Giurisprudenza - L'intervento del notaio nella circolazione dei beni a mezzo asta: dalla dismissione degli Enti pubblici all'incarico di asta privata
Giurisprudenza

Cass. 22 giugno 2009, n. 14545

Il verbale di aggiudicazione definitiva, a seguito di incanto pubblico o di licitazione privata indetta da una P.A., è idoneo a produrre in via immediata l'effetto traslativo del cespite immobiliare oggetto della gara qualora esso sia stato esattamente e completamente individuato nel verbale stesso; quando, invece, si tratta di bene immobiliare complesso indicato soltanto in via approssimativa nel relativo bando (e, conseguentemente, nel suddetto verbale), l'effetto traslativo reale della vendita pubblica viene a prodursi, in virtù dell'art. 1376 cod. civ., soltanto al momento della stipula del susseguente rogito in favore dell'acquirente-aggiudicatario, in cui le parti manifestano legittimamente il reciproco consenso in relazione al bene effettivamente venduto mediante l'asta, con l'esatta ed integrale indicazione di tutti i suoi estremi.

Cass. 2 aprile 2009, n. 8038

Il contratto in virtù del quale le parti si obblighino a stipulare un successivo contratto ad effetti obbligatori (ovvero un contratto preliminare di preliminare) è nullo per difetto di causa, non essendo meritevole di tutela l'interesse di obbligarsi ad obbligarsi, in quanto produttivo di un’inutile complicazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in relazione ad una proposta irrevocabile di acquisto di un immobile, con la quale il proponente si era obbligato alla stipulazione di un successivo contratto preliminare - aveva ritenuto che tale proposta fosse priva di effetti giuridici vincolanti).

Cass. 27 marzo 2007, n. 7481

Nei contratti stipulati dalla P.A. con il sistema dell'asta pubblica o della licitazione privata, il processo verbale di aggiudicazione definitiva equivale per ogni effetto legale al contratto, con forza immediatamente vincolante per entrambe le parti, salvo che dallo stesso verbale non risulti la volontà dell'amministrazione di rinviare la costituzione del vincolo negoziale al momento successivo della stipulazione del contratto, la quale, perciò, in tal caso, non assume il valore di un mero atto formale e riproduttivo, ma rappresenta la vera ed unica fonte del rapporto negoziale.

Cass. 11 giugno 2004, n. 11103

Nei contratti stipulati dalla P.A. con il sistema dell'asta pubblica, l'atto di aggiudicazione - che deve essere trasfuso in un apposito processo verbale che tiene luogo del contratto, nel senso che costituisce prova legale dell'avvenuta stipula dello stesso - rappresenta un atto di accertamento della offerta migliore e, di conseguenza, dell'avvenuta formazione dell'accordo in virtù dell'incontro della proposta dell'amministrazione contenuta nel bando, e costituente proposta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 cod. civ., con quella del miglior offerente. In tale sistema, non è necessario che la nomina del terzo da parte dell'aggiudicatario e la conseguente accettazione avvengano con la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente il rispetto della forma scritta, quale è quella del bando e dell'offerta sulla cui base si è formato l'accordo delle parti.

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