Scioglimento, recesso e patologia del Patto di Famiglia
Scioglimento, recesso e patologia del Patto di Famiglia
di Francesco Pene Vidari
Notaio in Torino

Un inquadramento generale. La "contrattualizzazione" del diritto successorio

Il Patto di famiglia ha il pregio di isolare (o meglio tentare di isolare), ai fini successori, una parte del patrimonio dell'imprenditore disponente.

Ma tale "isolamento" e "cristallizzazione" non sarà sempre completo in quanto il divenire delle cose non può che avere implicazioni sull'assetto di interessi definito con il Patto, e il Notaio ha il difficile compito di indagare la volontà delle parti non solo sulla base del presente ma anche degli sviluppi futuri.

Le situazioni concrete che si possono venire a creare sono le più varie e disparate in quanto ogni famiglia ha le proprie caratteristiche umane, caratteriali e patrimoniali, che assai spesso investono non solo una famiglia, ma più persone, o meglio più famiglie sia in linea verticale che orizzontale; assai di frequente il passaggio generazionale interessa un gruppo di famigliari, dal nonno al nipote, dallo zio al cugino, ciascuno con un proprio coniuge. Basta pensare al quotidiano per comprendere come la stipula di un Patto di famiglia coinvolge non solo i potenziali legittimari in senso tecnico, ma anche altri soggetti, coniugi, parenti, terzi che sono in qualche modo interessati.

Per quanto il Patto di famiglia si prefigga proprio la stabilità degli interessi e delle posizioni definite e "contrattate" dalle parti, può accadere che il mutare della famiglia, dei beni componenti il patrimonio del disponente e del patto, creino situazioni di tensione per cui il patto deve essere seguito e monitorato anche successivamente alla sua stipula.

La "contrattualizzazione" del diritto successorio ancorché limitata al Patto di famiglia consente anche grazie al possibile recesso o scioglimento dal Patto di meglio considerare e disciplinare l'evoluzione dei diversi assetti di interesse. Se da una parte la successione viene in parte anticipata, dall'altra il recesso, la modifica o lo scioglimento del patto consentono di "correggere" successivamente precedenti decisioni.

La morte del beneficiario del patto apre lo scenario di una nuova successione, (un nuovo patto), un nuovo assetto da definire, ma talvolta il passaggio generazionale è complesso, proprio perché non si prevede e si regolamenta a bocce ferme una singola situazione/successione, ma si ha di fronte un futuro variabile e proprio per far fronte a tale futuro lo strumento del recesso può essere di grande utilità.

Se muta il contesto esistente al momento del Patto, anche il Patto stesso andrà cambiato e occorrerà una nuova stabilità, altrimenti l'incentivo al contenzioso tenderà ad aumentare.

Il recesso, o meglio la possibilità di un suo esercizio da parte del disponente, può essere l'incentivo a ricontrattualizzare le varie posizioni.

La teoria della cooperazione può (finalmente) essere applicata alle successioni e alla trasmissione generazionale della ricchezza ed allora è bene che si cerchi di cogliere tutta la potenzialità del contratto all'interno di un'area in cui in passato non poteva operare.

Il possibile mutare delle situazioni, i rapporti con altri parenti e terzi possono indurre il disponente a voler "tornare indietro".

Talvolta il disponente vuole attribuire ai propri successori la proprietà di beni, ma al contempo vuole continuare a mantenerne il controllo, vuole riservarsi l'ultima parola su determinate scelte, vuole "monitorare" la situazione e se del caso rivedere le proprie decisioni (come è talvolta possibile utilizzando altri strumenti quali il trust, la fondazione o le polizze assicurative). La questione è come farlo e con quali effetti nei confronti degli altri partecipanti al patto e di terzi, eventuali subacquirenti. In altri termini, se il patto è opponibile ai terzi occorre chiedersi se lo sia anche il recesso ed in quali termini.

La scissione temporale tra stipula del Patto e apertura della successione può creare tensioni tra i contraenti, può coinvolgere soggetti terzi, siano essi nuovi legittimari o aventi causa dei beneficiari. Inoltre i valori dei beni oggetto del Patto, ancorché cristallizzati al momento della stipula, possono cambiare in misura anche considerevole con una inevitabile ripercussione nei rapporti tra i beneficiari.

Il Patto di famiglia sotto questo aspetto si può configurare come contratto di durata nel senso che, se è vero che le attribuzioni hanno effetto immediato e l'assetto di interessi fissato con il patto si stabilizza con l'accordo di tutti i contraenti, è altrettanto vero che vi sarà sempre un fascio di rapporti che rimane in sospeso in attesa di essere definito all'apertura della successione.

Tali rapporti hanno origine sia dal Patto (deroga alle regole generali in materia di imputazione, collazione e riduzione) sia dall'apertura della successione, ed essendo patto e successione legati da un filo più o meno sottile (a seconda delle varie teorie e interpretazioni sul punto), è innegabile che determinati effetti del patto si ripercuotono sulla futura successione. Senza pretesa di approfondire tale aspetto è tuttavia innegabile che la regolamentazione di una successione è diversa a seconda che in precedenza sia stato o meno stipulato un Patto di famiglia.

Qualche ulteriore considerazione, prima di analizzare il recesso, è probabilmente utile per meglio cogliere la dinamicità dei rapporti oggetto di contrattazione nel patto.

In primo luogo è bene sottolineare che il patto contiene attribuzioni immediate e non differite al momento della morte.

L'affermazione può apparire, e forse è scontata, dato il tenore letterale dell'articolo 768-bis e il funzionamento del "micro-sistema Patto di famiglia", ma merita una riflessione, considerato che autorevole dottrina ha posto in dubbio proprio il momento dell'effetto del patto. Spostare al momento della morte l'efficacia del patto e delle attribuzioni svuoterebbe probabilmente buona parte delle novità introdotte ed inoltre proprio la scissione temporale tra patto con effetto al momento della sua sottoscrizione e successione costituisce il cuore e il punto di forza (con tutte le debolezze interpretative sul rapporto patto/successione e deroghe ai principi generali successori) della riforma.

La contrattualizzazione del diritto successorio italiano sembra presupporre un'efficacia immediata del contratto attributivo-liquidativo dei diversi beneficiari. Semmai ci si può interrogare sulla liceità di prevedere un'attribuzione con effetto dalla morte in deroga al divieto dei patti successori e alla tradizionale impostazione suggerita da Giampiccolo tra atto a causa di morte e post mortem, il che, ancorché con grande cautela, forse ora è possibile, anche in forza dell'espressa deroga prevista nel nuovo art. 458. Ma la regola generale è l'efficacia immediata del patto, l'accordo e il trasferimento vanno di pari passo, i contraenti accettano un determinato nuovo assetto di interessi e una liquidazione proprio in considerazione della immediatezza delle attribuzioni, prova ne è la previsione di legge degli interessi legali in caso di differimento. E non dovrebbe essere certo la previsione del recesso a privilegiare un'interpretazione diversa, in quanto la possibilità di recedere in primo luogo non è automatica, ma deve essere prevista, ed in secondo luogo l'attribuzione immediata non è di per sé in contrasto con la previsione del recesso/revoca, potendosi al più porre una questione di opponibilità nei confronti dei terzi. Ciò non toglie che anche l'interpretazione che attribuisce a tutto il patto efficacia dal momento della morte possa avere una più che valida giustificazione, ma a nostro sommesso avviso, tale seconda via interpretativa sembra più lontana dal tenore della norma e del micro-sistema introdotto.

L'efficacia immediata o post mortem ha, come accennato, una diretta ripercussione sull'eventuale diritto di recesso, in quanto l'impatto conseguente all'esercizio del recesso si pone ovviamente in termini differenti.

Con l'efficacia immediata l'esercizio del diritto di recesso comporta il venir meno del patto e delle attribuzioni con "ritrasferimento" della proprietà dei beni in capo al disponente, salve le questioni relative all'opponibilità ai terzi aventi causa del recesso medesimo. Il trasferimento della proprietà in capo al disponente può peraltro avvenire mendiante l'annotamento del verificarsi della condizione risolutiva al primo trasferimento.

Con l'efficacia differita al momento della morte l'esercizio del recesso non pone questioni in termini di "ritrasferimento" stante la coincidenza tra momento ultimo per l'esercizio del diritto e momento del "primo" trasferimento.

Circa la fase patologica del Patto sia sufficiente evidenziare che una questione preliminare attiene alla necessità o meno della partecipazione di tutti i potenziali legittimari al momento della stipula del patto. Sul punto esistono posizioni liberali, favorevoli alla sottoscrizione del patto da parte di solo alcuni dei potenziali interessati, e interpretazioni più prudenti che richiedono la sottoscrizione di tutti i soggetti. è evidente che la mancata sottoscrizione del contratto da parte di tutti può prestare il fianco all'impugnativa di coloro che non sono intervenuti, ma il vero interrogativo attiene al limite temporale fissato dal secondo comma dell'articolo 768-quinquies e pronunciarsi sul punto è questione troppo delicata specie nella prima fase dell'entrata in vigore della legge.

Esistono inoltre "infiniti" altri dubbi, ma in questa sede più che risposte ci si limita a cercare almeno di individuarne alcuni. La somma di denaro ex art. 768-quater e-sexies come deve essere calcolata? Su quale quota? In presenza di un "secondo" coniuge, come opera la liquidazione? Esiste un indebito oggettivo del coniuge divorziato o deceduto? D'altrocanto il legislatore non poteva certo prevedere tutti i possibili sviluppi, per cui di volta in volta si dovrà trovare la soluzione corretta e coerente con il sistema, il che talvolta è veramente difficile. Il conflitto tra diversi soggetti, ad esempio, figlio di primo letto che ha già liquidato un altro figlio (suo fratello) e il coniuge proprio genitore (cui è nel frattempo succeduto), in contrapposizione al nuovo coniuge, non è certo di agevole soluzione.

Ecco che allora di fronte all'imprevedibile può tornare utile il recesso dal patto da parte del disponente.

Il recesso. Termini, condizioni e modalità. Effetti nei confronti dei terzi

Ai sensi dell'articolo 768-septies «il contratto Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il Patto di famiglia nei modi seguenti: 1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo; 2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da Notaio».

La norma prevede due diverse ipotesi, una contrattuale "pura", modifica o scioglimento del contratto precedentemente concluso, il numero 1; una unilaterale, da prevedere espressamente al momento della conclusione del contratto attraverso cui un partecipante al Patto può recedere dallo stesso, il numero 2.

La presenza di una clausola di recesso da parte del disponente può essere opportuna in quanto può fungere da incentivo a ricontrattare le varie posizioni da parte di tutti i beneficiari, con applicazione della teoria della cooperazione.

Il recesso deve essere espressamente previsto (e regolamentato) nel Patto.

Il recesso deve avvenire con dichiarazione unilaterale agli altri contraenti certificata da Notaio. Sembra confermata pertanto la natura giuridica del recesso quale atto unilaterale recettizio.

Cosa significa e come opera in concreto il recesso nel patto?

Il recedente (immaginiamo per semplicità il disponente, ma può trattarsi anche di un beneficiario) rende la dichiarazione di recesso avanti Notaio e (si) provvede poi alla comunicazione della stessa agli altri (ex)contraenti non intervenuti o tutti i (ex)contraenti devono intervenire e comparire in senso tecnico avanti Notaio?

Inoltre dove e come deve essere fatta la comunicazione se i (ex)contraenti non intervengono?

è possibile regolamentare più in dettaglio le modalità del recesso con un'elezione di domicilio? E prevedere con quali modalità, raccomandata a/r o notifica con ufficiale giudiziario, devono essere effettuate eventuali comunicazioni?

Altra questione delicata è sino quando sia possibile esercitare il diritto di recesso, ovvero se sia possibile prevedere un diritto con termine finale (ad esempio facoltà di recesso per i primi cinque o dieci anni dalla stipula del Patto), salvo in ogni caso il limite della morte del disponente.

La morte del disponente, a prescindere dal soggetto che possa esercitare il recesso segna con ogni probabilità il termine ultimo entro il quale il recesso può essere esercitato.

Il Patto di famiglia, al di là della suggestiva e condivisibile teoria della successione anticipata, è strettamente legato alla successione del disponente, mentre non è configurabile in alcun modo un patto che possa essere modificato o sciolto da un beneficiario dopo la morte del disponente. O meglio è possibile che l'assetto di interessi cambi per volontà degli interessati, ma si tratterà di un normale contratto, se del caso transattivo-divisionale.

Gli altri contraenti possono intervenire per procura? Tale procura può essere irrevocabile nell'interesse del disponente (che ha diritto di recesso) e rilasciata in occasione della stipula del patto?

Con ogni probabilità l'autonomia contrattuale sul punto è notevole e pertanto è opportuno che fin dalla stipula del patto sia ben chiaro il funzionamento del recesso con espressa indicazione delle modalità pratiche di attuazione qualora non tutti gli interessati intervengano avanti Notaio.

Si può immaginare una convocazione da inviarsi presso il domicilio eletto e in mancanza di loro comparizione avanti Notaio nel tempo e luogo definito sia possibile una successiva comunicazione/notifica presso lo stesso domicilio.

In alternativa il rilascio di una procura irrevocabile, necessariamente accompagnata della relativa informativa al riguardo, potrebbe essere in concreto un valido strumento operativo.

Ma quale l'effetto del recesso? Retroattività reale? Obbligatoria? La risposta al quesito è di indubbia rilevanza pratica, in quanto solo con l'opponibilità ai terzi e una retroattività reale, in qualche modo riconducibile ad una condizione risolutiva, il disponente ha la certezza che la sua volontà rimane al centro del patto e non può venire aggirata da comportamenti dei beneficiari.

Il disponente, il più delle volte, attribuisce volentieri ai propri beneficiari potenziali legittimari, ma altrettanto volentieri vuole poter riprendere il controllo (magari mai perso tramite una riserva di usufrutto) e la piena disponibilità dei beni oggetto del patto. Solamente la certezza di poter opporre tale diritto agli aventi causa del beneficiario, ivi inclusi gli eredi del beneficiario eventualmente premorti, potrà in determinati casi favorire il passaggio generazionale e la stipula del patto. Anzi proprio tale possibilità, più che il microsistema successorio di deroga a riduzione e collazione, costituisce il valore aggiunto del Patto di famiglia rispetto alla tradizionale donazione con riserva di usufrutto. La possibilità per il disponente di potersi riprendere quanto attribuito è la vera novità del patto e con ogni probabilità costituirà uno dei motivi di successo del nuovo istituto, potendosi ora perseguire una finalità che in precedenza era impossibile o assai complessa da raggiungere.

In alternativa ci si può chiedere se è ipotizzabile un recesso dal patto ma non dalle attribuzioni/donazioni? In altri termini, se sia possibile mantenere ferme le attribuzioni ai beneficiari, ma far decadere i benefici "successori" del patto (deroga riduzione e collazione). Con ogni probabilità anche tale interpretazione è possibile, purché, probabilmente, sia chiaro fin dal Patto di famiglia che i contraenti intendono attribuire al recesso solamente tale effetto, salvando le attribuzioni.

…(segue) Il recesso. L'opponibilità. Le diverse "tipologie" di beni

Altra questione assai delicata riguarda l'opponibilità del recesso a terzi aventi causa dei beneficiari del Patto. è difficile dare al riguardo una risposta certa, ma con ogni probabilità attraverso la condizione risolutiva e un'adeguata pubblicità è possibile raggiungere tale risultato.

Occorre, però, distinguere per tipologia di beni secondo le diverse regole di circolazione. Beni mobili (incluso il denaro), mobili registrati, partecipazioni societarie dalla quote di società a responsabilità limitata, alle quote di società semplice alle azioni, immobili, sono tutti beni che possono rientrare nel Patto di famiglia o direttamente o indirettamente nelle attribuzioni "orizzontali".

Il recesso dal patto coinvolge tutte le attribuzioni in quanto fa venir meno il contratto nel suo complesso e non solo l'attribuzione dall'imprenditore ai suoi potenziali legittimari. Tutti i contraenti ritorneranno nella posizione ante stipula del Patto e sin qui tutto apparentemente chiaro e semplice, ma cosa accade ad esempio in caso di liquidazione di un legittimario con denaro successivamente speso? Probabilmente nasce solamente un'obbligazione restitutoria (e risarcitoria?), ma proprio da tale casistica occorre trarre insegnamento per costruire al meglio il patto qualora si inserisca la facoltà di esercizio del recesso. In questa direzione sembrano andare determinati strumenti bancari-assicurativi quali polizze vincolate in cui sia prevista la sola erogazione degli interessi almeno per un certo numero di anni dalla stipula del patto, numero di anni coincidenti con il termine finale per l'esercizio del recesso, ma si tratta di contrattualistica in corso di evoluzione, che deve in ogni caso rispettare le indicazioni Isvap, il che talvolta crea inevitabili rigidità.

Nel caso dell'azienda occorre considerare i diversi beni coinvolti, considerando che per i beni mobili l'opponibilità del recesso sarà assai difficile, mentre per eventuali immobili facenti parte dell'azienda occorrerà pubblicizzare il recesso tramite una condizione risolutiva o semplicemente il quadro D sulla cui opponibilità però, come noto, sussistono alcuni dubbi.

Nel caso di partecipazioni sociali, occorre, con ogni probabilità, distinguere tra società di persone e società di capitali, con particolare riferimento alle società per azioni.

Per le società di persone il disponente, a prescindere dal recesso, può mantenere il controllo della società quale usufruttuario, socio d'opera con poteri di disposizione e amministrazione straordinaria, salvo in ogni caso confermare che per la modifica dei patti sociali occorre il consenso di tutti i soci aventi diritto di voto (in capo all'usufruttuario).

Inoltre è opportuno che il diritto di recesso risulti dai patti sociali dimodoché ogni questione relativa all'opponibilità dello stesso a terzi aventi causa possa, se del caso, essere risolta anche in considerazione di tale aspetto.

In merito alle società di persone e alla società semplice in particolare, è da evidenziare come spesso l'imprenditore non detenga l'azienda in presa diretta ma tramite una catena societaria di controllo più o meno lunga e complicata con al vertice una società semplice. In tali ipotesi il Patto di famiglia non può che essere fatto al vertice della catena ove le persone fisiche sono titolari delle quote sociali, senza che tuttavia si possa mettere in dubbio, che il disponente riveste la qualifica di imprenditore ancorché risulti titolare solamente di quote di società semplice.

Per le società a responsabilità limitata lo statuto può aiutare il controllo da parte del disponente con clausole di intrasferibilità e prelazione, ma in caso di sottoscrizione di un Patto di famiglia con previsione del diritto di recesso può essere utile che il tutto risulti quantomeno a libro soci, se non dallo stesso statuto sociale. è evidente che ai fini dell'opponibilità ai terzi del recesso la concreta conoscibilità dell'esistenza dello stesso risultante dallo statuto sociale o dal libro soci ha una notevole rilevanza pratica in quanto la sola conoscenza del possibile recesso dovrebbe fungere da concreto deterrente per l'acquisto della partecipazione da parte di terzi; inoltre in caso di successione a causa di morte non dovrebbero sussistere dubbi circa il subentro dell'erede o legatario nella stessa posizione dell'avente causa ivi inclusa la facoltà di recesso da parte del disponente.

Per le società per azioni la questione non è troppo dissimile dalle società a responsabilità limitata ma occorre aggiungere il profilo cartolare per cui è opportuno che la facoltà del recesso risulti anche dal titolo.

Per gli immobili può essere d'aiuto la ricostruzione del recesso come condizione risolutiva, affinché anche dal sistema pubblicitario risulti che l'attribuzione al beneficiario può venire meno con efficacia reale.

Per il denaro l'opponibilità del recesso è assai delicata, ma in concreto si potrà ovviare al rischio dell'inopponibilità spostando la liquidità in una società (semplice) con un adeguato sistema di governance attraverso il quale gli atti di amministrazione della ricchezza debbano in ogni caso avere l'assenso del potenziale recedente.

Altra questione attiene alla necessità o meno di circostanziare e motivare il recesso ovvero se sia possibile prevedere un recesso ad nutum senza obbligo di motivazione.

Con ogni probabilità l'autonomia privata è libera di regolare liberamente tale aspetto nel patto, nel senso che nella contrattazione tra le parti sono possibili entrambe le soluzioni. Certo che se si segue la strada della motivazione o del recesso condizionato occorrerà poi particolare cautela nel verificarne i presupposti al momento dell'esercizio del recesso.

In conclusione non resta che sottolineare come il recesso nel Patto di famiglia porti all'attenzione del Notaio giurista questioni di ben più ampia portata.

Nell'evoluzione giuridica del nostro sistema le rigidità concettuali e la dogmatica cui siamo ancorati (in quanto la formazione del Notaio si fonda proprio su forma e dottrina generale) talvolta sono un limite; ragionare ancora secondo lo schema diritto reale-diritto obbligatorio ed opponibilità ai terzi, talvolta può essere riduttivo.

Anche l'introduzione del nuovo articolo 2645-ter va in questa direzione.

O meglio l'approccio positivista e dogmatico non deve limitare l'operatore giuridico e il Notaio, custode della forma, che deve, sempre guardare non solo alla forma ma anche cogliere la sostanza dei fenomeni e plasmarli al meglio secondo le esigenze della società, nel solo rispetto delle norme di legge cogenti.

Il Notariato deve saper leggere e interpretare le norme in maniera dinamica e costrutitiva così come sapevano fare i Notai medievali (come ben ci ha insegnato Paolo Grossi) se no davvero si diventa meri burocrati.

Una bozza di Patto di famiglia con facoltà di recesso

PATTO DI FAMIGLIA

Repubblica Italiana

Il…duemilasei,

In…, nel mio Studio in…

Avanti me,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di…, con residenza in…, ed alla presenza dei signori:

- intervenuti quali testimoni aventi i requisiti di legge come mi confermano, sono personalmente comparsi i signori:

Detti signori comparenti, della identità personale dei quali sono certo,

premettono che

a) i signori…sono genitori dei signori…

b) oltre ai signori…non esistono altri soggetti qualificabili come legittimari ove ad oggi si aprisse la successione del signor…;

c) il signor…è, tra gli altri beni, pieno ed esclusivo proprietario di:

. una quota di nominali euro…

della "…società semplice", con sede in…

. n.…azioni ordinarie da nominali euro 1 (uno) cadauna della " SpA", con sede, col capitale sociale di euro…, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di…

ed esercita attività imprenditoriale tramite le partecipazioni di cui sopra;

(variante con proprietà immobiliari del disponente)

. piena proprietà dell'immobile sito in…composto da…censito al catasto come segue:

(variante con proprietà immobiliare di un beneficiario ovvero con disponibilità liquide del beneficiario)

. c1) il signor…è, tra gli altri beni, pieno ed esclusivo proprietario del seguente immobile sito in composto da censito al catasto come segue:

. c2) il signor…è, tra gli altri beni, titolare del c/c n…presso ove risulta giacente la somma di euro

d) il signor…intende, con il consenso dei signori…, attribuire ai figli, ai sensi degli articoli 768-bis e seguenti del codice civile, riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio per sé e dopo di sé a favore della moglie…, la nuda proprietà della quota di euro… della …società semplice, di n.…azioni ordinarie della …SpA, nonché dell'immobile sito in… ; e più precisamente…

(varianti per altre ipotesi)

e) tutti i comparenti si dichiarano pienamente informati sui valori dei beni oggetto del presente Patto di famiglia e dichiarano di condividere lo spirito e le finalità del patto,

(eventuale ma opportuno)

salvo in ogni caso prevedere in capo al signor…il diritto di recedere dal patto sciogliendo lo stesso attraverso dichiarazione unilaterale avanti Notaio da comunicarsi agli altri contraenti presso il domicilio eletto di cui infra, qualora gli stessi non intervengano anche tramite procura all'atto di recesso unilaterale.

Tutto ciò premesso

e dedotto come parte integrante e sostanziale del presente atto, essi signori comparenti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si hanno per qui integralmente riportate e trascritte.

Articolo 2 - Attribuzione della società semplice

Ai sensi degli articoli 768-bis e seguenti del codice civile, il signor, con il consenso di…, attribuisce, riservandosene l'usufrutto vitalizio e dopo di sé ai sensi dell'articolo 796 del codice civile a favore della moglie:

. a …la nuda proprietà di una quota di euro…della…società semplice,

. a…la nuda proprietà di una quota di euro…della…società semplice.

Tali attribuzioni avvengono nel rispetto dell'articolo 8 dei patti sociali della…società semplice.

I comparenti concordemente attribuiscono a ciascuna attribuzione il valore di euro…

Conseguentemente a seguito del presente atto il capitale di euro …della…società semplice risulta così ripartito:

. una quota di euro…

di cui euro…gravati di usufrutto vitalizio, ai sensi dell'articolo 796 del codice civile a vantaggio del signor… e dopo di lui a vantaggio della signora …

. una quota di euro…di cui euro…

gravati di usufrutto vitalizio, ai sensi dell'articolo 796 del codice civile a vantaggio del signor…e dopo di lui a vantaggio della signora… .

In conseguenza di quanto sopra l'articolo 5 dei patti sociali viene modificato come segue:

Il capitale sociale è di euro …

ed è assunto e sottoscritto in denaro dai soci nelle seguenti proporzioni:…

è in ogni caso fatto salvo il diritto di recesso di cui all'articolo 6 del Patto di famiglia stipulato avanti il Notaio…in data…2006."

Articolo 3 - Attribuzione della…SpA.

Ai sensi degli articoli 768-bis e seguenti del codice civile, il signor…, con il consenso dei signori…, attribuisce, riservandosene l'usufrutto vitalizio e dopo di sé ai sensi dell'articolo 796 del codice civile alla moglie …:

a)a…la nuda proprietà di n…azioni ordinarie da nominali euro 1 (uno) cadauna della…SpA,

b) a…la nuda proprietà di n…azioni ordinarie da nominali euro 1 (uno) cadauna della… SpA.

Il signor… dichiara che le azioni di cui sopra sono di sua esclusiva proprietà e disponibilità, libere da pesi e vincoli in genere, e che l'attribuzione avviene nel rispetto dell'articolo 6 dello statuto sociale della…SpA.

I comparenti concordemente attribuiscono a ciascuna attribuzione il valore di euro…

I comparenti si impegnano a richiedere alla società emittente l'annotamento a libro soci e sui relativi certificati azionari del diritto di recesso di cui al successivo articolo 6.

(variante con proprietà immobiliare del disponente)

Articolo 4 - Attribuzione dell' immobile sito in…

Ai sensi degli articoli 768-quater del codice civile, il signor…, con il consenso dei signori…, attribuisce, riservandosene l'usufrutto vitalizio e dopo di sé ai sensi dell'articolo 796 del codice civile alla moglie…:

La nuda proprietà dell'immobile sito in…composto da…

(descrizione e dati catastali)

(contrattualistica dalla donazione. Garanzie. Urbanistica. Dispensa ipoteca legale)

(clausola condizione risolutiva in caso di recesso)

I comparenti concordemente attribuiscono il valore di euro…

(Variante con attribuzione immobile da parte di un beneficiario)

Ai sensi degli articoli 768-quater del codice civile, il signor…, con il consenso dei signori …, liquida in natura i diritti del signor che accetta con attribuzione allo stesso della piena proprietà dell'immobile sito in…composto da …

(descrizione e dati catastali)

(contrattualistica dalla donazione. Garanzie. Urbanistica. Dispensa ipoteca legale)

(clausola condizione risolutiva in caso di recesso)

(Variante con attribuzione di denaro da parte di un beneficiario)

Ai sensi degli articoli 768-quater del codice civile, il signor…, con il consenso dei signori…, liquida in denaro i diritti del signor…che accetta con pagamento allo stesso della somma in denaro di euro …mediante…

Articolo 5 - Rinuncia

I signori…, reciprocamente per quanto possa occorrere, prestano il proprio espresso consenso alle attribuzioni di cui sopra e rinunciano ad ottenere ulteriori attribuzioni e/o liquidazioni o pagamenti di somme di denaro ai sensi degli articoli 768-quater e seguenti del codice civile.

(eventuale ma opportuno)

Articolo 6 - Recesso

Il presente patto può essere sciolto mediante dichiarazione unilaterale del disponente signor avanti Notaio, da comunicarsi agli altri contraenti presso il domicilio eletto di cui infra qualora gli stessi non intervengano personalmente o a mezzo procuratore in occasione della predetta dichiarazione unilaterale.

Tale dichiarazione è discrezionale e può essere resa dal disponente finché in vita, senza che i beneficiari o loro aventi causa, ivi inclusi gli eredi dei beneficiari eventualmente premorti al disponente, a qualsiasi titolo abbiano nulla a pretendere.

Il recesso è opponibile ai terzi e ai beneficiari o loro aventi causa, ivi inclusi gli eredi dei beneficiari eventualmente premorti al disponente, ed i beni oggetto del presente ritorneranno nella piena disponibilità e titolarità del disponente.

La comunicazione del recesso deve avvenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio di tutti i contraenti o loro aventi causa.

Articolo 7 - Domicilio

Le parti contraenti, ai fini del presente contratto e delle comunicazioni che in base ad esso debbano tra di loro avvenire, eleggono come segue il rispettivo domicilio:

Eventuali modifiche di domicilio dovranno essere comunicate al disponente…mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 8 - Conciliazione

Qualsiasi controversia relativa o concernente l'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto e/o comunque connessa o derivante dal medesimo, che insorgesse tra i contraenti o loro eredi o aventi causa a qualsiasi titolo e che possa formare oggetto di conciliazione, sarà oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 nominato dal Presidente del Tribunale di

Articolo 9 - Fiscalità

Le parti richiedono l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 13 della legge 383/2001.

Articolo 10 - Diritto di famiglia

Ai sensi della legge 19 maggio 1975 n. 151

E richiesto io Notaio ricevo questo atto quale leggo, alla continua presenza dei testi, ai signori comparenti i quali lo dichiarano conforme a loro volontà e meco in conferma si sottoscrivono unitamente ai testi medesimi.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa di…

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