La dichiarazione di nomina di terzo tra preliminare e definitivo immobiliare - Quesiti
La dichiarazione di nomina di terzo tra preliminare e definitivo immobiliare
Quesiti
di Federico Magliulo
Notaio in Roma

DOMANDA

Nel caso di donazione indiretta realizzata mediante la fattispecie dell'adempimento del terzo ai sensi dell' art. 1180 c.c., qualora il donante prima della stipula fornisca alla parte donataria-acquirente gli assegni necessari al pagamento del prezzo, la provvista del denaro costituisce donazione nulla per difetto di forma o, al contrario, si tratta di liberalità non donativa svincolata da oneri formali?

RISPOSTA

La differenza tra una donazione diretta del denaro da utilizzare per il successivo acquisto dell'immobile (soggetta all'obbligo della forma pubblica) ed una donazione indiretta tramite adempimento del terzo ai sensi dell'art. 1180 c.c. (non soggetta ad obblighi formali) risiede nella circostanza che nel primo caso il soggetto cui è indirizzato il pagamento e nella cui sfera giuridica dovrebbero ricadere gli effetti di quest'ultimo è il donatario e futuro acquirente dell'immobile.

In tal caso dunque il successivo pagamento del prezzo opera un trasferimento di ricchezza dal patrimonio del donatario a quello del terzo venditore.

In altri termini il trasferimento della somma di denaro dal donante al venditore è effettuata con l'intermediazione giuridica del patrimonio del donatario nonchè acquirente dell'immobile.

Invece nell'adempimento del terzo il trasferimento del denaro è effettuato direttamente dal patrimonio del donante - solvens a quello del venditore - accipiens, senza la mediazione del patrimonio del donatario-acquirente dell'immobile.

Se dunque il donante, allo scopo di arricchire il donatario, emette un assegno all'ordine del donatario medesimo, che lo versa sul proprio conto corrente e poi il donatario da tale conto emette un altro assegno a favore del venditore ed a lui intestato con il quale in proprio nome paga il prezzo della vendita, si è in presenza di una donazione di denaro dal donante al donatario nulla per difetto di forma.

Se invece l'assegno è emesso dal donante direttamente all'ordine del venditore, con clausola di non trasferibilità, la conclusione è radicalmente diversa.

Ciò appare evidente in caso di emissione di un assegno bancario.

Quest'ultimo infatti costituisce un ordine di pagamento dal traente-donante alla banca trattaria in favore del terzo venditore e dunque, a seguito dell'esecuzione di tale ordine, il denaro non passa dal patrimonio del donatario, configurando un adempimento del terzo, non soggetto ad oneri formali.

Ma la medesima conclusione deve valere anche in caso di assegno circolare emesso con provvista tratta dal conto del donante all'ordine del venditore con clausola di non trasferibilità.

Trattandosi infatti di titolo all'ordine, il trasferimento del medesimo deve seguire la sua legge di circolazione, secondo la quale il titolo si trasferisce mediante girata (art. 2008 c.c.).

La semplice materiale consegna dell'assegno dal donante al donatario affinchè lo utilizzi per pagare il prezzo della vendita non è idonea a trasferire il titolo nel patrimonio del donatario perché manca la girata in suo favore, che del resto non sarebbe nemmeno possibile a causa della clausola di non trasferibilità e comunque della indicazione quale primo prenditore del titolo di un soggetto diverso dal donatario (nella specie il venditore).

Non si verifica dunque alcuna intermediazione del patrimonio del donatario nel trasferimento del denaro dal donante al terzo venditore, il quale incassando l'assegno opera il trasferimento stesso a proprio favore direttamente dal patrimonio del donante.

Dunque si tratta ancora una volta di un adempimento del terzo non soggetto ad oneri formali.

In tali casi invero il donatario che si limita a consegnare l'assegno ricevuto dal donante al venditore effettua un'operazione meramente materiale, priva di rilevanza giuridica sul suo patrimonio personale.

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