Normativa - Famiglia e impresa: strumenti negoziali per la separazione patrimoniale
Riferimenti normativi rilevanti richiamati nelle relazioni

D.L. 30 dicembre 2005, n. 273
Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2005, n. 303 e convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1 , L. 23 febbraio 2006, n. 51 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2006, n. 49, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
39-novies. Termine di efficacia e trascrivibilità degli atti di destinazione per fini meritevoli di tutela.

1. Dopo l'articolo 2645 -bis del codice civile è inserito il seguente:

«ART. 2645-ter - (Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche). Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo».

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