Normativa - La funzione del notaio nella circolazione dei beni culturali
Riferimenti normativi
Consiglio di Stato 27 agosto 2014, n. 4337
Se per un verso è connaturato all'istituto giuridico della prelazione, anche per la peculiare prelazione storico-artistica, che l'avente titolo la eserciti allo stesso prezzo stabilito dai contraenti originari, per un altro verso va esclusa, sotto il profilo della determinazione dell'indennizzo in riferimento al valore venale, la comparabilità delle procedure ablative connesse al settore della tutela artistica e storica con le ordinarie procedure espropriative previste per beni di diversa natura.
Corte Costituzionale 21 giugno 2007, n. 221
- Il rapporto atipico c.d. di "lease-back" è caratterizzato dal trasferimento in proprietà del bene al finanziatore, mentre la detenzione resta al cedente che conserva il godimento del bene stesso dietro pagamento del canone ed al termine del rapporto l'utilizzatore potrà esercitare il riscatto, riunendo così nuovamente proprietà e detenzione. Di conseguenza, non è fondata la q.l.c. dell'art. 17 comma 2 secondo periodo l. prov. Bolzano n. 13 del 2005, che prevede che il diritto di prelazione c.d. "artistica", di cui agli art. 60, 61 e 62 del codice dei beni culturali e del paesaggio non trova "applicazione in caso di operazioni di lease-back, se il locatario si obbliga contrattualmente ad esercitare il diritto di riscatto previsto nel contratto di leasing. In caso di inadempimento dell'obbligo contrattuale di esercitare il diritto di riscatto, il diritto di prelazione può essere esercitato entro sessanta giorni dalla scadenza del rispettivo contratto di leasing".
- La disciplina dell'istituto della prelazione c.d. "artistica" prescinde dalla specificità dei titoli giuridici degli atti, ma ha riguardo soltanto ai loro effetti. Nel caso di contratto atipico di leasing, di norma, la proprietà del bene passa nella fase iniziale dal venditore all'acquirente-finanziatore il quale, nel trasferirne il godimento all'utilizzatore dietro pagamento del canone, riveste la qualità di concedente o locatore, cui è correlativa quella di concessionario-locatario dell'utilizzatore medesimo, ed al termine del rapporto, la proprietà potrà passare a quest'ultimo, che ne ha già la detenzione, nel caso in cui egli eserciti il diritto di riscatto, altrimenti resterà in capo al locatore-concedente, che verrà così a riacquistare la piena disponibilità del bene. Di conseguenza, è costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole "solamente" e "non" l'art. 17 comma 2 primo periodo l. prov. Bolzano 23 dicembre 2005 n. 13, che recita: "Il diritto di prelazione di cui agli art. 60, 61 e 62 del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 - codice dei beni culturali e del paesaggio - trova applicazione per i beni oggetto di finanziamento leasing" solamente "per il passaggio del bene nella proprietà del locatore e non per il passaggio successivo del bene nella proprietà del locatario".
Cass. 24 maggio 2005, n. 10920
La nullità prevista, a tutela delle cose di interesse storico e artistico, dall'art. 61 l. 1 giugno 1939 n. 1089 per le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalla legge stessa o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da essa prescritte, è di carattere relativo, essendo stabilita nell'interesse esclusivo dello Stato e non può, quindi, essere dedotta dai privati o essere rilevata di ufficio dal giudice.
Cass. 12 ottobre 1998, n. 10083
L'acquirente di immobile con vincolo storico - artistico è legittimato a intimare licenza per finita locazione, senza che il conduttore possa eccepire la mancata comunicazione della vendita ai fini della prelazione artistica, atteso che la nullità degli atti compiuti in violazione della l. 1 giugno 1939 n. 1089 è stabilita nel solo interesse dello Stato e non può quindi essere fatta valere nei rapporti tra privati.
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