Prassi del registro delle imprese di Milano
Prassi del registro delle imprese di Milano [nota 1]
Elvira Farina
Responsabile servizio conservatoria Registro delle Imprese di Milano

Il presente intervento illustra la prassi del registro delle imprese di Milano in tema di fusioni transfrontaliere nella forma più tipica, ossia quella tra società di capitali di Stati comunitari. Fino ad oggi, la casistica non è stata molto ampia, ma abbastanza significativa perché si potesse elaborare una procedura che, in un’ottica di uniformità di orientamento dei vari registri, è stata condivisa anche dagli altri conservatori della Lombardia e che verrà inserita nel prontuario regionale.

La pubblicità di questo tipo di procedimento parte, come per i casi di fusione disciplinati dalla normativa italiana, con la pubblicità del progetto. Il progetto, in questo caso, dovrà essere il progetto comune tra le società e dovrà avere i contenuti minimi previsti dall’art. 2.501 ter del c.c. e gli elementi di cui all’art .6 del d. lgs. 108/2008. Per quel che riguarda la pubblicità del progetto, quindi non ci sono particolari diversità rispetto alla procedura normale, salvi il contenuto del documento e il fatto che il decreto prevede delle ipotesi di inapplicabilità della fusione a seguito di indebitamento, per cui, nel caso in cui sia applicabile, il progetto dovrà rispettare la normativa di cui al 2.501 bis.
Per quel che riguarda, invece, l’iscrizione della decisione della fusione transfrontaliera, il decreto 108 non disciplina la pubblicità, perché sarebbe stato un duplicato rispetto al contenuto del c.c. Per cui, chiaramente, la fusione transfrontaliera, come quella tra società italiane, deve essere approvata dalla assemblea dei soci tramite assemblea straordinaria e il deposito della decisione dovrà essere effettuato dal notaio che ha verbalizzato l’assemblea. Assieme all’assemblea, dovranno essere date indicazioni circa la pubblicità, diversamente dalla fusione italiana. Nell’atto, presumibilmente, il notaio darà indicazione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle informazioni che devono essere date ai sensi dell’art. 7 del Decreto. Qualora questa indicazione non venga messa nell’atto, l’ufficio chiederà di indicarne gli estremi nella modulistica richiesta per l’iscrizione. Assieme a questa indicazione, verranno date le informazione sui depositi dei bilanci degli ultimi tre esercizi, che dovrebbero essere allegati ai sensi della normativa ma che il registro delle imprese non chiede più come allegazione perché è sufficiente inserire gli estremi della pubblicità di questi bilanci effettuata nel registro delle imprese. Devono essere allegate la situazione patrimoniale e le relazioni degli esperti e degli amministratori, fatti salvi i casi di esonero. Il Decreto legislativo 108 all’art. 18 disciplina, infatti, la cosiddetta fusione transfrontaliera semplificata per cui, nell’ipotesi di fusioni mediante incorporazione di società interamente posseduta, è possibile omettere la relazione sia dell’organo amministrativo sia degli esperti. Anzi, la normativa va oltre, affermando che non è richiesta l’approvazione del progetto di fusione da parte dell’assemblea in questa ipotesi. È poi prevista la fusione transfrontaliera semplificata nell’ipotesi di fusione per incorporazione di società possedute al 90%. Anche qui, nei casi di cui al 2.501 bis comma 1, è possibile omettere l’allegazione della relazione degli esperti. Questo per quanto riguarda la pubblicità della deliberazione.
La procedura si differenzia nel momento della pubblicità dell’atto a seconda che la società risultante dalla fusione sia italiana o meno. Facendo riferimento alla normativa contenuta negli artt. 12 e 14 del D. lgs. 108, nell’ipotesi in cui la società risultante dalla fusione sia una società italiana, l’atto di fusione dovrà essere iscritto a cura del notaio italiano, nel termine di trenta giorni dalla sua redazione, assieme -diversamente dall’atto di fusione tra società italiane - alla documentazione prevista dall’art. 14 del Decreto, ossia la copia dei certificati preliminari attestanti il regolare adempimento della procedura, rilasciati dall’autorità preposta dalla normativa di recepimento della Direttiva dello Stato, dove si trovano le altre società comunitarie coinvolte nel procedimento. Questi certificati preliminari vanno allegati unitamente alla copia autentica dell’attestazione da parte del notaio italiano, che ai sensi del d. lgs. 108 è l’autorità che deve verificare la legittimità di tutta la procedura della fusione transfrontaliera. Questa documentazione va allegata assieme alla copia dell’atto pubblico di fusione, sia nell’ipotesi di fusione mediante incorporazione - quindi sulla società incorporante - sia nell’ipotesi in cui la società risultante sia una società di nuova costituzione. La normativa comunitaria ha dato un ruolo importante al registro delle imprese, nel senso che i registri comunitari dovranno imparare a dialogare tra loro perché, ai sensi dell’art. 15, una volta che l’atto di fusione è stato iscritto nel registro imprese italiano, quest’ultimo dovrà dare tempestiva comunicazione all’altro registro del fatto che l’atto di fusione è stato iscritto e, quindi, ha avuto efficacia. Per quel che riguarda l’ipotesi di società risultante italiana, l’efficacia sarà quella dell’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di fusione o, nel caso di fusione mediante incorporazione, può essere stabilita comunque una data successiva. Il registro delle imprese di Milano, ad esempio, ha già concluso la procedura di fusione tra una società italiana ed una spagnola e, quindi, ha già provveduto a comunicare al registro imprese spagnolo l’avvenuta iscrizione e, quindi, l’efficacia della fusione .
Diversa è la procedura quando la società risultante dalla fusione non è una società italiana. In questo caso, il termine per il deposito dell’atto di fusione non è più trenta giorni dalla data dell’atto, ma trenta giorni dalla data in cui l’autorità straniera preposta dalla normativa dello Stato comunitario ha effettuato il controllo di legittimità sulla procedura, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del decreto legislativo 108. Assieme ad una copia autentica di questa attestazione, con traduzione giurata da allegare al registro italiano, andrà allegata la copia dell’atto di fusione. Dobbiamo, però, distinguere l’ipotesi in cui la normativa straniera preveda la redazione dell’atto pubblico di fusione dall’ipotesi in cui non la preveda. Se la normativa straniera prevede l’atto pubblico di fusione, presso il notaio italiano andrà depositata copia di questo atto e il notaio italiano provvederà all’iscrizione dell’atto stesso. Se, invece, la normativa straniera non prevede la redazione dell’atto pubblico di fusione - come ribadito anche dalla massima della Commissione del Consiglio notarile di Milano - è necessario che venga stipulato l’atto di fusione da parte del notaio italiano, anche se la normativa straniera non prevede la redazione dell’atto. In una fase di prima applicazione, si sono verificati alcuni problemi su questo punto, l’ufficio deve conoscere i casi in cui la normativa degli altri Stati preveda o meno la redazione dell’atto. Comunque, il notaio è il preposto al controllo e sarà lui che, in questa ipotesi, dovrà provvedere alla redazione dell’atto notarile. Mentre con l’iscrizione dell’atto di fusione tra società italiane, la società incorporante viene cancellata dal registro delle imprese contestualmente all’iscrizione dell’atto notarile, diversamente, in questo caso la normativa italiana, recependo la normativa comunitaria, stabilisce che non si può cancellare la società immediatamente, ma solo nel momento in cui il registro delle imprese italiano riceverà la comunicazione da parte del registro delle imprese territorialmente competente all’iscrizione dell’atto di fusione nello Stato comunitario. In un’ottica di collaborazione è anche possibile che sia il notaio italiano che ha seguito la procedura, se vuole, a farsi da tramite con il registro delle imprese straniero, chiedendo eventualmente la cancellazione dal registro delle imprese italiano, allegando la copia della comunicazione al registro delle imprese straniero, anche in questo caso, tradotta. Non essendo un adempimento cui il notaio italiano è tenuto, non dovrà alcun diritto di segreteria per la comunicazione. Ad oggi, per i casi che si sono verificati nel registro delle imprese di Milano, è stata ricevuta direttamente la comunicazione della registrazione da parte dei registri imprese stranieri, nei casi specifici Lussemburgo e Regno Unito. Per il momento non si sono verificati particolari problemi rispetto alla procedura. Per quanto riguarda gli allegati da depositare nei vari passaggi della procedura, sarà necessaria poi una collaborazione tra il registro ed il notaio.


[nota 1] Trascrizione a cura della Fondazione Italiana per il Notariato autorizzata dall’Autore.

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