La copia conforme di una pagina WEB: natura giuridica e modalità operative
La copia conforme di una pagina WEB: natura giuridica e modalità operative
di Gea Arcella, Caterina Valia
Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 7-2007/IG
Pubblicato nella rivista Studi e Materiali CNN, 1/2008, p. 287 ss

Abstract

E' possibile rilasciare la copia conforme di una pagina web, ma tale operazione deve essere adattata alla tipica attività notarile di rilascio di copie, individuando gli elementi caratterizzanti tale tipologia di documento informatico dal punto di vista della sua realtà fenomenica. La copia avrà l'efficacia probatoria di cui all'articolo 2712 c.c. purché si seguano alcune semplici modalità operative, comuni sia alla copia informatica che a quella cartacea, inserendo: indirizzo internet, tipo di browser, ora, dati relativi ad eventuali certificati di sicurezza. Nel caso di rilascio di copia cartacea sarà necessario verificare se i contenuti della pagina web possano essere oggetto di trasposizione su carta.

Introduzione: le informazioni sul web e le esigenze connesse alla richiesta di copia di una pagina WEB

Il World Wide Web (Web), secondo la definizione offerta da Wikipedia(1), “è una rete di risorse di informazioni basata sull'infrastruttura di Internet”.

Trattasi, dunque, di una rete informativa dai contenuti più vari, tanto vasta che sarebbe inimmaginabile farne una catalogazione, essendo possibile spaziare dal commercio al turismo, dalle scienze alla pubblicità, dalle opinioni ai fatti di cronaca, e che consente, per restare in ambito giuridico, di reperire facilmente testi normativi di tutti i livelli, commenti, articoli e vere e proprie riviste giuridiche on line.

Una pagina web non è altro che una pagina del World Wide Web, di solito creata nel formato HTML/XHTML (l'estensione del file è htm o html), al cui interno possono essere inseriti dei collegamenti ipertestuali che permettono il passaggio, rectius la navigazione, dell'utente da una pagina all'altra.

Il web è però in perenne e continua mutazione ed è, quindi, molto frequente la richiesta di fissare le informazioni veicolate attraverso di esso in una copia avente valore legale che possa utilmente fornire la prova di quale fosse il contenuto di una determinata pagina in un preciso momento storico.

Le esigenze più varie sottendono a tale richiesta e non è compito del notaio valutarne la meritevolezza; il presente studio, ideale continuazione di quello dedicato a “Copie autentiche e documento informatico”(2), si propone di indicare i presupposti giuridici e le prassi da seguire per l'effettuazione di una valida copia di una siffatta tipologia di documento.

Fenomenologia della pagina WEB: elementi costitutivi e contenuti

Prima di analizzare in concreto la struttura di una pagina web è necessario individuare gli elementi costituivi del web al quale facciamo sempre più spesso ricorso, ignorandone, però, il concreto funzionamento.

Il Web si basa su tre meccanismi fondamentali:

  • uno schema di denominazione uniforme, per localizzare le risorse sul Web (ad esempio: gli URL, acronimo di Uniform Resource Locator(3), i c.d. Indirizzi internet);
  • i protocolli di comunicazione, per accedere alle risorse indicizzate sul Web (ad esempio: il protocollo denominato HTTP);
  • l'ipertesto, per una facile navigazione tra le risorse (ad esempio: il linguaggio di markup denominato HTML).

Una pagina web(4), dunque, dovrà contenere i seguenti elementi per potersi definire tale:

  • un indirizzo di riferimento o URL dal quale poter essere prelevata secondo un protocollo di comunicazione per lo scambio dei dati che normalmente sarà quello http e che verrà visualizzato nella barra dell'indirizzo prima del nome del dominio cui si intende accedere;
  • un contenuto di tipo ipertestuale, ovvero costituito da insieme di testi o immagini visualizzabili con l'ausilio di un'interfaccia elettronica e caratterizzato spesso da collegamenti che abilitano la navigazione da una pagina all'altra o da una sezione all'altra della medesima pagina, in maniera non sequenziale, per tramite di particolari parole chiamate “collegamenti ipertestuali” (hyperlink o rimandi)(5).

Come tutti i documenti informatici una pagina web non è fruibile se non attraverso “una intermediazione tecnica”(6). I documenti informatici, infatti, sono scritti in un linguaggio che in qualche modo potremmo assimilare ad uno spartito musicale: anche la musica può essere scritta attraverso dei segni grafici trasponibili su carta o altro supporto, ma se vogliamo ascoltarla, ovvero prendere conoscenza del suo reale contenuto, avremo bisogno di un esecutore e di uno strumento; esattamente alla stessa maniera i bit che costituiscono i documenti informatici possono essere descritti attraverso una sequenza di zero ed uno, ma perchè diventino intelligibili per l'uomo sarà necessario servirsi di un programma applicativo che interpreti le istruzioni (il software) e di una macchina (l'hardware) che le esegua.(7)

Il contenuto della pagina web viene prelevato attraverso il protocollo di comunicazione da un server che può essere anche molto distante dall'utente mediante l'indirizzo internet che caratterizza la risorsa ove è pubblicata la pagina: ciò pone dei problemi in ordine all’individuazione del tipo di collegamento utilizzato per raggiungere la risorsa ed ancor di più del server che effettivamente l'utente voglia consultare attraverso la digitazione di un determinato indirizzo internet.

Pur non volendo affrontare in questa sede le problematiche tecniche che sottendono alla consultazione sul web dei contenuti pubblicati, è comunque necessario che l'utente faccia un utilizzo consapevole dello strumento, adottando nei casi dubbi tutti gli accorgimenti tecnici messi a disposizione per accertarsi che quella che sta consultando è effettivamente la pagina richiesta e che la stessa sia accessibile da un rete pubblica(8).

La pagina web può essere visualizzata utilizzando un web browser ovvero un programma applicativo (come, ad esempio, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Apple Safari) appositamente strutturato per la gestione di tali documenti.

Particolare di grande rilevanza è costituito dal fatto che essa, oltre ad avere contenuti statici come testi o immagini, può essere costruita altresì utilizzando delle applet (programmi in Java o altro linguaggio informatico che vengono eseguiti nella pagina stessa) che forniscono grafica animata, interazione e suoni: si pensi, ad esempio, ai banner pubblicitari che sono in continuo movimento o ai pop up dei quali l'utente può inibire l'esecuzione; essa può, pertanto, avere contenuti multimediali e non testuali non riproducibili con la mera scrittura o che semplicemente non possono essere “fermati” con una stampa, per quanto accurata, della pagina stessa.

Alcuni siti web e, di conseguenza, le relative pagine web, presentano, inoltre, dei contenuti redatti dinamicamente (per esempio mediante il collegamento con un database) attraverso l'interazione tra utente e sito e che, perciò, possono variare in base a numerosi fattori(9) .

Queste caratteristiche influiscono non poco sulla rappresentazione della pagina che si presenta al singolo quando questi ne prende conoscenza: essa, infatti, può essere variabile a seconda del tipo di browser utilizzato per la visualizzazione(10) o delle preferenze impostate dall'utente sul computer che sta adoperando, con delle innegabili ricadute sulla validità giuridica del documento sin ora legata dal nostro legislatore a contenuti di tipo statico assimilati alla forma scritta.

Il “salvataggio” in locale della pagina web rende evidente le particolarità appena descritte.

I web browser più comuni, come Mozilla Firefox e Microsoft Internet Explorer, permettono sia di stampare la pagina web correntemente visualizzata sia di salvarla(11) su un file che successivamente può essere a sua volta visualizzato o stampato su carta. Quest'ultima operazione comporterà inesorabilmente la perdita di alcune informazioni contenute nelle pagina, come le animazioni o i suoni, e le immagini risentiranno della risoluzione grafica dello strumento hardware utilizzato per la stampa.

Gli stessi collegamenti ipertestuali, che come abbiamo visto sono una delle caratteristiche della pagina web in quanto ne permettono una fruizione del tutto particolare rispetto ad un qualsiasi altro documento, vengono, di fatto, persi nella copia cartacea; solo salvando la stessa come documento informatico e con una particolare impostazione, i link conservano la loro possibile funzione di rimando ad altro contenuto.

L’ efficacia probatoria di una pagina web(12) ...

La pagina web può essere senza dubbio ricompresa nella definizione di documento informatico quale

“rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, contenuta nell’art. 1 lett. p) del D. Lgs 82/2005 - Codice dell’Amministrazione Digitale (in sigla CAD).

Al fine di individuare l’efficacia probatoria del documento informatico è necessario partire dal disposto dell’art. 21 del CAD dedicato, appunto, al valore probatorio, il quale si preoccupa, in realtà, di definire tale aspetto in relazione ai documenti informatici sottoscritti, ma omette di considerare quelli privi di firme elettroniche.

Esso si limita, infatti, a riconoscere validità giuridica a tutti i documenti in formato elettronico cui è apposta una firma disponendo:

“ 1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità sicurezza, integrità e immodificabilità…(omissis)”

Il previgente art. 10 del D.P.R. 445/2000, come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 10/02, riproduceva, invece, la originaria formulazione contenuta nell’art. 5 del D.P.R. 513/1997 e si riferiva espressamente all’art. 2712 c.c. affermando:

“ 1. Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate…(omissis)”

Si tratta di una apparente omissione poiché la riconduzione del documento informatico alle riproduzioni meccaniche è stata effettuata in via diretta; il Codice dell’Amministrazione Digitale ha, infatti, modificato l’art. 2712 c.c. inserendo l’espresso riferimento alle riproduzioni informatiche.

Il documento informatico non sottoscritto, e di conseguenza la pagina web, ha, quindi, l’efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche(13); esso forma, pertanto, piena prova delle cose e dei fatti rappresentati qualora il soggetto contro il quale viene prodotto non provveda a disconoscerlo(14). La mancanza di sottoscrizione elettronica, infatti, rende instabile sia la validazione dei dati, che potrebbero essere modificati in ogni tempo, che la provenienza del documento che li contiene, caratteristiche entrambe che, con diversi gradi di certezza, vengono invece attestate dalla apposizione di una firma elettronica, semplice o qualificata.

... e della sua copia conforme

L'infinita riproducibilità come duplicato di un documento informatico, e quindi di una pagina web, pone il problema relativo all’individuazione dell’utilità della richiesta di una copia autentica al notaio.

Sarebbe, anzi, doveroso chiedersi quale sia il valore aggiunto della copia conforme rilasciata dal pubblico ufficiale rispetto ad un mero duplicato informatico della pagina stessa eseguito con le modalità prima indicate: il quid pluris non può certamente essere identificato nella mera circostanza di fatto che la copia conforme sia cartacea, essendo ben possibile, da un lato, l'esecuzione e la produzione in giudizio di una copia conforme informatica, e, dall'altro, l’esibizione in giudizio documenti non scritti, come riproduzioni fonografiche o filmate.

E', però, evidente che la volatilità delle informazioni reperibili su Internet abbisogna di una ulteriore mediazione per poter essere introdotta come prova in giudizio: in astratto sarebbe possibile esibire la pagina in sé, seppur utilizzando gli adeguati mezzi hw e sw, o un suo mero duplicato su supporto informatico, ma ciò non fornirebbe alcuna garanzia che la visualizzazione effettuata alla presenza del giudice riproduca esattamente il fatto che la parte voglia dedurre in causa, in quanto la pagina potrebbe nel frattempo aver subito modifiche.

Tali problematiche sono state affrontate dall'unica pronuncia emessa, sul punto, dalla Corte di Cassazione(15) in data antecedente all’integrazione dell'art. 2712 c.c. e alla modifica dell'articolo relativo alle copie del documento informatico (art. 23 CAD); essa ha posto, quale condizione necessaria al fine di riconoscere valore probatorio ad una copia di una pagina web, l’adozione di modalità che garantiscano la conformità all’originale nonché la sua riferibilità ad un momento determinato.

La sentenza è stata criticata dai primi commentatori(16) che hanno condannato la posizione eccessivamente mite assunta dai giudici i quali avrebbero potuto, invece, cogliere l’occasione per affrontare la nuova questione posta e, preso atto dell’ampia diffusione del documento informatico, offrire delle precise e puntuali istruzioni operative.

In realtà la complessa fenomenologia della pagina web, sopra in parte analizzata, costituisce un ostacolo non indifferente alla precisa individuazione delle modalità da adottare nell’operazione e spiega la genericità delle indicazioni offerte tanto dai giudici quanto, in seguito, dal legislatore.

La pronuncia si ritiene debba, comunque, essere accolta con favore poiché essa, in linea con quanto confermato successivamente nell'art. 23 del CAD, pone, quale presupposto imprescindibile, l’adozione di particolare precauzioni nel rilascio della copia in oggetto.

L’efficacia giuridica di una copia di documenti informatici è attualmente regolata dall'articolo 23(17) del Codice di Amministrazione Digitale il quale costituisce il fondamentale punto di riferimento normativo.

Ai nostri fini è di primaria rilevanza il disposto del comma 2 del predetto articolo del CAD il quale sancisce la validità giuridica dei duplicati, delle copie nonché degli estratti del documento informatico tout court, così come definito dal citato art. 1, lett. p).

Dall’applicazione di tale principio si rileva, quindi, la possibilità di effettuare copia di una pagina web nonché la piena efficacia giuridica della medesima(18).

La particolare natura della pagina web, quale documento non dotato di fede privilegiata, nonché il riferimento contenuto nella disposizione in commento a regole tecniche attualmente ancora non emanate, induce a dubitare che il mero duplicato di siffatta tipologia di documenti sia sufficiente ad integrare il valore probatorio della copia, come prevista dal più volte citato art. 23 CAD.

Le copie di pagine web ed in genere dei documenti dinamici, infatti, sembrano necessitare di una particolare intermediazione per poter assurgere a prova in giudizio, non essendo dotati di quella staticità,(19) rectius immodificabilità, che il legislatore richiama sia nell'art.20 del CAD perchè il documento informatico sia idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta, sia nel citato art. 21 quando elenca le caratteristiche del documento sottoscritto delle quali il giudice deve tener conto nella libera valutazione probatoria dello stesso.

Dalle considerazioni sin qui esposte, ed in qualche modo confermate dalla sentenza della Corte di Cassazione indicata, emerge l'esigenza di un filtro più pregnante nell'effettuazione di copie di documenti dinamici, soprattutto se una data rappresentazione informatica venga prelevata da internet.

Tale constatazione deve però coordinarsi con le regole, di non agevole interpretazione, poste dall'art. 23 del CAD per il rilascio delle copie da parte di un pubblico ufficiale; il comma 3, in particolare, non sembrerebbe richiedere l’attestazione di conformità della copia al documento riprodotto(20) la quale è, invece, prevista dai commi 4 e 5 con diverse modalità, a seconda che il documento possa essere considerato unico o non unico.(21)

Nondimeno non si dubita che la copia rilasciata dal notaio dovrà contenere detta attestazione di conformità secondo le norme che regolano il relativo ordinamento.(22)

Proprio per la mancanza, sopra evidenziata, di regole tecniche per il rilascio di copie e duplicati di documenti informatici, la certificazione di conformità del notaio, sia riferita ad una copia informatica che ad una copia cartacea di una pagina web, certamente può integrare quegli elementi minimi richiesti prima dalla giurisprudenza e poi presupposti dalla normativa del CAD (quali, ad esempio, l'ora di effettuazione della copia) che diano una qualche sicurezza sulla corretta riproduzione del documento esibito.

Non bisogna comunque dimenticare che la copia, per quanto eseguita a norma di legge, non muta la sostanza del documento originario riprodotto; pertanto la pagina web, seppur certificata conforme, conserverà l'efficacia probatoria della riproduzione meccanica ed il suo contenuto potrà essere, ai sensi dell’art.2712 c.c., disconosciuto.

La copia conforme di una pagina web risulta, quindi, essere semplicemente la cristallizzazione di una certa rappresentazione informatica la cui corrispondenza ad una realtà fenomenica dovrà essere accertata dal giudice sulla base anche del comportamento delle parti: queste ultime ne potranno disconoscere il contenuto senza, però, impedire che il documento così prodotto possa comunque valere come principio di prova.

La copia di una pagina web rilasciata dal notaio

Cerchiamo, a questo punto, di individuare le modalità che il notaio, richiesto di rilasciare copia di una pagina web, deve adottare, tenendo conto delle peculiarità dell’oggetto nonché delle sostanziali differenze derivanti dal tipo di supporto utilizzato e analizzando quindi, prima, le problematiche connesse alla copia informatica e, poi, quelle relative alla copia cartacea.

A) Copia informatica

Le peculiarità dell’oggetto che, come rilevato, può essere caratterizzato tanto da contenuto statico (immagini, testo) quanto multimediale (immagini in movimento, suoni) o addirittura dinamico (moduli compilati on line) richiede particolare attenzione nello svolgimento dell’attività di salvataggio della pagina.

Abbiamo dato atto(23) delle diverse opzioni offerte dal web browser che generalmente consente di scegliere se salvare le immagini, se apportare modifiche, se mantenere i link.

Il notaio dovrà ovviamente procedere alla copia di tutte le informazioni visualizzate in modo da poter garantire la conformità al documento originale; in ogni caso risulta opportuno mostrare alla parte la copia della pagina web salvata prima di procedere all’apposizione dell'attestazione di conformità e della firma digitale.

B) Copia cartacea

Bisogna rilevare immediatamente che il ricorso al tradizionale supporto cartaceo inciderà inevitabilmente sull’oggetto della copia che risulterà limitato; sarà, infatti, possibile procedere, esclusivamente, alla trasposizione del contenuto statico (immagini o testo).

Qualora la pagina web contenga anche immagini in movimento ovvero suoni, l’operazione si risolverà nel rilascio di copia parziale per l’impossibilità di trasferire tali elementi sul diverso supporto.

E’, pertanto, più corretto utilizzare, in tal caso, il termine “estratto” poiché il contenuto della copia non corrisponderà a quello del documento originale, ma sarà limitato a quanto riproducibile su carta(24).

La conformità dei contenuti diversi da quelli testuali non potrà essere attestata in questa forma dal notaio, ma sarà necessario ricorrere alla perizia di un esperto, trattandosi di operazione che esula dall’attività di rilascio di copie delegata, ai sensi di legge, al pubblico ufficiale.

Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 23 del CAD:

“Le copie su supporto cartaceo di documento informatico,anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.(omissis).”

Il legislatore ha così, in parte, risolto i dubbi e le perplessità manifestate dagli studiosi, preoccupati di individuare le modalità operative da seguire al fine di garantire la conformità della copia nel passaggio da un supporto ad un altro.

La disciplina richiamata costituisce un valido punto di riferimento per l’ipotesi di documenti sottoscritti digitalmente poiché impone al pubblico ufficiale un atteggiamento rigoroso e, più precisamente, l’esecuzione di una serie di attività che risultano, comunque, facilmente individuabili(25).

Qualora si tratti, invece, di copia di una pagina web la situazione presenta maggiore complessità.

La volatilità del documento rende, infatti, necessaria l’adozione di una attenta e puntuale procedura; l’individuazione degli elementi minimi da accertare al fine di garantire la corrispondenza della copia all’originale si presenta complessa per l’operatore giuridico.

In assenza di una precisazione in ordine alle componenti da considerare al fine di accertare la conformità all’originale ovvero alle garanzie da adottare, soccorre quanto all'inizio del presente studio è stato affermato sugli elementi minimi costitutivi del web e di una sua pagina.

Pertanto deve ritenersi individuabile, in via interpretativa, un contenuto minimo della certificazione di conformità della pagina web dal quale non può prescindersi e che potrà ovviamente essere integrato con l’attestazione di ulteriori elementi rimessi alla sensibilità del singolo notaio nonché alla personale conoscenza degli strumenti informatici.

Dall’analisi effettuata si rileva, quindi, che l’efficacia probatoria della copia cartacea di una pagina web corrisponderà all’originale e, più precisamente, a quella di cui all’art. 2712 c.c. se il pubblico ufficiale certificherà la conformità di tutte le componenti, ai sensi dell’art.23 del Codice dell’Amministrazione Digitale.

Qualora, invece, l’attestazione risulti incompleta, deve ritenersi applicabile l’art. 2717 c.c. che si riferisce al valore probatorio di altre copie e che costituiva valido punto di riferimento prima dell’intervento del legislatore in materia(26).

La copia della pagina web avrà, ai sensi di detta norma, valore di principio di prova per cui il giudice valuterà se e quale efficacia riconoscerle.

Conclusioni operative

Evidenziati sin qui gli aspetti sia tecnici che giuridici che la copia di una pagina web pone, è giunto il momento di individuare, anche sulla scorta di quanto affermato dalla Corte di Cassazione, le componenti che caratterizzano questo particolare tipo di documento informatico rispetto ad un qualsiasi altro file di testo o di immagine e che il notaio dovrà certificare.

Sarà, quindi, necessario indicare:

  • indirizzo internet: la pagina può dirsi, infatti, web se essa è reperibile attraverso Internet per cui dovrà far parte della copia l'indirizzo internet che evidenzierà contemporaneamente anche il protocollo di comunicazione utilizzato per lo scambio dei dati (normalmente sarà il protocollo http, ma in caso di pagine cifrate avremo il protocollo https);
  • tipo di browser: essendo un documento mediato la cui presentazione all'utente è fortemente influenzata dal tipo di browser adoperato sarà buona norma indicare il programma utilizzato per il suo reperimento e la sua visualizzazione;
  • ora: altro elemento essenziale, oltre la data, è l'ora in cui la copia viene effettuata in quanto l'elemento temporale è spesso dirimente circa la presenza o meno di un determinato contenuto su Internet; visto che spesso i luoghi fisici dove sono ubicati i server che pubblicano le varie pagine possono essere molto distanti da quello dell'utente sarà opportuno riportare detto orario anche nel formato GMT(27) ovvero facendo riferimento al tempo internazionale;
  • dati relativi ad eventuali certificati di sicurezza per la verifica dell'identità del sito(28) : qualora il sito web utilizzi la crittografia per trasmettere le informazioni sarà necessario riportare anche i dati del certificato di sicurezza(29) in quanto componente rilevante al fine di stabilire la sua autenticità.

Nell’ipotesi di effettuazione di copia cartacea, il pubblico ufficiale, considerata l’impossibilità di trasporre sul diverso supporto tutti gli elementi della pagina web, dovrà verificare se i contenuti individuati possano essere oggetto di una fedele riproduzione utilizzando le opzioni di stampa utilizzabili.

Può essere, a tal fine, utile servirsi per l'accesso facilitato alla pagina delle c.d. versioni “solo testo” che automaticamente propongono i soli elementi testuali eliminando le immagini, ma soprattutto le componenti animate che, come sopra specificato, non potrebbero mai essere oggetto di una trasposizione cartacea.

A questo punto il notaio stamperà il contenuto della pagina così come si presenta all'utente includendo nell'attestazione di conformità le componenti caratterizzanti che sopra abbiamo indicato.

Qualora il notaio rilevi particolari esigenze, legate alla struttura tecnica della pagina, utilizzando gli appositi comandi presenti nel browser, potrà anche stampare il source (o sorgente) della pagina stessa – per usare la metafora utilizzata all'inizio di questo studio, potrà così stamparne “lo spartito” - dando contezza non solo di quanto si presenti all'utente come contenuto visuale, ma fornendo l'attestazione di quali siano le istruzioni in base alle quali lo strumento tecnico ha prodotto una determinata visualizzazione.

Nel caso invece di effettuazione di una copia informatica il notaio sarà tenuto a:

  • salvare la pagina web sul computer o su altro tipo di supporto da consegnare al richiedente;
  • attestare la conformità della copia all’originale visualizzato, indicando il browser utilizzato per il reperimento della pagina, l'ora di effettuazione della copia secondo il formato GMT, i dati relativi ad eventuali certificati di sicurezza e l'indirizzo della pagina comprensivo di protocollo di comunicazione e URL.
  • apporre la firma digitale a tutti i file o associare tra loro i singoli file(30), ad esempio utilizzando il formato zip, ed apporre la firma digitale a quest'ultimo.

Formule per la copia conforme cartacea

Formula essenziale:

"La presente copia, composta di _______________ fogli, è conforme alla pagina web “______________________”.

Il documento informatico riprodotto è stato reperito all'indirizzo Internet http://www.______________ alle ore ________ italiane e visualizzato con il browser ___________________________________________(marca, modello, versione).

(eventualmente) La pagina risulta munita di certificato di protezione______________________(es. certificato server ssl) rilasciato a:

-_____________________ dal Certificatore _________________________________ valido dal__________al_________e verificato in data_________ alle ore__________ .

Luogo e data di rilascio".

Formula estesa:

"La presente copia, composta di _______________ fogli, è conforme alla pagina web___________.

Il documento informatico riprodotto è stato reperito all'indirizzo Internet http://www.______________ corrispondente all'indirizzo IP_________ così come verificato attraverso il software ________________(indicare il nome del programma applicativo utilizzato per la verifica dell'indirizzo IP) alle ore ________ italiane (_____GMT) e visualizzato con il browser ___________________________________________ (marca, modello, versione) a mezzo di elaboratore collegato ad Internet attraverso il collegamento fornito da _________(indicare nome del provider fornitore del servizio).

La pagina da 1 a_____della presente copia riproduce in ______(colore/bianco nero) la stampa come eseguita da browser mediante la funzione___________(indicare il comando del browser utilizzato per la stampa) mentre le pagine da__________a __________riproducono il sorgente pagina ottenuto mediante la funzione ___________ del medesimo browser.

(eventualmente) La pagina risulta munita di certificato di protezione ___________(es. certificato server ssl) rilasciato a:

-__________________ dal Certificatore _________________________________ valido dal________al_________e verificato in data_________ alle ore_________

Luogo e data di rilascio".


(1) Wikipedia è la più grande enciclopedia libera consultabile sul web all'indirizzo http://www.wikipedia.org/, la sezione in lingua italiana comprende più di 223.000 voci, mentre quella in lingua inglese ne raggiunge 1.535.000.
(2) M. NASTRI, Copie autentiche e documento informatico, Studio n. 3_ 2006 IG.
(3) Secondo Wikipedia un “Uniform Resource Locator” o “URL” è una sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa in Internet, come un documento o un'immagine. Ogni Uniform Resource Locator è composto dalle seguenti parti principali:
- lo schema o protocollo utilizzato per indirizzare la risorsa;
- il nome dell'host o server oppure un nome di dominio;
- il path o nome file della risorsa.
(4) Le pagine di un sito web sono accessibili tramite una radice comune (detta "nome di dominio", per esempio "www.notariato.it"), seguita da una serie opzionale di "sotto cartelle" e dal nome della pagina. Il nome completo di ogni pagina è detto "indirizzo web" o, più tecnicamente, URI (o URL) . Le pagine spesso sono indicizzate attraverso cartelle e sottocartelle, l'home page di un sito è la prima pagina che si ottiene digitando il solo nome di dominio.
Solitamente le pagine di un sito risiedono tutte sullo stesso server, e la ramificazione in sottocartelle dell'indirizzo corrisponde ad una uguale ramificazione nell'hard disk dello stesso server.
(5) I “collegamenti ipertestuali” (hyperlink o rimandi) costituiscono una rete di informazioni organizzate secondo i criteri più diversi - ad esempio paritetici o gerarchici - in modo da consentire vari percorsi di lettura alternativi.
(6) Sul punto: M. NASTRI, Copie autentiche e documento informatico, cit, in particolare nota n. 6.
(7) Il linguaggio verbale, invece, non ha bisogno di altra mediazione che non sia la mente umana per poter essere fruito in quanto è la nostra stessa mente che con esso pensa ed elabora le informazioni che vengono direttamente impresse attraverso la scrittura sulla carta ovvero su qualunque materiale idoneo ad accogliere e conservare il contenuto che si intende trasmettere.
(8) Per una disamina approfondita delle problematiche connesse all'identificazione di una pagina web: U. BECHINI, La copia conforme di pagina web, in Notariato, 2006, 3, p. 271 e ss. in particolare il paragrafo 3 – “L’identificazione della pagina di cui eseguire copia”, nel quale l’autore dà atto della complessità dell’architettura del sistema dei server DSN i quali vengono interrogati automaticamente ogniqualvolta si digita sul pc il nome del sito che si intende consultare, e si preoccupano di tradurre l’informazione nel corrispondente indirizzo numerico (IP) che contraddistingue le macchine sulla rete e che consente di raggiungere la pagina desiderata. Si sottolineano i diversi rischi connessi a tale sistema e derivanti, in particolare, dal fatto che siti molto frequentati possono aver attivi diversi indirizzi IP il cui aggiornamento non è perfettamente sincronizzato, per cui potrebbe accadere che la medesima pagina vista da diversi punti della rete abbia diversi contenuti; un pirata informatico potrebbe, inoltre, alterare un server DNS dirottando, così, l’utente su una diversa pagina. Dette considerazioni inducono l’autore a consigliare di indicare, nella certificazione di conformità, l’indirizzo IP della pagina consultata. Si richiama, poi, l’attenzione sulla importanza di verificare l’effettiva fruibilità della pagina da internet, rilevata la possibilità che la medesima homepage abbia due versioni delle quali, una, è accessibile a tutti gli utenti ed, un’altra, più completa, è dedicata ai soli clienti registrati; si raccomanda, perciò, al fine di garantire l’esattezza dell’informazione, di indicare anche il provider che si sta usando.
(9) Alcuni elementi che caratterizzano la dinamicità di un sito possono essere: l'interazione con uno o più database, la presenza di moduli per l'invio di e-mail o altre operazioni, la visualizzazione dell'ora server, operazioni varie sul file system (tipo scrittura di file testuali, ecc.), la visualizzazione o stampa o catalogazione degli indirizzi IP degli utenti; nei siti dinamici, in particolare, è possibile anche la modifica dei contenuti, che di solito possono essere aggiornati grazie ad interfacce grafiche (dette shell) senza agire direttamente sul codice.
(10) Una delle difficoltà maggiori nella realizzazione e, quindi, nella verifica delle pagine web è costituita dal fatto che esse devono essere adatte ad essere visualizzate da molti browser con differenti caratteristiche e che si avvalgono di un gran numero di piattaforme operative, esse poi devono tener conto delle impostazioni e risoluzioni dello schermo che possono essere adottate dal singolo utente.
(11) Quando si salva una copia locale di una pagina web, il browser web di solito permette la scelta tra le seguenti opzioni:
- salvare il testo senza formattazione o immagini senza mantenere i link e la loro destinazione ( sostanzialmente come puro testo);
- salvare il file HTML/XHTML senza modifiche ma senza immagini ;
- salvare il file con le immagini.
Internet Explorer consente anche di salvare la pagina includendo le immagini in un solo file MHT, similmente a Apple Safari che permette la stessa operazione salvando la pagina (anche animazioni e applet) in un archivio web (.webarchive).
Per una pagina breve un'altra possibilità è salvare un'istantanea dello schermo (utile in alcuni casi particolari): vengono visualizzati i collegamenti, ma non la loro destinazione.
(12) Sul punto: G. FINOCCHIARO, Ancora sull’efficacia probatoria del documento informatico non sottoscritto, in Diritto dell’Internet , 2005, 6, p. 563 e ss.,
(13) Sulla compatibilità della nozione di riproduzione con quella di documento informatico: M. NASTRI, Copie autentiche e documento informatico, cit..
(14) L’art.2712 c.c. è stato oggetto di contrapposte interpretazioni soprattutto per quanto attiene al significato da attribuire al concetto di “piena prova” in esso contenuto nonché all’individuazione delle modalità da attuare al fine di disconoscere la riproduzione.
Quanto al primo aspetto, parte della dottrina (CARNELUTTI, Note in margine alle nuove leggi processuali, in Riv. Dir. Proc. 1942, I, p. 233 e ss.) riferendosi alla prova legale di cui all’art. 2702 c.c., assimila il valore probatorio della riproduzione meccanica a quello riconosciuto alla scrittura privata; altri autori (LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, II, Milano 1981, p. 120; CAVALLINI, Note critiche in tema di telefax e prova civile, in Riv. Dir. Proc, 1993, p. 113; COMOGLIO, Le prove civili, Torino 1998, 220.) tendono, invece, a restringere la portata dell’inciso, ritenendo trattarsi di prove non idonee a formare il libero convincimento del giudice, ma liberamente valutabili dal medesimo.
Secondo un’ulteriore impostazione, adottata dalla prevalente dottrina e confermata dalla giurisprudenza (In dottrina: L. MONTESANO, Sul documento informatico come rappresentazione meccanica nella prova civile, in Dir. Inf. 1987, I, p. 28; G. VERDE, Per la chiarezza di idee in tema di documentazione informatica, in Riv. Dir. Proc. 1990, p. 716; S. PATTI, Della prova documentale, artt. 2699-2720 c.c., Bologna- Roma 1996, p. 129; in giurisprudenza: Cass. 20 dicembre 2001 n. 16098, in Foro It. 2002, I, c. 1051, Cass. 20 giugno 2002 n. 9006, in Mass. Giust. Civ. 2002, p. 1057.), le riproduzioni meccaniche sono dotate di efficacia probatoria di prova legale esclusivamente nel processo nel quale il documento è prodotto e nei confronti del soggetto che non lo ha disconosciuto.
Quanto al disconoscimento, ci si è chiesti se siano applicabili, nel caso di specie, le modalità e i termini fissati dal codice di procedura civile agli articolo 214 e 215 c.p.c..
La dottrina prevalente (V. DENTI, La verificazione delle prove documentali, Torino 1957, p. 77; V. ANDRIOLI, Diritto processuale civile, Napoli 1979, p. 660; LIEBMAN, cit., Milano 1981, p. 120; TOMMASEO, Delle prove, in Commentario Codice Civile diretto da Cendon, VI, Torino 1997, p. 192; contra F. LUCIFERO, Riproduzioni meccaniche, copie ed esperimenti, in Enciclopedia del diritto, vol. XI, Milano 1989, p. 1083) risponde in senso negativo rilevando che le regole citate sono disposte espressamente per le sole scritture private; il disconoscimento potrà essere effettuato, quindi, nel corso dell’intero giudizio alla stregua di quanto avviene in ordine alla contestazione dei fatti allegati in causa.
Il documento disconosciuto perde l’efficacia di piena prova, ma non potrà essere ovviamente oggetto di verificazione secondo il procedimento disposto per gli atti pubblici e per le scritture private; la riproduzione potrà essere comunque utilizzata quale principio di prova, come espressamente affermato dalla giurisprudenza (Cass. 5 febbraio 1996 n. 940, in Giust. Civ. Mass. 1996, p. 158; Cass., sez. lav, 22 dicembre 1997 n. 12949, in Giust. Civ. Mass. 1997, p. 2422; Cass. 12 maggio 2000, n. 6090, in Giust. Civ. Mass. 2000, p. 1000; Cass..26 gennaio 2000 n. 866, in Giust. Civ. Mass. 2000, p. 151; Cass. 6 settembre 2001, n.11445, in Dir. Informatica 2001, p. 910); in dottrina: F. DELFINI, Il documento informatico nella prima giurisprudenza della cassazione e il T.U. di cui alla novella D.P.R. n.445/2000, in Contratti, 2002, p. 301 e ss). Tale decisione è rimessa alla valutazione del giudice che apprezzerà gli elementi oggettivi che consentono di affermare la conformità dei fatti rappresentati a quelli accaduti.
(15) Cassazione, Sezione Lavoro, 16 febbraio 2004 n.2912, in Giur. It. 2004, p. 1335.
(16) C. PELLEGRINI,, Una pagina web come prova in giudizio?, in Punto informatico (htpp//punto-informatico.it) 5 aprile 2004; A. MONTI, La stampa di una pagina web non costituisce una prova, in Interlex (www.interlex.it) 18 marzo 2004.
(17) Art. 23 Copie di atti e documenti informatici: (..omissis)
2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.
2-bis. Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
4. Le copie su supporto informatico di documenti originali non unici formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dal responsabile della conservazione mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
5. Le copie su supporto informatico di documenti, originali unici, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 3, esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.(..omissis).
(18) La particolare natura del documento informatico, che può essere oggetto di infinite duplicazioni non distinguibili dall’originale, giustifica la disciplina richiamata: la parte potrebbe, infatti, tranquillamente procedere in modo autonomo alla duplicazione del documento informatico che, secondo quanto indicato, avrà la medesima efficacia dell’originale.
(19) Attualmente l'unica definizione di documento statico è contenuta nel Decreto 23 gennaio 2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale, riprendendo quanto disposto dell’art. 3 comma 3 del D.P.C.M. 13 gennaio 2004, recita:
“ «documento statico non modificabile»: documento informatico redatto in modo tale per cui il contenuto risulti non alterabile durante le fasi di accesso e di conservazione nonché immutabile nel tempo; a tal fine il documento informatico non deve contenere macroistruzioni o codice eseguibile, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati”
(20) Secondo quanto prescritto dall’art.23 n.3 del CAD, l’apposizione della firma digitale o di firma elettronica qualificata da parte del soggetto legittimato è necessaria soltanto nell’ipotesi in cui il documento informatico abbia, quale contenuto, la copia o la riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere spediti o rilasciati da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali. Tale disposizione si ritiene (M. NASTRI, Copie autentiche e documento informatico, cit., R. ZAGAMI, Firma digitale e sicurezza giuridica, Cedam 2000, p. 206) si riferisca esclusivamente alle copie informatiche di documenti cartacei come pare confermato, tra l’altro, dal n .6 dello stesso art. 23 che esonera, per il caso di specie, dalla esibizione dell’originale su supporto cartaceo.
(21) V. M. NASTRI, Copie autentiche e documento informatico, cit..
(22) La mancanza di attestazione di conformità della riproduzione informatica di atto pubblico o di una scrittura privata depositati comporterebbe, peraltro, l'applicazione del disposto dell'art. 2712 c.c.: come già chiarito nel paragrafo “L’efficacia probatoria della pagina web”sarebbe, in tal caso, sufficiente il semplice disconoscimento per inficiare il valore probatorio della riproduzione informatica la quale, comunque, può essere oggetto di valutazione da parte del giudice; diversamente il valore probatorio delle copie conformi informatiche spedite in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 2714 e 2715 c.c. ed ora, in forza del sopracitato espresso richiamo, dall'art. 23 del CAD, potrà essere contestato - secondo la dottrina prevalente - attraverso il procedimento di collazione della copia o, secondo altra dottrina, solo a mezzo di querela di falso.
(23) Cfr. nota 11.
(24) Cfr. Cass. 12 ottobre 1994, n. 8332, in Giust. civ., 1995, I, p. 123 ss; G. CASU, Competenza del notaio a rilasciare estratti di documenti e valore di questi ultimi, in Consiglio Nazionale del Notariato, Studi e Materiali, 4, Milano, 1995, p. 413, per cui si tende a distinguere la copia parziale, quale riproduzione oggettiva di una parte dell'originale, dall’estratto, finalizzato, invece, ad uno scopo particolare e, quindi, copia parziale in cui le parti riprodotte rispondono ad un determinato criterio di scelta, finalizzato al soddisfacimento dello scopo individuato.
(25) Sul punto: M. NASTRI, Copie autentiche e documento informatico, cit..
(26) U. BECHINI, La copia conforme di pagina web, cit., p. 272.
(27) Vd. U. BECHINI, La copia conforme di pagina web, cit., p. 272, il quale precisa che il Greenwich Mean Time (da non confondere con l’orario corrente in Gran Bretagna) è lo standard universalmente applicato al documento informatico ed utilizzato anche dal sistema di documentazione informatico del notariato italiano per documentare scadenza del certificato, orario delle operazioni di firma ed orario di emissione della CRL (Certificate Revocation List)
(28) Normalmente si tratterà di un certificato server SSL (Secure Socket Layer).
(29) Per effettuare tale verifica sarà necessario controllare che:
- il protocollo di comunicazione utilizzato sia quello https, verificando nella barra degli indirizzi l’URL cominci con la stringa “https://”,
- sulla barra di stato o in altro punto della pagina sia presente l'icona con il lucchetto (attualmente in alcuni browser tutta la stringa dell'indirizzo appare in colore giallo proprio per segnalare visivamente l'utilizzo della tecnologia SSL).
Facendo click sull'icona del lucchetto è possibile visualizzare il certificato di sicurezza del sito per desumerne gli elementi essenziali ed effettuarne una verifica.
E’ necessario, in primo luogo, controllare che il nome indicato nel campo “Rilasciato a” corrisponda al nome (o hostname) del sito in cui ci si trova (ad es. se la pagina web che si sta consultando è riferita all’URL “https://www.bancaalfa.it/security/” l’hostname è “www.bancaalfa.it”, se il nome riportato nel certificato è diverso, il sito potrebbe essere contraffatto), in secondo luogo, poiché il certificato ha un intervallo temporale di validità, che esso non risulti scaduto.
(30) Sul problema di come collegare i singoli file costituenti nel loro insieme la copia conforme v. U. BECHINI, La copia conforme di pagina web, cit., pag. 276; in alternativa a quanto proposto nel testo sarà possibile utilizzare il formato xml quando saranno operative applicazioni per il momento solo sperimentali.

PUBBLICAZIONE
» Indice
» Approfondimenti