Giurisprudenza - Il contributo della prassi notarile alla evoluzione della disciplina delle situazioni reali
Riferimenti normativi

Cass. 21 marzo 2016, n. 5507

L'intestazione fiduciaria di titoli azionari (o di quote di partecipazione societaria) integra gli estremi dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista (a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest'ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario.


Cassazione civile, sez. II, 29/01/2015,  n. 1672

Poiché l'art. 1470 c.c., consente la vendita di una cosa o di un diritto reale soltanto a chi ne sia proprietario, chi abbia già trasferito tutti i diritti inerenti un bene (nella specie, lastrico solare) e si sia riservato solo il diritto di superficie sull'area soprastante il fabbricato non può alienare diritti o facoltà ulteriori a ciò che si è riservato.


Cassazione civile, sez. II, 19/09/2014, n. 19798

Il regolamento di condominio, predisposto dall'originario unico proprietario dell'edificio, vincola chi abbia acquistato le singole unità immobiliari successivamente alla sua predisposizione purché richiamato ed approvato nei singoli atti di proprietà, in modo da far parte "per relationem" del loro contenuto. (Nella specie, la S.C., in base all'enunciato principio, ha escluso che fosse opponibile a tutti i condomini un regolamento che si trovava depositato presso uno studio notarile e che non risultava neppure trascritto nel registro di cui all'art. 1138, terzo comma, cod. civ., secondo la formulazione "ratione temporis" applicabile).


Cassazione civile, sez. II, 28/06/2013, n. 16401

L'assunzione, da parte del proprietario del fondo, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota degli oneri delle opere di urbanizzazione secondaria (cui è subordinata l'autorizzazione per la lottizzazione) costituisce un'obbligazione "propter rem", dovendo dette opere essere eseguite da coloro che sono proprietari al momento del rilascio della concessione edilizia, i quali ben possono essere soggetti diversi da quelli che stipularono la convenzione, per avere da questi acquistato una parte del suolo su cui far sorgere singoli (o gruppi di) lotti. Tuttavia, la natura reale dell'obbligazione non riguarda le persone che utilizzano le opere di urbanizzazione da altri realizzate per una loro diversa edificazione, senza avere con questi ultimi alcun rapporto, e che, per ottenere la loro diversa concessione edilizia, sono tenute a pagare al Comune concedente, per loro conto, i relativi oneri di urbanizzazione. Conseguentemente, se la qualificazione di obbligazione "propter rem" ha rilievo nel rapporto tra Comune e soggetto proprietario dell'area fabbricabile (cui viene rilasciato il provvedimento permissivo della costruzione), al di fuori di tale rapporto, qualora il soggetto titolare del provvedimento concessorio, avendo eseguito le opere di urbanizzazione, intenda rivalersi della spesa già sostenuta presso i diversi soggetti successivamente divenuti proprietari della medesima area fabbricabile, tale prestazione è ottenibile soltanto in virtù di un'espressa pattuizione negoziale, nella quale non rileva più il carattere reale dell'obbligazione.


Consiglio di Stato, sez. I, 13/01/2012, n. 4026

In materia urbanistica l'atto d'obbligo trascritto di costituzione della servitù non aedificandi di un terreno costituisce una qualità oggettiva del suolo interessato e comporta una obbligazione propter rem, realizzando un particolare vincolo pertinenziale (in quanto tale non suscettibile di decadenza perché a contenuto conformativo) destinato a rimanere cristallizzato nel tempo e che può essere superato soltanto da una nuova disciplina introdotta dal pianificatore generale in materia di volumetria e capacità edificatoria (salvo che non si versi in ipotesi di vincolo di inedificabilità imposto dall'originario unico proprietario del fondo).


Consiglio di Stato, sez. V, 30/04/2009, n. 2768

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, l. n. 1150 del 1942 "decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano particolareggiato, questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso"; da tale principio derivano alcuni corollari applicabili ai piani di lottizzazione: le previsioni dello strumento attuativo comportano la concreta e dettagliata conformazione della proprietà privata, le medesime previsioni rimangono efficaci a tempo indeterminato e col decorso del termine (di dieci anni, per il piano di lottizzazione), diventano inefficaci unicamente le previsioni del piano attuativo che non abbiano avuto concreta attuazione, nel senso che non é più consentita la sua ulteriore esecuzione, salva la possibilità di ulteriori costruzioni coerenti con le vigenti previsioni del p.r.g. e con le prescrizioni del piano attuativo (anche sugli allineamenti), che per questa parte ha efficacia ultrattiva.


Cassazione civile, Sez. II, 24/11/2009, n. 24701

In base al principio dell'autonomia negoziale, deve ritenersi consentita la possibilità della contemporanea costituzione, a carico dello stesso immobile e tra le stesse parti, sia di un diritto di superficie avente ad oggetto lo spazio aereo soprastante l'immobile, sia di un diritto di servitù "altius non tollendi", spettando al giudice di merito, nell'indagine sulla comune intenzione dei contraenti, accertare se la volontà delle parti sia stata quella di assicurare, con tale assetto negoziale, una posizione di privilegio ad una parte rispetto all'altra, concretantesi nella facoltà di scegliere tra l'edificazione ed il mantenimento della visuale anche dopo che il diritto di superficie sia estinto per non uso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nel decidere in controversia vertente su un contratto di "vendita d'aria" stipulato sotto il vigore del codice civile previgente - il quale non prevedeva tra i diritti reali "in re aliena" il diritto di superficie -, muoveva dalla premessa di principio per cui non fosse possibile operare contemporaneamente, sullo stesso immobile, la costituzione di una servitù "altius non tollendi" e la cessione del relativo spazio sovrastante, così da pregiudicare in radice la corretta indagine ermeneutica sul complessivo accordo intercorso tra le medesime parti).


Cassazione civile, sez. II, 16/06/2005, n. 12880

In tema di condominio, l'indennità prevista dall'ultimo comma dell'art. 1127 c.c. trae fondamento dalla considerazione che, per effetto della sopraelaevazione, il proprietario dell'ultimo piano aumenta, a scapito degli altri condomini, il proprio diritto sulle parti comuni dell'edificio che, ai sensi dell'art. 1118, comma 1, c.c., è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene; pertanto, il legislatore ha inteso compensare in parte i condomini, assumendo a parametro il valore del suolo occupato, che costituisce l'unica parte comune suscettibile di valutazione autonoma. Ne consegue che un titolo attributivo al proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare della proprietà esclusiva della colonna d'aria non è idoneo ad esonerare dall'obbligo di pagamento dell'indennità prevista per la sopraelevazione, poiché al titolo in questione, ai sensi dell'art. 1424 c.c., potrebbe essere riconosciuta solo la più limitata efficacia di rinuncia da parte degli altri condomini alla (futura ed eventuale) indennità di cui all'art. 1127 c.c.; rinuncia che, essendo priva di effetti reali, non impegnerà gli aventi causa a titolo particolare dagli originari stipulanti.


Cassazione civile, sez. II, 22/11/2004, n. 22032

Posto che la c.d. «colonna d'aria» (lo spazio sovrastante il lastrico solare) non costituisce oggetto di diritti, quindi non costituisce oggetto di proprietà autonoma rispetto alla proprietà del lastrico, la proprietà della colonna d'aria va intesa come diritto in capo al proprietario di utilizzare, senza limitazione alcuna, lo spazio sovrastante mediante la sopraelevazione. Ma la statuizione non comporta l'esonero per il proprietario dall'obbligo di corrispondere l'indennità agli altri condomini, salvo che non sia accompagnata dall'accettazione e dalla susseguente rinunzia da parte di tutti i proprietari dei piani sottostanti.


Consiglio di Stato, sez. IV, 30/05/2002, n. 3016

Lo strumento delle convenzioni urbanistiche di lottizzazione, pur essendo fonte di obbligazioni "propter rem" ed essendo astrattamente idoneo a vincolare anche i successivi aventi causa del proprietario stipulante, resta assoggettato alle regole sull'opponibilità dei negozi giuridici di diritto privato, con la conseguenza che prevale sul titolo di acquisto di soggetti terzi debitamente trascritto solo se la convenzione sia stata a sua volta trascritta con grado poziore.

Alle convenzioni urbanistiche, quando manchi una compiuta disciplina della figura negoziale, si applica in via analogica, in quanto è compatibile, la disciplina dei piani di lottizzazione di cui all'art. 28 l. 17 agosto 1942 n. 1150, pertanto è a loro applicabile la norma di cui al comma 5 del citato articolo che impone la trascrizione della convenzione ex art. 2645 c.c. Ciò perché lo strumento convenzionale, scelto tra l'amministrazione ed il privato per regolare consensualmente la realizzazione dell'intervento e le esigenze di tutela dell'interesse pubblico affidato all'amministrazione, pur essendo fonte di obbligazioni "propter rem" ed astrattamente idoneo a vincolare anche i successivi aventi causa del proprietario stipulante, resta assoggettato alle regole sulla opponibilità dei negozi giuridici di diritto privato e, pertanto, prevale sul titolo solo se la convenzione è stata a sua volta trascritta con grado poziore.

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