Gli atti pubblici provenienti dall'estero
Gli atti pubblici provenienti dall'estero [*]
di Paolo Pasqualis
Notaio in Portogruaro

Sono numerose, e disseminante in diversi settori dell'ordinamento, le norme che prevedono e regolano l'utilizzazione in Italia degli atti notarili provenienti dall'estero.

Così si possono ricordare l'art. 2657, secondo comma, c.c., in materia di trascrizione nei registri immobiliari, l'art. 2837 c.c., per le iscrizioni ipotecarie ed ancor meglio l'art. 106, n. 4, della legge notarile, il quale in via generale dispone che «nell'archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati: … 4) gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano già depositate presso un notaio esercente in Italia». Non mancano, poi, norme in ambito fiscale, come l'art. 2, lett. d), del D.P.R. 131/86, testo unico dell'imposta di registro, per limitarsi ad un settore familiare per noi notai.

La questione è ancor più chiaramente affrontata dall'art. 68 della legge 218/95, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, che ha il pregio di apprestare un procedimento a cui fare ricorso sia nei casi di esecuzione forzata dell'atto pubblico proveniente dall'estero, sia in quelli in cui l'atto non riesca ad avere "attuazione" per mancata ottemperanza o contestazione del suo riconoscimento. Nel primo caso sarà indispensabile l'exequatur della Corte di Appello (in maniera non molto diversa da quanto era previsto dall'abrogato art. 804 c.p.c.), mentre per l' "attuazione" il giudice italiano dovrà intervenire solo quando all'atto non sia data spontanea ottemperanza nel nostro paese.

Proprio queste ultime ipotesi sono quelle nelle quali è di regola chiamato ad intervenire il notaio, poiché la nozione di "attuazione" può essere fatta corrispondere a quella di "far uso" in Italia di un atto proveniente dall'estero, già presente nell'art. 106, n. 4, L.N., citato. Si tratta, cioè, di quei casi ("attuazione") in cui l'intervento di un'autorità pubblica (un pubblico registro, ad esempio) non è diretto alla realizzazione coercitiva del dettato del giudice nei confronti della persona o dei beni dell'obbligato (come sarebbe in caso di esecuzione forzata) ma più semplicemente a porre in essere quegli adempimenti che conseguono alla già realizzata modifica della situazione giuridica discendente dall'atto stesso. Nello stesso modo, per quanto attiene all'art. 106, n. 4, L.N., veniva di regola considerato "uso", per il quale era necessario il preventivo deposito, ogni caso in cui l'atto fosse utilizzato per il compimento di adempimenti (pubblicitari e fiscali, ad esempio) nei riguardi della pubblica amministrazione italiana, o per dar seguito ad ulteriori atti pubblici nel nostro paese (così le procure rilasciate all'estero per il compimento di atti in Italia). Nozioni che sostanzialmente combaciano, quindi, e che permettono, così, di considerare l'attuale sistema come frutto della disciplina complessiva che le due norme citate concorrono a creare.

Molte sono le relazioni previste nel corso della giornata di studi odierna che si soffermeranno ad analizzare alcuni aspetti specifici della circolazione in Italia degli atti provenienti dall'estero (legalizzazione e apostille, traduzione, deposito in atti del notaio, adempimenti pubblicitari, ecc.), e pertanto vorrei concentrare il mio intervento solo su alcuni punti che considero fondamentali, oltre che di maggiore interesse generale.

Innanzi tutto, parlando di atti pubblici provenienti dall'estero occorre sottolineare l'importanza di una distinzione che di regola non viene rimarcata ma che, a mio avviso, rappresenta un punto di partenza fondamentale. Intendo riferirmi alla distinzione tra i problemi relativi alla forma degli atti e quelli relativi al loro riconoscimento.

Per forma si intende comunemente la manifestazione (più o meno "tangibile": verbale, scritta, elettronica) della volontà o della conoscenza delle parti interessate, dirette a determinate conseguenze giuridiche. Una certa forma può essere richiesta dalla legge affinché l'atto compiuto sia valido, oppure solamente perché lo stesso possa essere adeguatamente "documentato" o, ancora per fini diversi, tra i quali, per quanto attiene alla nostra professione, sono particolarmente importanti quelli relativi alla pubblicità nei registri a ciò deputati.

Con il termine di "riconoscimento", invece, voglio riferirmi ai casi nei quali un atto compiuto o comunque perfezionato all'estero viene ammesso in Italia a produrre i propri effetti, sia come atto appartenente ad un altro ordinamento, sia come sostituto dell'atto italiano. Il termine "riconoscimento" è soprattutto in uso per quanto attiene all'attività giurisdizionale, dove si parla spesso, appunto, di riconoscimento delle sentenze o di altri provvedimenti stranieri, nel senso che essi hanno effetti anche in Italia e possono sostituirsi agli omologhi italiani.

Ritengo che la distinzione meriti una certa attenzione, poiché è cosa diversa reputare un atto come valido ed efficace in quanto concluso in una determinata forma e, invece, ammetterlo a godere di particolari "effetti privilegiati" nel nostro ordinamento (per tutti valga l'esempio dell'efficacia probatoria dell'atto pubblico). In quest'ultimo caso, a mio avviso, occorre soffermare l'attenzione anche sugli aspetti del suo "riconoscimento".

"Forma" e "riconoscimento" si devono certo prendere in esame congiuntamente, quanto meno perché il secondo può aversi solamente sul presupposto della prima, ma esaminandoli distintamente ci si rende conto che da un certo punto in avanti le loro strade si dividono e i loro effetti obbediscono a regole diverse.

Il diritto internazionale privato ha da sempre dettato norme sulla forma degli atti, essendo del tutto evidente la necessità di raccordare, su questo punto, gli ordinamenti che vengono in gioco nella disciplina di una fattispecie con elementi di estraneità. Ha anche previsto norme per far riconoscere da un ordinamento all'altro determinati status, documenti, provvedimenti amministrativi o giurisdizionali.

Le norme sulla forma degli atti, di regola, sono destinate a valere per la generalità dei soggetti che operano nell'ambito giuridico considerato: privati, imprese, banche, ecc., e consistono di un insieme di regole dettate, né più né meno di quello che accade in ambito interno, per disciplinare, come dicevo, le modalità di manifestazione di una volontà o di una conoscenza che assume così i connotati ritenuti necessari e sufficienti dall'ordinamento considerato perché questo vi attribuisca una determinata rilevanza. In questo senso, quindi, l'ordinamento interessato (in ipotesi, quello italiano), in casi che presentano elementi di estraneità considerati rilevanti, consente che la forma degli atti possa anche essere quella che un altro ordinamento predispone o richiede.

Diverso è il caso, però, quando il nostro sistema deve prendere in considerazione atti o provvedimenti che, di regola, in Italia sono affidati all'intervento di una pubblica autorità o, comunque, richiedono un vaglio o un controllo regolato da specifiche norme interne e (si deve presumere, quindi) giustificato dall'esigenza di protezione di interessi pubblici. In questi casi il problema degli atti provenienti dall'estero diviene quello di verificare se l'atto, in origine non compiuto secondo le regole e le formalità previste dal nostro ordinamento, comunque possa prendere il posto (essere, quindi, considerato equivalente) di un nostro atto nazionale ovvero, da altro punto di vista, se esso possa esplicare anche in Italia tutti gli effetti di cui sarebbe capace nel paese d'origine.

La distinzione tra ciò che è disciplinato alla stregua delle norme sulla forma degli atti e quanto, invece, ricade sotto le norme che consentono il riconoscimento appare chiaro in molti settori (decisioni giudiziali e documentazione amministrativa, ad esempio). Non così, a mio avviso, in quello relativo agli atti pubblici notarili provenienti dall'estero, salvo, probabilmente, per quelli costituenti titolo esecutivo.

Perché manca questa chiarezza?

Si è già visto che non vi è motivo di dubitare che il nostro sistema sia aperto, in termini generali, al recepimento degli atti provenienti dall'estero. Ma se questa apertura viene regolata secondo la logica di dar loro riconoscimento nel nostro ordinamento, si dovrà valutarne in concreto, e per ciascuno di essi, l'equivalenza agli omologhi nostri atti nazionali, andando oltre le regole che riguardano la semplice considerazione della loro "forma".

Quale è lo schema logico, quindi, che deve essere seguito in questo giudizio di "equivalenza"? A mio avviso alcuni punti fermi sono innegabili:

1. L'ordinamento italiano è aperto all'ingresso degli atti pubblici provenienti dall'estero, li regola con una norma presente nel sistema di diritto internazionale privato (art. 68, L. 218/95) e con una serie di altre norme presenti in molti altri luoghi (le norme già richiamate, e poi quelle che prevedono gli obblighi di legalizzazione o apostille, quelli di traduzione, le norme che prevedono gli obblighi fiscali, ecc.), oltre che con norme contenute in specifiche convenzioni consolari concluse con determinati paesi (e non con tutti, il che dovrebbe farci capire che non tutti gli atti provenienti dall'estero possono essere considerati "equivalenti" ai nazionali).

2. La disciplina concreta dell'ingresso e circolazione nel nostro sistema degli atti provenienti dall'estero va ricercata secondo una logica di "riconoscimento" (e non solo nelle regole di forma): questa impone che l'atto possa produrre i propri effetti in Italia e possa sostituire l'omologo italiano a condizione che:

a. presenti requisiti minimi che permettano di considerarlo "equivalente" all'atto italiano, tenuto conto della funzione che quest'ultimo è chiamato a svolgere e dei valori che protegge (l'atto dovrà essere ricevuto da un pubblico ufficiale o da un delegatario di pubblici poteri, abilitato a riceverlo conformemente alla legge del paese in cui opera);

b. non produca in Italia maggiori effetti di quelli di cui è dotato nel proprio ordinamento di origine (tale atto, quindi, non potrà essere ammesso, ad esempio, a fornire prova privilegiata, se ciò non sia conforme alla propria legge di origine).

Questa è la logica argomentativa seguita anche dalla giurisprudenza: tre casi recenti (tutti in materia di procura alle liti) ce ne danno conferma.

Si tratta di due sentenze di Cassazione (Cass. Civ., 12 luglio 2004, n. 12821, che si può leggere in Notariato, 2005, p. 127 e ss., con nota di M. MARZI, e in Corriere Giuridico, 2005, p. 233 e ss., con nota di E. CALO'); Cass. Civ., 29 aprile 2005, n. 8933) ed una del tribunale di Verona (3 marzo 2004).

Queste le massime (con mie sottolineature):

Cassazione Civile , Sez. II, 12 luglio 2004, n. 12821

Mandato al difensore rilasciato all'estero.

Per il disposto dell'art. 12 L. 31 maggio 1995 n. 218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale tuttavia, nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci; occorre però che il diritto straniero quanto meno conosca i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione in relazione al quale la procura speciale, rilasciata in Francia, non era stata autenticata validamente, sia perché la sottoscrizione della procura era anteriore di quattro giorni alla certificazione apposta in calce da un notaio, sia perché, in generale, il diritto francese non conosce l'istituto dell'autenticazione, non essendo riconducibile a questa la c.d. "autentica minore", consistente in una certificazione diversa, per natura ed efficacia, dalla vera e propria autenticazione).

Cassazione Civile , Sez. I, 29 aprile 2005, n. 8933

Mandato al difensore rilasciato all'estero.

Per il disposto dell'art. 12 L. 31 maggio 1995 n. 218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale tuttavia, nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci; occorre però che il diritto straniero quanto meno conosca i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione in relazione al quale la procura speciale, rilasciata in Francia nella forma di scrittura privata, con sottoscrizione raccolta dal clerc - apprendista - del notaio, a ciò abilitato con atto depositato presso lo studio notarile, non era stata autenticata validamente, in quanto mancante della attestazione che della identità del sottoscrittore il clerc si era personalmente accertato, attestazione essenziale, a norma dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 2000, perché possa perfezionarsi l'autenticazione della sottoscrizione, ignota, invece, al diritto francese, non essendo riconducibile a questa la cosiddetta "autentica minore", consistente in una certificazione diversa, per natura ed efficacia, dalla vera e propria autenticazione).

Tribunale Verona, 3 marzo 2004

Mandato alle liti rilasciato all'estero.

In base al disposto dell'art. 12 L. n. 218 del 1995, la procura alle liti per un processo italiano, anche se rilasciata all'estero, deve rispondere, in base al disposto dell'art. 83 c.p.c., alla forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, i cui requisiti necessari sono quelli previsti dagli art. 2699 e 2703 c.c., fermo restando che l'individuazione del soggetto autorizzato ad attribuire pubblica fede all'atto deve essere individuato in base alla legge dello Stato in cui è formato.

Le due pronunce di legittimità, benché difficili da accettare nelle loro conclusioni, partono da un presupposto a mio avviso ineccepibile (e utilizzabile anche nei casi che interessano al notaio), ossia affermano il principio secondo il quale l'atto verrà ricevuto conformemente al suo diritto d'origine ma «occorre però che il diritto straniero quanto meno conosca i suddetti istituti [atto pubblico o scrittura privata autenticata, n.d.r.] e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano». Questo significa ammettere nel nostro sistema (considerandolo "equivalente") solo l'atto (pubblico o autenticato) che possieda determinate caratteristiche minime secondo l'ordinamento italiano, è questa la logica del "riconoscimento".

Ancora più chiaro il Tribunale di Verona, secondo il quale anche l'atto pubblico o la scrittura privata provenienti dall'estero devono presentare i requisiti di cui ai nostri articoli 2699 e 2703 c.c. e, pertanto, provenire da un pubblico ufficiale che abbia agito conformemente ai poteri ed alle competenze a lui attribuire dalla legge del paese nel quale opera. Il che potrebbe sembrare una banalità, ma costringe il notaio italiano, chiamato ad utilizzare un documento proveniente dall'estero (una procura, ad esempio) a verificare se colui che ne ha autenticato la sottoscrizione agiva quale pubblica autorità e nell'ambito dei poteri a lui attribuiti dalla legge del paese in cui opera.

Il quadro non cambia in ambito comunitario.

Da una parte, infatti, che la disciplina comunitaria è intervenuta direttamente in materia di utilizzazione transfrontaliera dell'atto pubblico costituente titolo esecutivo con una serie di norme che ne hanno delineato una disciplina compiuta. Così innanzi tutto con l'art. 50 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, oggi sostituito dall'art. 57 del regolamento (Ce) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 ("Bruxelles I"), concernente le stesse materie, nonché con il più recente regolamento (Ce) n. 805/2004 (che ha istituito il titolo esecutivo europeo). Nel settore del diritto di famiglia, poi, va ricordato il regolamento (Ce) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (comunemente conosciuto come "Bruxelles II-bis"), che all'art. 46 dispone espressamente che: «gli atti pubblici formati e aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro … sono riconosciuti ed eseguiti alle stesse condizioni previste per le decisioni».

Nulla è detto, però, in ambito comunitario per quanto riguarda la circolazione degli atti pubblici destinati ad avere efficacia diversa da quella esecutiva ossia, più in particolare, efficacia probatoria in giudizio e quella necessaria alla loro utilizzazione nei confronti di pubblici registri. In queste ipotesi non vi sono specifiche regole comunitarie applicabili, né soccorrono i più generali principi che si sono venuti sviluppando in sede di interpretazione ed applicazione, soprattutto da parte della Corte di Giustizia.

Tra questi neppure il principio del "mutuo riconoscimento" (o della "mutua fiducia") è in grado da solo di fornire un regolamento compiuto dei meccanismi necessari alla circolazione degli atti di cui si tratta. Esso consiste, in breve, nell'idea che se un prodotto o un servizio è legittimamente commercializzato o prestato in uno qualunque dei paesi dell'Ue, se non esistono regole specifiche che ne disciplinino la sua circolazione nell'insieme dei paesi membri, esso potrà circolare liberamente in forza delle norme regolatrici previste nel paese di origine.

Questa regola può applicarsi anche agli atti dei notai?

Prima ancora di esaminare la questione in dettaglio (e segnatamente trattando dei limiti ai quali, per stessa ammissione della giurisprudenza e dottrina comunitarie, il principio in parola deve per sempre soggiacere) oggi pare sufficiente l'argomento testuale che si trae dal testo della direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/Ce, relativa ai servizi nel mercato interno (meglio conosciuta, nella sua fase di elaborazione, come "direttiva Bolkenstein", dal nome del commissario europeo che per primo la propose), destinata a regolare la liberalizzazione dei servizi nell'Ue. La previsione che interessa è contenuta nel capo IV, intitolato alla libera circolazione dei servizi, retto in principio dalla regola generale sancita dall'art. 16: «gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti. Lo Stato membro in cui il servizio viene prestato assicura il libero accesso a un'attività di servizi e il libero esercizio della medesima sul proprio territorio». Il successivo art. 17, però, pone subito l'eccezione secondo la quale: «l'articolo 16 non si applica: … 12) agli atti per i quali la legge richiede l'intervento di un notaio». Ecco, allora, che gli atti notarili - allo stato dell'attuale disciplina comunitaria - non costituiscono un "servizio" liberamente prestato da un paese all'altro: sarà necessario, invece, che le norme previste in materia da ciascun paese membro, prime fra le quali quelle di diritto internazionale privato, continuino ad essere rispettate.

Il che, per noi, significa dover fare applicazione delle nostre norme di diritto internazionale privato (prime fra tutte l'art. 68, L. 218/95 e art. 106, n. 4, L.N.) anche nei casi in cui l'atto al quale si debba dare "attuazione" in Italia provenga da un paese membro dell'Ue.


[*] La presente relazione costituisce una breve e parziale sintesi del capitolo "Attuazione ed esecuzione forzata in Italia degli atti pubblici provenienti dall'estero" in corso di pubblicazione nel Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da Pietro Perlingieri, Edizioni Scientifiche Italiane.

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