Giurisprudenza - L'affitto di azienda
Giurisprudenza
Cass. 12 gennaio 2010, n. 281
In tema di IVA, non è legittima la detrazione dell'imposta pagata in rivalsa dal contribuente per l'acquisto di beni e servizi relativi ad immobili dati in locazione al di fuori dell'attività propria dell'impresa e, per ciò, ad essa non direttamente strumentali, richiedendo l'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 non solo il possesso da parte dell'acquirente della qualifica di imprenditore, ma anche l'inerenza dei beni o servizi acquistati all'attività di impresa e, quindi, il collegamento funzionale dell'acquisto all'esercizio dell'attività imprenditoriale, non essendo sufficiente che i costi vengano sostenuti per una migliore gestione dell'attività. (Fattispecie in cui il contribuente aveva detratto l'IVA pagata per spese di ristrutturazione di locali ed acquisto di attrezzature relative ad azienda concessa in affitto ad un terzo).
Cass. sez. trib. 14 gennaio 2009, n. 685.
La semplice redazione di un progetto di acquisizione di un ramo aziendale non rappresenta elemento sufficiente a far desumere che l’acquisto di taluni immobili costituisca integrazione di una cessione di parte dello stesso ramo d’azienda precedentemente posta in essere fra le medesime parti; ai fini della legittimità della rettifica, l’amministrazione finanziaria non è ammessa alla deduzione di circostanze quali le licenze di costruzione e di ristrutturazione dei predetti immobili le quali non siano decisive o si presentino inconferenti rispetto alla dimostrazione del vincolo di destinazione aziendale.
Cass. 30 luglio 2008, n. 20691
In tema di imposta di registro, la base imponibile, per gli atti che hanno ad oggetto aziende o diritti reali su di esse, non può essere ricavata dalla somma algebrica delle attività e delle passività aziendali, ma, ai sensi dell'art. 51, comma secondo, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, va determinata mediante l'accertamento del valore venale in comune commercio del complesso aziendale, che non è necessariamente espresso dalla sommatoria delle sue componenti positive, e di cui può ben costituire un indice il valore dei debiti aziendali che il cessionario si sia esplicitamente accollato in aggiunta al corrispettivo versato, valore dal quale vanno poi dedotte, ai sensi del comma quarto dell'art. 51 cit., le passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa.
Cass. 21 gennaio 2008, n. 1172
Il proprietario di un’azienda concessa in affitto, il quale intenda dedurre da reddito imponibile le quote di ammortamento dell'azienda stessa, ha l'onere di provare che, per effetto di specifica pattuizione con l'affittuario, dell'ammortamento non si sia avvalso quest'ultimo, in deroga alla previsione di cui all'art. 14 del d.P.R. 14 febbraio 1988 n. 42 (successivamente abrogato, ma applicabile ratione temporis al caso di specie). Nel caso in cui tale prova sia fornita mediante scritture private non autenticate, la data certa della scrittura non può essere desunta dalla mera circostanza che l'affittuario nelle proprie scritture contabili non abbia dedotto gli ammortamenti suddetti.
Cass. 28 marzo 2007, n. 7652
In tema di trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 2558 cod. civ. - secondo cui si verifica il trasferimento "ex lege" al cessionario di tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale e rispetto ai quali le parti non abbiano espressamente escluso l'effetto successorio - si verifica il subentro "ipso iure" del cessionario d'azienda anche nella clausola compromissoria contenuta in contratto stipulato dal cedente per l'esercizio dell'azienda, senza che sia necessario un apposito patto di cessione e senza che sia pertanto richiesta la forma scritta "ad substantiam".
Cass. 30 gennaio 2007, n. 1913
Ai fini della qualificazione come cessione di azienda alberghiera, assoggettabile ad imposta di registro anziché ad IVA, della compravendita di un complesso immobiliare già adibito ad albergo, non è sufficiente la circostanza che l'acquirente, albergatore di professione, abbia successivamente provveduto a ricostituire l'azienda dismessa dal venditore, acquistando in tempi diversi e da altri soggetti i beni strumentali (arredi, attrezzature, impianti e servizi) destinati all'esercizio di quell'attività. La cessione dell'azienda, infatti, pur non richiedendo che l'esercizio dell'impresa sia attuale (bastando la preordinazione dei beni strumentali tra loro interdipendenti ad integrare la potenzialità produttiva dell'azienda, che permane ancorchè non risultino cedute le pregresse relazioni finanziarie, commerciali e personali), presuppone il trasferimento non già di uno o più beni considerati nella loro individualità giuridica, ma di un insieme organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività di impresa, e non è pertanto configurabile nell'ipotesi in cui il contratto abbia riguardato un complesso immobiliare assemblato e coordinato ex post dall'acquirente con i fattori occorrenti per elevare il compendio così costituito al rango di azienda, che in quanto tale non esisteva prima del trasferimento.
Cass. 15 maggio 2006, n. 11130
Ai sensi dell'art. 2555 cod. civ. l'azienda, quale complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, è compiutamente identificata mediante la specificazione del tipo di attività svolta e dei locali nei quali essa è esercitata, trattandosi di indicazioni idonee a comprendere l'insieme degli elementi organizzati in detti locali e destinati allo svolgimento dell'attività dell'impresa, mentre la analitica individuazione di detti beni rileva al solo scopo di prevenire eventuali contestazioni in ordine alla riconducibilità degli stessi alla azienda; pertanto, deve ritenersi correttamente pronunciata dal giudice di merito, ex art. 1497 cod. civ., la risoluzione del contratto per mancanza delle qualità promesse ed essenziali per l'uso a cui la cosa è destinata, qualora l'azienda, trasferita ai sensi dell'art. 2556 cod. civ., sia risultata priva di un elemento essenziale per l'esercizio dell'attività commerciale dedotta in contratto anche se esso non sia stato menzionato tra i beni aziendali. (Nella specie, è stata pronunciata la risoluzione della cessione di un'azienda alimentare che, essendo sprovvista delle canne fumarie - peraltro non indicate fra i beni aziendali - non era stata in grado di svolgere l'attività di cottura dei cibi alla quale era preordinata per mancanza delle prescritte autorizzazioni amministrative, di cui il cedente aveva dichiarato l'esistenza).
Cass. 28 marzo 2003, n. 4700
La figura dell'affitto di azienda ricorre sia quando il complesso organizzato dei beni sia dedotto nella sua fase statica, sia quando venga dedotto in quella dinamica, e, pertanto, non è rilevante che la produttività non sussista ancora, o abbia cessato di esistere per l'interruzione o la temporanea sospensione dell'esercizio dell'impresa, essendo sufficiente che detta produttività sia una conseguenza potenziale dell'insieme, prevista e voluta dalle parti.
Cass. 26 giugno 2002, n. 9354
La differenza tra locazione di immobile con pertinenze e affitto di azienda consiste nel fatto che, nella prima ipotesi l'immobile concesso in godimento viene considerato specificamente, nell'economia del contratto, come l'oggetto principale della stipulazione, secondo la sua consistenza effettiva e con funzione prevalente ed assorbente rispetto agli altri elementi, i quali (siano essi legati materialmente o meno all'immobile) assumono carattere di accessorietà e rimangono collegati all'immobile funzionalmente, in posizione di subordinazione e coordinazione. Nell'affitto di azienda, invece, l'immobile non viene considerato nella sua individualità giuridica, ma come uno degli elementi costitutivi del complesso di beni mobili ed immobili, legati tra di loro da un vincolo di interdipendenza e complementarietà per il conseguimento di un determinato fine produttivo, sicché l'oggetto del contratto è costituito dall'anzidetto complesso unitario.
Cass. 25 gennaio 2002, n. 897
Ove sussista una cessione di beni strumentali, atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all'esercizio di impresa, si deve ravvisare una cessione di azienda soggetta ad imposta di registro, mentre la cessione di singoli beni, inidonei di per sè ad integrare la potenzialità produttiva propria dell'impresa, deve essere assoggettata ad IVA; ai fini dell'assoggettamento all'imposta di registro non si richiede che l'esercizio dell'impresa sia attuale, essendo sufficiente l'attitudine potenziale all'utilizzo per un'attività d'impresa, ne è esclusa la cessione d'azienda per il fatto che non risultino cedute anche le relazioni finanziarie, commerciali e personali.
Cass. 24 gennaio 2001, n. 997
In tema di reddito d'impresa, nell'ipotesi di affitto di ramo d'azienda al proprietario non può competere alcuna deduzione delle quote di ammortamento fino a quando i beni restano nella libera disponibilità dell'affittuario.
Cass. 2 giugno 2000, n. 7319
Caratteristica della cessione del contratto è l'avere ad oggetto la trasmissione di quel complesso unitario di situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dalla conclusione del contratto, quindi non soltanto debiti e crediti ma anche obblighi strumentali, diritti potestativi, azioni, aspettative ricollegati dalla volontà delle parti, dalla legge o dagli usi al perfezionamento della fattispecie negoziale; pertanto, l'ambito di applicazione dell'istituto non è circoscritto all'ipotesi di contratti a prestazioni corrispettive non ancora compiutamente eseguite ma si estende anche ai contratti unilaterali e ai contratti a effetti reali; con riferimento a questi ultimi, la cessione è subordinata al consenso del contraente ceduto anche quando abbia ad oggetto la posizione contrattuale del venditore e questi abbia già eseguito la propria prestazione, posto che l'adempimento lascia persistere obblighi, la cui permanenza rende la sostituzione di tale soggetto non irrilevante per la tutela degli interessi del compratore.
Cass. 24 ottobre 1998, n. 8364
In tema di affitto di azienda, per il calcolo della differenza delle consistenze di inventario deve farsi riferimento, a norma degli art. 2561 e 2562 cod. civ. alla data di cessazione del contratto di affitto e non a quella di effettivo rilascio dell'azienda.
Cass. 20 aprile 1994, n. 3775
L'avviamento dell'azienda, costituendone una qualità essenziale, non può farsi rientrare tra le consistenze, che costituiscono, invece, elementi (materiali o immateriali) della sua struttura, e non fruisce, perciò, dell'indennizzabilità, previsto dall'ultimo comma dell’ art. 2561 cod. civ. solo per gli incrementi di queste ultime prodotti dell'usufruttuario o, ex art. 2562, stesso codice, dall'affittuario.
Cass. 9 marzo 1984, n. 1640
La figura dell'affitto di azienda - la quale sussiste anche quando il complesso organizzato di beni destinato all'organizzazione produttiva non sia completo, necessitando per il suo esercizio effettivo l'apporto di altri beni - ricorre sia che tale complesso sia stato dedotto in contratto nella sua fase statica, sia che venga dedotto in quella dinamica e, pertanto, non è rilevante che la produttività non sussista ancora, bastando che essa sia conseguenza potenziale, prevista dalle parti.
Cass. 12 gennaio 1973, n. 2574
La disciplina dettata dall'art 720 cod civ per gli immobili non comodamente divisibili è applicabile, in via di interpretazione estensiva all'azienda, il cui frazionamento determinerebbe il vanificarsi dell'avviamento commerciale.
Il principio secondo il quale la proprietà delle cose immesse nell'azienda dall'affittuario di essa rimane acquisita al dominus dell'azienda mentre l'affittuario ha solo diritto alla differenza in denaro tra la consistenza dell'inventario all'inizio e al termine del rapporto, sulla base dei valori correnti a quest'ultima data, può essere derogato dalle parti nell'esercizio della loro autonomia negoziale. Il relativo accertamento compiuto dal giudice del merito, sorretto da adeguata motivazione, è incensurabile in sede di legittimità.
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