Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo del codice civile (1)
(G.U. n. 79 del 4 aprile 1942 – Edizione straordinaria

(1) Articoli tratti da Lex 24, la banca dati giuridica del Sole 24 Ore.

LIBRO SECONDO

DELLE SUCCESSIONI

TITOLO PRIMO

Disposizioni generali sulle successioni

CAPO PRIMO

Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità

(omissis)

458. Divieto di patti successori. - Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. è del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta , o rinunzia ai medesimi (1).

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 1, l. 14 febbraio 2006, n. 55, con decorrenza dal 16 marzo 2006. Si riporta di seguito il testo previgente: «è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. è del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta , o rinunzia ai medesimi».

(omissis)

TITOLO QUARTO

Della divisione

CAPO QUINTO-BIS

Del patto di famiglia

768-bis. Nozione. – è patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti (1).

(1) Il presente articolo è stato inserito, insieme al capo cui appartiene, dall'art. 2, l. 14 febbraio 2006, n. 55, con decorrenza dal 16 marzo 2006.

768-ter. Forma. - A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico (1).

(1) Il presente articolo è stato inserito, insieme al capo cui appartiene, dall'art. 2, l. 14 febbraio 2006, n. 55, con decorrenza dal 16 marzo 2006.

768-quater. Partecipazione. - Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.

Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.

I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.

Quanto ricevuto dai contraenti non é soggetto a collazione o a riduzione (1).

(1) Il presente articolo è stato inserito, insieme al capo cui appartiene, dall'art. 2, l. 14 febbraio 2006, n. 55, con decorrenza dal 16 marzo 2006.

768-quinquies. Vizi del consenso. - Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti. L'azione si prescrive nel termine di un anno (1).

(1) Il presente articolo è stato inserito, insieme al capo cui appartiene, dall'art. 2, l. 14 febbraio 2006, n. 55, con decorrenza dal 16 marzo 2006.

768-sexies. Rapporti con i terzi. - All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali. L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 768-quinquies (1).

(1) Il presente articolo è stato inserito, insieme al capo cui appartiene, dall'art. 2, l. 14 febbraio 2006, n. 55, con decorrenza dal 16 marzo 2006.

768-septies. Scioglimento. - Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:

1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;

2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio (1).

(1) Il presente articolo è stato inserito, insieme al capo cui appartiene, dall'art. 2, l. 14 febbraio 2006, n. 55, con decorrenza dal 16 marzo 2006.

768-octies. Controversie. - Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (1).

(1) Il presente articolo è stato inserito, insieme al capo cui appartiene, dall'art. 2, l. 14 febbraio 2006, n. 55, con decorrenza dal 16 marzo 2006.

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