Regolamento CE N.4/2009 del Consiglio in materia di Obbligazioni Alimentari
Regolamento CE N.4/2009 del Consiglio in materia di Obbligazioni Alimentari
di Rosalia Criscuoli
Notaio in Capaci
I. Introduzione
Il 18 dicembre 2008 il Consiglio dell'Unione Europea,[nota 1] ha emanato un regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni (cui vengono equiparati le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici) e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Obiettivo del Regolamento, attraverso la eliminazione delle misure intermedie, è quello di fare sì che un creditore di alimenti, sia in grado di ottenere facilmente in uno Stato membro una decisione che sia automaticamente esecutiva in un altro Stato membro senza ulteriori formalità. Un intervento finalizzato a rendere automatica l'esecuzione di tutte le decisioni, transazioni giudiziarie e atti pubblici in materia di alimenti. Per fronteggiare all'interno degli Stati membri il crescente aumento del contenzioso volto al recupero degli assegni alimentari, dovuto anche al progressivo indebolirsi dei rapporti di famiglia, e sostenuto dalla libera circolazione dei cittadini europei si è creato, quindi uno strumento comunitario in materia di obbligazioni alimentari che raggruppi le disposizioni concernenti i conflitti di giurisdizione, i conflitti di leggi, il riconoscimento e l'esecutività, l'esecuzione, il patrocinio a spese dello Stato nonché la cooperazione tra autorità centrali; sono state altresì predisposte delle misure concernenti l'esecuzione vera e propria attraverso l'accesso alle informazioni sulla situazione del debitore, e mediante l'attuazione degli strumenti giuridici che permettono di procedere a prelievi diretti sugli stipendi e sui conti in banca. Tutti gli obiettivi devono essere raggiunti nel pieno rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dall'UE, pertanto sarà assicurato l'equilibrio tra diritti dei creditori di alimenti e quelli dei loro debitori, ai quali saranno sempre garantiti il diritto ad un processo equo ed il diritto alla protezione dei loro dati personali[nota 2].
II. Misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile
L'adozione del Regolamento rientra nell'obiettivo di progressiva istituzione di uno spazio comunitario di libertà, sicurezza e giustizia per la realizzazione del quale il Consiglio, in forza del Trattato, può adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile[nota 3]e, laddove ciò presenti implicazioni transfrontaliere tali misure devono essere finalizzate a rendere compatibili, le regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale[nota 4]. Con l'adozione del Trattato di Amsterdam gli Stati hanno attribuito competenza diretta alla Comunità per adottare strumenti e avviare azioni in materia di cooperazione giudiziaria civile, pertanto adesso, la creazione dello spazio di giustizia europeo in materia civile, non si concretizza più attraverso il negoziato e la ratifica di convenzioni internazionali, ma attraverso l'adozione di regolamenti, direttive e decisioni. In passato è stata la Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato un importante strumento al servizio del rafforzamento della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione Europea. Il regolamento 4/2009 costituisce l'ultimo di una serie di interventi finalizzati ad introdurre misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transfrontaliere; intervento preceduto dal Reg. Ce 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale: dal Reg. CE 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale, dal Reg. 805/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio istitutivo del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati e dal Reg. CE n.1393/2007 relativo alla comunicazione e notificazione degli atti. Quanto allo specifico ambito dei creditori di alimenti, a livello comunitario, prima dell'emanazione del Reg.4/2009 la tutela era affidata ad un serie di interventi frammentari: alcune disposizioni contenute nel Reg. CE 44/2001 ("Bruxelles I")[nota 5], che riprendeva nella sostanza la disciplina della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, e alcuni riferimenti contenuti nel Reg. CE n.805/2004 istitutivo del titolo esecutivo europeo[nota 6]. Il nuovo Regolamento, quindi, oltre a sostituire gli strumenti comunitari precedentemente adottati aventi lo stesso ambito, deve prevalere sugli strumenti internazionali, applicabili in materia, tra gli Stati membri, per unificare e semplificare le norme giuridiche in vigore[nota 7]. In materia di obbligazioni alimentari il Reg.4/2009 lascia impregiudicata l'applicazione sia della direttiva 2003/8 CE[nota 8] che della direttiva 95/467CE.[nota 9]
III. Ambito di applicazione
La relazione analizzerà solo alcuni punti del Regolamento: l'ambito di applicazione, le disposizioni che regolano la legge applicabile, la nozione di obbligazione alimentare, il ruolo dell'atto pubblico, la soppressione della procedura di exequatur. Rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità. Non si fa riferimento ai "rapporti che, in forza della legge ad essi applicabile, producono effetti simili" ai rapporti familiari come era invece previsto nella proposta di regolamento presentata dalla Commissione[nota 10]. Stando alla lettera della norma sembrerebbe che dall'ambito di applicazione del Regolamento siano esclusi gli obblighi alimentari scaturenti da situazioni diverse da quelle della famiglia tradizionale.[nota 11] Non si è utilizzata la stessa terminologia e classificazione del Regolamento CE 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e del Regolamento CE 864/2007 (Roma II) dove ai rapporti di famiglia sono equiparati "rapporti che secondo la legge applicabile a tali rapporti hanno effetti comparabili" e con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi, si precisa che a questi sono equiparati i regimi patrimoniali relativi a rapporti che, secondo la legge applicabile, a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio.
Una tale scelta stupisce ancora di più, dopo avere esaminato le norme di diritto interno dei diversi Stati membri, dalle quali emerge che la natura dei legami atti a creare obbligazioni alimentari differisce da uno stato all'altro, in quanto talvolta possono essere interessati soltanto i genitori unitamente ai figli o i coniugi ed ex coniugi, ma talvolta anche una cerchia familiare più ampia, quindi anche collaterali, partner registrati o addirittura conviventi; o addirittura nessun legame affettivo o familiare come nel caso dell'obbligazione del donatario che è tenuto con precedenza su ogni altro obbligato (nei limiti di quanto ricevuto) nei confronti del donante. Nel diritto italiano, ad esempio, il diritto agli alimenti di fonte legale ha come presupposto, oltre alla prova del bisogno la presenza di un vincolo familiare o l'avere operato una donazione. All'applicazione del nuovo regolamento sono altresì interessati anche gli enti pubblici, infatti come recita testualmente la normativa "ai fini di una domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari il termine «creditore» comprende, infatti gli enti pubblici che hanno il diritto di agire per conto di una persona cui siano dovuti alimenti o di chiedere il rimborso di prestazioni erogate al creditore in luogo degli alimenti."[nota 12] Quanto a quest'ultimo aspetto il Regolamento si limita a riprendere un orientamento consolidato della Corte di Giustizia[nota 13].
IV. Legge applicabile ed il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007
Gli interventi comunitari precedenti non contenevano norme sui conflitti di legge in materia di obbligazioni alimentari: nessun riferimento nel Reg. 44/2001, così come nel Regolamento CE 864/2007 (Roma I) sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, né nel Regolamento Roma II sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, entrambi gli interventi normativi escludono espressamente l'applicazione del Regolamento alle "obbligazioni derivanti dai rapporti di famiglia o dai rapporti che secondo la legge applicabile a tali rapporti hanno effetti comparabili, comprese le obbligazioni alimentari". Le norme del Reg. 4/2009 sui conflitti di legge determinano però solo la legge applicabile alle obbligazioni alimentari e non determinano la legge applicabile al rapporto di famiglia sul quale si basano le obbligazioni alimentari. L'accertamento del rapporto di famiglia continua ad essere disciplinato dal diritto interno degli Stati membri. E' chiaro, come del resto in altre circostanze (Roma I), che il regolamento proposto non inciderà sul diritto di famiglia perchè attraverso l'introduzione di disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari non si è voluto pregiudicare la legge applicabile ai rapporti familiari. L'accertamento del rapporto di famiglia continua ad essere regolato dal diritto interno degli Stati membri e dalle loro norme di diritto internazionale privato. L'art.22 precisa che "Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari a norma del presente regolamento non implicano in alcun modo il riconoscimento del rapporto di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità alla base dell'obbligazione alimentare che ha dato luogo alla decisione". Obiettivo del Regolamento è esclusivamente quello di armonizzare le norme sui conflitti di legge con riguardo alle obbligazioni alimentari, non già stabilire la legge applicabile all'accertamento dei rapporti familiari sui quali si fondano le obbligazioni alimentari, l'accertamento dei prerequisiti per l'esistenza di un'obbligazione alimentare sfugge dalla competenza del Regolamento. Più volte il Consiglio, in occasione di interventi volti alla creazione di uno spazio di cooperazione giudiziaria civile, ha invitato la Commissione a presentare proposte su tematiche specifiche del diritto di famiglia; con la precisazione che gli strumenti proposti dovranno contemplare questioni di diritto internazionale privato senza tendere ad armonizzare i concetti di famiglia, matrimonio o simili. Le disposizioni di diritto sostanziale dovranno pertanto essere ridotte al minimo ed essere adottate qualora necessarie per procedere al reciproco riconoscimento delle decisioni o per migliorare la cooperazione giudiziaria in materia civile.[nota 14] Il nuovo Regolamento affronta la questione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari prevedendo che per gli Stati membri vincolati dal Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 le disposizioni sulle norme sui conflitti di legge applicabili debbano essere quelle previste dal detto protocollo. Gli stati membri che non abbiano aderito al protocollo dovrebbero continuare ad essere vincolati dalla Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 e dalla Convenzione dell'Aja del 24 ottobre 1956 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei confronti dei figli. Il problema però non si dovrebbe porre se si riconosce alla Comunità competenza[nota 15] esterna esclusiva per i settori rientranti nel campo di applicazione del Regolamento n.4/2009, di modo che la Comunità potrebbe concludere il Protocollo da sola e vincolare tutti gli Stati membri. L'art.24 del Protocollo autorizza la Comunità europea a dichiarare, al momento della firma, che essa è competente per tutte le materie disciplinate dal Protocollo e che gli stati membri che le hanno delegato la competenza ne saranno vincolati. Considerato lo stretto legame tra l'obiettivo del regolamento CE n.4/2009 e le norme sulla legge applicabile, è auspicabile che il Protocollo si applichi nella Comunità non più tardi, alla data di applicazione del regolamento e precisamente il 18 giugno 2011. La funzione del Protocollo è quindi quella di rafforzare la certezza e la prevedibilità del diritto stabilendo disposizioni comuni riguardo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità.[nota 16] Nell'ambito di applicazione del Protocollo sono comprese le obbligazioni alimentari nei confronti dei figli a prescindere dallo status dei genitori quelle dei figli nei confronti dei genitori e quelle di persone diverse dai genitori, nei confronti di persone di età inferiore a ventuno anni, nonché le obbligazioni alimentari tra coniugi, ex coniugi o persone il cui matrimonio sia stato annullato[nota 17]. Dal Protocollo emerge che in linea generale le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore (art.3 par.1), vi sono poi delle norme speciali che prevedono la tutela del creditore di alimenti in situazioni in cui questi non è in grado di ottenere alimenti ai sensi della legge dello Stato in cui risiede abitualmente (art.4) La legge applicabile ad un'obbligazione alimentare stabilisce tra l'altro: l'esistenza e la portata dei diritti del creditore, nonché i soggetti nei cui confronti può esercitarli; in qual misura il creditore può chiedere gli alimenti retroattivamente; i termini di prescrizione e decadenza; la portata dell'obbligazione del debitore di alimenti, qualora un ente pubblico chieda il rimborso delle prestazioni erogate al creditore in luogo degli alimenti[nota 18].
V. Nozione di obbligazione alimentare
Il Reg. 4/2009[nota 19] non fornisce, neanche nell'articolo dedicato alle definizioni, una nozione di obbligazione alimentare, non è stato seguito il suggerimento contenuto nel Libro verde sulle obbligazioni alimentari[nota 20] che, al fine di evitare incertezze, aveva auspicato in uno strumento europeo futuro la definizione di obbligazione alimentare. Il Reg. si limita soltanto, nei considerando, a precisare che "Ai fini del regolamento la nozione di obbligazione alimentare dovrebbe essere interpretata in maniera autonoma". La necessità di una interpretazione autonoma è un principio consolidato a livello di giurisprudenza della Corte di Giustizia che con riferimento alla Convenzione 27 settembre 1968, ha sostenuto che i "termini impiegati dalla Convenzione debbono, in linea di principio, essere oggetto di un'interpretazione autonoma. Infatti solo un'interpretazione siffatta può garantire l'applicazione uniforme della Convenzione.[nota 21] La giurisprudenza, in ogni caso ne ha sempre privilegiato una nozione ampia, essa si presenta in linea di principio atta a ricomprendere tutte le obbligazioni alimentari previste dal diritto civile, indipendentemente dalla denominazione che esse assumono secondo la legge applicabile al merito della controversia, considerato che l'espressione obbligazione alimentare può racchiudere diverse nozioni, come accade d'altronde all'interno di un medesimo ordinamento nazionale. E' sufficiente rimanere nell'ambito del nostro diritto interno dove si deve distinguere tra diritto agli alimenti e diritto al mantenimento (artt. 433 e ss. codice civile e art.5 l.898/1970)[nota 22]. Sicuramente al fine di determinare se una prestazione abbia natura di obbligazione alimentare si deve avere riguardo allo scopo, nella sentenza Van de Boogaard c/Laumen[nota 23] la Corte di giustizia ha puntualizzato che "Se dalla motivazione di una decisione emessa nell'ambito di un procedimento di divorzio risulta che la prestazione che essa dispone è diretta a garantire il sostentamento di un coniuge bisognoso o se le esigenze e le risorse di ciascun coniuge sono prese in considerazione per stabilirne l'ammontare, la decisione riguarda un'obbligazione alimentare …. Invece, quando la prestazione attiene unicamente alla ripartizione dei beni tra i coniugi, la decisione concerne il regime patrimoniale". La natura alimentare dell'obbligazione richiede inoltre che questa sia commisurata alle rispettive risorse e necessità; hanno sicuro carattere alimentare le prestazioni destinate a compensare per quanto possibile lo squilibrio creato dallo scioglimento del matrimonio nelle rispettive condizioni di vita dei coniugi. L'art.14 del Protocollo stabilisce che, se anche la legge applicabile prevede diversamente, le necessità del creditore e le risorse del creditore (così come il compenso una tantum in sostituzione di un versamento periodico) devono essere tenuti in considerazione nel determinare l'ammontare del mantenimento. Rientra nella nozione di «creditore di alimenti» "chiunque proponga domanda di alimenti, compreso chi per la prima volta intenta un'azione in materia di alimenti, senza che debba operarsi una qualsiasi distinzione tra chi è già riconosciuto titolare di un diritto agli alimenti e chi non lo è ancora"[nota 24]. E' discussa inoltre la natura familiare delle obbligazioni alimentari. Le istituzioni comunitarie in più occasioni hanno evidenziato che le obbligazioni alimentari nonostante abbiano molti legami con il diritto di famiglia si caratterizzano per la loro "natura ibrida: familiare per le sue radici, ma pecuniaria nella sua attuazione come per qualsiasi credito"[nota 25]. Nonostante questa premessa però il Regolamento è stato adottato secondo la procedura prevista dall'art.67 paragrafo 2, e cioè dal Consiglio all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, ritenendo che la materia fosse connessa al diritto di famiglia e che pertanto l'emanazione del Regolamento non fosse sottoposta alla procedura di codecisione. In altre occasioni invece il legislatore comunitario ha ritenuto che le obbligazioni alimentari potessero essere regolate dal regime di diritto comune in materia di cooperazione giudiziaria civile, al di fuori quindi della sfera del diritto di famiglia: il regolamento Bruxelles I esclude il diritto di famiglia dalla sua applicazione ma conserva le obbligazioni alimentari nel suo campo di applicazione. Di contro il Reg. CE 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale ("Bruxelles II") contempla una parte essenziale del diritto di famiglia (divorzio e responsabilità genitoriale), ma esclude le obbligazioni alimentari. Infine il Reg. 805/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, riunisce i crediti alimentari ed è stato adottato secondo la procedura di codecisone. Sono escluse dall'ambito di applicazione del Reg. 4/2009 le obbligazioni volontarie (non legali) agli alimenti che derivano da contratto, donazione o da legato, perché i diritti alimentari che ne scaturiscono anche se il loro oggetto è l'ottenimento di una prestazione alimentare vengono considerati come dei normali diritti contrattuali con le necessarie conseguenze in materia di competenza. Rientrerebbero invece nell'ambito di applicazione del Regolamento (par.5 punto 2 Reg. Bruxelles I) le obbligazioni di fonte legale soltanto precisate per contratto, accordi cioè connessi ad un'obbligazione alimentare preesistente. Il Regolamento non viene altresì ritenuto applicabile alle obbligazioni alimentari derivanti da fatto illecito, poiché qualificabili come risarcimento del danno anche se l'ammontare del risarcimento è calcolato in base alle necessità della parte lesa [nota 26]. La relazione Schlosser[nota 27] ricomprende tra le obbligazioni alimentari anche la costituzione di garanzie reali ed il trasferimento di elementi patrimoniali, qualora sia finalizzato alla costituzione di un capitale da cui trarre un reddito per il sostentamento del coniuge meno abbiente (cfr art. 8 legge sul divorzio).
VI. Atto pubblico e soppressione dell'exequatur
Il Regolamento contribuisce, anche se limitatamente alla materia delle obbligazioni alimentari, al processo di attuazione di uno spazio autentico giuridico europeo (nel settore della giustizia civile) che per quanto riguarda la sfera del contenzioso si basa sul riconoscimento transfrontaliero delle decisioni giudiziarie e per quanto riguarda la sfera non contenziosa, sul riconoscimento transfrontaliero degli atti autentici ricevuti da un'autorità giudiziaria o da pubblici ufficiali abilitati a procedere all'autenticazione degli atti giuridici. Conformemente agli orientamenti di massima espressi dalla Comunità europea sulla questione, deve essere lasciata alla competenza degli Stati membri la questione relativa alla legge applicabile, alla competenza, all'organizzazione e alla struttura del pubblico ufficiale compresa la procedura di autenticazione.[nota 28] L'atto autentico viene definito nell'ambio del diritto comunitario dalla relazione Jenard - Moller sulla Convenzione di Lugano[nota 29] e tale definizione viene poi ripresa e confermata dalla sentenza Unibank della Corte di Giustizia. L'atto autentico è un atto la cui autenticità deve essere attestata da un'autorità pubblica (giudiziaria o da un pubblico ufficiale) e tale autenticità deve riguardare anche il contenuto dell'atto e non solo la firma. Inoltre l'atto autentico deve essere di per sé esecutivo nello Stato nel quale è stato stipulato.[nota 30] Ai sensi del Reg. 4/2009 per «atto pubblico» si deve intendere qualsiasi documento in materia di obbligazioni alimentari che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico nello Stato membro d'origine e la cui autenticità, attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata, riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico. Rientra inoltre nella nozione di atto pubblico qualsiasi convenzione (come Bruxelles I) in materia di obbligazioni alimentari conclusa con le autorità amministrative dello Stato membro d'origine o da queste autenticata. L'atto pubblico ai fini dell'applicazione del Regolamento è equiparato alle decisioni giudiziarie. In particolare gli atti pubblici esecutivi nello Stato membro d'origine sono riconosciuti in un altro Stato membro ed hanno la stessa esecutività delle decisioni. L'immediata esecutività delle decisioni si realizza in forza della soppressione dell'exequatur, ossia il procedimento in forza del quale una decisone emessa in uno Stato membro viene riconosciuta in un altro Stato membro ed in forza del quale inoltre una decisone esecutiva in un altro Stato membro viene dichiarata esecutiva in un altro Stato. Il recupero degli assegni transfrontalieri è notevolmente agevolato da questa semplificazione. Il Reg. 4/2009 riconosce una soppressione piena dell'exequatur solo agli Stati membri vincolati dal protocollo dell'Aia del 2007. Solo in questi Stati la decisione giudiziaria e, quindi, anche l'atto pubblico, sono riconosciuti in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e senza che sia possibile opporsi al loro riconoscimento; inoltre qualora siano esecutivi nello Stato in cui sono stati emessi lo sono anche in un altro Stato membro senza che sia necessaria una ulteriore dichiarazione che ne attesti l'esecutività. In uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007, invece, è possibile contestare il riconoscimento delle decisioni emesse, e degli atti pubblici in mancanza di contestazione, però, sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento; per quanto riguarda l'esecutività, le decisioni emesse in uno Stato membro ed in questo esecutive sono dichiarate esecutive in un altro Stato membro su istanza di parte. Il convenuto può opporsi al riconoscimento e alla dichiarazione di esecutività per contrarietà all'ordine pubblico dello Stato richiesto. In realtà dalla casistica emerge che la nozione di ordine pubblico è utilizzata raramente, qualche problema potrebbe sussistere probabilmente in relazione al riconoscimento ed esecuzione di decisioni che concedono un credito alimentare a persone legate dalle nuove forme di matrimonio o di convivenza introdotte di recente. L'autorità competente dello Stato membro d'origine rilascia, su istanza di qualsiasi parte interessata, un estratto della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico utilizzando, a seconda dei casi, il modulo di cui agli allegati I e II ovvero agli allegati III e IV del Regolamento La soppressione dell'exequatur rappresenta una novità, rispetto al Reg. CE n.44/2001 in forza del quale sia le decisioni che gli atti pubblici devono essere sottoposti ad una procedura che ne attesti anche l'esecutività, le decisioni sono invece automaticamente salva la possibilità di contestarne il riconoscimento. E' previsto invece il riconoscimento automatico delle decisioni giudiziarie[nota 31] nel Reg. del Consiglio (CE) n.2201/2003 così come nel Regolamento che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, in quest'ultimo per tale preciso effetto alle decisioni sono equiparate gli atti pubblici.
VII. Abolizione della legalizzazione e questioni di traduzione
In relazione alla circolazione degli atti e dei provvedimenti il Regolamento deroga alla necessità che un atto per essere utilizzato in un altro paese rispetto a quello di formazione debba essere legalizzato. Infatti ai sensi dell'art.65 non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità per quanto riguarda le decisioni e gli atti pubblici rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento. Quanto alla necessità di traduzione il Regolamento dispone che l'autorità giudiziaria adita può chiedere alle parti la traduzione dei documenti giustificativi redatti in una lingua diversa da quella procedurale solo se ritiene la traduzione necessaria per emettere la decisione o per rispettare i diritti della difesa.
[nota 1] pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 10 gennaio 2009
[nota 2] COM (2005) 649 definitivo
[nota 3] ex art. 61 lett.C) del Trattato CE
[nota 4] Art 65 lett. B) Trattato CE
[nota 5] Regolamento sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. "La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro in materia di obbligazioni alimentari davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione relativa allo stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscere quest'ultima secondo la legge nazionale". (art.5).
[nota 6] con l'unica eccezione per i titoli esecutivi europei riguardanti obbligazioni alimentari emessi in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell'Aja del 2007.
[nota 7] Art. 69 reg. 4/2009
[nota 8] Direttiva intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.
[nota 9] Art. 68 reg. 4/2009
[nota 10] COM (2005) 649 definitivo "Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile al rinoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.", presentata dalla Commissione
[nota 11] Le due convenzioni dell'Aja più recenti comprendono le obbligazioni alimentari verso i figli non legittimi.
[nota 12] "…Il diritto di un ente pubblico di agire per conto di una persona cui siano dovuti alimenti o di chiedere il rimborso di prestazioni erogate al creditore in luogo degli alimenti è disciplinato dalla legislazione cui è soggetto l'ente.
Un ente pubblico può chiedere il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività ovvero l'esecuzione di:
a) una decisione emessa nei confronti del debitore su domanda di un ente pubblico che chiede il pagamento di prestazioni erogate in luogo degli alimenti;
b) una decisione emessa tra il creditore e il debitore a concorrenza delle prestazioni erogate al creditore in luogo degli alimenti.
4. L'ente pubblico che chiede il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività ovvero l'esecuzione di una decisione fornisce, su richiesta, qualsiasi documento necessario per accertare il suo diritto ai sensi del paragrafo 2 e l'erogazione di prestazioni al creditore" Art.64 Reg. 4/2009
[nota 13] Interpretando l'art.1 primo comma della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale la Corte ha statuito " …nel senso che la "nozione di "materia civile" comprende un'azione di regresso con la quale un ente pubblico persegue, presso una persona di diritto privato, il recupero di somme da esso versate a titolo di sussidio sociale al coniuge divorziato e al figlio di tale persona, in quanto il fondamento e le modalità d'esercizio di tale azione siano disciplinati dalle norme del diritto comune in materia di obbligazioni alimentari". La Corte ha altresì precisato che siffatta azione esula dalla materia della previdenza sociale escluda dal campo di applicazione della Convenzione. Per contro qualora l'azione di regresso sia fondata su disposizioni con le quali il legislatore ha conferito all'ente pubblico una prerogativa propria la detta azione non può essere considerata rientrante nella "materia civile". … "la posizione giuridica dell'ente pubblico rispetto al debitore di alimenti è rapportabile a quella di un privato che, avendo pagato a qualunque titolo un debito altrui, si surroghi nella pretesa dell'originario creditore, ovvero a quella di chi, avendo subito un danno per un fatto o per un'omissione imputabile ad un terzo, ne chieda a quest'ultimo il risarcimento". C-271/00
[nota 14] La famiglia nel diritto internazionale privato, a cura di Bariatti Stefania, pag 21, Milano 2007
[nota 15] Vedi parere della Corte di Giustizia interpellata sulle questioni che riguardano la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri a stipulare un determinato accordo con Stati terzi.
"Poiché la Comunità dispone solo di competenze di attribuzione, l'esistenza di una competenza, per di più non espressamente prevista dal Trattato e di natura esclusiva, deve basarsi su conclusioni derivanti da un'analisi concreta del rapporto esistente tra l'accordo previsto e il diritto comunitario in vigore e da cui risulti che la conclusione di un tale accordo può incidere sulle norme comunitarie.
In alcuni casi, l'esame e il confronto dei settori disciplinati sia dalle disposizioni comunitarie sia dall'accordo previsto sono sufficienti ad escludere ogni incidenza su tali disposizioni. Tuttavia, non è necessario che sussista una concordanza completa tra il settore disciplinato dall'accordo internazionale e quello della normativa comunitaria. Qualora occorra determinare se il criterio indicato dalla formula «di un settore già in gran parte disciplinato da norme comunitarie», contenuta nel parere 2/91, sia soddisfatto, l'analisi deve basarsi non solo sulla portata delle disposizioni in questione, ma anche sulla natura e sul contenuto delle stesse. Occorre inoltre prendere in considerazione non soltanto lo stato attuale del diritto comunitario nel settore interessato, ma anche le sue prospettive di evoluzione, qualora esse siano prevedibili al momento di tale analisi. In definitiva, è essenziale garantire un'applicazione uniforme e coerente delle disposizioni comunitarie ed un corretto funzionamento del sistema che esse istituiscono al fine di preservare la piena efficacia del diritto comunitario.(v. punti 124‑128).Nell'ambio di un accordo internazionale, un'eventuale iniziativa diretta ad evitare contraddizioni tra il diritto comunitario e il detto accordo non esime dal verificare, prima di concludere il previsto accordo, se quest'ultimo sia tale da incidere sulle norme comunitarie." (Corte di Giustizia della Comunità Europea, Massime del parere 1/03 del 7 febbraio 2006).
[nota 16] COM (2009) 81 definitivo
[nota 17] Artt.1, 4 e 5 del Protocollo
[nota 18] Art.11 del Protocollo
[nota 19] Analogamente Convenzione dell'Aja e la Convenzione di New York non definiscono la nozione di obbligazione alimentare. Si ritrova soltanto un riferimento all'art.8 della Convenzione del 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari che dissipa ogni senso ambiguo rispetto all'applicazione di questa convenzione alle obbligazioni alimentari tra coniugi divorziati
[nota 20] COM (2004) 254
[nota 21] C-295/95, negli stessi termini la Causa 120/79, L. de Cavel contro J. de Cavel la corte ha assimilato la prestazione compensativa prevista dal diritto francese dopo il divorzio ad un'obbligazione alimentare in quanto essa è commisurata alle rispettive risorse e necessità; le prestazioni destinate a compensare per quanto possibile lo squilibrio creato dallo scioglimento del matrimonio nelle rispettive condizioni di vita dei coniugi hanno carattere alimentare; la prestazione compensativa deve essere fissata sulla base delle necessità del coniuge che la riceve e alle risorse dell'altro tenendo conto della situazione esistente al momento del divorzio e dell'evoluzione della stessa in un prevedibile futuro
[nota 22] La famiglia nel diritto internazionale privato, a cura di Bariatti Stefania, Milano 2007, p.233 -234
[nota 23] C -220/95, "Ne consegue che una decisione emessa in una causa di divorzio e che dispone il pagamento di una somma forfettaria e il trasferimento della proprietà di taluni beni da uno dei due ex coniugi all'altro deve considerarsi vertere su obbligazioni alimentari … se è diretta a garantire il sostentamento dell'altro ex coniuge". Negli stessi termini la Causa 120/79
L. de Cavel contro J. de Cavel la corte ha assimilato la prestazione compensativa prevista dal diritto francese dopo il divorzio ad un'obbligazione alimentare in quanto essa è commisurata alle rispettive risorse e necessità; le prestazioni destinate a compensare per quanto possibile lo squilibrio creato dallo scioglimento del matrimonio nelle rispettive condizioni di vita dei coniugi hanno carattere alimentare; la prestazione compensativa deve essere fissata sulla base delle necessità del coniuge che la riceve e alle risorse dell'altrotenendo conto della situazione esistente al momento del divorzio e dell'evoluzione della stessa in un prevedibile futuro.
[nota 24] Procedimento C-295/95.
[nota 25] Comunicazione della Commissione al Consiglio che invita ad assoggettare all'art.251 del Trattato che istituisce al Comunità europea le misure adottate ai sensi dell'art.65 del trattato in materia di obbligazioni alimentari COM (2005) 648 definitivo.
[nota 26] Relazione Schlosser
[nota 27] GU 1979, C 59/71
[nota 28] Progetto di relazione recante raccomandazioni alla Commissione sull'atto autentico europeo (2008/2124 (INI))
[nota 29] GU 1990, C 189, PAG. 57
[nota 30] Causa C- 260/97
[nota 31] Art.21 del Regolamento
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