Le posizioni dell'accademia nei primi commenti dell' art 2645-ter c.c.
Le posizioni dell'accademia nei primi commenti dell' art 2645-ter c.c.
di Andrea Fusaro
Università di Genova
(con una postilla di Andrea Zoppini)

Vincoli di modo e di scopo

Molteplici sono le fonti dei vincoli di destinazione: la legge, l'atto amministrativo, l'autonomia privata; diverse sono le tipologie, difficilmente unificabili, se si eccettua la suddivisione relativa al loro contenuto, a seconda che attenga al modo, oppure allo scopo. [nota 1]

I vincoli di destinazione alla modalità d'uso degli immobili solitamente ne comportano l'immodificabilità, o doveri di custodia: sono previsti dalla legge (basti pensare ai beni culturali, d'interesse storico - artistico o paesaggistico), oppure da un atto amministrativo (come si osserva in tema di urbanistica e di edilizia). Talora la volontà privata è chiamata ad intervenire, come in tema di convenzioni urbanistiche e - se ritenuti diversi - di atti unilaterali d'obbligo: casi questi, nei quali si è discusso circa la valenza autonoma della volontà privata a vincolare la destinazione (piuttosto che dipendere esclusivamente dall'atto amministrativo), e ci si è scontrati sulla trascrivibilità. [nota 2] In tema di vincolo a parcheggio è emersa la connessione tra destinazione e circolazione: il noto cruccio dell'alienabilità separata, su cui ha recentemente inciso il legislatore.

Come controversa era risultata pure la trascrivibilità degli atti di destinazione imposti da leggi regionali a fronte dell'erogazione di contributi. [nota 3]

L'autonomia privata si studia poi di vincolare la modalità di utilizzo degli immobili formanti parte di complessi: lottizzazioni e, soprattutto, condomini, nei cui regolamenti troviamo tanti divieti d'uso. [nota 4] è ormai acquisito che con la trascrizione del regolamento i vincoli diventano opponibili ai terzi: servitù reciproche od oneri reali, in quest'ultima prospettazione attentando alla tipicità dei diritti reali. [nota 5] Considerazione sviluppata a margine della multiproprietà [nota 6] e colta da una sentenza ligure. [nota 7]

Il vincolo di destinazione di un immobile a servizio di altri è realizzato nella pertinenzialità, in relazione alla quale ci si interroga circa la necessaria coincidente titolarità del bene principale e di quello accessorio, problema avvertito specie in ambito urbanistico; ma si riscontra pure - seppur ben più raramente - in altri casi. [nota 8] Questa ultima prospettiva fa, invece, la propria comparsa a margine dei vincoli di destinazione contrattualmente imposti sui beni in occasione della loro alienazione, onerosa o - più spesso - gratuita, laddove ci si interroga per un verso sulla trasferibilità delle conclusioni raggiunte sul terreno pubblicistico in tema di contenuto minimo essenziale della proprietà - quindi come barriera all'imposizione delle destinazioni compatibili -, per altro sull'interferenza dell'articolo 1379 c.c. sul divieto negoziale di alienazione. [nota 9] Nesso che la Cassazione ha confermato, sottoscrivendo l'intreccio tra destinazione e circolazione, [nota 10] per molti invece discutibile.

Nesso che si ritrova ruotando all'altro versante, dei patrimoni separati e dei patrimoni autonomi privi o forniti di soggettività. Campione di questi ultimi è la fondazione, dell'alienabilità del cui patrimonio si è sempre discusso. [nota 11]

A parte questo, a ben vedere, ruotando dai vincoli di modo a quelli di scopo si cambia scena, e si entra in un area dove al centro figura l'articolo 2740, là assente. [nota 12]

è il tema più pertinente al commento di questo nuovo articolo [nota 13] ed il più studiato in questi ultimi anni anche a margine del trust.

L'accoglienza riservata al nuovo articolo

La nuova norma è stata preparata da alcune esplorazioni individuali nonché da un lavoro collettivo: le ricerche di immediato riferimento sono ravvisate [nota 14] in quella letteratura civilistica che maggiormente si è dedicata al tema degli atti di destinazione e dei patrimoni destinati, [nota 15] nonché nelle relazioni al Convegno di Roma del 2003. [nota 16]

Si è sottolineato [nota 17] che il "vincolo di destinazione" apposto per il perseguimento di un fine è una categoria del linguaggio legislativo delle leggi speciali non del codice civile; quest'ultimo non era peraltro ostile a tale tipo di vincoli, come dimostra la presenza della disciplina riguardante le fondazioni, i comitati, le associazioni non riconosciute e il fondo patrimoniale, elenco che si allunga avvicinandosi ai giorni nostri. Il codice, quale strumento tecnico, sembra aver all'origine dubitato dell'efficacia dell'espressione "vincolo di destinazione", tendendo a rinviare volta per volta alla cultura dell'interprete.

Quanto al potere di destinazione, recuperando venerande analisi della pandettistica si è diffidato dal ravvisare cesure concettuali tra destinazione e circolazione, [nota 18] integrando esse due varianti della disposizione. [nota 19]

Altri [nota 20] ha rimarcato piuttosto la tendenza del legislatore a giustificare il mezzo per i fini: patto di famiglia, atto di destinazione, piano di ristrutturazione dei debiti, esentando questi istituti dalla disciplina generale a favore di statuti speciali, funzionali a raggiungere lo scopo ultimo.

La novità del 2645-ter risiede nell'aver modificato l'accezione di separazione patrimoniale che in passato era limitata alle ipotesi nominate, mentre ora è ammessa in via generalizzata: [nota 21] un atto atipico di destinazione, laddove in precedenza erano atti tipici quanto alla funzione (fondo patrimoniale) o quanto al soggetto (art. 2447-bis c.c.).

Qualcuno [nota 22] ha sollevato il dubbio circa la sua costituzionalità sotto il profilo della violazione della par condicio creditorum. L'attentato all'art. 2740 c.c. ha indotto gli autori a riprendere i fili della sua storia, ricordando come esso sia figlio del Code Civil e delle reazioni contro gli antichi privilegi: alla radice deve riconoscersi l'intento di agevolare il credito tramite la garanzia generica, poi ridimensionata attraverso il frazionamento dell'uguaglianza normativa dei soggetti, la specializzazione del ceto creditorio. [nota 23] La portata dell'art. 2740 c.c. è stata degradata dalla giurisprudenza, [nota 24] come pure dal legislatore, sia moltiplicando le cause di privilegio dei crediti [nota 25] (tra gli ultimi quello del contratto preliminare), sia abolendo il requisito dell'utilità dello scopo delle persone giuridiche con il D.P.R. 361/2000.

Il nostro ordinamento conosce, invero, due vie per limitare la responsabilità: 1- l'autonomia patrimoniale, laddove la limitazione della responsabilità è giustificata dall'organizzazione; 2- il patrimonio destinato, laddove la limitazione della responsabilità è giustificata dallo scopo.

Si è notato come qui si tratti di una separazione affidata allo scopo anziché all'organizzazione, quindi alla volontà del disponente, [nota 26] cosicché la deroga all'art. 2740 c.c. è di matrice negoziale. [nota 27]

Il filtro della meritevolezza dello scopo si giustifica considerando che il vincolo attiene al bene e va ad incidere sul suo valore: esso può, invero, sia creare impacci nella circolazione, sia sollecitare comportamenti opportunistici. Rispetto ai primi si è notato [nota 28] come i costi vengano abbattuti non dalla pubblicità ma dalla standardizzazione; l'apposizione di un vincolo di destinazione deve, invero, ridurre al minimo il sacrificio per soggetti terzi, sia nella fase della costituzione, sia rispetto agli atti successivi di disposizione. In ordine ai comportamenti fraudolenti non rimane che l'azione revocatoria.

La limitazione della responsabilità riesce giustificata laddove il vincolo risulti strumentale al perseguimento di un fine superiore rispetto a quello dell'arricchimento, cosicché l'analisi si incentra sulla funzionalità sia della destinazione del bene sia del vincolo.

La struttura si è giovata dell'ispirazione ad alcuni modelli esistenti. Dal fondo patrimoniale è stata mutuata la possibilità di costituire il vincolo di destinazione anche attraverso un testamento (pubblico), ma risalta la diversità quanto alla irrilevanza della conoscenza dei creditori; dalla donazione modale sembrerebbe essersi ricavata l'individuazione del soggetto legittimato ad agire in caso di inadempimento dell'onere: l'apertura all'iniziativa di "qualsiasi interessato" - come nell' art. 793 c.c. - a taluno ha evocato il modello della class action.

Norma sulla pubblicità o norma sostanziale?

L'art 2645-ter è ricognitivo dei vincoli esistenti, di cui regola l'adempimento pubblicitario, oppure è innovativo, racchiudendo la disciplina di una fattispecie per l'innanzi inedita? La prima lettura appare assolutamente minoritaria in dottrina, come pure quella che la esaurisce nella disciplina della pubblicità immobiliare del trust.

Prevale la convinzione secondo cui l'articolo 2645-ter contiene la fattispecie, quindi è dotato di una valenza anche sostanziale, [nota 29] taluni puntualizzando che è sbagliata piuttosto la collocazione dal momento che la pubblicità da esso prevista non condivide la funzione dell'articolo 2644.

Alcuni sottolineano come la nuova norma ratifichi la legittimità del negozio di destinazione in quanto tale, [nota 30] mentre la pubblicità occorra soltanto per l'opponibilità ai terzi; altri preferisce tenerli insieme all'interno di una fattispecie procedimentale. [nota 31]

Meritevolezza dello scopo e liceità

Il vincolo di destinazione deve indicare lo scopo [nota 32] e questo dev'essere meritevole: chi [nota 33] dal 2645-ter ricava la liceità dell'atto di destinazione sempre e comunque, assume che la meritevolezza degli interessi attiene all'attitudine della trascrizione a realizzare l'opponibilità ai terzi; [nota 34] il contrario conclude chi nega valore autonomo all'atto. [nota 35]

La dottrina si è da subito domandata se il requisito della meritevolezza rifluirà nella liceità come è accaduto a margine dell'articolo 1322 c.c., obiettando in molti che qui il giudizio di prevalenza deve essere rispetto a quello dei creditori in generale. Effettivamente in tema di contratti la meritevolezza si è appiattita sulla liceità, [nota 36] ma in questo ambito essa riguarda il 2740, rappresenta la ragione giustificativa dell'arricchimento, della deroga alla par condicio. Come riempirla di contenuto?

- Una tesi la collega indissolubilmente alla logica della solidarietà [nota 37] e la circoscrive agli interessi dell'incapace, suggerendo di limitarla all'autonomia privata della solidarietà, non dell'opportunità, proponendo, ad esempio, di far capo alle finalità enumerate dall'articolo 2 della legge sull'impresa sociale. Insomma non basta qualsiasi interesse, ma ne occorre uno che raccolga un suffragio della società civile.

- Una seconda [nota 38] propone la pubblica utilità sino a ieri (sino al D.P.R. 361/2000) richiesta per le fondazioni.

- Un'altra ancora suggerisce di far capo ai valori costituzionali, recependo la graduazione che antepone la persona all'impresa e quest'ultima alla proprietà; [nota 39] più che contrapporsi si affianca la proposta di accettare senz'altro gli interessi già perseguiti da altri istituti (ad esempio il fondo patrimoniale).

- Un'altra tesi la allarga alla persona fisica in generale, ancorché non incapace, [nota 40] richiedendo soltanto l'indicazione espressa dell'interesse, rivestita della forma pubblica, in quanto la meritevolezza non andrebbe oltre la liceità.

- All'estremo si trova chi [nota 41] fa spazio addirittura all'interesse egoistico: ma coglie nel segno l'obiezione [nota 42] che denuncia in quest'ipotesi l'assenza di alcun soggetto legittimato ad azionare il vincolo, cosicché mancherebbe un soggetto controinteressato. In questa diversa prospettiva la necessaria alterità del beneficiario rispetto al disponente precluderebbe quindi la riproduzione dello schema del trust autodestinato. [nota 43]

Si domanda, tuttavia, se l'interesse si possa riversare sulle cose anzichè rimanere sulle persone, valorizzando ad esempio l'intenzione di salvare una casa avita oppure quella di salvaguardare la conservazione di una collezione. [nota 44] Di un vincolo a favore di animali taluno [nota 45] riconosce la meritevolezza, rimarcando però come il legislatore abbia fatto esplicito riferimento a persone fisiche affinchè il vincolo possa essere azionato; pertanto nel caso sarebbe necessario prevedere altresì il soggetto legittimato ad azionarlo.

All'interrogativo se sia concepibile una destinazione a somiglianza del trust di scopo, si risponde che il vincolo necessariamente deve riferirsi a persone individuate o comunque individuabili: mancherebbe la meritevolezza nella destinazione di un bene a sede dei marziani che sbarcheranno sulla terra. [nota 46]

Altra questione è chi esercita il relativo controllo: alcuni lo assegnano al Notaio, [nota 47] ma molti ne dubitano, obiettando che non gli si può domandare più che di verificare la liceità, [nota 48] cosicché naturale affidatario risulterebbe il giudice. [nota 49]

La domanda cruciale è però quella circa le conseguenze del rilievo dell'assenza di meritevolezza: se da tale mancanza discenda l'invalidità dell'atto o solo l'inopponibilità; quesito che rinvia alla portata del vincolo o meglio al tema della pubblicità.

Soltanto nella prospettiva incline a disarticolare la fattispecie, assegnando rilevanza autonoma al momento negoziale, non viene travolto l'atto, ma l'effetto [nota 50] della separazione, cosicché l'adempimento sarebbe comunque dovuto a favore del beneficiario.

La forma

La forma richiesta per la costituzione del vincolo di destinazione è quella pubblica: necessaria per la destinazione secondo la rappresentazione procedimentale, o soltanto per la separazione patrimoniale per chi disarticola la fattispecie. Prevale la tesi che si tratti di forma per la sostanza, inderogabile a pena di nullità, piuttosto che per l'adempimento pubblicitario (c.d. forma ad regularitatem). La prescrizione dell'atto pubblico vale ad imporre l'esplicitazione dell'interesse, che deve avere la stessa forma (expressio causae).

Nella seconda prospettiva potrebbe farsi spazio alla scrittura privata autenticata, ma la sua assoluta inidoneità rispetto alla separazione priva di significato la mera destinazione inopponibile ai terzi.

Non pare indispensabile l'assistenza dei testimoni, non ravvisandosi un atto di liberalità; il tuziorismo notarile nel dubbio propende, tuttavia, per la loro presenza.

La durata

La qualità e la durata del vincolo hanno rilevanza nella valutazione della meritevolezza della destinazione, da operare in concreto: [nota 51] si raccomanda, quindi, di esplicitare le conseguenze del raggiungimento dello scopo e del suo venir meno.

La violazione dei termini prescritti non comporterebbe l'invalidità dell'atto, ma solo la sostituzione della durata determinata nell'atto con quella massima consentita. Un vincolo di destinazione con durata di 120 anni non sarebbe quindi invalido, ma inefficace per l'eccedenza, riducendosi a 90 anni. [nota 52]

Pubblicità dichiarativa o costitutiva?

Dall'attribuzione di valenza sostanziale al 2645-ter qualcuno fa discendere l'autonomia del vincolo rispetto alla pubblicità; all'opposto si colloca chi, pur non relegando la portata della norma a quella pubblicitaria, nondimeno la ritiene costitutiva del vincolo. [nota 53]

Nella prima prospettiva l'atto produce già la destinazione: costitutivo di effetto sarebbe l'atto, non la trascrizione, che servirebbe solo per l'opponibilità; [nota 54] laddove manchi la trascrizione rimarrebbe il vincolo obbligatorio di destinazione che, quindi, sopravviverebbe all'inopponibilità. [nota 55] In questo modo non solo si amplia la portata dell'articolo 2645-ter c.c., ma si riconosce autonoma portata al negozio di destinazione. [nota 56]

Nella seconda [nota 57] si respinge l'effetto della destinazione, escludendo che essa sia prodotta da un atto, eccependo che diversamente dovrebbe valere come equipollente la prova della mala fede: decisiva sarebbe, invece, la trascrizione, dotata come tale di effetto costitutivo. Se la separazione patrimoniale discende dal rispetto dei requisiti di forma (l'atto pubblico) e di sostanza (meritevolezza e beneficiario determinato) insieme alla pubblicità, il difetto di uno di questi elementi ed in particolare della pubblicità precluderebbe sia la destinazione sia la separazione. [nota 58]

La pubblicità prevista dalla nuova norma viene considerata non dichiarativa, ma costitutiva dell'opponibilità del vincolo, così come nell'articolo 2915 c.c.: l'articolo 2644 c.c. rileverebbe solo per attribuire rilievo all'ordine cronologico delle formalità, non per il suo valore dichiarativo.

Ci si chiede poi se l'atto di data certa sia sufficiente per la destinazione di beni mobili, laddove ammessa, appoggiandosi all'ultimo inciso dell' art. 2915, primo comma, c.c.

Quanto alle modalità dell'adempimento pubblicitario si domanda se il vincolo debba essere trascritto solo nei confronti dell'autore della destinazione, oppure anche a favore del beneficiario e se sia luogo ad annotare le vicende successive in deroga agli artt. 2652 c.c. ss. [nota 59]

Oggetto del vincolo

Ciò che si vincola più che i beni sono i diritti su di essi; [nota 60] come al solito è il linguaggio del codice ad ingannare, basti pensare al fondo patrimoniale.

Oggetto del vincolo di destinazione è il diritto su un bene; alcune esigenze sono risolvibili appoggiando il vincolo ad un diritto diverso dalla proprietà, si pensi alla previsione a favore di un incapace, settore, che esalta, invero, l'utilità di vincolare il solo usufrutto, per la sua natura vitalizia.

Una lettura a ritroso dalla portata pubblicitaria risale a quella sostanziale e poi amplia la latitudine anche sul piano oggettivo, estendendola a tutti i beni per i quali è previsto un regime pubblicitario che renda il vincolo opponibile ai terzi, così consentendo di porre un vincolo di destinazione su beni diversi dagli immobili e dai mobili registrati e su partecipazioni societarie, [nota 61] arrivando persino a ritenere trascrivibili anche gli atti aventi ad oggetto beni diversi. L'apertura verso i beni mobili si gioverebbe, invero, dell'ultimo inciso dell'art. 2915, primo comma, c.c., richiamato dalla salvezza operata dalla norma in commento, nonché dall'inclusione nel vincolo dei frutti dei beni destinati.

Il negozio

Il negozio di destinazione avrebbe causa tipica: per la maggioranza dei commentatori potrebbe essere unilaterale o bilaterale, gratuito o oneroso, [nota 62] con o senza trasferimento di proprietà. [nota 63] Una tesi lo vuole necessariamente bilaterale e gratuito. [nota 64]

Il termine "atto" induce una tesi autorevolmente sostenuta [nota 65] alla valorizzazione di qualsiasi negozio: l'atto di destinazione sarebbe tradizionalmente unilaterale, ma nulla vieterebbe di costruirlo come bilaterale, così rafforzando la posizione del beneficiario. [nota 66]

Per altri [nota 67] il vincolo avrebbe, invece, natura necessariamente contrattuale, dal momento che l'art. 1987 c.c. impone la tipicità degli atti unilaterali, cosicché non si potrebbe operare un'attribuzione patrimoniale al di fuori delle ipotesi legali. [nota 68] Una posizione intermedia [nota 69] osserva che per vincolare basta l'atto unilaterale, mentre per l'attribuzione di utilità occorre un contratto.

Quale negozio di destinazione si annovera anche il testamento purché pubblico, argomentando sulla scorta degli artt. 622 e 623 secondo cui solo il testamento pubblico dev'essere subito comunicato.

Si ipotizzano [nota 70] diverse costruzioni dell'atto di destinazione:

- la proprietà permane nel patrimonio del destinante. Con il termine "conferire" il legislatore sembra riferirsi allo spoglio dei beni, ma in realtà ci può essere imposizione del vincolo senza che ci sia alienazione del bene, cosicché si dovrebbe parlare solo di "disponente"; [nota 71]

- la proprietà viene trasferita al terzo che diventa attuatore ed in tal caso sarebbe necessario regolarne i poteri. Questo sarebbe, secondo una tesi, [nota 72] il primo caso di fiducia germanistica, dove i limiti dei poteri del fiduciario sono noti al terzo e pertanto opponibili.

Il negozio deve esplicitare l'interesse ed individuare i beneficiari del vincolo, che possono essere determinati o determinabili, eventualmente prevedendo la sostituibilità degli stessi; esso deve inoltre disciplinare anche l'amministrazione, l'alienazione, la cessazione e la surrogazione del e nel vincolo stesso.

Si raccomanda [nota 73] inoltre di esplicitare rispetto a quali debiti rispondono i beni vincolati.

Nulla si dice sul soggetto che deve attuare la destinazione: occorre un' attività gestoria, un soggetto investito della funzione? Si risponde che comunque l'interesse del beneficiario dev'essere spersonalizzato rispetto all'autore della destinazione; la designazione di un attuatore è eventuale: allo scopo può farsi ricorso ad un mandato gestorio [nota 74] oppure ad un pactum fiduciae.

La redazione del negozio dovrebbe comunque darsi carico di colmare alcune lacune della disciplina legale e precisamente: [nota 75]

a) l'individuazione delle cause di cessazione del vincolo.

Il vincolo cessa quando lo scopo si è realizzato o diventa impossibile. Deve ipotizzarsi la revocabilità del vincolo? Lo si nega se si esclude che l'interesse possa essere del tutto personale: se non è personale e il beneficiario è diverso dal disponente non vi può essere revoca.

Non vi è ragione per impedire l'inserimento di elementi accidentali, condizione o termine. Inoltre viene sottolineato come sia opportuno prevedere le modalità di scioglimento del vincolo, tenendo in considerazione anche l'interesse del beneficiario (ad esempio nel caso che questo sia un soggetto incapace si consiglia di prevedere un curatore del vincolo per l'ipotesi di conflitto di interesse).

b) Le modalità della gestione.

Il rimedio per gli abusi del gestore è il risarcimento dei danni; ma si propone [nota 76] di applicare anche la cessazione del regime di separazione per violazione delle regole di gestione. A quest'ultima proposta si obietta, tuttavia, di non tenere in conto il sacrificio arrecato ai creditori del vincolo.

c) Il regime di circolazione dei beni destinati. [nota 77]

Una posizione collega al vincolo di destinazione un impedimento alla circolazione giuridica; secondo un'altra [nota 78] il bene circola ancorché vincolato, cosicché l'interesse all'inalienabilità dovrebbe essere esplicitata, perché non rientra negli effetti naturali. Occorre precisare in atto l'operatività della surrogazione reale, [nota 79] cosicché il bene alienato sia rimpiazzato con altro.

Si sottolinea la necessità di una regolamentazione della sorte dei beni in caso di morte del disponente nonché - specialmente- di quella del beneficiario; ed al riguardo sono stati suggeriti due accorgimenti:

- una condizione risolutiva, che appunto preveda la risoluzione del vincolo in caso di morte del beneficiario (viene comunque escluso che cadano in successione beni intestati nell'interesse altrui);

- la previsione che, in caso di morte del beneficiario esso venga sostituito da un altro soggetto.

Separazione e responsabilità

Anche sotto questo profilo si raccomanda la puntualità del negozio, l'indicazione attenta dei creditori riservatari.

Il patrimonio soggetto a vincolo di destinazione è esente da esecuzione forzata da parte dei creditori diversi da quelli dei debiti del vincolo stesso; ci si chiede se sia estensibile la norma dei patrimoni destinati per i creditori involontari (art. 2447-quinquies, terzo comma ultima parte, c.c.).

Nel difetto di previsione legislativa della localizzazione, ossia dell'inattaccabilità del patrimonio residuo, si ipotizza [nota 80] solo un beneficio di escussione, che coesisterebbe con la responsabilità sussidiaria del patrimonio residuo del soggetto anche nei confronti dei creditori riservatari, come nel fondo patrimoniale. [nota 81] Il fondo patrimoniale comporta, invero, la responsabilità sussidiaria dei coniugi e la soluzione pare [nota 82] estensibile al vincolo di destinazione in genere, così da implicare la sussidiarietà della responsabilità del patrimonio del costituente.

Amministrazione, alienazione e surrogazione

Si tratta di individuare i rimedi per controbilanciare gli abusi [nota 83] nell'amministrazione, chiarendo se gli atti del gestore infedele comportino solo il risarcimento del danno od anche l'inefficacia, pur mancando una previsione apposita.

Il diritto di agire per l'adempimento ricalca l'azione accordata in tema di onere dall'art. 793 c.c. [nota 84] ed anche qui la legittimazione ad agire è stesa a qualsiasi interessato.

A seguito dell'apposizione del vincolo ci si chiede se i beni siano inalienabili oppure possano circolare seppur con il vincolo. [nota 85] Per una tesi [nota 86] il vincolo configura un peso sul bene, che non gli impedisce di circolare, né sottrae al conferente l'utilità residuale: il vincolo di destinazione come tale non comporterebbe l'inalienabilità, come del resto già si è considerato a conforto dell'inestensibilità dell'articolo 1379 al vincolo di destinazione convenzionale, per negarvi l'applicabilità dei "convenienti limiti di tempo". [nota 87] Si esclude, invece, che sia negoziabile la posizione del beneficiario perché l'interesse meritevole è personale e come tale rapportato al primo soggetto. [nota 88]

Viene ipotizzata la sostituibilità dei beni vincolati purché essa sia funzionale alla conservazione dello scopo di destinazione: l'applicabilità della surrogazione reale per taluno [nota 89] rappresenterebbe un principio generale, ricavabile dal fondo patrimoniale, dal pegno (pegno rotativo), emergendo soltanto il problema dell'estensione dell'oggetto. Il trasferimento del vincolo sui beni acquistati con il ricavato di quelli alienati risulta, dunque, coerente con la tesi incline a collegare la surrogazione reale ad ogni patrimonio separato: [nota 90] si ammette, tuttavia, l'espressa previsione della definitiva affrancazione del patrimonio vincolato ad esito dell'alienazione, ossia la liberazione dal vincolo del ricavato, purché puntualizzata in atto. Il che vale quanto escludere l'inderogabilità della surrogazione reale.

Dalla posizione sottoscritta circa la surrogazione reale deriva quella relativa all'obbligo del reimpiego: in una prospettiva automatico, nell'altra subordinato all'espressa previsione.

La morte dei soggetti

Sorge poi il quesito relativo alla sorte del vincolo a seguito della morte del conferente o a quella del beneficiario. Se al beneficiario o al gestore viene attribuita la titolarità strumentale, alla morte del disponente nell'aspettativa subentrano gli eredi, ma si raccomanda di inserire nell'atto una condizione risolutiva che regoli le conseguenze della morte del disponente; altrettanto ove il disponente sia un ente, in relazione al suo scioglimento.

Qualora, invece, il disponente abbia conservato la titolarità del diritto di proprietà, alla sua morte il bene cade in successione vincolato, mentre diversa conclusione vale in ipotesi di morte del beneficiario cui il vincolo di regola non sopravvive, ancorché si segnali l'opportunità dell'indicazione espressa nel negozio circa la sorte del vincolo, che può consistere nell'introduzione di una condizione risolutiva o nella previsione di una sostituzione.

Riflessi sulla perimetrazione dell'area della pubblicità immobiliare e sui divieti di alienazione

Se l'effetto caratteristico del vincolo è la separazione l'art. 2645-ter non si presta ad essere utilizzato per i vincoli di destinazione di modo, dal momento che la separazione poco o nulla riesce pertinente rispetto ai vincoli di destinazione di modo e la stessa temporaneità della norma è ad essi poco confacente. Questo salvo che si opti per un'interpretazione latissima, anzi addirittura si ricavi da questa norma la generale trascrivibilità del vincolo di destinazione in genere, a prescindere dal contenuto, che comunque non sarebbe riguardato.

Ci si chiede, poi, se attraverso l'art. 2645-ter sia possibile attribuire opponibilità al modo e alla condizione risolutiva di inadempimento; ancora, al divieto convenzionale di alienazione, scavalcando il filtro dell' art. 1379, così da dotarlo di efficacia reale e prolungarne la durata. Per questa via si giunge a riproporre la trascrizione del patto di prelazione [nota 91] e dell'opzione. [nota 92]

Interferenze con il trust

Le connessioni con il trust interno sono varie e molteplici.

Anzitutto quanto all'eventuale sovrapposizione, essendo sorto subito l'interrogativo se grazie al 2645-ter il trust sia stato "sdoganato" in Italia, insomma se siamo di fronte ad un trust con panni sciacquati nell'Arno. Si è subito obiettato che la norma replica alcuni moduli del trust, mancano però le regole relative al rapporto fiduciario, insieme con l'apparato rimediale tipico del suo mondo giuridico di provenienza, vale a dire l'attitudine recuperatoria del tracing.

Per altro verso il nesso è colto quale filtro all'ingresso, considerando il trust interno ormai compenetrato nell'ordinamento, al punto da fargli giocare un ruolo di sbarramento nei confronti degli istituti succedanei che aspirino ad atteggiarsi quali omologhi, cui non si consentirebbe di perseguire obbiettivi raggiungibili attraverso il trust c.d. interno. Il che varrebbe quanto precludere ai cittadini italiani quei lavori in cui gli stranieri occupati in Italia si dimostrano particolarmente versati (quindi uno spunto condivisibile ove si abbracci la prospettiva in trust we trust). Tra l'altro, nell'atto di trust lo scopo è bensì essenziale e deve essere enunciato, [nota 93] ma si ritiene che debba essere soltanto lecito, e non anche meritevole come prescritto dall'art. 2645-ter.

In prospettiva capovolta si argomenta che, se il limite del trust interno è l'inesistenza di un equipollente interno, esso diventerebbe inapplicabile ogniqualvolta l'obiettivo sia conseguibile attraverso l'articolo 2645-ter; costruzione che, tuttavia, viene attaccata osservando che il trust mantiene il proprio ruolo in ragione della sua superiore articolazione. L'accoglimento di questa difesa si riflette, tuttavia, sull'accoglienza riservata al trust, poiché dovrebbe consentirgli applicazione anche in presenza di un omologo interno, soltanto meno strutturato, opinione peraltro non pacifica.

Altro quesito attiene all'operatività della nuova norma alla trascrizione del trust, così da subordinarla al rispetto dei requisiti prescritti, in particolare la meritevolezza delle finalità. Per il trust interno la conoscenza dello scopo si impone in quanto deve giustificare il ricorso alla legge straniera, nel duplice senso dell'inesistenza di un equipollente nel diritto italiano e della idoneità della legge straniera prescelta al perseguimento di quell'obiettivo. [nota 94] Aderendo a questa impostazione si consentirà la trascrizione del trust purché esso si adegui all'art. 2645-ter, ossia soddisfi i requisiti dell'atto pubblico e della meritevolezza dell'interesse. [nota 95] Peraltro è vero che la prassi relativa alla trascrivibilità del trust si era già orientata in senso favorevole a dare rilievo al rapporto, sulla scorta della convenzione dell'Aja, talché pare dubbia la pertinenza dell'art. 2645-ter rispetto al tema, anche perché la norma non copre comunque l'ipotesi in cui il trust fosse stato costituito con una scrittura che non rivesta la forma dell'atto pubblico.

Applicazioni

L'art. 2645-ter potrebbe rivelarsi uno strumento complementare rispetto alla fondazione e prestarsi agli impieghi corrispondenti alle fondazioni di famiglia; inoltre riuscire funzionale alle dotazioni previste dall' art. 32 c.c. purché si rivolga a vantaggio di persone fisiche, dal momento che la norma descrive l'impiego in termini riferibili alle persone - disabili e non - oltre che alla Pubblica Amministrazione. Per questa ragione difficilmente varrebbe quale omologo dei patrimoni destinati nelle SpA.

Più agevolmente l'articolo 2645-ter ha attitudine a colmare altre lacune attinenti a rapporti familiari, come il fondo patrimoniale per la famiglia di fatto, che ad oggi sembra uno degli impieghi più plausibili, insieme con quello rivolto a rafforzare previsioni modali dedotte nell'ambito di donazioni, rivolte a limitare l'utilizzo e la disponibilità del bene oggetto della liberalità, in vista del perseguimento di un interesse del donatario stesso o di un terzo.

Negozio di destinazione e patti di famiglia di per sé non si incrociano, intanto per le tipologie di beni, ma si può ipotizzare l'utilizzo del negozio di destinazione per soddisfare gli altri legittimari da parte dell'assegnatario del bene aziendale.

Un primo bilancio

In occasione del convegno romano del marzo scorso l'invito prestigiosamente formulato [nota 96] all'indulgenza nei confronti della norma ha incassato autorevoli adesioni. [nota 97]

La lettura in senso sostanziale non ha, invero, alternative, poiché quella che la esaurisce nel rilievo pubblicitario ne determina l'inapplicabilità totale, non constando figure già normate e tuttavia prive di chance di segnalazione pubblicitaria, che potrebbero riceverla da questo articolo: la tesi opposta peraltro annichilisce la norma al punto da renderla inapplicabile del tutto, persino agli incapaci cui è espressamente rivolta. Insomma non si può negare in radice la valenza sostanziale, cosicchè diventa centrale il contorno, che non può essere quello della meritevolezza degli scopi pena la deriva [nota 98] verso la giurisprudenza degli interessi, mentre qui si dovrebbe piuttosto far capo al contesto dei diritti reali.

Neppure sembra che il limite temporale rappresenti un reale disincentivo, dal momento che esso pare ampio (c'è anzi da chiedersi se 90 anni possa essere considerato realmente come un limite) atteso che comunque dopo così tanto tempo tutto si sfalda.

Seguono ora le considerazioni di Andrea Zoppini, inizialmente individuato quale affidatario del ruolo di accusatore della norma e che, impossibilitato ad intervenire personalmente al Convegno, ha fatto pervenire questo scritto.

Postilla di Andrea Zoppini

Professore ordinario nell'Università di Roma tre

L'ultimo scampolo della legislatura propone una serie riforme radicali di istituti tradizionali del diritto privato, che meriterebbero una riflessione più seria e meditata. Infatti, in sede di conversione del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273 (c.d. decreto milleproroghe) è stato inserito nel codice civile l'art. 2645-ter, con il quale si consente la trascrizione «degli atti di destinazione patrimoniale di beni immobili e mobili registrati destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322 c.c.». Tali beni sono così sottratti alla garanzia patrimoniale dei creditori del disponente e possono essere aggrediti solo per i debiti contratti per realizzare lo scopo specifico. In questo modo, si ritiene di introdurre un istituto capace di competere con il trust anglosassone e di offrire una valida alternativa a quanti fanno oggi ricorso a trust c.d. domestici.

La norma, prescindendo pure dalla scarsa consapevolezza sistematica e dalla palese carenza sul piano della tecnica legislativa, appare foriera di rilevanti incertezze ed è inevitabilmente destinata ad introdurre un elemento fortemente anticompetitivo nel nostro ordinamento.

1. La disposizione, che non ha omologhi negli altri ordinamenti di civil law, prevede che si abbia valida destinazione patrimoniale a condizione che si realizzino "interessi meritevoli di tutela" in conformità dell'ordinamento giuridico. è certo che non si potrà chiedere al Notaio che riceve tale atto o al conservatore dei registri immobiliari di accertare la sussistenza di simile indeterminato requisito. Soprattutto, la previsione che si legge all'art. 1322, non conosce un'interpretazione univoca e i precedenti giurisprudenziali non aiutano a dare ad essa un'interpretazione certa. La conseguenza principale di tale norma è che ogni ipotesi di destinazione patrimoniale potrà essere contestata, in quanto i soggetti interessati ad invalidare gli effetti dell'atto di disposizione potranno sempre aprire un contenzioso, destinato a durare una decina d'anni, per verificare se tali interessi meritevoli di tutela sussistano oppure no. Ciò che si produce è, quindi, una significativa incertezza quanto all'appartenenza dei beni destinati. Non è d'altra parte un caso che tutte le ipotesi di destinazione patrimoniale previste dal nostro ordinamento, dal fondo patrimoniale ai patrimoni destinati a specifici affari del diritto societario, non richiedano ulteriori requisiti se non la liceità dell'operazione e sono soggetti alla sola azione revocatoria dei creditori pregiudicati.

2. La fattispecie riserva l'opponibilità della destinazione di beni ai soli beni immobili e mobili registrati, proponendo quindi un modello economico da società preindustriale (già la norma sul fondo patrimoniale estende la destinazione patrimoniale ai titoli di credito). Al contrario, le ipotesi più ricorrenti di ricorso al trust da parte di operatori italiani riguardano essenzialmente partecipazioni in società di capitali, in quanto è evidente che il problema della amministrazione fiduciaria riguarda essenzialmente patrimoni imprenditoriali.

3. Soprattutto, la norma non è in grado di offrire al nostro ordinamento un istituto che possa competere o anche solo confrontarsi con il trust. Infatti, perché ciò accada non è sufficiente consentire di destinare un patrimonio ad uno scopo, ma è indispensabile prevedere e chiarire quali sono le regole che disciplinano l'amministrazione dei beni e salvaguardano la separatezza dei patrimoni nella gestione, oltre ai rimedi che assistono il disponente e i beneficiari quando lo scopo non si realizza. Si tratta di elementi essenziali al funzionamento del trust che qualsiasi ordinamento di common law compiutamente disciplina. Nel sistema italiano, al contrario, tutti questi elementi sarebbero evidentemente rimessi alla giurisprudenza, con quali costi in termini di incertezza è facile immaginare.

Se, quindi, si vuole introdurre un istituto che sia paragonabile negli effetti al trust anglosassone si deve rinunciare a facili e illusorie scorciatoie e si deve vagliare in maniera seria e ponderata una duplice alternativa. a) Si può decidere di disciplinare in maniera coerente e completa il contratto fiduciario, come da tempo progettato sia in Francia sia in Germania. Questi ordinamenti, infatti, non hanno aderito alla convenzione dell'Aja sul riconoscimento degli effetti del trust per non pregiudicare gli operatori economici nazionali e per non favorire la fuoriuscita di capitali verso la piazza finanziaria londinese. b) Si può pensare ad una legge che disciplini il trust c.d. interno, nella direzione che è stata percorsa dal Canada e più recentemente dal Lussemburgo e da San Marino. Ricorrere a facili e improvvisate soluzioni ha l'unico effetto di generare incertezze nei rapporti giuridici e un incremento dei costi del sistema creditizio.


[nota 1] Da me illustrata in "Affectation, "destination" e vincoli di destinazione, in Scritti in onore di Rodolfo Sacco, tomo II, Giuffré, 1994, p. 455 e ss., nonché già in Destinazione (vincoli di), in Digesto IV ediz., disc. priv., sez. civ.,Utet, 1990, cui mi permetto di rinviare.

[nota 2] In particolare degli atti unilaterali d'obbligo edilizi, sui cui Trib. Firenze, 5 ottobre 1991, in Nuova giur. civ. comm., 1992, I, p. 922, con mia nota «Gli atti di impegno in materia edilizia e loro trascrivibilità».

[nota 3] Anche il Tribunale di Genova con provvedimento del 16 gennaio 1986 aveva confermato il diniego del Conservatore di trascrivere il vincolo di destinazione ventennale: ne ho parlato nel saggio «Vincoli temporanei di destinazione e pubblicità immobiliare», in Contr. impr., 1993, 2, p. 815.

[nota 4] Segnalo il mio studio I vincoli contrattuali di destinazione degli immobili, I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario, in F. Galgano (cur.), Utet, 1995, vol. III, p. 2329 e ss., nonché nella mia voce Obbligazione "propter rem " ed oneri reali, in Dig. IV, disc. priv., sez. civ., vol. XII, Utet, 1995.

[nota 5] Rinvio al mio saggio «Il numero chiuso dei diritti reali», in Riv. crit. dir. priv., 2000, p. 439.

[nota 6] U. MORELLO, Multiproprietà ed autonomia privata, Giuffré, 1984.

[nota 7] Trib. Chiavari, 3 settembre 1993, in Nuova giur. civ. comm., 1995, I, p. 950, con mia nota «Una pronuncia in tema di multiproprietà».

[nota 8] Rinomato quello dell'appartamento vincolato ad alloggio del portiere che, in quanto eccezionalmente non condominiale ma di proprietà individuale (diversamente ricadrebbe nella previsione dell'art. 1117 c.c.), ha posto il problema della ricompensa, analizzata quella volta sotto il profilo della sopravvenuta inadeguatezza nel tempo del corrispettivo originariamente pattuito, piuttosto che dello svuotamento del diritto di proprietà: App. Genova, 4 ottobre 1989, in Nuova giur. civ. comm., 1991, I, p. 24, con mia nota «Il vincolo contrattuale di destinazione dell'immobile».

[nota 9] Illustrato nella mia voce Patto di non alienare, in Dig. IV ediz., disc. priv., sez. civ., vol. XIII, Utet, 1996.

[nota 10] Cass. 17 novembre 1999, n. 12769, in Notariato, 2000, p. 413, con nota di P. CALABRITTO, «Applicabilità dei limiti al divieto di alienazione ai vincoli di destinazione».

[nota 11] Di cui ho dato conto nella voce Fondazione, in Dig. IV ediz., disc. priv., sez. civ., vol. VIII, Utet, 1993, nonché nello scritto «In tema di fondazioni: clausole di inalienabilità e vincoli di destinazione d'uso contenute in donazioni disposte a loro favore», in Vita not., 1997, p. 1616.

[nota 12] Tema cui è stato dedicato il seminario organizzato a Roma Tre il 25 gennaio 2005 su "Responsabilità patrimoniale del debitore e patrimoni di destinazione", dove sono state presentate le monografie di P. IAMICELI, Unità e separazione dei patrimoni, Padova, 2003; P. MANES, Fondazione fiduciaria e patrimoni allo scopo, Padova, 2005; R. QUADRI, La destinazione patrimoniale. Profili normativi e automia privata, Napoli, 2004.

[nota 13] La prima analisi è stata offerta da G. PETRELLI, «La trascrizione degli atti di destinazione», in Riv. dir. civ., 2006, II, p. 175.

[nota 14] A. MASI, «L'atto negoziale di destinazione» relazione presentata alla tavola rotonda "La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645-ter del codice civile", organizzata da Mirzia Bianca il 17 marzo 2006 a Roma, presso la Facoltà di Scienze Statistiche dell'Università "La Sapienza", i cui atti sono in corso di pubblicazione presso Giuffré.

[nota 15] G. PALERMO, «Contributo allo studio del trust e dei negozi di destinazione disciplinati dal diritto italiano», in Riv. dir. comm., 2001, p. 391; M. BIANCA, Vincoli di destinazione e patrimoni separati, Padova, 1996 ; U. LA PORTA, Destinazione dei beni allo scopo e causa negoziale, Napoli, 1994.

[nota 16] I cui atti sono raccolti nel volume Destinazione dei beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative, Giuffré, 2003.

[nota 17] M. GRAZIADEI, «Il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter tra meritevolezza e ragionevolezza», relazione tenuta al seminario "La pubblicità immobiliare dell'atto negoziale di destinazione e del trust", organizzato a Genova il 25 marzo 2006 dal locale Consiglio notarile.

[nota 18] P. SPADA, «Il vincolo di destinazione e la struttura del fatto costitutivo», relazione alla tavola rotonda del 17 marzo 2006, cit.

[nota 19] P. SPADA, «Il vincolo…», cit.

[nota 20] G. DE NOVA, «Esegesi dell'art. 2645-ter c.c.», relazione presentata al seminario "Atti notarili di destinazione dei beni: articolo 2645-ter c.c.", organizzato a Milano il 19 giugno 2006 dal Consiglio notarile di Milano e dalla Scuola notarile della Lombardia .

[nota 21] P. SPADA, «Il vincolo…», cit. Per M. BIANCA, «L'atto di destinazione: problemi applicativi», relazione presentata alla tavola rotonda di Roma del 19 marzo cit., l'art. 2645-ter c.c. è un tassello di un sistema.

[nota 22] A. DI MAJO, «Gli atti di destinazione: natura ed ambito», relazione presentata alla tavola rotonda di Roma del 19 marzo 2006, cit.

[nota 23] M. NUZZO, «Il Notaio e l'atto di destinazione», relazione presentata alla tavola rotonda di Roma del 19 marzo 2006, cit.

[nota 24] M. NUZZO, «Il Notaio…» cit.

[nota 25] Come nota M. GRAZIADEI, «Il vincolo…» cit.

[nota 26] A. DI MAJO, «Gli atti…» cit.

[nota 27] A. FALZEA, «L'atto negoziale di destinazione», introduzione della tavola rotonda di Roma del 17 marzo 2006, cit.

[nota 28]M. GRAZIADEI, «Il vincolo…» cit.

[nota 29] G. DE NOVA, «Esegesi…» cit.; M. BIANCA, «L'atto…» cit.; A. FALZEA, «L'atto…» cit..; G. OPPO, «L'atto negoziale di destinazione», relazione presentata alla tavola rotonda di Roma del 17 marzo 2006, cit.; P. SPADA, «Il vincolo…» cit.; F. GAZZONI, «Osservazioni sull'art. 2645-ter», in www.judicium.it

[nota 30] M. BIANCA, «L'atto…» cit.

[nota 31] P. SPADA, «Il vincolo…» cit.

[nota 32] G. DE NOVA, «Esegesi…» cit. parla di expressio finis.

[nota 33]M. NUZZO, «Il Notaio…» cit.

[nota 34] M. NUZZO, «Il Notaio…» cit.

[nota 35] P. SPADA, «Il vincolo…» cit.

[nota 36] R. SACCO, Le elaborazioni degli effetti contrattuali - La qualificazione, R. SACCO e G. DE NOVA, Il contratto, II, in Tratt. Dir. Civ., dir. Da R. Sacco. Utet, 2003.

[nota 37] P. SPADA, «Il vincolo…» cit.; A. DOLMETTA, relazione presentata al seminario "Atti notarili di destinazione dei beni: articolo 2645-ter c.c.", organizzato a Milano il 19 giugno 2006, cit.

[nota 38] F. GAZZONI, «Osservazioni…» cit.

[nota 39] M. NUZZO, «Il Notaio…» cit.

[nota 40] G. VETTORI, relazione presentata alla tavola rotonda di Roma del 17 marzo 2006, cit.

[nota 41] G. OPPO, «L'atto negoziale…» cit.

[nota 42] M. GRAZIADEI, «Il vincolo…» cit.

[nota 43] P. SPADA, «Il vincolo…» cit.

[nota 44] G. DE NOVA, «Esegesi…» cit.

[nota 45] M. GRAZIADEI, «Il vincolo…» cit.

[nota 46] M. GRAZIADEI, «Il vincolo…» cit.

[nota 47] Come sostenuto da A. DOLMETTA, nell'intervento al seminario milanese del 19 giugno 2006 cit.

[nota 48] G. VETTORI, relazione presentata alla tavola rotonda di Roma del 17 marzo 2006 cit.

[nota 49] G. VETTORI, relazione presentata alla tavola rotonda di Roma del 17 marzo 2006 cit.

[nota 50] M. NUZZO, «Il Notaio…» cit.

[nota 51] G. DE NOVA, «Esegesi…» cit.

[nota 52]G. DE NOVA, «Esegesi…» cit.

[nota 53] P. SPADA, «Il vincolo…» cit.

[nota 54] M. BIANCA, «L'atto…» cit.

[nota 55] M. BIANCA, «L'atto…» cit.

[nota 56] Contrario P. SPADA, «Il vincolo…» cit.

[nota 57] P. SPADA, «Il vincolo…» cit.

[nota 58] M. NUZZO, «Il Notaio…» cit.

[nota 59] M. D'ERRICO, relazione presentata alla tavola rotonda di Roma del 17 marzo 2006 cit.

[nota 60] M. GRAZIADEI, «Il vincolo…» cit.

[nota 61] A. FALZEA, «L'atto…» cit.

[nota 62] A. FALZEA, «L'atto…» cit.

[nota 63] M. LUPOI, «Gli "atti di destinazione" nel nuovo art. 2645-ter c.c. quale frammento di trust» , in Riv. not., parte I, 2006, p. 467.

[nota 64] F. GAZZONI, «Osservazioni…» cit.

[nota 65] A. FALZEA, «L'atto…» cit.

[nota 66] M. BIANCA, «L'atto…» cit.

[nota 67] F. GAZZONI, «Osservazioni…» cit.

[nota 68] P. SPADA, «Il vincolo…» cit. contesta entrambe le costruzioni.

[nota 69] L. MISEROCCHI, relazione prersentata al seminario "Atti notarili di destinazione dei beni: articolo 2645-ter c.c.", organizzato a Milano il 19 giugno 2006, cit.

[nota 70] U. MORELLO, relazione tenuta al seminario "La pubblicità immobiliare dell'atto negoziale di destinazione e del trust", organizzato a Genova il 25 marzo 2006, cit.

[nota 71] G. DE NOVA, «Esegesi…» cit.

[nota 72] U. MORELLO, relazione tenuta al seminario "La pubblicità immobiliare dell'atto negoziale di destinazione e del trust", organizzato a Genova il 25 marzo 2006, cit.

[nota 73] G. OPPO, «L'atto negoziale…» cit.

[nota 74] F. GAZZONI, «Osservazioni…» cit.

[nota 75] M. BIANCA, «L'atto…» cit.

[nota 76] M. BIANCA, «L'atto…» cit.

[nota 77] In generale si segnala R. QUADRI, «La circolazione dei beni del"patrimonio separato"» in Nuova giur. civ. comm., 2006, I, p. 7.

[nota 78] M. BIANCA, «L'atto…» cit.

[nota 79] Sulla quale vedi infra par. "Amministrazione, alienazione e surrogazione" nel testo.

[nota 80] G. OPPO, «L'atto negoziale…» cit.

[nota 81] F. GAZZONI, «Osservazioni…» cit.

[nota 82] G. OPPO, «L'atto negoziale…» cit.

[nota 83] G. VETTORI, relazione presentata alla tavola rotonda di Roma del 17 marzo 2006 cit.

[nota 84] G. DE NOVA, «Esegesi…» cit.

[nota 85] M. BIANCA, «L'atto…» cit.

[nota 86] M. BIANCA, «L'atto…» cit.

[nota 87] Al riguardo dovrebbe negarsi ora l'estensione dei 90 anni appunto perchè attiene ai vincoli di scopo e non a quelli di modo: del resto, questi ultimi esibiscono quella "realità" che giustifica una durata superiore. Ecco una ragione in più per tenere distinti i due tipi di vincoli, e non estendere l'articolo 2645-ter a quelli di modo.

[nota 88] A. DI MAJO, «Gli atti…» cit.

[nota 89] M. BIANCA, «L'atto…» cit.

[nota 90] M. BIANCA, «L'atto…» cit.

[nota 91] G. PALERMO, relazione presentata alla tavola rotonda di Roma del 17 marzo 2006 cit.

[nota 92] G. VETTORI, relazione presentata alla tavola rotonda di Roma del 17 marzo 2006 cit.

[nota 93] Nel caso del Trib. Belluno decr. 25 settembre 2002, in Trusts, 2002, p. 255 non era stato citato lo scopo nel negozio di trasferimento dei beni al trustee.

[nota 94] Cosicché l'atto di dotazione in trust non può essere muto, salvo richiami per relazione lo scopo del trust e questo sia conoscibile; ma ci si chiede se debba anche rivestire la stessa forma.

[nota 95] C.M. BIANCA, «Riflessioni conclusive…» cit. alla tavola rotonda di Roma del 17 marzo 2006 cit.

[nota 96] A. FALZEA, «L'atto negoziale…» cit.

[nota 97] P. SPADA, «Il vincolo…» cit.

[nota 98] Temuta da M. GRAZIADEI, «Il vincolo…» cit.

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