Normativa - Dal trust all’atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un’idea
Riferimenti normativi rilevanti richiamati nelle relazioni
Legge 16 ottobre 1989, n. 364 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata da L'Aja il 1° luglio 1985.
Pubblicata nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 261 del 8 novembre 1989)
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla
legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio
1985.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'art. 1 a decorrere
dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 30 della
convenzione stessa.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Convenzione 1 luglio 1985
Convenzione relativa alla legge sui trusts ed al
loro riconoscimento
Preambolo
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
considerando che il trust è un istituto peculiare creato dai tribunali di equità
dei paesi della Common Law, adottata da altri paesi con alcune modifiche,
hanno convenuto di stabilire disposizioni comuni relative alla legge applicabile
al trust e di risolvere i problemi più importanti relativi al suo riconoscimento;
hanno deciso di stipulare a tal fine una Convenzione e di adottare le seguenti
disposizioni:
CAPITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1
La presente Convenzione stabilisce la legge applicabile al trust e regola il suo
riconoscimento.
Art. 2
Ai fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici
istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa -
qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse
di un beneficiario o per un fine specifico.
Il trust presenta le seguenti caratteristiche:
a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del
patrimonio del trustee;
b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per
conto del trustee;
c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere
conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le
norme particolari impostegli dalla legge.
Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso
possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente
incompatibile con l'esistenza di un trust.
Art. 3
La Convenzione si applica solo ai trusts costituiti volontariamente e
comprovati per iscritto.
Art. 4
La Convenzione non si applica a questioni preliminari relative alla validità dei
testamenti o di altri atti giuridici, in virtù dei quali determinati beni sono
trasferiti al trustee.
Art. 5
La Convenzione non si applica qualora la legge specificata al capitolo II non
preveda l'istituto del trust o la categoria di trust in questione.
CAPITOLO II
LEGGE APPLICABILE
Art. 6
Il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente. La scelta deve essere
espressa, oppure risultare dalle disposizioni dell'atto che costituisce il trust o
portandone la prova, interpretata, se necessario, avvalendosi delle circostanze
del caso.
Qualora la legge scelta in applicazione del precedente paragrafo non preveda
l'istituzione del trust o la categoria del trust in questione, tale scelta non avrà
valore e verrà applicata la legge di cui all'art. 7.
Art. 7
Qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con
la quale ha più stretti legami.
Per determinare la legge con la quale un trust ha più stretti legami, si tiene
conto in particolare:
a) del luogo di amministrazione del trust designato dal costituente;
b) della situazione dei beni del trust;
c) della residenza o sede degli affari del trustee;
d) degli obiettivi del trust e dei luoghi dove dovranno essere realizzati.
Art. 8
La legge specificata agli articoli 6 e 7 regola la validità del trust, la sua
interpretazione, i suoi effetti e l'amministrazione del trust.
In particolare, la legge dovrà regolamentare:
a) la nomina, le dimissioni e la revoca del trustee, la capacità particolare di
esercitare le mansioni di trustee e la trasmissione delle funzioni di trustee;
d) i diritti e gli obblighi dei trustees tra di loro;
c) il diritto del trustee di delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione dei suoi
obblighi o l'esercizio dei suoi poteri;
d) i poteri del trustee di amministrare o disporre dei beni del trust, di darli in
garanzia e di acquisire nuovi beni;
e) i poteri del trustee di effettuare investimenti;
f) le restrizioni relative alla durata del trust ed ai poteri di accantonare gli
introiti del trust;
g) i rapporti tra il trustee ed i beneficiari, ivi compresa la responsabilità
personale del trustee verso i beneficiari;
h) la modifica o la cessazione del trust;
i) la ripartizione dei beni del trust;
j) l'obbligo del trustee di render conto della sua gestione.
Art. 9
Nell'applicazione del presente capitolo aspetti del trust che possono essere
trattati a parte, in particolare le questioni amministrative, potranno essere
regolati da una legge diversa.
Art. 10
La legge applicabile alla validità del trust stabilisce la possibilità di sostituire
detta legge, o la legge applicabile ad un elemento del trust che può essere
trattato a parte, con un'altra legge.
CAPITOLO III
RICONOSCIMENTO
Art. 11
Un trust costituito in conformità alla legge specificata al precedente capitolo
dovrà essere riconosciuto come trust. Tale riconoscimento implica quanto
meno che i beni del trust siano separati dal patrimonio personale del trustee,
che il trustee abbia le capacità di agire in giudizio ed essere citato in giudizio,
o di comparire in qualità di trustee davanti a un notaio o altra persona che
rappresenti un'autorità pubblica.
Qualora la legge applicabile al trust lo richieda, o lo preveda, tale
riconoscimento implicherà, in particolare:
a) che i creditori personali del trustee non possano sequestrare i beni del
trust;
b) che i beni del trust siano separati dal patrimonio del trustee in caso di
insolvenza di quest'ultimo o di sua bancarotta;
c) che i beni del trust non facciano parte del regime matrimoniale o della
successione dei beni del trustee;
d) che la rivendicazione dei beni del trust sia permessa qualora il trustee, in
violazione degli obblighi derivanti dal trust, abbia confuso i beni del trust con i
suoi e gli obblighi di un terzo possessore dei beni del trust rimangono soggetti
alla legge fissata dalle regole di conflitto del foro.
Art. 12
Il trustee che desidera registrare i beni mobili e immobili, o i documenti
attinenti, avrà facoltà di richiedere la iscrizione nella sua qualità di trustee o
in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò non sia
vietato o di incompatibile a norma della legislazione dello Stato nel quale la
registrazione deve aver luogo.
Art. 13
Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi importanti, ad
eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione e
della residenza abituale del trustee, sono più strettamente connessi a Stati che
non prevedono l'istituto del trust o la categoria del trust in questione.
Art. 14
La Convenzione non ostacolerà l'applicazione di norme di legge più favorevoli
al riconoscimento del trust.
CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 15
La Convenzione non ostacolerà l'applicazione delle disposizioni di legge
previste dalle regole di conflitto del foro, allorchè non si possa derogare a dette
disposizioni mediante una manifestazione della volontà, in particolare nelle
seguenti materie:
a) la protezione di minori e di incapaci;
b) gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio;
c) i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la legittima;
d) il trasferimento di proprietà e le garanzie reali;
e) la protezione di creditori in casi di insolvibilità;
f) la protezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in buona fede.
Qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al
riconoscimento del trust, il giudice cercherà di realizzare gli obiettivi del trust
con altri mezzi giuridici.
Art. 16
La Convenzione non pregiudica le disposizioni legislative del foro che devono
essere applicate anche per situazioni internazionali indipendentemente dalla
legge designata dalle regole di conflitto di leggi.
In casi eccezionali, si può altresì dare effetto alle norme della stessa natura di
un altro Stato che abbia con l'oggetto della controversia un rapporto
sufficientemente stretto.
Ciascuno Stato contraente potrà mediante una riserva, dichiarare che non
applicherà la disposizione del secondo paragrafo del presente articolo.
Art. 17
Ai sensi della Convenzione, il termine "legge" indica le norme di legge in vigore
in uno Stato, ad eccezione delle regole di conflitto di legge.
Art. 18
Le disposizioni della Convenzione potranno essere non osservate qualora la
loro applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico.
Art. 19
La Convenzione non pregiudicherà la competenza degli Stati in materia fiscale.
Art. 20
Ogni Stato contraente potrà, in qualsiasi momento, dichiarare che le
disposizioni della Convenzione saranno estese ai trusts costituiti in base ad
una decisione giudiziaria.
Tale dichiarazione sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei
Paesi Bassi ed entrerà in vigore dal giorno di ricevimento della notifica.
L'art. 31 è applicabile, per analogia, al ritiro di detta dichiarazione.
Art. 21
Ciascuno Stato contraente potrà riservarsi il diritto di applicare le disposizioni
del capitolo III solo ai trusts la cui validità è regolata dalla legge di uno Stato
contraente.
Art. 22
La Convenzione è applicabile ai trusts a prescindere dalla data della loro
costituzione.
Tuttavia, uno Stato contraente potrà riservarsi il diritto di non applicare la
Convenzione ad un trust costituito prima dell'entrata in vigore della
Convenzione per detto Stato.
Art. 23
Ai fini di identificare la legge applicabile ai sensi della Convenzione, qualora
uno Stato comprenda varie unità territoriali, ciascuna con le proprie norme di
legge per quanto riguarda il trust, ogni riferimento alla legge di detto Stato
sarà considerato come relativo alla legge in vigore nell'unità territoriale in
questione.
Art. 24
Uno Stato all'interno del quale varie unità territoriali hanno le proprie norme
di legge in materia di trust non è tenuto ad applicare la Convenzione ai
conflitti di legge che interessano unicamente queste unità territoriali.
Art. 25
La Convenzione non deroga ad alcun altro strumento internazionale di cui uno
Stato contraente è o sarà parte e che contengono disposizioni sulle materie
regolamentate dalla presente Convenzione.
CAPITOLO V
CLAUSOLE FINALI
Art. 26
Ciascuno Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione,
dell'approvazione o dell'adesione, o, al momento di una dichiarazione resa ai
sensi dell'art. 29, potrà esprimere le riserve previste agli articoli 16, 21 e 22.
Nessun'altra riserva sarà consentita.
Ciascuno Stato contraente potrà, in ogni momento, ritirare una riserva da esso
espressa; tale riserva cesserà di avere effetto il primo giorno del terzo mese
dopo la notifica del ritiro.
Art. 27
La Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati che erano membri della
Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato al momento della sua
quindicesima sessione.
Sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, accettazione o
approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del
Regno dei Paesi Bassi.
Art. 28
Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore in
virtù dell'art. 30, paragrafo 1.
Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri
del Regno dei Paesi Bassi.
L'adesione avrà effetto solo per quanto riguarda i rapporti tra lo Stato aderente
e gli Stati contraenti che non avranno mosso obiezioni alla succitata adesione
entro dodici mesi dal ricevimento della notifica di cui all'art. 32.
Ogni Stato membro potrà altresì muovere tali obiezioni al momento della
ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione, successiva
all'adesione. Tali obiezioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri del
Regno dei Paesi Bassi.
Art. 29
Uno Stato che comprenda due o più unità territoriali nelle quali vengono
applicati sistemi giuridici diversi, potrà, al momento della firma, della ratifica,
dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che la presente
Convenzione sarà applicata a tutte le sue unità territoriali, o solamente a una
o più di esse, e potrà, in qualunque, momento, modificare detta dichiarazione,
formulando una nuova dichiarazione. Tali dichiarazioni saranno notificate al
Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, e indicheranno
espressamente le unità territoriali alle quali si applica la Convenzione.
Se uno Stato non effettuerà dichiarazioni in base al presente articolo, la
Convenzione sarà applicata a tutte le unità territoriali di detto Stato.
Art. 30
La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese dopo il
deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione previsto
dall'art. 27.
Successivamente la Convenzione entrerà in vigore:
a) per ogni Stato che la ratifichi, l'accetti, o l'approvi successivamente, il primo
giorno del terzo mese dopo il deposito del suo strumento di ratifica, di
accettazione o di approvazione;
b) per ogni Stato aderente, il primo giorno del terzo mese dopo la scadenza del
termine di cui all'art. 28;
c) per le unità territoriali alle quali la Convenzione è stata estesa in conformità
all'art. 29, il primo giorno del terzo mese dopo la notifica di cui a detto articolo.
Art. 31
Ogni Stato contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante
notifica formale per iscritto, indirizzata al Ministero degli Affari Esteri del
Regno dei Paesi Bassi, depositario della Convenzione.
La denuncia entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla
scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da
parte del depositario, o ad ogni altra data successiva, specificata nella notifica.
Art. 32
Il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi notificherà agli Stati
membri della Conferenza, nonchè agli Stati che vi avranno aderito, in
conformità alle disposizioni dell'art. 28:
a) le firme e le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni di cui all'art. 27;
b) la data alla quale la Convenzione entrerà in vigore in conformità alle
disposizioni dell'art. 30;
c) le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all'art. 28;
d) le estensioni di cui all'art. 29;
e) le dichiarazioni di cui all'art. 20;
f) le riserve o i diritti di riserva di cui all'art. 26;
g) le denunce di cui all'art. 31.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente
Convenzione.
Fatto a l'Aja, il 1° luglio 1985, in francese ed inglese, i due testi facenti
ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del
Governo del Regno dei Paesi Bassi, e di cui una copia autenticata sarà
consegnata, per le vie diplomatiche, a ciascuno Stato membro della
Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato al momento della sua 15
sessione.
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