Soluzioni e clausole
Soluzioni e clausole
di Concetta Priore
Notaio in La Spezia

Relativo al I CASO: destinazione patrimoniale e famiglia

Introduzione allo schema degli atti

Il caso sottoposto alla nostra attenzione contiene due "destinazioni" e non sembra presentare difficoltà di soluzione per la prima.

1) La problematica relativa alla destinazione di un immobile a favore di un convivente è risolvibile con l'atto di destinazione negoziale di cui all'art. 2645-ter perchè non sembra di poter dubitare della meritevolezza di un interesse che accomuna la famiglia di fatto a quella che nasce da vincolo civile; se il nostro Ordinamento riconosce precisi diritti ad un coniuge, ben può un soggetto attuare un progetto che tuteli il convivente more uxorio destinandogli un immobile per sopperire ad esigenze abitative e di reddito che gli consentano una condizione esistenziale sicura.

Ritenuto meritevole di tutela l'interesse destinatorio, la soluzione del caso richiede innanzi tutto la scelta della struttura del negozio, unilaterale (se la gestione è svolta dallo stesso conferente/disponente) o bilaterale (se svolta da un attuatore/mandatario); non essendo necessario l'intervento del beneficiario in atto.

Ho considerato preferibile lasciare la gestione al conferente.

Nell'atto unilaterale di destinazione con intervento del solo conferente non è necessaria la presenza dei testimoni; è sempre necessario invece prevedere ed esporre compiutamente lo scopo affinchè possa esserne valutata la meritevolezza; è necessaria altresì la regolamentazione del vincolo, sia al fine di individuare il modo di utilizzazione dell'immobile destinato, sia al fine di fissare i criteri di fruibilità del reddito del medesimo.

Poichè l'art. 2645-ter delega alla autonomia privata l'integrazione della disciplina del negozio, si ritiene opportuno inserire nell'atto clausole relative oltre che alla attuazione, alla eventuale surrogazione reale ed anche alla cessazione del vincolo.

2) La soluzione della "seconda destinazione" è più complessa, perchè pone il problema della sussistenza del requisito di meritevolezza dell'interesse qualora la destinazione sia finalizzata a creare sicurezza economica in assenza di trattamenti pensionistici; pone altresì il problema della possibilità o meno di coincidenza di soggetto "conferente" e "beneficiario".

a) In relazione al primo problema, dato per acquisito che l'interesse suddetto sia "lecito", è necessario valutarne la possibilità di tutela confrontandolo con classi di interessi per i quali l'ordinamento consente la destinazione patrimoniale; giova a tal fine fare riferimento ai "fondi di pensione integrativi" che realizzano una destinazione simile a quella del caso in esame.

E' utile, per giungere a una soluzione positiva, far anche riferimento alle norme contenute nella Costituzione italiana e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000) che rispettivamente citano «... il diritto di previsione ed assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di ... invalidità e vecchiaia ...» (art. 38 Cost.), e «... il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa ed indipendente ...» (art. 25 Carta Unione europea), il «... diritto all'assistenza abitativa volta a garantire un'esistenza dignitosa ...» (art. 34 Carta Unione europea).

b) Il secondo problema consiste nella verifica della possibilità che il conferente destini beni a se medesimo per l'attuazione dell'interesse sopra esaminato.

Verifica cioè della prevalenza di questo interesse (in linea di principio meritevole di tutela) sull'interesse dei suoi creditori generali all'adempimento delle obbligazioni, che renda possibile una separazione patrimoniale; verifica che a mio parere è legata all'effettività della destinazione.

Un dubbio sulla possibilità che il conferente compia un atto di destinazione a proprio beneficio sorge dalla lettura dell'art. 2645-ter che riconosce allo stesso conferente il diritto di agire per la realizzazione dell'interesse e pertanto, nel nostro caso, contro se stesso.

Ma la norma può essere letta in positivo, proprio perchè l'art. 2645-ter non detta una completa disciplina del negozio.

Per cui, qualora l'atto di destinazione, sorretto da un interesse meritevole di tutela diretto ad incidere sul patrimonio e non ad incidere sulla responsabilità del conferente (vietata a norma dell'art. 2740 c.c.) venga stipulato con il trasferimento strumentale della proprietà dell'immobile ad un attuatore, con la puntuale fissazione dei criteri attuativi, la realizzazione dello scopo sarebbe non solo programmata cioè enunciata, ma anche garantita e quindi ne sarebbe assicurata l'effettività; ecco che a tal fine potrebbe agire lo stesso conferente.

Ai creditori non rimarrebbe che agire in revocatoria qualora ve ne fossero i presupposti.

Il caso, quindi, sottoposto alla nostra attenzione potrebbe trovare soluzione con il trasferimento strumentale della proprietà; vale a dire con un atto contenente la destinazione dell'immobile per le finalità di previdenza sopra citate, stipulato dal disponente a proprio beneficio, da attuarsi mediante il trasferimento strumentale della proprietà del bene ad un soggetto terzo, il quale acquisterebbe al solo fine di compiere tutto quanto necessario per la realizzazione dell'interesse destinatorio.

Tale soluzione mi sembra non dissimile da quella data dal mio collega con l'atto di trust.

Volendo pertanto offrire una soluzione diversa da quella con attribuzione strumentale ad un attuatore, ne propongo una sicuramente pratica, anche se in un certo senso si allontana dalla traccia del caso, perchè non determina separazione patrimoniale in capo al soggetto Tizio.

Il caso, pertanto, come posto in concreto con l'indicazione dell'esistenza di un figlio e di un coniuge separato, e con la sussistenza nel patrimonio del disponente di tre immobili di valore pressochè identico, consente di ipotizzare la volontà del disponente di procedere ad una donazione a favore di un legittimario.

Bene, in questa ottica io penso che nella prassi possa verificarsi frequentemente il caso di un atto di donazione dell'immobile a favore del figlio e la contestuale destinazione stipulata - liberamente e spontaneamente - da costui a favore del padre; l'attuazione della destinazione avverrebbe pertanto ad opera del donatario - conferente, con l'effetto di separazione nel patrimonio di costui.

Alla morte del padre beneficiario il bene, donato in conto di legittima, non risulterebbe gravato da oneri e vincoli.

Questo atto godrebbe anche di un trattamento fiscale più favorevole [nota 1] di quello precedentemente indicato, offrendo gli stessi risultati.

REPERTORIO N.

RACCOLTA N.

IPOTESI A

Atto di destinazione negoziale di beni

(art. 2645-ter c.c.)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno … il giorno … del mese di …

in … nel mio studio in Via … n. …

Innanzi a me … notaio in … .

iscritto al Collegio Notarile del Distretto di …

COMPARENTE

E' presente

"Tizio"

(dati anagrafici completi, domicilio o residenza, codice fiscale)

nel prosieguo anche indicato come "conferente".

IDENTITA' PERSONALE

Della cui identità personale io notaio sono certo.

PREMESSA

"Tizio" premette

- di essere legalmente separato con un figlio avuto dalla convivente "Caia";

- che il rapporto di convivenza con "Caia", in essere fin da diversi anni, è caratterizzato da stabilità e pienezza di modi e sentimenti, omologo per contenuti al vincolo coniugale;

- che "Caia" apporta quotidianamente lavoro all'interno delle mura domestiche;

- che è sua intenzione destinare a "Caia", vita natural durante, l'appartamento di cui infra allo scopo di assicurarle un immobile da utilizzare quale propria abitazione, nonché i frutti e quindi ogni utilità economica che il cespite sia in grado di produrre.

TUTTO CIO' PREMESSO

che costituisce parte integrante del presente atto

CONSENSO

"Tizio" destina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2645-ter c.c., a favore di "Caia" (dati anagrafici completi, domicilio o residenza, codice fiscale) l'immobile di cui all'oggetto allo scopo di realizzare l'interesse indicato nella premessa.

OGGETTO

(Identificazione civilistica del bene immobile con indicazione di 1. Natura 2. Comune, via e numero civico, località 3. Composizione 4. Confini 5. Identificazione catastale).

TITOLI DI PROVENIENZA

(estremi titoli)

REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

"Tizio"è legalmente separato.

La sentenza di separazione è debitamente annotata a margine dell'atto di matrimonio.

Il bene è di natura personale in quanto acquistato prima del matrimonio.

COMUNICAZIONE ALLA BENEFICIARIA

Il presente atto, di natura recettizia, verrà notificato a cura del notaio rogante alla beneficiaria all'indirizzo di cui sopra enunciato dal conferente.

DURATA DELLA DESTINAZIONE

La destinazione ha la durata della vita di "Caia".

EFFETTI

Il bene in oggetto resta nella titolarità di "Tizio".

A seguito della trascrizione il vincolo è opponibile a terzi ex art. 2645-ter c.c.

L'immobile in oggetto costituisce pertanto patrimonio separato dal residuo patrimonio di "Tizio".

Per effetto della separazione patrimoniale il bene in oggetto è suscettibile di azioni esecutive solo per debiti contratti per la destinazione, salvo quanto previsto dall'art. 2915 primo comma c.c.

POSSESSO

L'immissione in possesso è regolata in funzione della destinazione.

CONTENUTO DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE

Il bene in oggetto è destinato alle esigenze abitative di "Caia" in modo completo, senza limitazione alcuna.

Ove l'esigenza abitativa della stessa non sia immediata, l'immobile potrà essere locato a terzi o comunque concesso in altre forme di godimento con corrispettivo.

I frutti e ogni altra utilità economica ritraibili dal bene destinato, dedotto quanto indicato infra, spettano alla beneficiaria.

MODALITA' ATTUATIVE E REGOLAMENTO DELLA DESTINAZIONE

A) Il conferente, pur conservando la proprietà del bene con tutti i diritti, poteri e facoltà connessi, amministra lo stesso per realizzare il fine della destinazione ed intrattiene conto dedicato bancario o postale su cui far confluire eventuali redditività del bene.

B) Dai frutti da utilizzarsi per lo scopo indicato nella premessa sono deducibili le spese di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, oneri condominiali di manutenzione ordinaria e straordinaria, tasse ed imposte inerenti il bene.

C) Il conferente predispone un rendiconto annuale dal quale risultino i frutti riscossi e le spese sostenute, e conserva tutti i documenti relativi.

D) Il conferente ha facoltà di delegare singole operazioni a procuratori speciali, indicando esattamente l'oggetto dell'incarico ed i limiti dei poteri conferiti.

E) Il conferente procede all'alienazione del bene solo per necessità relative allo stato di conservazione dello stesso; in tal caso reimpiega la somma riscossa nell'acquisto di altro immobile da vincolarsi al medesimo scopo.

CESSAZIONE DELLA DESTINAZIONE

A) In caso di perimento del bene, l'indennità risarcitoria viene reinvestita in altro immobile da vincolarsi al medesimo scopo.

B) In caso di premorienza del conferente rispetto alla beneficiaria "Caia", il bene si devolve agli eredi del conferente gravato dal vincolo di destinazione costituito col presente atto.

In tale ipotesi l'attuazione della destinazione continua con il soggetto che il conferente si riserva di indicare in separato documento o testamento.

C) La destinazione cessa con la morte della beneficiaria "Caia".

D) La destinazione cessa altresì nel caso di impossibilità della realizzazione dello scopo.

TRASCRIZIONE

Il vincolo di destinazione verrà trascritto a carico del conferente.

REGIME FISCALE

Imposte e spese a carico del comparente.

Il presente atto sconta imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa.

MENZIONI LEGGE E REGOLAMENTO NOTARILE

Formula di rito

Orario di sottoscrizione

REPERTORIO N.

RACCOLTA N.

IPOTESI B [nota 2]

Donazione e atto di destinazione negoziale di beni

(art. 2645-ter c.c.)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno … il giorno … del mese di …

In … nel mio studio in Via … n. …

Innanzi a me … notaio in … iscritto al Collegio Notarile del Distretto di …,

assistito dai testimoni (dati anagrafici completi, domicilio o residenza).

COMPARENTI

Sono presenti

"Tizio"

(dati anagrafici completi, domicilio o residenza, codice fiscale)

nel prosieguo anche indicato come "donante" e successivamente "beneficiario"

"Tizietto"

(dati anagrafici completi, domicilio o residenza, codice fiscale)

nel prosieguo anche indicato come "donatario" e successivamente "conferente".

IDENTITA' PERSONALE

Delle cui identità personali io notaio sono certo.

————————————— I —————————————

CONSENSO

"Tizio" dona a "Tizietto", che accetta, l'immobile qui di seguito descritto:

OGGETTO

(Identificazione civilistica del bene immobile con indicazione di 1. Natura 2. Comune, via e numero civico, località 3. Composizione 4. Confini 5. Identificazione catastale).

PRECISAZIONI

Sono compresi nella donazione adiacenze e pertinenze, azioni e ragioni, usi e servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti, dell'immobile predetto, che viene donato nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, nulla escluso od eccettuato, noto al donatario, così come dal donante si possiede e si ha diritto di possedere.

TITOLI DI PROVENIENZA

(estremi titoli)

REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

"Tizio" è legalmente separato.

La sentenza di separazione è debitamente annotata a margine dell'atto di matrimonio.

Il bene è di natura personale in quanto acquistato prima del matrimonio;

"Tizietto" è celibe.

GARANZIA

Garantisce il donante la proprietà dell'immobile donato, nonchè la sua libera disponibilità e la libertà da pesi, oneri di qualsiasi natura, vincoli, privilegi anche fiscali, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, diritti o pretese di terzi e promette espressamente garanzia per l'evizione.

IMPUTAZIONE

La presente donazione s'intende fatta in conto di legittima e per l'eccedenza sulla quota disponibile.

POSSESSO

Possesso legale e materiale con effetto immediato.

DICHIARAZIONI URBANISTICHE

(Formule di rito)

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLO STATO DEGLI IMPIANTI

(Formule di rito)

IPOTECA LEGALE

Il donante, per quanto occorra, rinuncia all'ipoteca legale.

DICHIARAZIONI FISCALI

"Tizio" e "Tizietto" dichiarano:

- che l'immobile donato ha il valore di Euro …;

- che il donante è padre del donatario per cui la presente donazione è soggetta alle sole imposte ipotecaria e catastale, esclusa invece la imposta di donazione ai sensi dell'art. 2 comma 49 legge 24 novembre 2006, n. 286 di conversione del D.l. 3 ottobre 2006, n. 262, trattandosi di donazione tra parenti in linea retta di valore inferiore ad Euro 1.000.000,00;

- che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 57 D.lgs. 346/1990, tra donante e donatario non è intervenuta altra donazione neppure presunta ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;

- (richiesta agevolazioni per 1^ casa, ove ricorrano i presupposti).

————————————— II —————————————

PREMESSA

"Tizietto" premette

che il padre "Tizio" in età avanzata è privo di qualsiasi trattamento pensionistico, e pertanto egli intende destinargli il bene ricevuto in donazione, allo scopo di assicurargli un reddito che gli consenta indipendenza economica ed una esistenza dignitosa.

TUTTO CIO' PREMESSO

che costituisce parte integrante del presente atto

CONSENSO

"Tizietto" (conferente) destina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2645-ter c.c. a favore del padre "Tizio" l'immobile ricevuto in donazione e di cui all'oggetto, allo scopo di realizzare l'interesse indicato nella premessa.

OGGETTO

(Identificazione civilistica del bene immobile con indicazione di 1. Natura 2. Comune, via e numero civico, località 3. Composizione 4. Confini 5. Identificazione catastale).

PRESA D'ATTO DEL BENEFICIARIO

"TIZIO" prende atto della destinazione a suo favore.

DURATA DELLA DESTINAZIONE

La destinazione ha la durata della vita del beneficiario "Tizio".

EFFETTI

Il bene in oggetto resta nella titolarità del conferente "Tizietto".

A seguito della trascrizione il vincolo è opponibile a terzi ex art. 2645-ter c.c.

L'immobile in oggetto costituisce pertanto patrimonio separato dal residuo patrimonio di "Tizietto".

Per effetto della separazione patrimoniale il bene in oggetto è suscettibile di azioni esecutive solo per debiti contratti per la destinazione, salvo quanto previsto dall'art. 2915 primo comma c.c.

POSSESSO

L'immissione in possesso è regolata in funzione della destinazione.

CONTENUTO DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE

Il bene in oggetto è destinato alle esigenze economiche di "Tizio" in modo completo, senza limitazione alcuna.

L'immobile dovrà essere locato a terzi o comunque concesso in altre forme di godimento con corrispettivo. I frutti e ogni altra utilità economica ritraibili dal bene destinato, dedotto quanto indicato infra, spettano al beneficiario "Tizio".

MODALITA' ATTUATIVE E REGOLAMENTO DELLA DESTINAZIONE

A) Il conferente "Tizietto", pur conservando la proprietà del bene con tutti i diritti, poteri e facoltà connessi, amministra lo stesso per realizzare il fine della destinazione ed intrattiene conto dedicato bancario o postale su cui far confluire le redditività del bene.

B) Dai frutti da utilizzarsi per lo scopo indicato nella premessa sono deducibili le spese di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, oneri condominiali di manutenzione ordinaria e straordinaria, tasse e imposte inerenti il bene.

C) Il conferente predispone un rendiconto annuale dal quale risultino i frutti riscossi e le spese sostenute, e conserva tutti i documenti relativi.

D) Il conferente ha facoltà di delegare singole operazioni a procuratori speciali, indicando esattamente l'oggetto dell'incarico ed i limiti dei poteri conferiti.

E) Il conferente procede all'alienazione del bene solo per necessità relative allo stato di conservazione dello stesso; in tal caso reimpiega la somma riscossa nell'acquisto di altro immobile da vincolarsi al medesimo scopo.

CESSAZIONE DELLA DESTINAZIONE

A) In caso di perimento del bene, l'indennità risarcitoria viene reinvestita in altro immobile da vincolarsi al medesimo scopo.

B) In caso di premorienza del conferente "Tizietto" rispetto al beneficiario "Tizio", il bene si devolve agli eredi del conferente gravato dal vincolo di destinazione costituito col presente atto.

In tale ipotesi l'attuazione della destinazione continua con il soggetto che il conferente si riserva di indicare in separato documento o testamento.

C) La destinazione cessa con la morte del beneficiario "Tizio".

D) La destinazione cessa altresì nel caso di impossibilità della realizzazione dello scopo.

TRASCRIZIONE

Il vincolo di destinazione verrà trascritto a carico del conferente "Tizietto".

REGIME FISCALE

Il presente atto di destinazione sconta imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa.

————————————— III —————————————

SPESE E IMPOSTE

Le spese e le imposte dell'atto di donazione e dell'atto di destinazione negoziale sono a carico del donatario - conferente "Tizietto".

MENZIONI LEGGE E REGOLAMENTO NOTARILE

Formula di rito

Orario di sottoscrizione


[nota 1] Ancor più favorevole se donazione "di 1^ casa".

[nota 2] Lo schema non rappresenta una proposta di soluzione, bensì intende offrire un esempio pratico di documento con due distinti negozi giuridici (donazione e destinazione) nel quale, senza alcun obbligo o pregressa intesa, il donatario impone un vincolo di destinazione nell'interesse del donante.

PUBBLICAZIONE
» Indice
» Approfondimenti
ARTICOLO
» Note