Divieto dei patti successori ed attualità degli interessi tutelati
Divieto dei patti successori ed attualità degli interessi tutelati
Profili civilistici del Patto di famiglia
di Andrea Merlo
avvocato in Rovigo
La legge 14 febbraio 2006 n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 50 dell'1 marzo 2006 ed entrata in vigore il 16 marzo 2006, introduce nel libro II titolo IV del c.c. il capo V-bis rubricato "Del Patto di famiglia", formato da sette articoli (dall'art. 768-bis all'art. 768-octies), e modifica l'art. 458 inserendo l'inciso «fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti» [nota 1].
Tale riforma mira a soddisfare l'esigenza di fornire all'imprenditore uno strumento giuridico adeguato per programmare per tempo non solo il passaggio generazionale ma soprattutto la funzionalità futura delle aziende [nota 2].
Si tratta di una riforma, rientrante nel progetto di revisione del divieto dei patti successori, che ha come antecedente logico, e non solo cronologico, la legge n. 80/2005 che ha introdotto alcune novità in tema di azione di riduzione e di restituzione, integrando il testo degli artt. 561 comma 1 e 563 commi 1 e 2 c.c. (quest'ultimo articolo è stato, poi, ulteriormente emendato dalla legge n. 263/2005).
La riforma in esame da un lato riprende due disegni di legge elaborati nel 1997 e mai approvati [nota 3], sebbene da questi si differenzi profondamente, e dall'altro soddisfa la necessità, testimoniata dalla raccomandazione della Commissione Ue del 1994 [nota 4], di introdurre appunto una disciplina speciale per la successione nella titolarità dei beni produttivi.
Nozione di Patto di famiglia
Entrando nel dettaglio della novità normativa, occorre in primo luogo, analizzare la nozione di Patto di famiglia contenuta nell'art. 768-bis c.c., secondo cui «è Patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.»
Il legislatore ha dunque isolato, all'interno dello stesso schema negoziale, due fattispecie che si distinguono fra loro in relazione al soggetto cedente (che, nel primo caso, è un imprenditore e, nel secondo caso, è un titolare di partecipazioni societarie) ed in relazione all'oggetto del trasferimento ( che, nel primo caso, è un' azienda o un ramo di essa e, nel secondo caso, è una quota sociale).
La prima questione da risolvere riguarda la natura giuridica dell'istituto in esame.
La lettera della norma non è decisiva poiché utilizza il termine generico "contratto" e parla di trasferimento.
Elementi rilevanti al fine di fornire una risposta convincente possono ritenersi:
1. l'assenza di ogni riferimento ad un corrispettivo della cessione;
2. il disposto dell'art. 768-quater ultimo comma c.c. che sottrae alla collazione ed all'azione di riduzione l'oggetto del Patto di famiglia;
3. il vecchio testo del disegno di legge del 2 ottobre 1997 proposto su iniziativa dei Senatori Pastore ed altri [nota 5], che qualifica il Patto di famiglia come atto di donazione.
Tralasciando per il momento di qualificare l'obbligo di liquidare i legittimari non assegnatari (art. 768-quater comma 2 c.c.), i tre aspetti sopra elencati sono chiari indici dell'intento legislativo di classificare il Patto di famiglia come una donazione.
In particolare la considerazione di cui al punto 2. mette in luce in modo inconfutabile la natura donativa del Patto di famiglia, in quanto l'art. 768-quater c.c. stabilisce la non assoggettabilità a riduzione e, quel che più conta, a collazione di quanto percepito dai contraenti.
Oltre a costituire un'eccezione all'art. 557 c.c. (come verrà evidenziato in seguito), l'art. 768-quater c.c. deroga all'art. 737 c.c. prevedendo una dispensa ex lege da collazione dell'oggetto della donazione derivante dal Patto di famiglia. Tale dispensa è efficace dal momento di stipula dell'atto ed è assoluta nel senso che non è limitata alla quota disponibile, ma resta ferma anche se, al momento dell'apertura della successione o in sede di successiva divisione ereditaria, dovesse risultare eccedente rispetto a tale quota e, quindi, lesiva dei diritti dei legittimari. Questa affermazione è giustificata sia dalla opportunità, che, come vedremo, deve necessariamente essere offerta a tutti coloro che rivestono la qualifica di legittimari alla data di conclusione dell'atto, di essere soddisfatti delle loro ragioni limitatamente all'oggetto del Patto di famiglia sia dalla esenzione dalla azione di riduzione di cui all'art. 768-quater ultimo comma c.c.
L'art. 768-quater c.c. stabilisce anche l'obbligo, per i legittimari del donante, ossia per il coniuge e per i suoi discendenti, di partecipare al Patto di famiglia. Peraltro, la partecipazione di tutti i legittimari è obbligatoria ed essenziale ( litisconsorzio necessario ), con conseguente applicazione degli artt. 1420 e 1446 c.c. che disciplinano il contratto plurilaterale [nota 6].
Tale patto, qualora venga concluso in assenza anche di uno solo dei soggetti che sarebbero legittimari, se si aprisse la successione il giorno della stipula, si deve ritenere nullo per violazione di norma imperativa (art. 768-quater c.c.). La sanzione sopra evocata non è espressamente prevista, tuttavia, in ossequio all'orientamento dominante [nota 7], la c.d. nullità virtuale, come prevista dall'art. 1418 c.c., è sicuramente operante nel caso prospettato.
A sostegno di tale opinione, si deve segnalare che è proprio la tacitazione delle ragioni di legittimario spettanti ai non assegnatari sui beni oggetto del Patto di famiglia a giustificarne la sottrazione all'azione di riduzione.
Sul piano teorico, appare arduo sostenere la liceità di un Patto di famiglia, concluso tra disponente e assegnatario senza la partecipazione degli altri legittimari, ai quali è ab origine preclusa la possibilità di agire in riduzione sull'oggetto del patto [nota 8].
Inoltre la qualifica dell'art. 768-quater ultimo comma c.c. come norma imperativa, comporta necessariamente che anche i commi 1 e 2 dello stesso articolo, che dell'ultimo comma ne rappresentano la giustificazione logico-giuridica, devono avere la stessa natura.
La partecipazione dei soggetti non assegnatari è necessaria al fine di rendere inattaccabile il Patto di famiglia, poiché gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni devono liquidare i primi, ove questi non rinunzino in tutto o in parte alla stessa liquidazione, con una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 e ss. c.c.
La nuova norma sembra presupporre che il donatario abbia mezzi finanziari sufficienti per soddisfare gli altri familiari, situazione che generalmente non si verifica, perché l'unico patrimonio capiente per attingervi sostanze atte a compensare gli altri legittimari è pur sempre quello dell'imprenditore [nota 9].
Una volta accolta la matrice donativa del Patto di famiglia, l'obbligo di liquidazione sopra descritto può essere qualificato come un onere a carico del donatario. Dunque appare corretto qualificare il Patto di famiglia come donazione modale (art. 793 c.c.), e tale classificazione rimane ferma anche qualora l'ammontare del modus imposto al donatario arrivi ad assorbire l'intero arricchimento [nota 10].
La singolarità di questa donazione modale, che tuttavia non ne mette in discussione la sua natura giuridica, risiede sia nel fatto che l'onere è imposto dalla legge sia nel fatto che lo stesso onere viene adempiuto dal donatario contestualmente alla conclusione del contratto, situazione quest'ultima inedita, giustificata dalla presenza in atto degli stessi beneficiari del modo.
Altro aspetto peculiare da segnalare è l'effetto divisorio che si realizza per mezzo del Patto di famiglia. Infatti, come già avevano sottolineato alcuni commentatori del disegno di legge del 2 ottobre 1997 sopra citato [nota 11], con il Patto di famiglia si vuole evitare lo smembramento del complesso produttivo, coinvolgendo nell'operazione divisionale i discendenti legittimari dell'imprenditore al fine di prevenire liti tra gli stessi che possano compromettere l'assetto di interessi predisposto in vita dal disponente. In questo senso, l'effetto di sottrarre i beni oggetto del Patto di famiglia alla successiva delazione ereditaria costituisce una deroga al principio di unità della successione e realizza un fenomeno di successione anomala, in quanto ha per oggetto un bene che viene separato dalla massa ereditaria.
Queste ultime riflessioni costituiscono la base per l'elaborazione di una teoria alternativa in relazione alla natura giuridica del Patto di famiglia.
Infatti, il Patto di famiglia, estromettendo i beni oggetto del patto dalla futura successione e destinandoli a formare una massa a sé stante rispetto all'asse ereditario, si propone come un istituto alternativo al testamento, affine alla divisio inter liberos, che affonda le sue radici nel diritto romano. Tale istituto, detto anche divisione di ascendente, era previsto anche dall'art. 1044 del codice del 1865, in base al quale, il padre, la madre e gli altri ascendenti, con atto inter vivos o per testamento, potevano dividere e distribuire i loro beni tra i figli e i discendenti.
A conferma di tali affermazioni si può citare anche la ubicazione del Capo V-bis, introdotto dalla riforma in esame all'interno della disciplina della divisione.
Con queste premesse, appare sostenibile la tesi che riconosce al Patto di famiglia la natura giuridica di atto divisionale, o in ogni caso, di atto che, anche se diverso dalla divisione, abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari, come previsto dall'art. 764 c.c.
Patto di famiglia e divieto di patti successori (l'inciso introdotto nell'art. 458)
La legge in commento ha premesso al primo periodo dell'art. 458 c.c. le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti».
Da tale previsione emerge la convinzione del legislatore che la disciplina disposta dagli artt. da 768-bis a 768-octies c.c. contenga un patto successorio eccezionalmente ammesso in forza dell'inciso di cui all'art. 458 c.c.
Tale inciso costituisce una deroga ad una norma imperativa e, in quanto tale, deve essere oggetto di una interpretazione restrittiva e non estensiva o analogica ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.
Disciplina attuale dei patti successori
La riforma in oggetto impone una rapida trattazione del divieto di patti successori alla luce della disciplina vigente.
Attualmente vige nel nostro ordinamento il divieto di patti successori, sancito dall'art. 458 c.c.. Tale norma sanziona con la nullità sia i patti successori istitutivi («ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione»), sia i patti successori dispositivi («ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta») sia i patti successori rinunciativi («o rinunzia ai medesimi»).
Il patto successorio istitutivo è un atto mortis causa, ossia un contratto successorio che ha come parti il futuro de cuius e il futuro erede o legatario. Il fondamento di tale divieto viene individuato dalla dottrina tradizionale [nota 12] nell'intento legislativo di circoscrivere la provenienza della delazione ereditaria alla fonte legale ed alla fonte testamentaria (come risulta dall'art. 457 c.c.), con esclusione della fonte contrattuale. Inoltre, qualora un contratto abbia ad oggetto una delazione ereditaria, l'irrevocabilità degli effetti negoziali si scontrerebbe con la natura revocabile del testamento (artt. 587 e 679 c.c.). Più di recente ha raccolto consensi l'opinione [nota 13] che ravvisa il fondamento del divieto del patto istitutivo nel principio di assoluta libertà testamentaria, ossia nell'esigenza di garantire ad ogni soggetto la facoltà di disporre delle proprie sostanze fino all'ultimo momento della propria vita.
Il patto successorio dispositivo è un negozio inter vivos mediante il quale un soggetto dispone di diritti che potrebbero spettargli su una successione altrui non ancora aperta. Tale patto rappresenta un negozio su cosa futura e, in questo senso il divieto previsto dall'art. 458 c.c. può essere fatto rientrare nell'inciso «salvi i particolari divieti di legge» contenuto nell'art. 1348 c.c. (che, come principio generale, ammette la prestazione di cosa futura come oggetto del contratto). Il fondamento di tale divieto non può richiamare quanto in precedenza detto in relazione al patto successorio istitutivo. La dottrina tradizionale giustifica il divieto con l'esigenza di tutelare soggetti inesperti e prodighi, che potrebbero concludere contratti in maniera avventata e di evitare l'auspicio della morte altrui (c.d. votum captandae mortis).
Il patto successorio rinunciativo è un negozio inter vivos mediante il quale un soggetto rinunzia a diritti che potrebbero spettargli su una successione non ancora aperta. Per quanto attiene al fondamento di tale divieto, l'opinione prevalente mantiene ferme le medesime considerazioni svolte per il patto successorio dispositivo.
Un orientamento dottrinale recente, rimasto tuttavia isolato [nota 14], ha accomunato la ratio che sorregge i patti rinunciativi a quella che sorregge i patti istitutivi. Secondo tale autore, col patto rinunciativo verrebbe pregiudicato l'interesse alla libertà di testare del de cuius. Infatti quest'ultimo, di fronte ad una preventiva rinunzia alla sua successione non ancora aperta, non potrebbe validamente disporre delle proprie sostanze a favore dello stesso rinunziante.
L'inciso introdotto nell'art. 458 c.c.
Ad avviso di chi scrive, nella disciplina introdotta dal nuovo testo legislativo i patti successori eccezionalmente leciti sono individuabili nei commi 2 e 4 dell'art. 768-quater c.c.
Il primo è rappresentato dalla convenzione modale in base alla quale il donatario, all'atto della stipulazione, soddisfa le ragioni di legittimario dei non assegnatari versando una somma corrispondente al valore della legittima, contestualmente calcolata fingendo che la successione del donante si fosse testè aperta.
Tale previsione introduce una deroga ad un principio dell'ordinamento in forza del quale la determinazione dei diritti dei legittimari ai fini della riduzione si compie in base al valore dei beni oggetto di disposizioni al momento di apertura della successione (art. 556 c.c.) [nota 15].
è opportuno specificare inoltre che non viene soddisfatta l'intera quota di legittima bensì la porzione che a ciascun legittimario spetterebbe sul bene oggetto del Patto di famiglia, che non necessariamente esaurisce l'intero asse ereditario. In altri termini, occorre calcolare, con un'operazione temporalmente anticipata, la quota che spetterebbe a ciascun legittimario immaginando che quel singolo bene cada in successione.
Il patto successorio dispositivo è ravvisabile nel fatto che il donatario (o assegnatario), in vita del de cuius, anticipa ai suoi fratelli o sorelle ed all'altro genitore quanto di loro spettanza sui beni, oggetto del patto, che altrimenti cadrebbero in successione.
Il fenomeno è più agevole da spiegare se viene analizzata la posizione dei soggetti non assegnatari. Questi ultimi infatti, nel momento in cui accettano la liquidazione della quota, in denaro o in natura, assumono il ruolo di disponenti, in quanto, in sostanza, alienano al donatario, dietro corrispettivo, la porzione di legittima sul bene oggetto del Patto di famiglia. In tal modo, è innegabile che i non assegnatari stanno disponendo dei diritti che gli possono spettare su una successione altrui non ancora aperta.
Al contrario, qualora i non assegnatari rinuncino alla liquidazione, si realizza un patto successorio rinunciativo, poiché, in sostanza, tali soggetti rinunciano preventivamente a diritti di legittima che gli possono spettare sulla successione del genitore non ancora aperta.
A tali riflessioni deve aggiungersi l'analisi dell'art. 768-quater ultimo comma c.c. che, per l'aspetto che qui interessa, sottrae all'azione di riduzione «quanto ricevuto dai contraenti». Tale espressione sembra riferirsi anche ai soggetti non assegnatari i quali, secondo il testo legislativo, partecipano all'atto [nota 16] all'esclusivo fine di rendere blindato il trasferimento. Infatti, se qualifichiamo le attribuzioni compiute in esecuzione dell'onere di liquidazione come liberalità indirette, la sottrazione anche di tali assegnazioni a riduzione ed a collazione trova la sua giustificazione più lineare. Del resto, anche nel comma 2, ultima parte, dell'art. 768-quater c.c. («i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura») il legislatore si riferisce ai contraenti, con l'evidente intenzione di estendere tale espressione anche ai non assegnatari.
Di tale ultima affermazione non si può dubitare, poiché, altrimenti, verrebbe lasciata all'arbitrio del disponente e dell'assegnatario la determinazione dell'oggetto della liquidazione.
Tuttavia, se al contrario si considera che le attribuzioni a favore dei non assegnatari avvengono a titolo oneroso, in quanto hanno scopo liquidativo, non si comprende la necessità di specificare la sottrazione di tali assegnazioni all'azione di riduzione.
è altresì importante sottolineare la deroga all'art. 557 comma 2 c.c., introdotta dall'art. 768-quater ultimo comma c.c.
L'art. 557 comma 2 c.c. stabilisce che i legittimari, i loro eredi o aventi causa, non possono rinunziare all'azione di riduzione in vita del donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione.
Nella fattispecie in esame, la deroga alla norma citata è data dal fatto che i legittimari non assegnatari, in vita del donante, rinunziano all'azione di riduzione prestando il loro assenso all'operazione, sia nel caso in cui accettino, sia nel caso in cui rifiutino la liquidazione. Se si considera che i non assegnatari, sottoscrivendo l'atto, accettano, in vita del donante, l'automatica disattivazione del meccanismo dell'azione di riduzione, relativamente all'oggetto del Patto di famiglia, tale scenario permette di individuare nella disciplina in commento un altro patto successorio eccezionalmente lecito, ai sensi dell'inciso introdotto nell'art. 458 c.c.
Si tratta di un patto successorio rinunciativo, poiché i legittimari non assegnatari, prestando il loro assenso alla sottrazione all'azione di riduzione, di fatto rinunciano, nei limiti dell'oggetto del patto, alla quota di legittima a loro spettante su una successione non ancora aperta [nota 17].
Come detto, tale rinunzia all'azione di riduzione, oltre ad essere tacita, è anche parziale, perché limitata ai soli beni oggetto del Patto di famiglia, che non necessariamente esauriscono l'asse ereditario. Di conseguenza, alla effettiva apertura della successione del donante, i legittimari potranno avvalersi del rimedio di cui agli artt. 553 e ss. c.c., con la sola limitazione rappresentata dalla non riducibilità dei beni oggetto del patto ex art. 768-quater c.c. ultimo comma.
Con queste premesse, appare corretto affermare che il testo di riforma in commento sarebbe più completo se prevedesse l'inserimento dell'inciso «fatto salvo quanto disposto dagli artt. 768-bis e ss.» anche nell'art. 557 comma 2 c.c.
La citata sottrazione all'azione di riduzione dovrebbe escludere l'applicazione del novellato art. 563 c.c. Sarebbe del tutto inutile per i legittimari non assegnatari rinunciare al diritto di opposizione alla donazione al fine di far scattare il termine ventennale decorso il quale il bene donato è sottratto all'azione di restituzione, dato che detto bene è definitivamente assegnato al donatario dalla data di conclusione del Patto di famiglia.
La sottrazione all'azione di riduzione è giustificata anche dal disposto dell'art. 768-quater comma 3 c.c., ove è stabilito che i beni attribuiti ai non assegnatari sono imputati alle quote di legittima loro spettanti.
Come detto, tali beni, attribuiti a titolo liquidativo, provengono dal patrimonio del donatario, e non del donante. Tuttavia devono essere imputati nella legittima di chi li riceve, come se facessero parte del patrimonio del donante. Proprio tale anomalia si può giustificare solo ammettendo che lo stesso donante possa liquidare, direttamente col suo patrimonio, i non assegnatari. In tal senso appare calzante la distinzione, proposta da autorevole dottrina [nota 18], tra Patto di famiglia in senso orizzontale, espressamente previsto dall' art. 768-quater c.c., ove alla liquidazione provvede l'assegnatario e Patto di famiglia in senso verticale, ove lo stesso disponente, oltre a trasferire l'azienda o le partecipazioni sociali al discendente "prediletto", liquida direttamente anche gli altri legittimari partecipanti.
Si deve precisare che, nella pratica, l'ipotesi più plausibile è proprio quella dell'imprenditore che destina la propria azienda al figlio Tizio compensando in denaro l'altra figlia Caia [nota 19]: ma si tratta di una convenzione di cui nella legge non sembra esservi traccia con il pericolo che stipulandola si possa ricadere nell'area illecita dei patti successori istitutivi.
L'art. 768-quater comma 3 c.c. inoltre, contempla la possibilità che l'assegnazione liquidativa sia disposta con un successivo contratto, espressamente collegato al Patto di famiglia, al quale dovranno partecipare gli stessi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li hanno sostituiti (ossia i loro eredi o aventi causa). Dunque nel contenuto del Patto di famiglia può essere inserita una clausola che fa sorgere in capo all'assegnatario l'obbligo di liquidare gli altri legittimari partecipanti con un atto separato.
In tale ipotesi, poiché il bene oggetto del Patto di famiglia è già trasferito definitivamente in capo all'assegnatario, non è ravvisabile un patto successorio dispositivo. Infatti i legittimari non assegnatari, ricevendo la liquidazione, alienano una porzione della quota di riserva su un bene già uscito dalla massa ereditaria.
Tale negozio successivo dovrà rivestire la stessa forma del primo, dovrà essere concluso dagli stessi soggetti del Patto di famiglia (o da coloro che li hanno sostituiti) e dovrà contenere l'expressio causae [nota 20]. Ciò significa che il contratto successivo, trovando la propria giustificazione causale nel precedente Patto di famiglia, può essere inquadrato nel fenomeno del c.d. pagamento traslativo.
Tornando all'analisi dell'art. 768-quater c.c., si può sottolineare come il legislatore abbia previsto un caso di collegamento negoziale (un altro caso è contemplato nell'art. 34 comma 1 del decreto legislativo n. 206/2005 che ha istituito il codice del consumo).
Si tratta di un collegamento volontario e non necessario, poiché, malgrado sia espressamente previsto dalla legge, la creazione del nesso, che accomuna i due negozi, è affidata alla libera scelta delle parti. è un collegamento unilaterale, poiché il secondo negozio è subordinato e accessorio rispetto al primo e ne segue la medesima sorte [nota 21].
Ulteriori conseguenze della qualifica del Patto di famiglia come donazione modale
Aderendo alla tesi, che appare preferibile, tesa a qualificare il Patto di famiglia come donazione modale, occorre valutare la compatibilità della disciplina del Patto di famiglia con quella prevista in materia di donazione.
Gli articoli 555 («le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima. / Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.») e 559 («le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.») del codice civile impongono all'interprete un'analisi coordinata con l'art. 768-quater ultimo comma («quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione»).
L'art. 768-quater ultimo comma c.c. costituisce una evidente deroga al c.d. ordine di riduzione delle donazioni. Infatti, la sottrazione all'azione di riduzione si propone in termini assoluti, anche se la sua efficacia sarà differita alla data di apertura della successione. Tale previsione normativa, ai sensi dell'art. 809 c.c. [nota 22], deve intendersi estesa anche ai beni attribuiti ai non assegnatari in adempimento dell'onere liquidativo, in quanto, come detto, si tratterebbe di una liberalità indiretta [nota 23].
In sostanza, alla morte del donante, i legittimari che hanno partecipato al patto, se lesi nei loro diritti, potranno esperire l'azione di riduzione prima sulle disposizioni testamentarie (art. 558), secondo un criterio proporzionale, e poi sulle donazioni (art. 559), con esclusione dei beni oggetto del Patto di famiglia, secondo un criterio cronologico.
Fino all'avvento del Patto di famiglia, l'ordine cronologico di riduzione dettato dall'art. 559 c.c. non poteva essere alterato dal donante nemmeno inserendo una clausola di preferenza nella donazione.
Il rilievo è di notevole importanza se si considera che la dottrina prevalente [nota 24] ha sempre sostenuto l'inderogabilità dell'intera disciplina relativa all'azione di riduzione e, segnatamente, dell'art. 559 c.c. [nota 25]
Per la prima volta nel nostro ordinamento viene prevista una dispensa (ex lege) da riduzione, non potendo considerarsi tale la preferenza che il testatore può esprimere riguardo all'efficacia di una disposizione rispetto alle altre ai sensi dell'art. 558 comma 2 c.c.
Questo limite all'azione di riduzione opera anche per i legittimari sopravvenuti, ossia per coloro che hanno acquisito tale posizione dopo la stipula del patto e intendono far valere i loro diritti all'apertura della successione. L'art. 768-sexies c.c. riconosce a tali soggetti la facoltà di chiedere ai beneficiari del Patto di famiglia il pagamento della somma prevista dall'art. 768-quater c.c., aumentata degli interessi legali.
In sostanza, i legittimari sopravvenuti, qualora la massa ereditaria non sia di entità sufficiente a soddisfare le loro ragioni, possono chiedere la liquidazione ex art. 768-sexies c.c. con un'azione che non può identificarsi con quella disciplinata dagli artt. 553 e ss. c.c.
L'anomalia della disciplina dei legittimari sopravvenuti (dalla quale emergono profili di incostituzionalità) risiede nella preclusione dell'azione di riduzione relativa ad una donazione (il Patto di famiglia) alla quale non hanno partecipato, in quanto all'epoca non avevano ancora acquisito la posizione di legittimari.
I legittimari sopravvenuti possono esercitare un'azione tipicamente prevista dall'art. 768-sexies comma 1 c.c., che deve essere tenuta distinta dall'azione di riduzione o, se del caso, possono impugnare il Patto di famiglia con l'azione di annullamento ex art. 768-sexies comma 2 c.c. (che richiama l'art. 768-quinquies c.c.). L'azione ex art. 768-sexies comma 1 c.c. non è un'azione di riduzione sia per il chiaro disposto del citato ultimo comma dell'art. 768-quater c.c., sia perché non è tesa a rendere inefficace nei confronti di chi agisce l'oggetto del Patto di famiglia, che rimane inattaccabile, bensì ad ottenere la liquidazione della porzione di legittima spettante.
Inoltre, nel silenzio del legislatore, occorre interrogarsi sulla necessità o meno della imputazione ex se in caso di successivo esperimento dell'azione di riduzione da parte dei beneficiari del patto. Al fine di dare una risposta convincente, occorre coordinare l'art. 768-quater ultimo comma c.c. con il disposto dell'art. 564 ultimo comma c.c. il quale stabilisce: «ogni cosa che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione, è pure esente da imputazione.»
Un'interpretazione letterale dovrebbe escludere l'applicazione di tale norma ai beneficiari del Patto di famiglia, poiché il capo II del titolo IV, comprensivo degli artt. 737-751 e contenente la disciplina della collazione, non presenta alcun richiamo al nuovo capo V-bis, introdotto dalla legge n. 55/2006. Di conseguenza il silenzio della legge dovrebbe indurre a ritenere operante l'obbligo di imputazione ex se per i beneficiari del Patto di famiglia, tra i quali devono essere annoverati non solo l'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni sociali ma anche i non assegnatari quali destinatari di donazioni indirette. In altri termini, qualora, all'apertura della successione, i beneficiari intendano agire in riduzione, saranno tenuti ad imputare alla propria quota quanto ricevuto in sede di stipula del patto ai sensi dell'art. 564 c.c.
A conforto di questa tesi si può richiamare l'art. 768-quater comma 3 c.c. ove è stabilito che i beni attribuiti ai non assegnatari sono imputati alle quote di legittima loro spettanti: il riferimento alla imputazione ex se appare evidente e deve intendersi implicitamente esteso anche all'assegnatario di azienda o di partecipazioni sociali.
In sostanza la disciplina del Patto di famiglia sancisce una regola diversa rispetto ai principi generali in materia di imputazione ove, come ha fatto notare autorevole dottrina [nota 26], l'art. 564 ultimo comma c.c. rinvia alle norme sulla collazione per determinare l'oggetto della imputazione, mostrando così chiaramente di voler far coincidere l'area della collazione con quella della imputazione. Al contrario nel Patto di famiglia, quanto ricevuto dai beneficiari non è collazionabile, tuttavia non si sottrae alla imputazione ex se. Tale impostazione mostra una certa coerenza, se si tiene conto che i beneficiari, per effetto del patto, ricevono un'anticipazione della porzione di legittima, che dovranno necessariamente calcolare nella propria quota qualora, all'apertura della successione, decidano di agire in riduzione.
In tal modo, la successiva imputazione ex se, prodromica all'esercizio dell'azione di riduzione, non intacca il trasferimento attuato col Patto di famiglia sul quale al contrario avrebbe potuto incidere l'adempimento di un obbligo collatizio, che il legislatore ha escluso con la previsione dell'art. 768-quater ultimo comma c.c.
Inoltre, se l'oggetto del Patto di famiglia va imputato alla quota di legittima, facendo scattare il meccanismo della successione necessaria, è innegabile che lo stesso oggetto debba essere calcolato ai fini della riunione fittizia, ai sensi dell'art. 556 c.c.
A conclusione di tali riflessioni, è opportuno chiedersi se sia lecito prevedere nel Patto di famiglia una dispensa da imputazione ex se, ai sensi dell'art. 564 comma 2 c.c.
Al quesito deve essere data risposta negativa, poiché dalla riforma stessa del Patto di famiglia emerge una precisa scelta legislativa di far gravare sulla quota di legittima a ciascuno spettante, e non sulla disponibile, le assegnazioni a favore dei beneficiari, siano essi assegnatari o non assegnatari. La natura dichiaratamente eccezionale della disciplina in commento, unita alla previsione di cui all'art. 768-quater comma 3 c.c. dimostrano che l'art. 564 c.c. non trova applicazione nell'istituto del Patto di famiglia. Il legislatore all'art. 768-quater comma 3 c.c. utilizza un'espressione («sono imputati alla quota di legittima loro spettante») che non sembra lasciare spazio ad una diversa volontà del disponente, a differenza della formulazione contenuta nell'art. 564 comma 2 c.c. che prevede appunto la dispensa («in ogni caso il legittimario che domanda la riduzione…deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.») A conforto di tale tesi, si può segnalare la dimostrata inapplicabilità al Patto di famiglia dell'ultimo comma dell'art. 564 c.c. [nota 27]
Altro aspetto da rilevare è il seguente: la natura donativa del Patto di famiglia comporta anche l'applicazione dell'art. 179 lett. b) c.c., ove, tra i beni personali, esclusi dal regime di comunione legale tra i coniugi, sono indicati anche i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione.
Ancora, è lecito interrogarsi sull'applicazione al Patto di famiglia dell' art. 437 c.c. In sostanza si pone la questione relativa alla idoneità del Patto di famiglia, quale atto di liberalità, ad alterare l'ordine dei soggetti obbligati a prestare gli alimenti indicati nell'art. 433 c.c.
La risposta deve essere positiva, anche se si deve precisare che l'obbligazione alimentare per il beneficiario del patto, ai sensi dell'art. 438 c.c., scatta solo nel caso in cui il donante venga a trovarsi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Inoltre, l'obbligo per il donatario è limitato al valore della donazione ancora esistente nel suo patrimonio al momento della domanda (art. 438 comma 3 c.c.).
Infine, dal punto di vista pratico, dato che il Patto di famiglia può essere qualificato come una donazione tra parenti in linea retta, è lecito chiedersi se sia necessario allegare all'atto il certificato di destinazione urbanistica, qualora il compendio aziendale trasferito comprenda un terreno o un'area pertinenziale superiore a 5.000 metri quadrati. Al riguardo l'ultimo comma dell'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 annovera nell'elenco di atti esonerati dall'allegazione del certificato di destinazione urbanistica proprio la donazione fra parenti in linea retta.
In assenza di dottrina e giurisprudenza sulla questione, e considerato che la mancata allegazione comporta, in base alla norma citata, la nullità dell'atto, a fini tuzioristici si ritiene opportuno procedere alla relativa allegazione.
Limiti di compatibilità con l'impresa familiare e con le differenti tipologie societarie
Con specifico riferimento al Patto di famiglia avente ad oggetto il trasferimento dell'azienda, l'art. 768-bis c.c. si preoccupa di circoscrivere l'operatività di tale istituto nei limiti di compatibilità con l'art. 230-bis c.c.
Si può innanzitutto affermare che la qualifica di donazione assegnata al Patto di famiglia esclude che in capo ai partecipanti all'impresa familiare sorga il diritto di prelazione sull'azienda trasferita, il quale, per sua natura spetta solo a fronte di contratti a titolo oneroso.
Il riferimento alla disciplina dell'impresa familiare può essere interpretato nel senso che quanto attribuito ai legittimari non assegnatari non deve costituire corrispettivo dell'attività da loro svolta nell'ambito dell'impresa familiare e comunque non deve integrare una partecipazione agli utili dell'impresa od agli incrementi dell'azienda proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Quanto invece al Patto di famiglia avente ad oggetto la cessione di quote sociali, l'art. 768-bis c.c. richiede che la convenzione rispetti le differenti tipologie societarie.
Non si può negare che tale previsione assuma una diversa connotazione nelle società di persone e nelle società di capitali.
Nelle società di persone, la cessione di una quota sociale rappresenta una fattispecie modificativa del contratto sociale che, in assenza di una diversa pattuizione, deve essere approvata da tutti i soci all'unanimità (art. 2252 c.c.). Solo per la quota del socio accomandante l'art. 2322 c.c. prevede che il trasferimento sia approvato dalla maggioranza dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale. Ne consegue che il Patto di famiglia prospettato potrà trovare attuazione solo qualora sia stato preventivamente acquisito il consenso unanime dei soci o della maggioranza degli stessi nel caso previsto dall'art. 2322 c.c. oppure vi sia nei patti sociali una clausola di libera trasferibilità tra vivi della quota [nota 28].
Nelle società di capitali, il trasferimento di una partecipazione sociale [nota 29] non costituisce modifica dell'atto costitutivo e, in generale, l'anzidetta partecipazione è liberamente trasferibile, in assenza di un'espressa previsione statutaria. I dati normativi di riferimento, come novellati dal decreto legislativo n. 6/2003, sono rappresentati dagli artt. 2355-bis c.c. e 2469 c.c.
Qualora tuttavia i patti sociali di una srl o l'atto costitutivo di una SpA prevedano limiti alla trasferibilità oppure una clausola di gradimento, la conclusione del Patto di famiglia (nel caso di clausole limitative al trasferimento) deve essere sottoposta al rispetto di detti limiti e (nel caso di clausola di gradimento) richiede la preventiva acquisizione del placet da parte degli organi sociali. In ogni caso questo limite di compatibilità pare sostanziarsi nella tutela della compagine sociale.
Le considerazioni svolte restano valide, tuttavia non si può negare che l'operatore pratico del diritto, in presenza di un Patto di famiglia, ne deve tenere conto a prescindere dall'inciso ex art. 768-bis c.c. «compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie».
Di conseguenza, non è azzardato rivolgere all'inciso in esame la censura di superfluità.
I legittimari sopravvenuti
L'art. 768-sexies c.c. rubricato "rapporti con i terzi" disciplina il caso in cui all'epoca della effettiva apertura della successione sopraggiungano altri legittimari.
Tali soggetti «possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'art. 768-quater c.c., aumentata degli interessi legali». Il termine "possono" va interpretato nel senso che è in facoltà dei legittimari sopravvenuti chiedere ai beneficiari del Patto di famiglia una somma commisurata al valore della quota di legittima, solo qualora all'apertura della successione non vi siano nell'asse ereditario altri beni sui quali soddisfarsi. Una annotazione rilevante può essere la seguente: l'art. 768-sexies c.c. esclude l'applicazione al Patto di famiglia dell'art. 803 c.c.
In altri termini, il Patto di famiglia, aderendo alla tesi che ne sostiene la natura donativa, si affianca alle donazioni rimuneratorie e obnuziali, per le quali l'art. 805 c.c. sancisce l'irrevocabilità per sopravvenienza di figli. La disciplina in esame nulla dice riguardo alla revocazione per ingratitudine, tuttavia, in coerenza con lo spirito della riforma, diretto a rendere definitivo e inattaccabile il trasferimento dei beni produttivi, si deve rifiutare l'applicazione di tale istituto.
Inoltre, la norma in esame parla genericamente di «beneficiari del contratto». Di conseguenza, siccome sono beneficiari del contratto anche i legittimari già soddisfatti, quei legittimari che non hanno partecipato al Patto di famiglia possono pretendere il pagamento della loro quota di riserva, aumentata degli interessi, anche dai legittimari ai quali non è stata assegnata l'azienda: si ha quindi un caso di obbligazione solidale [nota 30].
La singolarità della previsione di cui all'art. 768-sexies c.c. risiede anche nel fatto che all'apertura della successione possono essere effettuati due diversi calcoli della legittima. Oltre a quello tradizionale, compiuto in base al valore dei beni compresi nell'asse ereditario all'epoca dell'aperta successione, l'inconsistenza dell'asse ereditario, come detto, può imporre anche il calcolo del valore della legittima alla data di conclusione del Patto di famiglia e tenendo conto del patrimonio esistente a tale epoca.
La mancata liquidazione dei diritti dei legittimari sopravvenuti costituisce motivo speciale di impugnazione, che va ad aggiungersi alla disciplina generale contenuta nell'art. 768-quinquies c.c., che, a sua volta, richiama gli artt. 1427 e ss. c.c.
In base all'art. 768-quinquies c.c. l'azione di annullamento diretta ad impugnare il Patto di famiglia si prescrive in un anno dalla data del contratto. Anche tale termine prescrizionale rappresenta un'eccezione alla regola generale (art. 1442 c.c.) che, in materia di prescrizione dell'azione di annullamento, prevede un termine quinquennale.
La forma
L'art. 768-ter c.c. prevede che il Patto di famiglia deve essere concluso per atto pubblico a pena di nullità.
Viene dunque sancita la forma solenne per tale istituto, come per le convenzioni matrimoniali, per le donazioni e per il testamento.
Non potendo prescindere comunque dalla tesi che classifica il Patto di famiglia come atto di liberalità e pur mancando una espressa previsione nell'art. 48 della legge notarile, si deve ritenere quantomeno opportuna la presenza in atto di due testimoni.
Scioglimento
L'art. 768-septies c.c. dispone: «Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il Patto di famiglia nei modi seguenti:
1. mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;
2. mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un Notaio.»
Il negozio diretto a sciogliere o a modificare il Patto di famiglia rientra nella stessa definizione contenuta nell'art. 1321 c.c., ove il contratto è definito come l'accordo di due o più parti per costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.
L'art. 768-septies c.c. richiede la partecipazione al contratto delle stesse persone che hanno concluso il Patto di famiglia, di conseguenza appare corretto dedurre che la norma in commento possa trovare applicazione fino alla data di apertura della successione del disponente e non in un momento successivo.
La singolarità della norma in commento risiede nella facoltà riconosciuta ai contraenti del Patto di famiglia di sciogliere o di modificare lo stesso contratto sia con un nuovo negozio diverso dal precedente, sia mediante recesso.
Procedendo con ordine, il "diverso contratto" di cui al punto 1) può indurre l'interprete a fornire due differenti letture della fattispecie.
Da una parte, il termine utilizzato dal legislatore potrebbe far pensare che il legislatore abbia voluto aderire alla teoria del c.d. "contrarius actus". Tale tesi sostiene che un contratto, i cui effetti si siano già prodotti, non può essere sciolto per mutuo dissenso in ossequio al principio di irrevocabilità degli effetti negoziali. Tale principio trova conforto nell'art. 1399 comma 3 c.c., il quale, nelle more della ratifica del contratto concluso dal falsus procurator, ossia finchè il contratto rimane inefficace, riconosce al terzo ed a colui che ha contrattato come rappresentante la facoltà di sciogliere, per mutuo dissenso, il contratto stesso.
L'unico strumento idoneo a realizzare lo stesso risultato che si otterrebbe con lo scioglimento è costituito dalla conclusione di un contratto, avente lo stesso oggetto, ma uguale e contrario, nel quale le posizioni contrattuali delle due parti vengono invertite. Tuttavia questa soluzione, se applicata in concreto ad alcuni tipi contrattuali, mostra tutti i suoi limiti.
Si pensi ai contratti di locazione, di mandato, di appalto e, soprattutto, di donazione, ove il donatario procede ad una "contro-donazione" restituendo lo stesso bene ricevuto al donante. L' atto strutturato in questi termini mancherebbe di un elemento essenziale quale l'animus donandi e, inoltre, darebbe origine ad inestricabili questioni in tema di collazione e di azione di riduzione.
Tali affermazioni devono ritenersi valide anche se riferite al Patto di famiglia poiché l'art. 768-septies c.c. non richiama l'ultimo comma dell'art. 768-quater c.c. «quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione». Infatti alla collazione ed all'azione di riduzione è sottratto il Patto di famiglia, mentre ne sarebbe assoggettato il "contrarius actus".
Con queste premesse, si può affermare che il negozio al quale si riferisce l'art. 768-septies n. 1 c.c. deve essere qualificato come mutuo dissenso (art. 1372 c.c.), qualora sia teso a sciogliere il Patto di famiglia, mentre sarà un contratto modificativo nell'altra ipotesi.
La formulazione dell'art. 768-septies n. 1 c.c. sembra confermare la teoria, sostenuta da autorevole dottrina [nota 31], in base alla quale il mutuo dissenso è attuabile anche quando ha per oggetto lo scioglimento di un contratto i cui effetti si sono interamente prodotti. A conforto di questa teoria, peraltro molto discussa, viene richiamato il disposto dell'art. 2655 ultimo comma c.c. che, in tema di trascrizione di contratti ad effetti reali, si riferisce all'annotazione operata in base ad una convenzione dalla quale risulta uno dei fatti, indicati nei commi precedenti della stessa norma, fra i quali è contemplata anche la risoluzione del contratto.
In definitiva, col mutuo dissenso del Patto di famiglia l'azienda o le partecipazioni sociali trasferite ritornano nel patrimonio del disponente, ripristinando la situazione precedente. Il mutuo dissenso dovrà rivestire la stessa forma del negozio da risolvere, in ossequio al principio di simmetria della forma, e dovrà essere concluso da tutti coloro che hanno preso parte al Patto di famiglia. Di conseguenza, i non assegnatari saranno tenuti a restituire quanto ricevuto a titolo di liquidazione.
Infine, per quanto attiene il punto 2) dell'art. 768-septies c.c., la facoltà riconosciuta ai contraenti di sciogliere o modificare il Patto di famiglia mediante recesso sembra difficilmente attuabile. La facoltà di esercizio del recesso ha come presupposto l'inserimento in atto di un'apposita clausola.
Tale previsione legislativa si scontra con il disposto dell'art. 1373 c.c., che, in tema di recesso unilaterale, riconosce la facoltà di recedere solo finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Al di fuori di tale ipotesi, il recesso può essere esercitato nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, facendo salve tuttavia le prestazioni già eseguite.
Il recesso è un negozio unilaterale recettizio mediante il quale un soggetto scioglie unilateralmente il rapporto contrattuale senza incidere sul titolo ed ha efficacia ex nunc. Proprio le elencate caratteristiche del recesso, unitamente al chiaro disposto dell'art. 1373 c.c., hanno indotto la dottrina dominante [nota 32] a ritenere il recesso inapplicabile a quei contratti con effetti reali immediati, nei quali rientra senza dubbio anche il Patto di famiglia.
L'inciso «è salvo in ogni caso il patto contrario» contenuto nell'ultimo comma dell'art. 1373 c.c., che presenta indubbie affinità con l'inciso «se espressamente previsto nel contratto stesso» contenuto nell'art. 768-septies n. 2 c.c., non viene generalmente interpretato nel senso che una diversa convenzione intervenuta tra le parti sia idonea a munire il recesso di efficacia retroattiva in presenza di un contratto ad effetti reali già prodotti.
[nota 1] Da notare che l'originario disegno di legge, approvato dalla Camera nel luglio 2005, conteneva un articolo (art. 768-ter (rappresentanza legale) Il contratto può essere concluso dal rappresentante legale dell'incapace) poi soppresso in sede di approvazione definitiva dal Senato.
[nota 2] A. BOLANO, «I patti successori e l'impresa alla luce di una recente proposta di legge», I Contratti n. 1/'06 p. 90.
[nota 3] Il testo proposto dal gruppo di lavoro coordinato dai professori Antonio Masi e Pietro Rescigno é il seguente: «Patto di famiglia. L'imprenditore può assegnare, con atto pubblico, l'azienda a uno o più discendenti. Al contratto devono partecipare oltre all'imprenditore i discendenti che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione.
Coloro che acquistano l'azienda devono corrispondere agli altri discendenti legittimari e non assegnatari, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, una somma non inferiore al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti.
Quanto ricevuto dai contraenti non é soggetto a collazione o riduzione. All'apertura della successione, il coniuge e gli altri legittimari che non vi abbiano partecipato possono chiedere il pagamento della somma prevista dal terzo comma, aumentata degli interessi legali, a tutti i beneficiari del contratto».
Patto d'impresa. L'atto costitutivo può prevedere a favore della società, dei soci o di terzi il diritto di acquistare le azioni nominative cadute in successione.
Per l'esercizio del riscatto, l'atto costitutivo non può prevedere un termine superiore a sessanta giorni dalla comunicazione alla società della apertura della successione. Se non espressamente previsto, il termine é di sessanta giorni.
Il prezzo deve corrispondere al valore delle azioni e, salvo patto contrario, deve essere pagato contestualmente all'esercizio del riscatto.
In caso di mancato accordo, il valore é determinato da un perito nominato ai sensi dell'art. 2343-bis. I costi della perizia sono a carico di chi intende esercitare il riscatto.
Dalla apertura della successione all'esercizio del riscatto, o all'espresso rifiuto di esercitarlo ovvero alla scadenza del termine di cui al secondo comma, il diritto di voto per le azioni cadute in successione é sospeso, ma esse sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
è altresì sospeso il termine per esercitare il diritto di opzione. »
Il testo del disegno di legge di iniziativa dei senatori Pastore ed altri è il seguente: «Art. 734-bis. Patto di famiglia. L'imprenditore può assegnare, con atto di donazione, l'azienda a uno o più discendenti.
Al contratto devono partecipare anche i discendenti che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione; possono parteciparvi, ai soli effetti di cui al sesto comma, il coniuge dell'imprenditore e coloro che potrebbero divenirne legittimari a seguito di modificazioni del suo stato familiare.
Gli assegnatari dell'azienda devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.
Salvo patto contrario, i beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima ad essi spettanti; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.
Quanto ricevuto dai contraenti non é soggetto a collazione o riduzione.
All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non vi abbiano partecipato possono chiedere ai beneficiari del contratto il pagamento della somma prevista dal terzo comma, aumentata degli interessi legali.
Il presente articolo si applica anche alle partecipazioni sociali».
«Art. 2284-bis. Patto d'impresa. L'atto costitutivo può prevedere a favore dei soci o di terzi il diritto di acquistare le quote cadute in successione.
In mancanza di diversa pattuizione contenuta nell'atto costitutivo, il diritto deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla comunicazione alla società della apertura della successione.
Il prezzo deve corrispondere al valore delle quote e, salvo patto contrario, deve essere corrisposto contestualmente all'esercizio del diritto.
In caso di mancato accordo, il valore é determinato da un perito nominato ai sensi dell'art. 2343-bis. I costi della perizia sono a carico di chi intende esercitare il diritto.
Dalla apertura della successione sino all'esercizio del diritto, all'espresso rifiuto di esercitarlo ovvero alla scadenza del termine di cui al secondo comma, i diritti connessi alla titolarità delle quote cadute in successione sono sospesi.»
«Art. 2355-bis. Patto d'impresa. L'atto costitutivo può prevedere a favore della società, dei soci o di terzi il diritto di acquistare le azioni nominative cadute in successione.
In mancanza di diversa pattuizione contenuta nell'atto costitutivo ovvero nello statuto sociale, il diritto deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla comunicazione alla società della apertura della successione.
Si applicano il terzo e il quarto comma dell'articolo 2284-bis.
Dalla apertura della successione sino all'esercizio del diritto, all'espresso rifiuto di esercitarlo ovvero alla scadenza del termine di cui al secondo comma, il diritto di voto per le azioni cadute in successione è sospeso; esse sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. è altresì sospeso il termine per esercitare il diritto di opzione ».
è inoltre previsto che all'art. 2479 c.c. sia aggiunto il seguente comma: «Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni dell'articolo 2355-bis, fatta eccezione per l'ultimo periodo del quarto comma».
[nota 4] cfr. A. ZOPPINI, «Il Patto di famiglia non risolve le liti», IlSole24ore del 3 febbraio 2006, p. 27.
[nota 5] Vedi nota sub 3.
[nota 6] La plurilateralità del Patto di famiglia è solo eventuale perché, al momento di stipula del patto, possono anche non esserci altri legittimari oltre all'assegnatario.
[nota 7] M.C. DIENER, il contratto in generale, manuale e applicazioni pratiche dalle lezioni di Guido Capozzi, Giuffrè 2002, p. 754 la quale osserva che, ai sensi dell'art. 1418 «il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente» il silenzio del legislatore sulla sanzione da applicare deve sempre comportare la sanzione della nullità. Solo se la legge dispone diversamente, ossia con una diversa sanzione (ad es. l'annullabilità), sarà questa sanzione a doversi applicare.
[nota 8] Proprio tale aspetto ha indotto PETRELLI «La nuova disciplina del Patto di famiglia» in Riv.Not., Volume LX, Marzo Aprile 2006, p. 432 e ss., a sostenere che il Patto di famiglia resterebbe valido (con esclusione di profili di responsabilità notarile ai sensi dell'art. 28 L.N.) anche senza la partecipazione dei legittimari non assegnatari, i quali intervengono in atto al solo fine di fissare i valori della liquidazione. Tuttavia, poiché, in base al principio di relatività del contratto sancito dall'art. 1372 c.c., il patto non può essere efficace nei confronti dei non assegnatari che non lo hanno sottoscritto, tali soggetti, all'apertura della successione, potranno esperire l'azione di riduzione sull'azienda o sulle partecipazioni societarie trasferite e chiedere la collazione.
[nota 9] Cfr. A. BUSANI, IlSole24ore, 1° febbraio 2006 p. 23.
[nota 10] Cfr. CARNEVALI, Trattato Rescigno vol. 6 p. 554 nota 17.
[nota 11] Cfr. E. DEL PRATO, «Sistemazioni contrattuali in funzione successoria», Riv.Not. n. 3/2001 p. 635 e A. PALAZZO, Istituti alternativi al testamento, ESI, 2003, p. 208.
[nota 12] Per tutti G. CAPOZZI, Successioni e Donazioni, Giuffrè 2002, p. 28.
[nota 13] C. CACCAVALE, F. TASSINARI, «il divieto di patti successori tra diritto positivo e prospettive di riforma», Riv.Dir.Priv. 1997 p. 94 e ss.
[nota 14] L.C. SCORDO, «la tutela giuridica dell'acquirente di un bene proveniente da donazione una proposta interpretativa», Vita Notarile 2002, parte III, n. 1-2, p. CXXXIX.
[nota 15] L'affermazione è di M. IEVA, «Il trasferimento di beni produttivi in funzione successoria», Riv.Not. n. 6/1997, p. 1371 e ss.
[nota 16] Correttamente E. DEL PRATO, op. cit., p. 636, evoca l'infelice testo dell'art. 179 ultimo comma c.c.
[nota 17] In questo senso GAZZONI, manuale di diritto privato, ESI, 2004, p. 473, il quale dice che l'azione di riduzione è rinunziabile, ma non durante la vita del de cuius, sia per la inattualità del diritto (avendo a quel momento il legittimario solo un'aspettativa di fatto non tutelata), sia perché la rinunzia all'azione di riduzione comporta una rinunzia in tutto o in parte alla quota di legittima e quindi, se fatta prima dell'apertura della successione, sarebbe patto successorio.
[nota 18] E. LUCCHINI GUASTALLA Le guide del professionista, p. 7, allegato a IlSole24ore, 30 marzo 2006.
[nota 19] L'esempio è di A. BUSANI, op. cit.
[nota 20] In questo senso G. BUFFONE in «Patto di famiglia: le modifiche al codice civile» dal sito www.altalex.com.
[nota 21] In materia di collegamento negoziale cfr. M.C. DIENER, op. cit., p. 86.
[nota 22] Si deve precisare che l'art. 809 indica le c.d. norme materiali sulla donazione, ossia quelle norme che si applicano ad un determinato effetto giuridico indipendentemente dallo strumento negoziale impiegato per conseguirlo.
In particolare, sono espressamente indicate, come norme da applicare anche alle liberalità attuate attraverso atti diversi dalla donazione, quelle relative alla riduzione delle donazioni lesive.
[nota 23] Per la riducibilità del modus quale donazione indiretta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 809 e 555 c.c. cfr. CARNEVALI, la donazione modale, Giuffrè, 1969, p. 46. In senso contrario, MENGONI, Successione necessaria, Giuffrè 2000, p. 248, nota 73, il quale fa notare che le liberalità indirette sono riducibili se risultano da negozi autonomi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., mentre il modus è una clausola accessoria a un atto di donazione.
[nota 24] Comm. Breve al c.c. Cian-Trabucchi, CEDAM 2004, sub art. 559, MENGONI, op. cit., p. 275 e AZZARITI, Successioni a causa di morte e donazioni, p. 321.
[nota 25] In realtà, il legislatore ha previsto un caso di alterazione dell'ordine di riduzione delle liberalità: si tratta del meccanismo disciplinato dall'art. 552 c.c. In sostanza, il legittimario, chiamato anche come erede, qualora rinunzi all'eredità, in assenza dei presupposti della rappresentazione, può sulla disponibile ritenere le liberalità (in conto di legittima) a lui fatte. Tuttavia, poiché, ai sensi dell'art. 521 c.c., colui che rinunzia si autoesclude dal novero dei legittimari ed è considerato come se non fosse mai stato chiamato, in assenza di espressa dispensa, la donazione a favore del rinunziante, prima gravante sulla legittima, ora finisce per gravare sulla disponibile col rischio di concorrere con altre disposizioni compiute in vita dal de cuius su tale porzione.
Qualora dal nuovo calcolo della quota di legittima e della quota disponibile, conseguente alla rinunzia, emerga una lesione di legittima, l'azione di riduzione, in deroga all'ordine stabilito dagli artt. 555 e 558 c.c., deve essere rivolta, in primo luogo, alle liberalità (siano esse legati o donazioni) destinate al rinunziante.
[nota 26] Cfr. CARNEVALI, Trattato Rescigno, vol. 6, p. 602, il quale include nell'oggetto dell'imputazione ex se anche le liberalità indirette.
[nota 27] Contra PETRELLI, op. cit., p. 456, il quale ammette la dispensa da imputazione nel Patto di famiglia, sottolineando come la previsione ex art. 768-quater comma 3 non sia dettata da esigenze di ordine pubblico, bensì dall'intento di far operare l'imputazione alla legittima di assegnazioni non provenienti dal de cuius. L'Autore, correttamente, fa notare come la dispensa da imputazione, inserita nel Patto di famiglia, non comporti modifiche alla cifra da liquidare al legittimario, ma incida sull'azione di riduzione da esercitare eventualmente dopo l'apertura della successione.
[nota 28] Cfr. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, vol. 2, UTET, p. 100.
[nota 29] L'art. 768-bis parla del titolare di partecipazioni sociali che trasferisce «le proprie quote», tuttavia la previsione deve intendersi estesa anche al trasferimento di azioni di SpA.
[nota 30] L'acuta osservazione è di E. DEL PRATO, op. cit., p. 637.
[nota 31] Cfr. CAPOZZI, «Il mutuo dissenso nella pratica notarile», Vita Notarile n. 2/1993, p. 635. Per completezza di indagine, si deve ricordare anche la teoria di GAZZONI, Manuale di diritto privato, ESI, 2004, p. 1008, il quale sostiene che il mutuo dissenso rappresenta un negozio con esclusivi effetti solutori e non è idoneo a produrre l'effetto traslativo costituito dal ritrasferimento. Di conseguenza, secondo tale tesi, l'effetto del ritrasferimento verrebbe prodotto da un atto separato solutionis causa, giustificato dal pregresso accordo.
[nota 32] Per tutti GAZZONI, op. cit., p. 1009.
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