Soluzioni e clausole
Soluzioni e clausole
di Cesare Spreafico
Notaio in Mariano Comense
Relativo al I CASO: destinazione patrimoniale e famiglia
N. di Repertorio
N. di Raccolta
Istituzione di trusts
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilanove, il giorno ventuno del mese di novembre
in
avanti a me Cesare Spreafico, notaio in Mariano Comense, iscritto presso il collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco alla presenza dei testimoni idonei e a me noti signori:
…
…
sono presenti:
Tizio,
in seguito denominato "Disponente"
Tizietto,
in seguito denominato "Trustee"
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:
PREMESSO
- Che il signor Tizio è proprietario dei seguenti beni immobili
- (segue descrizione immobile 1);
- (segue descrizione immobile 2);
- che il signor Tizio intende destinare i suddetti beni immobili come segue:
a) l'immobile 1 al fine di assicurare a Caia la disponibilità di una abitazione vita natural durante e comunque di assicurare il sopperimento delle esigenze abitative e delle esigenze di vita della stessa;
b) l'immobile 2 al fine di assicurare il soddisfacimento di esigenze legate al mantenimento del medesimo Tizio con funzione prevalentemente previdenziale tenuto conto del fatto che il medesimo non ha maturato al momento trattamenti previdenziali;
- che per perseguire il suddetto scopo il disponente signor Tizio intende istituire due distinti trusts secondo le disposizioni che seguono.
- che la prima parte dell'atto contiene l'istituzione dei trust e l'affidamento dei beni al trustee, mentre la seconda parte contiene la regolamentazione dei trusts.
PARTE PRIMA
Atti istitutivi dei trusts
e affidamento dei beni al trustee
1) Il signor Tizio,
con la finalità
di assicurare alla propria convivente Caia, nata a il …, la disponibilità di una abitazione vita natural durante e comunque di assicurare il sopperimento delle esigenze abitative e delle esigenze di vita della stessa, con il presente atto, secondo le disposizioni della Convenzione de l'Aja del 1 luglio 1985, ratificata dalla Repubblica italiana in forza della legge 16 ottobre 1989, n. 364 ed entrata in vigore il 1 gennaio 1992, salve disposizioni di maggior favore,
ISTITUISCE
un trust denominato TRUST CAIA regolato dalle disposizioni che seguono.
2) Il signor Tizio,
con la finalità
di assicurare il soddisfacimento di esigenze legate al mantenimento del medesimo Tizio specialmente per il tempo in cui l'età avanzata non consenta più al medesimo l'autosufficienza economica con funzione prevalentemente previdenziale tenuto conto del fatto che il medesimo non ha maturato al momento trattamenti previdenziali, con il presente atto, secondo le disposizioni della Convenzione de l'Aja del 1 luglio 1985, ratificata dalla Repubblica italiana in forza della legge 16 ottobre 1989, n. 364 ed entrata in vigore il 1 gennaio 1992, salve disposizioni di maggior favore,
ISTITUISCE
un trust denominato TRUST TIZIO regolato dalle disposizioni che seguono.
3) Il disponente nomina trustee di entrambi i trusts il figlio Tizietto, che accetta tale funzione.
Il disponente affida al trustee che accetta ed acquisisce il controllo e la proprietà, per disporne secondo le disposizioni del trust nell'interesse dei beneficiari quanto segue:
- la somma di Euro … da imputarsi in parti uguali al TRUST TIZIO ed al TRUST CAIA, affinchè i trusts siano da subito dotati di mezzi economici per affrontare i primi costi;
- (segue descrizione completa immobile 1), quale bene in trust del TRUST CAIA;
- (segue descrizione completa immobile 2), quale bene in trust del TRUST TIZIO;
Il nominato trustee prende atto ed accetta che nei Fondi in trusts venga ricompreso quanto a lui affidato con questo atto assumendo oneri, diritti e responsabilità.
4) Quanto in oggetto è affidato al trustee nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con gli inerenti diritti, servitù e pertinenze e come pervenuto in forza di (indicazione provenienza) libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
5) Menzioni Urbanistiche…
6) Ai sensi e per gli effetti della legge 19 maggio 1975, n. 151 e dell'articolo 2659 c.c. il disponente dichiara di essere legalmente separato e pertanto di versare con il coniuge in regime di separazione dei beni.
PARTE SECONDA
Disposizioni regolatrici dei trusts
Articolo 1. "Trusts", denominazione e irrevocabilità.
I trusts regolati dal presente strumento sono denominati rispettivamente "TRUST CAIA" e "TRUST TIZIO".
Quando si utilizza il termine "trust" o "trusts" senza alcuna indicazione, il termine è da riferirsi ad entrambi i trusts nascenti da questo atto.
Il presente atto è irrevocabile.
Articolo 2) Il trustee.
Il termine "trustee" individua chi riveste l'ufficio di trustee; in caso di più persone "un trustee" indica ciascuna di esse [nota 1].
trustee per entrambi i trusts istituiti è il signor Tizietto (dati).
La sede e l'indirizzo dei trusts coincide con il domicilio del trustee.
Articolo 3) Fondo in trust e beni in trust.
Per "Fondo in trust" si intendono:
1. i beni e i diritti trasferiti al trustee quale trustee del trust;
2. ogni reddito del Fondo che il trustee vi accumuli;
3. ogni trasformazione, permutazione, sostituzione, incremento, surrogazione di quanto sopra.
Per "Beni in trust" si intendono:
1. ogni bene e diritto incluso nel Fondo in trust;
2. i frutti e le utilità da essi derivate.
I Beni in trust sono separati dal patrimonio proprio di un trustee, non sono aggredibili dai suoi creditori personali e, qualora un trustee sia una persona fisica, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria [nota 2].
Il trustee può accettare incrementi del Fondo in trust da chiunque. Chi incrementi il Fondo in trust può prescrivere per atto autentico le modalità di gestione e di disposizione dei beni che trasferisce al trustee.
Articolo 4) Finalità dei trusts.
Il TRUST CAIA viene istituito al fine di assicurare alla propria convivente Caia, nata a il …, la disponibilità di una abitazione vita natural durante e comunque di assicurare il sopperimento delle esigenze abitative e delle esigenze di vita della stessa.
Il TRUST TIZIO viene istituito al fine di assicurare a Tizio il soddisfacimento di esigenze legate al mantenimento del medesimo Tizio specialmente per il tempo in cui l'età avanzata non consenta più al medesimo l'autosufficienza economica con funzione prevalentemente previdenziale tenuto conto del fatto che il medesimo non ha maturato al momento trattamenti previdenziali.
Articolo 5) I beneficiari.
5.1 - Si intendono per beneficiari i "Beneficiari attuali" del trust, ovvero i beneficiari delle utilità prodotte del trust, TIZIO [nota 3] e CAIA, nonché i "Beneficiari finali".
5.2 - Salvo quanto previsto al successivo articolo 5.3, "Beneficiarî finali" sono i discendenti in linea retta del disponente, che siano in vita al termine finale di durata del trust individuati secondo i principi:
a) della suddivisione per stirpi, nel senso che i benefici del presente trust sono attribuiti singolarmente ad ogni stirpe dei discendenti in parti uguali fra le stirpi;
b) della prossimità parentale, nel senso che è beneficiario attuale colui che risulta essere il più prossimo dei discendenti nel momento in cui in base al presente atto, ovvero alla legge, sorge la necessità di individuare concretamente la persona del beneficiario finale o del residuo e in ogni caso al termine del trust; nessun discendente riceverà alcunché qualora un suo ascendente sia vivente salvo che l'ascendente non abbia rinunciato.
5.3 - Sopraggiunto il termine finale del TRUST CAIA il fondo in trust andrà ad incrementare il fondo del TRUST TIZIO ove ancora in vita Tizio.
5.4 - Sopraggiunto il termine finale di durata dei trusts, il fondo apparterrà di diritto ai soggetti (beneficiari finali) e nelle porzioni sopraindicate ed il trustee manterrà a disposizione dei beneficiari il Fondo in trust, curando qualsiasi adempimento necessario per rendere tale appartenenza opponibile ai terzi [nota 4].
5.5 - Il beneficiario finale potrà validamente rinunciare [nota 5] alla attribuzione dei beni rendendone dichiarazione scritta al trustee entro trenta giorni dal giorno in cui il trustee ha reso al medesimo notizia della maturazione della posizione giuridica di beneficiario finale. La rinuncia dell'ascendente fa subentrare il discendente nella medesima posizione giuridica.
5.6 - La posizione giuridica dei Beneficiari attuali non potrà essere oggetto di alienazione, cessione, trasferimento o garanzia [nota 6].
Articolo 6) Durata del trust.
Il termine del trust iniziale è la data della accettazione espressa del trustee e pertanto la data odierna, mentre il termine finale coincide con la morte di Caia, per il TRUST CAIA e con la morte di Tizio per il TRUST TIZIO [nota 7].
Articolo 7) Doveri del trustee.
Durante [nota 8] tutto il termine di durata del trust, il trustee provvederà a gestire il bene o i beni conferiti per provvedere alle necessità dei beneficiari attuali e alla loro assistenza secondo le norme ed i poteri che seguono. Il trustee potrà provvedere a sopperire alle dette necessità consentendo il godimento diretto dei beni, trasferendone la detenzione a ciascun beneficiario attuale e provvedendo ad occuparsi, a spese del fondo, alle spese di manutenzione. Graveranno sul beneficiario attuale solo le spese correnti e le spese per le eventuali utenze.
Qualora le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria fossero di entità tale che il fondo in trust non sia in grado di sostenerle, sarà compito del trustee provvedere mediante l'impiego del bene conferito e più in generale del fondo in trust. Analogamente qualora il godimento diretto dei beni in trust non costituisca più la soluzione ottimale. Sarà pertanto un compito del trustee individuare ed attivare una soluzione alternativa che consenta di perseguire lo scopo prefissato. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, resta nella facoltà del trustee concedere in locazione i beni in trust o più in generale metterli a reddito, impiegando le relative rendite, salve le spese di cui infra, in maniera tale da provvedere al perseguimento delle finalità, ovvero alienare anche parzialmente i beni, ovvero ancora costituire diritti reali di godimento o garanzia, provvedendo a impiegare il ricavato per perseguire lo scopo, senza che si ritenga in alcun modo necessario, in caso di alienazione, provvedere all'acquisto di ulteriori unità immobiliari o diritti reali sulle stesse.
Articolo 8) Posizione del trustee [nota 9].
I Beni in trust sono in piena proprietà del trustee affinché egli se ne avvalga secondo quanto enunciato in questo atto. Nell'esercizio di qualunque sua funzione il trustee gode di tutti i poteri e facoltà del pieno proprietario, fermi i limiti enunciati in questo atto.
Il trustee ha capacità processuale attiva e passiva rispetto ai Beni in trust, può comparire nella sua qualità di trustee dinanzi a Notari e pubbliche autorità, può rivolgersi all'Autorità giudiziaria per ottenerne direttive.
Articolo 9) Poteri del trustee.
Il trustee custodisce i Beni in trust e ne tutela la consistenza fisica, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso. Il trustee tiene i Beni in trust separati sia dai propri che da qualunque altro bene del quale sia trustee o fiduciario.
Il trustee renderà noto a terzi la propria qualità di trustee e pertanto quando si tratti di beni iscritti in registri, pubblici o privati, ne richiederà l'iscrizione al proprio nome in qualità di trustee o in altro modo equipollente. Nell'ambito dei conti o rapporti bancari e nella stipula di ogni contratto nella propria qualità di trustee o in altro modo specificherà tale propria qualità.
Il trustee potrà intestare beni a società fiduciarie o intermediari finanziari professionali, depositare beni e documenti presso banche e depositari professionali che si obblighino alla loro custodia ed è tenuto a farlo per i titoli al portatore.
Pur essendo, di regola tenuto a svolgere le proprie funzioni personalmente [nota 10], il trustee potrà conferire deleghe a chiunque, incluso un beneficiario, per singole attività e a professionisti qualificati o gestori patrimoniali [nota 11] per l'amministrazione di o dei beni in trust. Se il trustee ha provveduto alla nomina o alla continuazione della delega in buona fede non potrà essere ritenuto responsabile delle perdite subite dal trust in conseguenza delle deleghe medesime [nota 12].
Il trustee potrà alienare i beni in trust, impiegare o ipotecare o vincolare Beni in trust anche per l'ottenimento di vitalizi ipotecari in favore dei beneficiari attuali, senza necessità di alcun consenso preventivo [nota 13].
I poteri del trustee sono esercitati con discrezionalità assoluta.
Articolo 10) Diligenza e responsabilità del trustee.
Il trustee non sarà responsabile delle perdite arrecate al fondo in trust in conseguenza dei suoi atti o omissioni a meno che sia derivate da sua "fraud" (dolo), "wilful misconduct" (condotta volontaria) o "gross negligence" (colpa grave) da valutarsi in conformità alla legge regolatrice [nota 14].
Qualora il trustee, nel compimento di operazioni abbia specificato di agire quale trustee, qualsiasi pretesa di terzi verrà soddisfatta esclusivamente per mezzo del Fondo in trust [nota 15].
Articolo 11) Impiego del reddito del fondo in trust e del fondo medesimo.
Nel corso della durata del trust, il trustee, ove il bene venga messo a reddito potrà impiegare il reddito del trust e, se insufficiente, il Fondo in trust, per sostenere i costi di gestione del trust; fra i costi rientrano i compensi e i rimborsi dei legali incaricati dal trustee e le spese delle procedure legali nelle quali il trustee abbia la veste di parte, a meno che il giudice adito disponga diversamente, per fare fronte a ogni obbligazione legittimamente assunta, per rimborsare se stesso di ogni anticipazione fatta e conseguentemente per le finalità per cui il presente trust è istituito.
Articolo 12) Compenso e costi del trustee [nota 16].
Il trustee ha diritto alla refusione delle spese e dei costi sostenuti per le ragioni del proprio ufficio, ma non avrà diritto ad alcun compenso essendo il compito accettato a titolo gratuito.
Nel caso di sostituzione del trustee, qualora il nuovo trustee non accetti la gratuità, allo stesso sarà attribuito un compenso definito da chi provvede alla nomina del trustee, tenendo in considerazione l'entità del Fondo in trust.
Articolo 13) Rendiconto.
Il trustee mantiene una contabilità accurata e la documentazione di ogni operazione.
Il trustee fornisce al beneficiario, su richiesta, una informazione piena sulla consistenza e il valore del Fondo in trust e su ogni entrata e uscita e consegna annualmente al medesimo il proprio rendiconto con l'inventario dei beni in trust.
Articolo 14) Successione nell'ufficio.
Il trustee rimarrà in carica fino al termine di durata del trust ovvero fino a dimissioni, revoca, morte o sopravvenuta incapacità.
I termini "incapace" e "incapacità" si riferiscono alla inidoneità di un soggetto di attendere in modo stabile, vigile e pronto alle incombenze della funzione alla quale il termine è riferito. Al di là dei casi di incapacità legale, pure rilevanti ai fini in cui si parla di incapacità nel presente atto, l'incapacità sarà attestata con perizia redatta congiuntamente da tre medici, uno fra i quali specializzato in neurologia e uno in psichiatria, nominati dal Presidente dell'Ordine dei Medici del luogo di residenza del soggetto su richiesta di qualsiasi interessato.
Se dopo l'attuale trustee venisse nominata una persona giuridica il trustee persona giuridica rimarrà in carica fino a messa in liquidazione o inizio di procedure concorsuali.
Le dimissioni [nota 17] di un trustee hanno effetto trenta giorni dopo che i beneficiari attuali ne abbiano ricevuto la comunicazione, ma il trustee singolo che si sia dimesso permane nell'ufficio fino alla nomina del nuovo trustee.
Un trustee può essere revocato dall'autorità giudiziaria quando sussista una giusta causa
Il nuovo trustee verrà nominato dal Presidente del Consiglio Notarile di … sentiti i beneficiari attuali. L'accettazione della nomina è fatta per atto autentico onde consentire il compimento di formalità pubblicitarie.
Il trustee che cessa dall'ufficio perde ogni diritto sui Beni in trust in favore di colui o coloro che gli succedono o che rimangono nell'ufficio e dovrà porre in essere senza indugio ogni comportamento necessario per consentire al trustee di esercitare i diritti spettanti al trustee sui Beni in trust. Egli pertanto consegnerà [nota 18] al trustee i Beni in trust e ogni documento e fornirà ogni informazione riguardante il trust che sia in suo possesso al trustee al fine di consentirgli di prendere possesso dei Beni in trust e di assolvere le obbligazioni inerenti l'ufficio [nota 19]. Il cessato trustee potrà trarre copia dei documenti che consegna. Qualora un trustee si dimetta o venga revocato potrà richiedere che gli siano prestate idonee garanzie per i debiti prima della riconsegna dei beni in trust [nota 20].
Nel caso in cui la cessazione dall'ufficio avvenga per morte i diritti, le obbligazioni e le facoltà suddette faranno capo ai suoi eredi.
Articolo 15) Legge regolatrice.
Per "Legge regolatrice" si intende quanto di seguito specificato.
Il trust è regolato dalla legge di Jersey intendensosi per tale la Trust (Jersey) Law del 1984 consolidata con le modifiche apportate dalla Trust (Jersey) Law del 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Nel corso della durata del trust il trustee, qualora la legge di Jersey subisse modificazioni, può modificare qualsiasi disposizione di questo atto che non sarebbe valida o la cui interpretazione o i cui effetti varierebbero secondo la nuova formulazione [nota 21].
Articolo 16) Giurisdizione.
Ogni controversia relativa all'istituzione, alla validità o agli effetti del trust o alla sua amministrazione o ai diritti o obbligazioni è sottoposta esclusivamente al foro di …
Ogni procedimento mirante a fare pronunciare dal Giudice la nomina di un trustee o direttive al trustee è proposto esclusivamente dinanzi al foro di ...
Qualora la magistratura Italiana declini di provvedere provvederà la magistratura dello Stato la cui legge regola il trust.
Articolo 17) Forma degli atti.
Ogni comunicazione, nomina e consenso per i quali né la legge applicabile né questo atto prescrivano alcuna forma deve essere fatto per iscritto e accompagnato dalla prova della sua ricezione.
Articolo 18) Modificazioni di questo atto e Libro degli Eventi.
Ogni atto modificativo del presente, intendendosi compresi gli atti di nomina revoca e sostituzione del trustee e del Garante, dovrà, a pena di inopponibilità, essere stipulato per iscritto ed essere annotato in un apposito Libro degli Eventi, da intendersi uno per ciascuno dei due trust istituiti con il presente atto, debitamente vidimato in data odierna dal notaio che ha ricevuto il presente atto, con i due numeri di repertorio immediatamente successivi a quello attribuito al presente atto.
TRATTAMENTO TRIBUTARIO
E richiesto io notaio …
[nota 1] Articolo 16 trust Jersey Law [di seguito T(J)L]: Salvo quanto previsto dalle disposizioni del trust un trust deve avere almeno un trustee.
[nota 2] Articolo 11 della Convenzione de l'Aja. Un trust costituito in conformità alla legge specificata … implica quanto meno che i beni del trust siano separati dal patrimonio personale del trustee … in particolare:
a) che i creditori personali del trustee non possano sequestrare i beni del trust;
b) che i beni del trust siano separati dal patrimonio del trustee in caso di insolvenza di quest'ultimo o di sua bancarotta;
c) che i beni del trust non facciano parte del regime matrimoniale o della successione dei beni del trustee …
[nota 3 ] Articolo 10 T(J)L comma 12: Un disponente od un trustee di un trust possono essere anche beneficiari dello stesso trust.
[nota 4 ] Articolo 43 T(J)L: Alla cessazione del trust i beni in trust devono essere distribuiti dal trustee entro un ragionevole lasso di tempo secondo quanto previsto dalle disposizioni del trust ai soggetti che ne abbiano titolo.
[nota 5] Articolo 10 T(J)L: A prescindere da quanto possa essere stabilito dalle disposizioni del trust, un beneficiario, con dichiarazione resa per iscritto, può rinunciare, tanto con effetto permanente quanto con effetto limitato a quel determinato periodo di tempo che sarà da lui specificato, in tutto o in parte, alla posizione giuridica che gli derivi in forza di un trust.
[nota 6 ] Articolo 10 T(J)L comma 11: Salvo quanto previsto dalle disposizioni del trust, un beneficiario può vendere, dare in garanzia, costituire in pegno, trasferire ed effettuare qualsiasi altro atto dispositivo sulla sua posizione giuridica. Articolo 35 T(J)L comma 2 - Spendthrift or protective trust: … Le disposizioni di un trust possono prevedere che la posizione giuridica di un beneficiario del reddito o del capitale dei beni in trust sia soggetta a a) restrizioni alla possibilità di alienazione o trasferimento …
[nota 7 ] Articolo 15 T(J)L: Se le sue disposizioni non prevedono diversamente un trust può rimanere in vigore per un tempo illimitato.
[nota 8] Si aggiunge a quanto più in generale previsto dall'articolo 21 e 23 T(J)L.
[nota 9 ] Articolo 24 T(J)L: Salvo quanto previsto dalle disposizioni del trust e salvi i doveri previsti da questa legge, un trustee ha sui beni in trust gli stessi poteri di una persona fisica che agisca come il proprietario effettivo di tali beni. Articolo 54 T(J)L: … a) la posizione giuridica di un trustee sui beni in trust è limitata a quanto necessario per il corretto adempimento del trust; b) tali beni non possono essere considerati come facenti parte del patrimonio personale del trustee (vedi anche art. 2 e 11 della Convenzione de L'Aja).
[nota 10 ] Articolo 25 T(J)L: Salvo quanto previsto dalle disposizioni del trust un trustee può delegare l'adempimento o l'esercizio di uno qualsiasi dei suoi compiti o poteri (tanto gestionali quanto dispositivi) …
[nota 11 ] Articolo 25 T(J)L comma 2: Tranne nel caso in cui le disposizioni del trust prevedano espressamente il contrario un trustee: a) può delegare l'amministrazione a gestori patrimoniali … b) può valersi di commercialisti, avvocati, banche, custodi, consulenti finanziari, intestatari, agenti immobiliari, consulenti legali ed ogni altro professionista o soggetto per curare qualsiasi affare del trust o per detenere qualsiasi bene in trust.
[nota 12 ] Articolo 25 T(J)L comma 3: Un trustee non potrà essere ritenuto responsabile delle perdite subite dal trust in conseguenza delle deleghe o delle nomine previste da questo articolo se il trustee ha provveduto a tali deleghe o nomine o consentito la loro prosecuzione in buona fede e senza negligenza.
[nota 13] Nessuna elencazione di poteri è necessaria se si richiama la legge di Jersey per il disposto dell'articolo 24 T(J)L.
[nota 14 ] Articolo 30 T(J)L: Salvo quanto previsto da questa legge e dalle Disposizioni del trust il trustee è responsabile per ogni violazione del trust da lui commessa o nella quale abbia concorso; comma 10: È inefficace qualsiasi Disposizione del trust che liberi, escluda o limiti preventivamente la responsabilità del trustee per violazioni del trust derivanti dalla sua fraud, condotta volontaria (wilful misconduct) o colpa grave (gross negligence).
[nota 15 ] Articolo 32 T(J)L: Quando un trustee sia parte di qualsiasi operazione od affare che riguardi il trust a) se l'altra parte è a conoscenza che il trustee agisce nella sua qualità di trustee, qualunque pretesa di tale altra parte dovrà essere avanzata solo nei confronti del trustee quale trustee e potrà essere rivolta solo sui beni in trust b) se l'altra parte non è a conoscenza che il trust agisce nella sua qualità di trustee qualunque pretesa di tale altra parte potrà essere avanzata anche contro il trustee personalmente (anche se senza che ciò possa limitare la sua responsabilità il trustee potrà rivalersi in via di regresso sui beni in trust).
[nota 16 ] Articolo 26 T(J)L: Se non autorizzato da a) le disposizioni del trust … un trustee non ha diritto ad un compenso per le attività da lui prestate. Un trustee può distrarre in suo favore dal trust o pagare direttamente dal trust tutte le spese ed i debiti ragionevolmente affrontati dal trust.
[nota 17] Articolo 19 T(J)L: … Un trustee che non sia l'unico trustee può rassegnare le proprie dimissioni notificandole per iscritto ai propri co-trustee. Le dimissioni sono efficaci a far tempo dalla loro avvenuta consegna …
[nota 18 ] Articolo 34 T(J)L: … Quando un trustee rassegni le proprie dimissioni si ritiri dall'attività o venga revocato, deve opportunamente consegnare i Beni in trust nella sua disponibilità o sotto i suo controllo.
[nota 19 ] Articolo 19 T(J)L comma 5]: Un soggetto che cessi di essere trustee … deve prestare il proprio consenso per perfezionare tutti i documenti anche siano necessari affinchè i Beni in trust siano conferiti ai nuovi trustee o ai trustee rimasti in carica.
[nota 20 ] Articolo 34 T(J)L comma 2: Quando un trustee rassegni le proprie dimissioni si ritiri dall'attività o venga revocato, può richiedere che gli siano prestate idonee garanzie per debiti presenti, futuri, sottoposti a condizione o sorti prima della riconsegna dei beni in trust.
[nota 21 ] Articolo 37 T(J)L: Fermi i poteri della Corte di modificare le Disposizioni di un trust, un trust può essere modificato secondo una qualsiasi modalità prevista dalle sue disposizioni. Articolo 41 T(J)L: Le disposizioni di un trust possono prevedere che la legge regolatrice del trust possa essere cambiata da quella di Jersey a quella di altro Stato.
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