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Allegato 2 Il prezzo differito è allocato dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli enti previdenziali tenuto conto delle tipologie degli immobili trasferiti da ciascun ente previdenziale, nonché dei costi, delle tempistiche e dei proventi delle vendite degli immobili riferiti a ciascun ente previdenziale. Al fine della allocazione del prezzo differito, è tenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze una contabilità separata delle tipologie degli immobili trasferiti e dei costi, delle tempistiche e dei proventi delle vendite perfezionate da, o per conto o nell'interesse di ciascun ente previdenziale nonché di ogni altro dato ed elemento che possa essere rilevante ai fini del calcolo di cui sopra. Allegato 3 1. I beni immobili a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, trasferiti alla società di cartolarizzazione ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia (detti beni immobili sono definiti, unicamente ai fini del presente allegato, gli «immobili»), sono venduti mediante l'esperimento di procedure competitive articolate in due fasi. Nella prima fase, ciascun immobile è offerto in vendita in blocco in un lotto singolo (ciascuno un «Lotto singolo»), mentre, nella seconda fase, gli immobili sono offerti in vendita in blocco in lotti aggregati (ciascuno un «Lotto aggregato»). Le aste sono gestite da notai. Di ciascuna asta è data pubblicità tramite la pubblicazione di un avviso d'asta, contenente, tra l'altro, le informazioni relative alla data, luogo e modalità di svolgimento dell'asta, la descrizione dei lotti singoli o dei lotti aggregati offerti in vendita nonché l'indicazione del deposito cauzionale richiesto, del prezzo base d'asta e delle misura minima dei rialzi. In caso di offerta di lotti aggregati, l'avviso d'asta specifica anche il prezzo base d'asta per ciascuno degli immobili facenti parte del lotto aggregato. 2. Ciascun lotto singolo comprensivo di più unità immobiliari vendute congiuntamente (in blocco) non venduto nel corso della prima fase, è organizzato, insieme ad altri lotti singoli invenduti, in lotti aggregati. Tali lotti aggregati sono offerti in vendita (in blocco), nella seconda fase, in più turni successivi di aste. La composizione del lotto aggregato può essere variata all'esito di ognuna delle aste della seconda fase, in caso di mancata aggiudicazione con aggiunta e/o esclusione di uno o più lotti singoli. Nella seconda fase, per i primi due turni di aste il prezzo base d'asta, unico per l'intero lotto aggregato, è rappresentato dalla sommatoria dei prezzi base d'asta dei lotti singoli, quali determinati in relazione alle aste della prima fase, scontata di una percentuale del 25%; per il terzo turno di aste, il prezzo base d'asta è pari a quello fissato per i due turni precedenti, ridotto del 10%. Per i turni successivi di aste, i lotti aggregati sono offerti in vendita senza prezzo base d'asta. Per detti turni di aste senza prezzo base si procede, in ogni caso, ad aggiudicazione provvisoria all'offerente che abbia presentato l'offerta di importo più elevato; la S.C.I.P. Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l. può, sentita Patrimonio della Stato S.p.A., esercitare la facoltà di non accettare le offerte ritenute non congrue e di non procedere all'aggiudicazione definitiva dandone comunicazione al notaio incaricato dell'espletamento della relativa asta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi entro i sette giorni successivi all'aggiudicazione provvisoria. Il soggetto incaricato della vendita degli immobili di cui al presente allegato, al fine di ottimizzare il prezzo complessivo di vendita degli immobili rimasti invenduti ad esito di aste in cui sia previsto un prezzo base d'asta, in alternativa alla previsione del precedente capoverso in merito ad una offerta in vendita degli immobili senza prezzo base d'asta, può provvedere a suddividere tali immobili rimasti invenduti in diversi lotti comprensivi di uno o più immobili secondo criteri di omogeneità strutturale e/o di ubicazione geografica. La composizione e la strategia di vendita, ivi inclusa la connessa determinazione di un eventuale prezzo base d'asta, sono sottoposte, con la necessaria documentazione di supporto, alla preventiva approvazione della Patrimonio dello Stato S.p.A., che è tenuta a fornire le proprie indicazioni entro venti giorni, inutilmente decorsi i quali l'approvazione si dà per ottenuta. Per lo svolgimento di eventuali attività propedeutiche alla vendita dei lotti previsti al precedente capoverso, il soggetto incaricato può avvalersi della collaborazione della stessa Patrimonio dello Stato S.p.A.. In caso di offerta di lotti singoli (nella prima fase) o di lotti aggregati (nella seconda fase), i conduttori che rappresentino il cento per cento di tutte le unità immobiliari locate comprese nel lotto (escludendo dal computo di detta percentuale i soggetti non legittimati all'acquisto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), possono esercitare, in relazione all'intero lotto, il diritto di opzione all'acquisto di cui all'art. 7-bis del decreto-legge n. 351, comunicando al soggetto incaricato della vendita tramite raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sette giorni prima dalla data prevista per lo svolgimento dell'asta, l'avvenuto conferimento del mandato collettivo a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata (allegandone copia) ed il proprio interesse all'acquisto dell'intero lotto manifestato nei termini di cui all'ultimo capoverso del presente paragrafo 2. Nel caso in cui il cento per cento delle unità immobiliari locate comprese nel lotto siano condotte in locazione da un unico soggetto (c.d. monoconduttore) anche tale soggetto può esercitare il diritto di opzione all'acquisto di cui all'art. 7-bis del decreto-legge n. 351, comunicando al soggetto incaricato della vendita, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sette giorni prima dalla data prevista per lo svolgimento dell'asta, il proprio interesse all'acquisto dell'intero lotto manifestato nei termini di cui all'ultimo capoverso del presente paragrafo 2. Le predette comunicazioni dovranno contenere un impegno ad acquistare l'intero lotto al prezzo base d'asta in caso di mancata aggiudicazione a seguito dell'espletamento dell'asta nonché prova dell'avvenuta costituzione di un deposito cauzionale pari al 10% del prezzo base d'asta unitamente ad una dichiarazione di interesse all'acquisto del lotto in questione al prezzo risultante ad esito dell'espletamento dell'asta. Il prezzo di esercizio del diritto di opzione è quello risultante ad esito dell'espletamento dell'asta ovvero, in caso di asta deserta o di mancata aggiudicazione, il prezzo base d'asta. 3. I soggetti interessati a partecipare all'asta forniscono, entro i termini prescritti nell'avviso d'asta, la documentazione ivi indicata e la prova dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale richiesto, e presentano, in busta chiusa, offerte segrete in aumento entro il giorno lavorativo antecedente la data dell'asta. Nell'ipotesi in cui in relazione alla vendita di un lotto singolo il prezzo più elevato sia contenuto in più offerte, ovvero nel caso in cui in relazione alla vendita di un lotto aggregato vi siano più offerte, i soggetti che abbiano presentato le medesime offerte risultate più elevate (nel caso del lotto singolo) ed i soggetti che abbiano presentato le due migliori offerte (nel caso del lotto aggregato) presentano ulteriori offerte segrete in aumento secondo le modalità indicate nell'avviso d'asta. Ciascun lotto singolo o aggregato è aggiudicato in via provvisoria all'offerente che, ad esito dell'espletamento dell'asta, abbia presentato l'offerta di importo più elevato. Si procede ad aggiudicazione anche quando sia stata presentata una sola offerta. L'aggiudicazione diviene definitiva (i) ad esito dell'asta, nel caso in cui non sussistano diritti di prelazione in relazione al lotto singolo offerto in vendita ovvero nel caso in cui entro il settimo giorno antecedente la data dell'asta non sia pervenuta la comunicazione di cui al precedente paragrafo 2 nei termini ivi specificati, ovvero (ii) alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione e del diritto di opzione, senza che gli stessi siano stati esercitati, ovvero alla data in cui i titolari del diritto di prelazione e del diritto di opzione vi abbiano rinunciato, fermo restando quanto previsto al terzo e quarto capoverso del punto 2 che precede. 4. In relazione ai lotti singoli, subito dopo l'aggiudicazione provvisoria, le unità immobiliari comprese nel lotto sono congiuntamente offerte in prelazione al monoconduttore, al prezzo dell'aggiudicazione provvisoria, con l'indicazione che tale soggetto dovrà fornire prova, per l'esercizio di detto diritto di prelazione, dell'avvenuta costituzione di un deposito cauzionale pari al 10% del citato prezzo. L'esercizio del diritto di prelazione di cui al precedente paragrafo, avviene entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'offerta in prelazione, pena la decadenza dal diritto di prelazione. In caso di esercizio della prelazione da parte dell'avente diritto, la stipula del contratto definitivo di compravendita e l'integrale pagamento del prezzo di acquisto, avvengono entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del predetto periodo di sessanta giorni, pena la decadenza dal diritto di prelazione. 4-bis. I lotti singoli e i lotti aggregati aggiudicati in via provvisoria, subito dopo l'aggiudicazione provvisoria, sono offerti in opzione al prezzo di aggiudicazione risultante ad esito dell'espletamento dell'asta, ai mandatari dei conduttori riuniti nel mandato collettivo che abbiano provveduto ad inviare la comunicazione di cui al paragrafo 2. I lotti singoli aggiudicati in via provvisoria, subito dopo l'aggiudicazione provvisoria, sono offerti in opzione al prezzo di aggiudicazione risultante ad esito dell'espletamento dell'asta, al monoconduttore che abbia provveduto ad inviare la comunicazione di cui al paragrafo 2. Il diritto di opzione di cui ai precedenti paragrafi è esercitato tramite l'invio al soggetto incaricato della vendita, entro i sessanta giorni successivi alla data di comunicazione dell'offerta in opzione, pena la decadenza dal diritto di opzione, di una comunicazione di esercizio di detto diritto di opzione al prezzo di aggiudicazione. In caso di esercizio dell'opzione da parte dell'avente diritto, la stipula del contratto definitivo di compravendita e l'integrale pagamento del prezzo di acquisto, avvengono entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del predetto periodo di sessanta giorni, pena la decadenza dal diritto di opzione. In caso di mancata aggiudicazione del lotto singolo o aggregato ad esito dell'espletamento dell'asta ed in presenza della comunicazione di cui al paragrafo 2, il diritto di opzione si considera esercitato dal mandatario dei conduttori riuniti nel mandato collettivo o dal monoconduttore, a seconda del caso, al prezzo base d'asta e la stipula del contratto definitivo di compravendita unitamente all'integrale pagamento del prezzo di acquisto, avvengono entro trenta giorni successivi alla data dell'asta. 5. Entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva è stipulato dall'aggiudicatario il relativo contratto definitivo di compravendita ed è pagato il prezzo di acquisto. La mancata stipula del contratto di compravendita per causa imputabile all'acquirente o il mancato pagamento integrale del prezzo di acquisto comportano la decadenza dal diritto di acquisto e dal diritto di ottenere la restituzione del deposito cauzionale versato. Allegato 4 1. I beni immobili, diversi da quelli a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissione di cui all'art.7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, trasferiti alla società di cartolarizzazione ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia (detti beni immobili sono definiti, unicamente ai fini del presente allegato, gli «immobili»), in relazione ai quali sussista un diritto di opzione ai sensi di legge per l'acquisto, da parte del conduttore, della piena proprietà ovvero del diritto di usufrutto, ove non siano stati offerti in opzione agli aventi diritto prima del 26 settembre 2001, sono offerti in opzione agli aventi diritto entro il mese di giugno 2002. Per gli immobili già offerti in opzione agli aventi diritto prima del 26 settembre 2001, in relazione ai quali non si sia verificata la decadenza dal diritto di opzione, è inviata entro il mese di giugno 2002, una comunicazione di sollecito. Il diritto di opzione è esercitato dagli aventi diritto, entro sessanta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al precedente paragrafo, pena la decadenza dal diritto di opzione. La stipula del contratto definitivo di compravendita o dell'atto di acquisto del diritto di usufrutto, ed il pagamento integrale del relativo prezzo, avvengono, a pena di decadenza dal diritto di acquisto, entro novanta giorni dall'invio della comunicazione di esercizio del diritto di opzione. 2. Gli immobili in relazione ai quali il diritto di opzione non sia stato esercitato ovvero sia stato esercitato limitatamente al diritto di usufrutto (nel qual caso le aste di seguito descritte hanno ad oggetto la vendita della sola nuda proprietà) o si siano verificate decadenze dal diritto di opzione, ovvero gli immobili che risultino liberi nonché quelli ad uso non abitativo o oggetto di un contratto di locazione ad uso non abitativo (di seguito definiti gli «immobili disponibili») sono venduti mediante l'esperimento di aste. Nell'àmbito di ogni asta, ciascun immobile disponibile è offerto in vendita singolarmente. 3. Per ciascun immobile disponibile, la prima asta è esperita (i) entro centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di opzione o di decadenza dal diritto di opzione, ovvero (ii) entro centottanta giorni dalla data di stipula dell'atto di acquisto del diritto di usufrutto, ovvero, (iii) per gli immobili disponibili liberi o ad uso non abitativo o oggetto di un contratto di locazione ad uso non abitativo, entro il mese di giugno 2002. 4. Le aste sono gestite da notai ovvero da funzionari preposti dagli enti previdenziali che gestiscono la vendita degli immobili. Di ciascuna asta è data pubblicità tramite la pubblicazione di un avviso d'asta, contenente, tra l'altro, le informazioni relative alla data, luogo e modalità di svolgimento dell'asta, la descrizione degli immobili disponibili, le modalità per l'accesso agli stessi, nonché il deposito cauzionale richiesto e l'eventuale prezzo base d'asta, con l'indicazione della misura minima dei rialzi e delle modalità con le quali gli stessi possono essere effettuati. 5. Ove l'asta abbia ad oggetto immobili disponibili in relazione ai quali il diritto di opzione non sia stato esercitato o si siano verificate decadenze dal diritto di opzione, il prezzo base d'asta per la prima asta è pari al 70% del prezzo di mercato degli immobili disponibili. Ove l'asta abbia ad oggetto immobili disponibili in relazione ai quali il diritto di opzione sia stato esercitato limitatamente al diritto di usufrutto ovvero immobili disponibili liberi o ad uso non abitativo o oggetto di un contratto di locazione ad uso non abitativo, il prezzo base d'asta per la prima asta (per la sola nuda proprietà nel caso dei primi), è pari al prezzo di mercato degli immobili disponibili (o della nuda proprietà degli stessi, a seconda del caso). Unicamente per gli immobili disponibili liberi che siano già stati offerti in vendita una prima volta in asta alla data del 15 aprile 2003 e che non siano stati aggiudicati entro la stessa data è consentito un ulteriore passaggio in asta ad un prezzo base d'asta pari al prezzo di mercato degli immobili disponibili liberi. Per gli immobili disponibili in relazione ai quali il diritto di opzione non sia stato esercitato o si siano verificate decadenze dal diritto di opzione, il prezzo base d'asta per la seconda asta è pari al 50% del prezzo di mercato degli immobili disponibili. Salvo quanto previsto al terzo capoverso del presente punto 5, per gli immobili disponibili in relazione ai quali il diritto di opzione sia stato esercitato limitatamente al diritto di usufrutto ovvero immobili disponibili liberi o ad uso non abitativo o oggetto di un contratto di locazione ad uso non abitativo, il prezzo base d'asta per la seconda asta (per la sola nuda proprietà nel caso dei primi), è pari al 70% del prezzo di mercato degli immobili disponibili (o della nuda proprietà degli stessi, a seconda del caso). Gli immobili disponibili che non siano venduti nella seconda asta, sono offerti in vendita nelle aste successive senza prezzo base d'asta fermo restando che la S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. può riservarsi la facoltà, anche per il tramite dei suoi nominati procuratori, di non accettare le offerte e di non procedere all'aggiudicazione dell'immobile disponibile. 6. I soggetti interessati a partecipare all'asta forniscono, entro i termini prescritti nell'avviso d'asta, la documentazione ivi indicata e la prova dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale richiesto, e presentano, in busta chiusa, offerte segrete in aumento entro il giorno lavorativo antecedente la data dell'asta. I soggetti interessati che abbiano presentato le offerte il cui importo risulterà, in sede di apertura delle buste, più elevato, secondo quanto disposto nei disciplinari di gara e nei relativi avvisi d'asta, presentano offerte palesi in aumento alla data di svolgimento dell'asta. Ove previsto dai disciplinari di gara e dai relativi avvisi d'asta ed in conformità con quanto ivi disposto è consentita la presentazione di offerte residuali, ad un prezzo pari al prezzo base d'asta, per l'acquisto degli immobili in relazione ai quali non siano pervenute valide offerte segrete. 7. L'immobile disponibile è aggiudicato all'offerente che abbia presentato l'offerta di importo più elevato. Nel caso in cui sussistano diritti di prelazione, l'aggiudicazione è effettuata in via provvisoria, e diviene definitiva alla scadenza del periodo di sessanta giorni successivi alla data dell'offerta in prelazione, laddove gli aventi diritto non abbiano esercitato la prelazione. 8. L'offerta in prelazione degli immobili disponibili agli aventi diritto avviene entro tre giorni lavorativi dalla data dell'aggiudicazione provvisoria. L'esercizio del diritto di prelazione avviene entro sessanta giorni dalla relativa offerta in prelazione, pena la decadenza. Per i soli immobili disponibili ad uso non abitativo ovvero oggetto di un contratto di locazione ad uso non abitativo, ai fini del valido esercizio della prelazione, gli aventi diritto forniscono, contestualmente all'esercizio della prelazione, prova dell'avvenuta costituzione di un deposito cauzionale pari al 10% del prezzo di offerta in prelazione. In caso di esercizio della prelazione da parte dell'avente diritto, la stipula del relativo contratto di compravendita o dell'atto di acquisto dell'usufrutto, unitamente all'integrale pagamento del relativo prezzo, avvengono entro i venti giorni successivi alla comunicazione di esercizio della prelazione, ovvero, nel caso di immobili disponibili ad uso non abitativo o oggetto di un contratto ad uso non abitativo, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione di esercizio della prelazione, pena la decadenza dal diritto di acquisto. 9. In caso di aggiudicazione definitiva di un immobile disponibile, la stipula del contratto di compravendita o dell'atto di acquisto dell'usufrutto, unitamente all'integrale pagamento del relativo prezzo, avvengono entro venti giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva. La mancata stipula del contratto di compravendita o dell'atto di acquisto dell'usufrutto per causa imputabile all'acquirente, o il mancato pagamento integrale del prezzo di acquisto comportano la decadenza dal diritto di acquisto e dal diritto di ottenere la restituzione del deposito cauzionale versato. Allegato 5 Nei confronti della società di cartolarizzazione e dei soggetti incaricati del collocamento dei titoli da emettersi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 351: (a) dichiarazioni e garanzie in merito (i) ai propri poteri di stipula del contratto di garanzia ed indennizzo e degli altri documenti relativi all'operazione di cartolarizzazione dei quali il Ministero dell'economia e delle finanze sia parte, e di assunzione dei relativi obblighi; (ii) all'adempimento di tutto quanto necessario, e alla sussistenza di tutte le autorizzazioni occorrenti, per la stipula del contratto di garanzia e indennizzo e degli altri documenti dell'operazione dei quali il Ministero dell'economia e delle finanze sia parte e per l'assunzione dei relativi obblighi; (iii) alla capacità, potere di rappresentanza e debita autorizzazione della persona che sottoscrive il contratto di garanzia ed indennizzo per conto del Ministero dell'economia e delle finanze; (iv) alla natura privatistica degli obblighi assunti dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del contratto di garanzia e indennizzo e degli altri documenti relativi all'operazione di cartolarizzazione dei quali sia parte; (v) alla inopponibilità alla società di cartolarizzazione di immunità o privilegi connessi alla propria natura pubblicistica; (vi) alla piena conoscenza degli obblighi assunti dalla società di cartolarizzazione e dell'ordine di priorità previsti per i pagamenti da parte della società stessa o suoi incaricati a valere sui flussi di cassa rinvenienti dalla gestione e dalla vendita dei beni immobili trasferiti; (b) in relazione a ciascun ente previdenziale, dichiarazioni e garanzie in merito (i) all'esistenza e allo status di ente pubblico con personalità giuridica autonoma dello stesso; (ii) alla non sussistenza di procedure concorsuali o di liquidazione a carico dello stesso; (iii) ai poteri dell'ente previdenziale di stipulare il rispettivo contratto di gestione e di assumere e dare esecuzione agli obblighi dallo stesso derivanti; (iv) all'adempimento da parte dell'ente previdenziale di tutto quanto necessario per la stipula del contratto di gestione e l'assunzione e l'esecuzione dei connessi obblighi; (v) alla capacità, poteri di rappresentanza e debita autorizzazione della persona che sottoscrive per conto dell'ente previdenziale il contratto di gestione; (vi) al fatto che la conclusione e l'esecuzione del contratto di gestione non confliggono con norme di legge od altri obblighi, atti o giudizi relativi all'ente previdenziale; (vii) alla natura di atto di diritto privato della gestione degli immobili e alla non opponibilità di immunità o privilegi; (viii) alla veridicità e correttezza delle rappresentazioni contabili contenute nel bilancio consuntivo del 2000 dell'ente previdenziale nonché al fatto che detto bilancio consuntivo del 2000 e il bilancio preventivo del 2001 sono stati redatti in conformità ai rilevanti princìpi contabili; (ix) alla conformità di tali bilanci con le norme applicabili e (x) al mancato sopravvenire, successivamente a tali bilanci, di fatti che possano influire negativamente sulla capacità dell'ente previdenziale di adempiere ai propri obblighi derivanti dal contratto di gestione; (c) dichiarazioni e garanzie in merito (i) al fatto che il prospetto informativo, anche preliminare, predisposto in relazione all'operazione di cartolarizzazione, contiene tutte le informazioni rilevanti in relazione ai titoli da emettersi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 351, e occorrenti al fine di consentire agli investitori di valutare la condizione di ciascun ente previdenziale e le caratteristiche degli immobili di ciascun ente previdenziale trasferiti alla società di cartolarizzazione, e (ii) alla veridicità e correttezza delle informazioni fornite per iscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze e dagli enti previdenziali alla società di cartolarizzazione e ai soggetti incaricati del collocamento dei titoli da emettersi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 351; Nei confronti della società di cartolarizzazione: (d) in relazione ai beni immobili trasferiti dagli enti previdenziali ai sensi dell'art. 1 del primo decreto del Ministro dell'economia, dichiarazioni e garanzie in merito (i) alla correttezza e veridicità delle informazioni relative agli immobili riportate nei decreti dell'Agenzia del demanio e nel primo decreto del Ministro dell'economia; (ii) alla legittima titolarità dei beni immobili in capo agli enti previdenziali fino al trasferimento in favore della società di cartolarizzazione e all'assenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sugli immobili stessi; (iii) al fatto che gli immobili sono stati inseriti nelle dichiarazioni fiscali degli enti previdenziali; (iv) all'assenza di diritti di opzione o di prelazione di terzi in relazione agli immobili, ad eccezione dei diritti previsti dalla legge; (v) all'assenza, nei contratti di locazione relativi agli immobili, di clausole che impongano il rinnovo senza facoltà di disdetta da parte del locatore; (vi) alle percentuali, rispetto al totale dei beni immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia, degli immobili rispettivamente offerti in opzione ai conduttori e in relazione ai quali i conduttori hanno manifestato l'intenzione di acquistare e degli immobili, diversi da quelli a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, pronti per essere venduti; (e) impegno ad informare la società di cartolarizzazione dell'eventuale non correttezza e veridicità, sotto profili rilevanti, delle dichiarazioni e garanzie rilasciate o di propri inadempimenti; (f) in relazione alle dichiarazioni e garanzie prestate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del secondo paragrafo dell'art. 5 del presente decreto, impegno a trasferire alla società di cartolarizzazione nuovi immobili, ovvero a pagare una somma di denaro, nella misura e secondo le modalità fissate nel contratto di garanzia e indennizzo, nell'ipotesi in cui il soggetto nominato dalla società di cartolarizzazione per effettuare una valutazione dei beni immobili a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, trasferiti ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia, e degli altri beni immobili trasferiti ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia, stimi che il valore di una o di entrambe le categorie di immobili è inferiore al valore dichiarato dal Ministero dell'economia e delle finanze; (g) impegno a tenere indenne la società di cartolarizzazione, nella misura e secondo le modalità fissate nel contratto di garanzia e indennizzo, nell'ipotesi in cui la vendita di uno o più beni immobili sia legalmente impossibile per effetto del ripetuto e grave inadempimento di un ente previdenziale all'obbligo di cooperare con il subappaltatore incaricato della gestione delle vendite, laddove questi debba essere nominato; (h) impegno a tenere indenne la società di cartolarizzazione da qualunque danno connesso a (i) dichiarazioni e garanzie rese dal Ministero dell'economia e delle finanze che risultino non corrette e veritiere; (ii) l'inadempimento di obblighi assunti dal Ministero dell'economia e delle finanze; (iii) procedure promosse da terzi nei confronti della società di cartolarizzazione in relazione a fatti o omissioni degli enti previdenziali, antecedenti la data del trasferimento degli immobili in forza del primo decreto del Ministro dell'economia, che non siano indennizzabili da parte degli enti previdenziali ai sensi dei rispettivi contratti di gestione; (iv) sentenze emesse a carico della società di cartolarizzazione in relazione a fatti o omissioni degli enti previdenziali, antecedenti la data del trasferimento degli immobili in forza del primo decreto del Ministro dell'economia, che non siano indennizzabili da parte degli enti previdenziali ai sensi dei rispettivi contratti di gestione; (v) procedure promosse da terzi nei confronti della società di cartolarizzazione in relazione a danni derivanti dalla violazione delle procedure per la vendita (e l'offerta in prelazione ai rispettivi conduttori) degli immobili commerciali facenti parte del piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, trasferiti alla società di cartolarizzazione ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia, laddove detti danni non siano indennizzabili da parte del soggetto gestore di dette vendite ai sensi del rispettivo contratto stipulato con la società di cartolarizzazione, e (vi) mancato pagamento da parte degli enti previdenziali di imposte e tasse relative ai beni immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione in forza del primo decreto del Ministro dell'economia, e che siano maturate antecedentemente la data del trasferimento; (i) impegno a tenere indenne la società di cartolarizzazione, mediante il trasferimento di immobili o il pagamento di somme di denaro, nella misura, secondo le modalità e subordinatamente ai limiti minimi fissati nel contratto di garanzia e indennizzo, da qualsiasi danno connesso a (i) l'accertamento giudiziale dell'illegittimità o dell'inefficacia del trasferimento, alla società di cartolarizzazione, di qualsiasi immobile ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia, (ii) l'evizione, anche parziale, di qualsiasi immobile, (iii) l'impossibilità legale di vendere qualsiasi immobile in conseguenza della non adeguatezza dello stesso alla normativa vigente e (iv) l'impossibilità legale di vendere qualsiasi immobile in conseguenza della non adeguatezza dello stesso alla normativa ambientale; (j) impegno a tenere indenni i soggetti incaricati del collocamento dei titoli da emettersi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 351 da qualunque danno connesso alla non correttezza o non veridicità, sotto profili rilevanti, delle informazioni riportate nel prospetto informativo, anche preliminare, relativo all'operazione di cartolarizzazione. Allegato 6 SERIE 1 Importo: fino a nominali euro 1.000.000.000. Cedole e date di pagamento: trimestrali (mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre), con prima cedola pagabile il 21 marzo 2002. Taglio minimo: euro 1.000. Tasso d'interesse: Euribor 3 mesi, maggiorato di un margine di 0,17% p.a. Natura dei titoli: al portatore, a ricorso limitato (l'obbligazione di pagamento sorge a carico della società di cartolarizzazione solo se, e nella misura in cui, la stessa disponga delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo l'ordine di priorità dei pagamenti riportato nell'allegato 8 al presente decreto. Rimborso: per intero o anche in parte, a decorrere dalla data di pagamento che cade nel mese di dicembre 2002, e ad ogni data di pagamento successiva, nei limiti degli importi a tal fine disponibili secondo l'ordine di priorità dei pagamenti riportato nell'allegato 8 al presente decreto. Scadenza stimata: alla data di pagamento che cade nel mese di dicembre 2002. Scadenza legale: alla data di pagamento che cade nel mese di dicembre 2005, fermo restando che qualora i titoli non siano integralmente rimborsati entro tale data, essi dovranno essere pagati entro la data di pagamento che cade nel mese di dicembre 2015, decorso il quale termine tutti i diritti relativi ai titoli saranno perenti. Rating atteso: AAA da Standard & Poor's Rating Service; AAA da Moody's Investor Service Limited, e AAA da Fitch Ratings Ltd. Quotazione: è prevista la quotazione dei titoli presso uno o più mercati regolamentati dell'Unione europea. Rimborso facoltativo: la società di cartolarizzazione ha la facoltà di rimborsare anticipatamente i titoli (per l'intero e non in parte) ad una qualunque delle date di pagamento a seguito (i) di una modifica dell'attuale regime fiscale relativo al patrimonio separato o ai contratti di copertura finanziaria, (ii) di una modifica dell'attuale regime fiscale relativo ai titoli emessi (con esclusione delle eventuali modifiche connesse alla proposta di direttiva europea in materia tassazione del risparmio), ovvero ai flussi di pagamenti dovuti dalla società di cartolarizzazione in relazione all'operazione di cartolarizzazione, (iii) dell'imposizione di ritenute sui flussi monetari ricevuti dalla società di cartolarizzazione in relazione all'operazione di cartolarizzazione. Possibilità di nuove emissioni: la società di cartolarizzazione potrà riaprire l'operazione di cartolarizzazione, mediante l'emissione di nuovi titoli o l'assunzione di nuovi finanziamenti, per anticipare in tutto o in parte, in una o più volte, il pagamento del prezzo differito e per finanziare l'acquisto di nuovi immobili, i quali costituiranno patrimonio separato unitamente ai beni immobili trasferiti ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia e in esecuzione del contratto di garanzia e indennizzo, a condizione che ciò non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli emessi per finanziare il pagamento del prezzo iniziale degli immobili trasferiti ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia. Scadenza anticipata: qualora si verifichino inadempimenti da parte della società di cartolarizzazione, ovvero la stessa sia assoggettata a procedure concorsuali o di liquidazione, ovvero l'esecuzione degli obblighi dalla stessa assunti in relazione all'operazione di cartolarizzazione divenga illegittima, il Rappresentante dei portatori dei titoli avrà la facoltà, o l'obbligo, se così richiesto da determinate percentuali di portatori dei titoli di entrambe le serie ovvero da una deliberazione straordinaria dei portatori dei titoli delle due serie, di dichiarare la società emittente decaduta dal beneficio del termine; nel qual caso tutti i titoli ancora in essere saranno rimborsabili pro rata senza alcuna priorità di rimborso tra i titoli di ciascuna serie. Rappresentante dei portatori dei titoli: Sanpaolo Fiduciaria S.p.a., nominato dai sottoscrittori dei titoli. I portatori dei titoli possono agire direttamente nei confronti della società di cartolarizzazione esclusivamente nel caso in cui il Rappresentante dei portatori dei titoli ometta di tutelare i loro interessi. I titoli conterranno altresì una disciplina vincolante per i portatori dei titoli in merito alle formalità di convocazione, alle modalità di funzionamento e di deliberazione dell'assemblea dei portatori dei titoli, nonché in ordine alle modalità di nomina e sostituzione del Rappresentante dei portatori dei titoli ed ai suoi diritti, doveri, poteri e responsabilità. Legge regolatrice: legge italiana. Foro competente: competenza esclusiva del tribunale di Roma. SERIE 2 Importo: fino a nominali euro 1.300.000.000. Cedole: trimestrali (mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre), con prima cedola pagabile il 21 marzo 2002. Taglio minimo: euro 1.000. Tasso d'interesse: Euribor 3 mesi, maggiorato di un margine di 0,22% p.a. Natura dei titoli: al portatore, a ricorso limitato (l'obbligazione di pagamento sorge a carico della società di cartolarizzazione solo se, e nella misura in cui, la stessa disponga delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo l'ordine di priorità dei pagamenti riportato nell'allegato 8 al presente decreto. Rimborso: per intero o anche in parte, a decorrere dalla data di pagamento che cade nel mese di dicembre 2003 (ovvero dicembre 2002 nei casi indicati nel regolamento dei titoli), e ad ogni data di pagamento successiva, nei limiti degli importi a tal fine disponibili secondo l'ordine di priorità dei pagamenti riportato nell'allegato 8 al presente decreto. Scadenza stimata: alla data di pagamento che cade nel mese di dicembre 2003. Scadenza legale: alla data di pagamento che cade nel mese di dicembre 2005, fermo restando che qualora i titoli non siano integralmente rimborsati entro tale data, essi dovranno essere pagati entro la data di pagamento che cade nel mese di dicembre 2015, decorso il quale termine tutti i diritti relativi ai titoli saranno perenti. Rating atteso: AAA da Standard & Poor's Rating Service; Aaa da Moody's Investor Service Limited, e AAA da Fitch Ratings Ltd. Quotazione: è prevista la quotazione dei titoli presso uno o più mercati regolamentati dell'Unione europea. Rimborso facoltativo: la società di cartolarizzazione ha la facoltà di rimborsare anticipatamente i titoli (per l'intero e non in parte) ad una qualunque delle date di pagamento a seguito (i) di una modifica dell'attuale regime fiscale relativo al patrimonio separato o ai contratti di copertura finanziaria, (ii) di una modifica dell'attuale regime fiscale relativo ai titoli emessi (con esclusione delle eventuali modifiche connesse alla proposta di direttiva europea in materia di tassazione del risparmio), ovvero ai flussi di pagamenti dovuti dalla società di cartolarizzazione in relazione all'operazione di cartolarizzazione, (iii) dell'imposizione di ritenute sui flussi monetari ricevuti dalla società di cartolarizzazione in relazione all'operazione di cartolarizzazione. Possibilità di nuove emissioni: la società di cartolarizzazione potrà riaprire l'operazione, mediante l'emissione di nuovi titoli o l'assunzione di nuovi finanziamenti, per anticipare in tutto o in parte, in una o più volte, il pagamento del prezzo differito e per finanziare l'acquisto di nuovi immobili, i quali costituiranno patrimonio separato unitamente ai beni immobili trasferiti ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia e in esecuzione del contratto di garanzia e indennizzo, a condizione che ciò non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli emessi per finanziare il pagamento del prezzo iniziale degli immobili trasferiti ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia. Scadenza anticipata: qualora si verifichino inadempimenti da parte della società di cartolarizzazione, ovvero la stessa sia assoggettata a procedure concorsuali o di liquidazione, ovvero l'esecuzione degli obblighi dalla stessa assunti in relazione all'operazione di cartolarizzazione divenga illegittima, il Rappresentante dei portatori dei titoli avrà la facoltà, o l'obbligo, se così richiesto da determinate percentuali di portatori dei titoli di entrambe le serie ovvero da una deliberazione straordinaria dei portatori dei titoli delle due serie, di dichiarare la società emittente decaduta dal beneficio del termine; nel qual caso tutti i titoli ancora in essere saranno rimborsabili pro rata senza alcuna priorità di rimborso tra i titoli di ciascuna serie. Rappresentante dei portatori dei titoli: Sanpaolo Fiduciaria S.p.a., nominato dai sottoscrittori dei titoli. I portatori dei titoli possono agire direttamente nei confronti della società di cartolarizzazione esclusivamente nel caso in cui il Rappresentante dei portatori dei titoli ometta di tutelare i loro interessi. I titoli conterranno altresì una disciplina vincolante per i portatori dei titoli in merito alle formalità di convocazione, alle modalità di funzionamento e di deliberazione dell'assemblea dei portatori dei titoli, nonché in ordine alle modalità di nomina e sostituzione del Rappresentante dei portatori dei titoli ed ai suoi diritti, doveri, poteri e responsabilità. Legge regolatrice: legge italiana. Foro competente: competenza esclusiva del tribunale di Roma. Allegato 7 L'allegato 4 al primo decreto del Ministro dell'economia, contenente l'elenco descrittivo degli impegni da assumersi da parte di ciascuno degli enti previdenziali nell'àmbito del contratto di gestione degli immobili con la società di cartolarizzazione, è modificato come segue: 1. al punto (b) (ii), le parole «il valore economico» sono sostituite dalle parole «lo stato di conservazione»; 2. al punto (b) (v), le parole «rilasciata a suo nome ai sensi dell'art. 4 del presente decreto» sono sostituite dalle parole «da rilasciarsi a suo nome ai sensi di un successivo decreto da emanarsi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali»; 3. il contenuto del punto (b) (xiv) è sostituito dalle seguenti parole «astenersi dal rinnovare i contratti di locazione ad uso non abitativo, relativi agli immobili commerciali che sono stati inclusi nel piano straordinario di dismissione di cui all'articolo 7 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, trasferiti ai sensi del presente decreto, salvo che i canoni annui del contratto siano superiori al 6% del prezzo base d'asta del relativo immobile»; 4. i punti (t) e (u) sono eliminati. Allegato 8 Rapporto tra ricavi di vendita periodici Commissione [espressa come percentuale effettivamente incassati (al netto dei ricavi di vendita incassati) dell'IVA] e ricavi di vendita periodici previsti.
Allegato 9 1) Ai sensi del Contratto per la gestione dei pagamenti («Cash Management Agreement»), il Gestore dei pagamenti («Cash Manager») farà in modo che, a ciascuna data di pagamento degli interessi (la «Data di pagamento») antecedente la notifica di un avviso di decadenza dal beneficio del termine («Trigger Event») in relazione ai titoli (i «Titoli») emessi per finanziare il trasferimento degli immobili (gli «Immobili») alla società di cartolarizzazione (di seguito definita l'«Emittente»), i seguenti pagamenti siano effettuati dall'Emittente secondo l'ordine di priorità di seguito specificato (in ogni caso, solo nei limiti dei fondi disponibili per effettuare pagamenti sui Titoli da parte dell'Emittente («Issuer Available Funds») - come calcolati alla data di determinazione (la «Data di determinazione») antecedente tale Data di pagamento - e a condizione e nei limiti in cui i pagamenti aventi un grado di priorità più elevato siano stati effettuati per intero): (i) Primo (senza un ordine di priorità tra di loro, e proporzionalmente agli importi dovuti), il pagamento (1) di qualunque commissione, costo, spesa e imposta necessari per preservare l'esistenza dell'Emittente o per mantenerne lo stato ovvero per rispettare la legge o le regole concernenti la quotazione dei titoli ovvero necessari in relazione alla valutazione degli Immobili e ai servizi prestati dai notai ai sensi di legge, (2) di qualunque ulteriore commissione, costo e spesa relativi alla quotazione, all'accentramento, al deposito o al rating dei titoli o necessari per provvedere a qualsiasi comunicazione da effettuarsi ai portatori dei titoli (i «Portatori dei titoli») o alle altre parti dei contratti relativi all'operazione di cartolarizzazione (i «Documenti dell'Operazione») ai sensi di qualunque Documento dell'Operazione; (ii) Secondo (senza un ordine di priorità tra di loro, ma proporzionalmente agli importi dovuti), il pagamento di qualsiasi somma dovuta al Rappresentante dei Portatori dei Titoli, alla Società per i servizi amministrativi dell'Emittente («Issuer Corporate Servicer»), al Gestore dei pagamenti, all'Amministratore dell'Operazione («Programme Administrator»), alla Banca Agente («Agent Bank»), al Mandatario finanziario principale («Principal Paying Agent») ed al Mandatario finanziario lussemburghese («Luxembourg Paying Agent»), al Mandatario finanziario italiano («Italian Paying Agent»), alla Banca del conto di riscossione («Collection Account Holder»), alla Banca dei conti dell'operazione («Transaction Accounts Bank») e al perito da nominarsi ai sensi del Contratto di garanzia e indennizzo; (iii) Terzo (senza un ordine di priorità tra di loro, ma proporzionalmente agli importi dovuti), il pagamento di qualsiasi somma dovuta, a fronte dei servizi di vendita resi, agli enti gestori degli immobili (gli «Enti Gestori») ai sensi dei contratti di gestione degli immobili e al gestore delle vendite degli immobili a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 ai sensi del relativo contratto di gestione delle vendite e qualsiasi rimborso dovuto agli enti gestori ai sensi dei contratti di gestione degli immobili; (iv) Quarto, il pagamento delle somme dovute alle Controparti di copertura («Hedging Counterparties») ai sensi degli Accordi di copertura finanziaria («Hedging Agreements») (ma non le somme dovute in caso di risoluzione degli Accordi di copertura finanziaria); (v) Quinto, il pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui Titoli; (vi) Sesto, la ricostituzione della Riserva di liquidità («Liquidity Reserve»), nei limiti di quanto necessario («Required Liquidity Amount»), ed il pagamento del saldo necessario per ricostituire l'Importo per le spese («Expense Amount»); (vii) Settimo (senza un ordine di priorità tra di loro, ma proporzionalmente all'importo dovuto), il pagamento di: (A) qualsiasi somma dovuta ad una controparte di copertura in caso di risoluzione del relativo accordo di copertura finanziaria, eccetto nel caso in cui la risoluzione sia imputabile ad un inadempimento della controparte di copertura, e (B) qualsiasi somma dovuta per il rimborso, alla data di pagamento in questione, del capitale dei titoli secondo il seguente ordine: (i) i titoli della Serie 1 fino al completo rimborso degli stessi, (ii) e successivamente, i titoli della Serie 2 fino al completo rimborso degli stessi, fermo restando che, ove si sia verificata una decadenza dal beneficio del termine connessa a risultati insufficienti nelle vendite degli immobili rispetto alle previsioni di vendita («Non-Performance Trigger»), qualunque somma dovuta a titolo di rimborso del capitale dei titoli della Serie 1 e della Serie 2 sarà pagata senza un ordine di priorità, in proporzione all'ammontare dovuto; (viii) Ottavo, il pagamento di qualsiasi somma dovuta alla controparte di copertura ai sensi del relativo accordo di copertura finanziaria in caso di risoluzione del medesimo contratto, nel caso in cui tale risoluzione sia attribuibile ad un inadempimento della controparte di copertura; (ix) Nono, una volta che i titoli siano stati completamente rimborsati, il pagamento al Ministero dell'economia e delle finanze del Prezzo di trasferimento iniziale differito (per la parte non ancora corrisposta) («Deferred Inizial Transfer Price») ed il prezzo di trasferimento differito («Deferred Transfer Price»). 2) A seguito della comunicazione di un evento decadenza dal beneficio del termine («Trigger Event»), l'ordine di priorità dei pagamenti descritto non cambierà, se non per il fatto che nessuna ulteriore somma sarà versata a credito della riserva di liquidità e che qualunque pagamento per il rimborso del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute in relazione a ciascuna serie di titoli sarà effettuato senza un ordine di priorità tra le stesse, ma in proporzione all'ammontare dovuto in relazione a ciascuna serie, come segue: (i) Primo (senza un ordine di priorità tra di loro, e proporzionalmente agli importi dovuti) il pagamento (1) di qualunque commissione, costo, spesa e imposta necessari per preservare l'esistenza dell'Emittente o per mantenerne lo stato ovvero per rispettare la legge o le regole concernenti la quotazione dei titoli ovvero necessari in relazione alla valutazione degli immobili e ai servizi prestati dai notai ai sensi di legge, (2) di qualunque ulteriore commissione, costo e spesa relativi alla quotazione, all'accentramento, al deposito o al rating dei titoli o necessari per provvedere a qualsiasi comunicazione da effettuarsi ai portatori dei titoli o alle altre parti dei documenti dell'operazione ai sensi di qualunque documento dell'operazione; (ii) Secondo (senza un ordine di priorità tra di loro, ma proporzionalmente agli importi dovuti) il pagamento di qualsiasi somma dovuta al rappresentante dei portatori dei titoli, alla società per i servizi amministrativi dell'emittente, al gestore dei pagamenti, all'amministratore dell'operazione, alla banca agente, al mandatario finanziario principale ed al mandatario finanziario lussemburghese, al mandatario finanziario italiano, alla Banca del conto di riscossione, alla Banca dei conti dell'operazione e al perito da nominarsi ai sensi del contratto di garanzia e indennizzo; (iii) Terzo (senza un ordine di priorità tra di loro, ma proporzionalmente agli importi dovuti) il pagamento di qualsiasi somma dovuta, a fronte dei servizi di vendita resi, agli enti gestori ai sensi dei contratti di gestione degli immobili e al gestore delle vendite degli immobili a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 ai sensi del relativo contratto di gestione delle vendite e qualsiasi rimborso dovuto agli enti gestori ai sensi dei contratti di gestione degli immobili; (iv) Quarto, il pagamento delle somme dovute alle controparti di copertura ai sensi degli accordi di copertura finanziaria (ma non le somme dovute in caso di risoluzione degli accordi di copertura finanziaria); (v) Quinto, il pagamento delle somme dovute a titolo di interessi sui titoli; (vi) Sesto (senza un ordine di priorità tra di loro, ma proporzionalmente all'importo dovuto) il pagamento di: (A) qualsiasi somma dovuta ad una controparte di copertura in caso di risoluzione del relativo accordo di copertura finanziaria, eccetto nel caso in cui la risoluzione sia imputabile ad un inadempimento della controparte di copertura, e (B) qualsiasi somma dovuta per il rimborso, alla data di pagamento in questione, del capitale dei titoli secondo il seguente ordine: (i) i titoli della Serie 1 fino al completo rimborso degli stessi, (ii) e successivamente i titoli della Serie 2 fino al completo rimborso degli stessi, fermo restando che, ove si sia verificata una decadenza dal beneficio del termine connessa a risultati insufficienti nelle vendite degli immobili rispetto alle previsioni di vendita («Non-Performance Trigger»), qualunque somma dovuta a titolo di rimborso del capitale dei titoli della Serie 1 e della Serie 2 sarà pagata senza un ordine di priorità, in proporzione all'ammontare dovuto; (vii) Settimo, il pagamento di qualsiasi somma dovuta alla controparte di copertura ai sensi del relativo accordo di copertura finanziaria in caso di risoluzione del medesimo contratto, nel caso in cui tale risoluzione sia attribuibile ad un inadempimento della controparte di copertura; (viii) Ottavo, una volta che i titoli siano stati completamente rimborsati, il pagamento al Ministero dell'economia e delle finanze il prezzo di trasferimento iniziale differito (per la parte non ancora corrisposta) ed il prezzo di trasferimento differito. Visita il seguente sito: I testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purchè venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. I Testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonchè di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale (da “Avviso legale” del sito Normattiva). ![]()
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