La procedura di c.d. cancellazione semplificata delle ipoteche - L'ambito di applicazione del nuovo procedimento introdotto dalla legge 2 aprile 2007, n. 40
La procedura di c.d. cancellazione semplificata delle ipoteche
L'ambito di applicazione del nuovo procedimento introdotto dalla legge 2 aprile 2007, n. 40
di Antonio Testa
Notaio in MONZA (MI)

Il sistema semplificato di cancellazione delle ipoteche introdotto dall'articolo 13 della legge 2 aprile 2007 n. 40, di conversione del c.d. decreto Bersani bis, pone come presupposto essenziale al suo funzionamento, ai sensi del comma 8-sexies, l'estinzione dell'obbligazione garantita dall'ipoteca oggetto di cancellazione. L'estinzione dell'obbligazione che dà luogo, ai sensi del comma 8-sexies, alla estinzione dell'ipoteca, può essere determinata sia da una causa satisfattiva che da cause non satisfattive e quindi, oltre che dall'adempimento, anche da tutte le altre ipotesi che danno luogo comunque alla cessazione dell'obbligazione, come: la dazione in pagamento, la novazione, la remissione, la compensazione, la transazione, la confusione, l'impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore. Ciò in quanto, da una parte, la genericità della terminologia adoperata porta a non escludere, ai nostri fini, nessuna delle cause che diano luogo alla cessazione dell'obbligazione, dall'altra parte, il carattere necessariamente accessorio dell'ipoteca rispetto al diritto principale, determinato dal credito garantito, cui essa accede, impedisce la sopravvivenza dell'ipoteca, come diritto astrattamente avulso dalla funzione accessoria di garanzia che esso svolge, al di là e a prescindere dall'esistenza del diritto di credito garantito.

Resta escluso, invece, come è pacifico in dottrina ed in giurisprudenza, che l'obbligazione possa dirsi estinta per effetto della semplice scadenza del termine di adempimento senza che ne sia seguito l'effettivo pagamento. A tal riguardo occorre distinguere tra il caso in cui l'ipoteca stessa sia stata limitata da un termine (il cui decorso determina l'estinzione dell'ipoteca, non per la venuta meno dell'obbligazione garantita, ma per una causa autonoma espressamente prevista dal numero 6 dell'art. 2878 c.c.: lo spirare del termine a cui l'ipoteca è stata limitata), ed il diverso caso in cui il termine sia stato apposto all'obbligazione e non alla garanzia ipotecaria, il che non può determinare estinzione dell'ipoteca per effetto del solo decorso temporale, indipendentemente dalla causa propria che determini la cessazione dell'obbligazione.

Elemento fondamentale ricavabile dal sistema è che si tratti di una estinzione totale dell'obbligazione, cioè di una integrale cessazione del diritto di credito garantito, sia con riferimento al totale del suo capitale, sia con riferimento alle spese e agli accessori. Nel silenzio della norma che, come vedremo, ha portata eccezionale, non è possibile estenderne l'applicazione ad ipotesi di estinzione parziale per le quali operano invece specifiche disposizioni codicistiche, quali quelle previste in tema di riduzione di somme e restrizione di beni, trattate autonomamente rispetto alla fattispecie data dalla estinzione dell'ipoteca e che non risulterebbero in alcun modo derogate.

Irrilevante è, invece, che l'adempimento dell'obbligazione garantita venga effettuato dallo stesso soggetto che subisce l'ipoteca o da un terzo, per effetto, ad esempio, di un accollo o di un pagamento spontaneo del terzo che rinunci ovviamente alla surrogazione nella garanzia ipotecaria goduta dal creditore soddisfatto.

Quanto ai requisiti soggettivi, in presenza dei quali è possibile ricorrere alla semplificazione procedimentale introdotta dalla normativa in esame, la disciplina prende espressamente in considerazione soltanto il soggetto-creditore stabilendo che deve trattarsi di soggetto esercente attività bancaria o attività finanziaria e, per effetto dell'introduzione, ad opera della legge di conversione, del comma 8-quaterdecies, di ente di previdenza obbligatoria che abbia effettuato un finanziamento a favore di un proprio iscritto. Per quanto detto, l'utilizzo della procedura semplificata esula dai casi di contratti di mutuo concessi da persone fisiche o da persone giuridiche o da enti diversi da quelli menzionati. Qualche cenno meritano le definizioni. Sotto tale aspetto per l'attività bancaria non sembrano esserci problemi in quanto l'ambito definitorio di tale attività è espressamente stabilito da una norma, quella dell'articolo 10 del T.U. del credito (D.P.R. 1 settembre 1993 n. 385) per la quale è attività bancaria l'attività d'impresa avente ad oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito. Più complesso appare il riferimento all'attività finanziaria della cui definizione nel T.U. non c'è traccia. Anzi, nel nostro ordinamento non è presente una definizione positiva di "attività finanziaria" la quale viene, di volta, in volta, qualificata diversamente a seconda del diverso esplicarsi delle singole attività che la costituiscono effettivamente. La dottrina, nel tentativo di individuarne in qualche modo i limiti, ha affermato che per "attività finanziaria" deve intendersi essenzialmente l'attività diretta a porre in essere, in serie, operazioni che inizino e si esauriscono mediante investimento di denaro. Ai nostri fini, per rimediare una certa distinzione definitoria tra l'attività bancaria e quella finanziaria, potremmo riferirci al disposto dell'articolo 106 del T.U. soprarichiamato che definisce la riserva di attività degli intermediari finanziari consistente, tra l'altro, nella concessione di finanziamenti. Quindi, per concludere, è possibile accedere all'utilizzo della procedura di cancellazione semplificata sia quando il creditore sia effettivamente una banca, sia quando il finanziamento sia stato effettuato da una società di intermediazione finanziaria iscritta nell'apposito elenco cui fa riferimento l'art. 106 del T.U. predetto. Per i finanziamenti concessi dagli enti previdenziali occorre che si tratti di un ente di previdenza obbligatoria (Inps, Inpdap), ma condicio sine qua non è altresì che il finanziamento sia stato concesso ad un proprio iscritto.

In relazione ai requisiti soggettivi del debitore la norma è silente. Di fronte a tale silenzio normativo (a cui fa eccezione unicamente il caso dei finanziamenti concessi dagli enti di previdenza obbligatori che, per usufruire del procedimento semplificato, devono essere stati effettuati a favore dei propri iscritti), ci si è chiesto se possa effettivamente dirsi che la natura soggettiva del mutuatario non assuma alcun peso. Alcuni autori hanno sostenuto che, essendo l'intero intervento normativo correlato ad una specifica tutela del consumatore, della semplificazione procedurale in materia di cancellazione delle ipoteche potrebbero profittare esclusivamente le persone fisiche non esercenti impresa, arte o professione, secondo quella che è la definizione di "consumatore" contenuta nel D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 ("codice del consumo"). Tuttavia non sembrano esservi elementi testuali che possano considerarsi indicativi di una tale limitazione applicativa. Anzi, laddove nell'ambito dell'intervento di riforma, il legislatore abbia voluto effettuare una qualche limitazione nella applicazione della norma di favore, lo ha fatto esplicitamente, come nel caso dell'articolo 7 in cui la previsione del divieto di clausole penali in caso di estinzione anticipata del mutuo viene letteralmente esclusa quando mutuatari siano soggetti diversi dalla persona fisica. Pertanto, allo stato attuale, non sembrano esservi ragioni sufficienti per escludere l'estensione dell'applicabilità della procedura semplificata anche a fattispecie ove il mutuatario sia un soggetto diverso dalla persona fisica. Perciò, ancorché sembrerebbe che al soggetto mutuatario-persona giuridica possano essere applicate clausole penali per l'estinzione anticipata del mutuo, stante l'inapplicabilità dell'articolo 7 del decreto Bersani bis alla persona giuridica, questi potrà accedere ugualmente alla cancellazione in via semplificata, senza che il creditore possa richiedergli alcuna somma per la cancellazione dell'ipoteca che garantisce la sua obbligazione, in ottemperanza al comma 8-secties.

Dal punto di vista del requisito oggettivo, la norma richiede esplicitamente che, al fine di potersi avvalere della procedura semplificata di cancellazione, l'obbligazione garantita dall'ipoteca debba derivare da un contratto di mutuo. Il problema è quello di stabilire se il termine "mutuo" utilizzato dalla norma lo si deve intendere in senso tecnico, come specifica ipotesi di finanziamento o, piuttosto, nel senso più ampio di sinonimo generico di finanziamento. A favore della tesi più restrittiva e rigorosa depongono, invero, due elementi: da un lato, il fatto che nell'intero percorso letterale del decreto Bersani bis, in materia di semplificazione della procedura di cancellazione, ricorre esclusivamente il termine "mutuo"; dall'altro, che, laddove altrove lo stesso legislatore abbia voluto riferirsi a contratti di finanziamento diversi dal mutuo, lo ha disposto esplicitamente, come per la normativa sulla c.d. "portabilità dei mutui" alla quale possono accedere non soltanto i titolari di contratti di mutuo in senso stretto, ma anche titolari di tipologie contrattuali di finanziamento diverse. A tale tesi restrittiva, alcuni commentatori hanno obiettato, tuttavia, che, nell'introduzione del comma 8-quaterdecies (che estende l'applicazione della semplificazione anche alle ipoteche iscritte a garanzia di finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri iscritti) lo stesso legislatore ha abbandonato il termine "mutuo" per abbracciare quello più generico di "finanziamento", il che - considerata la novità, in termini cronologici, di quest'ultima disposizione (introdotta solo nella legge di conversione) - confermerebbe il vero spirito della norma, tesa ad applicare la semplificazione in ogni ipotesi di finanziamento al fine di sgravare il cittadino che abbia adempiuto alla propria obbligazione dal pesante fardello della cancellazione ipotecaria tradizionale. Non sembra che l'utilizzo del termine "finanziamento" da parte del comma 8-quaterdecies sia, a tal riguardo, decisivo. Anzi, paradossalmente, tale utilizzo, a parere di chi scrive, è decisivo nel senso opposto. Molto spesso gli enti di previdenza obbligatoria tendono a stipulare a favore dei propri iscritti contratti di finanziamento che, in senso strettamente tecnico, non sono esattamente omologabili ai mutui bancari. Probabilmente, al fine di evitare che, in tali casi, l'applicabilità della normativa di semplificazione potesse restare esclusa a causa della diversa tipologia contrattuale adoperata, si è preferito l'utilizzo del termine più generico di "finanziamento".

Non bisogna, infine, dimenticare che l'introduzione di modalità procedurali semplificate rispetto al procedimento tradizionale di cancellazione delle ipoteche rappresenta, pur sempre, una deroga di portata eccezionale rispetto alle norme codicistiche, come tale applicabile unicamente alle ipotesi letteralmente considerate, senza possibilità di interpretazione estensiva o analogica. Sicché deve concludersi che la procedura semplificata è applicabile, al di fuori dei finanziamenti concessi dagli enti di previdenza obbligatoria ai propri iscritti, unicamente alle ipoteche iscritte a garanzia di mutui, con esclusione di qualsiasi altro contratto di finanziamento, quali ad esempio: contratti di sconto bancario assistiti da garanzia ipotecaria, contratti di apertura di credito in conto corrente. Restano, pertanto escluse, altresì, dalla portata della norma in esame le cancellazioni di ipoteche legali o giudiziali e delle ipoteche volontarie a garanzia di finanziamenti diversi dal mutuo o a garanzia di mutui concessi da creditori diversi dalle banche o da soggetti diversi da esercenti attività finanziaria e, ancor di più, le cancellazioni di formalità pregiudizievoli diverse dalle ipoteche (sequestri, pignoramenti, domande giudiziali in genere), anche quando esse discendano dall'inadempimento di una obbligazione di mutuo.

Infine, in analogia a quanto abbiamo sopra detto in merito alla estensibilità dell'applicazione della semplificazione anche al caso di fattispecie che coinvolgano, in qualità di debitore-mutuatario, soggetti diversi dalla persona fisica, dal punto di vista del requisito oggettivo sembra potersi parallelamente concludere che l'applicazione della procedura semplificata prescinda del tutto dalla specifica funzione che il finanziamento esplica rispetto alle esigenze del mutuatario. Anche qui, infatti, nelle ipotesi in cui il legislatore abbia voluto limitare l'applicazione di una norma di favore a talune fattispecie, lo ha esplicitamente previsto, come nel caso dell'articolo 7 ove il divieto di previsione di clausole penali per l'estinzione anticipata del mutuo è comunque legato a mutui che siano stati contratti per specifiche esigenze considerate dalla norma.

Fin qui gli elementi rispetto ai quali è possibile dare discrete certezze interpretative, pur nella consapevolezza che il necessario "rodaggio" applicativo del sistema potrà comportare comunque delle revisioni di talune conclusioni cui fin qui si è potuto e saputo giungere.

Tuttavia, quanto all'operatività effettiva del nuovo procedimento di cancellazione semplificata, restano certamente diverse questioni ancora aperte rispetto alle quali questo contributo, lungi dal poter essere esaustivo e men che meno conclusivo, vorrebbe rappresentare il tentativo di palesare l'oggettiva difficoltà che la materia può incontrare nella sua pratica applicazione.

Una prima questione è quella di coniugare l'incipit del comma 8-sexies, alla stregua del quale la finalità dell'intervento normativo dovrebbe essere esclusivamente limitata alla regolamentazione delle cause estintive dell'ipoteca, con il richiamo all'articolo 2847 c.c. che è, invece, norma sottesa al diverso campo della efficacia della iscrizione dell'ipoteca. Sotto questo aspetto i primi commentatori della riforma, hanno affermato che il comma 8-sexies si caratterizzerebbe per due elementi assolutamente innovativi rispetto al passato: l'automatismo immanente alla estinzione dell'ipoteca a seguito dell'estinzione dell'obbligazione e la contemporaneità (apparentemente sconfessata, poi, dalla disposizione del successivo comma 8-novies) tra l'estinzione dell'obbligazione garantita e l'estinzione dell'ipoteca. A seguire questa tesi, dovremmo pervenire alla conclusione secondo la quale la vita dell'ipoteca debba considerarsi definitivamente e globalmente cessata a seguito dell'estinzione dell'obbligazione garantita. Automaticamente e contemporaneamente, appunto.

Ora, occorre considerare che l'operatività della garanzia ipotecaria si svolge su un duplice piano: quello dei rapporti tra le parti (debitore ipotecato e creditore) e quello dei rapporti coi terzi. In tal senso basta pensare alla vicenda costitutiva dell'ipoteca per la quale non è sufficiente il titolo costitutivo (che, da solo, determinerebbe meri effetti "interni" dell'ipoteca, limitati alle parti coinvolte e ai rapporti che si svolgono tra debitore concedente e creditore), essendo necessario che quel titolo venga sottoposto alla speciale procedura pubblicitaria della iscrizione prevista dall'articolo 2808 c.c., senza la quale l'ipoteca è, nei rapporti coi terzi, tamquat non esset. Allo stesso modo, per converso, l'estinzione dell'obbligazione garantita determina sì l'estinzione dell'ipoteca, ma questa estinzione vede limitata la sua valenza esclusivamente tra le parti, almeno fintantoché non venga neutralizzato quell'effetto costitutivo determinatosi con l'iscrizione, mediante l'utilizzo di una procedura pubblicitaria uguale e contraria a quella, cioè attraverso la cancellazione. Si comprende, perciò, come "automatismo" e "contemporaneità" tra l'estinzione dell'obbligazione e quella dell'ipoteca, espressamente esplicitati dalla riforma Bersani, non possono che riferirsi al piano della causa estintiva dell'ipoteca e non al diverso ambito della efficacia dell'ipoteca e dunque delle modalità procedimentali di cancellazione, in quanto, in relazione alla efficacia dell'ipoteca potrà incidere, rebus sic stantibus (e dunque in mancanza di un intervento normativo che rimetta mano integralmente al sistema della pubblicità ipotecaria e alla sua stessa portata costitutiva) unicamente ed esclusivamente l'attività materiale di cancellazione effettuata dal Conservatore.

Il rigoroso meccanismo dell'art. 2847 c.c. sancisce, di fatto, un principio fondamentale assolutamente coerente con la valenza costitutiva della pubblicità ipotecaria: che le cause estintive dell'ipoteca, tra quelle indicate dall'articolo 2878 c.c. (a parte, ovviamente, il numero 1 della stessa norma) non fanno venire meno gli effetti della iscrizione se non con il decorso di venti anni, sempreché non vi sia stata una pregressa rinnovazione. L'asserzione contenuta nel comma 8-sexies, secondo la quale, a determinate condizioni, si introdurrebbe una deroga a questo basilare principio, non può che ritenersi priva di un qualsiasi realistico fondamento in assenza di un effettivo intervento di rivoluzione dell'intero sistema pubblicitario. In altre parole se effettiva deroga alla disposizione di cui all'art. 2847 c.c. vi fosse stata, allora avremmo dovuto trovarci dinanzi ad un sistema che immanentemente alla estinzione dell'obbligazione garantita ci avesse garantito - non la contemporanea estinzione - ma, come per magia, la totale scomparsa della costituzione stessa dell'ipoteca, attraverso l'immediata ed automatica cancellazione di essa. Nemmeno è pensabile che la deroga possa aver introdotto una eccezionale efficacia ex tunc della cancellazione successiva, anche qui perché una portata talmente innovativa avrebbe richiesto un ben più pregnante ed incisivo intervento sul sistema della pubblicità ipotecaria che, invece, nei suoi essenziali fondamenti, è rimasto del tutto immutato. E per convincerci che non vi è stata alcuna deroga effettiva al disposto dell'articolo 2847 c.c. è sufficiente andare avanti nella lettura dell'art. 13 del decreto stesso, laddove, ai commi 8-novies ed 8-decies, è richiamata, non solo la necessità di procedere ad una cancellazione, ma altresì la necessità di attesa di un determinato termine (quello di trenta giorni), successivo alla estinzione dell'obbligazione garantita, durante il quale potrebbero sopravvenire fatti tali da impedire la cancellazione stessa.

"Automatismo" e "contemporaneità" non rappresentano alcuna novità rispetto al passato ed anzi si può dire che il comma 8-sexies richiami, quasi pedissequamente, la disposizione codicistica contenuta nell'articolo 2878 n. 3) c.c., secondo cui: «l'ipoteca si estingue ... con l'estinguersi dell'obbligazione». Rispetto a questa disposizione, l'utilizzo dell'avverbio "automaticamente" ed il concetto di "contemporaneità" esplicitato dal decreto Bersani bis non sembrano possano avere aggiunto alcunché giacché l'automatismo dell'estinzione dell'ipoteca rispetto all'estinzione dell'obbligazione garantita, era già implicitamente contenuto nella norma codicistica che riconnetteva comunque l'estinzione dell'ipoteca alla estinzione dell'obbligazione garantita, senz'uopo di altro presupposto. Quanto alla contemporaneità, in mancanza di una formulazione normativa che rinviasse espressamente gli effetti dell'estinzione dell'ipoteca ad un termine più o meno successivo rispetto all'estinzione dell'obbligazione, è stato sempre indiscutibilmente affermato, sia in dottrina che in giurisprudenza, il principio della contestualità tra l'estinzione del debito garantito e l'estinzione dell'ipoteca, dimodoché non è possibile concretamente negare che, anche prima della novella, tale contemporaneità fosse comunque assicurata.

V'è, allora da chiedersi quale possa essere il significato che realisticamente è possibile riconnettere a quel richiamo di deroga all'articolo 2847 c.c., contenuto nel comma 8-sexies.

Assodato che la novella non abbia comportato una deroga alle cause estintive dell'ipoteca ed altrettanto assodato che essa non abbia determinato una deroga alla "pubblicità negativa" della cancellazione (che, lo ribadiamo, stante il rigoroso dogmatismo del sistema di pubblicità esistente, sarebbe stato impossibile introdurre), lo scopo del legislatore, con l'utilizzo di una presunta deroga all'art. 2847 c.c., è stato probabilmente quello di richiamare l'attenzione dell'interprete rispetto all'introduzione di una nuova modalità procedimentale attraverso la quale, in alternativa alle modalità procedimentali ordinarie ed in presenza di determinate condizioni soggettive ed oggettive, è possibile pervenire ugualmente alla cancellazione dell'ipoteca, segnatamente prescindendo dall'intervento notarile nell'ottica di pervenire ad una generale riduzione dei costi e dei tempi complessivamente necessari allo scopo.

Letta in questi termini la norma, non stupisce affermare come non vi sia alcuna contraddizione tra il disposto del comma 8-sexies ed il disposto del comma 8-novies secondo il quale l'estinzione non si verifica se, al ricorrere di un giustificato motivo, il creditore richieda il mantenimento dell'ipoteca. In tal caso, in effetti, non è l'estinzione a non verificarsi perché, a determinare la conservazione dell'ipoteca, e dunque la perpetuazione dell'efficacia della sua iscrizione, è la mancata cancellazione alla quale non è possibile pervenire, appunto, in presenza di una ragione ostativa fatta valere dal creditore.

Altra questione di carattere più squisitamente pragmatico è quella relativa alla applicabilità del nuovo procedimento semplificato in presenza di operazioni di compravendita di bene ipotecato a garanzia di preesistente mutuo contratto dal venditore, contestualmente a mutuo effettuato dall'acquirente, una parte della cui somma serve ad estinguere il debito da mutuo del venditore anche in funzione della immediata cancellazione d'ipoteca gravante sul bene oggetto della compravendita e della garanzia ipotecaria sottesa al nuovo mutuo dell'acquirente. Qui ostano all'applicazione della fattispecie semplificata probabilmente due ragioni. La prima è data dall'impossibilità di dare, da parte del notaio, certezza, sia all'acquirente che al nuovo creditore, in ordine alla effettiva consecutio della cancellazione rispetto alla dichiarazione di quietanza prodotta dall'originario creditore. Il notaio, infatti, nulla potrà assicurare in ordine ad una dichiarazione non autenticata che assume il valore di una dichiarazione di scienza se resa alla parte e, al limite, il valore di confessione stragiudiziale se resa al Conservatore, in entrambi i casi suscettibile di essere revocata per errore (ex art. 2732 c.c.). Ma, anche a voler studiare un meccanismo documentalmente garantista, resta il problema che, fintantochè non sia decorso il termine di trenta giorni entro i quali il creditore soddisfatto può far giungere al Conservatore una richiesta di "permanenza dell'ipoteca", ai sensi del comma 8-novies, il rischio della piena reviviscenza dell'ipoteca anche in relazione al disposto dell'art. 2881 c.c. resta obbiettivamente un rischio di non poco conto. In secondo luogo l'eventuale fondiarietà del nuovo mutuo che l'acquirente dovrà contrarre impedirebbe l'iscrizione di una ipoteca di secondo grado che tale sarebbe in assenza di una effettiva cancellazione dell'ipoteca, contestuale all'estinzione del primitivo debito garantito. Infatti il disposto dell'art. 38 del D.P.R. 385/93 esige, al suo primo comma, che l'ipoteca a garanzia di un credito fondiario consegua il primo grado, delegando poi alla Banca d'Italia l'individuazione delle ipotesi in cui l'esistenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non sia di ostacolo alla concessione del finanziamento. Ora, mentre il rilascio di un atto notarile di assenso alla cancellazione dell'ipoteca contestualmente all'estinzione del debito garantito, determinando una conservazione meramente formale dell'efficacia dell'iscrizione ipotecaria, consentiva pacificamente la concedibilità del nuovo mutuo, v'è da chiedersi se la mera "comunicazione di quietanza" prevista dal comma 8-septies, sia sufficiente a determinare una conservazione di effetti meramente formali alla iscrizione ipotecaria durante il decorso dei termini di trenta giorni dalla estinzione passati i quali il Conservatore dovrà procedere alla cancellazione o se, in presenza della possibilità conservata comunque dal primo creditore di richiedere, nello stesso termine di trenta giorni, la "permanenza dell'ipoteca" ai sensi del comma 8-novies, possa invece conservare alla iscrizione ipotecaria una piena efficacia sostanziale, ad onta della avvenuta "comunicazione di quietanza". Sul punto ad esempio potrebbe essere utile un intervento specifico della stessa Banca d'Italia ai sensi del secondo comma dell'art. 38 del T.U. citato.

Meno problematica apparirebbe, invece, la coniugazione del disposto della normativa in esame con la portata dell'articolo 8 del D.lgs. 122/2005 a mente del quale al notaio è impedito procedere alla compravendita da parte del costruttore a favore della persona fisica dell'immobile gravato dall'ipoteca se non si sia proceduto al preventivo perfezionamento di un titolo idoneo alla cancellazione dell'ipoteca. Qui la soluzione della problematica applicativa del procedimento semplificato di cancellazione si gioca tutta sul terreno della prevalenza degli interessi del consumatore, a seconda che debba considerarsi prevalente il suo interesse, tutelato dalla norma del D.lgs. 122/05, a che egli non pervenga ad un acquisto di beni che siano ancora effettivamente vincolati a garanzia di un debito del venditore, o piuttosto il suo stesso interesse, tutelato dall'art. 13 del decreto Bersani bis, a che non abbia a sobbarcarsi i costi di una cancellazione dell'ipoteca attraverso l'applicazione del tradizionale procedimento di cancellazione notarile. Probabilmente, in tal caso, se si riuscisse a pervenire ad una "comunicazione di quietanza" congegnata in maniera tale da bloccare, al contempo, la ricorribilità al meccanismo di richiesta di "permanenza dell'ipoteca" di cui al comma 8-novies, potremmo essere maggiormente possibilisti nonostante, è innegabile, dal punto di vista tecnico-giuridico la "dichiarazione di quietanza" non possa definirsi esattamente "titolo per la cancellazione".

Per quanto possa considerarsi marginale, sembra comunque interessante fare un cenno al caso della cambiale ipotecaria, alla cambiale cioè il cui credito cartolare è garantito da iscrizione ipotecaria. A parere di chi scrive l'astrattezza del titolo cambiario esclude, in nuce, la possibilità di ricorrere all'applicazione del procedimento semplificato di cancellazione dell'ipoteca. Infatti il presupposto oggettivo essenziale per accedere a tale procedimento è dato, come abbiamo visto sopra, dall'esistenza di un credito derivante da mutuo concesso da soggetto esercente attività bancaria o finanziaria. La mancanza della causalità del credito rappresentato dalla cambiale impedirebbe l'oggettivizzazione del collegamento col rapporto di credito sottostante anche quando il prenditore della cambiale fosse una banca o un soggetto esercente attività finanziaria. In più, anche a voler teorizzare la possibilità di oggettivizzazione del rapporto sottostante come dipendente da un debito da mutuo, pare davvero assai remota l'ipotesi in cui la banca si faccia garantire il proprio credito da mutuo dal rilascio di effetti cambiari da parte del mutuatario. Ed anche qualora ciò sia eccezionalmente avvenuto, poiché il rapporto ipotecario, ancorché sia collegato al rapporto cartolare, non perde la sua caratteristica disciplina pubblicitaria, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2887 c.c., che non risulta in alcun modo derogato dalla norma in commento, alla cancellazione sarà possibile pervenire non solo esibendo al Conservatore l'atto di assenso (che potrebbe validamente essere sostituito dalla trasmissione della comunicazione di quietanza ai sensi dell'art. 13 della legge n. 40/2007), ma altresì il titolo cambiario. Pertanto il meccanismo stabilito dal decreto Bersani bis, in ogni caso, malamente potrebbe conciliarsi con la necessità della materiale consegna al Conservatore del titolo cambiario se non a patto di dover accompagnare alla trasmissione della dichiarazione di quietanza anche il titolo cambiario, fattispecie che avrebbe avuto certamente bisogno di una specifica previsione che nel testo normativo in esame non è in alcun modo rintracciabile.

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