Giurisprudenza - La modernità degli studi storici: principi e valori del Notariato
Riferimenti normativi
Cassazione civile, 20 agosto 2015, n.16990
Il notaio richiesto della redazione di un atto pubblico di trasferimento immobiliare ha l'obbligo di compiere le attività preparatorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti, e, in particolare, ad effettuare le visure catastali e ipotecarie, la cui eventuale omissione è fonte di responsabilità per violazione non già nell'obbligo di diligenza professionale qualificata, ma della clausola generale della buona fede oggettiva o correttezza, ex art. 1175 c.c., quale criterio determinativo ed integrativo della prestazione contrattuale, che impone il compimento di quanto utile e necessario alla salvaguardia degli interessi della controparte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda risarcitoria nei confronti del notaio, il quale aveva rettificato un atto di compravendita - da lui stesso redatto - inserendovi un appezzamento di giardino, retrostante il fabbricato compravenduto, senza effettuare le visure che avrebbero permesso di accertare la diversa titolarità del terreno).
L'obbligo di effettuare le visura ipocatastali incombe al notaio incaricato della stipula di un contratto di trasferimento immobiliare anche in caso di utilizzazione della forma della scrittura privata autenticata. Né, al fine di escluderne la responsabilità, ha rilievo la circostanza che l'utilizzazione della forma della scrittura privata risponda a scelta della parte, la quale si sia rivolta al notaio per l'autenticazione delle firme di una scrittura privata di compravendita in precedenza da terzi o da essa stessa redatta.
Cassazione civile 4 aprile 2014, n. 8036
Il notaio è tenuto a svolgere personalmente tutte le funzioni attribuitegli dall'ordinamento con riguardo al ricevimento degli atti notarili, come l'indagine relativa all'individuazione delle volontà delle parti (dalla fase delle attività preparatorie a quella delle attività successive al compimento degli atti), senza possibilità di delegare ai suoi collaboratori dette attività, e senza che possa essere considerata alcuna distinzione fra atti "routinari" ed atti non "routinari".
SS. UU., 31 luglio 2012, n. 13617
In tema di responsabilità disciplinari a carico dei notai, costituisce illecito deontologico il comportamento del professionista, il quale proceda al mero accertamento della volontà delle parti ed alla direzione nella compilazione dell'atto, ma ometta di interessarsi delle attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito, trattandosi di violazione prevista dall'art. 138 l. 16 febbraio 1913 n. 89, come sostituito dall'art. 22 d.lg. 1 agosto 2006 n. 249. (Nella specie, la C.S. ha confermato la sentenza impugnata, osservando che il dovere deontologico non poteva ritenersi assolto solo perché era stata formulata, al momento dell'atto, la domanda circa l'esistenza di dubbi o di richieste di chiarimenti rivolta ad una persona non esperta, atteso che il rogito, invece di comportare una surroga, aveva implicato la sostituzione del precedente mutuo con un altro, così determinando un aumento dell'affidamento a carico del cliente).
Cassazione civile, 20 luglio 2005, n. 15252
Ai fini dell'usucapione decennale di un bene immobile, deve ritenersi sussistente la buona fede di chi, con atto debitamente trascritto, lo abbia acquistato in forza di titolo astrattamente idoneo a trasferirne la proprietà, qualora si sia rivolto ad un notaio per la redazione dell'atto traslativo, senza esonerarlo dal compiere le visure catastali ed ipotecarie, non rilevando in senso contrario l'omessa verifica della trascrizione anteriore di una domanda giudiziale volta all'accertamento del trasferimento della proprietà del medesimo bene a favore di un terzo che l'aveva comprato dallo stesso dante causa, in virtù di atto non trascritto.
Tribunale Roma, 29 settembre 2004
La prestazione del notaio - che si iscrive nell'esercizio di una funzione pubblica di interesse generale - non si riduce alla mera indagine e documentazione della volontà dei contraenti ma si estende al controllo della legalità dell'atto affinché questo raggiunga e conservi, nel comune interesse delle parti, il suo effetto tipico; la responsabilità del notaio per l'inadempimento a tale obbligo nella stipula di un contratto di compravendita non è esclusa dalla concorrente responsabilità della parte alienante per l'inadempimento dell'obbligazione di garanzia per vizi ed evizione derivante dal contratto di compravendita.
Cassazione civile, 28 gennaio 2003, n. 1228
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività di notaio, il professionista è tenuto ad una prestazione che, pur rivestendo i caratteri dell'obbligazione di mezzi e non di risultato, non può ritenersi circoscritta al compito di mero accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell'atto, estendendosi, per converso, a tutte quelle ulteriori attività, preparatorie e successive, funzionali ad assicurare la serietà e la certezza del rogito, e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico (non meno che del risultato pratico) del negozio divisato dalle parti, con la conseguenza che l'inosservanza di tali obblighi accessori dà luogo a responsabilità "ex contractu" per l'inadempimento della obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità. Incorre pertanto nella predetta responsabilità professionale il notaio che, con riferimento alla procura speciale presentatagli dal sedicente rappresentante della parte venditrice, non ne accerti con cura la autenticità, venendo così meno al dovere di normale diligenza professionale.
|
|
|