Normativa - Le nuove Srl. Aspetti sistematici e soluzioni operative
Riferimenti normativi rilevanti richiamati nelle relazioni
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O., convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27
Art. 3 Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata
1. Nel libro V, titolo V, capo VII, sezione I, del codice civile, dopo l'articolo 2463 del codice civile, è aggiunto il seguente articolo:
«Articolo 2463-bis (Società a responsabilità limitata semplificata)
La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.
La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili».
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.
3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.
4. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale.
D.M. 23 giugno 2012, n. 138. Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata e individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci in attuazione dell'articolo 2463-bis, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività».
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 2012, n. 189, emanato dal Ministero della giustizia.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del regio decreto 16 marzo 1942, recante «Approvazione del testo del codice civile» ed in particolare l'articolo 2463-bis, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»;
Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 giugno 2012, prot. n. 5117;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Modello standard dell'atto costitutivo e dello statuto della società a responsabilità limitata semplificata
1. L'atto costitutivo, recante anche le norme statutarie, della società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del codice civile è redatto per atto pubblico in conformità al modello standard riportato nella tabella A allegata al presente decreto.
2. Si applicano, per quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti.
Art. 2 Individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci della società a responsabilità limitata semplificata
1. Il notaio, nel ricevere l'atto di cui all'articolo 1, accerta, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che l'età delle persone fisiche che intendono costituire una società a responsabilità limitata semplificata è quella prevista dall'articolo 2463-bis del codice civile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
TABELLA A
(art. 1, comma 1)
L’anno .........., il giorno .......... del mese di .......... in .........., innanzi a me .......... notaio in .......... con sede in .......... è/sono presente/i il/i signore/i .......... (cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza), della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo.
1.
Il/I comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell’articolo 2463-bis del codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione “.......... società a responsabilità limitata semplificata”, con sede in .......... (indicazione di eventuali sedi secondarie).
2.
La società ha per oggetto le seguenti attività: ..........
3.
Il capitale sociale ammonta ad € .......... e viene sottoscritto nel modo seguente:
il Signor/la Signora .......... sottoscrive una quota del valore nominale di € .......... pari al ......... percento del capitale.
4.
E’ vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l’eventuale atto è conseguentemente nullo.
5.
L’amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci.
6.
Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: .......... (eventuale specificazione del ruolo svolto nell’ambito del consiglio d’amministrazione), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società.
7.
All’organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.
8.
L’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.
9.
I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente:
Il signor/la signora ......... ha versato all’organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di € .......... a mezzo di .......... .
L’organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è interamente versato.
10.
Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.
Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e composto di .......... fogli per .......... intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore...........
Firma dei comparenti
Firma del notaio
D.L. 28 giugno 2013, n. 76 Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 giugno 2013, n. 150. Convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 99.
Art. 9 Ulteriori disposizioni in materia di occupazione
13. All'articolo 2463-bis del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione» sono soppresse;
b) al comma 2, punto 6), le parole: «, i quali devono essere scelti tra i soci» sono soppresse;
b-bis) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili»;
c) il comma 4 è soppresso.
14. All'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi;
b) al comma 4-bis le parole: «società a responsabilità limitata a capitale ridotto» sono sostituite dalle seguenti: «società a responsabilità limitata semplificata».
15. Le società a responsabilità limitata a capitale ridotto iscritte al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono qualificate società a responsabilità limitata semplificata.
15-bis. All'articolo 2464, quarto comma, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «presso una banca» sono sostituite dalle seguenti: «all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto».
15-ter. All'articolo 2463 del codice civile, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
«L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione.
La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione».
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