imposta di registro
Ai fini dell'imposta di registro il trasferimento della sede sociale in Italia è previsto dall'art. 4, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.
In particolare il trasferimento della sede sociale nello Stato è da assoggettare a registrazione se:
a) lo Stato di provenienza sia extracomunitario, qualora né la sede legale né quella amministrativa, si trovino all'interno dell'Unione europea (lett. c);
b) lo Stato di provenienza sia comunitario, oggetto del trasferimento sia la sede amministrativa, ma nel suddetto Stato non sia stata assolta l'imposta sui conferimenti di cui alla direttiva CEE 17 luglio 1969, n. 335 (lett. d);
c) lo Stato di provenienza sia comunitario, in esso non sia stata assolta l'imposta sui conferimenti di cui alla direttiva CEE 17 luglio 1969, n. 335 e oggetto del trasferimento sia la sede legale mentre la sede amministrativa sia situata in territorio extracomunitario (lett. e).
Il principio generale è, dunque, quello di tassare le operazioni societarie solo nello Stato membro nel cui territorio la società di capitali ha la sede effettiva al momento di effettuazione dell'operazione di costituzione in modo da garantire un'unica imposizione sui conferimenti. Su tale fattispecie si inserisce però quella conseguente che discende dalla necessità che l'atto di trasferimento per essere recepito in Italia debba essere depositato presso un pubblico ufficiale.
Secondo quanto affermato anche dall'Amministrazione finanziaria(31) da ciò discende che l'atto mediante il quale si trasferisce in Italia la sede legale di una società che abbia già versato l'imposta sui conferimenti nello Stato di provenienza non è soggetto all'obbligo di registrazione, ma dovrà invece essere registrato l'atto pubblico di deposito (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) d.p.r. n. 131/1986 in quanto il deposito rientra tra gli atti indicati nella Tariffa ex art. 11).
E' utile ricordare, infine, che l'applicabilità dell'imposta fissa è stata introdotta a seguito della modifica operata dall'art. 10, c. 1, lett. c), n. 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488: anteriormente alla suddetta legge l'imposta era pari all'uno per cento del valore del patrimonio netto nel momento del trasferimento della sede legale o amministrativa o dell'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato (combinato disposto dell'art. 50, c. 5, d.p.r. n. 131/1986 e dell'art. 4, lett. f, Parte I, Tariffa allegata al d.p.r. n. 131/1986 nel testo vigente anteriormente alle modifiche ad entrambi apportate dall'art. 10, L. n. 488/1999).
6.2 Le imposte ipotecarie e catastali
Per quanto riguarda, poi, l'applicazione dell'imposta catastale va osservato che il possesso di beni immobili da parte della società non dovrebbe avere conseguenze pratiche. Infatti, l'art. 10, c. 2, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, dispone che l'imposta catastale è dovuta nella misura fissa "per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti immobiliari, …, di fusioni e di scissioni di società di qualunque tipo…" .
Nel caso di specie non vi è, però, alcun trasferimento di beni immobili né alcuna costituzione o trasferimento di un diritto su essi.
In pratica, si versa in una di quelle operazioni che non intaccano la continuità della titolarità del diritto in capo alla società. Il trasferimento di sede può, in tal senso, assimilarsi alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione, anch'esse assoggettate ad imposta fissa(32) e, come queste, sconterà tale imposta quando nel patrimonio della società trasferita siano presenti beni immobili situati in Italia (essendo invece irrilevante l'esistenza di immobili all'estero).
6.3 Profili ai fini dell'applicazione dell'Iva
In linea generale, il trasferimento della residenza in Italia non assume di per sé alcuna rilevanza ai fini Iva.
Innanzitutto, in quanto si tratta di fenomeno inidoneo ad integrare una cessione di beni ovvero una prestazione di servizi, le quali sono concepibili solo in presenza di un rapporto giuridico intercorrente tra soggetti indipendenti(33).
Semmai, il trasferimento della sede potrebbe costituire l'occasione per il verificarsi di operazioni di importazione, ovvero di acquisto intracomunitario a norma dell'art. 38, comma 3, lett. b), D.L. 331/1993(34), a seconda che lo Stato "di provenienza" sia rispettivamente extracomunitario o comunitario. Infatti, in tali ipotesi, come noto, è il mero "attraversamento" della frontiera ad integrare la fattispecie impositiva, senza necessità di un rapporto giuridico tra due soggetti dotati di autonoma soggettività.
(1) Non può inoltre dimenticarsi che con la Comunicazione COM (2006) 825 del 19 dicembre 2006 la Commissione europea partendo dal presupposto indefettibile che la normativa adottata dagli Stati membri per i trasferimenti transfrontalieri non può costituire ostacolo alla libertà di stabilimento, ha suggerito di adottare il riconoscimento reciproco dei valori da parte degli Stati interessati dal trasferimento di sede.
(2) Nel quale, a seguito della riforma Tremonti avvenuta con D.lgs. 344/2003, è stato trasfuso il testo già contenuto nell'art. 20-bis) TUIR. Tale disposizione considera ipotesi di realizzo la fuoriuscita dei beni aziendali dalla "giurisdizione" fiscale italiana, a meno che tali beni, in quanto confluiti in una stabile organizzazione in Italia del soggetto non (più) residente, non siano rimasti all'interno della sfera impositiva nazionale; in tal caso, infatti, perde di attualità l'interesse dello Stato all'imposizione dei valori aziendali latenti, indipendentemente dal loro effettivo realizzo.
(3) Ovvero solo plusvalenze, in caso beni facenti parte della sfera privata delle persone fisiche o di un ente non commerciale.
(4) Non è il caso in questa sede di dilungarsi sulle problematiche più strettamente relative all'imposizione in occasione del trasferimento della residenza all'estero. Come noto, sul punto è intervenuta la CGCE con sentenza dell'11 marzo 2004, causa C-9/02 c.d. de Lasteyrie, in Rass. Trib., 2004, 2140, con nota di V. Ficari, Trasferimento della sede all'estero, continuità della destinazione imprenditoriale e contrarietà al trattato CE dell' "exit tax" sulle plusvalenze latenti. In tale nota pronuncia, la Corte europea ha ritenuto incompatibile con il principio della libertà di stabilimento un meccanismo, introdotto ai fini di prevenzione di un rischio di evasione fiscale, che consideri imponibili le plusvalenze non ancora realizzate in caso di trasferimento all'estero del domicilio fiscale di un contribuente. Sulla pronuncia si veda anche il commento di P. de' Capitani di Vimercate, The ECJ rules on exit taxes and fundamental freedoms: some thoughts on the perspectives for the tax treatment of the transfer of residence within the European Union, in Dir. prat. Trib. Int. 2004, 1139, nonché G. Melis, Profili sistematici del "trasferimento" della residenza fiscale delle società, in Dir. prat. trib. int., 2004, 13. Nel medesimo senso è intervenuta successivamente, la sentenza 7 settembre 2006, causa C- 470/04.
(5) La pronuncia in discorso, da tempo attesa, ha suscitato il vivo interesse della dottrina. Tra i commenti più significativi, si segnalano: F. Gallio, S. Furlan, D. Stevanato, R. Lupi, Trasferimento della residenza, exit tax e valorizzazione dei beni nell'ordinamento di arrivo, in Dialoghi di diritto tributario, 2007, 575; P. de' Capitani di Vimercate, Brevi note in tema di trasferimento di residenza ed entrata di beni nella sfera impositiva italiana, in Dir. prat. trib., 2008, II, 36.
(6) La norma di cui al nr. 12 del protocollo alla convenzione menzionata, infatti, si applica solo "se uno Stato contraente in occasione della partenza di una persona fisica residente di detto stato assoggetta ad imposizione la plusvalenze derivante dal una partecipazione rilevante in una società residente dello stesso Stato".
(7) Si tratta delle c.d. holding del 1929 localmente ammesse a beneficiare del regime fiscale di maggior favore denominato "régime miliardarie" (comportante l'esclusione a qualsiasi forma di imposizione diretta sul reddito prodotto con possibilità di optare per la sostituzione della tassa di registrazione con un'imposta denominata sul reddito calcolata sugli interessi versati ai titolari di obbligazioni e di titoli, sui dividendi versati agli azionisti e sugli onorari pagati ai dirigenti, ai revisori ed ai liquidatori). Per effetto del predetto trattamento tali holding sono escluse dalla applicazione della direttiva madre-figlia, dalla convenzione contro le doppie imposizioni e come confermato dalla Risoluz. n. 345/E incluse nella c.d. black list.
(8) Va peraltro evidenziato che tale soluzione potrebbe essere stata condizionata dalla stessa scelta del contribuente che anche nella soluzione prospettata aveva ritenuto di dover valutare le partecipazioni detenute al valore contabile.
(9) Il fenomeno della doppia imposizione si realizzerà in caso di realizzo effettivo in Italia delle plusvalenze su beni già tassati con la exit tax dello Stato di origine se il valore di carico dei beni non incorpori anche quella parte di plusvalenze già tassate al momento dell'applicazione dell'exit tax o se la exit tax pagata non venga riconosciuta a credito delle imposte dovute in Italia per le plusvalenze realizzate. Possono però verificarsi casi di doppia deduzione in caso di minusvalenze se vi è una exit tax e il bene è recepito al costo. Per le possibili distorsioni che accompagnano l'adozione di uno invece che dell'altro criterio si veda A. Righini, Il trasferimento di sede all'estero. Valore fiscale dei beni trasferiti e iscrizione nel registro delle imprese, in Il Fisco, 2008, 1551 ss.. Per i diversi criteri adottati in Europa per eliminare la doppia imposizione si veda Melis, Il trasferimento della residenza fiscale nell'imposizione sui redditi, Roma, 2008, 587-588.
(10) Affermazione che sembra evidente nelle pieghe del ragionamento qui riportato. "Tenuto conto che, nel caso di specie, secondo quanto affermato dall'istante, il trasferimento in esame è avvenuto in regime di continuità giuridico-civilistica senza atti traslativi nei confronti di altri soggetti e senza la tassazione delle plusvalenze nel Paese di origine, la scrivente ritiene che i valori fiscali delle partecipazioni appartenenti al patrimonio della società ALFA SA debbano coincidere con quelli basati sul criterio del costo d'acquisto sostenuto dall'impresa".
(11) Tale situazione è secondo l'ASSONIME (circ. n. 67/07, nota 75) il caso in cui sarebbe più corretto utilizzare il criterio del valore corrente se si vuole evitare un altro inconveniente ovvero la possibilità di fruire indebitamente del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero nei casi in cui la tassazione nello Stato estero di provenienza fosse differita all'atto di cessione del bene. Infatti proprio l'esenzione prevista dallo stato estero non consentirà l'emersione dei presupposti del credito d'imposta.
(12) M. Miccinesi, Le plusvalenze d'impresa, Milano, 1993, 151 critico anche verso la soluzione adottata dal D.P.R. n. 689/74 per l'immissione dei beni nel regime d'impresa in quanto si risolverebbe in un'ingiustificata acquisizione di quote di plusvalori non maturate durante la permanenza del bene nell'impresa e nell'altrettanto ingiustificata compressione degli ammortamenti eseguibili. Nello stesso senso recentemente A. Fiorelli – A. Santi, l'individuazione del valore fiscalmente riconosciuto per il patrimonio estero dell'impresa trasferito in Italia, in Rass. Trib., 1997, 668; G. Zizzo, L'imposta sul reddito delle società, in G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario, parte speciale, Milano, 2005, 541; R. Lupi, Una soluzione che va al di là delle ipotesi in cui esiste una "exit tax", in F. Gallio, S. Furlan, D. Stevanato, R. Lupi, Trasferimento della residenza, cit., 582. Tale dottrina ha acutamente osservato che qualora si prendessero in considerazione i valori storici in luogo di quelli correnti, una società che trasferisse la residenza in Italia, per poi immediatamente ritrasferirla, sarebbe chiamata al pagamento di imposte su plusvalori in tutto formatisi all'estero, e senza che sul territorio italiano si sia verificato alcun evento economicamente apprezzabile.
(13) E' evidente però che tali considerazioni valgono solo per gli imprenditori, individuali e collettivi, per i quali il nostro ordinamento prevede la rilevanza fiscale del trasferimento di sede all'estero, e non già per i beni estranei all'attività d'impresa. In questo caso, l'esigenza di simmetria cui si è accennato sembra condurre al riconoscimento fiscale dei valori storici e non già di quelli correnti.
(14) Nel caso di trasformazione da un ente non commerciale in società commerciale si realizza un "conferimento limitatamente ai beni diversi da quelli già compresi nell'azienda o nel complesso aziendale dell'ente stesso".
(15) L'osservazione è di Melis, op. ult. cit., 597.
(16) Così Melis, op. ult. cit., 596, nt 227 per ulteriori riferimenti.
(17) E' stato infatti osservato de' Capitani di Vimercate, cit., 48 che "recepire come valore fiscale di entrata il valore storico invece di quello di mercato esporrebbe l'Erario a ingenti perdite, probabilmente maggiori dei guadagni sperati. E' evidente, infatti, che il riconoscimento del valore storico implicherebbe una sorta di effetto calamita dell'ordinamento italiano rispetto ai soggetti con minusvalori latenti. Anche per prevenire questi fenomeni di abuso, difficilmente contrastabili all'interno di un'area di libertà di stabilimento, quantomeno per le imprese, occorre recepire sempre il valore di mercato, a prescindere dall'applicazione dell'exit tax all'estero." Altri D. Stevanato, Riorganizzazioni internazionali di imprese, in AA.VV. (a cura di Lupi e Stevanato), La fiscalità delle operazioni straordinarie d'impresa, Milano, 2002, 713 poi ripreso da Melis, op. ult. cit., 594, nt. 222 hanno osservato che anche la valorizzazione del costo fiscalmente riconosciuto potrebbe determinare problemi in sede di determinazione: si pensi al caso dei beni appartenenti alle stabili organizzazioni estere della società che si trasferisce e che dunque possiedono un valore fiscalmente riconosciuto nello Stato di origine ed un valore fiscalmente riconosciuto nello stato in cui è situata la stabile organizzazione.
(18) Tale soluzione presenta, eventualmente, un altro inconveniente: la possibilità di fruire indebitamente del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero nei casi in cui la tassazione nello Stato estero di provenienza fosse differita all'atto di cessione del bene.
(19) Non è questa la sede per affrontare il complesso tema del rapporto tra risultato di bilancio e imponibile fiscale dovendosi però evidenziare che l'iscrizione ai valori correnti non potrà avere efficacia ai soli fini fiscali, ma dovrà essere effettuata in base ai principi contabili adottati.
(20) Si tratta, dunque, di una questione in fatto che non può essere risolto sulla base di elementi formali prescindendo, per esempio, dall'iscrizione nel Registro delle Imprese.
(21) I requisiti oggettivi riguardano, infatti, la società partecipata di cui la società "trasferita" detiene la partecipazione e dunque esulano dalla presente indagine.
(22) Si tratta – come noto - del requisito dell'ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquistate in data più recente e del requisito della classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.
(23) Così la Risoluz. da ultimo citata. La presenza nel Paese di origine di un bilancio con queste caratteristiche sembra dunque sufficiente per la ricorrenza del requisito della classificazione in bilancio. Comunque l'amministrazione ritiene applicabile al trasferimento di sede all'estero l'art. 4, comma 1, lett. g del D.Lgs. 344/03 con la conseguenza che il requisito dell'iscrizione fra le immobilizzazioni finanziarie va verificato "nel bilancio relativo al secondo periodo dì'imposta precedente a quello cui si applicano per la prima volta le disposizioni del Testo unico".
(24) Così S. Furlan, Il trasferimento della sede (e della residenza fiscale) in Italia di società di diritto comunitario: profili civilistici, contabili e fiscali, in Il fisco, 2006, 3264.
(25) Si esprimono negativamente sulla possibilità di rivalutare contabilmente i valori dei beni aziendali Cristofori, Il trasferimento di sede in Italia di società di diritto comunitario, in "Contabilità, finanza e controllo", 2003, 597 ss.; Furlan, Il trasferimento della sede (e della residenza fiscale) in Italia di società di diritto comunitario: profili civilistici, contabili e fiscali, in Il fisco, 2006, 3264; F. Gallio, G. Terrin, Alcune problematiche di carattere contabile e fiscale che potrebbero sorgere a seguito del trasferimento in Italia della sede di una società, in Il fisco, 2003, 3943.
(26) Il problema risulta però attenuato dall'abrogazione, ancora una volta ad opera della L. 244/2007, del comma 3 dell'art. 11 D.lgs. 446/1997, a mente del quale le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda concorrevano "in ogni caso" alla determinazione della base imponibile. Oggi pertanto, concorrono alla formazione della base imponibile Irap, a norma dell'art. 5, unicamente le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa (immobili c.d. meramente patrimoniali).
(27) Si esprimono negativamente sulla possibilità di rivalutare contabilmente i valori dei beni aziendali Cristofori, Il trasferimento di sede in Italia di società di diritto comunitario, in "Contabilità, finanza e controllo", 2003, 597 ss.; Furlan, Il trasferimento della sede (e della residenza fiscale) in Italia di società di diritto comunitario: profili civilistici, contabili e fiscali, in Il fisco, 2006, 3264; F. Gallio, G. Terrin, Alcune problematiche di carattere contabile e fiscale che potrebbero sorgere a seguito del trasferimento in Italia della sede di una società, in Il fisco, 2003, 3943.
(28) In proposito si vedano, Cremona, Monarca, Tarantino, Manuale delle operazioni straordinarie, Milano, 2004, 209; E. Fusa, Operazioni di trasformazione: aspetti civilistici, contabili e fiscali, in Il fisco, 2006, 7018.
(29) Proprio la diffusione del criterio del fair value sembra militare a sostegno dell'adozione del criterio del valore corrente. E' peraltro appena il caso di ricordare che con il recepimento della Direttiva 2006/68/Cr per i conferimenti in natura non è più necessaria la relazione giurata dell'esperto se oggetto del conferimento sono valori mobiliari o strumenti del mercato monetario e il loro valore non supera il prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati in un mercato regolamentato nei sei mesi precedenti nonché se oggetto del conferimento sono beni o crediti diversi dai valori mobiliari ed il loro valore ai fini della formazione del capitale e dell'eventuale sovrapprezzo non superi il fair value determinato da un bilancio approvato da non oltre un anno (purché si tratti di un bilancio sottoposto a revisione e la relazione non esprima rilievi sulla valutazione dei beni oggetto del conferimento) ovvero il fair value risulti da una valutazione redatta in conformità ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento in data non anteriore di oltre 6 mesi rispetto al conferimento effettuata da un esperto indipendente dotato di adeguata e comprovata professionalità.
(30) In tal senso Cristofori, Il trasferimento di sede in Italia di società di diritto comunitario, cit,. 597.
(31) Ris. Min. 30 gennaio 1988, Prot. 301046; Ris. Min. 18 dicembre 1978, Prot. 251434, entrambe in I quattro codici della Riforma tributaria Big – Cd-Rom, Milano, 2001.
(32) Concettualmente il trasferimento di sede può essere considerato addirittura un minus rispetto alle operazioni di fusione e scissione, non verificandosi alcuna modifica della compagine societaria ma solo un mero cambio di indirizzo.
(33) Peraltro, è appena il caso di rilevare che, anche laddove la società, pur trasferendo in Italia la residenza, mantenesse una stabile organizzazione all'estero, le eventuali operazioni intercorrenti tra le due diverse articolazioni organizzative dello stesso soggetto dovrebbero comunque ritenersi fuori del campo di applicazione dell'Iva, difettando un rapporto giuridico tra due soggetti indipendenti tale da configurare un'operazione imponibile ai fini di tale imposta. Così CGCE sez. II 23 marzo 2006 (causa C-210/04), in Rassegna tributaria, 2006, 2192, con nota di Nikifarava K., Il primato del modello comunitario nell'iva e ruolo del giudice nazionale: alcune riflessioni in margine al caso FCE.
(34) Tale disposizione qualifica come acquisto intracomunitario, come tale imponibile, "la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell'esercizio dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro".
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