La trasformazione eterogenea: la disciplina generale
La trasformazione eterogenea: la disciplina generale
di Daniele Umberto Santosuosso
Università di Roma "La Sapienza"
La nuova disciplina. Principi ispiratori. Problemi interpretativi di rilevanza notarile
Non si possono cogliere i principi ispiratori della disciplina sulle trasformazioni eterogenee senza ricordare la legge delega, e la relazione al D.lgs. n. 6/07, con riferimento non solo alla trasformazione eterogenea ma anche allo stesso istituto generale della trasformazione.
La legge delega (articolo 7) indicava, a proposito della trasformazione, due fondamentali direttrici: da un lato la semplificazione e la precisazione del procedimento, dall'altro il favore per la trasformazione delle società di persone in società di capitali. La stessa Relazione alla legge delega era esplicita in tal senso, facendo riferimento al «massimo snellimento del procedimento compatibile», ed all'esigenza di «eliminare gli ostacoli alla libera fruizione della forma che nel tempo appare più adeguata allo svolgimento dell'attività di impresa», in una prospettiva nella quale l'impresa deve tener conto del «l'universo, in rapida evoluzione normativa, delle cooperative, delle associazioni e delle fondazioni».
Si richiedeva inoltre di disciplinare possibilità, condizioni e limiti delle trasformazioni eterogenee, con una espressa apertura quindi verso questo tipo di operazioni.
Il legislatore delegato ha, nella direzione tracciata, ampliato notevolmente l'ambito di operatività dell'istituto, in aderenza a recenti orientamenti anche giurisprudenziali secondo cui le norme sulla trasformazione sono state viste come strumento generale di risoluzione dei conflitti nelle operazioni di cambiamento della forma giuridica delle imprese o verso le imprese [nota 1]. Dunque la trasformazione, che tradizionalmente era considerata vicenda modificativa del codice organizzativo delle società ferma restando l'identità causale (che non mutava neanche nel caso di passaggio da consorzio a società consortile), viene positivamente riconosciuta, in aderenza ad alcuni orientamenti interpretativi, vicenda che non si esaurisce nell'ambito dell'identità causale e della struttura societaria [nota 2].
In quest'ottica il legislatore, ha mostrato, anche per la trasformazione eterogenea, a) un favor in genere per l'operazione, e in particolare per il passaggio al tipo società di capitali, ed in questa luce si deve orientare l'interprete nella risoluzione delle questioni applicative; b) una attenzione alla tutela delle regole del procedere, con riferimento al momento decisionale ed alla tutela dei soci e creditori.
In questo quadro segnalo alcuni dei vari problemi di rilevanza notarile che la nuova disciplina pone all'interprete.
L'ambito di applicazione
Tracciare l'ambito di applicazione della nuova disciplina è uno dei compiti più avvincenti per l'interprete, anche per il "gioco di analogie" che scatta tutte le volte che si considera legittima un'operazione non espressamente disciplinata. La materia, va avvertito, è comunque caratterizzata da una significativa incertezza tale da poter esonerare i notai dalle responsabilità professionali (artt. 27 e 28 L.N.).
In generale è ormai opinione diffusa, anche alla luce del predetto favor, che le varie ipotesi previste dal legislatore non siano tassative, ma espressione di un principio generale di legittimità della trasformazione eterogenea. Con tale operazione si conserva il vincolo di destinazione impresso al patrimonio per l'esercizio dell'attività (Maltoni). Alcune norme speciali pre e post-riforma hanno deposto in tal senso (in materia di associazioni sportive, in materia di cinema). In questo quadro, le ipotesi elencate sarebbero quelle più rilevanti per l'ordinamento, lasciando all'interprete il compito di individuare quelle che legittimamente possano rientrare nell'ambito di applicazione della disciplina.
Tale prospettiva è corroborata dalla considerazione che il legislatore delegato aveva limiti di delega, non potendo disporre che per società di capitali. Ed è interessante ricordare che per una recente pronuncia della Cassazione, 12 aprile 2005, n. 7536, non si può cambiare con una semplice modifica dell'atto costitutivo lo scopo (da lucrativo a mutualistico) senza una trasformazione eterogenea della stessa forma sociale [nota 3].
In questa linea occorre tuttavia da un canto non forzare eccessivamente il dato letterale, e le finalità del legislatore, che considerava comunque l'operazione come "fortemente" straordinaria, d'altro canto rispettare la tutela degli interessi inderogabili di volta in volta in considerazione.
Alla luce di tali riflessioni si possono esaminare alcune ipotesi.
Trasformazione da società di capitali
Non si è prevista la trasformazione in associazioni riconosciute, attesa la necessità, per ragioni di ordine pubblico, che venga seguito il procedimento di riconoscimento con la verifica della congruità del patrimonio rispetto allo scopo (D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361). Ciò non toglie, sul piano pratico, che possa seguirsi la strada della trasformazione in associazione non riconosciuta per poi chiedere il riconoscimento. Una strada interpretativa per procedere comunque direttamente alla trasformazione potrebbe essere quella di considerare in ogni caso necessario ed inderogabile il procedimento del riconoscimento, come del resto per la trasformazione in fondazioni, espressamente prevista dal codice.
- In consorzi con attività interna: l'operazione può considerarsi legittima, anche perché la legge non distingue, e non vi sarebbero valide ragioni per ritenere il contrario.
- Lo stesso può dirsi ricadere nell'ambito di applicazione della nuova fattispecie la trasformazione in società cooperative consortili [nota 4].
- Non sembra invece legittima la trasformazione in impresa individuale commerciale o comunione semplice (si pensi ai problemi che può determinare il passaggio da una società di capitali a una impresa individuale, con la conseguente confusione di patrimoni e con le tutele da prevedere a favore dei creditori della società che concorrerebbero con i creditori dell'imprenditore come persona fisica).
- Dubbi possono porsi con riferimento alla trasformazione di società di capitali in società semplice di mero godimento (es. immobiliare): è nota una giurisprudenza alterna delle corti di merito prima della riforma (Trib. Udine e App. Udine). La risposta senz'altro positiva è suggerita oltre che dal principio generale dall'analogia delle società di mero godimento con le comunioni di azienda (art. 2248).
- Dubbi ancora possono sorgere con riferimento alle società di capitali unipersonali che intendano trasformarsi in comunioni di azienda, consorzi e associazioni non riconosciute. Per l'opinione negativa milita la considerazione che i suddetti enti postulano l'esistenza della pluralità dei soggetti dalla costituzione [nota 5].
Tuttavia, la nuova prospettiva della riforma induce a ritenere l'operazione legittima: la trasformazione è proposta come strumento giuridico alternativo alla dissoluzione dell'ente a prescindere dalla composizione soggettiva dello stesso, che potrà comunque variare in occasione dell'operazione come potrebbe variare a prescindere dalla stessa.
In altri termini, se vale la configurazione della trasformazione come operazione modificativa dello stesso ente, che rimane nella sua individualità sia pur sotto altra veste e scopo, non dovrebbe avere influenza ostativa il fatto che muti anche la composizione soggettiva dell'ente medesimo. Si tratterà certo di una modificazione assai radicale, ma pur sempre nella continuità (in senso ampio) del soggetto che si trasforma. Tale conclusione può essere suffragata dalla ampia dizione legislativa, che non distingue tra le società di capitali trasformande.
Trasformazione in società di capitali
Non si sono previste, come è noto, le associazioni non riconosciute per la trasformazione in società di capitali. La ratio che ha mosso il legislatore, che ha destato perplessità nei primi commentatori [nota 6], per alcuni risederebbe nella maggior tutela della pubblicità delle associazioni riconosciute ai fini dell'opposizione dei creditori: da ciò si ritiene legittima tale operazione in base alla considerazione che lo stesso discorso si potrebbe fare per consorzi con attività interna e per comunioni, da cui invece la trasformazione è legittima.
Tuttavia si può ritenere che la ratio è da ricollegare alla constatazione che soltanto le associazioni riconosciute darebbero quelle garanzie di accertata consistenza patrimoniale, che potrebbero essere verificate attraverso il passaggio intermedio del previo riconoscimento [nota 7]. Non ritengo dunque si possa estendere sic et simpliciter l'ambito di applicazione, a meno di non richiedere inderogabilmente la relazione di stima di cui all'art. 2500-ter, secondo comma, c.c.
- Tra le ipotesi senz'altro ammissibili, anche se non espressamente previste, rientrano anche i consorzi con attività interna (che eventualmente siano destinati anche ad attività esterna), dati i già illustrati presupposti interpretativi del nuovo istituto, che presenta i più ampi margini di operatività.
- Per rispettare le direttive della legge delega sulla imprenditorializzazione, e quindi dare ai privati la chance di trasformare le associazioni riconosciute in società di capitali, ma al tempo stesso venire incontro alle esigenze del settore associazionistico, ed in particolare del volontariato, di mantenere il proprio "credito morale" di fronte al pubblico che le sostiene, si sono posti limiti inderogabili alla trasformabilità di tali associazioni: limiti che possono derivare dalla legge o dall'atto costitutivo, e dalla circostanza di aver ricevuto contributi pubblici ovvero liberalità e oblazioni dal pubblico (comma 3).
Le trasformazioni "innominate"
Quando la trasformazione coinvolge società di capitali o enti non previsti espressamente dalla normativa si parla di trasformazioni eterogenee atipiche o innominate.
La trasformazione eterogenea da e in società di persone è senz'altro ammissibile: si applicherà per analogia la disciplina degli artt. 2500-septies e octies, ed altresì quella dell'art. 2500-quinquies, che reca il principio per cui i soci non sono liberati dalla responsabilità illimitata per le obbligazioni precedenti all'efficacia dell'operazione. Non ritengo invece estendibile la norma dell'art. 2500-ter, non versando in una ipotesi di trasformazione progressiva tutelata dal legislatore con il quorum agevolato: sarà invece applicabile la regola dell'unanimità di cui all'art. 2252 c.c.
Ci si può domandare se sia legittima la trasformazione da società di persone (rimasta con unico socio) in azienda individuale. Il favor per la trasformazione eterogenea può giustificare l'operazione, sia pure con prudenza, nel senso che, data la confusione tra creditori sociali e creditori dell'imprenditore come persona fisica che concorrerebbero su un unico patrimonio, si dovrebbe garantire l'esercizio dell'opposizione dei primi ai sensi dell'art. 2500-novies.
La legittimità della trasformazione da e in consorzi e società consortili legittima la trasformazione reciproca, vista la continuità sul piano causale [nota 8].
Lo stesso si dovrebbe dire per trasformazioni reciproche da e in comunioni d'azienda, cooperative, associazioni, fondazioni, anche laddove all'interno di ogni fattispecie fossero ravvisabili un cambiamento di struttura o di scopo: così da comunione a comunione d'azienda, da consorzio con attività interna a consorzio con attività esterna.
Si è anche posto il problema dei comitati, sia tra loro sia con altri enti: es. in associazione non riconosciuta o in fondazioni. La risposta può essere positiva, anche alla luce della considerazione che il comitato, per interpretazione autorevole, condivide un'anima associazionistica (in particolare per la pubblica sottoscrizione) ed una fondazionale (per la devoluzione di beni allo scopo).
Il procedimento
Trasformazioni da società di capitali
Nelle trasformazioni da società di capitali in generale rileva, per rinvio, la disciplina di cui all'art. 2500-sexies, «in quanto compatibile».
Pur non avendo accolto le indicazioni autorevoli di chi ha ritenuto assolutamente intangibile il diritto al mantenimento della cosiddetta causa-scopo [nota 9], si è richiesta in ogni caso una maggioranza rafforzata, pari ai due terzi degli aventi diritto (quindi degli aventi diritto al voto), con il consenso in ogni caso dei soci che assumono responsabilità illimitata. Quanto alla maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto: non ritengo possano essere concepite doppie maggioranze (per teste e per quote, come pure è stato sostenuto): si tratta della maggioranza del capitale.
Il rinvio all'art. 2500-sexies consente di ritenere che lo statuto possa prevedere una maggioranza più elevata, pur non potendo sfociare nell'unanimità, rimanendo pur sempre inderogabile il principio deliberativo maggioritario, salvo che per il passaggio a enti che comportano una responsabilità illimitata in capo a tutti i partecipanti; nel qual caso occorre il consenso di tutti (anche fuori assemblea). Si ritiene compatibile per esempio la relazione degli amministratori, almeno per la trasformazione da società di capitali, con una sorta di inventario dei cespiti.
Appare condivisibile [nota 10] invece applicare la disciplina speciale inderogabilmente prevista per le società quotate dall'art. 130 T.U.F.: così in materia di spese che i soci dovranno sostenere in proprio per ottenere copia degli atti depositati presso la sede sociale (comma 2).
Questioni particolari possono sorgere in caso di trasformazione in associazione o fondazione: così, profili di compatibilità possono sorgere con riferimento al comma 3, in particolare sull'assegnazione delle partecipazioni in caso di trasformazione in associazione o in fondazione, che dovrà rispettare i principi ed i meccanismi vigenti per le singole fattispecie.
Relativamente alla fondazione, per i riflessi in particolare pubblicistici che la trasformazione in fondazione può comportare, la deliberazione produce gli stessi effetti di un atto di fondazione o della volontà del fondatore (ult. comma). Il che implica l'applicazione della relativa disciplina: v. in particolare gli artt. 25 e ss. c.c. Ciò non toglie che, in omaggi al principio di continuità, i soci possano essere nominati amministratori della fondazione.
Una trasformazione in comunione dovrebbe poi, per la tutela degli inderogabili interessi legati alla pubblicità del trasferimento della titolarità di beni in capo a nuovi soggetti in (contitolarità tra loro), richiedere la iscrivibilità presso i Registri immobiliari.
Trasformazione in società di capitali
Con riferimento alla trasformazione in società di capitali, la disciplina deroga al diritto proprio degli enti trasformandi (v. per es. gli artt. 2607 e 2611, comma 1, n. 3). In particolare si sono diversificati i quorum a seconda dei tipi di ente, sino alla inderogabile unanimità per le comunioni di aziende (comma 2). Il rispetto della disciplina speciale ha per contro portato a prevedere, per le fondazioni, la necessaria disposizione dell'autorità governativa e la proposta dell'organo competente (art. 2500-octies).
Tra i vari problemi, ci si chiede se sia necessaria la perizia di stima come richiesta per le società di persone. Mentre le massime del Consiglio notarile di Milano depongono per la sua necessità (ex art. 2343 se società per azioni, art. 2465 se società a responsabilità limitata) [nota 11], in un recente caso deciso il Tribunale di Roma (21 settembre 2005) [nota 12] ha giustamente affermato che, nel silenzio del legislatore, la perizia è necessaria soltanto se il capitale non è stato formato con quelle garanzie tipiche delle società di capitali: nella specie il notaio aveva invocato l'omologa residuale per la trasformazione di una società consortile per azioni in una società per azioni unipersonale; il giudice ha negato la necessità della stima, in quanto le due società appartengono «allo stesso genus quanto alla esistenza del capitale sociale, alle norme in tema di bilancio, alle assemblee».
Per quanto riguarda le associazioni, va ancora notato che la legge non disciplina espressamente tale deliberazione, che sarà demandata più facilmente agli atti costitutivi; nel silenzio di questi ultimi, si farà riferimento alle maggioranza previste dall'art. 21, ult. comma (il rinvio dell'art. 2500-octies non lascia adito a dubbi).
Particolari norme (2500-octies, ult. comma) sono infine previste sulla ripartizione del capitale societario in caso di associazioni, diviso in parti uguali tra gli associati; e da fondazioni: il capitale sarà diviso secondo l'atto di fondazione o la norma dell'art. 31 (l'articolo è richiamato integralmente, nel senso quindi che laddove non disponga l'atto costitutivo, le azioni o le quote saranno assegnate ad enti con fini analoghi). Per il caso delle fondazioni si può quindi ritenere che, in assenza di disposizioni dell'atto costitutivo, l'ente trasformando potrà soltanto deliberare una proposta all'autorità competente, la quale disporrà la trasformazione assegnando le azioni o le quote come sopra.
Circa l'assegnazione di azioni e quote nella ipotesi di trasformazione da consorzio, da società consortile, da comunione d'azienda, nel silenzio delle parti varrà a nostro avviso il principio previsto dagli artt. 2504-quater e 2500-sexies, comma 3, rispettando cioè le proporzioni precedenti all'operazione (per le associazioni in parti uguali, e lo stesso per la comunione ex l'art. 1101, comma 1 [nota 13]; per i consorzi varrà la regola prevista nel contratto) [nota 14].
Da ultimo occorre ricordare che, dati anche i limiti della delega (trasformazione da o in società di capitali), da un lato rimangono salve le disposizioni di leggi speciali che possano prevedere altre forme di trasformazione (v. per es. l'art. 31 D.lgs. 385/93, che ha sostanzialmente rimosso per le banche popolari il divieto di trasformazione di società cooperative in società lucrative; o, in senso interdittivo, l'art. 49 T.U.F. che vieta la trasformazione delle Sicav in enti diversi dalle stesse Sicav; si pensi inoltre ad enti e banche pubbliche, alla materia portuale, all'ordinamento sportivo) [nota 15].
Trasformazioni innominate
Tali fattispecie possono essere ricondotte dall'interprete, in via analogica, alla disciplina sul procedimento [nota 16]. In materia l'interprete deve essere abile nell'applicare in un assetto normativo a geometria componibile, combinando, con la disciplina della trasformazione eterogenea - in tema di quorum e responsabilità dei soci - ora la disciplina dell'ente che si trasforma, ora quella dell'ente risultante.
Si facciano alcuni casi.
- Società di persone che si trasformino in enti diversi dalle società di capitali, per esempio in fondazione. Potrebbe essere necessaria la relazione degli amministratori (ex 2500-sexies, come richiesto dall'art. 2500. La decisione deve essere data dalla volontà unanime dei soci, ma si applicherà comunque l'art. 2500-septies ult. co (e quindi la delibera produrrà gli effetti ricollegabili all'atto di fondazione o voluti dal fondatore: revoca, estinzione dell'ente ecc.).
- Nel passaggio da società di capitali in consorzi con attività interna, occorrerà rispettare la regola per cui i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni del consorzio.
- Da consorzi a società consortili, saranno applicabili le norme degli artt. 2500-octies per quanto riguarda la decisione, 2500-ter, comma 2 sulla perizia, 2500-quater, sull'assegnazione proporzionale delle azioni, 2500-quinques, sulla responsabilità per le obbligazioni anteriori.
- Nella trasformazione da comitato occorre rispettare alcuni principi fondamentali: il divieto per i componenti di non modificare la destinazione dei fondi; le norme sulla responsabilità degli organizzatori e raccoglitori dei fondi i quali, se diventano associati o soci, manterranno, in analogia alle norme sulle società di persone, il regime di responsabilità per le obbligazioni assunte precedentemente.
Opposizione dei creditori
Per ogni tipo di trasformazione eterogenea, analogamente alla fusione, è prevista una sospensione degli effetti della deliberazione (la condizione sospensiva è data dalla mancata opposizione) (art. 2500-novies).
Ciò può avere vari effetti sulla operazione.
Così non sarà legittimo deliberare una trasformazione in società per azioni con contestuale emissione con effetti immediati di un prestito obbligazionario convertibile. O ancora, in occasione di una trasformazione da comunione, si iscriverà nel Registro delle Imprese un atto costitutivo condizionato. Infine, dato che il diritto di opposizione è inscindibilmente legato alla pubblicità, laddove la trasformazione avvenga tra enti non ad essa soggetti, come comunioni d'azienda e consorzi con attività interna, si potrebbe applicare (Maltoni) il 2500-novies, dando corso alla trasformazione se consti il consenso espresso dei creditori o il pagamento di coloro che non vi abbiano consentito.
[nota 1] V. in particolare L. DE ANGELIS, La trasformazione delle società, Milano, 1988; G. MARASÁ, Nuovi confini delle trasformazioni e delle fusioni nei contratti associativi, in AA.VV., Contratti e associativi e impresa, Padova, 1995, p. 199 e ss; M. SARALE, Trasformazione e continuità dell'impresa, Milano, 1996, p. 289 e ss. Cfr. anche A. MAZZONI, Costituzione unipersonale di Srl mediante "incorporazione" dell'impresa individuale del fondatore, relazione al convegno di studi del Consiglio Nazionale del Notariato, Roma, 19 novembre 1999; M.S. SPOLIDORO, Le società consortili, Torino, p. 113 e ss. In giurisprudenza v. tra le altre, a proposito in particolare della trasformazione di consorzi in società: App. Bologna, 14 ottobre 1977, in Giur. it., 1978, I, 2, p. 126; Trib. Udine, 10 dicembre 1983, in Giur. comm., 1984, II, p. 417; Trib. Roma, 18 settembre 1984, in Le società, 1986, p. 301; Trib. Udine, 8 marzo 1986, in Foro it., 1986, I, p. 2049, Trib. Napoli, 30 marzo 1990, in Le società, 1990, p. 1108; di associazioni non riconosciute in società: Trib. Udine, 20 luglio 1988, in Vita not., 1988, p. 1247; App. Roma, 6 giugno 1992, in Riv. not., 1993, p. 383; di cooperative in associazioni non riconosciute: Trib. Roma, 16 marzo 1994, in Riv. not., 1995, p. 695; Trib. Trieste, 18 gennaio 1995, in Vita not., 1995, p. 397; App. Trieste, 20 ottobre 1995, ivi, 1996, p. 344; di associazioni sportive in società: Trib. Lecce, 27 aprile 1982, in Le società, 1983, p. 30; Trib. Siena, 16 marzo 1982 e 23 marzo 1982, in Riv. dir. sport., 1983, p. 40; di società (a responsabilità limitata) in associazione sportiva: App. Firenze, 10 gennaio 1991, in Riv. not., 1990, p. 1102. Per altri riferimenti anche sulla disciplina post-riforma v. G. CESARONI, in Il nuovo diritto delle società, a cura di A. Maffei Alberti, vol. IV, p. 2495 e ss., M. SARALE, in Il nuovo diritto societario, Commentario diretto da Cottino, e Bonfante, Cagnasso, Montalenti, t. 3, Bologna, 2004, p. 2295, M: MALTONI, Le trasformazioni societarie, in AA.VV., Le società: autonomia privata e suoi limiti nella Riforma, Atti del convegno di Taormina del 22-23 marzo 2003, Milano, 2003, p. 154 e ss.; MALTONI-TRADII, «La trasformazione eterogenea da società di capitali in comunione d'azienda e viceversa», in Notariato, 2004, p. 148 e ss., e sia consentito rinviare al mio, Sub. artt. 2498 e ss., in Società di capitali, Commentario, a cura di G. Niccolini e A. Stagno d'Alcontres, vol. III, Napoli, 2004, p. 1900 e ss. V. anche A.A. CARDUCCI, «Associazioni e fondazioni come forme organizzative d'impresa: frammenti di disciplina in tema di trasformazione eterogenea e prospettiva di Riforma», in Vita notarile, 2006, n. 2, p. 1106; G. PALMIERI, Autonomia e tipicità nella nuova trasformazione, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum G.F. Campobasso, (diretto da) P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino, 2006, p. 103 e ss., A. CETRA, Le trasformazioni «omogenee» ed «eterogenee», ibidem, p. 133 e ss. Cfr. anche G. CARRAIO, «Trasformazioni eterogenee: note introduttive», in Rivista di diritto civile, 2006, n. 4, p. 430; A. FUSARO, «Le trasformazioni eterogenee: un'apertura delle frontiere tra società lucrative ed enti non profit?» in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2005, n. 2, p. 73; v. G. PALMIERI, Autonomia e tipicità nella nuova trasformazione, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum G.F. Campobasso, (diretto da) P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino, 2006, p. 103 e ss., A. CETRA, Le trasformazioni "omogenee" ed "eterogenee", ibidem, p. 133 e ss.
[nota 2] Cfr. anche per riferimenti G. MARASÁ, «Le trasformazioni eterogenee», in Riv. not., 2003, I, p. 585 e ss., ivi p. 588.
[nota 3] Cass., 12 aprile 2005, in Foro it. 2006, p. 2889 (citando il precedente di Cass. 14 luglio 1997, n. 6349, in Foro it., 1998, I, p. 558), con nota di G. CORVESE, «Mutamento dello scopo sociale e trasformazione eterogenea: due diverse fattispecie, un'unica disciplina».
[nota 4] Cfr. M.S. SPOLIDORO, Società consortili, Milano, 1984, p. 117 e ss.
[nota 5] Così C.G. CORVESE, sub art. 2500-septies in La Riforma, a cura di Sandulli - Santoro, Torino, 2003, p. 393.
[nota 6] F. DI SABATO, Diritto delle società, Milano, 2003, p. 448; G. MARASA', «Le trasformazioni eterogenee», cit., p. 597; L. PANZANI, Sub art. 2500-octies, in Diritto dommerciale a cura di F. Galgano, 2005, p. 347.
[nota 7] Così F. GALGANO, Diritto commerciale, p. 490. E v. del resto la scelta del legislatore tedesco ai §§ 272 e ss. UmwG.
[nota 8] Cfr. M. DI RIENZO, «Gli effetti della riforma sulla disciplina delle società consortili», in Riv. soc., 2006, p. 215 e ss.
[nota 9] T. ASCARELLI, Trasformazione di società in cooperativa e viceversa. Deliberazione a maggioranza e all'unanimità nel sistema delle società, in ID., Problemi giuridici, II, Milano, 1959, p. 357 e ss.; G. OPPO, «L'essenza della società cooperativa e gli studi recenti», in Riv. dir. civ., 1959, I, p. 369 e ss.
[nota 10] Così C.G. CORVESE, op. cit., p. 394.
[nota 11] Sulla necessità v. anche F. GUERRERA, Trasformazione, fusione e scissione, in AA.VV., Diritto delle società di capitali, Manuale breve, Milano, 2003, p. 323.
[nota 12] Trib. Roma, 21 settembre 2005, in Giur. it., 2006, p. 1210.
[nota 13] C.G. CORVESE, op. cit., p. 403.
[nota 14] Per le associazioni e fondazioni costituite prima dell'entrata in vigore della riforma (1 gennaio 2004) è consentita la trasformazione quando non comporta distrazione dalle originarie finalità di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione (art. 223-octies, comma 1). In ogni caso non potranno trasformarsi le fondazioni bancarie (art. 223-octies, comma 2): norma che sembra far prevalere l'ottica pubblicistica della natura di tali fondazioni.
[nota 15] G. CABRAS, Le trasformazioni, p. 41 e ss.
[nota 16] Analogamente F. GALGANO, op. cit., 491, L. PANZANI, sub. art. 2500-septies, cit., p. 337, L. DE ANGELIS, La trasformazione nella Riforma, cit., a proposito delle società personali. Giustamente dubbioso sull'estensibilità tout court delle norme in analogia (in particolare sui quorum) è G. MARASA', «Le trasformazioni eterogenee», cit., p. 595. Cfr. anche B. IANNIELLO, Srl e nuova disciplina, p. 293 e ss. Non esclude la trasformabilità all'interno della categoria delle società di persone, di quella delle società capitalistiche e di quella delle società mutualistiche V. BUONOCORE, Istituzioni di diritto commerciale, Torino, 2003, p. 292.
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