Giurisprudenza - Dal trust all’atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un’idea
Riferimenti normativi
Tribunale ordinario di Roma, VIII sezione, 21 febbraio/18 maggio 2013
Il legislatore non indica il testamento quale titolo costitutivo della destinazione, mentre, per istituti affini quali le fondazioni e il fondo patrimoniale, ha espressamente previsto la costituzione sia per atto pubblico che per testamento. Rafforza il convincimento in tal senso, la specifica previsione contenuta nell’art. 2 della legge n. 364 del 1989 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottate a L’Aja il 1° luglio 1985), per cui il costituente può adottare l’uno o l’altro strumento negoziale (atto tra vivi o mortis causa). Il carattere essenziale” dell’intervento normativo, appare significativo di una volontà legislativa volta a risolvere, innanzitutto, il problema della opponibilità della limitazione della responsabilità. L’argomento letterale che fa leva sulla riconducibilità del testamento pubblico alla categoria degli atti pubblici prova troppo.
Giudice tutelare Saluzzo 19 luglio 2012
L'atto di destinazione di un compendio immobiliare ex art. 2645 ter c.c. a causa familiare a favore di minori d'età non necessita dell'autorizzazione ex art. 320 c.c. sia per il conseguimento sia per il consolidamento della posizione beneficiaria.
Tribunale Reggio Emilia 22 giugno 2012
Il negozio destinatorio ex art. 2645 ter c.c. differisce per molteplici aspetti dall'istituto del trust alla cui fattispecie non può essere ricondotto in alcun modo. L'art. 2645 ter c.c. è norma "sugli effetti" e non "sugli atti"; in particolare, la citata disposizione riguarda esclusivamente gli effetti, complementari rispetto a quelli traslativi ed obbligatori, delle singole figure negoziali a cui accede il vincolo di destinazione e non consente la configurazione di un "negozio destinatorio puro", cioè di una nuova figura negoziale atipica imperniata sulla causa destinatoria. Ne consegue l'inammissibilità del cosiddetto "vincolo di destinazione autoimposto" in cui l'effetto destinatorio sia collegato ad un atto privo di effetti (Nella specie, i coniugi – premettendo di contribuire in maniera rilevante al mantenimento dei nipoti – hanno individuato, quale condizione della separazione, la destinazione di un immobile e dei frutti di questo al mantenimento dei nipoti minorenni con conseguente imposizione del vincolo di destinazione sopra citato sulla quota di proprietà di ciascuno riguardante l'immobile, senza in alcun modo operare alcun trasferimento della proprietà immobiliare).
Tribunale Reggio Emilia sez. I 07 giugno 2012
L'art. 2645 ter c.c. è norma "sugli effetti" e non "sugli atti" e, perciò, disciplina esclusivamente gli effetti, complementari rispetto a quelli traslativi e obbligatori, delle singole figure negoziali a cui accede il vincolo di destinazione; non consente, invece, la configurazione di un "negozio destinatorio puro", cioè di una nuova figura negoziale atipica imperniata sulla causa destinatoria. Non è ammesso dalla predetta norma il cd. vincolo di destinazione autoimposto in cui l'effetto destinatorio è collegato a un atto privo di effetti traslativi. Non è possibile riqualificare il negozio di destinazione ex art. 2645 ter c.c. come trust (istituto che offre ai beneficiari vantaggi e garanzie maggiori rispetto a quelle previste dall'art. 2645 ter c.c.) in ragione delle molteplici differenze tra i due istituti.
Tribunale Vicenza 31 marzo 2011
Il piano concordatario che preveda la soddisfazione dei creditori di una società con risorse rivenienti dalla liquidazione di diritti immobiliari di terzi (nella specie i soci della società proponente) gravati da iscrizioni ipotecarie, in relazione ai quali sia stato trascritto, ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., atto di destinazione in favore dei creditori concordatari, deve ritenersi non fattibile, in conseguenza della inopponibilità ai creditori personali dei terzi del suddetto vincolo di destinazione, costituito a tutela di interessi diversi da quelli meritevoli di tutela contemplati dalla norma citata - che sono solo quelli attinenti alla solidarietà sociale e non anche quelli dei creditori di una società insolvente - ed insuscettibile, quindi, in assenza di espresse previsioni normative, di incidere sul regime legale inderogabile della responsabilità patrimoniale posto dagli artt. 2740 ss. c.c.
Tribunale Bologna 5 dicembre 2009
In sede di separazione personale, è valido l’accordo con cui un coniuge si impegna ad apporre un vincolo di destinazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2645 ter c.c., sugli immobili di sua esclusiva proprietà, obbligandosi a non cedere l’immobile a terzi per tutta la durata del vincolo. La costituzione del vincolo sugli immobili e la natura della finalità perseguita impongono di per sé sole il divieto di alienazione ex art. 2645 ter c.c.
Corte appello Roma sez. I 04 febbraio 2009
Ritenuto che, per volontà autentica, è consentito, in via ordinaria e preventiva, a chiunque di avere esatta contezza dell' esistenza di limiti alla circolazione dei beni immobili, per, temporanea o parziale, diminuita capacità del titolare del relativo potere dominicale, l'art. 2645 ter c.c. consente la trascrizione nei registri immobiliari, al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione degli atti in forma pubblica con cui beni immobili siano destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela e riferibili a persona, con disabilità, beneficiaria di a.d.s.
Tribunale Modena 11 dicembre 2008
È opportuna e legittima, ex art. 2645 ter c.c., a tutela e salvaguardia dei beni mobili ed immobili, presenti e futuri di un minore soggetto a tutela e protutela, l'istituzione, a richiesta del protutore, di un Trust che vincoli i beni predetti al soddisfacimento delle esigenze, personali e patrimoniali, del minore predetto, qualora, anche alla luce di un motivato parere redatto da un c.t.u., il Trust sia conveniente ed utile al minore stesso; il provvedimento del G.t. deve prevedere il rendiconto annuale e deve contenere la designazione e la nomina di un Trustee esperto e di sicuro affidamento, affiancato da un "Guardiano" estraneo al gruppo familiare del minore e di pari affidamento e competenza tecnica; fermo restando che, raggiunta la maggiore età, il minore, se capace, può disporre la cessazione del Trust.
Tribunale Roma sez. V 08 settembre 2008
Ritenuto che, qualora sia stata accordata l'a.d.s., al provvedimento del g.t. sono collegate specifiche forme di pubblicità, e che le pur comprensibili esigenze cautelari prospettate dall'a.d.s. sono già assicurate dalla legge cit., con la possibilità di annullare gli atti compiuti dal beneficiario in violazione delle pertinenti disposizioni di legge o del decreto che ha concesso l'a.d.s., possibilità che prescinde totalmente dalle formalità della trascrizione immobiliare e dallo stato soggettivo dell'eventuale acquirente, appare superfluo ed ultroneo ogni richiamo all'art. 2645 ter c.c.
Tribunale Reggio Emilia 26 marzo 2007
Risponde ad una ottimale, anche perché incondizionata ed integrale, tutela della prole, e va perciò consentito il trasferimento, con atto formale, da un coniuge all'altro, a modifica del regime di separazione personale (o di divorzio) precedentemente instaurato, di taluni beni immobili con il vincolo "erga omnes" di cui all'art. 2645 ter c.c., allo scopo di garantire ai figli minori un adeguato e sicuro mantenimento.
Tribunale Reggio Emilia 26 marzo 2007
Poiché è impensabile che il legislatore abbia voluto "esautorare" il contratto (apparentemente escluso dalla norma che riguarda esplicitamente i soli "atti") e, cioè, lo strumento principe attraverso il quale si esprime l'autonomia negoziale, il riferimento letterale ("atti") dell'art. 2645 ter c.c. deve intendersi limitato al requisito formale richiesto per la trascrizione, la quale deve essere effettuata sulla scorta di un "atto pubblico" ai sensi dell'art. 2699 c.c. Proprio per la centralità riconosciuta all'autonomia negoziale privata, la locuzione impiegata all'inizio dell'art. 2645 ter c.c. deve, perciò, essere riferita al "genus" dei negozi (atti e contratti) volti a imprimere vincoli di destinazione ai beni, purché stipulati in forma solenne; del resto, il successivo richiamo all'art. 1322, comma 2, c.c. dimostra che la norma concerne certamente anche i contratti; "Condizioni della separazione" non sono soltanto quelle "regole di condotta" destinate a scandire il ritmo delle reciproche relazioni per il periodo successivo alla separazione o al divorzio, bensì anche tutte quelle pattuizioni alla cui conclusione i coniugi intendono comunque ancorare la loro disponibilità per una definizione consensuale della crisi coniugale. Sotto il profilo causale, dunque, i contratti della crisi coniugale (e, segnatamente, i negozi traslativi di diritti tra coniugi in crisi) si caratterizzano per la presenza della causa tipica di definizione della crisi stessa. Con la trascrizione nei registri immobiliari ex art. 2645 ter c.c. (sulle modalità con cui eseguire la formalità si richiama la circolare dell'Agenzia del territorio n. 5 del 7 agosto 2006), il vincolo di destinazione risulta opponibile "erga omnes", offrendo così ai minori una significativa tutela, sia con riguardo ai frutti dei beni (da destinare al mantenimento), sia con riguardo all'inalienabilità. Mentre l'impignorabilità per debiti contratti per scopi estranei o differenti rispetto a quelli individuati nell'atto di destinazione dei beni (e dei relativi frutti) conferiti ai sensi del nuovo art. 2645 ter c.c. appare assoluta, l'art. 170 dello stesso codice assoggetta a esecuzione i beni del fondo patrimoniale anche per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a condizione che il creditore non sia a conoscenza di tale ultima circostanza. L'art. 2645 ter c.c. (norma successiva e speciale), nel prevedere l'opponibilità ai terzi della predetta inalienabilità (ove trascritta nei registri immobiliari), scardina il disposto dell'art. 1379 c.c. "Divieto di alienazione"), il quale sancisce (rectius, sanciva) che "il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti".
>Tribunale Reggio Emilia sez. I 23 marzo 2007
È valido, in quanto avente causa lecita, l'accordo tra coniugi, raggiunto in sede di verbale di separazione consensuale, con il quale l'uno trasferisce all'altro, in adempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli minori, talune porzioni immobiliari, con l'impegno di quest'ultimo di non alienarli prima della maggiore età dei beneficiari e di destinarne i frutti in loro favore, e detto accordo, ove trascritto ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., è opponibile "erga omnes".
Tribunale Saluzzo 09 novembre 2006
Per accelerare le operazioni di chiusura del fallimento è possibile autorizzare il curatore fallimentare a conferire le residue attività in un costituendo trust (istituto di origine anglosassone riconosciuto nel nostro ordinamento giuridico in seguito alla l. 16 ottobre 1989, n. 364, che ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1984 e all'introduzione dell'art. 2645-ter c.c.), tenuto conto dell'assenza di pregiudizio per i creditori insinuati (designati quali beneficiari nell'atto costitutivo del trust), degli obblighi gravanti sul trustee, dei poteri del controllo del guardiano del trust, individuato nella persona del curatore fallimentare, dei caratteri generali dell'istituto e dei vantaggi fiscali.
Tribunale Trieste 07 aprile 2006
È da escludere che l'imposizione di un vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. si sostanzi in una nuova tipologia negoziale traslativa, caratterizzata da una causa esclusivamente destinatoria; deve invece ritenersi che la nuova norma introduca nell'ordinamento solo un particolare tipo di effetto negoziale, quello di destinazione, accessorio rispetto agli altri effetti di un negozio tipico o atipico cui si accompagna.
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