Le autorità di vigilanza. Il ruolo degli ordini professionali e l'obbligo di formazione. Il sistema sanzionatorio
Le autorità di vigilanza.
Il ruolo degli ordini professionali
e l'obbligo di formazione.
Il sistema sanzionatorio
di Cristina Lomonaco
Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato

Autorità di vigilanza

Il capo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 regolamenta le autorità chiamate a garantire l'applicazione della disciplina in esame [nota 1], ossia:

- Ministero dell'economia e delle finanze (art. 5);

- Comitato di sicurezza finanziaria (art. 5, commi 2, 3, 4);

- Unità di informazione finanziaria (art. 6);

- Autorità di vigilanza di settore (art. 7);

- Ministero di giustizia;

- Forze di polizia; Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza;

- Ordini professionali (art. 8).

Si osserva, preliminarmente, come rispetto alla precedente normativa il decreto legislativo dà un'importanza particolare alla collaborazione tra queste diverse autorità anche attraverso l'azione del Comitato di sicurezza.

Ciò si evince chiaramente nella relazione illustrativa al decreto legislativo laddove si legge che «tali disposizioni non solo rappresentano un puntuale recepimento della direttiva comunitaria ma accolgono le indicazioni del fondo monetario internazionale che ha sottolineato la necessità di un sistema di vigilanza basato sull'efficienza di coordinamento e collaborazione allo scopo di evitare sovrapposizioni e duplicazioni e per assicurare un controllo omogeneo di tutti i soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio».

Una delle novità, come vedremo in seguito, rispetto alla precedente disciplina riguarda, inoltre, l'individuazione dei compiti assegnati alle autorità di settore nonché quelli attribuiti agli ordini professionali.

Premesso ciò, occorre esaminare le competenze attribuite ad ogni singola autorità.

a) Ministero dell'economia e delle finanze

Un ruolo di primo piano è svolto dal Ministero dell'economia e delle finanze (Mef), il quale è l'autorità responsabile in ordine alle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.

Schematizzando il Mef:

- promuove la collaborazione tra la Uif, le autorità di vigilanza di settore, gli ordini professionali, la Dia e la Guardia di finanza;

- relaziona sullo stato dell'azione di prevenzione, al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno;

- cura i rapporti con gli organismi dell'Unione europea ed internazionali, incaricati di stabilire le politiche e di definire gli standard, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, assicurando l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia agli organismi anzidetti;

- esercita i poteri sanzionatori amministrativi.

Per l'esecuzione delle politiche programmatiche il Mef si avvale del Comitato di sicurezza finanziaria.

Tale comitato [nota 2] è istituito con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, nella legge 14 dicembre 2001, n. 431, successivamente disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Alle riunioni del Comitato, su invito del suo presidente possono partecipare anche rappresentanti dei Consigli nazionali degli ordini e delle associazioni di categoria.

Il terzo comma dell'art. 5 del D.lgs. 231/2007 elenca le attività attribuite, in particolare, al Comitato in materia di antiriciclaggio [nota 3]:

«a. funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

b. entro il 30 maggio di ogni anno presenta al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo e proposte dirette a renderla più efficace. A tal fine la Uif, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, gli ordini professionali, la Guardia di finanza e la Dia forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo. I dati statistici riguardano quanto meno il numero di segnalazioni di operazioni sospette inviate all'Uif e il seguito dato a tali segnalazioni, il numero di casi investigati, di persone perseguite, di persone condannate per reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

c. formula i pareri richiesti ai sensi del presente decreto;

d. fornisce consulenza sulla materia oggetto del presente decreto al Ministro dell'economia e delle finanze».

b) Unità di informazione finanziaria

Una rilevante novità contenuta nel decreto legislativo in esame è rappresentata dalla soppressione dell'Uic (Ufficio italiano cambi) al quale erano affidate numerose funzioni all'interno del sistema antiriciclaggio.

In seguito alla soppressione dell'Ufficio italiano cambi è stata, quindi, istituita l'Unità di informazione finanziaria o Uif.

L'Uif è l'unità di informazione finanziaria, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (lettera z) dell'art. 1 sulle definizioni).

La Uif, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 231/2007, svolge la propria attività in piena autonomia ed indipendenza. Al fine dell'individuazione dei compiti che gli sono stati attribuiti occorre riferirsi non solo al predetto articolo 6 del D.lgs. 231/2007 ma anche alle disposizioni contenute nel regolamento emanato, in data 21 dicembre 2007 dalla Banca d'Italia concernente il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Uif [nota 4] .

In particolare i compiti dell'Uif sono elencati nel titolo II - artt. 8-11- del provvedimento.

Secondo tali articoli l'Uif svolge un ruolo nei seguenti campi:

Analisi delle operazioni sospette (art. 8 del provvedimento)

L'Uif riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne effettua l'approfondimento finanziario.

Per lo svolgimento di tale funzione l'Uif:

- acquisisce dati e informazioni presso i soggetti tenuti alle segnalazioni;

- si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 [nota 5];

- utilizza i risultati delle analisi e degli studi compiuti e delle ispezioni effettuate;

- si avvale delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini, dalle autorità di vigilanza di settore, dagli ordini professionali e dalle Unità di informazione finanziaria estere;

- effettua approfondimenti unitamente alle autorità di vigilanza di settore;

- consulta pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque e utilizza ogni altro strumento o fonte informativa consentiti dalla legge.

Si noti che ove ne ricorrano i presupposti e con le modalità previste dalla legge, la Uif sospende o archivia le operazioni segnalate.

L'Uif verifica, inoltre, anche attraverso accessi ispettivi, il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione.

Analisi statistica e studi (art. 9 del provvedimento)

L' Uif in tale ambito:

- effettua l'analisi dei dati statistici aggregati trasmessi dagli operatori¸ effettua elaborazioni statistiche, cura la pubblicazione di dati statistici e la tenuta degli archivi previsti dalla legge;

- svolge l'analisi e gli studi dei flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo internazionale. In tale ambito prende in esame singole anomalie, specifici settori dell'economia, categorie di strumenti di pagamento e determinate realtà economiche territoriali ritenuti a rischio.

Altri compiti (art. 10 del provvedimento)

L'Uif, inoltre:

- collabora con le autorità nazionali e internazionali impegnate nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale e partecipa ai lavori degli organismi internazionali impegnati nelle stesse materie;

- presta la propria consulenza per l'elaborazione della normativa nelle materie di propria competenza. Inoltre:

· individua indicatori di anomalia al fine di agevolare la segnalazione delle operazioni sospette e fornisce indicazioni operative utili alla rilevazione di specifici fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale;

· elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario, riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo internazionale;

· fornisce indicazioni aggiornate circa le prassi seguite nel riciclaggio e nel finanziamento del terrorismo internazionale, al fine di agevolare la formazione del personale dei destinatari degli obblighi di segnalazione [nota 6].

c) Autorità di vigilanza di settore

L'art. 7 regolamenta i poteri attribuiti alle autorità di vigilanza di settore le quali sono le autorità preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati agli articoli 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), 11 e 13, comma 1, lettera a) [nota 7].

d) Il Ministero della giustizia

Il decreto legislativo attribuisce al Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 231/2007, la funzione di alta vigilanza sui collegi e sugli ordini professionali chiamati, a loro volta, ad assicurare la promozione e l'osservanza degli obblighi imposti da parte dei professionisti iscritti nei propri albi.

e) Forze di polizia

I commi 2,3,4 dell'art. 8 del D.lgs. 231/2007 definiscono il ruolo delle forze di polizia soffermandosi in particolare sulle competenze attribuite alla Guardia di finanza.

Più precisamente:

«2. Le Forze di polizia, nel rispetto delle proprie competenze, partecipano all'attività di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e svolgono le funzioni specificamente previste nel presente decreto.

3. La Dia e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza svolgono gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni trasmesse dalla Uif, ai sensi dell'articolo 47. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza effettua, altresì, ai sensi dell'articolo 53, i controlli diretti a verificare l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione.

4. Per effettuare i necessari approfondimenti delle segnalazioni di operazioni sospette:

a. la Dia e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza si avvalgono anche dei dati contenuti nella sezione dell'Anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b. gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa valutaria. Tali poteri sono estesi ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria può delegare l'assolvimento dei compiti di cui al comma 3».

Ordini professionali

Un ruolo rilevante è attribuito agli ordini professionali.

Giova, preliminarmente, evidenziare come gli ordini professionali sono chiamati a svolgere un ruolo attivo di impulso nell'ambito dell'attività programmatica: questi potranno intervenire nella formazione di provvedimenti fondamentali in materia antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, in una prospettiva di migliore calibratura degli obblighi a carico dei professionisti e di una collaborazione più efficiente verso obiettivi comuni di lotta ai c.d. reati gravi.

Passando all'esame delle singole disposizioni occorre sottolineare quanto segue.

Gli ordini professionali hanno un potere di vigilanza e di controllo. Il primo comma dell'articolo 8 dispone, infatti, che gli ordini promuovono e controllano l'osservanza da parte dei professionisti degli obblighi stabiliti dal decreto legislativo.

Si osserva come, in virtù della previsione di cui all'art. 53 resta comunque fermo il potere di eseguire controlli da parte della Guardia di finanza.

Gli ordini professionali svolgono anche una funzione di tipo consultivo.

Questi possono:

- essere invitati dal presidente del Comitato di sicurezza finanziaria a partecipare alle riunioni del Comitato. Secondo il comma secondo dell'art. 5 del D.lgs. 231/2007: «su invito del presidente del Comitato, ove necessario per acquisire elementi informativi e pareri, partecipano alle riunioni del Comitato medesimo anche rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini professionali e delle associazioni private di categoria»;

- fornire entro il 30 marzo di ogni anno, al fine della relazione che la Commissione deve presentare al Mef entro il 30 maggio, i dati statistici e le informazioni sulle attività svolte nell'anno solare precedente nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo.

Sempre per quanto attiene ai poteri riconosciuti agli ordini professionali si precisa quanto segue:

- il comma 6 dell'art. 9 prevede che gli ordini professionali devono informare la Uif delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni sospette e di ogni fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo, rilevato nei confronti dei propri iscritti;

- secondo il comma 7 dell'art. 38, in tema di modalità di registrazione, è prescritto che il Ministero della giustizia, sentiti gli ordini professionali, emana disposizioni applicative in materia di registrazione e conservazione dati;

- è assegnato, altresì, un ruolo attivo nella predisposizione degli indicatori di anomalia che i professionisti potranno utilizzare al fine di riconoscere le operazioni che meritano di essere segnalate perché sospette. La previsione è contenuta nell'art. 41, 2° comma, laddove si dispone che per agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della Uif e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, sono emanati indicatori di anomalia per i professionisti, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali.

Gli ordini svolgono un ruolo nell'invio delle segnalazioni delle operazioni sospette.

Più precisamente, l'art. 43, concernente le modalità di invio delle segnalazioni da parte dei professionisti, prevede che le segnalazioni di operazioni sospette potranno essere inoltrate anche agli ordini professionali oltre che all'Uif.

Sotto tale profilo, per rendere effettiva questa modalità, sarà necessario attendere il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia.

Sino all'emanazione del decreto le relative segnalazioni dovranno essere trasmesse all'Uif.

Riguardo l'attività di segnalazione non può ritenersi che gli ordini professionali abbiano poteri di tipo selettivo rispetto alle segnalazioni sospette essendo obbligati a trasmettere quanto ricevuto dagli iscritti, senza ritardo, integralmente alla Uif privando, tuttavia la segnalazione del nominativo del segnalante che sarà custodito dagli ordini stessi per le finalità di cui all'articolo 45, comma 3 [nota 8]. Il 2° comma dell'art. 45 del D.lgs. cit. dispone che «gli ordini professionali … adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei professionisti che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente o di un soggetto da lui delegato».

Come anticipato in precedenti studi di questo CNN scopo di tale previsione dovrebbe essere stato quello di assicurare, quindi, due obiettivi, già accennati:

- una migliore tutela della riservatezza del segnalante;

- una canalizzazione dei dati più significativi verso un archivio unico tenuto dagli ordini professionali.

Si osserva, tuttavia, che le nuove norme, comunque, consentono anche una segnalazione diretta del professionista all'Uif (cfr. comma 3 art. 45 lett. c) [nota 9].

In conclusione sul punto si noti come non sembra che gli ordini professionali abbiano le medesime funzioni di interfaccia tra iscritti ed autorità amministrativa relativamente alle comunicazioni d'infrazioni, ai sensi dell'art. 51. I professionisti, infatti, che accertano una infrazione ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Infine, agli ordini professionali è assegnato un ruolo di primo piano nella formazione del personale.

Obbligo di formazione del personale

L'art. 54 del D.lgs. prevede che: «i destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto».

I destinatari della norma, dunque, sono:

- i soggetti passivi - destinatari della normativa;

- gli ordini professionali.

Le predette misure comprendono l'adozione di programmi di formazione finalizzati a riconoscere le attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo (secondo comma). Ad eccezione di tale indicazione la norma si limita a prescrivere un generico obbligo di adottare misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del decreto.

Riguardo, inoltre, alle caratteristiche dell'attività di formazione, indicazioni possono anche trarsi dal quanto già contenuto nel provvedimento Uic del 24 febbraio 2006 laddove si afferma che i liberi professionisti adottano le misure di formazione necessarie affinché anche i propri collaboratori siano in grado di adoperare le informazioni in proprio possesso per avere un'adeguata conoscenza della clientela ed evidenziare al libero professionista situazioni di sospetto.

Si rammenta che secondo le istruzioni citate la formazione doveva avere carattere di continuità e sistematicità nonché tener conto dell'evoluzione normativa in materia di antiriciclaggio, ed inoltre si affermava il ruolo predominante degli ordini professionali, nazionale e locali. Infatti per espressa indicazione (terzo comma art. 2 delle istruzioni Uic) tali organismi possono fornire supporto all'azione di formazione del personale e di diffusione della disciplina, con iniziative di approfondimento della normativa e delle modalità di applicazione e di diffusione della conoscenza.

Il successivo art. 56 del D.lgs. 231/2007 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa nei casi di inosservanza di tale articolo nei confronti dei soggetti che operano in ambito finanziario [nota 10], ne consegue che per i professionisti di cui all'art. 12 (quindi i notai) non è prevista alcuna sanzione [nota 11].

Sanzioni

Le sanzioni per la violazione delle norme contenute nel D.lgs. 231/2007 sono contenute negli artt. 55 (sanzioni penali), 56, 57 e 58 (sanzioni amministrative).

In particolare l'art. 55 del D.lgs. 231/2007 effettua una ricognizione delle sanzioni penali.

Appare necessario, di seguito, individuare ogni violazione indicando la relativa sanzione [nota 12].

Violazione dell'obbligo di identificazione e di adeguata verifica (salvo che il fatto costituisca più grave reato). Sanzione: multa da 2.600 a 13.000 euro.

Violazione dell'obbligo da parte dell'esecutore dell'operazione di fornire informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale ovvero rilascio di false dichiarazioni (salvo che il fatto costituisca più grave reato). Sanzione: arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

Omissione da parte dell'esecutore dell'operazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o falsa indicazione. Sanzione: reclusione da sei mesi a un anno e multa da 500 a 5.000 euro.

Si noti che ai sensi del comma 6 dell'art. 55 «qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, la sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 è raddoppiata».

Omessa, tardiva ed incompleta registrazione dei dati di cui all'articolo 36. Sanzione: multa da 2.600 a 13.000 euro.

Violazione dei divieti di comunicazione di cui all'art. 46 del D.lgs. 231/2007 (salvo che il fatto costituisca più grave reato). Sanzione: arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

Per quanto riguarda sanzioni di tipo amministrativo, si prevede:

Omessa istituzione del registro della clientela di cui all'articolo 38 ovvero mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all'articolo 39. Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Omessa segnalazione di operazioni sospette (salvo che il fatto costituisca reato). Sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.

Violazioni degli obblighi informativi nei confronti della Uif. Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

All'irrogazione delle sanzioni di tipo amministrativo, ossia quelle previste dagli articoli 57 e 58, provvede, con proprio decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione prevista dall'articolo 32 del T.U.V. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La procedura relativa all'applicazione delle sanzioni è, invece, disciplinata dall'art. 60 del D.lgs.


[nota 1] Cfr. M. KROGH, I decreti legislativi di attuazione della direttiva 26 ottobre 2005, n. 2005/60/Ce (c.d. III direttiva) in materia antiriciclaggio ed antiterrorismo. (Parte seconda), in CNN Notizie del 4 gennaio 2008.

[nota 2] è composto dal Direttore generale del tesoro o da un suo delegato, che lo presiede, e da undici membri nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dall'Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia ed è integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio per i compiti relativi al congelamento delle risorse economiche. Il Comitato, con propria delibera, individua gli ulteriori dati ed informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso.

[nota 3] Il comitato svolge un ruolo anche nell'attività di prevenzione del terrorismo (si rinvia all'art. 3 del D.lgs. 109/2007). In particolare il Comitato formula alle competenti autorità internazionali, sia delle Nazioni unite che dell'Unione europea, proposte di designazione di soggetti o enti. Quando, sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dei precedenti commi, sussistono sufficienti elementi per formulare alle competenti autorità internazionali, sia delle Nazioni unite che dell'Unione europea, proposte di designazione e sussiste il rischio che i fondi o le risorse economiche da sottoporre a congelamento possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di attività terroristiche, il presidente del Comitato ne fa segnalazione al Procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Il Comitato è l'autorità competente a valutare le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche presentate dai soggetti interessati.

Il Comitato formula alle competenti autorità internazionali, sia delle Nazioni unite che dell'Unione europea, proposte di cancellazione dalle liste di soggetti designati, sulla base anche delle istanze presentate dai soggetti interessati.

[nota 4] In Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2008.

[nota 5] Riguardo a tale facoltà, sono state avanzate legittime perplessità alle quali è stato ribattuto che è stata evidenziata la conformità della disposizione alla normativa vigente che già consente di utilizzare le informazioni contenute nell'anagrafe tributaria.

[nota 6] Infine l'art. 11 del regolamento dispone che: «il direttore della Uif, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette entro il 30 marzo di ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari un rapporto sull'attività svolta dalla Uif nell'anno precedente. 2. Al rapporto indicato nel comma 1 sono allegati una relazione della Banca d'Italia concernente i mezzi finanziari e le risorse attribuiti alla Uif e un parere del Comitato di esperti di cui all'art. 4 sull'azione svolta dalla Uif. 3. Entro il medesimo termine indicato al comma 1, la Uif fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria gli elementi necessari per la relazione prevista dall'art. 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 231/2007. 4. La Uif fornisce i risultati delle analisi e degli studi effettuati secondo le modalità indicate dall'art. 9 del decreto legislativo n. 231/2007».

[nota 7] Le Autorità di settore (Isvap, Banca d'Italia, ecc.) svolgono l'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi "antiriciclaggio" ed "antiterrorismo" relativamente ai seguenti soggetti:

- le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

- le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;

- le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;

- le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;

- le società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del T.U.F.;

- tutti gli intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'art. 11 del D.lgs.

Le società di revisione che siano contemporaneamente iscritte anche al registro dei revisori, sono vigilate dalla Consob.

Le Autorità di vigilanza sono deputate ad emanare disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire il riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Per le società di revisione, contemporaneamente iscritte al registro dei revisori, tali disposizioni sono emanate dalla Banca d'Italia d'intesa con la Consob.

Per le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 le relative disposizioni sono emanate dalla Banca d'Italia.

[nota 8] Secondo tale comma «La Uif, la Guardia di finanza e la Dia possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione ai sensi dell'articolo 47 al soggetto che ha effettuato la segnalazione secondo le seguenti modalità: … b) nel caso degli ordini professionali individuati ai sensi dell'articolo 43, comma 2, le informazioni sono richieste all'ordine competente … ».

[nota 9] In ordine alle modalità di comunicazione e trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, è espressamente previsto che le eventuali richieste di approfondimenti nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la Uif e gli ordini professionali debba avvenire per via telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse.

[nota 10] Ossia:

- i soggetti di cui all' articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d): società di gestione accentrata di strumenti finanziari, società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari; società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari; società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;

- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) (banche, Poste italiane, istituti di moneta elettronica; società fiduciarie i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 4, del T.U.B.; i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 5, del T.U.B.);

- degli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) (gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del C.A.P. che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g);

- società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) (le società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del T.U.F.).

[nota 11] Per maggiore approfondimento sul contenuto di tale obbligo si rinvia a M. KROGH, op. cit.

[nota 12] Cfr. M. KROGH, I decreti legislativi di attuazione della direttiva 26 ottobre 2005, n. 2005/60/Ce (c.d. III direttiva) in materia antiriciclaggio ed antiterrorismo.(Parte terza), in CNN Notizie del 7 gennaio 2008.

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