Le fondazioni di partecipazione: profili fiscali - Quesiti
Le fondazioni di partecipazione: profili fiscali
Quesiti
di Salvo Pettinato
Docente in diritto delle associazioni e fondazioni, Università di Bologna, Consigliere dell'Agenzia governativa per le organizzazioni non profit
Notaio Francesco Pizzuto, Palermo
L'amministrazione finanziaria non ricordo se con circolare o risoluzione, nega la qualifica di Onlus alle fondazioni di partecipazione, che pur avendo scopo e norme compatibili, sono partecipate e controllate da società di capitali.
Cosa ne pensi?
RISPOSTA
Con la Risoluzione n. 164/E del 28 dicembre 2004, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che: «qualora il soggetto che chiede l'iscrizione nell'anagrafe delle Onlus annoveri tra i propri soci enti esclusi espressamente dall'area Onlus ai sensi dell'art. 10, comma 10, del D.lgs. n. 460 del 1997 sia necessario verificare il ruolo che tali enti ricoprono all'interno dell'organizzazione. Dovrà concludersi per il diniego della qualifica di Onlus qualora si constati che gli "enti esclusi" ai sensi del citato art. 10, comma 10 del D.lgs. n. 460 del 1997 esercitino un'influenza dominante nelle determinazioni dell'organizzazione». E ha altresì aggiunto che «quest'ultima circostanza ricorre verosimilmente se il numero di tali soci è prevalente». «In tali casi, invero, [secondo il fisco], l'organizzazione perde la propria autonomia e viene a configurarsi nella sostanza quale ente strumentale, facendo così venire meno la ratio del disposto recato dal citato articolo 10, quale emerge anche dalla relazione illustrativa al decreto n. 460 del 1997».
Con la risoluzione in commento, l'Agenzia delle Entrate ha quindi confermato la spettanza potenziale della qualifica di Onlus nei casi ordinari, diversi da quello negativamente risolto per i c.d. "soci" titolari di influenza dominante, per l'ente che li annovera tra i partecipanti.
A mio avviso, la negativa presa di posizione erariale è già stata autorevolmente criticata in forma ufficiale, e che, comunque, essa si palesa obbiettivamente carente sul piano tecnico.
In particolare, si fa riferimento all'Atto di indirizzo di carattere generale reso ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 e approvato in data 23 novembre 2004, con cui l'Agenzia per le Onlus ha affermato l'irrilevanza, ai fini della natura privata di una fondazione, della partecipazione di un soggetto fondatore che rivesta la natura di ente pubblico.
In particolare, l'Agenzia per le Onlus è giunta alla conclusione che non sussistono ostacoli verso il fatto che una fondazione, costituitasi con gli apporti non esclusivi di un ente pubblico, possa legittimamente assumere la qualifica di Onlus, godendo delle relative agevolazioni fiscali.
La suddetta conclusione risulta assolutamente coerente con le soluzioni elaborate sul tema dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, richiamate dall'Agenzia per le Onlus stessa a sostegno dell'orientamento assunto nell'Atto di indirizzo.
A tal riguardo, la Corte di Cassazione aveva infatti chiarito che «la natura pubblica degli enti che concorrono a formare un nuovo ente non è sufficiente ad attribuire natura pubblicistica a quest'ultimo … né può ritenersi indicativa della natura pubblica di un'associazione la partecipazione ai suoi organi di rappresentanti dei soggetti pubblici che l'hanno formata» (Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 23 novembre 1993, n. 11541).
In senso conforme all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione si è pronunciato anche il Consiglio di Stato, stabilendo che «il perseguimento di finalità pubbliche non costituisce elemento determinante il carattere pubblicistico dell'ente, così come non ne sono sicura testimonianza l'intervento di organi pubblici nel procedimento di nomina di organi amministrativi o l'esercizio di controlli statali, ove non siano accompagnati dalle titolarità di pubblici poteri, dalla prerogativa dell'autotutela e dalla potestà di autodeterminazione di scioglimento, nonché dall'espressa qualificazione pubblicistica da parte del legislatore» (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 marzo 1987 n. 137 in Foro Amm. 1987, p. 525, Cons. Stato 1987, I, p. 395).
Dalle menzionate pronunce che sono di evidenza sostegno della posizione interpretativa assunta dall'Agenzia per le Onlus si evince, pertanto, che ad una fondazione costituitasi anche con gli apporti di un ente pubblico (o, più in generale, di un ente "escluso" ai sensi dell'art. 10, comma 10, D.lgs. 460/97) non possa essere attribuita in nessuna misura "natura pubblica" nè, meno che mai, "commerciale" e che, conseguentemente, tale ente, contrariamente agli orientamenti dell'Agenzia delle Entrate, in presenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.lgs. n. 460/1997, debba essere ammesso a godere della qualifica di Onlus e dei relativi benefici fiscali.
Notaio Francesco Pizzuto, Palermo
è pacifica o è opinabile la clausola che prevede che in caso di scioglimento della fondazione di partecipazione Onlus il patrimonio si devolva a favore di altra Onlus di cui si indica il nome?
RISPOSTA
è pacifica la clausola che prevede, statutariamente, che in caso di scioglimento delle fondazioni di partecipazione, in possesso della qualifica di Onlus, i beni residui dopo la liquidazione verranno devoluti ad altre Onlus o anche ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (cioè l'Agenzia per le Onlus che esprime ufficialmente apposito parere di conformità).
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