Sorte delle procure rilasciate da SCIP a INPDAI
Sorte delle procure rilasciate da SCIP a INPDAI
di Antonio Ruotolo e Nicola Raiti
Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 4560
Pubblicato nella rivista Studi e Materiali CNN, 1/2004, p. 107
Premessa
L’art. 42, 1° comma, (Confluenza dell'INPDAI nell'INPS) della legge 12 dicembre 2002, n. 289 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)] stabilisce che, “Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967, è soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono trasferite all'INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'àmbito del fondo pensioni lavoratori dipendenti”.
La norma prevede, quindi, la confluenza delle strutture e delle funzioni dell'INPDAI nell'INPS con effetto dal 1° gennaio 2003.
L’INPS è pertanto subentrato nei rapporti attivi e passivi già facenti capo all’INPDAI ed i dirigenti titolari di posizioni assicurative nonché i titolari di trattamenti pensionistici risultano automaticamente iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (F.P.L.D.).
Si è, così, realizzata una vicenda “costitutiva-estintiva” contraddistinta dalla soppressione giuridica dell’ente e dal trapasso ad altro ente delle competenze e funzioni (così: R. GALLI, Corso di diritto amministrativo, vol. I, Padova, 2000, 276). In tema di soppressione di enti pubblici la giurisprudenza di legittimità ha osservato che la successione si attua in modo diverso a seconda che la legge o l'atto amministrativo che hanno disposto la soppressione abbiano considerato il permanere delle finalità dell'ente soppresso ed il loro trasferimento ad altro ente, unitamente al passaggio, sia pure parziale delle strutture e del complesso delle posizioni giuridiche già facenti capo al primo ente, ovvero abbiano disposto la soppressione "previa liquidazione". Nel primo caso deve ritenersi che la successione si attui in universum ius, con la conseguenza che tutti i rapporti giuridici che facevano capo all'ente soppresso passano all'ente subentrante, mentre, nel secondo caso, deve ritenersi che la successione avvenga a titolo particolare, limitata ai soli beni che residuino alla procedura di liquidazione, con la conseguenza che l'ente liquidatore non solo non si sostituisce nella titolarità della sfera giuridica originaria, ma non assume neppure alcuna diretta responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dall'ente estinto che già risultassero all'atto della liquidazione (così: Cass., sez. III, 18 gennaio 2002, n. 535 in C.e.d., rv. 551660; sez. I, 7 marzo 1995, n. 2660, ibidem, rv. 490972).
È evidente, come, nel caso di specie, si rientri nella prima ipotesi, cioè quella del trasferimento ad altro ente (l’INPS) delle finalità, delle funzioni, delle strutture e del complesso delle posizioni giuridiche già facenti capo all’ente soppresso (l’INPDAI).
Che cosa ne è allora delle procure speciali che la Società "S.C.I.P. - Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l." ha rilasciato all’INPDAI in forza dell’apposito contratto disciplinante le attività di gestione, regolarizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare già dell’INPDAI e successivamente trasferito alla S.C.I.P. con Decreto del 30 novembre 2001, che la società e l’ente hanno sottoscritto in data 19 dicembre 2001?
Il riscontro va svolto non solo e non tanto sul piano delle norme codicistiche che disciplinano le cause di estinzione del potere di rappresentanza e del potere gestorio, ma piuttosto in termini più generali, comparando il fenomeno qui esaminato con istituti analoghi, a ciò aggiungendo opportune integrazioni riguardanti peculiarità della fattispecie in esame attinente come già detto ad enti pubblici previdenziali.
Simmetria con il fenomeno della successione per incorporazione
Nel caso di specie, infatti, si verifica un fenomeno assai simile a quello della fusione per incorporazione fra società, realizzandosi anche qui l’assorbimento di una o più organizzazioni autonome in altra organizzazione preesistente che continua a sussistere, assumendo nuove dimensioni (incorporazione)" (Ferri, Le società, in Tratt. Vassalli, X, 3, Torino, 1987, 980; Id., Fusione di società, in Enc, giur., XIV, Roma, 1989, 1).
Ebbene, anche in questo caso, analogamente a quanto avviene per il fenomeno della fusione per incorporazione, che implica comunque una continuità della società risultante dalla fusione, è possibile rinvenire siffatta caratteristica (come emerge testualmente dalla norma su menzionata, che dispone il trasferimento di tutte le strutture e le funzioni).
Nella ricostruzione del fenomeno della fusione sono state profilate diverse opinioni:
a) secondo l’orientamento prevalente in giurisprudenza (Cass. 22 settembre 1997, n. 9349, in Studium juris, 1998, 191; Cass. I, 27 gennaio 1994, n. 833, in Giur. Comm., 1996, II, 470; Cass. 5 luglio 1993, n. 7321, in Banca Borsa, 1994, II, 503) e che riprende l’insegnamento tradizionale della dottrina (Quatraro, La fusione: profili e natura giuridica, in Dir. fall., 1994, 376; Graziani, Diritto delle società, Napoli, 1963, 521; Visentini, La fusione fra società, Roma, 1942, 37; Pettarin, Acquisizione, fusione e scissione di società, Milano, 1992, 73 ss.; Salafia, Responsabilità illimitata dei soci nella fusione eterogenea, in Società, 1993, 1033) con la fusione si verificherebbe un fenomeno successorio a carattere universale, connotato dunque dall’estinzione delle società che si fondono (nell’ipotesi della fusione in senso stretto o propriamente detta) ovvero dell’incorporata o incorporante, nelle cui posizioni giuridiche subentra integralmente la nuova società risultante dalla fusione o quella incorporante, sulla scorta di principi analoghi a quelli che regolano, nel campo delle persone fisiche, la successione a titolo universale mortis causa. Un argomento a sostegno di tale ricostruzione dovrebbe ricavarsi dall’art. 2504-bis, che prevede il subingresso della società risultante dalla fusione nei diritti e negli obblighi delle società partecipanti alla stessa e che espressamente qualifica queste ultime come "estinte".
b) secondo una tesi minoritaria la fusione avrebbe natura successoria a carattere particolare, ritenendo che l’estinzione debba essere considerata non causa o presupposto ma effetto della fusione stessa (Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1986, 95).
c) secondo un orientamento più recente, nella fusione si ravvisa una modificazione ed integrazione dell’atto costitutivo o dei preesistenti contratti sociali. Il che, peraltro, meglio si concilierebbe, rispetto all’insegnamento tradizionale, con la permanenza dei precedenti rapporti sociali e col carattere e lo scopo essenzialmente dinamico dell’istituto della fusione che i soggetti interessati nell’operazione utilizzano non tanto per estinguere i rapporti in essere al momento della fusione stessa, quanto piuttosto per concentrare ed accrescere le potenzialità operative delle rispettive imprese, atteso che l’unificazione dei patrimoni e delle strutture organizzative impone l’integrazione reciproca dei contratti preesistenti per la disciplina di tutti i rapporti pertinenti alle società partecipanti al procedimento in discorso (Corapi, Gli statuti delle società per azioni, Milano, 1971, 306; Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1996, 758; Santagata, La fusione tra società, Napoli, 1964, 63; Salerno Cardillo, Fusione delle società: successione universale o modificazione statutaria?, in Vita not., 1987, 472; Serra, La trasformazione e la fusione delle società, in Tratt. Rescigno, 17, Torino, 1985, 336; Simonetto, Della trasformazione e fusione delle società, in Comm. Scialoja-Branca, sub artt. 2498-2510, Bologna-Roma, 1976, 208; Tantini, Trasformazione e fusione delle società, in Tratt. Galgano, VIII, Padova, 1985, 282).
d) una ulteriore dottrina, infine, afferma la fusione è una modifica dell’atto costitutivo, pur non disconoscendone, al contempo, gli effetti estintivi e successori, in ossequio al disposto dell’art. 2504 bis (Cottino, Diritto commerciale, I, 2, Padova, 1987, 641; Campobasso, Diritto commerciale, II, Torino, 1995, 550. Per queste, e le precedenti citazioni, R. Schiavelli - R. Lener, sub art. 2501, in Codice civile ipertestuale, a cura di Bonilini - Confortini - Granelli, Torino, 2002, 4119).
Non vi è alcun dubbio che, rapportando queste conclusioni alla successione tra enti pubblici, fenomeno spesso disciplinato dal nostro legislatore, le ultime due opinioni dottrinali appaiono le più rigorose e le più aderenti alla fattispecie in esame, per le seguenti motivazioni.
In primo luogo perché allorquando per legge un ente pubblico subentra ad altro ente pubblico, il primo continua ad esercitare nel settore di specifica competenza le funzioni pubbliche che venivano esercitate dall'ente soppresso, trattandosi di funzioni omogenee, la cui esplicazione deve continuare ad essere assicurata, nell'interesse della collettività; circostanza, questa, confermata dalle disposizioni contenute nella legge in questione.
In secondo luogo perché non vi è alcun dubbio che tutto il patrimonio (attivo e passivo) dell'ente soppresso viene ad essere trasmesso all'ente che lo sostituisce ed è risaputo che nel patrimonio rientrano non soltanto i beni e le situazioni caratterizzate da rilevanza economica, ma anche tutti i rapporti giuridici che facevano capo all'ente pubblico soppresso.
Pertanto la conservazione del rapporto gestorio derivante da contratto è confermata dalla sussistenza di due circostanze: la prima consistente nel fatto che testualmente tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente soppresso sono trasferiti all'ente che lo assorbe; la seconda consistente nella continuità funzionale dell'ente assorbente, il che giustifica la permanenza in capo a quest'ultimo dei rapporti giuridici di natura contrattuale posti in essere con l'ente soppresso, ivi compresi quelli derivanti da un affidamento di particolari operazioni a quell'ente in vista della sua specifica organizzazione e della composizione del suo patrimonio, ma soprattutto delle sue funzioni; requisiti tutti che si rinvengono nell'ente successore al punto tale da poter affermare che quest'ultimo conserva l'identità funzionale ed economica dell'ente soppresso, assorbendolo nella sua struttura organizzativa.
Ciò vale soprattutto in connessione con le funzioni attinenti alla gestione di un patrimonio pubblico, che riceve da parte dello stesso legislatore un'identica qualificazione nell'ambito del processo delle dismissioni.
Per la Commissione studi civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato
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