II CASO: Destinazione patrimoniale e crisi coniugale
II CASO: Destinazione patrimoniale e crisi coniugale

Nell'ambito di un accordo di separazione consensuale, il marito (Tizio), proprietario esclusivo dell'abitazione adibita a casa coniugale, desidera adempiere l'obbligazione di mantenimento in unica soluzione anziché a mezzo di una prestazione matrimoniale periodica; vuole inoltre provvedere alle esigenze abitative del figlio minore (Tizietto) sino al completamento degli studi ed all'avviamento ad un lavoro che garantisca allo stesso l'autosufficienza economica e comunque non oltre il compimento del 35° anno d'età di Tizietto; non vuole attribuire la casa in proprietà né al coniuge (Caia), prima dell'autonomia economica del figlio, né al figlio, minore.

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