Liberalità non donative e attività notarile - Prefazione
Il successo di partecipazione a questa iniziativa della Fondazione è dovuto certamente al richiamo suscitato dai tanti autorevoli relatori, ma anche all'interesse che il tema del Convegno riveste per il notaio operatore pratico del diritto; soprattutto tenuto conto che - come è stato giustamente osservato - le liberalità non donative si collocano, nella sistematica del codice civile, ad un crocevia di norme ed istituti.
Dalle relazioni emerge chiaramente che gli organizzatori del Convegno hanno avuto ben presenti sia le esigenze di una rigorosa ricostruzione "scientifica" degli istituti, sia le esigenze evidenziate dalla pratica, nella consapevolezza che non si possono avere buone ed efficienti soluzioni del caso concreto senza un'attenta ricostruzione teorica degli istituti interessati.
In questa prospettiva teorico-operativa le problematiche delle liberalità non donative ed, in particolare, delle donazioni indirette, non possono non essere affrontate anche alla luce della ricaduta che ha avuto sull'attività notarile la normativa introdotta dal c.d. decreto Bersani in relazione alle modalità di pagamento del prezzo, per cui «all'atto di cessione dell'immobile … le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo».
Non è inutile ricordare quale impatto questa norma (l'art. 35, comma 22, del D.l. n. 223/2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006) abbia avuto sull'attività notarile, avendo posto fine ad una prassi diffusa che consentiva generiche dichiarazioni in ordine all'ammontare del prezzo ed alle modalità di pagamento.
Infatti proprio il grado di analiticità delle modalità di pagamento può far spesso emergere la configurabilità di una donazione indiretta e, pertanto, sollecitare al notaio la valutazione delle problematiche alla stessa collegate, sottoponendogli scelte non sempre facili in ordine:
· alla tutela degli interessi delle parti;
· alle esigenze di sicurezza nella circolazione degli immobili;
· al confronto tra gli interessi delle parti e gli interessi generali che l'ordinamento tutela (si pensi ai legittimari …) e, quindi, al ruolo del notaio quale pubblico ufficiale abituato a muoversi tra esigenze di trasparenza e sicurezza della circolazione.
Si tratta di scelte non sempre facili, per le quali il supporto tecnico è sicuramente indispensabile, ma da solo non sufficiente senza la piena coscienza dei compiti e del ruolo che il notaio è chiamato a svolgere.
Si tratta, infatti, spesso di scelte che richiedono la particolare sensibilità che solo un operatore connotato dalla specificità della sua indipendenza e terzietà può avere, nella consapevolezza che il più delle volte un corretto inquadramento delle diverse esigenze sta proprio nella corretta distinzione tra l'attività del notaio quale pubblico ufficiale e l'attività di consulenza che lo stesso può rendere. Ovvero tra l'attività di pubblico ufficiale che indaga ed è tenuto a ricevere (sia pure sottoponendola al filtro del controllo di legalità e liceità) la volontà delle parti … (per cui può essere tenuto a ricevere anche atti che di fatto potrebbero risultare poi pregiudizievoli di interessi a cui l'ordinamento riserva una tutela) e l'attività che il notaio può svolgere come consulente, che prospetta e consiglia soluzioni, non dimenticando che pure nell'attività di consulenza è tenuto ad esprimere la sua "specificità", che gli impone particolari doveri di lealtà nei confronti dell'ordinamento e che comporta per il notaio, anche nella consulenza, regole diverse da quelle degli altri professionisti.
Proprio tenendo presente questa distinzione potrà risultare più agevole la soluzione di alcune questioni operative messe in evidenza nelle relazioni del Convegno.
Pasquale Macchiarelli
Notaio in Casalnuovo di Napoli
Consiglio Nazionale del Notariato
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