Fondazione di partecipazione e riscoperta della comunità
Fondazione di partecipazione e riscoperta della comunità
di Enrico Bellezza
Notaio in Milano - Docente di diritto internazionale dei beni culturali, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Il Notaio Alberto di Fucecchio, il 28 ottobre 1114, con istrumento rogato in qualità di esecutore testamentario del Conte Ugo figlio di Uguccione, assegnava la somma di Lire 300 e metà di un poggio del Padule di Fucecchio al Vescovo di Lucca Rodolfo, affinché con tale patrimonio e le sue rendite egli potesse provvedere al sostentamento di varie badie lucchesi. Trecentosessant'anni prima, nel 754, Walfredo, nobile pisano, come risulta dall'atto di fondazione della badia di San Pietro a Palazzuolo presso il castello di Monteverdi, aveva assegnato alla badia stessa, ai fini della sua manutenzione ed autosufficienza, altra porzione del padule di Fucecchio, verso Bientina.

La società di quei tempi era povera, le ricchezze erano in mano a pochissime persone, ma sono tanti i casi, tra i quali quelli sopra accennati sono solo due esempi, in cui nobili ricchi ed illuminati separavano porzioni del proprio patrimonio per finalità di interesse generale.

Nei secoli successivi, uscendo dai cosiddetti "secoli bui", la società mutò, i cittadini, conquistata la propria autonomia con fatica ed aspre lotte, presero in mano il proprio destino e sentirono il bisogno di affermarlo con orgoglio. (Per una lucida lettura di questa evoluzione e delle motivazioni e condizioni storiche che stanno dietro alla costruzione delle grandi Cattedrali gotiche, si legga il bellissimo libro di un architetto laureato alla Sorbona, Roland Bechmann, dal titolo "Le radici delle Cattedrali" ripubblicato nel gennaio 2006 dalle Edizioni Arkeios di Roma).

è proprio sulla fase della progettazione e della costruzione delle grandi Cattedrali che vorrei qui attirare la vostra attenzione, facendoci guidare dalle ricerche di Bechmann.

La Cattedrale è senz'altro un'opera di interesse della Comunità, sorprende spesso per le sue dimensioni, sproporzionate rispetto alla città in cui sorge, serve quasi sempre più che una città un territorio, ma sorprende anche per un'altra ragione: contrariamente a quanto normalmente si pensa, non nasce esclusivamente per finalità di culto, le attività che in essa si svolgono sono le più diverse, politiche, culturali, di incontro per le più svariate ragioni. Le Cattedrali erano, diremmo con un termine moderno, centri polifunzionali a servizio di un territorio. Erano le "Case del Popolo", non meno che le "Case di Dio".

Il Vescovo, che aveva in mente di intraprendere il progetto di costruzione di una Cattedrale, riuniva intorno ad un tavolo la "società civile" del tempo, illustrava il progetto ed il piano finanziario, faceva presente quali risorse (generalmente pietre e foreste) potevano essere fornite dalla Chiesa e domandava a tutti coloro che sedevano intorno al tavolo di offrire ognuno il proprio contributo in denaro, materiali ed opere. La Comunità si ritrovava unita intorno al progetto ed insieme progettava, costruiva, gestiva, sotto la guida di una direzione molto particolare.

Scrive Bechmann nel testo citato: «per animare la costruzione, che nella maggior parte dei casi durava decine e anche centinaia di anni, per definire il programma, per raccogliere i mezzi finanziari, per far fronte alle questioni da risolvere, per comandare gli esecutori e per assicurare la continuità del lavoro, ci voleva una direzione che non fosse limitata entro i confini della vita di un uomo: solo una persona morale [giuridica, diremmo oggi] poteva resistere alla prova del tempo».

Il Capitolo, la Fabbrica, l'Opera erano i soggetti che, riscoprendo, valorizzando ed utilizzando il plusvalore della Comunità, assicuravano il compimento dell'opera e la sua manutenzione nei secoli a venire.

Per un'analisi storica di facile lettura e che ha contribuito ad incentivare la mia fantasia giuridica oltre dieci anni fa, vi rimando alla lettura integrale del testo di Bechmann.

Facciamo ora un salto di circa sette secoli e veniamo al 1992, al ben noto Trattato di Maastricht.

Come sappiamo, da questo trattato e dalle elaborazioni successive è nata la necessità di uno Stato europeo moderno, più "leggero", che non gestisce ma guida e coordina, è nato insomma il cosiddetto principio di "sussidiarietà", ora recepito in legislazioni nazionali e comunitarie.

La necessità di far quadrare i bilanci, di tenere sotto controllo l'inflazione, di ridurre la spesa pubblica negli Stati membri, ha indotto per prima cosa a tagliare i fondi alle attività pubbliche ritenute comunemente non strettamente necessarie. Il primo settore che ha dovuto fare i conti con questa situazione è stato quello della Cultura: non solo in Italia, essa fino al 1992 era stata considerata un peso sulle spalle del Pubblico, i cittadini e le imprese contribuivano sì con donazioni e sponsorizzazioni, ma la gran parte degli investimenti e, soprattutto, la gestione, erano considerati di competenza pubblica, dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni. In Germania non esistevano praticamente orchestre private, esse erano tutte poste a carico dei Comuni e dei Land. Gli assessorati alla cultura nel nostro Paese (ricordate?) si divertivano a fare gli impresari teatrali o musicali. Ricordiamo che i grandi Teatri lirici erano tutti Enti Pubblici.

Le necessità di bilancio determinarono negli anni immediatamente seguenti a Maastricht forti tagli nel settore, che ridussero enormemente l'offerta di attività culturali su tutto il territorio (basti ad esempio ricordare che la Rai aveva nel 1992 ben tre orchestre sinfoniche di ottimo livello e che nel 1993 vennero chiuse quella di Roma e quella di Milano, per mantenere solo quella di Torino).

Lo Stato "leggero" non si limitò a ridurre i fondi alla Cultura, ma i problemi iniziarono a verificarsi anche nella Sanità, nell'assistenza socio-sanitaria, in tutti i settori del welfare.

La società cominciò così ad interrogarsi sulla necessità di accettare supinamente una simile situazione di impoverimento culturale e di tutti i settori a tutela dei deboli, ovvero sulle possibili soluzioni ad una situazione che stava minando alla base il concetto stesso di società "civile", che non può e non deve trascurare valori fondamentali come la Cultura e la tutela del più debole.

Si giunse così al 1996, quando Walter Veltroni, allora Vice Presidente del Consiglio e Ministro per i Beni e le Attività Culturali (queste ultime parole vennero aggiunte proprio allora alla denominazione del Ministero) tese una mano al mondo delle imprese, rappresentate da Confindustria, chiedendo che esse si assumessero la responsabilità di intervenire istituzionalmente, stabilmente accanto al Pubblico nel sostenere e gestire la Cultura nel nostro paese. La risposta fu affermativa, le Imprese chiesero solamente che si stabilissero delle regole chiare e certe.

Affermata la volontà di collaborare stabilmente tra Pubblico e Privato era necessario individuare uno strumento giuridico che consentisse ciò, senza dover intervenire sulla legislazione vigente (cosa anche allora molto difficile, per il solito problema delle maggioranze parlamentari "traballanti").

Ecco così che il cerchio si chiudeva, che si doveva necessariamente riscoprire il concetto di Comunità, tornare al modello delle Cattedrali per individuare lo strumento giuridico che così bene aveva funzionato per secoli, in momenti in cui la società era certo più povera e primitiva, ma nei quali era possibile ravvisare forti analogie con la situazione moderna.

La riscoperta della Comunità, lo studio della Storia e dei modelli giuridici utilizzati in situazioni fortemente simili, la necessità di dotare Pubblico e Privato di uno strumento che non fosse a scopo di profitto, che perseguisse finalità di interesse generale, che permettesse di dosare nel caso concreto il grado di influenza che le varie componenti avrebbero dovuto avere nella progettazione e nella gestione delle moderne grandi e piccole "Cattedrali", che concedesse comunque una qualche partecipazione, seppure a livelli diversi, a tutti i componenti della Comunità che avessero voluto partecipare, tutti questi elementi mi indussero, nell'ormai lontano 1996, ad approfondire l'istituto della fondazione (era ovviamente necessario che si trattasse di un patrimonio destinato ad uno scopo), attraverso l'evoluzione che aveva avuto nella prassi degli ultimi cento anni. Compresi come la fondazione tradizionale non sarebbe stata utile, per la necessità di patrimoni ingenti (che appunto erano quelli che erano venuti a mancare nella maggior parte dei casi) e trovai nell'elasticità mentale dei compilatori del codice civile del 1942 quella che mi apparve essere (e la cosa fu poi confermata dal Consiglio di Stato) la soluzione.

Comunità significa anche cittadini, famiglie e organizzazioni produttive di servizi e beni, facendo così in sostanza emergere il profilo squisitamente privatistico connesso al concetto di comunità. Ebbene: ho visto la fondazione di partecipazione nascere, crescere e svilupparsi fra soggetti privati, siano essi privati cittadini, gruppi di famiglie, piuttosto che società commerciali. Se, infatti, lo strumento fondazione di partecipazione nasce per favorire l'interazione pubblico/privato, non di meno esso è solido e funzionale anche in situazioni ove il soggetto pubblico/istituzionale non c'è ovvero è solo sullo sfondo. In tali casi il tratto saliente dell'istituto è "l'interazione", senza etichette: nasce cioè una fondazione per un progetto od un ideale, già di per sè disposta agli apporti di tutti, aperta nel suo codice genetico.

Ciò che da soli non si riesce a fare, per scarsità di mezzi o di capacità gestionali, unendo ai propri gli sforzi di altri cittadini, singoli o associati, viene con questo strumento facilmente realizzato.

Nel contesto descritto e con questi presupposti storici sono nate le varie fondazioni di partecipazione (la prima con questa denominazione fu la "Pier Lombardo" di Milano, costituita il 7 dicembre 1996), le cui caratteristiche studieremo nel corso di questo bellissimo convegno.

La Comunità che, valorizzando le risorse e le capacità dei vari componenti, è riuscita ad edificare le grandi Cattedrali gotiche, non perseguiva il lucro soggettivo dei partecipanti, anche se era perfettamente a conoscenza del fatto che una ricaduta economica sul territorio ci sarebbe sicuramente stata (non è un caso che, dove sorgeva una cattedrale, nascevano le locande, le attività artigiane come i maniscalchi, ecc., i mercati della lana o dei prodotti agricoli).

Mi ha infuso fiducia nel futuro del nostro paese constatare quante iniziative ideali di interesse generale siano sorte e si siano sviluppate, una volta messo a loro disposizione lo strumento giusto (solo io ne ho studiate e realizzate oltre 550 in questi dieci anni!).

Uno strumento giuridico (ci siamo trovati d'accordo anche su questo punto, come su molti altri, con il bravissimo Marco Maltoni) può essere con profitto studiato e compreso se si tiene presente che esso nasce appunto come "strumento" in risposta ad una esigenza della società e se bene si comprende ogni aspetto dell'esigenza stessa. Le fondazioni di partecipazione, evidentemente, rispondevano in questo particolare momento storico ad un'esigenza attuale e concreta di mettersi insieme per "fare del bene".

I notai di oggi vivono nella società, devono essere e sono pronti a comprenderne le esigenze.

Bechmann non lo scrive, ma voglio essere certo che, a scrivere gli elaborati documenti che preludevano alla costruzione della Cattedrale, fosse qualche Notarius.

Quella che segue è la descrizione di uno statuto di Fondazione di Partecipazione che vede un gruppo di famiglie ed una istituzione collaborare e dare vita all'ente in funzione della gestione del "dopo di noi" di soggetti diversamente abili. L'impostazione vuole essere molto descrittiva e per certi versi discorsiva, anche a testimonianza della vitalità dell'ente.

Durante Noi Onlus
Statuto Fondazione

Preambolo

La Fondazione nasce per realizzare progetti residenziali ed è voluta e creata da genitori e familiari di ragazzi disabili che hanno frequentato o da anni frequentano le varie strutture all'interno della Fondazione Don Gnocchi.

Durante tutti questi anni si è venuto ad instaurare un solido rapporto tra la Fondazione Don Gnocchi e le famiglie, rapporto basato su un profondo apprezzamento da parte dei genitori e familiari della indiscutibile professionalità, esperienza e capacità di far fronte con efficacia alle varie esigenze dimostrate e messe in atto dalla Fondazione Don Gnocchi.

Tutte queste qualità hanno contribuito a creare nelle strutture della Fondazione Don Gnocchi un clima di benessere del quale hanno usufruito sia i nostri ragazzi, i quali hanno trascorso buona parte della loro vita in modo sereno, sicuro e stimolante in accordo con le loro capacità ed abilità, sia le famiglie che hanno trovato un sollievo, così essenziale, alle loro ansie e tante paure.

I genitori e familiari auspicano vivamente che tali rapporti possano continuare e perdurare nel tempo anche all'interno delle nuove e future strutture residenziali.

La Fondazione pone i genitori ed i familiari nel ruolo di protagonisti unici e principali nelle scelte e nella realizzazione di progetti residenziali ritenuti più idonei per i propri familiari ed atti a tutelare il futuro dei propri figli durante tutto l'arco della loro vita.

La Fondazione si propone di garantire alle famiglie dei disabili la sicurezza che le loro risorse, o le risorse a loro disposizione, saranno utilizzate al meglio per la conduzione di una vita dignitosa, sicura e stimolante, per tutto l'arco dell'esistenza del disabile, nel pieno rispetto degli accordi e degli impegni presi con le famiglie e/o i tutori.

Art. 1: Costituzione - sede - delegazioni

è costituita una Fondazione denominata "Durante noi Onlus" con sede in Milano, Corso Venezia, 18.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «Onlus».

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Lombardia.

Commento

La denominazione è elemento essenziale, come è essenziale che, trattandosi di Onlus, detto acronimo sia aggiunto alla stessa.

Ritengo opportuno chiarire che la FdP rientra nel più vasto genere di Fondazioni, ad evitare equivoci fiscali con gli "enti di tipo associativo". Certo che le norme statutarie non devono poi ricreare questi equivoci.

Art. 2: Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare la Fondazione propone, promuove, elabora e realizza progetti di residenzialità che garantiscano alle persone disabili per tutto l'arco della loro vita, la qualità della loro esistenza, creando condizioni ambientali in cui la persona portatrice di handicap possa trovare un benessere psico-fisico nel pieno rispetto delle sue capacità, esigenze, aspirazioni ed aspettative.

La Fondazione intende perseguire le finalità di assistenza, educazione, istruzione, ricreazione e riabilitazione delle persone portatrici di handicap fisici e/o mentali in un contesto di miglioramento della qualità della loro vita, promuovendo anche interventi personalizzati.

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Commento

è sempre opportuno fare molta attenzione alla distinzione tra scopi ed attività. Come sappiamo, gli scopi sono immutabili e, pertanto, ci limiteremo ad indicare esattamente solo le finalità ideali della Fondazione.

Art. 3: Attività direttamente connesse

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto, ad eccezione di quelle direttamente connesse ovvero, a titolo esemplificativo:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui all'articolo 2 del presente statuto;

- ideare e realizzare attività destinate alla stimolazione psico-sensoriale delle persone portatrici di handicap fisici e/o mentali come, a mero titolo esemplificativo, musicoterapia, pittura su vetro o stoffa, lavorazione della creta e della ceramica, corsi di cucina e di informatica, attività motorie come nuoto, ippoterapia, ecc.

Commento

In una Onlus c'è una limitazione delle attività strumentali, che invece non c'è nelle altre Fondazioni.

Questa clausola, di conseguenza, negli altri casi può essere molto più vasta, sino a ricomprendere attività "commerciali" strumentali. Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la Onlus non possa neppure possedere quote o azioni di società di capitali.

Art. 4: Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del codice civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 5: Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, Fondatori, Partecipanti Istituzionali e Sostenitori;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 6: Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione europea, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali e Sostenitori;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Commento

è opportuno distinguere bene tra quello che è il corpus della persona giuridica, il fondo di dotazione non spendibile, e quello che costituisce patrimonio spendibile.

è altresì opportuno chiarire bene che vi è anche un fondo di gestione, la "cassa" della Fondazione, che viene utilizzato per il funzionamento.

Art. 7: Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitai, in quanto compatibili.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Commento

La normativa civilistica nulla prevede in tema di obblighi di bilancio.

La normativa tributaria richiede che venga redatto un "rendiconto economico e finanziario".

Sono però sempre più le Fondazioni che si assoggettano ad obbligo di redazione di bilancio preventivo e consuntivo, simile a quello delle società di capitali, per assicurare maggiore trasparenza e possibilità di controllo ai donatori.

Art. 8: Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori

- Fondatori

- Partecipanti Istituzionali

- Sostenitori.

Commento

In una associazione ci sono gli "associati". In una società i "soci". Quando ho messo a punto le FdP mi sono chiesto come avrei potuto definire le persone che partecipano ed ho tradotto dall'inglese l'espressione "members" che viene utilizzata negli enti collettivi anglosassoni. Così si possono raggruppare sotto questa definizione tutte le categorie di partecipanti, sia i Fondatori che hanno dato vita alla FdP, che coloro che partecipano ad altri livelli ed in tempi successivi.

In questo, come in altri casi, i costituenti hanno voluto distinguere tra Fondatori Promotori e Fondatori, tutti accomunati dal fatto di partecipare al fondo di dotazione.

Sono previsti anche Fondatori che successivamente entreranno a far parte della Fondazione, avendone i requisiti.

è opportuno, ai fini di legge notarile, che anche i Fondatori successivi aderiscano in forma di atto pubblico con testimoni.

Art. 9: Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori le persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

In caso di decadenza dalla qualifica di alcuno dei Fondatori Promotori, quelli superstiti procederanno, con deliberazione assunta a maggioranza, alla nomina di altro soggetto che eserciterà le prerogative ed i diritti previsti per i Fondatori Promotori, scelto, preferibilmente, tra persone che siano tutori di disabili, ovvero legate a persone disabili o a famiglie di disabili da vincoli di parentela o in ragione del loro ufficio o comunque tra i Fondatori da almeno tre anni ed in regola con il versamento dei contributi dovuti.

è fatto salvo il rispetto di eventuali disposizioni, anche testamentarie, del Fondatore Promotore decaduto. Qualora i Fondatori Promotori superstiti non intendano accettare la designazione effettuata, tale determinazione dovrà essere motivata.

Art. 10: Fondatori

è Fondatore di diritto la Fondazione don Carlo Gnocchi Onlus con sede in Milano, Piazzale Morandi, 6.

Possono divenire Fondatori i genitori, parenti o tutori di disabili che si impegnino a contribuire al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni mobili o immobili, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.

I Fondatori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.

Art. 11: Partecipanti istituzionali

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono su base pluriennale al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione.

I Partecipanti Istituzionali potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipanti Istituzionali dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

I Partecipanti Istituzionali sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.

Commento

I Partecipanti Istituzionali sono coloro che si legano stabilmente alla Fondazione con obblighi contrattuali di sostegno, pur senza contribuire al fondo di dotazione.

Art. 12: Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Commento

I Sostenitori, in altre Fondazioni di Partecipazione, chiamati anche "Partecipanti" o "Aderenti", sono quella vastità di soggetti che contribuiscono con donazioni una tantum, con prestazioni personali o professionali gratuite, con ore di lavoro volontario.

Con termine societario, potremmo dire che questa categoria consente di acquisire alla Fondazione ogni elemento suscettibile di valutazione economica, ma non solo: in questa categoria possiamo far rientrare anche coloro che fanno da testimonial alla Fondazione.

Art. 13: Partecipanti esteri

Possono essere nominati Fondatori, Partecipanti Istituzionali ovvero Sostenitori anche le persone fisiche di nazionalità straniera e le persone giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni costituiti o aventi sede all'estero.

Art. 14: Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Fondatori, Partecipanti Istituzionali e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Art. 14: Esclusione e recesso

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;

- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;

- ricorso al mercato del capitale di rischio;

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori, i Partecipanti Istituzionali e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori Promotori, ovvero le persone designate ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Commento

Ritengo opportuno prevedere anche l'esclusione ed il recesso, per permettere ai partecipanti di estraniare dalla Fondazione quei soggetti che diventino incompatibili e per permettere a qualunque Partecipante di avere documentazione del fatto che non ha più nulla a che fare con la Fondazione stessa.

Art. 15: Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Amministrazione;

- il Comitato Esecutivo di Gestione;

- il Presidente della Fondazione;

- il Comitato Scientifico, ove istituito;

- l'Organo di Consulenza Contabile.

Tutte le cariche si intendono a titolo gratuito.

Commento

Gli organi sono assolutamente liberi. Questo è un esempio abbastanza semplice di struttura corporativa, che consente un'agile gestione della Fondazione.

Art. 16: Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un numero variabile di membri fino ad un massimo di dodici.

La composizione sarà la seguente:

- fino a otto consiglieri scelti e nominati tra i Fondatori Promotori, con deliberazione comune assunta a maggioranza. I Fondatori Promotori, nell'ambito dei membri di loro spettanza, potranno ogni triennio rinnovare nella carica di consigliere fino alla metà dei componenti nominati, e così in perpetuo;

- fino a tre membri nominati tra i Fondatori dai membri come sopra designati;

- un membro in rappresentanza della Fondazione don Carlo Gnocchi Onlus; egli non è eleggibile alla carica di Presidente della Fondazione.

Il Consiglio potrà cooptare fino ad altri tre membri, scegliendoli tra i Partecipanti Istituzionali ed i Sostenitori. In tal caso il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione potrà essere aumentato fino ad un massimo di quindici membri.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con la presenza della maggioranza dei Fondatori Promotori.

Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;

- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Comitato Esecutivo di Gestione;

- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno, predisposto dal Comitato Esecutivo di Gestione;

- eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione;

- delegare specifici compiti ai Consiglieri;

- nominare, ove opportuno, il Direttore Generale della Fondazione, determinandone compiti, natura e durata dell'incarico;

- nominare, ove opportuno, i membri del Comitato Scientifico;

- nominare i membri del Comitato Esecutivo di Gestione;

- nominare l'organo di consulenza contabile;

- nominare Fondatori, Partecipanti Istituzionali e Sostenitori;

- determinare, anche annualmente, la misura minima e le forme del contributo a carico dei Fondatori Promotori, dei Fondatori, dei Partecipanti Istituzionali e dei Sostenitori.

- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;

- deliberare eventuali modifiche statutarie;

- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno una volta all'anno d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei membri rappresentanti i Fondatori Promotori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori Promotori. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da persona dal medesimo designata all'interno dello stesso Consiglio.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, scelto dal Presidente anche tra persone estranee al Consiglio.

Commento

Vista la libertà lasciata dal codice alle regole di amministrazione, i Fondatori Promotori hanno voluto, legittimamente, riservarsi un voto "pesante" in alcune deliberazioni ritenute di particolare importanza. Analogamente fanno di solito gli Enti Pubblici che partecipano a FdP.

Art. 17: Comitato esecutivo di gestione

Il Comitato esecutivo di gestione è composto da tre membri, e precisamente: il Presidente della Fondazione; il rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione don Carlo Gnocchi Onlus, ed un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione. I membri del Comitato Esecutivo di Gestione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

La veste di membro del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di membro del Comitato esecutivo di gestione.

Il Comitato esecutivo di gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare il Comitato Esecutivo di Gestione provvede a:

- predisporre i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

- predisporre il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi che non comportino incremento del patrimonio della Fondazione;

- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Comitato esecutivo di gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri, con propria deliberazione regolarmente depositata nei modi di legge.

Il Comitato esecutivo di gestione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 18: Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio d'Amministrazione al proprio interno.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente ha l'obbligo di convocare almeno una volta l'anno i Partecipanti e le altre componenti della Fondazione in riunione plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti, da un Consigliere dal medesimo designato.

Art. 19: Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da un minimo di tre membri, nominati dal Consiglio d'Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario.

Art. 20: Organo di consulenza contabile

L'Organo di consulenza contabile è un organo monocratico ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione, scegliendo tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.

L'Organo di consulenza contabile accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

L'Organo di consulenza contabile può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

L'Organo di consulenza contabile resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Art. 21: Scioglimento

La Fondazione, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, che ne nomina il Liquidatore, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, alla Fondazione don Carlo Gnocchi Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 22: Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 23: Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.

Commento

Questa è una clausola indispensabile nella maggior parte di FdP perché consente una immediata operatività dell'ente.

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