Il progetto di regolamento dell'unione europea sulla legge applicabile alle successioni: le parole non dette
Il progetto di regolamento dell'unione europea sulla legge applicabile alle successioni: le parole non dette
di Emanuele Calò
Dirigente Ufficio Studi Consiglio Nazionale del Notariato
Il 14 ottobre 2009 è stata presentata una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. Si è scritto che si tratta soltanto di una proposta che sarà sicuramente modificata nel gioco di rimbalzi fra Parlamento europeo e Consiglio, ma che in ogni caso le grandi linee sembrano essere state chiaramente definite [nota 1]; su questo rilievo non sembrerebbero agevoli le repliche.
Le principali caratteristiche dell'armonizzazione prevista dal progetto sono state individuate in [nota 2]:
- criterio di collegamento costituito dalla residenza abituale;
- unità della successione (in contrasto col sistema scissionistico adottato da Paesi come Francia e Regno Unito);
- esclusione del rinvio (con l'abbandono da parte nostra dei principi di cui all'art. 13 Dip);
- professio iuris (riferita alla propria legge nazionale).
Se questi punti non sono altro che lo stato dell'arte del diritto internazionale privato, ed in quanto tali sono pressoché scontati, lo stesso non è a dirsi per le materie escluse espressamente dal suo ambito. In questo senso, sono più significative le parole non dette di quelle proferite, nella misura in cui espungono dall'ambito delle successioni sia la comunione con accrescimento sia il passaggio generazionale dei grandi patrimoni, facendo uscire dall'ambiguità e dando piena legittimazione sia ad assetti nazionali della comunione, ora divenuti universali, sia allo strumento societario, al quale si era da sempre fatto ricorso in modo non sempre trasparente e talvolta anche in aperto contrasto con le previsioni codicistiche; tant'è che, ora, il ricorso alle clausole di consolidazione è consacrato per esclusione (dall'ambito delle materie regolate), facendo diventare più interessanti le parti escluse di quelle incluse.
Infatti, l'art. 1, paragrafo 3, dispone che, fra altro, siano esclusi dall'ambito d'applicazione del regolamento: «i diritti e beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione a causa di morte, quali le liberalità, la comproprietà con reversibilità a favore del superstite, i piani pensione, i contratti di assicurazione e accordi analoghi, fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 2, lettera j» [nota 3].
Il progetto fa salva l'azione di riduzione, mediante il richiamo all'art. 19 dello stesso progetto. Sennonché, gli ulteriori progetti spostano il richiamo all'art. 19 verso l'inizio, in modo che si riferisca alle sole liberalità e non agli altri istituti ivi richiamati.
Sulla base del punto (f) si sostiene che la donation-partage francese debba essere, sulla base del regolamento, esclusa dall'ambito delle successioni, in quanto si tratta di liberalità inter vivos [nota 4]. Si potrebbe replicare che i patti successori - e sarebbe testualmente tale il nostro patto di famiglia [nota 5] - sono compresi nell'ambito successorio anche ai sensi del regolamento, e che quindi questa nuova disciplina in fieri non cambia la norma di conflitto. Poiché la qualificazione della fattispecie sarà effettuata non più dalle giurisdizioni nazionali, ma dalla Corte di Giustizia, sarebbe forse da soggiungere che le opinioni espresse in sede nazionale finiranno per avere un valore relativo.
Sarebbe però il caso del contrat de mariage col quale si pone in essere una «communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la dite communauté au conjoint survivant» ai sensi dell'art. 1526 c.c. [nota 6] Stante il rinvio indietro dell'ordinamento francese alla lex situs, e poiché in diritto italiano si tratta di una fattispecie da qualificare come patto successorio, ne deriva l'illegittimità e la conseguente devoluzione per il tramite della successione legittima.
La communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la dite communauté au conjoint survivant non costituisce in diritto francese patto su successione futura bensì un "vantaggio matrimoniale" consentito dall'art. 1527 c.c. francese [nota 7]. Sennonché, come detto, qualificando la fattispecie secondo la lex fori, la si qualifica quale patto successorio vietato. Analoga problematica riguarderebbe la comproprietà con reversibilità a favore del superstite (la joint ownership with right of survival di cui alla versione inglese), che arieggia la tontina e che consente di sfuggire alla disciplina delle successioni [nota 8]. Ciò sta a significare che si potranno porre in essere assetti eversivi degli istituti italiani per il tramite della joint ownership di common law.
- Un altro caso stimolante in tema di qualificazione sarebbe quello della revoca del testamento prevista dal diritto inglese nel caso di matrimonio [nota 9]; per via del rinvio indietro al nostro ordinamento, se vi fosse una successione immobiliare in Italia, tale revoca non potrebbe essere efficace, in quanto ignota al nostro sistema. Sennonché, in diritto inglese si considera che tale revoca non rientri nell'ambito delle successioni, bensì del matrimonio [nota 10]. Vi sarebbe un problema sia di qualificazione sia di questione preliminare [nota 11].
- Il progetto in parola esclude anche dal suo ambito: (art. 1, par. 3, lett g) «le questioni inerenti al diritto delle società, quali le clausole contenute negli atti costitutivi e negli statuti di società, associazioni e persone giuridiche che stabiliscono la destinazione delle quote di partecipazione alla morte dei loro membri».
- La soluzione dell'art. 1, paragrafo 3, lett. g della proposta renderebbe ad uso meramente interno le clausole di consolidazione societaria di cui agli artt. 2355-bis, 2454 c.c. e 2469 c.c. [nota 12], in quanto la suddetta lett. g, consente il ricorso a qualsiasi legge straniera, ancorché preveda la c.d. consolidazione pura, che nulla attribuisca agli eredi. Ne consegue che il forum shopping sarebbe così legittimato in sede comunitaria, per via delle esclusioni dalla disciplina successoria.
- Si consoliderebbe così vieppiù il doppio binario, da sempre esistito, che vede transitare le successioni modeste per il diritto civile e quelle rilevanti per il diritto commerciale [nota 13]; naturalmente, ogni opposizione dei legittimari sarebbe un'arma spuntata.
- La novità più rilevante è che i cittadini italiani, come accennavamo, prima provvedevano in modo eterodosso oppure in vecchiaia adottavano una cittadinanza più idonea alla bisogna, mentre ora la proposta rende inutili queste soluzioni. In diritto italiano, una clausola di consolidazione che non preveda alcuna attribuzione agli eredi costituisce un patto successorio [nota 14], ragion per cui occorrerà trovare una giurisdizione amica, che ad esempio consenta la joint ownership delle partecipazioni societarie.
La constatazione circa l'inadeguatezza delle norme in materia successoria era stata alla base della raccomandazione della Commissione Ce del 7 dicembre 1994 sulla successione nelle piccole e medie imprese (G.U. Ce L 385 del 31 dicembre 1994) [nota 15] la quale constatava la perdita di posti di lavoro e la frustrazione delle aspettative dei creditori per via delle difficoltà insormontabili incontrate dalle imprese nella successione a causa di morte del loro titolare. La coeva comunicazione della Commissione (G.U. Ce 31 dicembre 1994, C 400/1) relativa a tale raccomandazione, partiva dalla constatazione che il 10% delle dichiarazioni di fallimento che si verificano nella Comunità sono dovute a successioni mal gestite. Le cause venivano quindi rinvenute nell'inadeguatezza di alcune parti delle legislazioni degli Stati membri, segnatamente in materia di diritto societario, successorio e fiscale, il che avrebbe dovuto portare, secondo tali auspici, ad un certo numero di modifiche delle leggi nazionali.
Sennonché, il "Rapport final du groupe d'experts sur la transmission des petites et moyennes entreprises" (Commissione europea - Direzione generale delle imprese) del maggio 2002, benché alquanto esteso e dettagliato, non ha proposto l'introduzione di riforme legislative. Sarebbe da domandarsi perché non l'abbia fatto: perché non considerava più necessarie tali riforme oppure perché, più semplicemente, considerava che una riforma in ambito civilistico esulasse in realtà dalle competenze comunitarie? La seconda opzione è stata agevolmente elusa mediante lo strumento che sta cambiando il panorama del diritto interno dei Paesi comunitari: quella afferente alle situazioni transfrontaliere [nota 16].
La questione si era posta nel nostro ordinamento in modo drammatico; ad esempio, lo Statuto della Giovanni Agnelli & C. sapa [nota 17], dispone che le azioni pervenute per successione a soggetti diversi dai discendenti consanguinei del loro possessore, da società del gruppo e dagli altri possessori di azioni ordinarie dovranno essere offerte in opzione a questi ultimi. Questa sorte di blindaggio della proprietà, esteso agli accomandatari per via della cooptazione, tende a far diventare la società in accomandita per azioni qualcosa di diverso dal tipo previsto dall'ordinamento, assimilabile senza particolari stridori, ad una fondazione di famiglia. Quindi, è un'esigenza che ha salde radici nell'imprenditoria italiana, che si è ispirata un poco, in questo, a quella d'Oltralpe. Situazioni che, come si evince dalla cronaca, continuano a riproporsi in Europa, mentre negli Usa Bill Gates non ha problemi ad annunciare che la Microsoft non andrà al figlio.
Questi problemi erano stati affrontati da noi con la legge del 14 febbraio 2006, n. 55, recante modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia, il quale tuttavia sembrerebbe non aver riscosso il successo atteso, visto che nell'ultimo contributo dottrinario, non senza candore, si rileva che «in conclusione di tali brevi note, non può che osservarsi che il patto di famiglia, pur delineato quale strumento volto a favorire la successione generazionale nelle imprese, permettendo di derogare discutibilmente ma espressamente al divieto di patti successori e innegabilmente a principi della materia successoria, privilegiando dunque la funzione produttiva del bene aziendale rispetto agli interessi soggettivi e particolari dei legittimari, necessita di una importante opera di ricostruzione, possibilmente giurisprudenziale, che affronti le lacune e le incongruenze del testo legislativo ...» [nota 18]. Sennonché, affidarsi alla Cassazione (necessariamente, dopo un lungo contenzioso) perché riscriva in via ermeneutica la norma, equivale a decretarne il sostanziale fallimento.
Ora, però, il prossimo regolamento comunitario potrebbe risolvere in modo definitivo il problema del passaggio generazionale delle aziende, unificando le soluzioni di common law e di civil law per il tramite della norma di conflitto comunitaria: basta lasciar fuori dall'ambito della nuova disciplina determinate materie, per far sì che esse fuoriescano dalle successioni per ogni aspetto, compresa ovviamente collazione e riduzione [nota 19].
Occorre considerare che gli economisti più autorevoli hanno asserito che una legge successoria restrittiva può limitare la capacità d'investimento delle aziende, addivenendo alla conclusione che il grado di permissività (sic) è maggiore nelle giurisdizioni di common law rispetto a quelle di civil law, in quanto nelle prime vi sarebbe completa libertà di lasciare i propri beni ad un solo figlio, a prescindere dall'esistenza del coniuge e di altri discendenti; a tale riguardo si rifanno al sito www.globalpropertyguide.com dove si trovano preziose indicazioni. Gli autori del pregevole studio in questione [nota 20] concludono asserendo che vi è scarsa attenzione verso il ruolo svolto dalle norme sulle successioni nei riguardi degli investimenti e della crescita. Se si accogliessero tali premesse, occorrerebbe concludere nel senso che questa proposta di regolamento, nella parte in cui azzera i limiti contenuti nelle norme nazionali sulla successione necessaria, incoraggerebbe gli investimenti nelle aziende.
Gli autori dapprima citati si rifanno alla tesi (poco o nulla diffusa fra i giuristi nostrani) dei legal origins, secondo la quale dei recenti lavori empirici dimostrerebbero che gli Stati i cui ordinamenti sono basati sulla English common law differiscono sistematicamente sotto il profilo economico da quelli basati sulla civil law francese (sic), in quanto le origini di common law inglese sarebbero associate ad un maggior sviluppo dei mercati e tali differenze fra gli ordinamenti sarebbero il corredo di altre differenze istituzionali, in quanto i governi dei sistemi di common law proteggerebbero maggiormente la proprietà, regolandola però di meno [nota 21].
Secondo la tesi dei legal origins (la quale è opera di un gruppo noto con l'acronimo Llsv o Lls, formato da Rafael La Porta, Florencio Lopez de Silanes, Andrei Shleifer & Robert W. Vishny) tali origini avrebbero un impatto positivo, in quanto il common law sarebbe superiore al civil law per quanto riguarda la crescita economica [nota 22].
L'addotta superiorità del common law sarebbe basata su: a) la maggiore indipendenza dei giudici, a fronte della quale i governi potrebbero incidere di meno sui mercati, e b) sul fatto che la case law si adatterebbe meglio al mutare degli eventi. Tuttavia, a noi questo sembra in parte un wishful thinking: un poco come considerare che il successo del Giappone e poi della Cina sia dovuto all'uso degli ideogrammi oppure come ritenere che i tanti Nobel ebrei siano dovuti al fatto che nell'ebraico non ci sono le vocali. In realtà il common law è un sistema macchinoso e scomodo, sempre più sostituito dallo statute law [nota 23]. Sarebbe forse più proficuo cercare altrove le ragioni del maggior o minor paternalismo normativo, senza tralasciare il ruolo del caso [nota 24].
Vi sono state, però, delle critiche. Si è asserito che le relazioni Doing Business hanno attribuito alla tesi dei legal origins un foro di elevata visibilità, assieme all'accesso a fondi per le costose ricerche assieme alla reputazione della Banca mondiale [nota 25]. Le relazioni in parola, come detto, sono state criticate, e le critiche hanno investito anche la marcata preferenza per la deregulation rispetto ad altri valori come la solidarietà, giustizia e cultura. Si è pure asserito che determinati Paesi sembrerebbero essere stati in qualche modo incoraggiati a non aderire alle convenzioni dell'Ilo (International Labour Organization).
I rapporti Doing Business inserirono la Francia all'inizio in posizioni non importantissime negli indici economici. In risposta, nel 2004, il foro parigino organizzò una conferenza in Washington dal titolo «The American and French Legal Systems. Contrasting Approaches to Global Business» [nota 26]. Si disse anche che «the notaries have been particularly affected by the Doing Business reports, mainly because the reports criticize the French way of dealing with the transfer of property. The notaries took action and approached the World Bank on several occasions, and in September 2006, the President of the Conseil Supérieur du Notariat ... wrote a letter to the French Prime Minister to express his disagreement with the assertions of the 2007 Report. French notaries take issue essentially with the report's evaluation of the law applicable to the transfer of real property, in particular the assertion that it causes delays in sales transactions. They correctly explain, that in France, the acte authentique de vente, established and signed by the vendor and the purchaser as well as by the notary, results in the immediate transfer of real property with all the consequences attached to such a transaction. On the occasion of the XXVth Congress of the International Union of the Latin Notariat (Madrid 2007), the importance of the seventy - five notariat members of the Union was affirmed, as was the concept that a notarized act is a legal instrument which combines equity with functionality, contrary to what the Doing Business reports say» [nota 27].
In ogni caso, il confronto asperrimo tra assertori del common law e del civil law sembrerebbe ormai quasi un'imprudenza, visto che la crisi - tutta del common law - dei subprime ha gettato il mondo nello sconforto e nella disperazione.
Sarebbe forse opportuno, anziché sostenere il primato del common law, ritenere la persistente attualità del pensiero di Max Weber, laddove mette a confronto la razionalizzazione del diritto privato nei paesi cattolici [nota 28] col fallimento in Inghilterra del rinascimento del diritto romano «per la resistenza delle grandi corporazioni dei giuristi», per capire come non sia stata certo la mancanza di tale razionalizzazione a spingere in alto le sorti dell'economia inglese.
Questi discorsi, comunque, ora sembrano in parte sorpassati, alla luce di questo progetto di regolamento che, per il tramite dell'apertura a ogni clausola di consolidazione, pura o impura [nota 29], scioglie il nodo gordiano del passaggio generazionale della ricchezza al modo di Alessandro Magno: tagliandolo.
[nota 1] H. PEROZ, «Vers une simplification du règlement des successions internationales pour la pratique notariale», in La semaine juridique, n. 43-44, 23 ottobre 2009, p. 5.
[nota 2] R. HAUSMANN, Community Instrument on International Successions and Wills, in Le nuove competenze comunitarie. Obbligazioni alimentari e successioni a cura di M.C. Baruffi e R. Cafari Panico, Padova, 2009, p. 161 e ss.
[nota 3] La scelta non si discosta dalla convenzione dell'Aja del 1 agosto 1989, sulla legge applicabile alle successioni per causa di morte, laddove esclude dal suo ambito (art. 1, comma 2, lett. d, i «droits et biens créés ou transférés autrement que par succession, tels que propriété conjointe de plusieurs personnes avec réversibilité au profit du survivant, plans de retraite, contrats d'assurances et arrangements analogues».
[nota 4] H. PEROZ, op. cit., p. 6.
[nota 5] E. CALO', Le successioni nel diritto internazionale privato, Milano, 2007, p. 121 e ss. La nostra opinione sembra essere stata accolta in modo pacifico dalla dottrina, che ha escluso le altre due posizioni al riguardo (B. UBERTAZZI, Il regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, Milano, 2008, p. 43); G. BIAGIONI, Regolamento Ce n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali a cura di F. Salerno e P. Franzina, in Le nuove leggi civili commentate, 2009, p. 568 e ss.) cita la nostra opinione sulla natura, diciamo, successoria, del patto di famiglia come adesiva ad altre, ancorché il nostro lavoro sia cronologicamente precedente.
[nota 6] Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l'article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté. La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.
[nota 7] Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des donations entre vifs et des testaments", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu au 3º de l'article 2374 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
[nota 8] Vi sono due forme di co-ownership, la joint ownership e la ownership in common, che si differenziano in quanto nella joint ownership opera di diritto l'accrescimento (F.H. LAWSON - B. RUDDEN, The Law of Property, 2nd edition, Oxford, 1982, p. 82).
[nota 9] «In England, Wales and Northern Ireland, it is still a general rule that marriage automatically revokes a will. A new S18 of the Wills Act 1837 is substituted by S18 (1) Administration of Justice Act 1982 which provides that a will made on or after 1 January 1983 is no longer revoked by marriage if at the time the will was made the testator or testatrix was expecting to marry a particular person, and they did not intend to revoke his will by the subsequent marriage to that person. The equivalent provision applying to wills made in Northern Ireland on or after 1 January 1983 is S12 Wills and Administration Proceedings (NI) Order 1994. The formation of a civil partnership will generally revoke a will. However, as with marriages, if it appears from a will that the testator was expecting to form a civil partnership with a particular person and intended that the will should not be revoked by the formation of the civil partnership, the will is not revoked. This is provided for in Sch 4 of the Civil Partnership Act 2004 for civil partnerships in England and Wales and in Sch 14 of CPA 2004 for civil partnerships in Northern Ireland». http://www.hmrc.gov.uk/manuals/IHTmanual/ihtm12074.htm.
[nota 10] DICEY & MORRIS, The conflict of laws, 12th ed., vol. 2, London, 1993, p. 44 e ss.
[nota 11] La risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2006 in materia di legge applicabile alle successioni, aveva auspicato nella sua raccomandazione n. 6 che lo strumento legislativo da adottare sottoponesse la disciplina della questione preliminare alla legge designata dalle competenti norme di conflitto della legge applicabile alla successione (teoria dell'assorbimento), precisando che la soluzione avrebbe avuto efficacia solo rispetto al procedimento nel quale la questione preliminare si è posta. Per quanto riguarda il futuro regolamento sulle successioni, l'eventuale mancanza di una norma apposita potrebbe dare adito ad un notevole contenzioso.
[nota 12] F. PADOVINI, «Fenomeno successorio e strumenti di programmazione patrimoniale alternativi al testamento», in Riv. not., 2008, p. 1007.
[nota 13] Lo rileva addirittura la manualistica corrente (A. TORRENTE, Manuale di diritto privato, Milano, 1999, p. 887 e ss.).
[nota 14] A. PALAZZO, Istituti alternativi al testamento, in Trattato del civile del Consiglio Nazionale del Notariato, Napoli, 2003, p. 216; M. IEVA, I fenomeni parasuccessori, in Trattato breve delle successioni e donazioni diretto da P. Rescigno, coordinato da M. Ieva, Volume I, Padova, 2010, p. 105.
[nota 15] E. CALO', «Piccole e medie imprese: cavallo di Troia di un diritto comunitario delle successioni?», in Nuova giur. civ. comm., 1997, II, p. 217 e ss.
[nota 16] Tant'è che le convivenze omosessuali sono riconosciute in Italia per via della disciplina comunitaria sulla libertà di circolazione; sul punto, E. CALO', Matrimonio à la carte - Matrimoni, convivenze registrate e divorzi dopo l'intervento comunitario, Milano, 2009.
[nota 17] Trascritto in E. CALO', Dal probate al family trust, Milano, 1996.
[nota 18] G. MARIGGIO, «Liberalità, gratuità ed onerosità nel "patto di famiglia"», Riv. dir. comm., 2009, p. 1142.
[nota 19] La soluzione potrebbe non essere particolarmente gradita, però il confronto, onde esprimere un giudizio più approfondito, andrebbe anche condotto con il ripetuto requisito causale della meritevolezza degli interessi, introdotto dal nostro legislatore col codice civile del 1942 (art. 1322) e poi reiterato con l'atto di destinazione di cui all'art. 2645-ter c.c. nel 2005. Come a dire che, 63 anni più tardi, il modello corporativo continua ad esercitare il suo fascino, e che il desiderio di ingerirsi nella volontà altrui è sempre vivo; gli autori che ne sostengono la natura prettamente retorica certamente non contribuiscono a nobilitare la ratio legis.
[nota 20] ELLUL, ANDREW, PAGANO, MARCO AND PANUNZI, FAUSTO, «Inheritance Law and Investment in Family Firms», november 30, 2009, Feem Working Paper, No. 6.2009; Efa, 2009 Bergen Meetings Paper. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract.
[nota 21] D. KLERMAN - P.G. MAHONEY, «Legal origin?», 35, in J. comp. econ. 278 (2007), p. 3.
[nota 22] R. MICHAELS, «Comparative law by numbers? Legal origins thesis, doing business reports, and the silence of traditional comparative Law», 57 Am, in J. comp. law 765 (2009).
[nota 23] DOMINICK VETRI, «La morte del common law», in Contr. impr., 1995, p. 353 nonché J. GORDLEY, "common law" e "civil law". Una distinzione che sta scomparendo?, in Scritti in onore di R. Sacco, tomo 1, Milano, 1994, p. 559. Dei tratti medioevali del diritto inglese, che è la sua principale differenza con la civil law;
[nota 24] Si segnala che, nel common law precedente a Coke, limitatamente alla personal property, vi era un modello di successione necessaria particolarmente moderno che secondo U. MATTEI, La successione contro la volontà del testatore. Radici profane di una contrapposizione sacra fra "common law" e diritti romanisti, in Scritti in onore di R. Sacco a cura di P. Cendon, tomo 1, Giuffrè, Milano, 1994 , p. 772 e 789), è stato surrettiziamente abolito dal Coke per ragioni profane, personali e di breve periodo. Tale ipotesi (U. MATTEI, op. cit., p. 769) fa capo a diversi fattori fortuiti, fra i quali l'infatuazione (ed il successivo matrimonio) del già maturo Sir Edward Coke per Lady Elisabeth Hatton, una vicina di casa molto ricca e bellissima, appena ventenne e già vedova con la quale avrà presto dei grossi contenziosi.
[nota 25] R. MICHAELS, op. cit., p. 771.
[nota 26] B. FAUVARQUE-COSSON, A.J. KERHUEL, «Is Law an Economic Contest? French reactions to the Doing Business World Bank Reports and Economic Analysis of the Law», 57 Am, J. comp. law, p. 816 (2009).
[nota 27] B. FAUVARQUE-COSSON, A.J. KERHUEL, op. cit., p. 817.
[nota 28] M. WEBER, L'Etica Protestante e lo Spirito del Capitalismo, cap. I, par. 2.
[nota 29] G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, tomo I, 2009, p. 59.
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